Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/06/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.3.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 427 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con gli Avv.ti Francesco Migaldi e Concetta Antonella Mammolenti Parte_1
appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura NT
Distrettuale dello Stato di Catanzaro
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Danni da assunzione di talidomide.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 17.6.21 esponeva: Parte_1
a) di essere affetto sin dalla nascita, avvenuta il 29.3.79, da una malformazione congenita denominata
“focomelia”, nel caso di specie relativa ad un mancato sviluppo dell'arto superiore destro;
b) che, “riscontrata l'assenza di tare genetiche e familiari”, la malattia è, di conseguenza, ascritta eziologicamente all'assunzione materna, durante la gravidanza, del farmaco a base di talidomide”; c) di aver proposto domanda al per il riconoscimento del diritto a percepire NT l'indennizzo mensile previsto per i soggetti affetti da sindrome da talidomide;
d) che la Commissione Medica Ospedaliera di Messina, con parere del 20.12.19, aveva riconosciuto l'esistenza di una agenesia congenita mano destra ascrivibile alla terza categoria, tabella A allegata al Dpr 834/81, ma aveva escluso la sussistenza del nesso di causa tra la patologia e l'assunzione di farmaci a base di talidomide da parte della madre durante la gravidanza;
2) Denunciava l'illegittimità della decisione di rigetto adottata dal , sostenendo NT che per la prova dell'assunzione di un farmaco a base di talidomide durante la gravidanza era sufficiente la produzione di atti notori ovvero dichiarazioni sottoscritte innanzi ad un pubblico ufficiale in cui la propria madre o i prossimi congiunti attestavano e dichiaravano l'avvenuta assunzione del farmaco a base di talidomide da parte della gestante. Sosteneva, inoltre, che era impensabile che a distanza di tantissimi anni potesse esservi la disponibilità della prescrizione di un farmaco a base di talidomide nei confronti di sua madre nel periodo della gravidanza.
3) Concludeva quindi per l'accertamento del suo diritto a percepire l'indennizzo mensile previsto per i danneggiati da talidomide, ascrivibile alla III categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30.12.1981 n. 834, e per la condanna del al pagamento, a decorrere dall'1.1.08, della NT somma di euro 768.245,52, comprensiva di arretrati.
4) Nella resistenza del , il tribunale di Cosenza ha dichiarato inammissibile NT ricorso premettendo: a) che il procedimento amministrativo relativo al riconoscimento dell'indennizzo da danni da talidomide era comunque disciplinato dalla Legge n° 210/92 richiamata dall'art. 21 ter DL n° 113/16, dall'art. 2, comma 363, Legge 244/07 e dall'art. 1 Legge 229/05; b) che la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito la natura perentoria del termine annuale previsto dall'art. 5, comma 3, Legge 210/92 (Cass. SU n° 15687/15; Cass. n° 8959/18).
4.1) Ha quindi rilevato che nel caso di specie la domanda giudiziale era stata proposta oltre il termine perentorio annuale di cui all'art. 5, comma 3, Legge 210/92, dal momento che la decisione amministrativa di rigetto era stata comunicata al ricorrente il 22.1.20, che il ricorrente non aveva proposto ricorso amministrativo avverso tale decisione e che era quindi tardivo il ricorso giudiziale del 17.6.21.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando l'erore del tribunale per Parte_1 aver applicato al caso di specie la ipotesi di decadenza di cui all'art. 5, comma 3, Legge 210/92. Ciò in quanto nessuna delle disposizioni normative relative all'indennizzo per i soggetti affetti da sindrome da talidomide menziona l'art. 5, comma 3, Legge 210/92 richiamato nella sentenza impugnata e al termine annuale in tale norma previsto, tanto ciò vero che lo stesso NT
, nella comunicazione di rigetto della domanda amministrativa, si era limitato ad avvertire il
[...] ricorrente della possibilità di adire il giudice ordinario, sicché nel caso di specie risulta applicabile l'ordinario termine di prescrizione quinquennale previsto in tema di responsabilità extracontrattuale. L'appellante ha quindi insistito per l'accoglimento della domanda ribadendo le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio, previa ammissione di consulenza medico-legale.
6) Il ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza NT impugnata.
7) Con ordinanza del 19.7.24 il Collegio ha disposto consulenza medico-legale demandando al perito i seguenti quesiti: “1) Dica da quale patologia sia affetto l'appellante e se essa rientri in una delle forme di sindrome da talidomide elencate nell'art. 2, comma 363, Legge 244/07; 2) In caso affermativo, dica se la patologia sia da correlare all'assunzione di un farmaco a base di talidomide da parte della madre dell'appellante, avendo cura di chiarire: a) i termini della correlazione eventualmente riscontrata;
b) gli elementi in base ai quali debba ritenersi che vi sia stata assunzione di talidomide”. 8) Depositato l'elaborato peritale, entrambe le parti hanno prodotto note scritte di trattazione con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) Con assorbimento della questione relativa alla decadenza ex art. 5, comma 3, Legge 210/92 dichiarata dal tribunale, l'appello deve essere comunque respinto per infondatezza della domanda.
10) In via preliminare si osserva che il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'assunzione di un non meglio chiarito farmaco a base di talidomide da parte della madre nel periodo di gravidanza risalente tra gli anni 1978 e 1979. Egli, infatti, non ha prodotto agli atti di causa alcuna cartella clinica o, comunque, documentazione sanitaria relativa alla gravidanza della madre. Né, per il vero, agli atti di causa risultano prodotti gli atti notori ovvero dichiarazioni sottoscritte innanzi ad un pubblico ufficiale in cui la propria madre o i prossimi congiunti attestavano e dichiaravano l'avvenuta assunzione del farmaco a base di talidomide da parte della gestante. Né, infine, il ricorrente ha chiesto di provare l'assunzione di un farmaco a base di talidomide a mezzo di prova orale che non è stata articolata.
11) Ad ogni modo, si prende atto che dalla lettura dell'elaborato peritale risulta che l'appellante ha prodotto solo al consulente di ufficio, in corso di operazioni peritali, una copia incompleta di una cartella clinica relativa alla nascita, in assenza di quella relativa all'ostetricia, nonché due atti di notorietà del 21.11.19, in cui (madre del ricorrente) dichiarava: "...di ricordare Persona_1 che durante il periodo di gravidanza del proprio figlio aveva assunto un farmaco a base di Pt_1 talidomide”, mentre il padre (padre del ricorrente) dichiarava: "... di ricordare che Persona_2 la moglie, durante il periodo di gravidanza del proprio figlio aveva assunto un farmaco a Pt_1 base di talidomide...".
12) Sotto tale profilo non può non rilevarsi che la prova dell'assunzione di un farmaco a base di talidomide non può ricavarsi da mere dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai genitori del ricorrente, la cui testimonianza non è stata nemmeno chiesta, atteso anche il carattere estremamente generico di tali dichiarazioni per come riportate dal perito nel suo elaborato.
13) È stata comunque espletata consulenza tecnica d'ufficio in ossequio al principio secondo cui il giudice è tenuto ad eseguirla nelle controversie in materia assistenziale che richiedono l'accertamento di uno stato invalidante e la verifica delle sue cause1.
14) Il consulente di ufficio, pur considerando la scarna documentazione esibita dal ricorrente e attraverso condivisibili argomentazioni medico-legali, ha ampiamente chiarito le ragioni per cui nel caso di specie non può affermarsi che la malformazione da cui è affetto l'appellante sia riconducibile all'assunzione di un farmaco a base di talidomide da parte della madre nel corso della gravidanza. Tanto in ragione della incompletezza della cartella clinica esibita e dell'assenza della cartella clinica relativa al parto della madre , trattandosi di documentazione non rispondente alle Persona_1 linee guida dettate in esecuzione del regolamento n° 163 del 2009. Il consulente ha chiarito che ciò che è possibile affermare è solo che l'appellante è nato a [...] con parto eutocico, difettando quelle informazioni che è possibile essere state assunte dalla puerpera ad opera del personale medico, quantomeno dopo la nascita del bambino, una volta riscontrata la malformazione del neonato, per tentare di identificare le possibili cause della condizione riscontrata. L'ausiliare ha ulteriormente chiarito le cinque possibili cause della malformazione riscontrata, ovvero: 1) genetiche, correlate ad anomalie cromosomiche o geniche;
2) malattie infettive;
3) assunzione di farmaci/sostanze chimiche;
4) esposizione a radiazioni;
5) multifattoriali (combinazione di più cause), argomentando in modo specifico e circonstanziato sulla scarsa conducenza dell'indagine del cariotipo effettuata dall'Infusino nel dicembre 2019 e che ha escluso il ricorrere di anomalie cromosomiche.
15) Il consulente si è infatti espresso nei seguenti termini: l'esame microscopico dei cromosomi in metafase fornisce informazioni solo sulle principali anomalie cromosomiche (es: trisomia 21 - Sindrome di Down- , trisomie 18 e 13, monosomia X -Sindrome di Turner-) attraverso la determinazione dell'intero assetto cromosomico fetale, ma non individua alterazioni cromosomiche di piccole dimensioni (delezioni o duplicazioni). È certo che il caso che qui ci occupa non riguardi anomalie cromosomiche di grande entità ma, eventualmente, singoli geni (mutazioni geniche
“puntiformi”, in cui è alterata la sequenza dei nucleotidi del DNA e quindi l'informazione genetica di un singolo gene), oppure la struttura di un singolo cromosoma (mutazioni cromosomiche: delezione, duplicazione, traslocazione, inversione) ovvero riconosce la propria genesi in fattori “non genetici”, come malattie infettive, assunzione di farmaci/sostanze chimiche, esposizione a radiazioni, multifattoriali. Totalmente priva di utilità la “Consulenza genetica” di cui alla certificazione del 17/12/2019 dell'ASP di Cosenza, citata nel verbale della CMO, posto che reca esclusivamente generiche, aspecifiche informazioni, neppure soffermandosi esattamente nella disamina del tipo di malformazione ricorrente nell'Infusino e della sua eventuale “compatibilità”, oltre che con gli effetti dell'assunzione di farmaco contenente ID (sostenuta da dichiarazione dai genitori), anche di altre cause, che spesso restano ignote, e che riguardano, in media, il 5-6% dei nati (circa 8 milioni di bambini nel mondo ogni anno, di cui oltre 25.000 in Italia). In merito, si precisa che Parte_1
è affetto da alterazione in senso riduttivo degli elementi digitali della mano destra, in cui i
[...] due presenti erano “uniti”, e non dell'avambraccio/braccio, ciò consentendo di formulare la diagnosi: “simbrachidattilia” 1 . Questa malformazione, le cui cause non sono conosciute, si può verificare durante lo sviluppo embrionale a causa di anomalie genetiche o di altri fattori, diversi dall'assunzione di farmaco non precisato, di cui la madre, nel 1979 di anni 17 ed il padre, in quell'epoca agente di Pubblica Sicurezza di anni 29, non rammentano il nome commerciale del prodotto, ma il principio attivo: “ID”. Più esattamente, posto che è nato a [...] termine in data 29/03/1979, ci si deve riferire alla presunta assunzione, da parte della madre, di prodotto commerciale contenente il principio attivo di cui si discute, nel volgere dei mesi di luglio e agosto 1978 (tra il 20° e il 36° giorno dal concepimento, periodo coincidente con l'embriogenesi degli arti), quindi a distanza di 16 anni dal ritiro dal commercio, in Italia, dei preparati commerciali contenenti ID (intervenuto nel 1962). Il fatto che desta perplessità è che una giovane donna ( , all'epoca della gravidanza esitata nella nascita di nel periodo Persona_1 Parte_1 in cui avrebbe dovuto assumere il farmaco aveva 16 anni di età) non qualificata in materia sanitaria, nell'anno 1978 abbia focalizzato l'attenzione sulla composizione (rectius: sul “principio attivo”) di un prodotto farmaceutico (es: solo negli anni più recenti è diventato di dominio pubblico il fatto che il principio attivo del farmaco commercializzato con il nome “aspirina” è l' “acido acetilsalicilico”). Inoltre, deve considerarsi che un farmaco con scadenza di 3/5 anni, non commercializzato (e, pertanto, non acquistabile) da 16 anni (la vendita di prodotti a base di ID è stata vietata nel luglio 1962 - divieto pubblicato nella G.U. n. 186 del 25/07/1962), potesse essere in possesso di una persona attenta al nome del principio attivo ma non della data di scadenza e, alla bisogna, sia stato assunto. 16) Sulla base delle succitate argomentazioni medico-legali deve concludersi per l'assenza di nesso di causa tra la patologia da cui l'appellante è affetto e l'assunzione di un farmaco a base di talidomide e, a ben vedere, non è nemmeno provata, a monte, l'assunzione del non meglio chiarito farmaco.
17) A fronte di ciò l'appellante, che non ha sollevato obiezioni in sede di operazioni peritali, con le note di trattazione scritta si è limitato ad una critica manifestamente generica, secondo cui l'ausiliare non avrebbe provveduto a rispondere in modo completo ai quesiti posti dal Collegio. In tali stringati termini non si comprende in cosa sarebbe consistito l'errore in cui il consulente sarebbe incorso, dovendosi aggiungere che nel caso di specie non risulta alcuno dei criteri di inclusione elencati nella tabella A allegata al DM 163/09, costituiti da: assunzione del farmaco da parte della madre del soggetto tra il 20° e il 36° giorno dal concepimento (34-50 giorni dall'ultima mestruazione) (± 2 giorni per entrambi gli indicatori) periodo coincidente con l'embriogenesi degli arti;
danno bilaterale e grossolanamente simmetrico degli arti;
costante compromissione dei cingoli scapolare e pelvico (la compromissione dello sviluppo degli arti è associata all'ipoplasia del cingolo scapolare o pelvico).
18) Per tali ragioni l'appello deve essere in ogni caso respinto.
19) Le spese di lite devono essere compensate stante la presenza in atti della dichiarazione di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., che impone di porre a carico del le spese di NT consulenza liquidate come da separato decreto.
20) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Cosenza n° 2118/21, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, a carico del;
NT
4) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 23.4.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 5794/1999: “Ai sensi dell'art. 445 cod. proc. civ. nelle controversie previdenziali che richiedono accertamenti tecnici la nomina di un consulente tecnico è obbligatoria per il giudice di primo grado, mentre è facoltativa per il giudice di appello, il quale, peraltro, a pena di nullità del procedimento di secondo grado, è tenuto a disporre la consulenza, se questa fu omessa nel giudizio di primo grado”. Cass. 4927/2004: “Nelle controversie in materia di previdenza o assistenza obbligatoria, relative a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali, che richiedono per il loro contenuto che si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medico legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza”. Cfr. anche Cass. 4428/1982.