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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/03/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2435/2024
REPUBBLICA AL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. GI Ferrero Consigliere rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
GA S.P.A. (C.F. 06727890961), con il patrocinio dell'avv. PETRASSI RITA e dell'avv.
CAMPANA ANDREA ([...]) VIA SAN PROTASO 5 20121 MILANO;
MB PA ([...]) VIA SAN PROTASO 5 20121 MILANO;
, con elezione di domicilio in VIA SAN PROTASO 5 20121 MILANO, presso e nello studio dell'avv.
PETRASSI RITA
APPELLANTE
CONTRO
AL AL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 03275540833 ) con il patrocinio dell'avv.
DELL'ISOLA ARTURO MARIA FRANCESCO e dell'avv. ENNE MARTA DELIA
([...]) via Passione n. 8 20122 MILANO;
, con elezione di domicilio in VIA
PASSIONE, 8 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. DELL'ISOLA ARTURO MARIA
FRANCESCO
APPELLATO
OGGETTO: Agenzia
pagina 1 di 16 Le parti all'udienza del 4.3.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per GA S.P.A.:
Voglia la Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 7011/2024 (R.G. 10435/2022) pubblicata dal Tribunale di Milano il 12 luglio 2024, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, e premessa all'occorrenza ogni necessaria o opportuna statuizione, declaratoria e accertamento, in via principale
- rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, cpa, iva e altri accessori nelle aliquote pro tempore applicabili;
in via istruttoria
- ammettersi prova testimoniale contraria diretta su tutti i capitoli formulati ex adverso, indicando quali testimoni su tutti i capitoli i sig.ri CO AF (all'epoca dei fatti Addetto fatturazione presso
AS), presso il proprio domicilio professionale in A2A Energy Solutions S.r.l., Milano (MI), corso di Porta Vittoria 4, RA LE EA (all'epoca dei fatti Addetto fatturazione presso AS
S.p.A.), presso il proprio domicilio professionale in Iren Mercato S.p.A., Reggio Emilia (RE), via Nubi di Magellano 30, e FA CH (all'epoca dei fatti Responsabile fatturazione e Operations presso
AS), presso il proprio domicilio professionale in Edison S.p.A., Milano (MI), Foro Buonaparte 31.
Per AL AL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE:
I procuratori della società NA CA s.r.l. a socio Unico in liquidazione, riportandosi integralmente al contenuto dei precedenti scritti difensivi (anche di primo grado) insistono affinchè codesta Ill.ma Corte
d'Appello, rigettata ogni avversa istanza, pure istruttoria, voglia:
1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
2) respingere, poiché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla società AS s.p.a. (ora
TA RA S.P.A.) e dunque confermare la sentenza n. 7011/2024 del Tribunale di Milano;
In ogni caso:
3) accertare l'inadempimento contrattuale della società GA PA (ora TA RA
S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, condannare la stessa al pagina 2 di 16 pagamento in favore di AL AL SRL A SOCIO UNICO dell'importo complessivo di €
1.051.855,53, ed in particolare € 360.00,00 a titolo di indennità da mancato preavviso, € 91.168,00 a titolo di provvigioni del mese di dicembre 2017, € 684.815,53 a titolo di indennità di fine rapporto
(FIRR + Indennità meritocratica + indennità suppletiva di clientela – artt. 10 e 11 AEC) ed ulteriori €
7.040,00, per spese stragiudiziali ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/2002, ovvero al pagamento di quella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.
Il tutto oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 a far data dall'inadempimento fino al soddisfo;
3A) in via alternativa, accertare l'inadempimento contrattuale della società GA PA (ora
TA RA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore di AL AL SRL A SOCIO UNICO dell'importo complessivo di € 990.675,53, di cui € 298.820,00 a titolo di provvigioni del mese di dicembre 2017 – marzo 2018, € 684.815,53 a titolo di indennità di fine rapporto (FIRR + Indennità meritocratica + indennità suppletiva di clientela – artt. 10 e 11 AEC) ed ulteriori € 7.040,00, per spese stragiudiziali ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/200, ovvero al pagamento di quella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa. Il tutto oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 a far data dall'inadempimento fino al soddisfo;
3B) in ogni caso, rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, le domande riconvenzionali di GA PA (ora TA RA S.P.A.) proposte nei confronti di AL AL SRL A SOCIO UNICO.
In ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite, diritti, onorari del presente grado di giudizio, IVA, CPA e rimborso spese generali.
In via istruttoria, questa difesa chiede a codesta Ill.ma Corte d'Appello e ove ritenuto opportuno di voler • disporre verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. indicando i contratti sub doc. 3-4-5-6 per la comparazione delle firme, chiedendo, se ritenuto opportuno dal Giudice, la nomina di un consulente tecnico per la perizia calligrafica;
• Ai sensi dell'articolo 210 c.p.c. ordinare alla convenuta AS l'esibizione di tutti i contratti di luce e gas attivi dal 01.12.2017 al 01.06.2018. Quanto precede, a riprova del fatto che i clienti finali procacciati da NA CA indicati sub doc. 19 risultano contrattualizzati con AS;
• ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che le mail che mi si rammostrano (sub doc. 19) sono state inviate da AS a NA CA;
2) vero che le mail che mi si rammostrano (sub doc. 19) sono riferite ai contratti procacciati da NA
CA a favore di AS nel periodo dicembre 2017 – marzo 2018
pagina 3 di 16 3) vero che le registrazioni audio che mi si sottopongono (sub doc. 25) sono relative ai contratti procacciati da NA CA a AS;
4) vero che con il termine “SWITCH OK” AS intende i contratti andati a buon fine a seguito dei controlli sui dati da parte della stessa AS (codice fiscale, POD, PDR, morosità precedenti);
Si indicano quali testi: GI OL, residente in Messina (ME), SS 114 Km 5400 Residence
Europa, C.A.P. 98125, sui capitoli di prova da 1 a 4; LEa AR, residente in Messina (ME), viale Principe Umberto, 131, C.A.P. 98122, sui capitoli di prova da 1 a 4; SA OS, residente in [...] sui capitoli di prova da 1 a 4; IN
RD, residente in [...], C.A.P. 1052, sui capitoli di prova da 1 a 4.
Si deposita, quale allegato A la comunicazione ricevuta da AS s.p.a. con la quale ha comunicato l'intervenuta fusione per incorporazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “AL AL S.R.L. (per brevità: IC) ha agito in giudizio
contro
GA PA per domandare il pagamento delle provvigioni residue e delle indennità di fine rapporto dovute in relazione al rapporto di agenzia intercorso con la convenuta preponente.
L'attrice deduce che a partire dal giugno 2015 ha eseguito le prestazioni tipiche dell'agente a favore della convenuta mandante, in forza di diversi contratti che si sono succeduti nel tempo, l'ultimo dei quali, stipulato a gennaio 2017, è stato integrato in data 21 dicembre 2017 con un addendum che riduceva a tre mesi il periodo di preavviso di 12 mesi previsto nel contratto modificato. Il successivo
29 dicembre la convenuta recedeva dal rapporto concedendo alla controparte il periodo di preavviso nella misura di 3 mesi prevista dall'addendum. Nel periodo di preavviso, quindi prima della cessazione del rapporto, l'agente proseguiva la sua attività consistente nel procurare alla mandante proposte di contratto aventi ad oggetto la somministrazione da parte di GA di energia elettrica e di gas sia a clienti domestici che professionali. Il contratto attribuiva alla attrice il diritto di essere l'agente esclusiva per il canale di vendite telefoniche per tutto il territorio italiano.
IC domanda il pagamento delle provvigioni relative al periodo di preavviso e le indennità di fine rapporto previste dall'AEC Industria, richiamato nel contratto fra loro intercorso.
GA chiede il rigetto delle domande avversarie non contestando la sussistenza di un rapporto di agenzia che la legava alla attrice, ma negando che IC abbia svolta l'attività di agenzia per la quale pagina 4 di 16 domanda le provvigioni e le indennità di fine rapporto. La convenuta sostiene che il proprio amministratore le sia stato infedele e che abbia, nei rapporti con la controparte, illegittimamente favorito quest'ultima, in particolare con la remissione di un debito di 1.200.000 euro, che troverebbe titolo in sovrafatturazione o negli storni di provvigioni anticipate rispetto alla esatta e totale esecuzione degli affari, integrando così le diverse ipotesi previste nei contratti di agenzia come fattispecie giustificanti la restituzione delle provvigioni anticipate. La illegittima e quindi inefficace remissione del debito della attrice, che la convenuta fa valere in via riconvenzionale, sarebbe contenuta nel citato addendum del 21 dicembre 2017. Tale remissione sarebbe comunque inefficace, perché la sottoscrizione apposta dall'amministratore infedele non sarebbe autentica. Secondo la convenuta, in ogni caso, l'attrice non avrebbe provato la conclusione degli affari per cui domanda le provvigioni, né avrebbe provato che i contratti eventualmente stipulati dagli utenti non si siano interrotti o che non si siano verificate le fattispecie previste nei contratti di agenzia come presupposto per operare storni di provvigioni anticipate. GA afferma inoltre che IC fa parte di un unico gruppo societario riferito ad un'unica persona fisica, di cui fanno parte anche le consorelle AL
AL AL (per brevità: ICA), e AL GA OW (per brevità: IGP), non parti in questa causa, anche esse agenti per suo conto in forza di contratti che la convenuta ha prodotto in questo giudizio. Ciò che, secondo GA, per un verso, dimostrerebbe che la attrice non avrebbe beneficiato di alcuna esclusiva, per altro verso, farebbe sorgere il dubbio che le provvigioni richieste dalla attrice siano relative ad affari procurati dalle altre due, come risulterebbe anche dalla documentazione prodotta dalla attrice, che si analizzerà più avanti. Con riguardo al suo rapporto con
IGP, la convenuta produce una sentenza di questo Tribunale che ne ha rigettato le domande, anche per provvigioni, in quanto le allegazioni di IGP a sostegno erano generiche, ciò che secondo GA che le società di questo gruppo tentano, invano fin ora, di ottenere soldi non dovuti, producendo documenti del tutto inidonei a provarne le pretese. In ogni caso sarebbe quanto meno dovuto a
GA l'importo di euro 150.000, oggetto di riconoscimento di debito da parte del legale rappresentante della attrice (doc. 6 della convenuta).
Quanto alle indennità di fine rapporto la convenuta, oltre a sostenere che non possono essere riconosciute in quanto presupponenti provvigioni liquidate in corso di rapporto e non provate dalla attrice onerata di tale prova, afferma che la indennità meritocratica non sarebbe dovuta, sia perché
l'aumento di fatturato in corso di rapporto non potrebbe essere attribuito alla attività di IC avendo essa altri agenti, sia perché tale aumento dipenderebbe dall'aumento dei prezzi delle risorse fatturati agli utenti, sia perché non avrebbe mantenuto dopo la cessazione del rapporto una gran parte dei clienti procuratile dalla attrice, che sarebbero migrati presso altri operatori, così che non si sarebbe pagina 5 di 16 configurato il necessario requisito della permanenza dei vantaggi in capo alla preponente.”.
Il Tribunale di Milano disponeva una ctu ed all'esito pronunciava sentenza n. 7011/2024 pubblicata in data 12/07/2024 con il seguente dispositivo:
“ in accoglimento parziale delle domande avanzate da AL AL S.R.L.
contro
GA
PA, condanna GA PA a pagare a AL AL S.R.L. l'importo di euro 927.375,53, con gli interessi specificati in motivazione;
rigetta tutte le domande avanzate da GA PA
contro
AL AL S.R.L.; condanna altresì GA PA a rimborsare a AL AL S.R.L. le spese di lite, che si liquidano in € 843 per spese, € 15.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
pone definitivamente a carico di GA PA il compenso del CTU”
Avverso tale sentenza proponeva appello GA S.P.A. con citazione notificata il 3.9.2024 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva AL AL S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza. All'udienza del
15.10.2024, fissata per la sospensiva ex art 351 cpc, la Corte pronunciava la seguente ordinanza
“sospende l'efficacia esecutiva della sentenza n. 7011/2024 emessa il 12.7.2024 dal Tribunale di
Milano rigetta la domanda subordinata formulata da AL AL S.R.Ldi concessione di sequestro conservativo”
Alla prima udienza del 7.1.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 4.3.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 4.3.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del
4.3.2025 e decisa nella camera di consiglio del 12.3.2025.
Deve darsi atto che nella memoria di replica depositata il 17 Febbraio 2025, AS, indipendentemente dal merito del giudizio, ha formulato a NA CA una proposta transattiva banco iudicis che “prevede il pagamento di un importo onnicomprensivo pari a Euro 350.000,00, da pagarsi a
NA CA a titolo transattivo in ventiquattro rate mensili di pari importo”, ritenendola rispettosa della par condicio creditorum nell'ambito del “piano di ristrutturazione dell'indebitamento del gruppo
Augusta Ratio”, cui appartiene AS.
pagina 6 di 16 Nelle note sostitutive d'udienza depositate il 3 Marzo 2025, NA CA in liquidazione ha dichiarato di non accettare la proposta perché, fra gli altri motivi, “Prevede il pagamento di una somma che risulta pari a circa il 24,5% di quanto attualmente maturato (il tutto in virtù di capitale, interessi e spese liquidate in sentenza oggi appellata) a fronte di una percentuale che oscilla tra il 50% ed il 70% che gli altri creditori chirografari invitati dalla appellante a partecipare alla procedura di negoziazione della crisi sono riusciti ad ottenere”.
Non vi è quindi accordo su una definizione transattiva della lite e questa Corte procede con l'esame dell'appello, che è fondato nei limiti di seguito esposti.
AS ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi:
1) inesistente diritto alle provvigioni: vizio di ultrapetizione, erroneità e omissioni nella valutazione delle prove, erroneità nella ripartizione dell'onere della prova e nell'applicazione del diritto di esclusiva.
2) inesistente diritto alle indennità di fine rapporto: omessa pronuncia, erroneità e omissioni nella valutazione delle prove, erroneità nella ripartizione dell'onere della prova e nell'applicazione del diritto di esclusiva.
3) la misura degli interessi di mora
OV promettere una breve sintesi della decisione impugnata.
Il Tribunale di Milano senza ammettere istanze istruttorie, ha disposto una CTU, all'esito della quale ha accertato la fondatezza della domanda formulata dall'agente NA CA RL nei confronti della preponente AS, che è stata condannata a pagare l'importo complessivo di euro 927.375,53 oltre interessi di mora ex DLGS 231/2002 a titolo di pagamento di provvigioni relative al periodo di preavviso, indennità di fine rapporto, indennità FIRR e suppletiva di clientela secondo le norme AEC, oltre all'indennità meritocratica. Ha invece rigettato la domanda riconvenzionale formulata da AS, avente ad oggetto la restituzione di anticipi provvigionali e di sovrafatturazioni quantificate nell'importo di euro 1.200.000,00, per genericità ed assoluta mancanza prima che di prova di allegazioni di elementi per ritenerla fondata.
AS non ha impugnato il rigetto della domanda riconvenzionale, statuizione che quindi è passata in giudicato, pur se ne ha comunque argomentato nell'atto di appello con motivazioni che devono pertanto ritenersi ininfluenti ai fini della decisione della presente causa.
Con il primo motivo d'appello AS censura la sentenza per aver ritenuto provate le provvigioni di
NA CA sulla base di documenti da questa prodotti col doc 10 in formato Excel, quindi documenti di formazione unilaterale, modificabili e non ammessi nel processo telematico, nonché per aver pagina 7 di 16 positivamente valutato sotto il profilo probatorio le fatture emesse nei confronti di AS e prodotte nel documento 16 di NA CA, tutte in formato Excel.
Inoltre, sostiene l'appellante, dal momento che AS ha stipulato tre contratti di agenzia, uno con
NA CA, uno con NA Gas e Power ed uno con la Ital CA Albania, che sono tutti soggetti giuridici diversi, il prospetto degli affari e dei contratti conclusi che risultano da una serie di email inviate nel periodo compreso fra dicembre 2017 maggio 2018 proprio da AS e prodotte da NA
CA al documento 19, attestano che solo pochissimi contratti siano riferibili a NA CA, dal momento che la maggior parte sono imputabili alle attività di NA Gas e Power ed Ital CA Albania.
Censura poi in particolare la sentenza per aver comunque riconosciuto in capo ad NA CA tutte le provvigioni per gli affari conclusi nel periodo di preavviso, appunto decorrente da dicembre a marzo
2018, ed anche oltre fino a maggio 2018, quando proprio da quelle mail si evinceva che gli affari conclusi erano imputabili alle altre due società, e di aver quindi riconosciuto le provvigioni per tutto il periodo, ritenendo che tali provvigioni sarebbero spettate comunque ad NA CA a titolo di provvigioni indirette, avendo gli altri due soggetti concluso affari nella zona di esclusiva di NA
CA. Lamenta quindi che il tribunale ha pronunciato ultra petita, dal momento che parte attrice in primo grado non aveva mai formulato alcuna domanda di accertamento di violazione di esclusiva e pagamento di provvigioni indirette.
Le doglianze non sono fondate.
Come eccepito nella comparsa di costituzione e risposta in questo grado di appello da NA CA, la contestazione in merito al formato Exel dei documenti prodotti in primo grado da NA CA è inammissibile perché tardiva, essendo stata formulata solo in questo grado.
Dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta di primo grado di AS, infatti, si rileva come la stessa a pag 16 abbia contestato i documenti prodotti come segue “NA CA, tuttavia, non fornisce alcuna prova dell'avvenuta conclusione di tali contratti, né del valore degli affari asseritamente procurati.. L'unico documento che NA CA produce a supporto della propria domanda è una tabella unilateralmente redatta, in formato excel, dalla quale - a detta della ricorrente - dovrebbero desumersi gli ordini stipulati a favore di AS da parte di NA CA (ricorso, p. 5; doc. avv. 10). Ora, fermo restando che si tratta di una tabella redatta unilateralmente dalla ricorrente e, pertanto, priva di qualsivoglia valore probatorio, AS rileva quanto segue… “ e seguono argomentazioni nelle quali non è compresa la inammissibilità informatica del formato Exel, bensì quelle, reiterate nel motivo d'appello, inerenti ai diversi soggetti che appaiono aver concluso gli affari al posto di NA CA.
Il tribunale ha ritenuto che NA CA avesse fornito la prova di tutti gli affari conclusi nel periodo di preavviso di tre mesi dal dicembre 2017 al 31 Marzo 2018, ed anche oltre fino al mese di maggio 2018,
pagina 8 di 16 attribuendo valore probatorio alle fatture prodotte in formato Excel da NA CA, in quanto il CTU ha verificato la corrispondenza di ogni fattura con gli affari conclusi per la preponente AS e da questa riconosciuti negli elenchi -sempre in formato Excel- da questa allegati alle numerose mail , spedite da AS cui al doc 19 di NA CA.
Questa Corte condivide tale valutazione dell'efficacia probatoria dei documenti complessivamente prodotti in giudizio.
Per quanto attiene alle fatture, dall'esame degli atti di primo grado si conviene che la contestazione è stata oltremodo generica. Inoltre il CTU fornisce un importante supporto tecnico per valutare, da parte di questa Corte, la valenza probatoria di tali fatture. A pagg 10 e 11 della CTU scrive “A dimostrazione delle provvigioni maturate e fatturate alla preponente, parte attrice produce copia di tutte le fatture emesse, redatte su fogli elettronici, ed una stampa delle schede contabili relative al cliente AS per gli anni dal 2015 al 2018. Premesso che solo nel 2019 è entrato in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica, si ritiene che la produzione delle fatture in formato Excel non costituisca un'anomalia, ben potendo essere assimilata alla produzione in formato cartaceo oppure telematico in Word o pdf. Anche le schede contabili, inoltre, di cui è stata prodotta una stampa tratta dal programma gestionale, a parere dello scrivente appaiono di per sé ammissibili, non esistendo altro possibile formato dotato di maggiore attendibilità o “ufficialità” (non trattandosi, peraltro, di documentazione contabile considerata obbligatoria a fini fiscali ed essendo stata da tempo abolita la vidimazione obbligatoria dei registri fiscali). La perfetta coincidenza tra i dati delle fatture e delle relative schede contabili, rende ulteriormente attendibili tali documenti,” ( la sottolineatura è dell'estensore).
Questo Collegio ritiene pertanto che parte appellata, attrice in primo grado, abbia fornito la prova del proprio diritto alla provvigione.
In particolare, non solo sono state prodotte le fatture ma anche tutte le mail prodotte al documento 19 contengono gli allegati Exel con “esiti definitivi Swicth Ok” del contratti riconosciuti da AS, mese per mese dal dicembre 2017 al maggio 2028.
Il CTU ha analizzato questo documento come segue a pag 17 della relazione “Esaminando, pertanto, il contenuto dei prospetti relativi alle attivazioni contenuti nei suddetti messaggi di posta elettronica prodotti con il doc. n. 19, questi rappresentano elencazioni di contratti per i quali vengono fornite informazioni presumibilmente riconducibili al buon fine delle rispettive attivazioni. Cominciando dal mese di dicembre 2017, contratti di energia elettrica, filtrando le “Descrizioni esito ” e selezionando le sole righe con la dicitura “Acquisita”, si contano n. 492 attivazioni. Per il mese di gennaio 2018, contratti di energia elettrica, filtrando la colonna “validità” per il solo codice “1” (rispetto al codice 0 presumibilmente relativo a contratti rifiutati), si calcolano n. 559 attivazioni. Ancora, per il mese di pagina 9 di 16 febbraio 2018, contratti di energia elettrica, filtrando sempre la colonna “validità” per il solo codice
“1”, si contano n. 353 attivazioni. Per il mese di marzo 2018, contratti di energia elettrica, sempre il codice “1” per la “validità” restituisce un risultato di n. 174 attivazioni. Ad aprile 2018 le attivazioni di contratti di energia elettrica, sempre in base al codice validità “1”, ammontano a n. 343. Per maggio
2018, infine, le attivazioni dei contratti di energia elettrica risultano essere n. 226 (in questo caso non appare la colonna relativa agli esiti delle attivazioni, per cui si presume sia stata già operata la selezione dei soli contratti andati a buon fine, anche perché nel testo dei messaggi scambiati si fa riferimento ai
“file con switch in ok”). Passando alle forniture di gas, per il mese di dicembre 2017, filtrando gli esiti per la sola dicitura “ammissibile” , si ottengono n. 227 risultati positivi. Per il mese di febbraio 2018
(per il mese di gennaio si è detto dell'assenza di contenuti nel relativo file), la selezione dei contratti
“ammissibili” è di n. 208. Per il mese di marzo 2018 i contratti “ammissibili ” sono n. 106. Per il mese di aprile 2018, gli “ammissibili” sono n. 226. Per il mese di maggio 2018, infine, le utenze gas giudicate “ammissibili” sono n. 118. Di seguito una tabella riepilogativa:
Considerando, pertanto, un totale di n.
3.032 attivazioni nel periodo compreso tra il mese di dicembre
2017 ed il mese di maggio 2018, applicando l'importo provvigionale di Euro 80,00, si ottiene l'importo di Euro 242.560,00”.
Il CTU ha quindi ricostruito la somma dovuta da AS ad NA CA sulla base dei contratti con esito definitivo “Swicth Ok” allegati dalla stessa AS alle mail da lei inviate mese per mese a controparte.
Questa Corte intende aderire a tale prospettazione, dal momento che il documento 19 contiene sicuramente un riconoscimento di buon esito dei contratti da parte di AS in relazione ai quali l'odierna appellata deve pagare la provvigione all'odierna appellante, come riconosciuto dal tribunale.
Ritiene ulteriormente questa Corte che tutti i fogli Excel trasmessi da AS nelle mail contenute nel documento 19 sono riferibili a contratti imputabili ad NA CA, dal momento che il destinatario della mail ha sempre il dominio @italianacall.it indipendentemente dal nominativo destinatario nel dominio dell'indirizzo di posta elettronica riconducibile unicamente ad NA CA. pagina 10 di 16 Questa argomentazione, rileva la Corte, consente di superare i riferimenti effettuati dal giudice di prime cure al diritto ad ottenere il pagamento anche delle provvigioni indirette per i contratti conclusi nella zona di esclusiva.
Non sono fondate nemmeno le argomentazioni del primo motivo d'appello con riferimento al riconoscimento delle provvigioni maturate nei mesi di aprile e maggio 2018, ossia successivamente ai tre mesi di preavviso che scadevano nel mese di Marzo 2018. Assume l'appellante che anche in tal caso nel ricorso introduttivo NA CA avesse limitato la propria domanda solo al periodo di preavviso, e che pertanto il tribunale sarebbe in corso nel vizio di ultra petizione, avendo riconosciuto le provvigioni anche sino al mese di maggio 2018.
La doglianza non ha pregio, dal momento che nella domanda introduttiva NA CA ha chiesto
“• accertare l'inadempimento contrattuale della società GA PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore della ricorrente
AL AL SRL A SOCIO UNICO dell'importo complessivo di € 990.675,53, di cui €
298.820,00 a titolo di provvigioni del mese di dicembre 2017 – marzo 2018, € 684.815,53 a titolo di indennità di fine rapporto (FIRR + Indennità meritocratica + indennità suppletiva di clientela – artt. 10
e 11 AEC) ed ulteriori € 7.040,00, per spese stragiudiziali ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/200, ovvero al pagamento di quella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa. Il tutto oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 a far data dall'inadempimento fino al soddisfo”.
Proprio tramite i fogli Excel inviati dalla preponente AS nel documento 19, di cui si è ampiamente dissertato, il CTU ha accertato la conclusione di affari per il tramite dell' agente NA CA anche oltre il periodo di preavviso, ossia nei mesi di aprile e maggio 2018, affari che sono stati sicuramente accettati da parte della convenuta con comportamento concludente, come accertato dal tribunale e non specificamente contestato.
Il secondo motivo è invece parzialmente fondato, in relazione alla indennità meritocratica.
Con esso si contesta il riconoscimento nonché l'erroneità nella ripartizione dell'onere della prova con riferimento all'indennità meritocratica, all'indennità di risoluzione del rapporto e supplettiva di clientela.
Con riferimento all'indennità meritocratica, assume l'appellante che NA CA avrebbe dovuto provare i presupposti per il suo riconoscimento e che non l'avrebbe fatto, dal momento che non ha allegato i contratti che avrebbe promosso per AS, ha prodotto documenti di formazione unilaterale quali il doc 10 ed ha prodotto al documento 16 fatture Excel in formato non ammissibile, senza tuttavia indicare i clienti procurati e neppure dato una comparazione fra il dato iniziale ed il dato finale.
Afferma inoltre che, poiché vi erano tre soggetti che promuovevano affari per conto di AS, ossia pagina 11 di 16 NA CA, NA Gas & Power e NA CA Albania, non vi sarebbe certezza in merito alla attribuibilità della espansione dei clienti unicamente a NA CA.
L'appellante afferma altresì, con argomentazioni fondate, che erroneamente il CTU, e quindi il tribunale, che ha seguito pedissequamente le indicazioni del CTU, pur avendo rilevato che nel 2018, anno di cessazione del rapporto di agenzia vi è stato un “evidente calo di fatturato” rispetto agli anni di vigenza del contratto, ossia dal 2015, 2016, 2017, ha affermato, a pagina 15 della relazione, che il calo di fatturato “non sembra possa essere considerato tale da far ipotizzare che la preponente non ricevesse più sostanziali vantaggi dopo la conclusione del rapporto”.
Contesta quindi specificamente l'attribuzione ed il riconoscimento dell'indennità meritocratica, basata quindi solo su una “mera impressione del CTU” ( pag 24 appello) e non su elementi di prova che avrebbero dovuto essere forniti da NA CA.
La censura è fondata.
Il CTU ha analizzato analiticamente il fatturato risultante dai bilanci di AS affermando, a pag 13 che “L'articolo 10, paragrafo III), degli AEC in esame prevede anche la corresponsione di un'indennità meritocratica nel solo caso in cui l'agente abbia apportato al preponente un sensibile incremento della clientela e/o del giro d'affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi…… Il primo dato che può essere segnalato riguarda l'apparente assenza di uno specifico portafoglio clienti contrattualmente assegnato all'agente in fase di avvio del rapporto. I contratti esaminati, infatti, precisano solo che l'area di competenza debba essere l'intero territorio nazionale, ma nulla affermano in merito all'eventuale assegnazione di uno specifico elenco di clienti già serviti, direttamente o indirettamente, dalla preponente. Ne consegue la necessaria conclusione che ogni eventuale aumento di fatturato realizzato nel corso degli anni, tenuto conto anche dell'esclusività del mandato conferito, non possa che essere attribuito all'attività dell'agente. Esaminando i bilanci
AS agli atti, peraltro, si ravvisa la seguente sequenza di ricavi della produzione 8:
Se si considera che l'intero fatturato prodotto da AS è stato realizzato, come affermato all'interno delle rispettive note integrative, sul territorio nazionale e che sul medesimo territorio nazionale NA
CA avesse l'esclusiva della promozione dei prodotti commercializzati dalla preponente, quanto meno per il canale teleselling , non si può che presumere una diretta correlazione tra i risultati complessivi realizzati dalla preponente stessa e l'attività dell'agente. Da questo punto di vista è innegabile il pagina 12 di 16 consistente aumento di fatturato realizzato negli anni e, in particolare dal 2014, anno che ha preceduto l'avvio dell'attività di NA CA ed il 2017, ultimo anno di piena attività dell'agente. Non sembra pertanto esservi dubbio sulla presenza del primo requisito per l'attribuzione dell'indennità meritocratica. Quanto al secondo requisito, ovvero la permanenza dei “sostanziali” vantaggi in capo alla preponente, l'evidente calo di fatturato realizzato dalla preponente nel corso del 2018 rispetto al
2017 non sembra possa essere considerato tale da far ipotizzare che la preponente non ricevesse più sostanziali vantaggi dopo la conclusione del rapporto”.
Il tribunale, rileva la Corte, ha condiviso tali valutazioni del CTU, riconoscendo a titolo di indennità meritocratica l'importo calcolato di € 596.632,70, ritenendo del tutto generiche le contestazioni formulate da AS in relazione alle ragioni dell'aumento del suo fatturato.
Nel motivo d'appello si deduce che sarebbe stato invertito l'onere del probatorio, e tale argomentazione non può che essere condivisa.
Infatti le risultanze documentali dei bilanci analizzate dal CTU comprovano indubbiamente un aumento del fatturato dovuto alle attività dell'agente, titolare di un contratto con esclusiva su tutto il territorio nazionale.
Ma il dato più evidente, è quello relativo non solo all'aumento del fatturato che risulta nel primo bilancio successivo al contratto, ossia quello del 2015 rispetto al bilancio dell'anno precedente del
2014, che indica indubbiamente un incremento attribuibile ad NA CA, ma soprattutto il drastico calo del bilancio 2018, anno in cui l'attività di NA CA, come si è visto, è perdurata solo fino al mese di aprile/ maggio, rispetto ai bilanci precedenti.
Questo è un dato che non può che essere valutato come il venir meno dell'incremento della clientela per il preponente, successivamente alla cessazione del rapporto.
Non si è quindi verificato il secondo presupposto richiesto dalla norma AEC che riconosce l'indennità meritocratica, e, a fronte della prova documentale di decremento che risulta dai bilanci, l'onore della prova, invece, della permanenza nel portafoglio clienti di quelli procurati nella vigenza del contratto non grava certo sul preponente, bensì sull'agente NA CA, che non l' ha assolto.
In parziale accoglimento dell'appello, non è quindi dovuta l'indennità meritocratica di €
596.632,70 riconosciuta nella sentenza impugnata.
Diverse sono le considerazioni per l'indennità FIRR e suppletiva di clientela.
Poichè che è stato ritenuto provato il diritto a percepire somme non corrisposte al momento della cessazione del rapporto di agenzia, è dovuta l'indennità FIRR, secondo l'articolo 10 comma 1 AEC che prevede che l'indennità sia dovuta anche “sulle somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse
pagina 13 di 16 non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte”.Il CTU, correttamente quindi, da momento che è stato riconosciuto a favore dell'agente l'importo delle ulteriori provvigioni per complessivi Euro
242.560,00, ha calcolato l'indennità FIRR per € 22.696,71.
Nel motivo d'appello AS ha eccepito che NA CA non ha nemmeno dedotto in primo grado un
“asserito mancato accantonamento delle somme” da parte del preponente , argomentazione del tutto nuova e pertanto inammissibile, come eccepito la parte appellata, dal momento che in primo grado non era stata sollevata.
Con riferimento all'indennità suppletiva di clientela, anche questa Corte ritiene corretto aderire al calcolo effettuato dal CTU a pagina 13, in quanto corrisponde alle provvigioni maturate e comprovate in atti, per quanto sopra esposto.
Il CTU, quindi, l'ha così calcolata “Prevista dall'articolo 10, paragrafo II), degli AEC 2014, l'indennità suppletiva di clientela è pari al 3% delle provvigioni maturate oltre ad uno 0,5% delle provvigioni maturate a partire dal quarto anno fino ad un massimo di Euro 45.000,00 (il rapporto, tuttavia, compreso il periodo di preavviso, è durato n. 34 mesi, per cui tale ultima maggiorazione non risulta applicabile). Tenuto conto delle provvigioni fatturate fino al termine del rapporto, si avrà: 1.940.310,68
x 3% = Euro 58.209,32. Prendendo in considerazione anche le provvigioni ancora dovute, ove riconosciute in corso di causa, nella prima ipotesi formulata in precedenza l'indennità sarà pari a
2.182.870,68 (ovvero Euro 1.940.310,68 + Euro 242.560,00) x 3% = Euro 65.486,12.”
Conclusivamente, le somme dovute da AS ad italiana call ammontano a complessivi € 330.742,83, ossia 242.560,00 per provvigioni ancora dovute, € 22.696,71 per indennità FIRR ed € 65.486,12 per indennità suppletiva di clientela.
In parziale accoglimento dell'appello AS deve quindi essere condannata al pagamento in favore di NA CA della minor somma di € 330.742,83 rispetto a quella accertata nella sentenza impugnata di € 927.375,53.
Anche l'ultimo motivo d'appello non è fondato.
Il tribunale ha riconosciuto l'applicabilità degli interessi di mora ex decreto legislativo n.231/02
“trattandosi di somme dovute nell'ambito di rapporti commerciali”.
Assume l'appellante che nel caso in esame la controversia non verte su una transazione commerciale, bensì su un rapporto di agenzia e che questa stessa Corte d'appello, con sentenza del 18 luglio 2018 ha proprio riformato sul punto una sentenza del tribunale che aveva riconosciuto gli interessi di mora.
Rileva questo Collegio che la Suprema Corte si è proprio pronunciata con l'Ordinanza n. 10528 del
31/03/2022, cassando la citata sentenza della Corte d'Appello di Milano ed affermando il seguente principio “in tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di "transazione commerciale" di
pagina 14 di 16 cui all'art. 2 del d. lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo - vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo la norma introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il "genus" dei contratti ai quali si applica, tra i quali va ricompreso, pertanto, anche il contratto di agenzia”.
Devono ora essere regolate le spese processuali.
La Suprema Corte ha affermato che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cass. Civ., sez. VI, n. 6259/2014).
La proposta conciliativa formulata nella memoria di replica, pur conforme a quanto in questa sede accertato come effettivamente dovuto è stata tardivamente articolata, e non può avere quindi incidenza sulla regolamentazione delle spese di lite
L'esito della lite vede quindi la soccombenza sostanziale e prevalente dell' appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, Così come modificato dal DM 147/ 2022 con riferimento al valore del decisum in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da GA S.P.A. contro
AL AL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
7011/2024 così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello, condanna AS spa al pagamento in favore di NA
CA della minor somma di € 330.742,83 rispetto a quella accertata nella sentenza impugnata di
€ 927.375,53, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate per il primo grado in € 3.544,00 per fase di studio, € 2.338,00 per fase introduttiva, €
10.411,00 per fase istruttoria ed € 6.164,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pagina 15 di 16 per il secondo grado in € 4.389,00 per fase di studio, € 2.550,00 per fase introduttiva ed €
7.298,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
GI Ferrero Carlo Maddaloni
pagina 16 di 16
REPUBBLICA AL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. GI Ferrero Consigliere rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
GA S.P.A. (C.F. 06727890961), con il patrocinio dell'avv. PETRASSI RITA e dell'avv.
CAMPANA ANDREA ([...]) VIA SAN PROTASO 5 20121 MILANO;
MB PA ([...]) VIA SAN PROTASO 5 20121 MILANO;
, con elezione di domicilio in VIA SAN PROTASO 5 20121 MILANO, presso e nello studio dell'avv.
PETRASSI RITA
APPELLANTE
CONTRO
AL AL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 03275540833 ) con il patrocinio dell'avv.
DELL'ISOLA ARTURO MARIA FRANCESCO e dell'avv. ENNE MARTA DELIA
([...]) via Passione n. 8 20122 MILANO;
, con elezione di domicilio in VIA
PASSIONE, 8 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. DELL'ISOLA ARTURO MARIA
FRANCESCO
APPELLATO
OGGETTO: Agenzia
pagina 1 di 16 Le parti all'udienza del 4.3.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per GA S.P.A.:
Voglia la Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 7011/2024 (R.G. 10435/2022) pubblicata dal Tribunale di Milano il 12 luglio 2024, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, e premessa all'occorrenza ogni necessaria o opportuna statuizione, declaratoria e accertamento, in via principale
- rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, cpa, iva e altri accessori nelle aliquote pro tempore applicabili;
in via istruttoria
- ammettersi prova testimoniale contraria diretta su tutti i capitoli formulati ex adverso, indicando quali testimoni su tutti i capitoli i sig.ri CO AF (all'epoca dei fatti Addetto fatturazione presso
AS), presso il proprio domicilio professionale in A2A Energy Solutions S.r.l., Milano (MI), corso di Porta Vittoria 4, RA LE EA (all'epoca dei fatti Addetto fatturazione presso AS
S.p.A.), presso il proprio domicilio professionale in Iren Mercato S.p.A., Reggio Emilia (RE), via Nubi di Magellano 30, e FA CH (all'epoca dei fatti Responsabile fatturazione e Operations presso
AS), presso il proprio domicilio professionale in Edison S.p.A., Milano (MI), Foro Buonaparte 31.
Per AL AL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE:
I procuratori della società NA CA s.r.l. a socio Unico in liquidazione, riportandosi integralmente al contenuto dei precedenti scritti difensivi (anche di primo grado) insistono affinchè codesta Ill.ma Corte
d'Appello, rigettata ogni avversa istanza, pure istruttoria, voglia:
1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
2) respingere, poiché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla società AS s.p.a. (ora
TA RA S.P.A.) e dunque confermare la sentenza n. 7011/2024 del Tribunale di Milano;
In ogni caso:
3) accertare l'inadempimento contrattuale della società GA PA (ora TA RA
S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, condannare la stessa al pagina 2 di 16 pagamento in favore di AL AL SRL A SOCIO UNICO dell'importo complessivo di €
1.051.855,53, ed in particolare € 360.00,00 a titolo di indennità da mancato preavviso, € 91.168,00 a titolo di provvigioni del mese di dicembre 2017, € 684.815,53 a titolo di indennità di fine rapporto
(FIRR + Indennità meritocratica + indennità suppletiva di clientela – artt. 10 e 11 AEC) ed ulteriori €
7.040,00, per spese stragiudiziali ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/2002, ovvero al pagamento di quella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.
Il tutto oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 a far data dall'inadempimento fino al soddisfo;
3A) in via alternativa, accertare l'inadempimento contrattuale della società GA PA (ora
TA RA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore di AL AL SRL A SOCIO UNICO dell'importo complessivo di € 990.675,53, di cui € 298.820,00 a titolo di provvigioni del mese di dicembre 2017 – marzo 2018, € 684.815,53 a titolo di indennità di fine rapporto (FIRR + Indennità meritocratica + indennità suppletiva di clientela – artt. 10 e 11 AEC) ed ulteriori € 7.040,00, per spese stragiudiziali ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/200, ovvero al pagamento di quella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa. Il tutto oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 a far data dall'inadempimento fino al soddisfo;
3B) in ogni caso, rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, le domande riconvenzionali di GA PA (ora TA RA S.P.A.) proposte nei confronti di AL AL SRL A SOCIO UNICO.
In ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite, diritti, onorari del presente grado di giudizio, IVA, CPA e rimborso spese generali.
In via istruttoria, questa difesa chiede a codesta Ill.ma Corte d'Appello e ove ritenuto opportuno di voler • disporre verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. indicando i contratti sub doc. 3-4-5-6 per la comparazione delle firme, chiedendo, se ritenuto opportuno dal Giudice, la nomina di un consulente tecnico per la perizia calligrafica;
• Ai sensi dell'articolo 210 c.p.c. ordinare alla convenuta AS l'esibizione di tutti i contratti di luce e gas attivi dal 01.12.2017 al 01.06.2018. Quanto precede, a riprova del fatto che i clienti finali procacciati da NA CA indicati sub doc. 19 risultano contrattualizzati con AS;
• ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che le mail che mi si rammostrano (sub doc. 19) sono state inviate da AS a NA CA;
2) vero che le mail che mi si rammostrano (sub doc. 19) sono riferite ai contratti procacciati da NA
CA a favore di AS nel periodo dicembre 2017 – marzo 2018
pagina 3 di 16 3) vero che le registrazioni audio che mi si sottopongono (sub doc. 25) sono relative ai contratti procacciati da NA CA a AS;
4) vero che con il termine “SWITCH OK” AS intende i contratti andati a buon fine a seguito dei controlli sui dati da parte della stessa AS (codice fiscale, POD, PDR, morosità precedenti);
Si indicano quali testi: GI OL, residente in Messina (ME), SS 114 Km 5400 Residence
Europa, C.A.P. 98125, sui capitoli di prova da 1 a 4; LEa AR, residente in Messina (ME), viale Principe Umberto, 131, C.A.P. 98122, sui capitoli di prova da 1 a 4; SA OS, residente in [...] sui capitoli di prova da 1 a 4; IN
RD, residente in [...], C.A.P. 1052, sui capitoli di prova da 1 a 4.
Si deposita, quale allegato A la comunicazione ricevuta da AS s.p.a. con la quale ha comunicato l'intervenuta fusione per incorporazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “AL AL S.R.L. (per brevità: IC) ha agito in giudizio
contro
GA PA per domandare il pagamento delle provvigioni residue e delle indennità di fine rapporto dovute in relazione al rapporto di agenzia intercorso con la convenuta preponente.
L'attrice deduce che a partire dal giugno 2015 ha eseguito le prestazioni tipiche dell'agente a favore della convenuta mandante, in forza di diversi contratti che si sono succeduti nel tempo, l'ultimo dei quali, stipulato a gennaio 2017, è stato integrato in data 21 dicembre 2017 con un addendum che riduceva a tre mesi il periodo di preavviso di 12 mesi previsto nel contratto modificato. Il successivo
29 dicembre la convenuta recedeva dal rapporto concedendo alla controparte il periodo di preavviso nella misura di 3 mesi prevista dall'addendum. Nel periodo di preavviso, quindi prima della cessazione del rapporto, l'agente proseguiva la sua attività consistente nel procurare alla mandante proposte di contratto aventi ad oggetto la somministrazione da parte di GA di energia elettrica e di gas sia a clienti domestici che professionali. Il contratto attribuiva alla attrice il diritto di essere l'agente esclusiva per il canale di vendite telefoniche per tutto il territorio italiano.
IC domanda il pagamento delle provvigioni relative al periodo di preavviso e le indennità di fine rapporto previste dall'AEC Industria, richiamato nel contratto fra loro intercorso.
GA chiede il rigetto delle domande avversarie non contestando la sussistenza di un rapporto di agenzia che la legava alla attrice, ma negando che IC abbia svolta l'attività di agenzia per la quale pagina 4 di 16 domanda le provvigioni e le indennità di fine rapporto. La convenuta sostiene che il proprio amministratore le sia stato infedele e che abbia, nei rapporti con la controparte, illegittimamente favorito quest'ultima, in particolare con la remissione di un debito di 1.200.000 euro, che troverebbe titolo in sovrafatturazione o negli storni di provvigioni anticipate rispetto alla esatta e totale esecuzione degli affari, integrando così le diverse ipotesi previste nei contratti di agenzia come fattispecie giustificanti la restituzione delle provvigioni anticipate. La illegittima e quindi inefficace remissione del debito della attrice, che la convenuta fa valere in via riconvenzionale, sarebbe contenuta nel citato addendum del 21 dicembre 2017. Tale remissione sarebbe comunque inefficace, perché la sottoscrizione apposta dall'amministratore infedele non sarebbe autentica. Secondo la convenuta, in ogni caso, l'attrice non avrebbe provato la conclusione degli affari per cui domanda le provvigioni, né avrebbe provato che i contratti eventualmente stipulati dagli utenti non si siano interrotti o che non si siano verificate le fattispecie previste nei contratti di agenzia come presupposto per operare storni di provvigioni anticipate. GA afferma inoltre che IC fa parte di un unico gruppo societario riferito ad un'unica persona fisica, di cui fanno parte anche le consorelle AL
AL AL (per brevità: ICA), e AL GA OW (per brevità: IGP), non parti in questa causa, anche esse agenti per suo conto in forza di contratti che la convenuta ha prodotto in questo giudizio. Ciò che, secondo GA, per un verso, dimostrerebbe che la attrice non avrebbe beneficiato di alcuna esclusiva, per altro verso, farebbe sorgere il dubbio che le provvigioni richieste dalla attrice siano relative ad affari procurati dalle altre due, come risulterebbe anche dalla documentazione prodotta dalla attrice, che si analizzerà più avanti. Con riguardo al suo rapporto con
IGP, la convenuta produce una sentenza di questo Tribunale che ne ha rigettato le domande, anche per provvigioni, in quanto le allegazioni di IGP a sostegno erano generiche, ciò che secondo GA che le società di questo gruppo tentano, invano fin ora, di ottenere soldi non dovuti, producendo documenti del tutto inidonei a provarne le pretese. In ogni caso sarebbe quanto meno dovuto a
GA l'importo di euro 150.000, oggetto di riconoscimento di debito da parte del legale rappresentante della attrice (doc. 6 della convenuta).
Quanto alle indennità di fine rapporto la convenuta, oltre a sostenere che non possono essere riconosciute in quanto presupponenti provvigioni liquidate in corso di rapporto e non provate dalla attrice onerata di tale prova, afferma che la indennità meritocratica non sarebbe dovuta, sia perché
l'aumento di fatturato in corso di rapporto non potrebbe essere attribuito alla attività di IC avendo essa altri agenti, sia perché tale aumento dipenderebbe dall'aumento dei prezzi delle risorse fatturati agli utenti, sia perché non avrebbe mantenuto dopo la cessazione del rapporto una gran parte dei clienti procuratile dalla attrice, che sarebbero migrati presso altri operatori, così che non si sarebbe pagina 5 di 16 configurato il necessario requisito della permanenza dei vantaggi in capo alla preponente.”.
Il Tribunale di Milano disponeva una ctu ed all'esito pronunciava sentenza n. 7011/2024 pubblicata in data 12/07/2024 con il seguente dispositivo:
“ in accoglimento parziale delle domande avanzate da AL AL S.R.L.
contro
GA
PA, condanna GA PA a pagare a AL AL S.R.L. l'importo di euro 927.375,53, con gli interessi specificati in motivazione;
rigetta tutte le domande avanzate da GA PA
contro
AL AL S.R.L.; condanna altresì GA PA a rimborsare a AL AL S.R.L. le spese di lite, che si liquidano in € 843 per spese, € 15.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
pone definitivamente a carico di GA PA il compenso del CTU”
Avverso tale sentenza proponeva appello GA S.P.A. con citazione notificata il 3.9.2024 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva AL AL S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza. All'udienza del
15.10.2024, fissata per la sospensiva ex art 351 cpc, la Corte pronunciava la seguente ordinanza
“sospende l'efficacia esecutiva della sentenza n. 7011/2024 emessa il 12.7.2024 dal Tribunale di
Milano rigetta la domanda subordinata formulata da AL AL S.R.Ldi concessione di sequestro conservativo”
Alla prima udienza del 7.1.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 4.3.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 4.3.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del
4.3.2025 e decisa nella camera di consiglio del 12.3.2025.
Deve darsi atto che nella memoria di replica depositata il 17 Febbraio 2025, AS, indipendentemente dal merito del giudizio, ha formulato a NA CA una proposta transattiva banco iudicis che “prevede il pagamento di un importo onnicomprensivo pari a Euro 350.000,00, da pagarsi a
NA CA a titolo transattivo in ventiquattro rate mensili di pari importo”, ritenendola rispettosa della par condicio creditorum nell'ambito del “piano di ristrutturazione dell'indebitamento del gruppo
Augusta Ratio”, cui appartiene AS.
pagina 6 di 16 Nelle note sostitutive d'udienza depositate il 3 Marzo 2025, NA CA in liquidazione ha dichiarato di non accettare la proposta perché, fra gli altri motivi, “Prevede il pagamento di una somma che risulta pari a circa il 24,5% di quanto attualmente maturato (il tutto in virtù di capitale, interessi e spese liquidate in sentenza oggi appellata) a fronte di una percentuale che oscilla tra il 50% ed il 70% che gli altri creditori chirografari invitati dalla appellante a partecipare alla procedura di negoziazione della crisi sono riusciti ad ottenere”.
Non vi è quindi accordo su una definizione transattiva della lite e questa Corte procede con l'esame dell'appello, che è fondato nei limiti di seguito esposti.
AS ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi:
1) inesistente diritto alle provvigioni: vizio di ultrapetizione, erroneità e omissioni nella valutazione delle prove, erroneità nella ripartizione dell'onere della prova e nell'applicazione del diritto di esclusiva.
2) inesistente diritto alle indennità di fine rapporto: omessa pronuncia, erroneità e omissioni nella valutazione delle prove, erroneità nella ripartizione dell'onere della prova e nell'applicazione del diritto di esclusiva.
3) la misura degli interessi di mora
OV promettere una breve sintesi della decisione impugnata.
Il Tribunale di Milano senza ammettere istanze istruttorie, ha disposto una CTU, all'esito della quale ha accertato la fondatezza della domanda formulata dall'agente NA CA RL nei confronti della preponente AS, che è stata condannata a pagare l'importo complessivo di euro 927.375,53 oltre interessi di mora ex DLGS 231/2002 a titolo di pagamento di provvigioni relative al periodo di preavviso, indennità di fine rapporto, indennità FIRR e suppletiva di clientela secondo le norme AEC, oltre all'indennità meritocratica. Ha invece rigettato la domanda riconvenzionale formulata da AS, avente ad oggetto la restituzione di anticipi provvigionali e di sovrafatturazioni quantificate nell'importo di euro 1.200.000,00, per genericità ed assoluta mancanza prima che di prova di allegazioni di elementi per ritenerla fondata.
AS non ha impugnato il rigetto della domanda riconvenzionale, statuizione che quindi è passata in giudicato, pur se ne ha comunque argomentato nell'atto di appello con motivazioni che devono pertanto ritenersi ininfluenti ai fini della decisione della presente causa.
Con il primo motivo d'appello AS censura la sentenza per aver ritenuto provate le provvigioni di
NA CA sulla base di documenti da questa prodotti col doc 10 in formato Excel, quindi documenti di formazione unilaterale, modificabili e non ammessi nel processo telematico, nonché per aver pagina 7 di 16 positivamente valutato sotto il profilo probatorio le fatture emesse nei confronti di AS e prodotte nel documento 16 di NA CA, tutte in formato Excel.
Inoltre, sostiene l'appellante, dal momento che AS ha stipulato tre contratti di agenzia, uno con
NA CA, uno con NA Gas e Power ed uno con la Ital CA Albania, che sono tutti soggetti giuridici diversi, il prospetto degli affari e dei contratti conclusi che risultano da una serie di email inviate nel periodo compreso fra dicembre 2017 maggio 2018 proprio da AS e prodotte da NA
CA al documento 19, attestano che solo pochissimi contratti siano riferibili a NA CA, dal momento che la maggior parte sono imputabili alle attività di NA Gas e Power ed Ital CA Albania.
Censura poi in particolare la sentenza per aver comunque riconosciuto in capo ad NA CA tutte le provvigioni per gli affari conclusi nel periodo di preavviso, appunto decorrente da dicembre a marzo
2018, ed anche oltre fino a maggio 2018, quando proprio da quelle mail si evinceva che gli affari conclusi erano imputabili alle altre due società, e di aver quindi riconosciuto le provvigioni per tutto il periodo, ritenendo che tali provvigioni sarebbero spettate comunque ad NA CA a titolo di provvigioni indirette, avendo gli altri due soggetti concluso affari nella zona di esclusiva di NA
CA. Lamenta quindi che il tribunale ha pronunciato ultra petita, dal momento che parte attrice in primo grado non aveva mai formulato alcuna domanda di accertamento di violazione di esclusiva e pagamento di provvigioni indirette.
Le doglianze non sono fondate.
Come eccepito nella comparsa di costituzione e risposta in questo grado di appello da NA CA, la contestazione in merito al formato Exel dei documenti prodotti in primo grado da NA CA è inammissibile perché tardiva, essendo stata formulata solo in questo grado.
Dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta di primo grado di AS, infatti, si rileva come la stessa a pag 16 abbia contestato i documenti prodotti come segue “NA CA, tuttavia, non fornisce alcuna prova dell'avvenuta conclusione di tali contratti, né del valore degli affari asseritamente procurati.. L'unico documento che NA CA produce a supporto della propria domanda è una tabella unilateralmente redatta, in formato excel, dalla quale - a detta della ricorrente - dovrebbero desumersi gli ordini stipulati a favore di AS da parte di NA CA (ricorso, p. 5; doc. avv. 10). Ora, fermo restando che si tratta di una tabella redatta unilateralmente dalla ricorrente e, pertanto, priva di qualsivoglia valore probatorio, AS rileva quanto segue… “ e seguono argomentazioni nelle quali non è compresa la inammissibilità informatica del formato Exel, bensì quelle, reiterate nel motivo d'appello, inerenti ai diversi soggetti che appaiono aver concluso gli affari al posto di NA CA.
Il tribunale ha ritenuto che NA CA avesse fornito la prova di tutti gli affari conclusi nel periodo di preavviso di tre mesi dal dicembre 2017 al 31 Marzo 2018, ed anche oltre fino al mese di maggio 2018,
pagina 8 di 16 attribuendo valore probatorio alle fatture prodotte in formato Excel da NA CA, in quanto il CTU ha verificato la corrispondenza di ogni fattura con gli affari conclusi per la preponente AS e da questa riconosciuti negli elenchi -sempre in formato Excel- da questa allegati alle numerose mail , spedite da AS cui al doc 19 di NA CA.
Questa Corte condivide tale valutazione dell'efficacia probatoria dei documenti complessivamente prodotti in giudizio.
Per quanto attiene alle fatture, dall'esame degli atti di primo grado si conviene che la contestazione è stata oltremodo generica. Inoltre il CTU fornisce un importante supporto tecnico per valutare, da parte di questa Corte, la valenza probatoria di tali fatture. A pagg 10 e 11 della CTU scrive “A dimostrazione delle provvigioni maturate e fatturate alla preponente, parte attrice produce copia di tutte le fatture emesse, redatte su fogli elettronici, ed una stampa delle schede contabili relative al cliente AS per gli anni dal 2015 al 2018. Premesso che solo nel 2019 è entrato in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica, si ritiene che la produzione delle fatture in formato Excel non costituisca un'anomalia, ben potendo essere assimilata alla produzione in formato cartaceo oppure telematico in Word o pdf. Anche le schede contabili, inoltre, di cui è stata prodotta una stampa tratta dal programma gestionale, a parere dello scrivente appaiono di per sé ammissibili, non esistendo altro possibile formato dotato di maggiore attendibilità o “ufficialità” (non trattandosi, peraltro, di documentazione contabile considerata obbligatoria a fini fiscali ed essendo stata da tempo abolita la vidimazione obbligatoria dei registri fiscali). La perfetta coincidenza tra i dati delle fatture e delle relative schede contabili, rende ulteriormente attendibili tali documenti,” ( la sottolineatura è dell'estensore).
Questo Collegio ritiene pertanto che parte appellata, attrice in primo grado, abbia fornito la prova del proprio diritto alla provvigione.
In particolare, non solo sono state prodotte le fatture ma anche tutte le mail prodotte al documento 19 contengono gli allegati Exel con “esiti definitivi Swicth Ok” del contratti riconosciuti da AS, mese per mese dal dicembre 2017 al maggio 2028.
Il CTU ha analizzato questo documento come segue a pag 17 della relazione “Esaminando, pertanto, il contenuto dei prospetti relativi alle attivazioni contenuti nei suddetti messaggi di posta elettronica prodotti con il doc. n. 19, questi rappresentano elencazioni di contratti per i quali vengono fornite informazioni presumibilmente riconducibili al buon fine delle rispettive attivazioni. Cominciando dal mese di dicembre 2017, contratti di energia elettrica, filtrando le “Descrizioni esito ” e selezionando le sole righe con la dicitura “Acquisita”, si contano n. 492 attivazioni. Per il mese di gennaio 2018, contratti di energia elettrica, filtrando la colonna “validità” per il solo codice “1” (rispetto al codice 0 presumibilmente relativo a contratti rifiutati), si calcolano n. 559 attivazioni. Ancora, per il mese di pagina 9 di 16 febbraio 2018, contratti di energia elettrica, filtrando sempre la colonna “validità” per il solo codice
“1”, si contano n. 353 attivazioni. Per il mese di marzo 2018, contratti di energia elettrica, sempre il codice “1” per la “validità” restituisce un risultato di n. 174 attivazioni. Ad aprile 2018 le attivazioni di contratti di energia elettrica, sempre in base al codice validità “1”, ammontano a n. 343. Per maggio
2018, infine, le attivazioni dei contratti di energia elettrica risultano essere n. 226 (in questo caso non appare la colonna relativa agli esiti delle attivazioni, per cui si presume sia stata già operata la selezione dei soli contratti andati a buon fine, anche perché nel testo dei messaggi scambiati si fa riferimento ai
“file con switch in ok”). Passando alle forniture di gas, per il mese di dicembre 2017, filtrando gli esiti per la sola dicitura “ammissibile” , si ottengono n. 227 risultati positivi. Per il mese di febbraio 2018
(per il mese di gennaio si è detto dell'assenza di contenuti nel relativo file), la selezione dei contratti
“ammissibili” è di n. 208. Per il mese di marzo 2018 i contratti “ammissibili ” sono n. 106. Per il mese di aprile 2018, gli “ammissibili” sono n. 226. Per il mese di maggio 2018, infine, le utenze gas giudicate “ammissibili” sono n. 118. Di seguito una tabella riepilogativa:
Considerando, pertanto, un totale di n.
3.032 attivazioni nel periodo compreso tra il mese di dicembre
2017 ed il mese di maggio 2018, applicando l'importo provvigionale di Euro 80,00, si ottiene l'importo di Euro 242.560,00”.
Il CTU ha quindi ricostruito la somma dovuta da AS ad NA CA sulla base dei contratti con esito definitivo “Swicth Ok” allegati dalla stessa AS alle mail da lei inviate mese per mese a controparte.
Questa Corte intende aderire a tale prospettazione, dal momento che il documento 19 contiene sicuramente un riconoscimento di buon esito dei contratti da parte di AS in relazione ai quali l'odierna appellata deve pagare la provvigione all'odierna appellante, come riconosciuto dal tribunale.
Ritiene ulteriormente questa Corte che tutti i fogli Excel trasmessi da AS nelle mail contenute nel documento 19 sono riferibili a contratti imputabili ad NA CA, dal momento che il destinatario della mail ha sempre il dominio @italianacall.it indipendentemente dal nominativo destinatario nel dominio dell'indirizzo di posta elettronica riconducibile unicamente ad NA CA. pagina 10 di 16 Questa argomentazione, rileva la Corte, consente di superare i riferimenti effettuati dal giudice di prime cure al diritto ad ottenere il pagamento anche delle provvigioni indirette per i contratti conclusi nella zona di esclusiva.
Non sono fondate nemmeno le argomentazioni del primo motivo d'appello con riferimento al riconoscimento delle provvigioni maturate nei mesi di aprile e maggio 2018, ossia successivamente ai tre mesi di preavviso che scadevano nel mese di Marzo 2018. Assume l'appellante che anche in tal caso nel ricorso introduttivo NA CA avesse limitato la propria domanda solo al periodo di preavviso, e che pertanto il tribunale sarebbe in corso nel vizio di ultra petizione, avendo riconosciuto le provvigioni anche sino al mese di maggio 2018.
La doglianza non ha pregio, dal momento che nella domanda introduttiva NA CA ha chiesto
“• accertare l'inadempimento contrattuale della società GA PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore della ricorrente
AL AL SRL A SOCIO UNICO dell'importo complessivo di € 990.675,53, di cui €
298.820,00 a titolo di provvigioni del mese di dicembre 2017 – marzo 2018, € 684.815,53 a titolo di indennità di fine rapporto (FIRR + Indennità meritocratica + indennità suppletiva di clientela – artt. 10
e 11 AEC) ed ulteriori € 7.040,00, per spese stragiudiziali ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/200, ovvero al pagamento di quella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa. Il tutto oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 a far data dall'inadempimento fino al soddisfo”.
Proprio tramite i fogli Excel inviati dalla preponente AS nel documento 19, di cui si è ampiamente dissertato, il CTU ha accertato la conclusione di affari per il tramite dell' agente NA CA anche oltre il periodo di preavviso, ossia nei mesi di aprile e maggio 2018, affari che sono stati sicuramente accettati da parte della convenuta con comportamento concludente, come accertato dal tribunale e non specificamente contestato.
Il secondo motivo è invece parzialmente fondato, in relazione alla indennità meritocratica.
Con esso si contesta il riconoscimento nonché l'erroneità nella ripartizione dell'onere della prova con riferimento all'indennità meritocratica, all'indennità di risoluzione del rapporto e supplettiva di clientela.
Con riferimento all'indennità meritocratica, assume l'appellante che NA CA avrebbe dovuto provare i presupposti per il suo riconoscimento e che non l'avrebbe fatto, dal momento che non ha allegato i contratti che avrebbe promosso per AS, ha prodotto documenti di formazione unilaterale quali il doc 10 ed ha prodotto al documento 16 fatture Excel in formato non ammissibile, senza tuttavia indicare i clienti procurati e neppure dato una comparazione fra il dato iniziale ed il dato finale.
Afferma inoltre che, poiché vi erano tre soggetti che promuovevano affari per conto di AS, ossia pagina 11 di 16 NA CA, NA Gas & Power e NA CA Albania, non vi sarebbe certezza in merito alla attribuibilità della espansione dei clienti unicamente a NA CA.
L'appellante afferma altresì, con argomentazioni fondate, che erroneamente il CTU, e quindi il tribunale, che ha seguito pedissequamente le indicazioni del CTU, pur avendo rilevato che nel 2018, anno di cessazione del rapporto di agenzia vi è stato un “evidente calo di fatturato” rispetto agli anni di vigenza del contratto, ossia dal 2015, 2016, 2017, ha affermato, a pagina 15 della relazione, che il calo di fatturato “non sembra possa essere considerato tale da far ipotizzare che la preponente non ricevesse più sostanziali vantaggi dopo la conclusione del rapporto”.
Contesta quindi specificamente l'attribuzione ed il riconoscimento dell'indennità meritocratica, basata quindi solo su una “mera impressione del CTU” ( pag 24 appello) e non su elementi di prova che avrebbero dovuto essere forniti da NA CA.
La censura è fondata.
Il CTU ha analizzato analiticamente il fatturato risultante dai bilanci di AS affermando, a pag 13 che “L'articolo 10, paragrafo III), degli AEC in esame prevede anche la corresponsione di un'indennità meritocratica nel solo caso in cui l'agente abbia apportato al preponente un sensibile incremento della clientela e/o del giro d'affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi…… Il primo dato che può essere segnalato riguarda l'apparente assenza di uno specifico portafoglio clienti contrattualmente assegnato all'agente in fase di avvio del rapporto. I contratti esaminati, infatti, precisano solo che l'area di competenza debba essere l'intero territorio nazionale, ma nulla affermano in merito all'eventuale assegnazione di uno specifico elenco di clienti già serviti, direttamente o indirettamente, dalla preponente. Ne consegue la necessaria conclusione che ogni eventuale aumento di fatturato realizzato nel corso degli anni, tenuto conto anche dell'esclusività del mandato conferito, non possa che essere attribuito all'attività dell'agente. Esaminando i bilanci
AS agli atti, peraltro, si ravvisa la seguente sequenza di ricavi della produzione 8:
Se si considera che l'intero fatturato prodotto da AS è stato realizzato, come affermato all'interno delle rispettive note integrative, sul territorio nazionale e che sul medesimo territorio nazionale NA
CA avesse l'esclusiva della promozione dei prodotti commercializzati dalla preponente, quanto meno per il canale teleselling , non si può che presumere una diretta correlazione tra i risultati complessivi realizzati dalla preponente stessa e l'attività dell'agente. Da questo punto di vista è innegabile il pagina 12 di 16 consistente aumento di fatturato realizzato negli anni e, in particolare dal 2014, anno che ha preceduto l'avvio dell'attività di NA CA ed il 2017, ultimo anno di piena attività dell'agente. Non sembra pertanto esservi dubbio sulla presenza del primo requisito per l'attribuzione dell'indennità meritocratica. Quanto al secondo requisito, ovvero la permanenza dei “sostanziali” vantaggi in capo alla preponente, l'evidente calo di fatturato realizzato dalla preponente nel corso del 2018 rispetto al
2017 non sembra possa essere considerato tale da far ipotizzare che la preponente non ricevesse più sostanziali vantaggi dopo la conclusione del rapporto”.
Il tribunale, rileva la Corte, ha condiviso tali valutazioni del CTU, riconoscendo a titolo di indennità meritocratica l'importo calcolato di € 596.632,70, ritenendo del tutto generiche le contestazioni formulate da AS in relazione alle ragioni dell'aumento del suo fatturato.
Nel motivo d'appello si deduce che sarebbe stato invertito l'onere del probatorio, e tale argomentazione non può che essere condivisa.
Infatti le risultanze documentali dei bilanci analizzate dal CTU comprovano indubbiamente un aumento del fatturato dovuto alle attività dell'agente, titolare di un contratto con esclusiva su tutto il territorio nazionale.
Ma il dato più evidente, è quello relativo non solo all'aumento del fatturato che risulta nel primo bilancio successivo al contratto, ossia quello del 2015 rispetto al bilancio dell'anno precedente del
2014, che indica indubbiamente un incremento attribuibile ad NA CA, ma soprattutto il drastico calo del bilancio 2018, anno in cui l'attività di NA CA, come si è visto, è perdurata solo fino al mese di aprile/ maggio, rispetto ai bilanci precedenti.
Questo è un dato che non può che essere valutato come il venir meno dell'incremento della clientela per il preponente, successivamente alla cessazione del rapporto.
Non si è quindi verificato il secondo presupposto richiesto dalla norma AEC che riconosce l'indennità meritocratica, e, a fronte della prova documentale di decremento che risulta dai bilanci, l'onore della prova, invece, della permanenza nel portafoglio clienti di quelli procurati nella vigenza del contratto non grava certo sul preponente, bensì sull'agente NA CA, che non l' ha assolto.
In parziale accoglimento dell'appello, non è quindi dovuta l'indennità meritocratica di €
596.632,70 riconosciuta nella sentenza impugnata.
Diverse sono le considerazioni per l'indennità FIRR e suppletiva di clientela.
Poichè che è stato ritenuto provato il diritto a percepire somme non corrisposte al momento della cessazione del rapporto di agenzia, è dovuta l'indennità FIRR, secondo l'articolo 10 comma 1 AEC che prevede che l'indennità sia dovuta anche “sulle somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse
pagina 13 di 16 non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte”.Il CTU, correttamente quindi, da momento che è stato riconosciuto a favore dell'agente l'importo delle ulteriori provvigioni per complessivi Euro
242.560,00, ha calcolato l'indennità FIRR per € 22.696,71.
Nel motivo d'appello AS ha eccepito che NA CA non ha nemmeno dedotto in primo grado un
“asserito mancato accantonamento delle somme” da parte del preponente , argomentazione del tutto nuova e pertanto inammissibile, come eccepito la parte appellata, dal momento che in primo grado non era stata sollevata.
Con riferimento all'indennità suppletiva di clientela, anche questa Corte ritiene corretto aderire al calcolo effettuato dal CTU a pagina 13, in quanto corrisponde alle provvigioni maturate e comprovate in atti, per quanto sopra esposto.
Il CTU, quindi, l'ha così calcolata “Prevista dall'articolo 10, paragrafo II), degli AEC 2014, l'indennità suppletiva di clientela è pari al 3% delle provvigioni maturate oltre ad uno 0,5% delle provvigioni maturate a partire dal quarto anno fino ad un massimo di Euro 45.000,00 (il rapporto, tuttavia, compreso il periodo di preavviso, è durato n. 34 mesi, per cui tale ultima maggiorazione non risulta applicabile). Tenuto conto delle provvigioni fatturate fino al termine del rapporto, si avrà: 1.940.310,68
x 3% = Euro 58.209,32. Prendendo in considerazione anche le provvigioni ancora dovute, ove riconosciute in corso di causa, nella prima ipotesi formulata in precedenza l'indennità sarà pari a
2.182.870,68 (ovvero Euro 1.940.310,68 + Euro 242.560,00) x 3% = Euro 65.486,12.”
Conclusivamente, le somme dovute da AS ad italiana call ammontano a complessivi € 330.742,83, ossia 242.560,00 per provvigioni ancora dovute, € 22.696,71 per indennità FIRR ed € 65.486,12 per indennità suppletiva di clientela.
In parziale accoglimento dell'appello AS deve quindi essere condannata al pagamento in favore di NA CA della minor somma di € 330.742,83 rispetto a quella accertata nella sentenza impugnata di € 927.375,53.
Anche l'ultimo motivo d'appello non è fondato.
Il tribunale ha riconosciuto l'applicabilità degli interessi di mora ex decreto legislativo n.231/02
“trattandosi di somme dovute nell'ambito di rapporti commerciali”.
Assume l'appellante che nel caso in esame la controversia non verte su una transazione commerciale, bensì su un rapporto di agenzia e che questa stessa Corte d'appello, con sentenza del 18 luglio 2018 ha proprio riformato sul punto una sentenza del tribunale che aveva riconosciuto gli interessi di mora.
Rileva questo Collegio che la Suprema Corte si è proprio pronunciata con l'Ordinanza n. 10528 del
31/03/2022, cassando la citata sentenza della Corte d'Appello di Milano ed affermando il seguente principio “in tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di "transazione commerciale" di
pagina 14 di 16 cui all'art. 2 del d. lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo - vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo la norma introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il "genus" dei contratti ai quali si applica, tra i quali va ricompreso, pertanto, anche il contratto di agenzia”.
Devono ora essere regolate le spese processuali.
La Suprema Corte ha affermato che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cass. Civ., sez. VI, n. 6259/2014).
La proposta conciliativa formulata nella memoria di replica, pur conforme a quanto in questa sede accertato come effettivamente dovuto è stata tardivamente articolata, e non può avere quindi incidenza sulla regolamentazione delle spese di lite
L'esito della lite vede quindi la soccombenza sostanziale e prevalente dell' appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, Così come modificato dal DM 147/ 2022 con riferimento al valore del decisum in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da GA S.P.A. contro
AL AL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
7011/2024 così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello, condanna AS spa al pagamento in favore di NA
CA della minor somma di € 330.742,83 rispetto a quella accertata nella sentenza impugnata di
€ 927.375,53, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate per il primo grado in € 3.544,00 per fase di studio, € 2.338,00 per fase introduttiva, €
10.411,00 per fase istruttoria ed € 6.164,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pagina 15 di 16 per il secondo grado in € 4.389,00 per fase di studio, € 2.550,00 per fase introduttiva ed €
7.298,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
GI Ferrero Carlo Maddaloni
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