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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 12/09/2024, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 849/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. NICCOLÒ GUASCONI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 849/2024 promossa da:
(C.F. nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
5.02.1956, residente in [...], ed elettivamente domiciliata in L'Aquila
(AQ), presso lo studio del difensore Avv. Maria Teresa Di Rocco
E
(C.F. ) nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
10.04.1953, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
L'Aquila (AQ), presso lo studio del difensore Avv. Fiorella Fischione
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 31.5.2024, e Parte_1 CP_1
chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli
[...]
effetti civili del matrimonio, contratto in data 22.04.1978, nel cui ambito Per_ sono nati tre figli, , il 16.05.1980 (dunque maggiorenne), il Per_2 18.08.1991 (dunque maggiorenne) e il 22.09.1992 (dunque Per_3
maggiorenne).
2. I ricorrenti precisavano che con sentenza n. 764/2021 pubblicata in data
24/11/2011 il Tribunale di L'Aquila ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha posto a carico del , a titolo di mantenimento della CP_1 moglie, la somma di € 200,00 mensili, e che tale pronuncia è stata confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila (R.G. 513/2022) con sentenza n. 1771/2022;
3. Inoltre, i ricorrente esponevano che erano separati da oltre il periodo previsto dalla Legge e che non vi erano rapporti economici da regolare, se non quelli indicati nel ricorso.
4. La domanda va accolta, nei termini di cui all'accordo congiunto, sussistendo i presupposti per la cessazione degli effetti civili. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione.
5. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , contratto il Parte_1 Controparte_1
22.04.1978 in Afragola (NA), trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso
Comune (anno 1978 - n. 74 - Parte 2 - S.A.), ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di L'Afragola (NA) di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. Per quanto concerne l'obbligo di mantenimento del coniuge dispone di porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1
Sig.ra mediante un assegno mensile di €. 250,00, Parte_1
rivalutabile annualmente secondo indice ISTAT, da accreditarsi entro il pag. 2/3 giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico alle coordinate che di seguito si indicano: IBAN [...];
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 12 settembre 2024.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. NICCOLÒ GUASCONI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 849/2024 promossa da:
(C.F. nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
5.02.1956, residente in [...], ed elettivamente domiciliata in L'Aquila
(AQ), presso lo studio del difensore Avv. Maria Teresa Di Rocco
E
(C.F. ) nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
10.04.1953, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
L'Aquila (AQ), presso lo studio del difensore Avv. Fiorella Fischione
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 31.5.2024, e Parte_1 CP_1
chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli
[...]
effetti civili del matrimonio, contratto in data 22.04.1978, nel cui ambito Per_ sono nati tre figli, , il 16.05.1980 (dunque maggiorenne), il Per_2 18.08.1991 (dunque maggiorenne) e il 22.09.1992 (dunque Per_3
maggiorenne).
2. I ricorrenti precisavano che con sentenza n. 764/2021 pubblicata in data
24/11/2011 il Tribunale di L'Aquila ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha posto a carico del , a titolo di mantenimento della CP_1 moglie, la somma di € 200,00 mensili, e che tale pronuncia è stata confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila (R.G. 513/2022) con sentenza n. 1771/2022;
3. Inoltre, i ricorrente esponevano che erano separati da oltre il periodo previsto dalla Legge e che non vi erano rapporti economici da regolare, se non quelli indicati nel ricorso.
4. La domanda va accolta, nei termini di cui all'accordo congiunto, sussistendo i presupposti per la cessazione degli effetti civili. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione.
5. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , contratto il Parte_1 Controparte_1
22.04.1978 in Afragola (NA), trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso
Comune (anno 1978 - n. 74 - Parte 2 - S.A.), ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di L'Afragola (NA) di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. Per quanto concerne l'obbligo di mantenimento del coniuge dispone di porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1
Sig.ra mediante un assegno mensile di €. 250,00, Parte_1
rivalutabile annualmente secondo indice ISTAT, da accreditarsi entro il pag. 2/3 giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico alle coordinate che di seguito si indicano: IBAN [...];
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 12 settembre 2024.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
pag. 3/3