Articolo 36 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 35Articolo 37
Versione
4 aprile 1941
Art. 36.

Ha diritto di conseguire la pensione:

a) l'insegnante che, dopo venti anni e prima di quaranta anni di servizio utile, sia dispensato dal servizio per soppressione di posto o riduzione di organico, per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermita' o per comprovata insufficienza didattica o nell'interesse del servizio o per essere stato riconosciuto inabile allo scadere del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute;

b) l'insegnante che, dopo venti anni e prima di quaranta anni di servizio utile, cessi dal servizio, ed entro il termine perentorio di tre anni dalla cessazione comprovi, con visita medica fiscale collegiale, di essere divenuto permanentemente inabile a riassumere servizio in conseguenza di infermita' preesistente alla cessazione;

c) l'insegnante che, dopo venti anni, cessi dal servizio per qualunque causa in eta' non inferiore ai sessant'anni;

d) l'insegnante che, dopo venticinque anni e prima di quaranta anni di servizio utile, cessi dal servizio per cause ed in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere a, b, c, f, del presente articolo;
e) l'insegnante che, dopo quaranta anni di servizio utile, cessi dal servizio per qualunque causa ed in qualunque eta';

f) l'insegnante che sia reso permanentemente inabile per ferite ed altre lesioni traumatiche riportate a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni, qualunque sia la durata del servizio.
La domanda per il conseguimento della pensione di cui alla lettera f) deve essere presentata al Regio Provveditorato agli studi o al Monte-pensioni nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del servizio.


Entrata in vigore il 4 aprile 1941