Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/06/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. 1982/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 9/11/2023, promossa con atto di citazione da
(P.I. rappresentata e difesa in giudizio dall' avv. Pierluigi Parte_1 P.IVA_1
Cesa, con domicilio eletto presso in suo studio sito in Mel-Borgo Valbelluna, via Roma n.3, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione in primo grado;
appellante contro
(P.I. ) rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Paolo CP_1 P.IVA_2
Aspodello, con domicilio eletto presso il suo studio in Feltre, via Roma n.30, come da mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo;
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 100/2023 pubblicata il 30/3/2023 dal Tribunale di
Belluno – Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e s.s. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669
c.c.).-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in totale riforma dell'impugnata sentenza:
- In via preliminare: disporre ex artt. 345 e 356 c.p.c. l'ammissione e l'assunzione delle prove orali denegate in primo grado e quindi i seguenti capitoli – principalmente i nn. 4-5-6-7
– preceduti da “vero che” (ove non diversamente specificato) e con i testi in calce indicati:
1. i serramenti realizzati da per l'immobile multifamiliare in corso di costruzione si CP_1 presentavano, sin dalla loro installazione come da foto sub. 1) che le si rammostra;
-1-
2. essi furono realizzati da su misura per ciascuna luce;
CP_1
3. le misure furono prese da;
CP_1
4. la ditta appena installati i serramenti, contestò i vizi ed i difetti consistenti Parte_1 in:
□ componenti non allineati in modo da realizzare degli evidenti "fuori squadra" tra di loro, sia orizzontali che verticali;
□ difettosa unione dei vari componenti (“listelli”), disallineamenti, distacchi e mancanza di complanarità dei medesimi;
□ montante centrale esterno dei serramenti a doppia anta con tinta totalmente diversa;
□ vetri sporcati con stucco riempivo e silicone, che non poté essere rimosso;
□ deterioramenti della finitura superficiale;
5. la ditta inviò per un sopralluogo il proprio responsabile commerciale e capo CP_1 commessa, sig. , il quale riconobbe i vizi;
Controparte_2
6. successivamente, il medesimo ritornò in cantiere, qualche settimana dopo, con
l'Amministratore della , sig. , il quale riconobbe l'esistenza di vizi e CP_1 Parte_2 difetti sopra esposti e si impegnò ad eliminarli;
7. successivamente, il nuovo amministratore, sig. ribadì telefonicamente Controparte_3
l'impegno ad eliminare i vizi.
Si indicano a testi: sig. , ; , ; Controparte_2 Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, Borgo Valbelluna;
Borgo Valbelluna;
, Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
Borgo Valbelluna;
, Borgo Valbelluna;
, Borgo Valbelluna. Testimone_7 Testimone_8
- Sempre in via preliminare: disporsi all'esito della prova orale consulenza tecnica d'ufficio, mediante il seguente quesito: “dica il C.T.U., sulla base degli atti e documenti di causa, ed acquisita ogni utile informazione da enti pubblici e privati, lo stato dei serramenti di cui è causa descrivendo la natura dei vizi riscontrati nella Relazione peritale di parte in atti (doc. 2) ed i costi per la loro eliminazione. Qualora i vizi non siano eliminabili, indichi il minor valore delle opere”.
Si nomina sin d'ora quale C.T.P. l'Ing. , Borgo Valbelluna. Persona_1
- Nel merito: Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
a) revocare e comunque dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico l'opposto Decreto
Ingiuntivo N. 15/2020 – R.G. 21/2020;
b) respingere in ogni caso e comunque ogni domanda avversaria di pagamento, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
c) Ordinare la restituzione delle somme corrisposte dall'attore ora appellante in esecuzione
-2- dell'impugnata sentenza;
Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi come per Legge.
In via istruttoria: non si accetta il contraddittorio su domande nuove. Si reiterano le richieste di ammissione dei mezzi di prova tutti, quali formulati nelle memorie istruttorie non ammessi
e/o non esperiti. Si reiterano tutte le eccezioni di inammissibilità delle prove formulate nelle memorie istruttorie ovvero nel corso del processo e la conseguente nullità delle prove così acquisite.
Si reiterano le eccezioni di decadenza conseguenti alla tardiva costituzione di parte appellata.”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia respingere i motivi di appello formulati da Parte_1
[... e per l'effetto confermare la sentenza n. 100/2023 del Tribunale di Belluno (pubblicata il
30/03/2023 – RG 244/2020 R.G.) respingendo in ogni caso le conclusioni di parte appellante formulate in via preliminare e nel merito, Con vittoria delle spese ed onorari del presente giudizio".
In ogni caso, ferma restando l'eccezione di prescrizione e/o decadenza, si richiamano le conclusioni dimesse all'udienza del 2/11/2022 avanti il Tribunale di Belluno nella causa RG
244/2020 e qui di seguito richiamate: In via preliminare: “ considerato che l'opposizione non
è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 15/2020 – RG n.21/2020 del 14/01/2020 ai sensi art. 648
c.p.c.”; In via principale: “respingere ogni eccezione e domanda attorea perché infondate sia in fatto che in diritto e confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto (n.
15/2020 – RG n.21/2020) con condanna l'opponente al pagamento della somma ivi quantificata, con maggiorazione degli interessi moratori maturati dalla scadenza al saldo”; In via subordinata: “respingere ogni eccezione e domanda attorea perché infondate sia in fatto che in diritto e, accertato il credito di condannare a pagare a CP_1 Parte_1 CP_1
l'importo di € 6.876,13= o quella diversa somma, minore o maggiore, accertata in corso di causa oltre agli interessi maturati ex art. 5 D.Lgs n. 231/02 dalla scadenza al saldo”; In via ancora subordinata: “nella denegata ipotesi in cui dovessero trovare parziale accoglimento le domande formulate dalla società opponente, condannare in ogni caso quest'ultima a versare
a l'importo corrispondente al residuo credito nella misura accertata in corso CP_1 di causa con maggiorazione degli interessi maturati ex art. 5 D.Lgs n.231/02 dalle singole scadenze al saldo”; “Con integrale refusione delle spese e compensi del presente giudizio”.
-3- In via istruttoria si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze capitolate da n. 1 a n. 4 nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 C.p.c. del 26/11/2021 con i testi ivi indicati e si oppone, per le ragioni formulate nella successiva memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 C.p.c. del 16/11/2021, all'ammissione della prova testimoniale attorea con riserva di sentire i testi indicati a prova diretta ( e a prova contraria sui capitoli Tes_9 Tes_10 attorei eventualmente ammessi”
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. proponeva opposizione avverso il decreto n. 15/2020 emesso in data Parte_1
14/1/2020 dal Tribunale di Belluno, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di euro
6.876,13, oltre spese di procedura, a favore della chiedendo di revocare, CP_1 dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo e, in ogni caso, con accertamento di nulla dovere alla società convenuta.
Il rapporto in contestazione traeva origine da un contratto concluso in data 16/05/2013 ed in forza del quale si era impegnata a fornire dei serramenti esterni presso un CP_1 cantiere dell'impresa dietro un corrispettivo pattuito di € 19.000,00 (Iva Parte_1 esclusa). Successivamente alla stipulazione del contratto, aveva emesso la CP_1 fattura di acconto n.184/2013 (regolarmente saldata) e, a seguito della fornitura, aveva contabilizzato il saldo con l'emissione della fattura n. 271/203 del 28/06/2013 per la complessiva somma di euro 17.784,00, pagata solo in parte con un residuo credito di €
4.430,00 oggetto del decreto ingiuntivo, poi, opposto da Parte_1
1.1. Secondo le argomentazioni di la fattura n. 271/203 del 28/06/2013 Parte_1 non veniva saldata a causa dei vizi presenti nei serramenti forniti, riconosciuti dalla CP_1 la quale si sarebbe impegnata espressamente a rimuoverli, motivo per il quale,
[...] quest'ultima non sollecitava più il saldo della fattura.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione e Controparte_4 la conferma del decreto ingiuntivo opposto e di accertare, in subordine, il credito a lei spettante e condannare al pagamento della somma determinata oltre agli Parte_1 interessi maturati ex art. 5 D. Lgs. n. 231/02 dalla scadenza al saldo.
3. Con sentenza n. 100/2023 del 30/3/2023, il tribunale di Belluno rigettava l'opposizione e pronunciava il seguente dispositivo: “Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando: RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivo ed esecutivo.
-4- CONDANNA l'attrice opponente al pagamento a favore della convenuta opposta delle spese di questo giudizio di opposizione, spese che si liquidano in complessive € 4.916,00 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge”
4. Avverso la sentenza ha proposto impugnazione, denunciando la Parte_1 violazione degli artt. 115 c.p.c. (anche in relazione all'art. 24 Cost. per mancata assunzione dei mezzi di prova), 244 c.p.c., 1669 c.c. e 1667, comma 2 c.c., per avere il giudice accolto l'eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1667 c.c. L'appellante deduce che il pieno riconoscimento dei vizi delle forniture consegnate da (con l'impegno di CP_1 rimuoverli), determina il sorgere di una nuova obbligazione di durata decennale, del tutto svincolata dai termini di prescrizione e decadenza ex art. 1667 c.c. Censura, infine, il punto della sentenza in cui il giudice non ammette i capitoli di prova su fatti e circostanze che, secondo l'appellante, sarebbero determinanti.
5. Si è costituita in giudizio la che ha contestato la pretesa avversaria e CP_1 chiesto il rigetto del gravame.
5.1. sostiene la carenza di ogni ragione, sia fatto che in diritto, per la riforma CP_1 della sentenza di primo grado posto che il tribunale di Belluno correttamente accoglieva l'eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1667 c.c. tempestivamente formulata dalla stessa in primo grado, ritenendo l'inammissibilità delle istanze istruttorie attoree perché generiche. L'appellata deduce che la ricostruzione operata dalla sarebbe Parte_1 smentita dalla documentazione in atti, la quale proverebbe una condotta della CP_1
“incompatibile con la volontà di avvalersi della decadenza” (così Cass. Civ. n.1513 del
9/3/1982), posto che negli anni aveva più volte sollecitato il pagamento del saldo, senza nessuna contestazione.
6. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 5 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
In diritto.-
a) La materia del contendere e la decisione del tribunale
7.Con la sentenza impugnata, il tribunale ha rigettato l'opposizione in mancanza di prova scritta di una tempestiva contestazione dei vizi che affliggevano i serramenti forniti e di qualsiasi elemento idoneo a provare il riconoscimento dei vizi da parte di CP_1
Quanto alle prove orali della quale la qui appellante aveva chiesto l'ammissione, in particolare il cap. 4 inserito nella seconda memoria ex art. 183, 6° c., c.p.c., il tribunale l'ha ritenuta inammissibile, in quanto del tutto generica “non contenendo alcun riferimento rispetto al tempo e al luogo della allegata contestazione” (pag. 3, sentenza impugnata) e
-5- “[…]in quanto implicanti valutazioni da parte del teste” (pag. 4, sentenza impugnata).
Sulla base di queste argomentazioni accoglieva l'eccezione di decadenza della garanzia per i vizi della cosa avanzata dalla ritenendola meritevole di accoglimento CP_1 indipendentemente dal fatto che il rapporto in contestazione potesse essere sussunto sotto la fattispecie della compravendita (come sostenuto da o appalto (secondo CP_1 quanto sostenuto da , con assorbimento di tutte le ulteriori questioni. Parte_1
b.) I motivi di appello.-
8. Con l'appello chiede che la sentenza venga riformata deducendosi la Parte_1 violazione degli artt. 115 c.p.c. (anche in relazione all'art. 24 cost. per la mancata assunzione dei mezzi di prova necessari), 244 c.p.c., 1669 c.c. e 1667, comma 2, c.c. per avere il tribunale accolto l'eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1667 c.c. trascurando l'espresso riconoscimento dei vizi da parte di la quale aveva anche assunto CP_1
l'impegno di rimuoverli.
Parte appellante ricorda, tramite richiamo di giurisprudenza a sostegno, che il riconoscimento dei vizi determina il sorgere di una nuova obbligazione di durata decennale, del tutto svincolata dai termini di prescrizione e decadenza ex art. 1667 c.c. in quanto dà origine a un'obbligazione “completamente ex novo, autonoma, di durata decennale” (pag. 9, atto di citazione in appello). A dimostrazione di tale riconoscimento con impegno all'eliminazione dei vizi aveva formulato in primo grado dei capitoli di prova Parte_1 non ammessi dal tribunale. sostiene che il giudice avrebbe assunto un Parte_1 atteggiamento “curioso” posto che, inizialmente “nell'ordinanza 14 dicembre 2021 dichiara[va] le richieste istruttorie “inammissibili in quanto superflue alla luce delle eccezioni di prescrizione decadenza ex art. 1667 e s.s. c.c.” (pag. 9, atto citazione in appello), mentre
“Dopo il deposito di conclusionali e repliche, e di un numeroso corpus di sentenze, anche dello stesso Tribunale di Belluno, il Giudice, appreso il meccanismo per cui il riconoscimento del vizio e l'impegno ad eliminarlo fanno nascere una nuova ed autonoma obbligazione svincolata dai termini ex art. 1667 c.c., e che quindi le decadenze e prescrizioni di cui al richiamato articolo centravano poco o punto, ha denegato in sentenza la remissione in istruttoria per altra, diversa, ed ancora sbagliata motivazione”(pag. 10,atto di citazione in appello). Secondo l'appellante, inizialmente il giudice sosteneva che “il cap. 4 inserito nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. “era affetta da un'evidente genericità, non contenendo alcun riferimento rispetto al tempo e al luogo dell'allegata contestazione…” Poi, che: “…i capitoli di prova di cui è chiesta l'ammissione scontano una radicale inammissibilità in ragione della loro genericità ed in quanto implicanti valutazioni da parte del teste” (pag. 10,
-6- atto di citazione in appello). L'appellante deduce, quindi, l'erroneità del ragionamento del giudice: la collocazione di un fatto nel tempo e nello spazio non richiederebbe, secondo necessariamente l'indicazione di data e ora, essendo sufficiente che la Parte_1
“collocazione temporale data permetta al giudice di apprezzarne la rilevanza e alla controparte di approntare adeguata difesa (Cassazione civile sez. III, 22/04/2009, n.9547)”
(pag.11, atto di citazione in appello). L'appellante sostiene che, contrariamente da quanto sostenuto dal giudice, al teste possono essere chieste valutazioni aventi il carattere dell'ordinarietà, posto che il divieto va applicato soltanto per i fatti e gli apprezzamenti che andavano oltre l'ordinarietà. Occorre inoltre tener presente, secondo l'appellante, che il giudice ha facoltà di formulare d'ufficio o su istanza di parte tutte le domande utili al caso. Di conseguenza, in merito, al capitolo n.4, non sarebbe condivisibile l'affermazione del giudice secondo cui il capitolo difettando delle circostanze di tempo e di luogo sarebbe inammissibile ex se e in virtù dell'art. 253 c.c.., mentre quanto ai capitoli 5-6-7, deduce Parte_1 che “non comportavano proprio alcuna valutazione da parte dei testi: avevano a riguardo i fatti storici del riconoscimento dei vizi da parte sua e dell'Amministratore e dell'impegno ad eliminarli da parte di ” (pag.12, atto di citazione in appello). CP_1
In conclusione, l'appellante sostiene che si trattava di capitoli di prova pienamente ammissibili perché volti a comprovare la nuova obbligazione decennale e indipendente e non finalizzati a superare delle preclusioni o a valutare la rilevanza o l'entità dei vizi.
Sulla base di queste motivazioni, quindi, ha chiesto a questa Corte di ammettere e assumere le prove orali denegate in primo grado (i capitoli 4-5-6-7 nella seconda memoria ex art. 183,
6° c., c.p.c..) e disporre, all'esito della prova orale la c.t.u.
c.) Disamina dei motivi di appello.
9. L'appello è sostanzialmente incentrato sulla critica alla decisione con la quale il tribunale ha ritenuto di non ammettere le prove orali dedotte da al fine di dare Parte_1 dimostrazione della tempestiva denuncia dei vizi e del riconoscimento degli stessi da parte dell'appaltatrice.
10. Vanno, innanzi tutto, riportati i capitoli di prova per la cui ammissione il qui appellante insiste, come dallo stesso riportati nell'atto di citazione d'appello: «preceduti da “vero che” (ove non diversamente specificato) e con i testi in calce indicati:
1. i serramenti realizzati da per l'immobile multifamiliare in corso di costruzione si CP_1 presentavano, sin dalla loro installazione come da foto sub. 1) che le si rammostra;
2. essi furono realizzati da su misura per ciascuna luce;
CP_1
3. le misure furono prese da;
CP_1
4. la ditta appena installati i serramenti, contestò i vizi ed i difetti consistenti in: Parte_1
-7- □ componenti non allineati in modo da realizzare degli evidenti "fuori squadra" tra di loro, sia orizzontali che verticali;
□ difettosa unione dei vari componenti (“listelli”), disallineamenti, distacchi e mancanza di complanarità dei medesimi;
□ montante centrale esterno dei serramenti a doppia anta con tinta totalmente diversa;
□ vetri sporcati con stucco riempivo e silicone, che non poté essere rimosso;
□ deterioramenti della finitura superficiale;
5. la ditta inviò per un sopralluogo il proprio responsabile commerciale e capo commessa, sig. CP_1
, il quale riconobbe i vizi;
Controparte_2
6. successivamente, il medesimo ritornò in cantiere, qualche settimana dopo, con l'Amministratore della , sig. , il quale riconobbe l'esistenza di vizi e difetti sopra esposti e si CP_1 Parte_2 impegnò ad eliminarli;
7. successivamente, il nuovo amministratore, sig. ribadì telefonicamente l'impegno Controparte_3 ad eliminare i vizi»
11. Il tribunale ha ravvisato una “evidente genericità” del capitolo 4, “non contenendo alcun riferimento rispetto al tempo e al luogo della allegata contestazione” e, quanto ai capitoli di prova relativi al riconoscimento dei vizi, “una radicale inammissibilità in ragione della loro genericità ed in quanto implicanti valutazione da parte del teste”.
12. L'appello critica tale valutazione, ricordando che il riconoscimento dei vizi produce i suoi effetti “anche se successivo alla scadenza dei termini di prescrizione e di decadenza” e che i capitoli articolati, differentemente da quanto opinato dal tribunale, eccessivamente rigoroso, risultano rispettare la previsione dell'art. 244 c.p.c.
Il motivo, richiamati gli insegnamenti giurisprudenziali di legittimità in materia (Cass.
4385/2023; Cass. 22254/2021; Cass. 9547/2009; Cass. 32456/2022; Cass. 36513/2022), passa in disamina i capitoli 5, 6 e 7, sostenendo che:
12.1. il tempo era “indicato chiaramente” con l'espressione “appena installati” quanto alla denuncia dei vizi e “qualche settimana dopo” con riferimento all'impegno alla eliminazione;
12.2. l'indicazione del tempo, con riguardo al riconoscimento, sarebbe in ogni caso
“perfettamente inutile” in quanto può essere effettuato sia prima che dopo il termine di sessanta giorni, il che varrebbe a evidenziare la positiva valutazione di rilevanza della circostanza;
12.3. “ancora di minore importanza” era la questione relativa alla “possibilità della controparte di articolare prove contraria”, in quanto “ben sapeva quando il sig. CP_1
suo responsabile commerciale, è andato in cantiere, e quando l'Amministratore vi è CP_2 tornato riconoscendo i vizi, e quando li ha ribaditi al telefono”;
12.4. i capitoli 5-6-7 non contenevano alcuna valutazione;
-8- 12.5. le circostanze di tempo (“appena installati i serramenti, se una settimana o due”) o quando fosse avvenuto il riconoscimento e con che modalità potevano essere oggetto di chiarimenti ex art. 253 c.p.c.;
12.6. non rilevava la qualificazione del contratto in termini di compravendita, dovendosi applicare i medesimi criteri quanto alla valutazione delle prove e alla rilevanza del riconoscimento.
13. L'appello non è fondato.
14. Innanzi tutto, può convenirsi che il processo civile non debba risolversi in “una corsa ad ostacoli, dove gli atti devono essere fatti con tedioso barocchismo, ma … in maniera da permettere al giudice di comprendere quanto richiesto (e quindi valutare la rilevanza) ed alla controparte di prendere posizione e portare le controprove” (atto di appello, pag. 10).
15. L'esigenza del rispetto delle forme stabilite dall'art. 244 c.p.c. va letto in chiave funzionale
– oltre che a consentire il giudizio di rilevanza al giudice – alla garanzia della difesa della controparte. Segnatamente la “specificità” della capitolazione dev'essere tale da consentire alla controparte l'articolazione di una coerente prova contraria. Il criterio al quale attenersi è chiaramente indicato da Cass. 1808/2015: “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa”.
16. Va dunque ritenuto che le coordinate spazio-temporali servono a permettere alla controparte di formulare delle prove contrarie (dirette o indirette). Così, esemplificativamente, dedurre in un capitolo che in un momento non identificato IZ ha riconosciuto il vizio non consente alla controparte di poter provare che in quel momento IZ non era presente, era impedito, non era in grado di recarsi sul posto, ecc.
E merita ricordare, a titolo esemplificativo, l'orientamento della s. Corte relativamente alla capitolazione della prova del momento della denuncia dei vizi. «In materia di prova per testimoni della tempestività della denunzia dei vizi della cosa venduta, è esente da vizi logici ed errori giuridici la valutazione del giudice di merito circa l'inammissibilità, in quanto generico, di un capitolo di prova testimoniale che indichi i tempi in cui la denuncia sia stata operata con l'avverbio "immediatamente", atteso che trattasi di espressione recante, anche in considerazione della brevità del termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta dei vizi, un elevato margine di relatività» (Cass. 20682/2005).
In questo contendere la riconduzione della vicenda nell'ambito della vendita o dell'appalto –
-9- questione neppure chiaramente definita in prime cure – è comunque giudicata “irrilevante” dalla parte appellante (v. atto di appello, pag. 13), ritenendo doversi fare applicazione dei medesimi principi.
17. In tale chiarita prospettiva, lungi dall'esigere adempimenti meramente formalistici, si tratta di tutelare la parità delle armi fra i contendenti e garantire il diritto alla difesa non solo a chi ha interesse a provare un certo fatto, ma anche a chi, al contrario, è interessato a contestarne quel mezzo di prova. Diretta conseguenza di tale specifica funzione del requisito della specificità è la esclusiva rilevabilità ad opera della parte della genericità della prova:
Cass. 24292/2016 (sulla scorta di un insegnamento costante) ha osservato che “le formalità relative alla deduzione ed all'assunzione della prova testimoniale, in quanto stabilite non per ragioni di ordine pubblico ma per la tutela degli interessi delle parti, danno luogo, per il caso di loro violazione, a nullità relative e, dunque, non rilevabili d'ufficio dal giudice, dovendo essere eccepite nella prima udienza successiva a quella in cui si sono verificate, ove la parte interessata non era presente all'udienza. Nel caso in cui, invece, quest'ultima era presente
all'assunzione della prova ed aveva assistito all'atto istruttorio senza formulare opposizione, la nullità, ove esistente, deve considerarsi sanata”.
18. E mette allora conto sottolineare che da un lato, aveva nel corso del CP_1 giudizio di primo grado sostenuto che “dalla consegna alla notifica del decreto ingiuntivo la società debitrice nulla aveva segnalato o denunciato” (v. memoria ex art. 183, sesto comma,
n. 1., c.p.c.) e, quindi, si trattava di un fatto contestato e, dall'altro, aveva prontamente eccepito la genericità della capitolazione avversaria (v. memoria ex art. 183, sesto comma,
n. 3, c.p.c.).
19. Alla luce di tali preliminari criteri e parametri di valutazione, il giudizio del tribunale sulla capitolazione di merita condivisione. Parte_1
20. Il capitolo 4 è privo di una sufficientemente specifica indicazione temporale. Da esso può ricavarsi unicamente che la denuncia avvenne dopo l'installazione dei serramenti (“appena installati i serramenti”) e dunque in un'epoca successiva alla fornitura (il che è ovvio), ma senza che vengano forniti elementi per circoscrivere nel tempo tale decisivo elemento
(atteso il termine di 60 o 8 giorni previsto per la denuncia). E rimangono carenti pure le indicazioni circa il soggetto concreto che una tale denuncia avrebbe compiuto. Chiedere di provare che fu la “ditta Comiotto s.r.l.” a fare la denuncia val quanto rimettere in sede di assunzione l'indicazione della persona fisica che avrebbe posto in essere tale adempimento, il che precluderebbe alla controparte di apprestare una tempestiva difesa sul punto (ad esempio dimostrando che quel soggetto non era presente in cantiere in quel periodo o che
-10- non era persona riconducibile alla . Parte_1
Discorso del tutto analogo va compiuto con riguardo al soggetto che avrebbe ricevuto la denuncia.
Anche la mancanza di una benché minimale indicazione del luogo ove tale denuncia sarebbe avvenuta, che l'appellante giudica aspetto da riservare in sede di chiarimenti ex art. 253 c.p.c., incide, invece, sulla possibilità della controparte di articolare ex ante un'efficace prova contraria, inibendole di dimostrare che in quel luogo, ad esempio, non vi sono mai stati soggetti ad essa riferibili.
21. Il capitolo 5 difetta di qualsiasi elemento in grado di collocarlo nel tempo (onde possono ripetersi le inaccettabili conseguenze sul diritto di difesa della controparte già sopra svolte con riferimento al precedente capitolo).
22. Il capitolo 6 enuncia che “successivamente … qualche settimana dopo” l'inviato della ritornò con l'amministratore il quale “riconobbe l'esistenza dei vizi e difetti sopra Pt_3 esposti e si impegnò ad eliminarli”. Anche tale capitolazione non consente alla controparte di articolare una prova contraria diretta a dimostrare, ad esempio, che in quella non meglio indicata “settimana” non era possibile che l'amministratore si recasse in quel cantiere.
23. Ulteriori carenze di tale capitolazione attengono alla presenza dei soggetti che quel
“riconoscimento” avrebbero ricevuto, non essendo in alcun modo indicato le persone avanti le quali l'amministratore avrebbe assunto l'impegno alla eliminazione, finendo anche tale aspetto per precludere la possibilità per la controparte di contestare il fatto dedotto.
24. Alla stregua di tale inquadramento, la circostanza che il riconoscimento produca i suoi effetti anche se posto in essere dopo il termine per la denuncia dei vizi è questione diversa da quella relativa ai criteri di ammissibilità della capitolazione istruttoria ex art. 244 c.p.c. e non vale a consentire che la prova diretta alla sua dimostrazione sia del tutto priva di riferimenti temporali, in quanto – come detto – non è in gioco la valutazione degli effetti del riconoscimento, ma le modalità di formulazione della relativa prova e il rispetto del diritto di difesa della controparte.
25. L'appellante non pare aver compreso la decisiva rilevanza che la questione della specificità del mezzo probatorio riveste ai fini della garanzia della parità delle armi e del diritto di difesa. A pagina 12 dell'atto di appello, infatti, deduce al riguardo che Parte_1
“per quanto riguarda la possibilità di disporre controprove da parte di , la questione è CP_1 ancora di minore importanza: ben sapeva quando il sig. suo responsabile CP_1 CP_2 commerciale, è andato in cantiere, e quando l'Amministratore vi è tornato riconoscendo i vizi,
e quando li ha ribaditi al telefono”.
-11- Si tratta di un chiaro a priori, con il quale si sostiene come avvenuto quanto invece è oggetto del thema probandum (ossia che fosse andato in cantiere e che l'amministratore CP_2 avesse compiuto il riconoscimento).
d.) Conclusioni e regolamentazione delle spese.
26. In definitiva, l'appello è privo di pregio e va respinto, con conferma dell'impugnata sentenza.
27. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
28. Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 5.201 a € 26.000), tenuto conto delle attività difensive effettivamente espletate in questo grado e alla luce della nota spese prodotta.
29. Va dato atto della sussistenza in capo alla parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
100/2023 del tribunale di Belluno, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla Parte_1 parte appellata in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese CP_1 processuali da questa sostenute e che liquida in € 3.966,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
dà atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto Parte_1 procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
Venezia, 6 giugno 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
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