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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Roberto Aponte Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 119/2024 RG posta in decisione all'udienza del 15.4.2025 e discussa in
Camera di Consiglio il 23.4.2025, promossa da
(C.F. ), con patrocinio dell'avvocato Andrea Lombardi e Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso il suo studio in Roma alla Via Alcamo 14
APPELLANTE contro
in persona del l.r.p.t. (C.F. e P.IVA ), con patrocinio dell'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
Maria Rossella Nicoletti e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano al Piazzale Cadorna 4
APPELLATA
OGGETTO: Locazione di beni mobili
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, previa sospensione ex art. 283 cpc dell'impugnata sentenza, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma della sentenza n. 9213/2023 emessa dal Tribunale Civile di Milano in data 17.11.2023, accogliere l'opposizione proposta dall'Avv. e, Parte_1 per l'effetto, dichiarare inesistente, nullo, annullabile e/o di nessuna efficacia giuridica il decreto ingiuntivo RG 25249/2021 e, per l'effetto, revocarlo. Piaccia, in via subordinata, imputare il pagamento di € 8.506/40 effettuato dall'Avv. in data 21.04.2023 alle voci contenute Parte_1 nell'atto di precetto notificato dalla soc. in data 05.04.2023 e, precisamente, quanto ad Controparte_1
pagina 1 di 8 € 7.140/78 a saldo della sorte capi tale e quanto ad € 1.365/62 a saldo delle spese legali della fase monitoria e dell'atto di precetto comprensive delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio e con condanna della soc. a restituire la somma di € 8.506/40 versata dall'Avv. in Controparte_1 Parte_1 esecuzione della provvi soria esecuzione del decreto ingiuntivo”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA:
“rigettare l'appello promosso dall'Avv. perché infondato in fatto ed in diritto per Parte_1 tutti i motivi di cui in narrativa, confermando così la sentenza n. 9213/2023, pubblicata dal Tribunale di Milano il 17.11.2023 e con condanna dell'appellante medesimo alla rifusione delle spese di gravame, oltre al risarcimento dei danni ex art. 96, III comma, c.p.c. da liquidarsi in via equitativa. Si insiste inoltre, come già richiesto, affinchè venga autorizzato il deposito del documento attestante il pagamento da parte di della tassa di registro relativa al decreto ingiuntivo e di cui si Controparte_1 chiede all'appellante la rifusione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 9213/2023, pubblicata in data 17.11.2023 il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto ingiuntivo n. 12499/2021 (RG n. Parte_1
25249/2021) ottenuto nei suoi confronti da e, dichiarato definitivamente esecutivo il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto e ricalcolata la somma ingiunta in linea capitale in €. 4.658,92 a seguito del pagamento di € 8.506,40 effettuato nelle more dall'opponente, ha condannato quest'ultimo al pagamento in favore della società opposta delle spese processuali come liquidate in dispositivo.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l'avv. ha interposto gravame Parte_1
avverso la suindicata sentenza chiedendo l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado e dichiarando inesistente, nullo, annullabile e/o di nessuna efficacia giuridica il decreto ingiuntivo opposto con sua conseguente revoca. Ha poi chiesto di imputare il pagamento di € 8.506,40 effettuato dall'Avv. in data 21.04.2023 alle voci contenute nell'atto di precetto notificato dalla società Pt_1 in data 5.04.2023 e, precisamente, quanto ad € 7.140,78, a saldo della sorte capitale e, Controparte_1 quanto ad € 1.365,62, a saldo delle spese legali della fase monitoria e dell'atto di precetto comprensive delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo. Vinte le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio con condanna dell'appellata a restituire quanto versato dall'appellante in esecuzione del decreto ingiuntivo e della sentenza impugnata.
Si è costituita (d'ora innanzi per brevità solo ”) contestando in toto l'appello Controparte_1 CP_1
avversario e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata, la vittoria delle spese di lite e la condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96, III comma, c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.
pagina 2 di 8 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.9.2024, il Collegio ha sospeso la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata limitatamente al capo 1 del dispositivo e, concessi i termini ex art. 352 c.p.c., ha rinviato la causa all'udienza del 15.4.2025, data in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con il primo motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver statuito in ordine alla ritenuta inesistenza del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato in copia priva della sottoscrizione del giudice estensore.
Rilevata l'omessa pronuncia del Tribunale sul punto, il motivo deve, in ogni caso, essere rigettato nel merito dovendosi ritenere operante la presunzione di conformità all'originale della copia del decreto ingiuntivo notificato come attestata dal legale dell'ingiungente. Sul punto si osserva che l'art. 643
c.p.c., dopo aver stabilito, nel primo comma, che l'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria, aggiunge, nel secondo comma, che “il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli artt. 137 e seguenti dello stesso codice”.
Per copia autentica si intende quella che il pubblico ufficiale dichiara essere conforme al proprio originale: l'autenticazione della copia è l'attestazione che essa è conforme all'originale.
Da tale normativa non si evince che l'eventuale mancanza nella copia informatica del provvedimento estratta dal fascicolo telematico della “stringa” riportante la firma digitale del magistrato con relativo contrassegno e “coccarda” si traduca in un vizio idoneo a dimostrare l'inesistenza, nell'originale del decreto, di qualsiasi sottoscrizione.
Posto che elemento essenziale dell'autenticazione della copia del provvedimento notificato è
l'attestazione della sua conformità all'originale, la rilevata mancanza grafica della sottoscrizione dell'estensore in detta copia si traduce in una semplice irregolarità inidonea a rendere invalido l'atto, quando – come nella specie – non venga in discussione che esso fosse conforme all'originale che – come è possibile evincere dagli atti prodotti in primo grado (cfr. decreto ingiuntivo prodotto dall'opposta in sede di memoria di replica alla conclusionale avversaria) – conteneva la sottoscrizione digitale del magistrato.
Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante ha censurato il Tribunale per aver rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di ad emettere e pretendere il pagamento delle CP_1
fatture di cui al decreto ingiuntivo (fatture dal 2013 al 2015), nonostante la prova dell'intervenuta Contr cessione a (di seguito per brevità solo ) del contratto di Controparte_2
noleggio sottoscritto tra le parti in data 11.6.2012, già a far data dal 15.6.2012 (cfr. doc. 3 fascicolo pagina 3 di 8 primo grado appellante) confermata, secondo la rappresentazione attorea, dall'emissione, da parte della
Contr cessionaria delle fatture relative al noleggio dei macchinari di cui al contratto per cui è causa (cfr. doc. 4 fascicolo primo grado appellata).
Il motivo è infondato.
Con la formula cessione di contratto si designa il contratto mediante il quale il titolare di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive non ancora eseguite (cedente) sostituisce a sé un terzo
(cessionario) con il consenso dell'altra parte (ceduto).
Il contraente ceduto deve quindi prestare il proprio consenso alla cessione che rappresenta elemento costitutivo del negozio di cessione e può essere tanto espresso quanto tacito (salvo che per il contratto ceduto sia necessaria una forma particolare, nel qual caso la stessa deve essere adottata anche per la cessione del contratto) e può essere prestato sia successivamente che preventivamente all'accordo tra cedente e cessionario purché sia la risultante della fusione delle dichiarazioni di volontà e degli interessi del cedente, del cessionario e del contraente ceduto.
L'onere di provare il prestato consenso del ceduto incombe in capo a chi invoca la cessione: prova che parte appellante non ha fornito.
In particolare, l'appellante ritiene determinante l'atto datato 15.6.2012 (rif. doc. 3 fascicolo primo grado parte appellante) nel quale , richiamato “l'Accordo Quadro di Collaborazione sottoscritto il 9 CP_1
febbraio 2010 ove si prevede la regolamentazione delle cessioni di contratti di locazione/noleggio e dei relativi beni” confermava all'istituto di credito la cessione del contratto stipulato con l'avv. e Pt_1
dei relativi prodotti.
Da tale documento, tuttavia, si ricava unicamente la stipulazione di un accordo interno (l'Accordo
Quadro di Collaborazione) in forza del quale – e non il presunto debitore ceduto – avrebbe CP_1
Contr versato a un canone (nella fattispecie €. 394,95 oltre iva al mese in 16 rate trimestrali anticipate) a fronte del finanziamento concessole per l'acquisto delle apparecchiature che la stessa avrebbe poi CP_1
concesso a noleggio ai propri clienti (tra cui l'avv. con la sottoscrizione dei singoli contratti. Pt_1
Infatti il documento in parola non risulta indirizzato all'avv. né risulta dimostrato invio e Pt_1
ricevimento da parte del presunto debitore ceduto che, del resto, neppure ha dimostrato di aver
Contr corrisposto a favore del cessionario i canoni precedenti all'introduzione del procedimento monitorio (da giugno 2012, data della presunta cessione, al maggio 2013, data della prima fattura azionata in via monitoria).
A confutazione della tesi attorea merita ancora di essere valorizzata:
pagina 4 di 8 Contr
− la non corrispondenza tra gli importi riportati nell'estratto conto di che confluivano nelle fatture unitarie comprendenti tutti i canoni dei contratti di noleggio in essere, mensilmente emesse da quest'ultima a – e non all'avv. – e quelli, maggiorati, indicati nelle CP_1 Pt_1
fatture azionate, sul cui ammontare parte appellante nulla di specifico ha osservato (cfr. doc. 2 e
6 fascicolo primo grado appellata);
− la raccomandata dell'11.12.2015 a mezzo della quale , richiamato il contratto concluso CP_1
Contr con l'avv. comunicava a l'intenzione di “rinunciare al mandato del contratto” e Pt_1 chiedeva di “sospendere la fatturazione dei canoni futuri e di provvedere ad emettere nota di accredito per i canoni già fatturati ed anticipati” (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado appellata) Contr a conferma della circostanza che le fatture di erano intestate a e non all'avv. CP_1
Pt_1
Contr
− la raccomandata inviata in pari data da all'avv. e per conoscenza a nella CP_1 Pt_1
Contr quale veniva comunicata ufficialmente la cessione del contratto a (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado appellata), momento a partire dal quale risulta interrotta la fatturazione di CP_1
nei confronti dell'avv. Pt_1
Confutata quindi la tesi attorea in ordine alla presunta cessione del contratto a far data dal 15.6.2012, va quindi confermata la titolarità in capo a del rapporto di credito azionato monitoriamente. CP_1
Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per non avere revocato il decreto ingiuntivo opposto pur a fronte del pagamento effettuato dall'opponente in corso di causa della somma di €. 8.506,40 e per non aver imputato tale somma a saldo della pretesa di CP_1
nonostante corrispondesse all'importo portato a precetto.
Entrambi i profili di censura sono infondati.
Va in primo luogo osservato che, a prescindere dalla questione attinente all'imputazione delle somme versate a seguito della notifica del precetto avvenuto dopo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il credito azionato da in via monitoria è risultato, per tutto quanto CP_1
sopra esposto, esistente nella misura ivi indicata, ragione per cui non sussistono i presupposti per invocare la revoca del titolo.
Tanto chiarito e passando al secondo profilo di censura, vero è che con atto di precetto, notificato il
5.4.2023, ha intimato il pagamento dell'importo di €. 8.506,40 di cui €. 7.140,98 quale sorte CP_1 capitale ed €. 1.365,42 quali compensi, spese e oneri, della procedura monitoria e del precetto, e che detto importo è stato corrisposto dall'avv. Pt_1
pagina 5 di 8 Vero è anche che nel precetto veniva precisato che, oltre alla somma precettata, erano dovuti gli
“interessi maturati ex D.Lgs 231/2002 dalla data di scadenza di ciascuna fattura sino al saldo effettivo” (così come indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo e riportati nel titolo senza opposizione sul punto da parte dell'opponente), ed “oltre al costo di registrazione del decreto ingiuntivo”.
Sicché non può ritenersi che il pagamento effettuato dall'avv. della somma portata a precetto Pt_1
abbia determinato l'estinzione del suo debito, non risultando tale pagamento del tutto satisfattivo della pretesa.
Va al riguardo richiamato il c.d. principio di prossimità della prova secondo cui “il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa ovvero che esso si riferisce a diverso titolo torna a carico del creditore” (Cass. n. 21512/2019): prova quest'ultima che ha fornito mediante allegazione del CP_1
titolo, del precetto e della ricevuta di registrazione del decreto ingiuntivo.
Parte appellante ha poi censurato il Tribunale per aver aderito acriticamente all'imputazione operata dalla controparte delle somme pagate dall'avv. aderendo (quanto alla somma di €. 6.024,54 Pt_1 quale saldo di compensi spese ed interessi e quanto alla somma di €. 2.481,81 quale parziale soddisfazione del capitale ingiunto ammontante ad €. 7.140,78, rideterminando quindi il residuo debito in linea capitale in €. 4.658,92, ovvero €. 7.140,78 - €. 2484,86) senza considerare l'arbitraria modifica della stessa dopo l'avvenuto pagamento.
La censura non merita accoglimento.
L'art. 1194 c.c. contiene un criterio legale di imputazione per cui il debitore, senza il consenso del credito, non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi ed alle spese.
Non c'è dubbio pertanto che, nel caso in cui il debitore corrisponda solo una parte della somma complessivamente dovuta, si tratta di pagamento parziale.
In presenza di pagamento parziale, stante la facoltà del creditore di accettarlo, non può desumersi da siffatta accettazione la rinuncia dello stesso alla imputazione secondo il criterio legale (v. Cass.
975/2004).
Nel caso di specie, notificato l'atto di precetto nel quale quantificava l'ammontare del capitale, CP_1
delle spese legali della fase monitoria e del precetto e si riservava di quantificare interessi e spese di registrazione, il debitore ha richiesto la quantificazione degli interessi dovuti salvo poi limitarsi a pagina 6 di 8 pagare l'importo “parziale” di cui al precetto: importo che ha accettato pur precisando che CP_1
sarebbe stato imputato secondo il criterio legale.
Poiché il ricevimento della somma imputata dal debitore a capitale non può ritenersi sufficiente ai fini del consenso di detta imputazione da parte del creditore, nel caso in esame, in mancanza di consenso di
, l'imputazione del pagamento deve quindi rispettare i criteri legali previsti dall'art. 1194 c.c. con CP_1
imputazione della somma pagata anzitutto e sino a concorrenza ad interessi e spese e, successivamente,
a capitale, come operato dal Tribunale con conteggi che non sono stati oggetto di specifica contestazione.
Assorbito per le ragioni che precedono ogni altra argomentazione o deduzione, la sentenza gravata merita conferma, dovendo infine essere respinta la richiesta formulata anche in questa sede da parte appellata di condannare la controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, mancando la prova dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o la colpa grave) e del pregiudizio subito in conseguenza dell'altrui comportamento processuale.
Passando alla regolamentazione delle spese processuali e giusto il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e al valore minimo per quella di trattazione.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9213/2023, pubblicata in data 17.11.2023, così
[...]
provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.888,00 per compensi professionali di cui €. 1.134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase di trattazione ed €. 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali,
pagina 7 di 8 I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 23 Aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Roberto Aponte
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Roberto Aponte Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 119/2024 RG posta in decisione all'udienza del 15.4.2025 e discussa in
Camera di Consiglio il 23.4.2025, promossa da
(C.F. ), con patrocinio dell'avvocato Andrea Lombardi e Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso il suo studio in Roma alla Via Alcamo 14
APPELLANTE contro
in persona del l.r.p.t. (C.F. e P.IVA ), con patrocinio dell'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
Maria Rossella Nicoletti e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano al Piazzale Cadorna 4
APPELLATA
OGGETTO: Locazione di beni mobili
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, previa sospensione ex art. 283 cpc dell'impugnata sentenza, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma della sentenza n. 9213/2023 emessa dal Tribunale Civile di Milano in data 17.11.2023, accogliere l'opposizione proposta dall'Avv. e, Parte_1 per l'effetto, dichiarare inesistente, nullo, annullabile e/o di nessuna efficacia giuridica il decreto ingiuntivo RG 25249/2021 e, per l'effetto, revocarlo. Piaccia, in via subordinata, imputare il pagamento di € 8.506/40 effettuato dall'Avv. in data 21.04.2023 alle voci contenute Parte_1 nell'atto di precetto notificato dalla soc. in data 05.04.2023 e, precisamente, quanto ad Controparte_1
pagina 1 di 8 € 7.140/78 a saldo della sorte capi tale e quanto ad € 1.365/62 a saldo delle spese legali della fase monitoria e dell'atto di precetto comprensive delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio e con condanna della soc. a restituire la somma di € 8.506/40 versata dall'Avv. in Controparte_1 Parte_1 esecuzione della provvi soria esecuzione del decreto ingiuntivo”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA:
“rigettare l'appello promosso dall'Avv. perché infondato in fatto ed in diritto per Parte_1 tutti i motivi di cui in narrativa, confermando così la sentenza n. 9213/2023, pubblicata dal Tribunale di Milano il 17.11.2023 e con condanna dell'appellante medesimo alla rifusione delle spese di gravame, oltre al risarcimento dei danni ex art. 96, III comma, c.p.c. da liquidarsi in via equitativa. Si insiste inoltre, come già richiesto, affinchè venga autorizzato il deposito del documento attestante il pagamento da parte di della tassa di registro relativa al decreto ingiuntivo e di cui si Controparte_1 chiede all'appellante la rifusione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 9213/2023, pubblicata in data 17.11.2023 il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto ingiuntivo n. 12499/2021 (RG n. Parte_1
25249/2021) ottenuto nei suoi confronti da e, dichiarato definitivamente esecutivo il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto e ricalcolata la somma ingiunta in linea capitale in €. 4.658,92 a seguito del pagamento di € 8.506,40 effettuato nelle more dall'opponente, ha condannato quest'ultimo al pagamento in favore della società opposta delle spese processuali come liquidate in dispositivo.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l'avv. ha interposto gravame Parte_1
avverso la suindicata sentenza chiedendo l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado e dichiarando inesistente, nullo, annullabile e/o di nessuna efficacia giuridica il decreto ingiuntivo opposto con sua conseguente revoca. Ha poi chiesto di imputare il pagamento di € 8.506,40 effettuato dall'Avv. in data 21.04.2023 alle voci contenute nell'atto di precetto notificato dalla società Pt_1 in data 5.04.2023 e, precisamente, quanto ad € 7.140,78, a saldo della sorte capitale e, Controparte_1 quanto ad € 1.365,62, a saldo delle spese legali della fase monitoria e dell'atto di precetto comprensive delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo. Vinte le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio con condanna dell'appellata a restituire quanto versato dall'appellante in esecuzione del decreto ingiuntivo e della sentenza impugnata.
Si è costituita (d'ora innanzi per brevità solo ”) contestando in toto l'appello Controparte_1 CP_1
avversario e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata, la vittoria delle spese di lite e la condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96, III comma, c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.
pagina 2 di 8 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.9.2024, il Collegio ha sospeso la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata limitatamente al capo 1 del dispositivo e, concessi i termini ex art. 352 c.p.c., ha rinviato la causa all'udienza del 15.4.2025, data in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con il primo motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver statuito in ordine alla ritenuta inesistenza del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato in copia priva della sottoscrizione del giudice estensore.
Rilevata l'omessa pronuncia del Tribunale sul punto, il motivo deve, in ogni caso, essere rigettato nel merito dovendosi ritenere operante la presunzione di conformità all'originale della copia del decreto ingiuntivo notificato come attestata dal legale dell'ingiungente. Sul punto si osserva che l'art. 643
c.p.c., dopo aver stabilito, nel primo comma, che l'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria, aggiunge, nel secondo comma, che “il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli artt. 137 e seguenti dello stesso codice”.
Per copia autentica si intende quella che il pubblico ufficiale dichiara essere conforme al proprio originale: l'autenticazione della copia è l'attestazione che essa è conforme all'originale.
Da tale normativa non si evince che l'eventuale mancanza nella copia informatica del provvedimento estratta dal fascicolo telematico della “stringa” riportante la firma digitale del magistrato con relativo contrassegno e “coccarda” si traduca in un vizio idoneo a dimostrare l'inesistenza, nell'originale del decreto, di qualsiasi sottoscrizione.
Posto che elemento essenziale dell'autenticazione della copia del provvedimento notificato è
l'attestazione della sua conformità all'originale, la rilevata mancanza grafica della sottoscrizione dell'estensore in detta copia si traduce in una semplice irregolarità inidonea a rendere invalido l'atto, quando – come nella specie – non venga in discussione che esso fosse conforme all'originale che – come è possibile evincere dagli atti prodotti in primo grado (cfr. decreto ingiuntivo prodotto dall'opposta in sede di memoria di replica alla conclusionale avversaria) – conteneva la sottoscrizione digitale del magistrato.
Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante ha censurato il Tribunale per aver rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di ad emettere e pretendere il pagamento delle CP_1
fatture di cui al decreto ingiuntivo (fatture dal 2013 al 2015), nonostante la prova dell'intervenuta Contr cessione a (di seguito per brevità solo ) del contratto di Controparte_2
noleggio sottoscritto tra le parti in data 11.6.2012, già a far data dal 15.6.2012 (cfr. doc. 3 fascicolo pagina 3 di 8 primo grado appellante) confermata, secondo la rappresentazione attorea, dall'emissione, da parte della
Contr cessionaria delle fatture relative al noleggio dei macchinari di cui al contratto per cui è causa (cfr. doc. 4 fascicolo primo grado appellata).
Il motivo è infondato.
Con la formula cessione di contratto si designa il contratto mediante il quale il titolare di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive non ancora eseguite (cedente) sostituisce a sé un terzo
(cessionario) con il consenso dell'altra parte (ceduto).
Il contraente ceduto deve quindi prestare il proprio consenso alla cessione che rappresenta elemento costitutivo del negozio di cessione e può essere tanto espresso quanto tacito (salvo che per il contratto ceduto sia necessaria una forma particolare, nel qual caso la stessa deve essere adottata anche per la cessione del contratto) e può essere prestato sia successivamente che preventivamente all'accordo tra cedente e cessionario purché sia la risultante della fusione delle dichiarazioni di volontà e degli interessi del cedente, del cessionario e del contraente ceduto.
L'onere di provare il prestato consenso del ceduto incombe in capo a chi invoca la cessione: prova che parte appellante non ha fornito.
In particolare, l'appellante ritiene determinante l'atto datato 15.6.2012 (rif. doc. 3 fascicolo primo grado parte appellante) nel quale , richiamato “l'Accordo Quadro di Collaborazione sottoscritto il 9 CP_1
febbraio 2010 ove si prevede la regolamentazione delle cessioni di contratti di locazione/noleggio e dei relativi beni” confermava all'istituto di credito la cessione del contratto stipulato con l'avv. e Pt_1
dei relativi prodotti.
Da tale documento, tuttavia, si ricava unicamente la stipulazione di un accordo interno (l'Accordo
Quadro di Collaborazione) in forza del quale – e non il presunto debitore ceduto – avrebbe CP_1
Contr versato a un canone (nella fattispecie €. 394,95 oltre iva al mese in 16 rate trimestrali anticipate) a fronte del finanziamento concessole per l'acquisto delle apparecchiature che la stessa avrebbe poi CP_1
concesso a noleggio ai propri clienti (tra cui l'avv. con la sottoscrizione dei singoli contratti. Pt_1
Infatti il documento in parola non risulta indirizzato all'avv. né risulta dimostrato invio e Pt_1
ricevimento da parte del presunto debitore ceduto che, del resto, neppure ha dimostrato di aver
Contr corrisposto a favore del cessionario i canoni precedenti all'introduzione del procedimento monitorio (da giugno 2012, data della presunta cessione, al maggio 2013, data della prima fattura azionata in via monitoria).
A confutazione della tesi attorea merita ancora di essere valorizzata:
pagina 4 di 8 Contr
− la non corrispondenza tra gli importi riportati nell'estratto conto di che confluivano nelle fatture unitarie comprendenti tutti i canoni dei contratti di noleggio in essere, mensilmente emesse da quest'ultima a – e non all'avv. – e quelli, maggiorati, indicati nelle CP_1 Pt_1
fatture azionate, sul cui ammontare parte appellante nulla di specifico ha osservato (cfr. doc. 2 e
6 fascicolo primo grado appellata);
− la raccomandata dell'11.12.2015 a mezzo della quale , richiamato il contratto concluso CP_1
Contr con l'avv. comunicava a l'intenzione di “rinunciare al mandato del contratto” e Pt_1 chiedeva di “sospendere la fatturazione dei canoni futuri e di provvedere ad emettere nota di accredito per i canoni già fatturati ed anticipati” (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado appellata) Contr a conferma della circostanza che le fatture di erano intestate a e non all'avv. CP_1
Pt_1
Contr
− la raccomandata inviata in pari data da all'avv. e per conoscenza a nella CP_1 Pt_1
Contr quale veniva comunicata ufficialmente la cessione del contratto a (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado appellata), momento a partire dal quale risulta interrotta la fatturazione di CP_1
nei confronti dell'avv. Pt_1
Confutata quindi la tesi attorea in ordine alla presunta cessione del contratto a far data dal 15.6.2012, va quindi confermata la titolarità in capo a del rapporto di credito azionato monitoriamente. CP_1
Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per non avere revocato il decreto ingiuntivo opposto pur a fronte del pagamento effettuato dall'opponente in corso di causa della somma di €. 8.506,40 e per non aver imputato tale somma a saldo della pretesa di CP_1
nonostante corrispondesse all'importo portato a precetto.
Entrambi i profili di censura sono infondati.
Va in primo luogo osservato che, a prescindere dalla questione attinente all'imputazione delle somme versate a seguito della notifica del precetto avvenuto dopo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il credito azionato da in via monitoria è risultato, per tutto quanto CP_1
sopra esposto, esistente nella misura ivi indicata, ragione per cui non sussistono i presupposti per invocare la revoca del titolo.
Tanto chiarito e passando al secondo profilo di censura, vero è che con atto di precetto, notificato il
5.4.2023, ha intimato il pagamento dell'importo di €. 8.506,40 di cui €. 7.140,98 quale sorte CP_1 capitale ed €. 1.365,42 quali compensi, spese e oneri, della procedura monitoria e del precetto, e che detto importo è stato corrisposto dall'avv. Pt_1
pagina 5 di 8 Vero è anche che nel precetto veniva precisato che, oltre alla somma precettata, erano dovuti gli
“interessi maturati ex D.Lgs 231/2002 dalla data di scadenza di ciascuna fattura sino al saldo effettivo” (così come indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo e riportati nel titolo senza opposizione sul punto da parte dell'opponente), ed “oltre al costo di registrazione del decreto ingiuntivo”.
Sicché non può ritenersi che il pagamento effettuato dall'avv. della somma portata a precetto Pt_1
abbia determinato l'estinzione del suo debito, non risultando tale pagamento del tutto satisfattivo della pretesa.
Va al riguardo richiamato il c.d. principio di prossimità della prova secondo cui “il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa ovvero che esso si riferisce a diverso titolo torna a carico del creditore” (Cass. n. 21512/2019): prova quest'ultima che ha fornito mediante allegazione del CP_1
titolo, del precetto e della ricevuta di registrazione del decreto ingiuntivo.
Parte appellante ha poi censurato il Tribunale per aver aderito acriticamente all'imputazione operata dalla controparte delle somme pagate dall'avv. aderendo (quanto alla somma di €. 6.024,54 Pt_1 quale saldo di compensi spese ed interessi e quanto alla somma di €. 2.481,81 quale parziale soddisfazione del capitale ingiunto ammontante ad €. 7.140,78, rideterminando quindi il residuo debito in linea capitale in €. 4.658,92, ovvero €. 7.140,78 - €. 2484,86) senza considerare l'arbitraria modifica della stessa dopo l'avvenuto pagamento.
La censura non merita accoglimento.
L'art. 1194 c.c. contiene un criterio legale di imputazione per cui il debitore, senza il consenso del credito, non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi ed alle spese.
Non c'è dubbio pertanto che, nel caso in cui il debitore corrisponda solo una parte della somma complessivamente dovuta, si tratta di pagamento parziale.
In presenza di pagamento parziale, stante la facoltà del creditore di accettarlo, non può desumersi da siffatta accettazione la rinuncia dello stesso alla imputazione secondo il criterio legale (v. Cass.
975/2004).
Nel caso di specie, notificato l'atto di precetto nel quale quantificava l'ammontare del capitale, CP_1
delle spese legali della fase monitoria e del precetto e si riservava di quantificare interessi e spese di registrazione, il debitore ha richiesto la quantificazione degli interessi dovuti salvo poi limitarsi a pagina 6 di 8 pagare l'importo “parziale” di cui al precetto: importo che ha accettato pur precisando che CP_1
sarebbe stato imputato secondo il criterio legale.
Poiché il ricevimento della somma imputata dal debitore a capitale non può ritenersi sufficiente ai fini del consenso di detta imputazione da parte del creditore, nel caso in esame, in mancanza di consenso di
, l'imputazione del pagamento deve quindi rispettare i criteri legali previsti dall'art. 1194 c.c. con CP_1
imputazione della somma pagata anzitutto e sino a concorrenza ad interessi e spese e, successivamente,
a capitale, come operato dal Tribunale con conteggi che non sono stati oggetto di specifica contestazione.
Assorbito per le ragioni che precedono ogni altra argomentazione o deduzione, la sentenza gravata merita conferma, dovendo infine essere respinta la richiesta formulata anche in questa sede da parte appellata di condannare la controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, mancando la prova dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o la colpa grave) e del pregiudizio subito in conseguenza dell'altrui comportamento processuale.
Passando alla regolamentazione delle spese processuali e giusto il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e al valore minimo per quella di trattazione.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9213/2023, pubblicata in data 17.11.2023, così
[...]
provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.888,00 per compensi professionali di cui €. 1.134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase di trattazione ed €. 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali,
pagina 7 di 8 I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 23 Aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Roberto Aponte
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