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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/11/2024, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
1
N. R.G. 1993/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Tivoli, Via Nazionale Tiburtina, n. Parte_1
341, presso lo studio dell'Avv. Danila Pompei, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Inversata, n. 19/A, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Francesco Fantini e dell'Avv. Ana Maria Marinovici, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Tivoli, in data 06.11.2004, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 71, Parte I, Anno 2004), sono genitori Per_ di (nata in data [...]) e (nato in data [...]). Per_2
All'udienza del 05.11.2024, le parti hanno rappresentato le seguenti condizioni congiunte, chiedendo: 2
- Pronuncia di scioglimento del matrimonio,
- Affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio Per_2 congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso;
- Collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, nell'immobile di
Guidonia Montecelio, Via dei Tigli, n. 14;
- Frequentazione del figlio minore con il padre, secondo le condizioni indicate in ricorso;
- Contributo del padre al mantenimento di entrambi i figli, mediante versamento in favore della madre, entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo mensile complessivo di Euro 1.000,00 (Euro 500,00 per ogni figlio), oltre adeguamento secondo gli indici Istat come per legge, con decorrenza dalla domanda;
- Spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, determinate come da Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, interamente a carico del padre;
- Assegnazione alla madre della casa coniugale, in Guidonia Montecelio, Via dei
Tigli, n. 14;
- Obbligazione da parte di di garantire il trasferimento da parte Parte_1 della Società in favore di Parte_2 CP_1 del diritto reale di uso e abitazione, vita natural durante di , CP_1 sull'immobile in Guidonia Montecelio, Via dei Tigli, n. 14 (Sez. Urb. LEF,
Foglio 15, Particella 65, Subalterno 501), trasferimento da effettuarsi entro sei mesi dalla data odierna;
- Obbligazione da parte di di garantire il trasferimento da parte Parte_1 della in favore di dell'automobile Controparte_2 CP_1
Mercedes Classe C (Targa EW414EL), trasferimento da effettuarsi entro tre mesi dalla data odierna;
- Obbligazione da parte di di trasferire la propria quota del 2% CP_1 della Società CA.RI. S.r.l. in favore di trasferimento da Parte_1 effettuarsi entro tre mesi dalla data odierna;
- Spese di lite compensate, in virtù dell'esito conciliativo della presente lite.
Inoltre, entrambe le parti hanno evidenziato che he il trasferimento da parte della
Società in favore di del diritto Parte_2 Parte_1 Pt_2 CP_1 reale di uso e abitazione, vita natural durante di , sull'immobile in CP_1
Guidonia Montecelio, Via dei Tigli, n. 14 (Sez. Urb. LEF, Foglio 15, Particella 65, 3
Subalterno 501) sia necessaria al fine di definire compiutamente le questioni patrimoniali tra le parti, quale atto funzionale ed indispensabile dei presenti accordi di divorzio, nella risoluzione della crisi coniugale.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza presidenziale del 08.07.2020, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, conclusosi con Decreto di Omologa del Tribunale di Tivoli del 19.10.2020.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni concordate dalle parti, come testualmente riportate, sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
, presso il Comune di Tivoli, in data 06.11.2004;
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tivoli di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto
n. 71, Parte I, Anno 2004);
3) Dispone che le condizioni di scioglimento matrimonio siano conformi a quelle concordate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 05.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 1993/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Tivoli, Via Nazionale Tiburtina, n. Parte_1
341, presso lo studio dell'Avv. Danila Pompei, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Inversata, n. 19/A, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Francesco Fantini e dell'Avv. Ana Maria Marinovici, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Tivoli, in data 06.11.2004, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 71, Parte I, Anno 2004), sono genitori Per_ di (nata in data [...]) e (nato in data [...]). Per_2
All'udienza del 05.11.2024, le parti hanno rappresentato le seguenti condizioni congiunte, chiedendo: 2
- Pronuncia di scioglimento del matrimonio,
- Affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio Per_2 congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso;
- Collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, nell'immobile di
Guidonia Montecelio, Via dei Tigli, n. 14;
- Frequentazione del figlio minore con il padre, secondo le condizioni indicate in ricorso;
- Contributo del padre al mantenimento di entrambi i figli, mediante versamento in favore della madre, entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo mensile complessivo di Euro 1.000,00 (Euro 500,00 per ogni figlio), oltre adeguamento secondo gli indici Istat come per legge, con decorrenza dalla domanda;
- Spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, determinate come da Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, interamente a carico del padre;
- Assegnazione alla madre della casa coniugale, in Guidonia Montecelio, Via dei
Tigli, n. 14;
- Obbligazione da parte di di garantire il trasferimento da parte Parte_1 della Società in favore di Parte_2 CP_1 del diritto reale di uso e abitazione, vita natural durante di , CP_1 sull'immobile in Guidonia Montecelio, Via dei Tigli, n. 14 (Sez. Urb. LEF,
Foglio 15, Particella 65, Subalterno 501), trasferimento da effettuarsi entro sei mesi dalla data odierna;
- Obbligazione da parte di di garantire il trasferimento da parte Parte_1 della in favore di dell'automobile Controparte_2 CP_1
Mercedes Classe C (Targa EW414EL), trasferimento da effettuarsi entro tre mesi dalla data odierna;
- Obbligazione da parte di di trasferire la propria quota del 2% CP_1 della Società CA.RI. S.r.l. in favore di trasferimento da Parte_1 effettuarsi entro tre mesi dalla data odierna;
- Spese di lite compensate, in virtù dell'esito conciliativo della presente lite.
Inoltre, entrambe le parti hanno evidenziato che he il trasferimento da parte della
Società in favore di del diritto Parte_2 Parte_1 Pt_2 CP_1 reale di uso e abitazione, vita natural durante di , sull'immobile in CP_1
Guidonia Montecelio, Via dei Tigli, n. 14 (Sez. Urb. LEF, Foglio 15, Particella 65, 3
Subalterno 501) sia necessaria al fine di definire compiutamente le questioni patrimoniali tra le parti, quale atto funzionale ed indispensabile dei presenti accordi di divorzio, nella risoluzione della crisi coniugale.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza presidenziale del 08.07.2020, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, conclusosi con Decreto di Omologa del Tribunale di Tivoli del 19.10.2020.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni concordate dalle parti, come testualmente riportate, sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
, presso il Comune di Tivoli, in data 06.11.2004;
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tivoli di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto
n. 71, Parte I, Anno 2004);
3) Dispone che le condizioni di scioglimento matrimonio siano conformi a quelle concordate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 05.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai