TRIB
Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/02/2024, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 24/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco Parisoli Presidente rel. dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TARTAGLIA Parte_1 C.F._1
MARINUNZIA
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUFFINI Parte_2 C.F._2
GEMINIO
*****
Il Tribunale rilevato che
- i ricorrenti hanno chiesto in forma congiunta di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro celebrato in Reggio Emilia il 28 novembre 2010 in particolare, hanno riferito che, a seguito di ricorso per separazione giudiziale depositato da in data 19 dicembre 2022 e dopo la costituzione del marito i Parte_1
pagina 1 di 3 coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 2 marzo
2023 e poi, nel corso del giudizio di merito, avevano precisato le conclusioni congiuntamente e la causa era stata definita in data 20 luglio 2023 con sentenza n. 914 di questo Tribunale
- essendo decorso il termine di sei mesi dalla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale previsto dall'art. 3 comma 4° legge 898/70 hanno depositato il ricorso per divorzio in data 8 gennaio 2024 e l'udienza di comparizione in data 13 febbraio 2024 è stata sostituita con il deposito di note scritte nelle quali i coniugi hanno insistito nella domanda di divorzio ritenuto che
- come già deciso da questo Tribunale con sentenza n. 484/22, non è possibile applicare nella specie il più breve termine di sei mesi previsto dal cit. art. 3 L. Div., posto che il procedimento di separazione svoltosi innanzi a questo Tribunale era da considerarsi a tutti gli effetti un giudizio contenzioso, definito infatti con sentenza, e non invece un giudizio contenzioso trasformatosi in consensuale;
ipotesi, quest'ultima, ricorrente solo nel caso in cui la separazione, iniziata come giudiziale, si fosse trasformata, all'udienza presidenziale di cui all'art. 711 c.p.c., in separazione consensuale, definita quest'ultima con il decreto di omologazione del tribunale previsto dal cit. art. 711 c.p.c. e non già con sentenza come avvenuto nella specie (a nulla rilevando quindi, ai fini della qualificazione del giudizio, che le parti in sede separativa avessero precisato congiuntamente le conclusioni)
- che, di conseguenza, il ricorso depositato congiuntamente dai coniugi è inammissibile per carenza di uno dei presupposti di legge per la pronuncia di divorzio
- che, essendo stata sollevata d'ufficio la questione di inammissibilità, è stato assegnato alle parti termine per interloquire ma non sono state depositate memorie
- che, trattandosi di domanda congiunta, non vi è ragione di provvedere sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 dichiara inammissibile il ricorso
Reggio Emilia, 19 febbraio 2024
Il Presidente est.
Parisoli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco Parisoli Presidente rel. dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TARTAGLIA Parte_1 C.F._1
MARINUNZIA
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUFFINI Parte_2 C.F._2
GEMINIO
*****
Il Tribunale rilevato che
- i ricorrenti hanno chiesto in forma congiunta di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro celebrato in Reggio Emilia il 28 novembre 2010 in particolare, hanno riferito che, a seguito di ricorso per separazione giudiziale depositato da in data 19 dicembre 2022 e dopo la costituzione del marito i Parte_1
pagina 1 di 3 coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 2 marzo
2023 e poi, nel corso del giudizio di merito, avevano precisato le conclusioni congiuntamente e la causa era stata definita in data 20 luglio 2023 con sentenza n. 914 di questo Tribunale
- essendo decorso il termine di sei mesi dalla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale previsto dall'art. 3 comma 4° legge 898/70 hanno depositato il ricorso per divorzio in data 8 gennaio 2024 e l'udienza di comparizione in data 13 febbraio 2024 è stata sostituita con il deposito di note scritte nelle quali i coniugi hanno insistito nella domanda di divorzio ritenuto che
- come già deciso da questo Tribunale con sentenza n. 484/22, non è possibile applicare nella specie il più breve termine di sei mesi previsto dal cit. art. 3 L. Div., posto che il procedimento di separazione svoltosi innanzi a questo Tribunale era da considerarsi a tutti gli effetti un giudizio contenzioso, definito infatti con sentenza, e non invece un giudizio contenzioso trasformatosi in consensuale;
ipotesi, quest'ultima, ricorrente solo nel caso in cui la separazione, iniziata come giudiziale, si fosse trasformata, all'udienza presidenziale di cui all'art. 711 c.p.c., in separazione consensuale, definita quest'ultima con il decreto di omologazione del tribunale previsto dal cit. art. 711 c.p.c. e non già con sentenza come avvenuto nella specie (a nulla rilevando quindi, ai fini della qualificazione del giudizio, che le parti in sede separativa avessero precisato congiuntamente le conclusioni)
- che, di conseguenza, il ricorso depositato congiuntamente dai coniugi è inammissibile per carenza di uno dei presupposti di legge per la pronuncia di divorzio
- che, essendo stata sollevata d'ufficio la questione di inammissibilità, è stato assegnato alle parti termine per interloquire ma non sono state depositate memorie
- che, trattandosi di domanda congiunta, non vi è ragione di provvedere sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 dichiara inammissibile il ricorso
Reggio Emilia, 19 febbraio 2024
Il Presidente est.
Parisoli
pagina 3 di 3