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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4287/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4287/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. AMBROSETTI MASSIMO ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_3 dell'avv. PELLEGRINO FABIO CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER GLI ATTORI OPPONENTI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Per il rag. (cause r.g. 4287/2021 e r.g. 4289/2021) in via preliminare: Parte_2
- accertato che i decreti ingiuntivi n. 1279/2021 e n. 1283/2021 sono stati emessi in assenza dei requisiti di cui agli artt. 633 c.p.c. e 634 c.p.c., revocare e/o dichiarare la nullità dei decreti ingiuntivi opposti.
In via principale: nel merito
- accertato e dichiarato che gli importi per i lavori svolti da , Controparte_1 presso lo studio del rag. e presso l'abitazione dello stesso, sono stati quantificati dal Ctu Parte_2 rispettivamente in € 5.516,77= ed € 7.201,52= e così per complessivi € 12.718,29=,
- accertato e dichiarato che il rag. ha svolto in favore della Parte_2 Controparte_1
le attività professionali di cui alle note informative depositate in atti (quale doc. 2 nella
[...] causa r.g. 4287/2021 e quale doc. 2b nella causa r.g. 4289/2021), per le quali vanta verso la stessa un credito pari ad € 23.094,83=, oltre interessi di mora ex D. Lgs 231/2002, dalla data della domanda fino al saldo,
- dichiarare ai sensi degli artt. 1241 e ss c.c. la compensazione giudiziale tra il credito dell'opposta, come quantificato dal Ctu, con il maggior credito vantato dall'opponente per l'attività professionale prestata in favore della società medesima e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal rag. Parte_2
alla .
[...] Controparte_1
- Revocare per l'effetto i decreti ingiuntivi opposti;
In via riconvenzionale:
- accertato e dichiarato che il rag. vanta nei confronti della in Parte_2 Controparte_1
pagina 1 di 7 liquidazione in ragione dell'attività svolta (di cui alle note informative depositate in atti) un credito pari a complessivi € 23.094,83=, oltre interessi di mora ex D. Lgs 231/2002, dalla data della domanda fino al saldo,
- operata la compensazione fra tale credito e quello vantato dalla come Controparte_1 quantificato dal Ctu, pari a complessivi € 12.718,29=, condannare la società opposta a corrispondere al rag. l'importo di euro € 10.376,54=, oltre interessi di mora, ovvero la diversa somma, Parte_2 maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, quale importo residuo vantato dallo stesso in conseguenza della compensazione tra i rispettivi crediti e controcrediti.
- Con vittoria delle spese e compensi di causa.
Per la sig.ra causa r.g. 4292/2021), Parte_1
In via preliminare:
- accertato che il decreto ingiuntivo n. 1277/2021 è stato emesso in assenza dei requisiti di cui agli artt.
633 e 634 c.p.c., revocare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito:
- accertato e dichiarato che gli importi per i lavori svolti dalla Controparte_1 presso il locale bar della sig.ra sono stati quantificati dal Ctu in complessivi € Parte_1
34.476,99=, revocare il decreto ingiuntivo opposto
- accertato e dichiarato che il rag. , che si è accollato il debito della sig.ra Parte_2 Parte_1 come risulta dalla dichiarazione dell'allora legale rappresentante della (doc. Controparte_1
4), ha svolto le attività professionali di cui alle note informative del doc. 2, operare la compensazione giudiziale ex art. 1241 e ss c.c. fra i rispettivi crediti e controcrediti e rideterminare la somma dovuta dalla sig.ra Parte_1
- Compensare le spese di lite.
PER LA CONVENUTA OPPOSTA disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
- con riguardo alla posizione SUELLA (C.F. – P.IVA Pt_2 C.F._1
) (n. R.G. 4287/2021) In via preliminare: P.IVA_2
- Accertare e dichiarare la intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione avanzata dall'attrice opponente nei confronti di (P. IVA – C.F.: ). Controparte_1 P.IVA_3
- Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1279/2021 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito:
- Rigettare le domande tutte formulate dall'attore opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche alla luce della totale assenza di riscontro riguardo le contestazioni avanzate da parte opponente per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1279/2021.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento parziale delle domande avversarie condannare la attrice opponente in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di CP_1 in liquidazione (P. IVA – C.F.: ), in persona del liquidatore pro tempore sig.
[...] P.IVA_3
di quella minor somma che il presente giudizio accerterà come dovuta, oltre interessi. CP_2
Con vittoria di spese e competenze di causa.
- con riguardo alla posizione (C.F. – P.IVA Parte_1 C.F._2
) (n. R.G. 4292/2021 riunito a n. R.G. 4287/2021) P.IVA_1
pagina 2 di 7 In via preliminare:
- Accertare e dichiarare la intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione avanzata dall'attrice opponente nei confronti di (P. IVA – C.F.: ). Controparte_1 P.IVA_3
- Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1277/2021 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito:
- Rigettare le domande tutte formulate dall'attrice opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche alla luce della totale assenza di riscontro riguardo le contestazioni avanzate da parte opponente per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1277/2021.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento parziale delle domande avversarie condannare la attrice opponente in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di CP_1 in liquidazione (P. IVA – C.F.: ), in persona del liquidatore pro tempore sig.
[...] P.IVA_3
di quella minor somma che il presente giudizio accerterà come dovuta, oltre interessi. CP_2
Con vittoria di spese e competenze di causa.
- con riguardo alla posizione (C.F. ) (n. R.G. 4289/2021 Parte_2 C.F._1 riunito a n. R.G. 4287/2021)
In via preliminare:
- Accertare e dichiarare la intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione avanzata dall'attrice opponente nei confronti di (P. IVA – C.F.: ). Controparte_1 P.IVA_3
- Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1283/2021 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito:
- Rigettare le domande tutte formulate dall'attore opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche alla luce della totale assenza di riscontro riguardo le contestazioni avanzate da parte opponente per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1283/2021.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento parziale delle domande avversarie condannare l'attore opponente in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di
[...]
(P. IVA – C.F.: ), in persona del liquidatore pro tempore sig. Controparte_1 P.IVA_3
di quella minor somma che il presente giudizio accerterà come dovuta, oltre interessi. CP_2
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze della presente causa con conferma dei decreti ingiuntivi opposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
n. 4287/2021 RG - Con atto di citazione ritualmente notificato, , ragioniere e Parte_2 consulente contabile, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1279/2021 ottenuto da
[...] per il pagamento di € 12.200,00 oltre interessi e spese, per i lavori eseguiti nel Controparte_1 proprio studio, peraltro non a regola d'arte, negando di essere debitore di alcunchè, in quanto il legale rappresentante della società ne aveva indicato il valore in € 1.000,00 appena, da compensare con parte pagina 3 di 7 del debito accumulato nei confronti del suo studio. Chiedeva pertanto di accertare che i lavori svolti da avevano riguardato esclusivamente la tinteggiatura di alcune pareti e la posa di Controparte_1 una porta blindata, per un ammontare complessivo di €. 1.000,00 e accertata l'esecuzione delle attività professionali di cui alle note informative prodotte, dichiarare che nulla era dovuto a CP_1
in quanto il credito di questa si era estinto per compensazione con il proprio.
[...]
Si costituiva che eccepiva la decadenza della garanzia per vizi e difetti, in Controparte_1 mancanza di tempestiva denuncia e negava un accordo sulla compensazione dei rispettivi crediti, in quanto il 24/6/2019 l'opponente le aveva trasmesso, con richiesta di pagamento e senza alcun riferimento a un precedente accordo di compensazione, delle note informative relative all'attività professionale svolta, che stante la non corretta esecuzione, era stata poi costretta ad affidare ad altro professionista, il dr. , in quanto il rag. , non l'aveva eseguita correttamente. CP_3 Pt_2
n. 4289/2021 RG - Con separato atto di citazione il rag. proponeva opposizione a un secondo Pt_2 decreto ingiuntivo, n. 1283/2021 ottenuto da per il pagamento di € 12.200,00 Controparte_1 oltre interessi e spese, per i lavori eseguiti nella propria abitazione, quantificabili in € 1.500,00 come dichiarato dal legale rappresentante della società e comunque da compensare, in base all'accordo raggiuto, con il proprio credito per le prestazioni professionali rese alla società opposta.
Si costituiva che eccepiva la decadenza della garanzia per vizi e difetti, in Controparte_1 mancanza di tempestiva denuncia e negava un accordo sulla compensazione dei rispettivi crediti, come contestato nel primo giudizio.
n. 4292/2021 RG - Infine, con terzo atto di citazione, anche la moglie del rag , Pt_2 [...] Cont proponeva opposizione a un altro decreto ingiuntivo n. 1277/2021, ottenuto da Parte_1 per il pagamento di € 42.700,00 oltre interessi e spese, per i lavori eseguiti nel Controparte_1 proprio bar-tabacchi, che in realtà, avevano riguardato esclusivamente la posa di piastrelle e l'imbiancatura del locale per un ammontare complessivo di €. 15.000,00 come dichiarato del legale rappresentante della società, di cui il marito, , si era accollato il pagamento, da compensare con le Pt_2 note informative a carico della società.
Si costituiva ancora che eccepiva la decadenza della garanzia per vizi e Controparte_1 difetti, in mancanza di tempestiva denuncia e negava un accordo sulla compensazione dei rispettivi crediti, come contestato nel primo giudizio.
Disposta la riunione dei giudizi, respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti, svolta la prova testimoniale e disposta la CTU, all'udienza del 9/9/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni.
I lavori svolti da Controparte_1
Il CTU ha analizzato per ogni singolo immobile, le lavorazioni indicate nei prospetti di contabilità prodotti dalla società opposta e, dopo aver verificato nei tre immobili oggetto di causa, adibiti a studio, abitazione e bar, le opere contabilizzate, ha predisposto tre distinti computi metrici estimativi, riprendendo in modo cronologico le opere esposte dall'impresa, che ha valutato in base ai listini della
Camera di Commercio di Como per gli anni 2015 e 2017, il periodo di realizzazione dei lavori. pagina 4 di 7 Ha precisato anche che di ogni opera esposta in contabilità dall'impresa, aveva cercato di ricostruire l'effettiva realizzazione ma, purtroppo, a lavori terminati e in alcuni casi
Rieseguiti, non era stato possibile, per alcune opere, avere la certezza dell'esecuzione degli stessi così come indicato dall'impresa.
All'esito di tale verifica il CTU ha comunque accertato:
• per lo studio del rag. , il valore delle opere eseguite in € 5.516,77 al netto, Parte_2 inferiore a quello della fattura di € 12.200,00 Iva compresa, emessa da Controparte_1
• per l'abitazione del rag. , il valore delle opere eseguite in € 7.201,52 al netto, inferiore a Pt_2 quello della fattura di € 12.200,00 Iva compresa, emessa da Controparte_1
• per il bar della sig.ra il valore delle opere eseguite in € 34.476,99 al netto, Parte_1 inferiore a quello € 42.700,00 Iva compresa, della fattura emessa dalla società. ha contestato il risultato a cui è giunto il CTU, per aver superato il limite Controparte_1 dell'indagine affidatagli con il quesito, con cui non gli era stato richiesto di accertare quali opere fossero state eseguite, tranne il massetto del bar, ma solo di valutare quelle indicate come eseguite ese oggetto delle fatture emesse.
La contestazione non pare fondata in quanto al CTU è stato chiesto di stimare, con riguardo a tariffe e prezzi dell'epoca e nei limiti di quanto fatturato, gli importi congrui per ciascuna delle lavorazioni indicate dall'opposta nei propri elenchi, dove per “congrui” deve intendersi non solo una corrispondenza, in astratto, del prezzo esposto dall'impresa con quello previsto da prezziari o listini, ma anche in concreto, con le opere effettivamente realizzate, essendo del tutto evidente che il prezzo di un'opera per essere definito “congruo” dev'essere necessariamente parametrato con l'opera, se e come
è stata realizzata.
All'impresa spetta pertanto, il minore importo accertato dal CTU, di complessivi € 47.195,28 oltre Iva
(Cass 6111/2013).
La domanda riconvenzionale
Per quanto concerne l'eccezione di compensazione del rag. con il proprio credito, per le note Pt_2 informative emesse a carico della società, occorre osservare che la contestazione del credito da parte della debitrice opposta, se può impedire la compensazione all'inizio del giudizio, non esonera però il giudice dall'accertamento del credito opposto, quando sia oggetto oltre che di eccezione di compensazione, anche di domanda riconvenzionale (Cass 157/2005), come in questo caso. anno 2015
Per la nota informativa del 2015, di complessivi € 5.169,00 oltre accessori, la convenuta ha contestato: la mancata esecuzione delle registrazioni contabili (€ 3.000,00), la predisposizione del bilancio (€
300,00) e le spese generali di studio ridotte (€ 380,00), affermando invece (senza documentarla), la corresponsione del compenso per i cedolini e le pratiche di assunzioni, cessazioni/proroghe e la gestione Durc.
L'opponente ha indicato tra le produzioni della memoria ex art 183 co 6 n. 2) cpc (doc 10a), oltre alla documentazione relativa all'attività riconosciuta dalla società, anche il bilancio 2015 che non risulta pagina 5 di 7 invece prodotto ed è tra quelli depositati dal nuovo commercialista, dr. (doc 3). CP_3
Non risulta neppure provata l'esecuzione delle registrazioni contabili.
Di conseguenza il credito dell'opponente per il 2015, può essere rideterminato, per le voci non contestate, in complessivi € 1.480,00 + spese generali studio (previste dalla tariffa professionale) per l'importo ridotto, calcolato in via approssimativa nel 8% e quindi, in € 1.598,40 anno 2016
Per la nota informativa del 2016, di complessivi € 7.070,00 oltre accessori, la convenuta ha contestato: la mancata esecuzione delle registrazioni contabili (€ 3.500,00), la gestione dei ravvedimenti (€ 100,00)
e le spese generali di studio ridotte (€ 520,00), affermando invece (sempre senza darne prova), la corresponsione del compenso per i cedolini e le pratiche di assunzioni, cessazioni/proroghe, la gestione
Durc e il distacco dei lavoratori.
L'opponente ha prodotto con la memoria ex art 183 co 6 n. 2) cpc (doc 11a), il libro giornale, per cui risulta provata l'esecuzione delle registrazioni contabili.
Di conseguenza, il credito dell'opponente per il 2016 dev'essere ridotto solo di € 100,00 e può essere quindi rideterminato in complessivi € 6.450,00 + spese generali studio (previste dalla tariffa professionale) per l'importo ridotto, calcolato in via approssimativa nel 8% e quindi, in € 6.966,00 anno 2017
Per la nota informativa del 2017, di complessivi € 6.620,00 oltre accessori, la convenuta ha contestato: la mancata esecuzione delle registrazioni contabili (€ 3.000,00), la gestione dei ravvedimenti (€ 100,00)
e le spese generali di studio ridotte (€ 490,00), affermando invece (senza provarla), la corresponsione del compenso per i cedolini e le pratiche di assunzioni, cessazioni/proroghe, la gestione Durc e il distacco dei lavoratori.
L'opponente ha prodotto con la memoria ex art 183 co 6 n. 2) cpc (doc 12a), il libro giornale, per cui risulta provata l'esecuzione delle registrazioni contabili
Di conseguenza, il credito dell'opponente per il 2017 dev'essere ridotto solo di € 100,00 e può essere quindi rideterminato in complessivi € 6.030,00 + spese generali studio (previste dalla tariffa professionale) per l'importo ridotto, calcolato in via approssimativa nel 8% e quindi, in € 6.512,40 anno 2018
Per la nota informativa del 2017, di complessivi € 1.120,00 oltre accessori, la convenuta ha contestato solo le spese generali di studio ridotte (€ 80,00), affermando invece (senza alcuna prova), la corresponsione del compenso per tutte le altre attività.
Di conseguenza il credito dell'opponente per il 2018 dev'essere confermato.
L'opponente non ha provato gli errori nell'elaborazione dei cedolini, né quali fossero state le eventuali conseguenze pregiudizievoli che ne erano derivate, al pari dell'accertamento dell'ITL, né ha dimostrato di aver pagato importi superiori a quelli risultanti dagli acconti versati, prodotti da controparte, di complessivi € 2.200,00 (doc 3).
Di conseguenza dal complessivo credito dell'opponente , di € 15.196,80 devono essere detratti Pt_2 gli acconti, non indicati nelle note informative, per cui l'importo si riduce a € 13.996,80 da detrarre per pagina 6 di 7 compensazione, dal maggior credito dell'opposta che si riduce pertanto a € 33.198,48 oltre Iva.
Tale importo è inferiore a quello dovuto da che ne risponde in solido con il marito , Parte_1 Pt_2 che si è accollato il relativo debito, in mancanza della sua liberazione da parte del creditore, richiesta dall'art 1273 co 3 cc.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, appare corretto compensare le spese di giudizio in misura di un terzo, il residuo, liquidato in dispositivo (tabella 2, valori medi), segue la soccombenza degli opponenti.
Invece, per le spese della CTU, che ha ridotto il compenso richiesto dall'impresa in misura di sesto circa, appare congruo porre in via definitiva, a carico dell'opposta solo un sesto del relativo compenso, già liquidato in separata sede, e degli opponenti il residuo.
P.Q.M.
1. revoca i decreti ingiuntivi opposti, n. 1277, 1279 e 1283/2021, ma previa compensazione dei rispettivi crediti, condanna e in solido, al pagamento della Parte_2 Parte_1 differenza, di € 33.198,48 oltre Iva, in favore di con interessi legali Controparte_1 dalla domanda al saldo;
2. compensa le spese di giudizio per un terzo e condanna e in Parte_2 Parte_1 solido, al pagamento del residuo, liquidato in € 5.080,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa;
3. pone definitivamente a carico di e le spese di CTU, liquidate in Parte_2 Parte_1 separata sede, in misura di cinque sesti e a carico di il residuo sesto. Controparte_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 282 cpc
Como, 10/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4287/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. AMBROSETTI MASSIMO ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_3 dell'avv. PELLEGRINO FABIO CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER GLI ATTORI OPPONENTI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Per il rag. (cause r.g. 4287/2021 e r.g. 4289/2021) in via preliminare: Parte_2
- accertato che i decreti ingiuntivi n. 1279/2021 e n. 1283/2021 sono stati emessi in assenza dei requisiti di cui agli artt. 633 c.p.c. e 634 c.p.c., revocare e/o dichiarare la nullità dei decreti ingiuntivi opposti.
In via principale: nel merito
- accertato e dichiarato che gli importi per i lavori svolti da , Controparte_1 presso lo studio del rag. e presso l'abitazione dello stesso, sono stati quantificati dal Ctu Parte_2 rispettivamente in € 5.516,77= ed € 7.201,52= e così per complessivi € 12.718,29=,
- accertato e dichiarato che il rag. ha svolto in favore della Parte_2 Controparte_1
le attività professionali di cui alle note informative depositate in atti (quale doc. 2 nella
[...] causa r.g. 4287/2021 e quale doc. 2b nella causa r.g. 4289/2021), per le quali vanta verso la stessa un credito pari ad € 23.094,83=, oltre interessi di mora ex D. Lgs 231/2002, dalla data della domanda fino al saldo,
- dichiarare ai sensi degli artt. 1241 e ss c.c. la compensazione giudiziale tra il credito dell'opposta, come quantificato dal Ctu, con il maggior credito vantato dall'opponente per l'attività professionale prestata in favore della società medesima e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal rag. Parte_2
alla .
[...] Controparte_1
- Revocare per l'effetto i decreti ingiuntivi opposti;
In via riconvenzionale:
- accertato e dichiarato che il rag. vanta nei confronti della in Parte_2 Controparte_1
pagina 1 di 7 liquidazione in ragione dell'attività svolta (di cui alle note informative depositate in atti) un credito pari a complessivi € 23.094,83=, oltre interessi di mora ex D. Lgs 231/2002, dalla data della domanda fino al saldo,
- operata la compensazione fra tale credito e quello vantato dalla come Controparte_1 quantificato dal Ctu, pari a complessivi € 12.718,29=, condannare la società opposta a corrispondere al rag. l'importo di euro € 10.376,54=, oltre interessi di mora, ovvero la diversa somma, Parte_2 maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, quale importo residuo vantato dallo stesso in conseguenza della compensazione tra i rispettivi crediti e controcrediti.
- Con vittoria delle spese e compensi di causa.
Per la sig.ra causa r.g. 4292/2021), Parte_1
In via preliminare:
- accertato che il decreto ingiuntivo n. 1277/2021 è stato emesso in assenza dei requisiti di cui agli artt.
633 e 634 c.p.c., revocare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito:
- accertato e dichiarato che gli importi per i lavori svolti dalla Controparte_1 presso il locale bar della sig.ra sono stati quantificati dal Ctu in complessivi € Parte_1
34.476,99=, revocare il decreto ingiuntivo opposto
- accertato e dichiarato che il rag. , che si è accollato il debito della sig.ra Parte_2 Parte_1 come risulta dalla dichiarazione dell'allora legale rappresentante della (doc. Controparte_1
4), ha svolto le attività professionali di cui alle note informative del doc. 2, operare la compensazione giudiziale ex art. 1241 e ss c.c. fra i rispettivi crediti e controcrediti e rideterminare la somma dovuta dalla sig.ra Parte_1
- Compensare le spese di lite.
PER LA CONVENUTA OPPOSTA disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
- con riguardo alla posizione SUELLA (C.F. – P.IVA Pt_2 C.F._1
) (n. R.G. 4287/2021) In via preliminare: P.IVA_2
- Accertare e dichiarare la intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione avanzata dall'attrice opponente nei confronti di (P. IVA – C.F.: ). Controparte_1 P.IVA_3
- Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1279/2021 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito:
- Rigettare le domande tutte formulate dall'attore opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche alla luce della totale assenza di riscontro riguardo le contestazioni avanzate da parte opponente per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1279/2021.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento parziale delle domande avversarie condannare la attrice opponente in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di CP_1 in liquidazione (P. IVA – C.F.: ), in persona del liquidatore pro tempore sig.
[...] P.IVA_3
di quella minor somma che il presente giudizio accerterà come dovuta, oltre interessi. CP_2
Con vittoria di spese e competenze di causa.
- con riguardo alla posizione (C.F. – P.IVA Parte_1 C.F._2
) (n. R.G. 4292/2021 riunito a n. R.G. 4287/2021) P.IVA_1
pagina 2 di 7 In via preliminare:
- Accertare e dichiarare la intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione avanzata dall'attrice opponente nei confronti di (P. IVA – C.F.: ). Controparte_1 P.IVA_3
- Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1277/2021 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito:
- Rigettare le domande tutte formulate dall'attrice opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche alla luce della totale assenza di riscontro riguardo le contestazioni avanzate da parte opponente per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1277/2021.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento parziale delle domande avversarie condannare la attrice opponente in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di CP_1 in liquidazione (P. IVA – C.F.: ), in persona del liquidatore pro tempore sig.
[...] P.IVA_3
di quella minor somma che il presente giudizio accerterà come dovuta, oltre interessi. CP_2
Con vittoria di spese e competenze di causa.
- con riguardo alla posizione (C.F. ) (n. R.G. 4289/2021 Parte_2 C.F._1 riunito a n. R.G. 4287/2021)
In via preliminare:
- Accertare e dichiarare la intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione avanzata dall'attrice opponente nei confronti di (P. IVA – C.F.: ). Controparte_1 P.IVA_3
- Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1283/2021 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito:
- Rigettare le domande tutte formulate dall'attore opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche alla luce della totale assenza di riscontro riguardo le contestazioni avanzate da parte opponente per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1283/2021.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento parziale delle domande avversarie condannare l'attore opponente in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di
[...]
(P. IVA – C.F.: ), in persona del liquidatore pro tempore sig. Controparte_1 P.IVA_3
di quella minor somma che il presente giudizio accerterà come dovuta, oltre interessi. CP_2
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze della presente causa con conferma dei decreti ingiuntivi opposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
n. 4287/2021 RG - Con atto di citazione ritualmente notificato, , ragioniere e Parte_2 consulente contabile, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1279/2021 ottenuto da
[...] per il pagamento di € 12.200,00 oltre interessi e spese, per i lavori eseguiti nel Controparte_1 proprio studio, peraltro non a regola d'arte, negando di essere debitore di alcunchè, in quanto il legale rappresentante della società ne aveva indicato il valore in € 1.000,00 appena, da compensare con parte pagina 3 di 7 del debito accumulato nei confronti del suo studio. Chiedeva pertanto di accertare che i lavori svolti da avevano riguardato esclusivamente la tinteggiatura di alcune pareti e la posa di Controparte_1 una porta blindata, per un ammontare complessivo di €. 1.000,00 e accertata l'esecuzione delle attività professionali di cui alle note informative prodotte, dichiarare che nulla era dovuto a CP_1
in quanto il credito di questa si era estinto per compensazione con il proprio.
[...]
Si costituiva che eccepiva la decadenza della garanzia per vizi e difetti, in Controparte_1 mancanza di tempestiva denuncia e negava un accordo sulla compensazione dei rispettivi crediti, in quanto il 24/6/2019 l'opponente le aveva trasmesso, con richiesta di pagamento e senza alcun riferimento a un precedente accordo di compensazione, delle note informative relative all'attività professionale svolta, che stante la non corretta esecuzione, era stata poi costretta ad affidare ad altro professionista, il dr. , in quanto il rag. , non l'aveva eseguita correttamente. CP_3 Pt_2
n. 4289/2021 RG - Con separato atto di citazione il rag. proponeva opposizione a un secondo Pt_2 decreto ingiuntivo, n. 1283/2021 ottenuto da per il pagamento di € 12.200,00 Controparte_1 oltre interessi e spese, per i lavori eseguiti nella propria abitazione, quantificabili in € 1.500,00 come dichiarato dal legale rappresentante della società e comunque da compensare, in base all'accordo raggiuto, con il proprio credito per le prestazioni professionali rese alla società opposta.
Si costituiva che eccepiva la decadenza della garanzia per vizi e difetti, in Controparte_1 mancanza di tempestiva denuncia e negava un accordo sulla compensazione dei rispettivi crediti, come contestato nel primo giudizio.
n. 4292/2021 RG - Infine, con terzo atto di citazione, anche la moglie del rag , Pt_2 [...] Cont proponeva opposizione a un altro decreto ingiuntivo n. 1277/2021, ottenuto da Parte_1 per il pagamento di € 42.700,00 oltre interessi e spese, per i lavori eseguiti nel Controparte_1 proprio bar-tabacchi, che in realtà, avevano riguardato esclusivamente la posa di piastrelle e l'imbiancatura del locale per un ammontare complessivo di €. 15.000,00 come dichiarato del legale rappresentante della società, di cui il marito, , si era accollato il pagamento, da compensare con le Pt_2 note informative a carico della società.
Si costituiva ancora che eccepiva la decadenza della garanzia per vizi e Controparte_1 difetti, in mancanza di tempestiva denuncia e negava un accordo sulla compensazione dei rispettivi crediti, come contestato nel primo giudizio.
Disposta la riunione dei giudizi, respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti, svolta la prova testimoniale e disposta la CTU, all'udienza del 9/9/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni.
I lavori svolti da Controparte_1
Il CTU ha analizzato per ogni singolo immobile, le lavorazioni indicate nei prospetti di contabilità prodotti dalla società opposta e, dopo aver verificato nei tre immobili oggetto di causa, adibiti a studio, abitazione e bar, le opere contabilizzate, ha predisposto tre distinti computi metrici estimativi, riprendendo in modo cronologico le opere esposte dall'impresa, che ha valutato in base ai listini della
Camera di Commercio di Como per gli anni 2015 e 2017, il periodo di realizzazione dei lavori. pagina 4 di 7 Ha precisato anche che di ogni opera esposta in contabilità dall'impresa, aveva cercato di ricostruire l'effettiva realizzazione ma, purtroppo, a lavori terminati e in alcuni casi
Rieseguiti, non era stato possibile, per alcune opere, avere la certezza dell'esecuzione degli stessi così come indicato dall'impresa.
All'esito di tale verifica il CTU ha comunque accertato:
• per lo studio del rag. , il valore delle opere eseguite in € 5.516,77 al netto, Parte_2 inferiore a quello della fattura di € 12.200,00 Iva compresa, emessa da Controparte_1
• per l'abitazione del rag. , il valore delle opere eseguite in € 7.201,52 al netto, inferiore a Pt_2 quello della fattura di € 12.200,00 Iva compresa, emessa da Controparte_1
• per il bar della sig.ra il valore delle opere eseguite in € 34.476,99 al netto, Parte_1 inferiore a quello € 42.700,00 Iva compresa, della fattura emessa dalla società. ha contestato il risultato a cui è giunto il CTU, per aver superato il limite Controparte_1 dell'indagine affidatagli con il quesito, con cui non gli era stato richiesto di accertare quali opere fossero state eseguite, tranne il massetto del bar, ma solo di valutare quelle indicate come eseguite ese oggetto delle fatture emesse.
La contestazione non pare fondata in quanto al CTU è stato chiesto di stimare, con riguardo a tariffe e prezzi dell'epoca e nei limiti di quanto fatturato, gli importi congrui per ciascuna delle lavorazioni indicate dall'opposta nei propri elenchi, dove per “congrui” deve intendersi non solo una corrispondenza, in astratto, del prezzo esposto dall'impresa con quello previsto da prezziari o listini, ma anche in concreto, con le opere effettivamente realizzate, essendo del tutto evidente che il prezzo di un'opera per essere definito “congruo” dev'essere necessariamente parametrato con l'opera, se e come
è stata realizzata.
All'impresa spetta pertanto, il minore importo accertato dal CTU, di complessivi € 47.195,28 oltre Iva
(Cass 6111/2013).
La domanda riconvenzionale
Per quanto concerne l'eccezione di compensazione del rag. con il proprio credito, per le note Pt_2 informative emesse a carico della società, occorre osservare che la contestazione del credito da parte della debitrice opposta, se può impedire la compensazione all'inizio del giudizio, non esonera però il giudice dall'accertamento del credito opposto, quando sia oggetto oltre che di eccezione di compensazione, anche di domanda riconvenzionale (Cass 157/2005), come in questo caso. anno 2015
Per la nota informativa del 2015, di complessivi € 5.169,00 oltre accessori, la convenuta ha contestato: la mancata esecuzione delle registrazioni contabili (€ 3.000,00), la predisposizione del bilancio (€
300,00) e le spese generali di studio ridotte (€ 380,00), affermando invece (senza documentarla), la corresponsione del compenso per i cedolini e le pratiche di assunzioni, cessazioni/proroghe e la gestione Durc.
L'opponente ha indicato tra le produzioni della memoria ex art 183 co 6 n. 2) cpc (doc 10a), oltre alla documentazione relativa all'attività riconosciuta dalla società, anche il bilancio 2015 che non risulta pagina 5 di 7 invece prodotto ed è tra quelli depositati dal nuovo commercialista, dr. (doc 3). CP_3
Non risulta neppure provata l'esecuzione delle registrazioni contabili.
Di conseguenza il credito dell'opponente per il 2015, può essere rideterminato, per le voci non contestate, in complessivi € 1.480,00 + spese generali studio (previste dalla tariffa professionale) per l'importo ridotto, calcolato in via approssimativa nel 8% e quindi, in € 1.598,40 anno 2016
Per la nota informativa del 2016, di complessivi € 7.070,00 oltre accessori, la convenuta ha contestato: la mancata esecuzione delle registrazioni contabili (€ 3.500,00), la gestione dei ravvedimenti (€ 100,00)
e le spese generali di studio ridotte (€ 520,00), affermando invece (sempre senza darne prova), la corresponsione del compenso per i cedolini e le pratiche di assunzioni, cessazioni/proroghe, la gestione
Durc e il distacco dei lavoratori.
L'opponente ha prodotto con la memoria ex art 183 co 6 n. 2) cpc (doc 11a), il libro giornale, per cui risulta provata l'esecuzione delle registrazioni contabili.
Di conseguenza, il credito dell'opponente per il 2016 dev'essere ridotto solo di € 100,00 e può essere quindi rideterminato in complessivi € 6.450,00 + spese generali studio (previste dalla tariffa professionale) per l'importo ridotto, calcolato in via approssimativa nel 8% e quindi, in € 6.966,00 anno 2017
Per la nota informativa del 2017, di complessivi € 6.620,00 oltre accessori, la convenuta ha contestato: la mancata esecuzione delle registrazioni contabili (€ 3.000,00), la gestione dei ravvedimenti (€ 100,00)
e le spese generali di studio ridotte (€ 490,00), affermando invece (senza provarla), la corresponsione del compenso per i cedolini e le pratiche di assunzioni, cessazioni/proroghe, la gestione Durc e il distacco dei lavoratori.
L'opponente ha prodotto con la memoria ex art 183 co 6 n. 2) cpc (doc 12a), il libro giornale, per cui risulta provata l'esecuzione delle registrazioni contabili
Di conseguenza, il credito dell'opponente per il 2017 dev'essere ridotto solo di € 100,00 e può essere quindi rideterminato in complessivi € 6.030,00 + spese generali studio (previste dalla tariffa professionale) per l'importo ridotto, calcolato in via approssimativa nel 8% e quindi, in € 6.512,40 anno 2018
Per la nota informativa del 2017, di complessivi € 1.120,00 oltre accessori, la convenuta ha contestato solo le spese generali di studio ridotte (€ 80,00), affermando invece (senza alcuna prova), la corresponsione del compenso per tutte le altre attività.
Di conseguenza il credito dell'opponente per il 2018 dev'essere confermato.
L'opponente non ha provato gli errori nell'elaborazione dei cedolini, né quali fossero state le eventuali conseguenze pregiudizievoli che ne erano derivate, al pari dell'accertamento dell'ITL, né ha dimostrato di aver pagato importi superiori a quelli risultanti dagli acconti versati, prodotti da controparte, di complessivi € 2.200,00 (doc 3).
Di conseguenza dal complessivo credito dell'opponente , di € 15.196,80 devono essere detratti Pt_2 gli acconti, non indicati nelle note informative, per cui l'importo si riduce a € 13.996,80 da detrarre per pagina 6 di 7 compensazione, dal maggior credito dell'opposta che si riduce pertanto a € 33.198,48 oltre Iva.
Tale importo è inferiore a quello dovuto da che ne risponde in solido con il marito , Parte_1 Pt_2 che si è accollato il relativo debito, in mancanza della sua liberazione da parte del creditore, richiesta dall'art 1273 co 3 cc.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, appare corretto compensare le spese di giudizio in misura di un terzo, il residuo, liquidato in dispositivo (tabella 2, valori medi), segue la soccombenza degli opponenti.
Invece, per le spese della CTU, che ha ridotto il compenso richiesto dall'impresa in misura di sesto circa, appare congruo porre in via definitiva, a carico dell'opposta solo un sesto del relativo compenso, già liquidato in separata sede, e degli opponenti il residuo.
P.Q.M.
1. revoca i decreti ingiuntivi opposti, n. 1277, 1279 e 1283/2021, ma previa compensazione dei rispettivi crediti, condanna e in solido, al pagamento della Parte_2 Parte_1 differenza, di € 33.198,48 oltre Iva, in favore di con interessi legali Controparte_1 dalla domanda al saldo;
2. compensa le spese di giudizio per un terzo e condanna e in Parte_2 Parte_1 solido, al pagamento del residuo, liquidato in € 5.080,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa;
3. pone definitivamente a carico di e le spese di CTU, liquidate in Parte_2 Parte_1 separata sede, in misura di cinque sesti e a carico di il residuo sesto. Controparte_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 282 cpc
Como, 10/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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