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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/07/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2226/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 23.7.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7227/2024, pubblicata il 19/07/2024
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, anche CP_1 P.IVA_1
quale socio unico della estinta per cancellazione dal registro Controparte_2
delle imprese, con il patrocinio degli Avv. ACCARDO FABIO e PANZERI DAVIDE, VIA
PROCACCINI, 29 MILANO, elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio degli Avv. TASSONE LORENZO e SERRA KATIA, elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA VITTORIA 18 MILANO presso lo studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7227/2024, pubblicata il
19/07/2024 in materia di leasing operativo.
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI:
Per CP_1
“Nel merito:
a) in via principale, dichiarare la nullità e la improduttività di ogni effetto della sentenza appellata
b) in via subordinata, in riforma della sentenza appellata:
- dichiarare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta con effetto dal 24/03/2022 del contratto di leasing operativo stipulato tra la e la Controparte_2 CP_3
e dichiarare inoltre che nulla è dovuto alla con rigetto delle domande
[...] Controparte_3 da quest'ultima proposte con l'atto di citazione notificato il 10/08/2022;
- sempre in via subordinata, dichiarare non dovuto alcunché alla società attrice a titolo di penale e, comunque, a titolo di risarcimento, in ragione dell'insussistenza di alcun danno, quale conseguenza dell'inadempimento, per con conseguente rigetto delle Controparte_3
domande da essa proposte;
- in via ulteriormente gradata, disporre la riduzione della penale ex art. 1384 c.c., sia perché
l'obbligazione contrattuale è stata comunque eseguita in parte dalla società locataria, fino a tutto il febbraio 2022, sia con riguardo all'interesse della società concedente in relazione all'utilità dalla stessa conseguita dalla prestazione parziale della società locataria e dal recupero del valore del bene restituito.
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, comprese le spese generali ex art.
2 D.M. 55/2014, ponendo inoltre per intero a carico della anche il Controparte_3
compenso, comprensivo di accessori, liquidato dal giudice di primo grado al C.T.U. grafologo
Dr.ssa con il decreto del 20/09/2023". Persona_1
In via istruttoria: si domanda:
- la nomina di un CTU per la stima del valore, rivolto ad utilizzatori finali e non a commercianti
o grossisti, della macchina stampante HP Indigo 12000 New, 5-color press, rapportato al primo semestre 2022, e per la quantificazione in Kw/h dei consumi di energia elettrica sia della suddetta macchina HP Indigo 12000 New, 5-color press, sia dell'unità di raffreddamento esterna e dell'aria compressa, modello Lauda Ultracool UC-0500 SP o altro analogo, previa verifica della necessità di tale macchina termica per i corretto funzionamento della suddetta stampante;
- la nomina di un CTU contabile che risponda al seguente quesito: “Dica l'esperto, sulla base dell'esame delle fatture relative alla somministrazione dell'energia, la fornitura di carta, e
pagina 2 di 17 tenuto altresì conto di altri costi inerenti l'utilizzo della stampante HP Indigo 12000 New (quali le buste paga del dipendente impiegato esclusivamente per operare sulla stampante, e le fatture della relative alla manutenzione, alla assistenza e fornitura di ricambi e CP_4
consumabili):
a) quali sono stati, mese per mese, nel periodo dal marzo 2020 a febbraio 2022, i costi sostenuti Contr dalla per somministrazione dell'energia elettrica e forniture Controparte_2
di carta;
b) quali sono stati, mese per mese, nello stesso periodo dal marzo 2020 a febbraio 2022, i costi generali della stampante HP Indigo 12000 New nonché i costi ad ora per stampa su 22 giorni lavorativi mensili”.
- l'ammissione della prova testimoniale sul seguente capitolo: “Vero che il dipendente della
Sig. quale tecnico in possesso dell'attestato Controparte_2 Testimone_1
necessario ad operare sulla stampante HP Indigo 12000 è stato adibito esclusivamente alla supervisione e al funzionamento di tale macchina stampante”.
Si indicano quali testi le Sig.re residente a [...], e residente Tes_2 Testimone_3 ad Albano Laziale”.
Per Controparte_3
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in via principale in adesione all'appello in via principale nel merito di dichiarare la nullità della CP_1
sentenza n. 7227/2024 del Tribunale di Milano per mancata interruzione del giudizio di primo grado a seguito della dichiarazione di cancellazione della società Controparte_2
dal registro delle imprese, con espressa riserva e senza che ciò comporti alcuna rinuncia
[...]
in merito alle domande avanzate nel merito da nel giudizio di primo grado;
Controparte_3
compensare integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, compreso il compenso del CTU in via subordinata in caso di dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per mancata interruzione del giudizio di primo grado a seguito della dichiarazione di cancellazione della società dal registro delle imprese, qualora ritenesse Controparte_2
sussistenti i presupposti per decidere nel merito il giudizio, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione operativa n. tra e P.IVA_3 Controparte_3 Controparte_2
ai sensi della clausola risolutiva espressa ivi contenuta e, per l'effetto,
[...]
Contr condannare o in qualità di successore della società Controparte_2
pagina 3 di 17 cancellata al pagamento della somma di Euro 1.246.453,18, o alla maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora dal dovuto al saldo;
rigettare tutte le domande formulate da in quanto Controparte_2
infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. in via ulteriormente subordinata in caso di mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per mancata interruzione del giudizio di primo grado a seguito della dichiarazione di cancellazione della società dal registro delle imprese, confermare la sentenza n. Controparte_2
7227/2024 del Tribunale di Milano, con vittoria di spese del primo e secondo grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato all'odierna controparte e a CP_1 Controparte_2
adiva il Tribunale di Milano, esponendo: - di avere concesso
[...] Controparte_3
in locazione operativa a il 28.4.2017, una stampante a colori Controparte_2
HP Indigo 12000 New – 5, per la durata di ottantaquattro mesi, con canone mensile progressivo;
Contr
- che il macchinario era stato consegnato il 20.4.2018 alla che aveva corrisposto regolarmente le rate pattuite fino all'aprile 2020; - che il 5.4.2018 aveva rilasciato CP_1 una fideiussione omnibus a favore di (per l'importo massimo di € Controparte_3
1.270.000,00) a garanzia delle obbligazioni assunte da - che dopo il mese di aprile CP_2
2020, nonostante una rimodulazione dei canoni ad agosto 2020, aveva iniziato a CP_2
pagare gli importi dovuti con ritardo, cessando ogni pagamento da febbraio 2022, quando aveva inviato a una richiesta di scioglimento del contratto per eccessiva onerosità CP_3
sopravvenuta della prestazione, in conseguenza di un asserito insostenibile aumento dei costi di stampa.
L'attrice chiedeva pertanto di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione operativa, in forza della clausola risolutiva espressa, e di condannare e Controparte_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento della somma di € 1.246.453,18, a titolo di rate scadute e CP_1 di penale, ai sensi dell'art.
9.1 del contratto.
Si costituiva in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto per eccessiva CP_2
onerosità sopravvenuta, stante l'aumento dei costi di produzione dovuti alla crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19 e al conflitto in Ucraina;
in via subordinata, chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, per essere manifestamente errato il calcolo e comunque non comprensibile la composizione della pagina 4 di 17 somma richiesta, e dichiararsi che nulla era dovuto alla società attrice a titolo di penale, della quale chiedeva, in via ulteriormente subordinata, la riduzione.
Si costituiva anche la società disconoscendo le sigle e le firme apposte alla CP_1
fideiussione dal legale rappresentante della società, firme delle quali chiedeva CP_3
quindi la verificazione.
Espletata la ctu che accertava che le firme erano apocrife, inunziava alla domanda CP_3
svolta nei confronti della società garante.
Le parti precisavano le conclusioni.
Il Tribunale, stante la rinunzia alla domanda nei confronti del fideiussore dichiarava CP_1
la cessazione della materia del contendere tra la società attrice e la predetta con CP_1
compensazione delle spese di lite e ripartizione in parti uguali delle spese della ctu grafologica.
Accoglieva invece la domanda di nei confronti di CP_3 CP_2
Il Tribunale, preliminarmente, rilevava che non era possibile dichiarare l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c., come richiesto dalla parte convenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.2.2024, in quanto la società sarebbe stata cancellata dal CP_2
registro delle imprese il 10.10.2023, come da visura camerale esibita in udienza, “atteso che detta visura non risulta depositata nel fascicolo telematico (quod non est in actis non est in mundo), nel quale risulta invece una visura camerale del 24/3/2023 (…), dalla quale l'impresa risulta attiva”.
Ciò premesso, ad avviso del Tribunale l'eccezione di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità della prestazione ex art. 1467 c. c., formulata dalla società convenuta, non era fondata.
Il pagamento del canone era infatti l'obbligazione fondamentale del conduttore, con cui veniva remunerato l'obbligo in capo al locatore di concedere in godimento la cosa locata. La sospensione del pagamento del canone alterava l'equilibrio sinallagmatico del contratto.
L'esistenza di una clausola risolutiva espressa prevista in contratto escludeva che il giudice potesse effettuare valutazioni circa la gravità dell'inadempimento dedotto nella clausola, essendo sufficiente accertare l'imputabilità dell'inadempimento.
L'art.
9.1 del contratto di locazione prevedeva che il mancato pagamento entro dieci giorni, a decorrere dalla data in cui il pagamento era dovuto, delle rate del canone avrebbe attribuito al locatore la facoltà di ritenere risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con facoltà di richiedere “l'immediato pagamento di tutti i corrispettivi, scaduti e ancora a scadere, da maggiorarsi di una penale pari al 10 % dell'importo complessivo di tali canoni e dei relativi interessi di mora”.
pagina 5 di 17 Nel caso di specie, il conduttore aveva prima pagato i canoni con ritardo (da maggio 2020) e poi (da febbraio 2022) sospeso i pagamenti, accumulando un debito di circa € 92.456,00, pur mantenendo la disponibilità della stampante locata fino al 12.7.2022. L'inadempimento era allo stesso imputabile ex art. 1218 c.c., in mancanza di prova da parte del debitore del fatto che l'inadempimento o il ritardo fosse stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Il Tribunale dichiarava pertanto risolto il contratto per inadempimento del conduttore, ai sensi degli artt. 1456 c. c. e 9.1 delle condizioni generali di contratto.
Riteneva inoltre inconferente il richiamo da parte della società convenuta alla normativa emergenziale (D.L. 17/3/2020 n. 18, c.d. “decreto cura Italia”), non essendoci alcuna norma di carattere generale che prevedesse una riduzione dell'importo dei canoni di locazione e, men che meno, un esonero dal pagamento degli stessi.
Andava anche escluso che eventuali difficoltà economiche, derivanti indirettamente dalla pandemia o dalla guerra in Ucraina, potessero determinare l'estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1256 c.c., norma che richiede un'impossibilità assoluta e non imputabile al debitore. Quanto all'eccepita onerosità sopravvenuta, l'insorgenza della pandemia e lo scoppio della guerra in Ucraina non avevano reso sproporzionato il rapporto tra le prestazioni nel momento dell'esecuzione del contratto (sinallagma funzionale), rispetto a quello che era tale rapporto al momento della conclusione del contratto (sinallagma genetico), trattandosi di uno squilibrio che non superava i limiti della normale alea contrattuale che ogni contraente doveva affrontare e prevedere.
Neppure poteva ottenere una rettifica delle condizioni del contratto, né aveva diritto CP_2
alla rinegoziazione del contratto divenuto iniquo.
Il Tribunale condannava quindi a versare ad - € 92.456,90 a CP_2 Controparte_3
titolo di canoni di locazione scaduti al momento dell'intervenuta risoluzione (4.5.2022); - €
1.040.682,35, a titolo di canoni futuri a scadere sino alla naturale scadenza del contratto;
- €
113.313,93 a titolo di maggiorazione del 10%, calcolata sulla somma dei predetti importi.
Non accoglieva la domanda di riduzione della penale, ritenendola proporzionata al margine di guadagno che il concedente si riprometteva di trarre dall'esecuzione del contratto, atteso che la stampante digitale - restituita solo nel luglio 2022 - in assenza di prova contraria, non risultava ricollocabile sul mercato ed era priva di valore commerciale.
La veniva pertanto condannata a pagare a Controparte_2 Controparte_3
la somma complessiva di € 1.246.453,18 (di cui € 92.456,90 a titolo di canoni non pagati ed €
pagina 6 di 17 1.153.996,28 a titolo di penale), oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, nonché le spese processuali sostenute dall'attrice.
Con atto di citazione notificato il 23.7.2024, ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado la sia in proprio - in ordine al capo con cui era stata disposta la compensazione CP_1
delle spese di lite tra e -, sia quale socio unico della Controparte_3 CP_1 [...]
estinta per cancellazione dal registro delle imprese, in ordine ai capi con Controparte_2 cui era stata disposta la condanna di quest'ultima a pagare a la somma di € Controparte_3
1.246.453,18, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo e oltre alle spese processuali come liquidate in sentenza.
L'appellante ha proposto i seguenti motivi di appello:
1) Violazione dell'art. 300 c.p.c. - Nullità della sentenza emessa nei confronti della società estinta, nonostante la dichiarazione dell'avvenuta estinzione da parte del procuratore della stessa in udienza.
L'appellante ha precisato che a verbale di udienza, in data 20.02.2024, l'avv. Davide Panzeri, in sostituzione dell'avv. Accardo, aveva esibito visura della dalla quale emergeva CP_2
la cancellazione dal registro delle imprese della società, avvenuta il 10.10.2023. Aveva pertanto chiesto l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c.
Nonostante la suddetta dichiarazione, il giudice aveva invitato le parti a precisare le conclusioni, osservando che, a suo avviso, l'interruzione del processo non poteva essere dichiarata dopo la chiusura della fase istruttoria.
In sentenza, invece, il Tribunale ha precisato che il processo non poteva essere interrotto, posto che la visura della società non era stata prodotta in atti.
Ad avviso dell'appellante, il primo Giudice aveva in entrambi i casi errato, ignorando l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, nell'ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte e che tale dichiarazione o notificazione è di per sé sufficiente a produrre l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento della dichiarazione o notificazione stessa.
Il Tribunale aveva in definitiva emesso una sentenza nulla, perché pronunziata nei confronti di un soggetto inesistente, in quanto estinto.
2) Violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Illegittimità della compensazione delle spese processuali tra la e la Controparte_3 CP_1
Secondo l'appellante, il Tribunale, senza una congrua motivazione, aveva illegittimamente compensato le spese tra e anziché porle a carico della parte CP_3 CP_1
pagina 7 di 17 virtualmente soccombente ( , come avrebbe dovuto fare, posto che era stata CP_3 dichiarata cessata la materia del contendere per rinunzia all'azione da parte dell'attrice.
In mancanza di una soccombenza reciproca, la compensazione delle spese era subordinata alla sussistenza delle ragioni indicate dall'art. 92 c.p.c. o di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”; sul punto, il Tribunale non aveva fornito tuttavia un'adeguata motivazione. Contro Il legale rappresentante della società prima dell'instaurazione del giudizio, aveva chiesto di prendere visione della fideiussione, comunicando alla controparte che le firme che comparivano sulla stessa non erano le sue e proponendo pertanto di dare corso a una perizia grafica stragiudiziale, proposta alla quale non aveva aderito. CP_3
La condotta tenuta dalla società attrice/odierna appellata giustificava pertanto, ad avviso dell'appellante, la sua condanna a rifondere alla le spese processuali. CP_1
3) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4) c.p.c., e 111 comma
6 Cost. Mancanza della motivazione, quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta di dichiarazione della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta con effetto dal
24/03/2022 del contratto di leasing operativo stipulato tra la e la Controparte_3 [...]
Controparte_2
La sentenza aveva motivato il rigetto della domanda riconvenzionale in termini generici ed apodittici, anche se costituisce fatto notorio la circostanza che l'aumento straordinario ed imprevedibile dei costi dell'energia elettrica e del gas abbia messo in crisi le imprese energivore e il Tribunale ben avrebbe potuto accogliere la domanda riconvenzionale proprio sulla base di tale fatto notorio.
Al fine di assolvere all'onere di provare che l'aumento straordinario e imprevedibile dei costi dell'energia elettrica e del gas e l'aumento del costo della carta - innescati entrambi dalla pandemia Covid-19 e poi aggravati dal conflitto ucraino - avevano avuto incidenza sul rapporto tra le parti in causa, rendendo la prestazione gravante sulla convenuta (il pagamento del canone)
Contr eccessivamente onerosa ed insostenibile, la ha prodotto le fatture inerenti ai costi sostenuti per il funzionamento della stampante e la relazione asseverata del Dott. , Persona_2
chiedendo di dare ingresso a una CTU per accertare l'ammontare, mese per mese, dei costi di utilizzo della stampante (non ammessa dal Tribunale).
4) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4) c.p.c. e 111 comma
6 Cost. Motivazione soltanto apparente in ordine al rigetto della domanda subordinata della convenuta di dichiarare non dovuto alcunché alla società attrice a titolo di penale e, comunque, a titolo di risarcimento, in ragione dell'insussistenza di alcun danno, quale pagina 8 di 17 conseguenza dell'inadempimento, per o, in via ulteriormente Controparte_3
gradata, di riduzione della penale ex art. 1384 c.c.
La ha domandato, in via subordinata nel merito, di dichiarare Controparte_2
non dovuto alcunchè a titolo di penale prevista dall'art.
9.1 del contratto di locazione operativa e, comunque, a titolo di risarcimento in ragione dell'insussistenza di alcun danno per la
[...] derivante dall'inadempimento; in ulteriore subordine, disporre la riduzione della CP_3 penale ex art. 1384 c.c., sia perché l'obbligazione contrattuale era stata eseguita in parte, fino a tutto il febbraio 2022, sia per l'eccessività della penale con riguardo all'interesse della società concedente, in relazione all'utilità dalla stessa conseguita, con riferimento alla prestazione parziale della società locataria e al recupero del valore del bene restituito, con conseguente rigetto della domanda attorea o, in subordine, con riduzione della penale nella misura determinata dal Giudice.
Il Tribunale avrebbe emesso sul punto una motivazione generica e apparente, non ancorata agli elementi del caso concreto.
Nella fattispecie, aveva chiesto alla società locatrice la risoluzione del contratto per CP_2 eccessiva onerosità sopravvenuta, con restituzione del macchinario. L'appellante aveva chiarito che la stampante richiedeva un dipendente interamente dedicato alla stessa e assorbiva gran parte dei consumi energetici dell'azienda. Stante l'incremento del costo della carta del 50%, la Contr aveva cessato l'attività tipografica, uscendo dal mercato della stampa a colori. Posto che il mercato della stampa in bianco e nero non era remunerativo, i costi di noleggio erano diventati
Contr insostenibili. Con successive comunicazioni, la aveva ribadito di aver cessato l'attività tipografica e di stare valutando la messa in liquidazione della società, chiedendo di poter restituire il macchinario.
La aveva rifiutato di accettare la risoluzione del contratto, al solo fine di ottenere CP_3
Contr una locupletazione ingiusta, cumulando la penale a carico di con il ricavato della vendita o della locazione a terzi della stampante.
Solo a seguito di ulteriori solleciti, la aveva provveduto allo smontaggio e Controparte_3
al ritiro della macchina, il 12 luglio 2022.
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe ignorato il tenore della perizia, prodotta sub doc. 7, circa le condizioni e il valore della stampante alla data della restituzione, non ammettendo la richiesta CTU per stimare il valore del bene.
Trattandosi poi di leasing operativo e non finanziario (non essendo prevista l'opzione di riscatto del bene), la penale di cui all'art.
9.1. del contratto doveva ritenersi iniqua.
pagina 9 di 17 Infatti, poiché nel leasing operativo i canoni della locazione permettono al concedente di recuperare il capitale investito, maggiorato dell'utile e delle spese dell'operazione, in conseguenza dell'avvenuta restituzione del bene, l'applicazione della suddetta penale consente al concedente di ottenere sia l'integrale recupero del capitale investito, sia il lucro derivante dalla riutilizzazione del bene locato, mediante la concessione in locazione o la vendita a terzi;
nel contempo, consente di pretendere dal locatario una somma pari anch'essa al residuo valore capitale del bene restituito, maggiorato degli utili relativi a tutto il periodo - successivo alla restituzione - della sua mancata utilizzazione.
Si otterrebbe pertanto sia la restituzione del valore del bene, sia il lucro derivante dalla sua nuova commercializzazione, cosicché la risoluzione anticipata del contratto diventerebbe economicamente più conveniente del suo regolare adempimento.
L'appellante ha pertanto chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la declaratoria di nullità della sentenza;
in subordine, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, con rigetto delle domande economiche proposte dalla e CP_3
la declaratoria che nulla è dovuto a titolo di penale e a titolo risarcitorio o, in ulteriore subordine, la riduzione della penale contrattuale.
La società appellata si è costituita in giudizio rimettendosi alla decisione della Corte, quanto all'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, e non opponendosi alla declaratoria di nullità, con richiesta di integrale compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Contr L'appellata ha evidenziato come la dichiarazione di cancellazione di dal registro delle imprese fosse avvenuta con sospetto ritardo (oltre 4 mesi dall'effettiva estinzione della società)
e con evidente intento dilatorio. Solo a seguito del rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dalla convenuta, infatti, quest'ultima, temendo il probabile esito negativo del giudizio e al solo fine di evitare una pronuncia di condanna a proprio carico, aveva infatti chiesto l'interruzione del giudizio.
La sentenza, pur viziata da un punto di vista processuale, nel merito aveva dato ragione a
[...]
(che peraltro non aveva posto in esecuzione il titolo) e apparirebbe iniquo gravare CP_3 quest'ultima dell'onere della rifusione delle spese processuali.
La sentenza, sempre ad avviso dell'appellata, era corretta nella sostanza e conforme alla giurisprudenza in materia, avendo accertato l'infondatezza dell'eccezione di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, non considerando la pandemia o la guerra in
Ucraina cause automatiche di esclusione dell'imputabilità dell'inadempimento, giudicando improprio il richiamo alla normativa emergenziale (che non libera il debitore dai propri obblighi, né estingue l'obbligazione) e, per contro, valutando come illegittima e arbitraria la pagina 10 di 17 sospensione del pagamento del canone da parte della convenuta, a fronte del mantenimento della stampante nella propria disponibilità.
Il Tribunale aveva poi considerato la clausola risolutiva espressa contenuta nell'art.
9.1 del contratto conforme alla natura del contratto stesso e ai principi espressi dalla Corte di
Cassazione in tema di risarcimento del danno e non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per una riduzione della penale contrattualmente stabilita.
La società appellata, in adesione all'appello principale di ha pertanto chiesto di CP_1
dichiarare la nullità della sentenza n. 7227/2024 del Tribunale di Milano, per mancata interruzione del giudizio di primo grado a seguito della dichiarazione di cancellazione della società dal registro delle imprese, con espressa riserva e senza Controparte_2
rinuncia alle domande avanzate nel merito da nel giudizio di primo grado;
Controparte_3 ha poi chiesto l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, compreso il compenso del CTU.
In via subordinata, per il caso in cui la Corte ritenesse, nonostante la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per mancata interruzione del giudizio, la sussistenza dei presupposti per decidere nel merito, ha chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione operativa n. 5386593784S1 tra e Controparte_3 Controparte_2
in forza della clausola risolutiva espressa ivi contenuta e, per l'effetto, condannare
[...]
o in qualità di successore della società cancellata, al pagamento Controparte_2 CP_1
della somma di Euro 1.246.453,18, o alla maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora dal dovuto al saldo;
con rigetto di tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto e in Controparte_2
diritto e con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via ulteriormente subordinata, in caso di rigetto della domanda di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Con provvedimento del 21.8.2024, la sezione feriale della Corte ha accolto l'istanza di
[...] di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ritenendo le ragioni CP_1 articolate dall'appellante a fondamento dell'impugnazione dotate di un fumus di fondatezza, con riguardo all'omessa interruzione del processo da parte del primo Giudice, a seguito della dichiarazione del procuratore di della cancellazione della società dal registro delle CP_2
imprese.
pagina 11 di 17 La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 10.6.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il primo motivo di appello è fondato.
La sentenza di primo grado deve essere infatti dichiarata nulla, non avendo il Tribunale interrotto il giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c., dal momento in cui il legale della parte aveva dichiarato in udienza (e documentato) l'intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese e quindi la sua estinzione.
L'art. 300 c.p.c. prevede infatti che “se alcuni degli eventi previsti nell'articolo precedente
(morte o perdita della capacità di stare in giudizio) si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente”.
Il Tribunale ha pertanto errato nel ritenere che non vi fosse spazio per la dichiarazione di interruzione del giudizio, non avendo il legale della parte convenuta depositato in via telematica, ma solo esibito, la visura camerale della società che dava atto CP_2 dell'intervenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese il 10.10.2023.
Come si evince dal citato art. 300 c.p.c., il processo si interrompe dal momento della semplice dichiarazione del verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c.
La dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, per non avere la stessa dichiarato l'interruzione del giudizio, non determina tuttavia la rimessione della causa al giudice di primo grado. Secondo costante orientamento della Cassazione, infatti, “il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza per la mancata interruzione del processo di primo grado a seguito della morte del procuratore (o della morte della parte), è tenuto a decidere la causa nel merito, non rientrando tale nullità fra i casi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354
c.p.c., con la conseguenza che la relativa decisione deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva di qualsivoglia riferimento alla sentenza impugnata dichiarata nulla” (così
Cass. ord. 27643/22; Cass. n. 8159/2011; Cass. n. 12644/2008; Cass. n. 5896/2005).
Va del resto rilevato che non si poneva, nel caso di specie, un profilo di integrazione del
Contro contraddittorio, posto che il socio unico di (la società era già Controparte_2
Contro costituita nel giudizio di primo grado, quale garante della n forza di fideiussione (recante sottoscrizione che è stata poi accertata essere apocrifa).
Passando ad esaminare il merito della controversia, va rigettato il secondo motivo di appello, con cui l'appellante contesta l'intervenuta compensazione delle spese processuali CP_1 pagina 12 di 17 tra essa e compensazione effettuata, a suo dire, senza una congrua motivazione e CP_3 in violazione dell'art. 92 c.p.c. Ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto porre le spese a carico della parte virtualmente soccombente ( , avendo dichiarato cessata CP_3
Contro la materia del contendere tra l'attrice e la convenuta per intervenuta rinunzia all'azione nei confronti della società garante.
Ritiene il Collegio che il Tribunale abbia correttamente provveduto alla compensazione delle spese processuali tra le predette parti.
Se è vero infatti che ha rinunziato all'azione nei confronti della società Controparte_3
garante, tale rinunzia è intervenuta nel primo atto successivo al deposito di CTU che ha accertato il carattere apocrifo della sottoscrizione in calce alla fideiussione rilasciata da
[...]
CP_5
Stante la condotta della società attrice, conforme ai canoni di correttezza e buona fede, e considerato che non poteva essere a conoscenza, prima del deposito della CTU, CP_3
della falsità della sottoscrizione in calce alla fideiussione, né era tenuta a dare corso a una perizia calligrafica stragiudiziale, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, tra parte attrice e
CP_1
Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Parte appellante contesta la sentenza, in quanto carente di idonea motivazione laddove la stessa ha rigettato la domanda riconvenzionale della convenuta di Controparte_2
dichiarazione della risoluzione del contratto di leasing per eccessiva onerosità sopravvenuta, con effetto dal 24.03.2022. Ad avviso dell'appellante quale socio unico della società CP_1
Contr estinta costituirebbe fatto notorio la circostanza che l'aumento straordinario ed imprevedibile dei costi dell'energia elettrica e del gas abbia messo in crisi le imprese energivore Contr (quale era appunto e il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda riconvenzionale proprio sulla base di tale fatto notorio, avendo peraltro la società convenuta provato documentalmente, anche a mezzo di relazione del perito di parte, il rilevante aumento dei costi di utilizzo della stampante.
Le affermazioni dell'appellante non sono condivisibili.
Il contratto quadro e il contratto di locazione oggetto di causa vedono una parte (la società
[...]
finanziare l'acquisto di un bene (stampante digitale HP Indigo 2000 New 5-color press) CP_3
richiesto dalla società utilizzatrice, provvedere all'acquisto da parte del RE e alla consegna di tale bene alla società utilizzatrice, che lo può utilizzare a fronte del pagamento dei canoni mensili pattuiti (84 rate). pagina 13 di 17 L'art. 1467 c.c. stabilisce che, “nei contratti a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458 c.c.”.
Per valutare l'eccessiva onerosità sopravvenuta di una prestazione rispetto all'altra, si deve comparare “il valore di entrambe al momento in cui sono sorte e a quello in cui devono eseguirsi, mentre la prescrizione della relativa azione decorre dal momento in cui si verifica la sperequazione” (così Cass. n. 5302/1998). La Cassazione ha anche chiarito che “l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto, richiede l'incidenza sul sinallagma contrattuale di eventi che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale e che si caratterizzano per la loro straordinarietà, connotato di natura oggettiva che qualifica un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico); e per la loro imprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza” (Cass. 27152/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, l'aumento del costo della carta e del costo dell'energia elettrica
(necessaria per il funzionamento della stampante oggetto del contratto di locazione) è un evento estraneo alle prestazioni corrispettive delle parti e quindi al sinallagma negoziale.
Le prestazioni assunte da e con la stipula dei contratti CP_3 Controparte_2
in esame non hanno subito alcuna variazione a causa di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ma sono rimaste immutate nel tempo (sono infatti rimasti fermi i canoni a carico della società utilizzatrice).
Ciò che si è modificato è il costo della materia prima necessaria per il funzionamento della
Contr stampante e della fonte di energia necessaria per il funzionamento del macchinario che ha scelto di condurre in locazione, costi che risultano essere estranei al sinallagma negoziale, né risultano in alcun modo richiamati nelle pattuizioni negoziali.
Dalle condizioni del contratto quadro emerge peraltro che il ruolo della società Locatrice era quello di mera finanziatrice dell'operazione economica, essendo compito dell'utilizzatore selezionare liberamente il RE delle Apparecchiature locate e le Apparecchiature stesse, in funzione delle sue necessità, essendo esclusa ogni responsabilità del Locatore “per eventuali vizi, difformità, inidoneità o carenza di qualità delle Apparecchiature” e avendo il ON
“diritto di agire in relazione alle Apparecchiature esclusivamente contro il RE, rinunciando sin d'ora ad ogni azione nei confronti del Locatore e non potendo pretendere in
pagina 14 di 17 ogni caso riduzioni o sospensioni del pagamento dei canoni” (art. 5, specificamente approvato con sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 c.c.).
All'atto della consegna, il ON (art. 4, specificamente approvato con sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 c.c.) è tenuto a riscontrare l'esatta corrispondenza di quanto consegnato all'Apparecchiatura richiesta al RE (software compreso) e a riferirne immediatamente l'esito al Locatore, con la compilazione e sottoscrizione del verbale di consegna delle
Apparecchiature.
L'art.
5.6 stabilisce poi che il Locatore non potrà essere ritenuto responsabile per danni di qualsiasi natura, salvo il dolo e la colpa grave, e che il ON si obbliga a tenere indenne il locatore nei confronti di qualsiasi pretesa di terzi, così come da ogni danno o perdita derivante direttamente o indirettamente da difetti delle Apparecchiature, ovvero dall'utilizzo o funzionamento delle stesse, anche qualora questi derivino da inadempimento contrattuale, illecito extracontrattuale o responsabilità del RE.
Ai sensi dell'art. 6 (sempre approvato con specifica sottoscrizione), il ON è l'unico responsabile dell'installazione, funzionamento e manutenzione anche straordinaria delle
Apparecchiature, con obbligo di rimborso di ogni spesa sostenuta per le Apparecchiature, comprese le spese di riparazione.
Per i motivi esposti, il terzo motivo di appello è infondato e deve pertanto rigettarsi la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto tra le parti per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Contro Passando infine ad esaminare il quarto motivo di appello, va rilevato che la ha chiesto con lo stesso di dichiararsi non applicabile la penale prevista dall'art.
9.1 del contratto di locazione operativa e dichiarare insussistente un danno per derivante Controparte_3 dall'inadempimento o, in ulteriore subordine, ha chiesto ridursi la penale ex art. 1384 c.c., sia perché l'obbligazione contrattuale era stata eseguita in parte (fino a tutto il febbraio 2022) sia per l'eccessiva onerosità della penale stessa, con riguardo all'interesse della società concedente, avendo la Locatrice ottenuto l'adempimento parziale della società locataria e recuperato il valore del bene alla stessa restituito.
Nel contempo, parte appellata ha ribadito in appello, in via subordinata, la domanda di declaratoria della risoluzione del contratto di locazione operativa n. 5386593784S1 tra
[...]
e in forza della clausola risolutiva espressa ivi CP_3 Controparte_2
contenuta e di condanna della o in qualità di Controparte_2 CP_1
successore della società cancellata, al pagamento della somma di Euro 1.246.453,18, o della maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora dal dovuto al saldo. pagina 15 di 17 Va premesso che l'art.
9.1 del contratto prevede che il mancato pagamento, entro dieci giorni dalla data di scadenza, delle rate del canone di locazione attribuisce al Locatore la facoltà di ritenere risolto il contratto, con conseguente possibilità di richiedere “l'immediato pagamento di tutti i corrispettivi, scaduti e ancora a scadere, da maggiorarsi di una penale pari al 10 % dell'importo complessivo di tali canoni e dei relativi interessi di mora”, il tutto nei limiti massimi previsti dalla legge.
Ciò posto, la causa, ai fini della decisione del sopra indicato motivo di appello e della domanda subordinata svolta da parte appellata, deve essere rimessa sul ruolo, dovendosi dare ingresso a
CTU volta a valutare il valore del macchinario al momento della sua restituzione, valore che comunque deve essere scomputato dalle somme previste come dovute in restituzione dal citato art.
9.1 del contratto di locazione.
Sul punto il Tribunale (con valutazione apodittica e non condivisibile) ha ritenuto che il macchinario locato sarebbe privo di valore commerciale e non sarebbe ricollocabile sul mercato, “in assenza di prova contraria”.
In realtà, la valutazione del valore residuo del macchinario locato deve essere effettuata per previsione di legge, dovendo il giudicante scomputare tale valore dalla somma dovuta a titolo risarcitorio e a titolo di penale contrattuale. Tale principio è previsto dall'art. 72 quater legge fallimentare e ribadito dall'art. 1 comma 138 legge 124/2017, norma applicabile, secondo le
S.U. della Cassazione (sentenza n. 2061/2021) anche ai contratti di locazione finanziaria stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 124, laddove i presupposti della risoluzione per inadempimento si siano verificati (come avvenuto nel caso di specie) in data successiva all'entrata in vigore della predetta legge.
Inoltre, premesso che non era onere della provare che l' avesse un CP_2 Parte_1
valore commerciale residuo al momento della riconsegna, la convenuta ha in ogni caso prodotto in causa una perizia di parte che attesta un valore residuo della stampante, oscillante tra €
550.000 oltre IVA, se rivolto a commercianti di settore, ed € 800.000,00 oltre IVA, se rivolto ad utilizzatori finali (doc. 7).
Per i motivi esposti, deve emettersi sentenza parziale e deve procedersi alla rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, NON definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7227/2024, pubblicata il CP_1
19/07/2024, così provvede:
pagina 16 di 17 - in accoglimento del primo motivo di appello, dichiara la nullità della sentenza di primo grado, per non avere la stessa dichiarato l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c.;
- nel merito, rigetta il secondo e il terzo motivo di appello e pertanto:
a) dichiara compensate le spese del giudizio di primo grado tra e Controparte_3
quale società garante della debitrice CP_1 Controparte_2
b) rigetta la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di locazione per eccessiva onerosità sopravvenuta, formulata da Controparte_2
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza.
- Spese al definitivo.
Così deciso, in Milano il 17/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 23.7.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7227/2024, pubblicata il 19/07/2024
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, anche CP_1 P.IVA_1
quale socio unico della estinta per cancellazione dal registro Controparte_2
delle imprese, con il patrocinio degli Avv. ACCARDO FABIO e PANZERI DAVIDE, VIA
PROCACCINI, 29 MILANO, elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio degli Avv. TASSONE LORENZO e SERRA KATIA, elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA VITTORIA 18 MILANO presso lo studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7227/2024, pubblicata il
19/07/2024 in materia di leasing operativo.
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI:
Per CP_1
“Nel merito:
a) in via principale, dichiarare la nullità e la improduttività di ogni effetto della sentenza appellata
b) in via subordinata, in riforma della sentenza appellata:
- dichiarare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta con effetto dal 24/03/2022 del contratto di leasing operativo stipulato tra la e la Controparte_2 CP_3
e dichiarare inoltre che nulla è dovuto alla con rigetto delle domande
[...] Controparte_3 da quest'ultima proposte con l'atto di citazione notificato il 10/08/2022;
- sempre in via subordinata, dichiarare non dovuto alcunché alla società attrice a titolo di penale e, comunque, a titolo di risarcimento, in ragione dell'insussistenza di alcun danno, quale conseguenza dell'inadempimento, per con conseguente rigetto delle Controparte_3
domande da essa proposte;
- in via ulteriormente gradata, disporre la riduzione della penale ex art. 1384 c.c., sia perché
l'obbligazione contrattuale è stata comunque eseguita in parte dalla società locataria, fino a tutto il febbraio 2022, sia con riguardo all'interesse della società concedente in relazione all'utilità dalla stessa conseguita dalla prestazione parziale della società locataria e dal recupero del valore del bene restituito.
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, comprese le spese generali ex art.
2 D.M. 55/2014, ponendo inoltre per intero a carico della anche il Controparte_3
compenso, comprensivo di accessori, liquidato dal giudice di primo grado al C.T.U. grafologo
Dr.ssa con il decreto del 20/09/2023". Persona_1
In via istruttoria: si domanda:
- la nomina di un CTU per la stima del valore, rivolto ad utilizzatori finali e non a commercianti
o grossisti, della macchina stampante HP Indigo 12000 New, 5-color press, rapportato al primo semestre 2022, e per la quantificazione in Kw/h dei consumi di energia elettrica sia della suddetta macchina HP Indigo 12000 New, 5-color press, sia dell'unità di raffreddamento esterna e dell'aria compressa, modello Lauda Ultracool UC-0500 SP o altro analogo, previa verifica della necessità di tale macchina termica per i corretto funzionamento della suddetta stampante;
- la nomina di un CTU contabile che risponda al seguente quesito: “Dica l'esperto, sulla base dell'esame delle fatture relative alla somministrazione dell'energia, la fornitura di carta, e
pagina 2 di 17 tenuto altresì conto di altri costi inerenti l'utilizzo della stampante HP Indigo 12000 New (quali le buste paga del dipendente impiegato esclusivamente per operare sulla stampante, e le fatture della relative alla manutenzione, alla assistenza e fornitura di ricambi e CP_4
consumabili):
a) quali sono stati, mese per mese, nel periodo dal marzo 2020 a febbraio 2022, i costi sostenuti Contr dalla per somministrazione dell'energia elettrica e forniture Controparte_2
di carta;
b) quali sono stati, mese per mese, nello stesso periodo dal marzo 2020 a febbraio 2022, i costi generali della stampante HP Indigo 12000 New nonché i costi ad ora per stampa su 22 giorni lavorativi mensili”.
- l'ammissione della prova testimoniale sul seguente capitolo: “Vero che il dipendente della
Sig. quale tecnico in possesso dell'attestato Controparte_2 Testimone_1
necessario ad operare sulla stampante HP Indigo 12000 è stato adibito esclusivamente alla supervisione e al funzionamento di tale macchina stampante”.
Si indicano quali testi le Sig.re residente a [...], e residente Tes_2 Testimone_3 ad Albano Laziale”.
Per Controparte_3
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in via principale in adesione all'appello in via principale nel merito di dichiarare la nullità della CP_1
sentenza n. 7227/2024 del Tribunale di Milano per mancata interruzione del giudizio di primo grado a seguito della dichiarazione di cancellazione della società Controparte_2
dal registro delle imprese, con espressa riserva e senza che ciò comporti alcuna rinuncia
[...]
in merito alle domande avanzate nel merito da nel giudizio di primo grado;
Controparte_3
compensare integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, compreso il compenso del CTU in via subordinata in caso di dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per mancata interruzione del giudizio di primo grado a seguito della dichiarazione di cancellazione della società dal registro delle imprese, qualora ritenesse Controparte_2
sussistenti i presupposti per decidere nel merito il giudizio, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione operativa n. tra e P.IVA_3 Controparte_3 Controparte_2
ai sensi della clausola risolutiva espressa ivi contenuta e, per l'effetto,
[...]
Contr condannare o in qualità di successore della società Controparte_2
pagina 3 di 17 cancellata al pagamento della somma di Euro 1.246.453,18, o alla maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora dal dovuto al saldo;
rigettare tutte le domande formulate da in quanto Controparte_2
infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. in via ulteriormente subordinata in caso di mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per mancata interruzione del giudizio di primo grado a seguito della dichiarazione di cancellazione della società dal registro delle imprese, confermare la sentenza n. Controparte_2
7227/2024 del Tribunale di Milano, con vittoria di spese del primo e secondo grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato all'odierna controparte e a CP_1 Controparte_2
adiva il Tribunale di Milano, esponendo: - di avere concesso
[...] Controparte_3
in locazione operativa a il 28.4.2017, una stampante a colori Controparte_2
HP Indigo 12000 New – 5, per la durata di ottantaquattro mesi, con canone mensile progressivo;
Contr
- che il macchinario era stato consegnato il 20.4.2018 alla che aveva corrisposto regolarmente le rate pattuite fino all'aprile 2020; - che il 5.4.2018 aveva rilasciato CP_1 una fideiussione omnibus a favore di (per l'importo massimo di € Controparte_3
1.270.000,00) a garanzia delle obbligazioni assunte da - che dopo il mese di aprile CP_2
2020, nonostante una rimodulazione dei canoni ad agosto 2020, aveva iniziato a CP_2
pagare gli importi dovuti con ritardo, cessando ogni pagamento da febbraio 2022, quando aveva inviato a una richiesta di scioglimento del contratto per eccessiva onerosità CP_3
sopravvenuta della prestazione, in conseguenza di un asserito insostenibile aumento dei costi di stampa.
L'attrice chiedeva pertanto di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione operativa, in forza della clausola risolutiva espressa, e di condannare e Controparte_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento della somma di € 1.246.453,18, a titolo di rate scadute e CP_1 di penale, ai sensi dell'art.
9.1 del contratto.
Si costituiva in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto per eccessiva CP_2
onerosità sopravvenuta, stante l'aumento dei costi di produzione dovuti alla crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19 e al conflitto in Ucraina;
in via subordinata, chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, per essere manifestamente errato il calcolo e comunque non comprensibile la composizione della pagina 4 di 17 somma richiesta, e dichiararsi che nulla era dovuto alla società attrice a titolo di penale, della quale chiedeva, in via ulteriormente subordinata, la riduzione.
Si costituiva anche la società disconoscendo le sigle e le firme apposte alla CP_1
fideiussione dal legale rappresentante della società, firme delle quali chiedeva CP_3
quindi la verificazione.
Espletata la ctu che accertava che le firme erano apocrife, inunziava alla domanda CP_3
svolta nei confronti della società garante.
Le parti precisavano le conclusioni.
Il Tribunale, stante la rinunzia alla domanda nei confronti del fideiussore dichiarava CP_1
la cessazione della materia del contendere tra la società attrice e la predetta con CP_1
compensazione delle spese di lite e ripartizione in parti uguali delle spese della ctu grafologica.
Accoglieva invece la domanda di nei confronti di CP_3 CP_2
Il Tribunale, preliminarmente, rilevava che non era possibile dichiarare l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c., come richiesto dalla parte convenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.2.2024, in quanto la società sarebbe stata cancellata dal CP_2
registro delle imprese il 10.10.2023, come da visura camerale esibita in udienza, “atteso che detta visura non risulta depositata nel fascicolo telematico (quod non est in actis non est in mundo), nel quale risulta invece una visura camerale del 24/3/2023 (…), dalla quale l'impresa risulta attiva”.
Ciò premesso, ad avviso del Tribunale l'eccezione di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità della prestazione ex art. 1467 c. c., formulata dalla società convenuta, non era fondata.
Il pagamento del canone era infatti l'obbligazione fondamentale del conduttore, con cui veniva remunerato l'obbligo in capo al locatore di concedere in godimento la cosa locata. La sospensione del pagamento del canone alterava l'equilibrio sinallagmatico del contratto.
L'esistenza di una clausola risolutiva espressa prevista in contratto escludeva che il giudice potesse effettuare valutazioni circa la gravità dell'inadempimento dedotto nella clausola, essendo sufficiente accertare l'imputabilità dell'inadempimento.
L'art.
9.1 del contratto di locazione prevedeva che il mancato pagamento entro dieci giorni, a decorrere dalla data in cui il pagamento era dovuto, delle rate del canone avrebbe attribuito al locatore la facoltà di ritenere risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con facoltà di richiedere “l'immediato pagamento di tutti i corrispettivi, scaduti e ancora a scadere, da maggiorarsi di una penale pari al 10 % dell'importo complessivo di tali canoni e dei relativi interessi di mora”.
pagina 5 di 17 Nel caso di specie, il conduttore aveva prima pagato i canoni con ritardo (da maggio 2020) e poi (da febbraio 2022) sospeso i pagamenti, accumulando un debito di circa € 92.456,00, pur mantenendo la disponibilità della stampante locata fino al 12.7.2022. L'inadempimento era allo stesso imputabile ex art. 1218 c.c., in mancanza di prova da parte del debitore del fatto che l'inadempimento o il ritardo fosse stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Il Tribunale dichiarava pertanto risolto il contratto per inadempimento del conduttore, ai sensi degli artt. 1456 c. c. e 9.1 delle condizioni generali di contratto.
Riteneva inoltre inconferente il richiamo da parte della società convenuta alla normativa emergenziale (D.L. 17/3/2020 n. 18, c.d. “decreto cura Italia”), non essendoci alcuna norma di carattere generale che prevedesse una riduzione dell'importo dei canoni di locazione e, men che meno, un esonero dal pagamento degli stessi.
Andava anche escluso che eventuali difficoltà economiche, derivanti indirettamente dalla pandemia o dalla guerra in Ucraina, potessero determinare l'estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1256 c.c., norma che richiede un'impossibilità assoluta e non imputabile al debitore. Quanto all'eccepita onerosità sopravvenuta, l'insorgenza della pandemia e lo scoppio della guerra in Ucraina non avevano reso sproporzionato il rapporto tra le prestazioni nel momento dell'esecuzione del contratto (sinallagma funzionale), rispetto a quello che era tale rapporto al momento della conclusione del contratto (sinallagma genetico), trattandosi di uno squilibrio che non superava i limiti della normale alea contrattuale che ogni contraente doveva affrontare e prevedere.
Neppure poteva ottenere una rettifica delle condizioni del contratto, né aveva diritto CP_2
alla rinegoziazione del contratto divenuto iniquo.
Il Tribunale condannava quindi a versare ad - € 92.456,90 a CP_2 Controparte_3
titolo di canoni di locazione scaduti al momento dell'intervenuta risoluzione (4.5.2022); - €
1.040.682,35, a titolo di canoni futuri a scadere sino alla naturale scadenza del contratto;
- €
113.313,93 a titolo di maggiorazione del 10%, calcolata sulla somma dei predetti importi.
Non accoglieva la domanda di riduzione della penale, ritenendola proporzionata al margine di guadagno che il concedente si riprometteva di trarre dall'esecuzione del contratto, atteso che la stampante digitale - restituita solo nel luglio 2022 - in assenza di prova contraria, non risultava ricollocabile sul mercato ed era priva di valore commerciale.
La veniva pertanto condannata a pagare a Controparte_2 Controparte_3
la somma complessiva di € 1.246.453,18 (di cui € 92.456,90 a titolo di canoni non pagati ed €
pagina 6 di 17 1.153.996,28 a titolo di penale), oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, nonché le spese processuali sostenute dall'attrice.
Con atto di citazione notificato il 23.7.2024, ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado la sia in proprio - in ordine al capo con cui era stata disposta la compensazione CP_1
delle spese di lite tra e -, sia quale socio unico della Controparte_3 CP_1 [...]
estinta per cancellazione dal registro delle imprese, in ordine ai capi con Controparte_2 cui era stata disposta la condanna di quest'ultima a pagare a la somma di € Controparte_3
1.246.453,18, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo e oltre alle spese processuali come liquidate in sentenza.
L'appellante ha proposto i seguenti motivi di appello:
1) Violazione dell'art. 300 c.p.c. - Nullità della sentenza emessa nei confronti della società estinta, nonostante la dichiarazione dell'avvenuta estinzione da parte del procuratore della stessa in udienza.
L'appellante ha precisato che a verbale di udienza, in data 20.02.2024, l'avv. Davide Panzeri, in sostituzione dell'avv. Accardo, aveva esibito visura della dalla quale emergeva CP_2
la cancellazione dal registro delle imprese della società, avvenuta il 10.10.2023. Aveva pertanto chiesto l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c.
Nonostante la suddetta dichiarazione, il giudice aveva invitato le parti a precisare le conclusioni, osservando che, a suo avviso, l'interruzione del processo non poteva essere dichiarata dopo la chiusura della fase istruttoria.
In sentenza, invece, il Tribunale ha precisato che il processo non poteva essere interrotto, posto che la visura della società non era stata prodotta in atti.
Ad avviso dell'appellante, il primo Giudice aveva in entrambi i casi errato, ignorando l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, nell'ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte e che tale dichiarazione o notificazione è di per sé sufficiente a produrre l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento della dichiarazione o notificazione stessa.
Il Tribunale aveva in definitiva emesso una sentenza nulla, perché pronunziata nei confronti di un soggetto inesistente, in quanto estinto.
2) Violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Illegittimità della compensazione delle spese processuali tra la e la Controparte_3 CP_1
Secondo l'appellante, il Tribunale, senza una congrua motivazione, aveva illegittimamente compensato le spese tra e anziché porle a carico della parte CP_3 CP_1
pagina 7 di 17 virtualmente soccombente ( , come avrebbe dovuto fare, posto che era stata CP_3 dichiarata cessata la materia del contendere per rinunzia all'azione da parte dell'attrice.
In mancanza di una soccombenza reciproca, la compensazione delle spese era subordinata alla sussistenza delle ragioni indicate dall'art. 92 c.p.c. o di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”; sul punto, il Tribunale non aveva fornito tuttavia un'adeguata motivazione. Contro Il legale rappresentante della società prima dell'instaurazione del giudizio, aveva chiesto di prendere visione della fideiussione, comunicando alla controparte che le firme che comparivano sulla stessa non erano le sue e proponendo pertanto di dare corso a una perizia grafica stragiudiziale, proposta alla quale non aveva aderito. CP_3
La condotta tenuta dalla società attrice/odierna appellata giustificava pertanto, ad avviso dell'appellante, la sua condanna a rifondere alla le spese processuali. CP_1
3) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4) c.p.c., e 111 comma
6 Cost. Mancanza della motivazione, quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta di dichiarazione della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta con effetto dal
24/03/2022 del contratto di leasing operativo stipulato tra la e la Controparte_3 [...]
Controparte_2
La sentenza aveva motivato il rigetto della domanda riconvenzionale in termini generici ed apodittici, anche se costituisce fatto notorio la circostanza che l'aumento straordinario ed imprevedibile dei costi dell'energia elettrica e del gas abbia messo in crisi le imprese energivore e il Tribunale ben avrebbe potuto accogliere la domanda riconvenzionale proprio sulla base di tale fatto notorio.
Al fine di assolvere all'onere di provare che l'aumento straordinario e imprevedibile dei costi dell'energia elettrica e del gas e l'aumento del costo della carta - innescati entrambi dalla pandemia Covid-19 e poi aggravati dal conflitto ucraino - avevano avuto incidenza sul rapporto tra le parti in causa, rendendo la prestazione gravante sulla convenuta (il pagamento del canone)
Contr eccessivamente onerosa ed insostenibile, la ha prodotto le fatture inerenti ai costi sostenuti per il funzionamento della stampante e la relazione asseverata del Dott. , Persona_2
chiedendo di dare ingresso a una CTU per accertare l'ammontare, mese per mese, dei costi di utilizzo della stampante (non ammessa dal Tribunale).
4) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4) c.p.c. e 111 comma
6 Cost. Motivazione soltanto apparente in ordine al rigetto della domanda subordinata della convenuta di dichiarare non dovuto alcunché alla società attrice a titolo di penale e, comunque, a titolo di risarcimento, in ragione dell'insussistenza di alcun danno, quale pagina 8 di 17 conseguenza dell'inadempimento, per o, in via ulteriormente Controparte_3
gradata, di riduzione della penale ex art. 1384 c.c.
La ha domandato, in via subordinata nel merito, di dichiarare Controparte_2
non dovuto alcunchè a titolo di penale prevista dall'art.
9.1 del contratto di locazione operativa e, comunque, a titolo di risarcimento in ragione dell'insussistenza di alcun danno per la
[...] derivante dall'inadempimento; in ulteriore subordine, disporre la riduzione della CP_3 penale ex art. 1384 c.c., sia perché l'obbligazione contrattuale era stata eseguita in parte, fino a tutto il febbraio 2022, sia per l'eccessività della penale con riguardo all'interesse della società concedente, in relazione all'utilità dalla stessa conseguita, con riferimento alla prestazione parziale della società locataria e al recupero del valore del bene restituito, con conseguente rigetto della domanda attorea o, in subordine, con riduzione della penale nella misura determinata dal Giudice.
Il Tribunale avrebbe emesso sul punto una motivazione generica e apparente, non ancorata agli elementi del caso concreto.
Nella fattispecie, aveva chiesto alla società locatrice la risoluzione del contratto per CP_2 eccessiva onerosità sopravvenuta, con restituzione del macchinario. L'appellante aveva chiarito che la stampante richiedeva un dipendente interamente dedicato alla stessa e assorbiva gran parte dei consumi energetici dell'azienda. Stante l'incremento del costo della carta del 50%, la Contr aveva cessato l'attività tipografica, uscendo dal mercato della stampa a colori. Posto che il mercato della stampa in bianco e nero non era remunerativo, i costi di noleggio erano diventati
Contr insostenibili. Con successive comunicazioni, la aveva ribadito di aver cessato l'attività tipografica e di stare valutando la messa in liquidazione della società, chiedendo di poter restituire il macchinario.
La aveva rifiutato di accettare la risoluzione del contratto, al solo fine di ottenere CP_3
Contr una locupletazione ingiusta, cumulando la penale a carico di con il ricavato della vendita o della locazione a terzi della stampante.
Solo a seguito di ulteriori solleciti, la aveva provveduto allo smontaggio e Controparte_3
al ritiro della macchina, il 12 luglio 2022.
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe ignorato il tenore della perizia, prodotta sub doc. 7, circa le condizioni e il valore della stampante alla data della restituzione, non ammettendo la richiesta CTU per stimare il valore del bene.
Trattandosi poi di leasing operativo e non finanziario (non essendo prevista l'opzione di riscatto del bene), la penale di cui all'art.
9.1. del contratto doveva ritenersi iniqua.
pagina 9 di 17 Infatti, poiché nel leasing operativo i canoni della locazione permettono al concedente di recuperare il capitale investito, maggiorato dell'utile e delle spese dell'operazione, in conseguenza dell'avvenuta restituzione del bene, l'applicazione della suddetta penale consente al concedente di ottenere sia l'integrale recupero del capitale investito, sia il lucro derivante dalla riutilizzazione del bene locato, mediante la concessione in locazione o la vendita a terzi;
nel contempo, consente di pretendere dal locatario una somma pari anch'essa al residuo valore capitale del bene restituito, maggiorato degli utili relativi a tutto il periodo - successivo alla restituzione - della sua mancata utilizzazione.
Si otterrebbe pertanto sia la restituzione del valore del bene, sia il lucro derivante dalla sua nuova commercializzazione, cosicché la risoluzione anticipata del contratto diventerebbe economicamente più conveniente del suo regolare adempimento.
L'appellante ha pertanto chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la declaratoria di nullità della sentenza;
in subordine, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, con rigetto delle domande economiche proposte dalla e CP_3
la declaratoria che nulla è dovuto a titolo di penale e a titolo risarcitorio o, in ulteriore subordine, la riduzione della penale contrattuale.
La società appellata si è costituita in giudizio rimettendosi alla decisione della Corte, quanto all'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, e non opponendosi alla declaratoria di nullità, con richiesta di integrale compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Contr L'appellata ha evidenziato come la dichiarazione di cancellazione di dal registro delle imprese fosse avvenuta con sospetto ritardo (oltre 4 mesi dall'effettiva estinzione della società)
e con evidente intento dilatorio. Solo a seguito del rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dalla convenuta, infatti, quest'ultima, temendo il probabile esito negativo del giudizio e al solo fine di evitare una pronuncia di condanna a proprio carico, aveva infatti chiesto l'interruzione del giudizio.
La sentenza, pur viziata da un punto di vista processuale, nel merito aveva dato ragione a
[...]
(che peraltro non aveva posto in esecuzione il titolo) e apparirebbe iniquo gravare CP_3 quest'ultima dell'onere della rifusione delle spese processuali.
La sentenza, sempre ad avviso dell'appellata, era corretta nella sostanza e conforme alla giurisprudenza in materia, avendo accertato l'infondatezza dell'eccezione di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, non considerando la pandemia o la guerra in
Ucraina cause automatiche di esclusione dell'imputabilità dell'inadempimento, giudicando improprio il richiamo alla normativa emergenziale (che non libera il debitore dai propri obblighi, né estingue l'obbligazione) e, per contro, valutando come illegittima e arbitraria la pagina 10 di 17 sospensione del pagamento del canone da parte della convenuta, a fronte del mantenimento della stampante nella propria disponibilità.
Il Tribunale aveva poi considerato la clausola risolutiva espressa contenuta nell'art.
9.1 del contratto conforme alla natura del contratto stesso e ai principi espressi dalla Corte di
Cassazione in tema di risarcimento del danno e non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per una riduzione della penale contrattualmente stabilita.
La società appellata, in adesione all'appello principale di ha pertanto chiesto di CP_1
dichiarare la nullità della sentenza n. 7227/2024 del Tribunale di Milano, per mancata interruzione del giudizio di primo grado a seguito della dichiarazione di cancellazione della società dal registro delle imprese, con espressa riserva e senza Controparte_2
rinuncia alle domande avanzate nel merito da nel giudizio di primo grado;
Controparte_3 ha poi chiesto l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, compreso il compenso del CTU.
In via subordinata, per il caso in cui la Corte ritenesse, nonostante la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per mancata interruzione del giudizio, la sussistenza dei presupposti per decidere nel merito, ha chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione operativa n. 5386593784S1 tra e Controparte_3 Controparte_2
in forza della clausola risolutiva espressa ivi contenuta e, per l'effetto, condannare
[...]
o in qualità di successore della società cancellata, al pagamento Controparte_2 CP_1
della somma di Euro 1.246.453,18, o alla maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora dal dovuto al saldo;
con rigetto di tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto e in Controparte_2
diritto e con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via ulteriormente subordinata, in caso di rigetto della domanda di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Con provvedimento del 21.8.2024, la sezione feriale della Corte ha accolto l'istanza di
[...] di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ritenendo le ragioni CP_1 articolate dall'appellante a fondamento dell'impugnazione dotate di un fumus di fondatezza, con riguardo all'omessa interruzione del processo da parte del primo Giudice, a seguito della dichiarazione del procuratore di della cancellazione della società dal registro delle CP_2
imprese.
pagina 11 di 17 La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 10.6.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il primo motivo di appello è fondato.
La sentenza di primo grado deve essere infatti dichiarata nulla, non avendo il Tribunale interrotto il giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c., dal momento in cui il legale della parte aveva dichiarato in udienza (e documentato) l'intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese e quindi la sua estinzione.
L'art. 300 c.p.c. prevede infatti che “se alcuni degli eventi previsti nell'articolo precedente
(morte o perdita della capacità di stare in giudizio) si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente”.
Il Tribunale ha pertanto errato nel ritenere che non vi fosse spazio per la dichiarazione di interruzione del giudizio, non avendo il legale della parte convenuta depositato in via telematica, ma solo esibito, la visura camerale della società che dava atto CP_2 dell'intervenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese il 10.10.2023.
Come si evince dal citato art. 300 c.p.c., il processo si interrompe dal momento della semplice dichiarazione del verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c.
La dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, per non avere la stessa dichiarato l'interruzione del giudizio, non determina tuttavia la rimessione della causa al giudice di primo grado. Secondo costante orientamento della Cassazione, infatti, “il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza per la mancata interruzione del processo di primo grado a seguito della morte del procuratore (o della morte della parte), è tenuto a decidere la causa nel merito, non rientrando tale nullità fra i casi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354
c.p.c., con la conseguenza che la relativa decisione deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva di qualsivoglia riferimento alla sentenza impugnata dichiarata nulla” (così
Cass. ord. 27643/22; Cass. n. 8159/2011; Cass. n. 12644/2008; Cass. n. 5896/2005).
Va del resto rilevato che non si poneva, nel caso di specie, un profilo di integrazione del
Contro contraddittorio, posto che il socio unico di (la società era già Controparte_2
Contro costituita nel giudizio di primo grado, quale garante della n forza di fideiussione (recante sottoscrizione che è stata poi accertata essere apocrifa).
Passando ad esaminare il merito della controversia, va rigettato il secondo motivo di appello, con cui l'appellante contesta l'intervenuta compensazione delle spese processuali CP_1 pagina 12 di 17 tra essa e compensazione effettuata, a suo dire, senza una congrua motivazione e CP_3 in violazione dell'art. 92 c.p.c. Ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto porre le spese a carico della parte virtualmente soccombente ( , avendo dichiarato cessata CP_3
Contro la materia del contendere tra l'attrice e la convenuta per intervenuta rinunzia all'azione nei confronti della società garante.
Ritiene il Collegio che il Tribunale abbia correttamente provveduto alla compensazione delle spese processuali tra le predette parti.
Se è vero infatti che ha rinunziato all'azione nei confronti della società Controparte_3
garante, tale rinunzia è intervenuta nel primo atto successivo al deposito di CTU che ha accertato il carattere apocrifo della sottoscrizione in calce alla fideiussione rilasciata da
[...]
CP_5
Stante la condotta della società attrice, conforme ai canoni di correttezza e buona fede, e considerato che non poteva essere a conoscenza, prima del deposito della CTU, CP_3
della falsità della sottoscrizione in calce alla fideiussione, né era tenuta a dare corso a una perizia calligrafica stragiudiziale, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, tra parte attrice e
CP_1
Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Parte appellante contesta la sentenza, in quanto carente di idonea motivazione laddove la stessa ha rigettato la domanda riconvenzionale della convenuta di Controparte_2
dichiarazione della risoluzione del contratto di leasing per eccessiva onerosità sopravvenuta, con effetto dal 24.03.2022. Ad avviso dell'appellante quale socio unico della società CP_1
Contr estinta costituirebbe fatto notorio la circostanza che l'aumento straordinario ed imprevedibile dei costi dell'energia elettrica e del gas abbia messo in crisi le imprese energivore Contr (quale era appunto e il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda riconvenzionale proprio sulla base di tale fatto notorio, avendo peraltro la società convenuta provato documentalmente, anche a mezzo di relazione del perito di parte, il rilevante aumento dei costi di utilizzo della stampante.
Le affermazioni dell'appellante non sono condivisibili.
Il contratto quadro e il contratto di locazione oggetto di causa vedono una parte (la società
[...]
finanziare l'acquisto di un bene (stampante digitale HP Indigo 2000 New 5-color press) CP_3
richiesto dalla società utilizzatrice, provvedere all'acquisto da parte del RE e alla consegna di tale bene alla società utilizzatrice, che lo può utilizzare a fronte del pagamento dei canoni mensili pattuiti (84 rate). pagina 13 di 17 L'art. 1467 c.c. stabilisce che, “nei contratti a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458 c.c.”.
Per valutare l'eccessiva onerosità sopravvenuta di una prestazione rispetto all'altra, si deve comparare “il valore di entrambe al momento in cui sono sorte e a quello in cui devono eseguirsi, mentre la prescrizione della relativa azione decorre dal momento in cui si verifica la sperequazione” (così Cass. n. 5302/1998). La Cassazione ha anche chiarito che “l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto, richiede l'incidenza sul sinallagma contrattuale di eventi che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale e che si caratterizzano per la loro straordinarietà, connotato di natura oggettiva che qualifica un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico); e per la loro imprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza” (Cass. 27152/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, l'aumento del costo della carta e del costo dell'energia elettrica
(necessaria per il funzionamento della stampante oggetto del contratto di locazione) è un evento estraneo alle prestazioni corrispettive delle parti e quindi al sinallagma negoziale.
Le prestazioni assunte da e con la stipula dei contratti CP_3 Controparte_2
in esame non hanno subito alcuna variazione a causa di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ma sono rimaste immutate nel tempo (sono infatti rimasti fermi i canoni a carico della società utilizzatrice).
Ciò che si è modificato è il costo della materia prima necessaria per il funzionamento della
Contr stampante e della fonte di energia necessaria per il funzionamento del macchinario che ha scelto di condurre in locazione, costi che risultano essere estranei al sinallagma negoziale, né risultano in alcun modo richiamati nelle pattuizioni negoziali.
Dalle condizioni del contratto quadro emerge peraltro che il ruolo della società Locatrice era quello di mera finanziatrice dell'operazione economica, essendo compito dell'utilizzatore selezionare liberamente il RE delle Apparecchiature locate e le Apparecchiature stesse, in funzione delle sue necessità, essendo esclusa ogni responsabilità del Locatore “per eventuali vizi, difformità, inidoneità o carenza di qualità delle Apparecchiature” e avendo il ON
“diritto di agire in relazione alle Apparecchiature esclusivamente contro il RE, rinunciando sin d'ora ad ogni azione nei confronti del Locatore e non potendo pretendere in
pagina 14 di 17 ogni caso riduzioni o sospensioni del pagamento dei canoni” (art. 5, specificamente approvato con sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 c.c.).
All'atto della consegna, il ON (art. 4, specificamente approvato con sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 c.c.) è tenuto a riscontrare l'esatta corrispondenza di quanto consegnato all'Apparecchiatura richiesta al RE (software compreso) e a riferirne immediatamente l'esito al Locatore, con la compilazione e sottoscrizione del verbale di consegna delle
Apparecchiature.
L'art.
5.6 stabilisce poi che il Locatore non potrà essere ritenuto responsabile per danni di qualsiasi natura, salvo il dolo e la colpa grave, e che il ON si obbliga a tenere indenne il locatore nei confronti di qualsiasi pretesa di terzi, così come da ogni danno o perdita derivante direttamente o indirettamente da difetti delle Apparecchiature, ovvero dall'utilizzo o funzionamento delle stesse, anche qualora questi derivino da inadempimento contrattuale, illecito extracontrattuale o responsabilità del RE.
Ai sensi dell'art. 6 (sempre approvato con specifica sottoscrizione), il ON è l'unico responsabile dell'installazione, funzionamento e manutenzione anche straordinaria delle
Apparecchiature, con obbligo di rimborso di ogni spesa sostenuta per le Apparecchiature, comprese le spese di riparazione.
Per i motivi esposti, il terzo motivo di appello è infondato e deve pertanto rigettarsi la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto tra le parti per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Contro Passando infine ad esaminare il quarto motivo di appello, va rilevato che la ha chiesto con lo stesso di dichiararsi non applicabile la penale prevista dall'art.
9.1 del contratto di locazione operativa e dichiarare insussistente un danno per derivante Controparte_3 dall'inadempimento o, in ulteriore subordine, ha chiesto ridursi la penale ex art. 1384 c.c., sia perché l'obbligazione contrattuale era stata eseguita in parte (fino a tutto il febbraio 2022) sia per l'eccessiva onerosità della penale stessa, con riguardo all'interesse della società concedente, avendo la Locatrice ottenuto l'adempimento parziale della società locataria e recuperato il valore del bene alla stessa restituito.
Nel contempo, parte appellata ha ribadito in appello, in via subordinata, la domanda di declaratoria della risoluzione del contratto di locazione operativa n. 5386593784S1 tra
[...]
e in forza della clausola risolutiva espressa ivi CP_3 Controparte_2
contenuta e di condanna della o in qualità di Controparte_2 CP_1
successore della società cancellata, al pagamento della somma di Euro 1.246.453,18, o della maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora dal dovuto al saldo. pagina 15 di 17 Va premesso che l'art.
9.1 del contratto prevede che il mancato pagamento, entro dieci giorni dalla data di scadenza, delle rate del canone di locazione attribuisce al Locatore la facoltà di ritenere risolto il contratto, con conseguente possibilità di richiedere “l'immediato pagamento di tutti i corrispettivi, scaduti e ancora a scadere, da maggiorarsi di una penale pari al 10 % dell'importo complessivo di tali canoni e dei relativi interessi di mora”, il tutto nei limiti massimi previsti dalla legge.
Ciò posto, la causa, ai fini della decisione del sopra indicato motivo di appello e della domanda subordinata svolta da parte appellata, deve essere rimessa sul ruolo, dovendosi dare ingresso a
CTU volta a valutare il valore del macchinario al momento della sua restituzione, valore che comunque deve essere scomputato dalle somme previste come dovute in restituzione dal citato art.
9.1 del contratto di locazione.
Sul punto il Tribunale (con valutazione apodittica e non condivisibile) ha ritenuto che il macchinario locato sarebbe privo di valore commerciale e non sarebbe ricollocabile sul mercato, “in assenza di prova contraria”.
In realtà, la valutazione del valore residuo del macchinario locato deve essere effettuata per previsione di legge, dovendo il giudicante scomputare tale valore dalla somma dovuta a titolo risarcitorio e a titolo di penale contrattuale. Tale principio è previsto dall'art. 72 quater legge fallimentare e ribadito dall'art. 1 comma 138 legge 124/2017, norma applicabile, secondo le
S.U. della Cassazione (sentenza n. 2061/2021) anche ai contratti di locazione finanziaria stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 124, laddove i presupposti della risoluzione per inadempimento si siano verificati (come avvenuto nel caso di specie) in data successiva all'entrata in vigore della predetta legge.
Inoltre, premesso che non era onere della provare che l' avesse un CP_2 Parte_1
valore commerciale residuo al momento della riconsegna, la convenuta ha in ogni caso prodotto in causa una perizia di parte che attesta un valore residuo della stampante, oscillante tra €
550.000 oltre IVA, se rivolto a commercianti di settore, ed € 800.000,00 oltre IVA, se rivolto ad utilizzatori finali (doc. 7).
Per i motivi esposti, deve emettersi sentenza parziale e deve procedersi alla rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, NON definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7227/2024, pubblicata il CP_1
19/07/2024, così provvede:
pagina 16 di 17 - in accoglimento del primo motivo di appello, dichiara la nullità della sentenza di primo grado, per non avere la stessa dichiarato l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c.;
- nel merito, rigetta il secondo e il terzo motivo di appello e pertanto:
a) dichiara compensate le spese del giudizio di primo grado tra e Controparte_3
quale società garante della debitrice CP_1 Controparte_2
b) rigetta la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di locazione per eccessiva onerosità sopravvenuta, formulata da Controparte_2
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza.
- Spese al definitivo.
Così deciso, in Milano il 17/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
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