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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 489/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da
(C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
CESARE PAVESE 2/2 20086 MOTTA VISCONTI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. CASSANI MARIA GRAZIA (C.F. e dell'Avv. BENELLI C.F._2
SIMONE ( ) VIA CRISPI, 5 26013 CREMA, che lo rappresentano e C.F._3
difendono giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._4
MINZONI 2/B 20082 NOVIGLIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
GRIONI MARCO (C.F. ) in VIA PODGORA 11 MI MILANO che la C.F._5
rappresenta e difende giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
CONCLUSIONI:
Per : come da foglio depositato in via telematica in data Parte_1
25.11.2024.
pagina 1 di 6 Per : come da foglio depositato in via telematica in data Controparte_1
27.11.2024.
FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza Parte_1
n. 211/24 del Tribunale di Pavia che aveva respinto l'opposizione all'esecuzione intrapresa nei suoi confronti da sulla base del titolo Controparte_1
esecutivo costituito dalle condizioni di separazione dei coniugi omologate dal
Tribunale di Pavia in data 28.32007, notificandogli precetto per l'importo di Euro
31.060,18 (comprensivo di rivalutazione ISTAT e spese del precetto) a titolo di assegno di mantenimento della figlia minore dovuto dall'agosto 2015 al Per_1
luglio 2020. Ha censurato la sentenza impugnata per aver erroneamente: - ritenuto la propria incompetenza a decidere sull'opposizione, in difetto di una rituale eccezione della (costituitasi dopo la scadenza dei termini per il deposito CP_1
delle memorie ex art.183, VI co. cpc, sebbene non ne fosse stata dichiarata la contumacia) e senza motivazione sul punto;
- richiamato una norma (art.473 bis
11 cpc) inapplicabile perché entrata in vigore dopo l'introduzione della causa;
-
omesso di valutare i documenti prodotti e di ammettere le prove orali dedotte, che avrebbero dimostrato la riconciliazione tra i coniugi fino all'agosto 2019 e dunque la cessazione degli effetti della separazione.
si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, stante Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione a precetto per motivi diversi dalla contestazione circa la validità del titolo esecutivo, la cui cessazione avrebbe pagina 2 di 6 potuto essere fatta valere solo attraverso il procedimento di modifica delle condizioni di separazione. Ha contestato comunque che alcuna riconciliazione fosse mai avvenuta con il (cui era stato consentito solo di abitare nella Pt_1
taverna della casa familiare, in attesa di reperire una stabile occupazione),
circostanza che d'altronde non avrebbe potuto essere provata dalle fotografie prodotte (tra l'altro successive al momento del suo trasferimento) né dalle prove orali dedotte.
Con riferimento ai primi motivi d'appello va osservato come il Tribunale non si sia dichiarato incompetente sulla domanda (di opposizione all'esecuzione)
proposta dal che ha invece esaminato nel merito dichiarandola Pt_1
infondata (con conseguenza irrilevanza della decadenza della dalla facoltà CP_1
di proporre eccezione al riguardo). Ove il Tribunale ha affermato che “il giudice dell'opposizione all'esecuzione non è competente a decidere sulla cessazione degli effetti della separazione omologata dal Tribunale” e che “l'opponente avrebbe dovuto procedere ex art.473 bis 11 e ss cpc”, infatti, ha inteso sottolineare l'inammissibilità - ai fini della contestazione del diritto di controparte ad agire in via esecutiva – di motivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, se non previa modifica del medesimo attraverso apposito procedimento (da identificarsi correttamente in quello di cui all'art.710 cpc). Tale principio corrisponde a quanto costantemente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n.17689/19; Cass. n.
27602/20), così da rendere indiscutibile il principio per cui “in materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il pagina 3 di 6 corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione” (ord. n.16173/15).
Potrebbe, forse, sostenersi che la previa modifica giurisdizionale delle condizioni di separazione non sia necessaria ove, come nel caso di specie, si deduca che sia venuta meno la separazione stessa (e dunque le relative condizioni patrimoniali)
per effetto di riconciliazione fra i coniugi, atteso che l'art.157 c.c. riconosce che ciò possa avvenire “senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”: in questo senso, sebbene in forma isolata, si è espressa la stessa Suprema Corte (Cass. n. 19541/13), affermando che
“la riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell'art. 157 cod. civ., determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale,
pagina 4 di 6 propria della vita coniugale”. Nessuno dei presupposti di cui all'art.157 c.c.,
tuttavia, può ravvisarsi nella fattispecie, ed in particolare (escluso che sia intervenuta una espressa dichiarazione delle parti) nel fatto che il pur Pt_1
dopo la separazione omologata dal Tribunale, abbia mantenuto la sua abitazione nella casa coniugale: alla luce delle reciproche affermazioni non contestate deve ritenersi infatti che l'appellante abbia dal 2007 occupato soltanto la taverna della costruzione di Noviglio via Don Minzoni n.2/b, e dunque nemmeno si sia ripristinata la situazione di convivenza materiale, e tantopiù la ripresa di quei rapporti materiali e spirituali che debbono caratterizzare il vincolo matrimoniale
(cfr. Cass. n. 2217/00; Cass. n. 12427/04) e che certamente non è integrata dalla mera continuazione di alcune abitudini sociali, come dedotto dal nei Pt_1
capitoli di prova orale.
Al rigetto dell'appello segue la condanna del al pagamento delle spese Pt_1
processuali, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) previsti dal DM n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità
delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello.
2) Condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali, liquidate in complessivi Euro 8.469,00 (di cui Euro 2.025,00 pagina 5 di 6 per la fase di studio, Euro 1.418,00,00 per la fase introduttiva, Euro
1.523,00 per la fase di trattazione ed Euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti ex art.13, I co. quater DPR
n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso, in Milano il 04/02/2025
Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr. Roberto Aponte
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da
(C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
CESARE PAVESE 2/2 20086 MOTTA VISCONTI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. CASSANI MARIA GRAZIA (C.F. e dell'Avv. BENELLI C.F._2
SIMONE ( ) VIA CRISPI, 5 26013 CREMA, che lo rappresentano e C.F._3
difendono giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._4
MINZONI 2/B 20082 NOVIGLIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
GRIONI MARCO (C.F. ) in VIA PODGORA 11 MI MILANO che la C.F._5
rappresenta e difende giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
CONCLUSIONI:
Per : come da foglio depositato in via telematica in data Parte_1
25.11.2024.
pagina 1 di 6 Per : come da foglio depositato in via telematica in data Controparte_1
27.11.2024.
FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza Parte_1
n. 211/24 del Tribunale di Pavia che aveva respinto l'opposizione all'esecuzione intrapresa nei suoi confronti da sulla base del titolo Controparte_1
esecutivo costituito dalle condizioni di separazione dei coniugi omologate dal
Tribunale di Pavia in data 28.32007, notificandogli precetto per l'importo di Euro
31.060,18 (comprensivo di rivalutazione ISTAT e spese del precetto) a titolo di assegno di mantenimento della figlia minore dovuto dall'agosto 2015 al Per_1
luglio 2020. Ha censurato la sentenza impugnata per aver erroneamente: - ritenuto la propria incompetenza a decidere sull'opposizione, in difetto di una rituale eccezione della (costituitasi dopo la scadenza dei termini per il deposito CP_1
delle memorie ex art.183, VI co. cpc, sebbene non ne fosse stata dichiarata la contumacia) e senza motivazione sul punto;
- richiamato una norma (art.473 bis
11 cpc) inapplicabile perché entrata in vigore dopo l'introduzione della causa;
-
omesso di valutare i documenti prodotti e di ammettere le prove orali dedotte, che avrebbero dimostrato la riconciliazione tra i coniugi fino all'agosto 2019 e dunque la cessazione degli effetti della separazione.
si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, stante Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione a precetto per motivi diversi dalla contestazione circa la validità del titolo esecutivo, la cui cessazione avrebbe pagina 2 di 6 potuto essere fatta valere solo attraverso il procedimento di modifica delle condizioni di separazione. Ha contestato comunque che alcuna riconciliazione fosse mai avvenuta con il (cui era stato consentito solo di abitare nella Pt_1
taverna della casa familiare, in attesa di reperire una stabile occupazione),
circostanza che d'altronde non avrebbe potuto essere provata dalle fotografie prodotte (tra l'altro successive al momento del suo trasferimento) né dalle prove orali dedotte.
Con riferimento ai primi motivi d'appello va osservato come il Tribunale non si sia dichiarato incompetente sulla domanda (di opposizione all'esecuzione)
proposta dal che ha invece esaminato nel merito dichiarandola Pt_1
infondata (con conseguenza irrilevanza della decadenza della dalla facoltà CP_1
di proporre eccezione al riguardo). Ove il Tribunale ha affermato che “il giudice dell'opposizione all'esecuzione non è competente a decidere sulla cessazione degli effetti della separazione omologata dal Tribunale” e che “l'opponente avrebbe dovuto procedere ex art.473 bis 11 e ss cpc”, infatti, ha inteso sottolineare l'inammissibilità - ai fini della contestazione del diritto di controparte ad agire in via esecutiva – di motivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, se non previa modifica del medesimo attraverso apposito procedimento (da identificarsi correttamente in quello di cui all'art.710 cpc). Tale principio corrisponde a quanto costantemente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n.17689/19; Cass. n.
27602/20), così da rendere indiscutibile il principio per cui “in materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il pagina 3 di 6 corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione” (ord. n.16173/15).
Potrebbe, forse, sostenersi che la previa modifica giurisdizionale delle condizioni di separazione non sia necessaria ove, come nel caso di specie, si deduca che sia venuta meno la separazione stessa (e dunque le relative condizioni patrimoniali)
per effetto di riconciliazione fra i coniugi, atteso che l'art.157 c.c. riconosce che ciò possa avvenire “senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”: in questo senso, sebbene in forma isolata, si è espressa la stessa Suprema Corte (Cass. n. 19541/13), affermando che
“la riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell'art. 157 cod. civ., determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale,
pagina 4 di 6 propria della vita coniugale”. Nessuno dei presupposti di cui all'art.157 c.c.,
tuttavia, può ravvisarsi nella fattispecie, ed in particolare (escluso che sia intervenuta una espressa dichiarazione delle parti) nel fatto che il pur Pt_1
dopo la separazione omologata dal Tribunale, abbia mantenuto la sua abitazione nella casa coniugale: alla luce delle reciproche affermazioni non contestate deve ritenersi infatti che l'appellante abbia dal 2007 occupato soltanto la taverna della costruzione di Noviglio via Don Minzoni n.2/b, e dunque nemmeno si sia ripristinata la situazione di convivenza materiale, e tantopiù la ripresa di quei rapporti materiali e spirituali che debbono caratterizzare il vincolo matrimoniale
(cfr. Cass. n. 2217/00; Cass. n. 12427/04) e che certamente non è integrata dalla mera continuazione di alcune abitudini sociali, come dedotto dal nei Pt_1
capitoli di prova orale.
Al rigetto dell'appello segue la condanna del al pagamento delle spese Pt_1
processuali, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) previsti dal DM n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità
delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello.
2) Condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali, liquidate in complessivi Euro 8.469,00 (di cui Euro 2.025,00 pagina 5 di 6 per la fase di studio, Euro 1.418,00,00 per la fase introduttiva, Euro
1.523,00 per la fase di trattazione ed Euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti ex art.13, I co. quater DPR
n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso, in Milano il 04/02/2025
Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr. Roberto Aponte
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