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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO – SEZ. TERZA CIVILE –
La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Terza Civile – composta dai Sigg.ri
Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 70/2019 R.G. promossa in questo grado di giudizio da
(P.I.: ), n.q. di Impresa Parte_1 P.IVA_1 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Nicchi
APPELLANTI
CONTRO
(c.f.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f.: ) e (c.f.:
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Rosario Macaluso e Gabriella Russo
[...]
APPELLATI
INTRIVICI (c.f.: ) Controparte_2 CodiceFiscale_4
APPELLATO (contumace)
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 23 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 1330/2018 pubblicata il 22 novembre 2018, il Tribunale di Termini
Imerese, in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1 Parte_2
e , con atto di citazione del 4 marzo 2014, condannava
[...] Parte_3 Controparte_3
e la n.q. Impresa designata per la liquidazione dei
[...] Parte_1
sinistri a carico del F.G.V.S., al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dagli attori per la perdita del loro congiunto – figlio di Persona_1 Controparte_1
e di e fratello di – deceduto il 12 giugno 2010 all'età di Parte_2 Parte_3
1 20 anni per le lesioni riportate a seguito di un sinistro stradale verificatosi in territorio di
Castellana Sicula, in contrada Piano Mulino, tra il motociclo DA, telaio HN 3JE01
5402528, da lui condotto e il ciclomotore Yamaha, telaio n. JYACE13C94A004148 condotto da , di proprietà dello stesso e sprovvisto di copertura assicurativa. Controparte_3
Con la detta sentenza, il Tribunale, in accoglimento della domanda di regresso proposta dalla condannava a Parte_1 Controparte_3
rivalere la Compagnia di Assicurazione di tutte le somme che questa era tenuta a versare in conseguenza del giudizio per sorte capitale, interessi e spese del giudizio.
In base al principio di soccombenza, il Tribunale ha condannato le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore degli attori;
ha condannato, altresì,
al rimborso delle predette spese in favore della Controparte_3 [...]
Parte_1
Per quanto rileva in questa sede, il Tribunale:
- ha ritenuto la sussistenza a carico di della esclusiva Controparte_3
responsabilità dell'incidente, e ciò in forza della sentenza della Corte di Appello di Palermo
Sez. Penale n. 2995/13 del 10/7/2013, che aveva accertato la responsabilità penale dello stesso per il reato ex art. 589 c.p., e delle risultanze istruttorie che avevano condotto a quell'accertamento;
- ha quantificato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subito dagli attori sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2018, liquidando l'importo di € 250.000,00 a ciascuno dei genitori della vittima e l'importo di € 100.000,00 in favore del di lui fratello.
Con atto di citazione del 3 gennaio 2019, la n.q. Parte_1
Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ha proposto appello affidato a sei motivi, con il quale ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la inammissibilità, improponibilità e infondatezza delle domande avanzate dagli appellati nei suoi confronti, con condanna degli stessi alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado e delle provvisionali;
2 in subordine, ha chiesto di dichiarare la colpa concorrente di ex Persona_1
art. 2054 comma 2 c.c., nonché la riduzione delle somme liquidate a titolo di danno parentale,
con condanna degli appellati alla restituzione delle somme pagate in eccedenza;
ritenere l'applicabilità del massimale minimo di legge vigente all'epoca del sinistro;
condannare a rimborsare, ex art. 292 Dlgs 209/2005, tutte le somme da essa Controparte_3
versate agli attori.
In via istruttoria, l'appellante ha chiesto ammettersi CTU, come richiesta con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
Si sono costituiti e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Non si è costituito , benché ritualmente citato, sicché se ne Controparte_3
deve dichiarare la contumacia.
Con il primo motivo di impugnazione, rubricato “Inammissibilità ed improponibilità
della domanda, esclusione della garanzia e difetto di legittimazione passiva” l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha disatteso l'eccezione di inoperatività della garanzia sul presupposto che il FGVS risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione.
L'appellante sostiene che il motociclo condotto dall' non poteva essere Controparte_3
assicurato per la rca, in quanto era un veicolo da competizione (così come quello condotto dalla vittima dell'incidente); pertanto, non poteva applicarsi l'ipotesi di cui all'art. 283 lett. b del Dlgs 209/2005. Sul punto, richiama la propria consulenza di parte, laddove viene evidenziato che detti veicoli non sono conformi al CdS sotto molteplici aspetti e che è vietato,
oltre che pericoloso, circolare con tali mezzi sul suolo pubblico. Richiama, altresì, il verbale di contestazione dei CC di Castellana Sicula, di violazione a carico dell' Controparte_3
dell'art. 93 comma 7 CdS, perché lo stesso circolava alla guida del motociclo non immatricolato, senza carta di circolazione e senza targa. Secondo l'appellante, da ciò discende l'esclusione del motociclo condotto dall' dall'obbligo di copertura assicurativa, Controparte_3
in quanto l'art. 122 Dlgs 209/2005 fa riferimento solo ai veicoli assicurabili per la rca e, cioè,
a quelli esistenti giuridicamente perché immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti
3 terrestri, titolari del libretto di circolazione e del certificato di proprietà e quindi delle targhe, quali formalità necessarie per la circolazione dei veicoli ai sensi dell'art. 93 CdS. Sul punto,
l'appellante contesta, altresì, la motivazione del Giudice il quale ha ritenuto l'operatività della garanzia assicurativa anche per i veicoli non immatricolati, laddove invece al comma 3 d-bis dell'art. 283 citato non vi è alcun riferimento alla mancata immatricolazione.
Con il secondo motivo di impugnazione, la compagnia di assicurazioni appellante deduce la “Inefficacia della sentenza penale e della perizia del Pubblico Ministero nel presente giudizio” e sostiene che l'art. 651 c.p.p. non è applicabile nel caso concreto, in quanto essa non è stata citata nel processo penale, né è intervenuta;
conseguentemente, la sentenza di condanna (e la perizia del PM ) non può avere efficacia di giudicato nei suoi confronti.
In ogni caso, l'appellante sostiene che l'efficacia dell'art. 651 citato è limitata esclusivamente “quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale
e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”, ma non quanto all'eventuale gradazione delle responsabilità; conseguentemente, in base agli elementi probatori emersi, va affermata la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., essendo risultato impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.
Con il terzo articolato motivo di impugnazione, rubricato “Erronea valutazione delle prove e degli atti”, l'appellante – premettendo che non vi sono testimoni oculari dell'incidente e che è pacifico l'urto frontale dei motocicli che procedevano in senso opposto – censura la ricostruzione dell'incidente operata dal Tribunale sulla scorta della sentenza penale di condanna, secondo cui il procedeva in direzione Polizzi-Castellana e l' CP_1 CP_3
il quale procedeva in direzione opposta, invadeva la corsia di marcia del
[...] CP_1
così causando l'incidente.
L'appellante sostiene che manca la prova in ordine alle direzioni di marcia dei due motocicli, come sarebbe confermato nella CNR dei CC di Castellana Sicula. In particolare, il
Giudice di primo grado non avrebbe valutato correttamente gli elementi di prova, costituiti dalle dichiarazioni rese ai CC di Castellana Sicula e dagli accertamenti del PM, da cui non sono emersi elementi certi per stabilire la direzione di marcia di entrambi i centauri.
4 Inoltre, mancherebbe la prova in ordine al primo punto di impatto tra essi, individuato nella sentenza impugnata nella corsia percorsa presuntivamente dalla vittima dell'incidente;
così come manca la prova della invasione della carreggiata da parte di uno dei due motocicli.
Piuttosto, dagli atti emergerebbe che entrambi i motocicli non percorrevano la strada in prossimità del margine destro della carreggiata. Sul punto, l'appellante si duole che il
Tribunale abbia omesso di valutare che l'impatto tra i due motocicli è avvenuto con i lati destri di essi, circostanza per cui afferma che il sinistro si è verificato sulla mezzeria della sede stradale. Conseguentemente, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che non vi fosse alcun elemento probatorio contrario alla suddetta ricostruzione, emergendo piuttosto elementi da cui potere affermare la presunzione di responsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c., essendo impossibile accertare il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.
Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante deduce la “Eccessiva quantificazione e liquidazione del danno” e censura la liquidazione operata dal Tribunale del danno parentale – richiamando “le abitudini di vita e la compromissione delle esigenze dei superstiti …” – sulla base del solo certificato storico di famiglia.
L'appellante sostiene che gli attori non hanno allegato alcun elemento oggettivo e/o prova sulle abitudini di vita pregresse e successive all'evento e sulla compromissione delle esigenze dei superstiti;
e chiede, pertanto, la riduzione delle poste liquidatorie ai minimi previsti dalle Tabelle di Milano per l'anno 2018.
Con il quinto motivo di impugnazione, rubricato “Massimali minimi di garanzia”,
l'appellante deduce: che, nei casi di cui all'art. 283 comma 3 lett. A) Dlgs 209/2005, il danno
è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all'articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato;
che, ai sensi dell'art. 291 Dlgs citato, qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate (nel caso di specie, massimale minimo di legge), i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa designata sono proporzionalmente ridotti sino alla concorrenza del limite di risarcibilità, rispettivamente indicato dai commi 3 e 4; che, in base alle disposizione
5 normative citate, sussistono probabilità per l'accoglimento delle domande avanzate con l'atto di appello.
Con il sesto motivo di impugnazione, rubricato “Azione di regresso ex art. 292 Dlgs
209/2005, l'appellante dichiara che intende avvalersi della citata disposizione nei confronti dell' per il recupero delle somme pagate agli attori e di quelle ulteriori che, Controparte_3
eventualmente, dovessero essere poste a proprio carico.
Il primo motivo di appello è infondato.
Va evidenziato, in primo luogo, che in atti vi è il verbale di contestazione a carico dell' per la violazione dell'art. 193 comma 2 CdS, per avere posto in Controparte_3
circolazione il veicolo Yamaha telaio n. JYACE13C94A004148 senza la prescritta copertura assicurativa obbligatoria verso terzi.
Inoltre, deve ritenersi irrilevante l'errore cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado nel fare riferimento anche alla mancata immatricolazione – in effetti non disciplinata dall'art. 283 comma 3 lett. d-bis Dlgs 209/2005 – al fine di ritenere operante la garanzia assicurativa.
Ciò posto, non può dubitarsi nel caso concreto della operatività della garanzia assicurativa, il cui presupposto applicativo deriva dal porre in circolazione un veicolo a motore su strade ad uso pubblico, anche qualora si tratti di veicoli che per le loro caratteristiche costruttive siano destinati a gare, competizioni o esibizioni di carattere sportivo. Il principio, già affermato da Cass. civ., Sez. III n. 1877/1992 nella vigenza della L.
990/69 in una ipotesi analoga alla presente questione, deve ritenersi applicabile ai sensi della disciplina introdotta con il Dlgs n. 209/2005, il cui art. 122 vigente ratione temporis
prevedeva al comma 1 che “i veicoli a motore senza guida di rotaie … non possono essere
posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano
coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada”. Peraltro, la disciplina attualmente vigente ha visto l'introduzione, nel decreto legislativo di cui si tratta, dell'art. 122-bis il quale prevede espressamente al quarto comma che, in caso di sinistro provocato in violazione del divieto di circolazione, si applicano le disposizioni previste dall'art. 283
6 comma 1 lett. b), riguardanti il sinistro cagionato da veicolo o natante non coperto da assicurazione.
Conseguentemente, deve ritenersi corretta la statuizione impugnata nella parte in cui viene affermato che, ai sensi dell'art. 283 del Cod. Ass., il Fondo di garanzia risarcisce i danni causati della circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione.
Il secondo e il terzo motivo di appello, da esaminare congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati.
Va rilevato, preliminarmente, che gli atti acquisiti in un procedimento penale possono essere prodotti nell'ambito di un processo civile quali prove atipiche liberamente apprezzabili ed essere oggetto di valutazione. Nel caso in esame, il Giudice di primo grado ha proceduto, con autonoma valutazione, all'accertamento della esclusiva responsabilità dell' Controparte_3
, ricostruendo la dinamica dell'incidente sulla base della sentenza emessa dalla
[...]
Corte di Appello di Palermo Sez. Sesta Penale n. 2995/13 del 2 luglio 2013 – che ha accertato la responsabilità penale dello stesso per il reato ex art. 589 c.p., condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione – e degli altri atti formati nell'ambito del detto procedimento penale ed acquisiti ritualmente nel presente giudizio civile.
Richiamando il contenuto dei predetti atti, risulta che il giorno 12 giugno 2010 i giovani e si trovavano, unitamente ad altri Persona_1 Controparte_3
amici, a un motoraduno presso l'area attrezzata Piano Mulino. Verso le ore 15,35 Per_1
prendeva la sua moto DA e, indossando il casco, si dirigeva verso
[...] Pt_4
Dopo qualche minuto, anche prendeva la sua moto
[...] Controparte_3
Yamaha e, munito di casco, si dirigeva nella stessa direzione del Dopo pochi attimi, CP_1
gli altri che erano con loro sentirono un forte rumore proveniente dalla direzione di marcia delle due moto;
accorsi immediatamente in quella direzione, rinvennero il disteso a CP_1
terra con addosso la sua moto e quella dell' Sui luoghi sopraggiungevano Controparte_3
immediatamente i CC di Castellana Sicula, nonché il personale del 118 e il medico in servizio presso la locale guardia, il quale alle 16,10 constatava il decesso del giovane Per_1
[...]
7 Ciò posto, la sentenza della Corte di Appello di Palermo Sez. Sesta Penale n. 2995/13
del 2 luglio 2013 ha accertato che vi è stato uno scontro frontale fra i due veicoli che procedevano in opposte direzioni di marcia, ciò essendo emerso dalle deformazioni riscontrate sui mezzi dal consulente dell'accusa: “dall'analisi delle deformazioni riscontrate
sui motocicli DA e Yamaha, rispettivamente condotti dai sigg. e CP_1 Controparte_4
è possibile trarre le seguenti conclusioni:
- la deformazione dei raggi della ruota anteriore della DA, inflessi, unitamente
alle tracce di gomma presenti sia sui raggi sia sulla spalla del copertone – foto 5, sono
indicativi, a parere dello scrivente, della zona di primo contatto tra la DA e la Yamaha;
circostanza che evidenzia un impatto di tipo frontale con una inclinazione relativa tra le ruote
dei due motocicli;
- la rottura del fermo corsa destro del manubrio, posto sul canotto di sterzo del motociclo condotto dal sig. conferma che l'impatto tra i due mezzi è avvenuta CP_1
secondo direzioni non parallele, circostanza che ha determinato la spinta del manubrio della
DA (condotta dal verso sinistra con il conseguente danneggiamento del fermo CP_1
corsa;
- la presenza su un raggio del cerchione della Yamaha di una porzione di adesivo –
foto 13, originariamente posto sul fodero dello stelo destro della forcella della DA – foto
14, oltre alle tracce di gomma rinvenute sul primo citato componente e sulla maschera
frontale della DA, ed ancora la rottura dei raggi del cerchione anteriore della Yamaha
sono a parere dello scrivente tutti da ricondurre alla fase successiva del primo contatto. Si ritiene infatti che l'impatto abbia determinato la perdita di controllo dei mezzi, da parte dei
rispettivi conducenti e il successivo abbattimento sull'asfalto; fase durante la quale la
Yamaha si è in parte sovrapposta alla DA, determinando i prima descritti
danneggiamenti: condizione questa ultima che trova ulteriore evidenza nelle scalfiture
presenti nella parte inferiore della forcella destra della DA – foto 6 - ed ancora nei segni impressi sul copri stelo destro dello stesso mezzo…”. Sul punto, la sovrapposizione dei mezzi,
evidenziata pure dal predetto consulente, è stata confermata dalle dichiarazioni rese dai primi soccorritori ( , “… in particolare le moto erano una sopra l'altra e in parte Testimone_1
8 erano sui corpi del conducenti …”; , “… erano vicine tra di loro e una moto era CP_5
sopra l'altra …”; “… la presenza di disteso a terra Persona_2 Persona_1
con la sua moto e quella di sopra il suo corpo …”; Controparte_3 CP_6
“… notando pochi metri più avanti le due moto sopra ”). Ancora, nella
[...] Per_3
sentenza penale viene evidenziato che appare del tutto compatibile con l'urto frontale il grave trauma toracico in conseguenza del quale si verificava l'arresto cardiocircolatorio che,
secondo il medico legale, causava il decesso del CP_1
Inoltre, nella predetta sentenza penale viene ritenuto che le dichiarazioni degli amici, che quel giorno si trovavano con il e l' consentano di individuare CP_1 Controparte_4
quale fosse la direzione di marcia di ciascuno di essi, considerando che gli stessi si erano allontanati, separatamente, in due distinti momenti prima dello scontro avvenuto ad appena
200 mt. di distanza: prima si era allontanato il dopo qualche minuto nella stessa CP_1
direzione Castellana-Polizzi si era mosso l' e immediatamente dopo veniva Controparte_4
percepito il rumore dell'urto. Secondo la Corte penale, lo scontro dopo qualche secondo dell'allontanamento dell' ha comportato che questi non aveva né il tempo né il Controparte_4
modo di mutare il suo senso di marcia;
diversamente dal che invece, trascorsi CP_1
diversi minuti dal proprio allontanamento, era nelle condizioni di invertire la sua marcia in modo da ripercorrere la stessa strada in direzione Castellana per tornare sul luogo del motoraduno e in tal modo ricongiungersi agli altri.
Con riferimento alla posizione sulla carreggiata dei motocicli al momento dell'impatto, nella sentenza penale di condanna viene ritenuto, sulla base degli atti:
- che il corpo del non era stato spostato prima dell'arrivo dei CC e dei loro CP_1
rilievi fotografici;
poiché, diversamente, non sarebbe stato lasciato in mezzo alla carreggiata e, comunque, una circostanza così rilevante sarebbe stata riferita da qualcuno dei primi soccorritori interpellati su quanto avvenuto subito dopo il loro arrivo;
- che, anzi, detto spostamento risulta espressamente escluso da , il Testimone_1
quale ha precisato: “La posizione in cui si trovava al mio arrivo era la Persona_1
stessa in cui si trovava quando sono arrivati i soccorsi e poi voi carabinieri”;
9 - che il grave trauma subito dal che ne determinava in breve la morte, CP_1
rendeva nell'immediatezza con evidenza priva di senso qualsiasi manovra di spostamento del corpo;
viceversa, i veicoli erano stati immediatamente spostati proprio perché si trovavano in parte sopra i corpi dei due giovani che erano riversi per terra;
- che lo stesso aveva altresì riferito senza alcuna incertezza che i Testimone_1
motocicli si trovavano più vicino al lato sinistro della carreggiata direzione nei pressi Pt_4
dell'ingresso dell'altra area attrezzata, sopra le gambe di e, per la Persona_1
precisione, dove poi sono rimaste le chiazze di benzina”;
- che detta informazione, perfettamente compatibile con tutte le altre risultanze,
conferma ulteriormente la correttezza della localizzazione della posizione di quiete dei mezzi, avuto riguardo a quella delle chiazze di carburante fuoriuscito dopo l'urto e la stessa posizione del cadavere sopra i cui arti inferiori venivano parzialmente a giacere detti mezzi;
come esposto dal consulente del pubblico ministero, le due tracce di cui sopra, lasciate dal carburante proveniente dai rispettivi tubi di sovrappieno dei motocicli al momento del loro abbattimento, si trovavano in posizione speculare e alla breve distanza di circa 1 mt, così da risultare vieppiù avvalorata la circostanza della sovrapposizione parziale dei mezzi dopo il primo contatto;
- che le chiazze in questione venivano rilevate a una distanza massima di 1,55 mt. dal margine destro della semicarreggiata in direzione – Castellana, alla stessa altezza degli Pt_4
arti inferiori del cadavere (foto 5 e 6 rilievi CC);
- che appariva evidente, pertanto, che nella posizione di quiete entrambi i mezzi si trovavano abbondantemente nella semicarreggiata di pertinenza del CP_1
- che tale posizione di quiete non poteva essersi discostata in modo significativo dal punto d'urto, poiché ogni argomentazione in senso contrario appariva smentita dall'assenza di segni di strisciamento o di scarrocciamento sulle carene e sulle fiancate, dalla dinamica dello scontro frontale che si risolveva nella parziale sovrapposizione dei mezzi e dalla velocità
certamente non elevata di entrambi i motocicli così come desumibile dalla tipologia dei danni presenti solamente sulle parti anteriori;
10 - che le cattive condizioni del manto stradale e la presenza della curva cieca sinistrorsa per l' imponevano a costui non solo di procedere ad una velocità Controparte_4
particolarmente moderata, ma anche di mantenersi il più possibile vicino al margine destro della semicarreggiata direzione Petralia.
Alla luce delle suddette risultanze istruttorie, in accordo con la sentenza impugnata, deve ritenersi che, al momento dell'impatto, il faceva ritorno dalla direzione verso CP_1
cui era partito per primo e che l' andava verso quella direzione;
e che Controparte_3
quest'ultimo si è scontrato con il in un punto abbondantemente lontano dal proprio CP_1
margine destro della semicarreggiata da lui percorsa ed anzi assai vicino all'opposto margine della strada, a causa dell'invasione dell'altra semicarreggiata.
Come evidenziato dal Giudice di primo grado, la ricostruzione della dinamica del sinistro, contenuta nella sentenza penale di condanna, non risulta intaccata da alcun elemento probatorio di segno contrario. Gli stessi elementi indicati nell'atto di appello confermano la suddetta ricostruzione, atteso che: , escusso come teste, ha confermato anche Testimone_1
nel presente procedimento che il al momento in cui era uscito con la moto dall'area CP_1
attrezzata, era andato in direzione , sentito a sommarie informazioni dai Pt_4 CP_5
CC, ha riferito quanto univocamente emerso dalle dichiarazioni rese da altri partecipanti, e segnatamente che l' era uscito dall'area attrezzata dopo circa tre minuti. Anche Controparte_3
la ricostruzione alternativa proposta dall'appellante, circa il mancato rispetto del margine destro da parte di entrambi i veicoli, è smentita dalle risultanze istruttorie in ordine al punto di impatto dei motocicli, abbondantemente nella semicarreggiata di pertinenza del CP_1
Conseguentemente, non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 2054, comma, 2 c.c., come proposta dall'appellante, essendo certo il senso di marcia dei due veicoli e il punto di impatto.
Il quarto motivo di appello è infondato.
Gli attori in primo grado hanno sufficientemente allegato la sussistenza del loro diritto al risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione del congiunto”, per il quale hanno dedotto il rapporto di convivenza, producendo il certificato di stato di famiglia e invocando il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. “in considerazione dell'intensità del vincolo
11 familiare e del rapporto di convivenza … dell'età della vittima … della gravità dell'illecito penale”. Peraltro, lo stretto vincolo di parentela tra i componenti della famiglia nucleare
(coniuge, figli, genitori, fratelli) può costituire – salvo che risultino circostanze ostative –
prova presuntiva del danno da perdita del rapporto parentale, sulla base del presunto legame affettivo esistente tra i suoi componenti. In relazione ai criteri dianzi indicati, l'importo liquidato deve ritenersi congruo.
Il quinto motivo di appello è infondato.
Il sinistro per cui è causa riguarda l'ipotesi di cui alla lett. B prevista dall'art. 283
comma 3 Dlgs 209/2005. Inoltre, l'appellante non ha fornito la prova che gli importi liquidati siano superiori ai massimali previsti all'epoca del sinistro;
e ciò, senza tralasciare che gli importi liquidati sono inferiori ai massimali previsti per legge relativamente all'epoca del sinistro
Il sesto motivo di appello non appare contenere alcuna censura avverso la sentenza di primo grado, che peraltro ha accolto la domanda di regresso proposta dall'odierna appellante nei confronti del responsabile del danno.
In conclusione, l'appello va rigettato e l'appellante va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del procuratore e difensore degli appellati
, e , che ne ha chiesto la distrazione. Controparte_1 Parte_2 Parte_3
Nessuna statuizione sulle spese viene adottata nel rapporto con , Controparte_3
stante la sua contumacia.
In ragione dell'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_5
Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese n.
1330/2018 pubblicata il 22 novembre 2018, rigetta il gravame;
12 condanna la al pagamento delle spese del presente grado di lite, Parte_5
che si liquidano in € 14.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
15%, c.p.a. e Iva, con distrazione in favore degli Avv.ti Rosario Macaluso e Gabriella Russo;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002
per il versamento da parte degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, lì 19 dicembre 2024
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma
digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n.
193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21
febbraio 2011, n. 44.
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO – SEZ. TERZA CIVILE –
La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Terza Civile – composta dai Sigg.ri
Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 70/2019 R.G. promossa in questo grado di giudizio da
(P.I.: ), n.q. di Impresa Parte_1 P.IVA_1 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Nicchi
APPELLANTI
CONTRO
(c.f.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f.: ) e (c.f.:
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Rosario Macaluso e Gabriella Russo
[...]
APPELLATI
INTRIVICI (c.f.: ) Controparte_2 CodiceFiscale_4
APPELLATO (contumace)
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 23 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 1330/2018 pubblicata il 22 novembre 2018, il Tribunale di Termini
Imerese, in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1 Parte_2
e , con atto di citazione del 4 marzo 2014, condannava
[...] Parte_3 Controparte_3
e la n.q. Impresa designata per la liquidazione dei
[...] Parte_1
sinistri a carico del F.G.V.S., al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dagli attori per la perdita del loro congiunto – figlio di Persona_1 Controparte_1
e di e fratello di – deceduto il 12 giugno 2010 all'età di Parte_2 Parte_3
1 20 anni per le lesioni riportate a seguito di un sinistro stradale verificatosi in territorio di
Castellana Sicula, in contrada Piano Mulino, tra il motociclo DA, telaio HN 3JE01
5402528, da lui condotto e il ciclomotore Yamaha, telaio n. JYACE13C94A004148 condotto da , di proprietà dello stesso e sprovvisto di copertura assicurativa. Controparte_3
Con la detta sentenza, il Tribunale, in accoglimento della domanda di regresso proposta dalla condannava a Parte_1 Controparte_3
rivalere la Compagnia di Assicurazione di tutte le somme che questa era tenuta a versare in conseguenza del giudizio per sorte capitale, interessi e spese del giudizio.
In base al principio di soccombenza, il Tribunale ha condannato le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore degli attori;
ha condannato, altresì,
al rimborso delle predette spese in favore della Controparte_3 [...]
Parte_1
Per quanto rileva in questa sede, il Tribunale:
- ha ritenuto la sussistenza a carico di della esclusiva Controparte_3
responsabilità dell'incidente, e ciò in forza della sentenza della Corte di Appello di Palermo
Sez. Penale n. 2995/13 del 10/7/2013, che aveva accertato la responsabilità penale dello stesso per il reato ex art. 589 c.p., e delle risultanze istruttorie che avevano condotto a quell'accertamento;
- ha quantificato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subito dagli attori sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2018, liquidando l'importo di € 250.000,00 a ciascuno dei genitori della vittima e l'importo di € 100.000,00 in favore del di lui fratello.
Con atto di citazione del 3 gennaio 2019, la n.q. Parte_1
Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ha proposto appello affidato a sei motivi, con il quale ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la inammissibilità, improponibilità e infondatezza delle domande avanzate dagli appellati nei suoi confronti, con condanna degli stessi alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado e delle provvisionali;
2 in subordine, ha chiesto di dichiarare la colpa concorrente di ex Persona_1
art. 2054 comma 2 c.c., nonché la riduzione delle somme liquidate a titolo di danno parentale,
con condanna degli appellati alla restituzione delle somme pagate in eccedenza;
ritenere l'applicabilità del massimale minimo di legge vigente all'epoca del sinistro;
condannare a rimborsare, ex art. 292 Dlgs 209/2005, tutte le somme da essa Controparte_3
versate agli attori.
In via istruttoria, l'appellante ha chiesto ammettersi CTU, come richiesta con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
Si sono costituiti e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Non si è costituito , benché ritualmente citato, sicché se ne Controparte_3
deve dichiarare la contumacia.
Con il primo motivo di impugnazione, rubricato “Inammissibilità ed improponibilità
della domanda, esclusione della garanzia e difetto di legittimazione passiva” l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha disatteso l'eccezione di inoperatività della garanzia sul presupposto che il FGVS risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione.
L'appellante sostiene che il motociclo condotto dall' non poteva essere Controparte_3
assicurato per la rca, in quanto era un veicolo da competizione (così come quello condotto dalla vittima dell'incidente); pertanto, non poteva applicarsi l'ipotesi di cui all'art. 283 lett. b del Dlgs 209/2005. Sul punto, richiama la propria consulenza di parte, laddove viene evidenziato che detti veicoli non sono conformi al CdS sotto molteplici aspetti e che è vietato,
oltre che pericoloso, circolare con tali mezzi sul suolo pubblico. Richiama, altresì, il verbale di contestazione dei CC di Castellana Sicula, di violazione a carico dell' Controparte_3
dell'art. 93 comma 7 CdS, perché lo stesso circolava alla guida del motociclo non immatricolato, senza carta di circolazione e senza targa. Secondo l'appellante, da ciò discende l'esclusione del motociclo condotto dall' dall'obbligo di copertura assicurativa, Controparte_3
in quanto l'art. 122 Dlgs 209/2005 fa riferimento solo ai veicoli assicurabili per la rca e, cioè,
a quelli esistenti giuridicamente perché immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti
3 terrestri, titolari del libretto di circolazione e del certificato di proprietà e quindi delle targhe, quali formalità necessarie per la circolazione dei veicoli ai sensi dell'art. 93 CdS. Sul punto,
l'appellante contesta, altresì, la motivazione del Giudice il quale ha ritenuto l'operatività della garanzia assicurativa anche per i veicoli non immatricolati, laddove invece al comma 3 d-bis dell'art. 283 citato non vi è alcun riferimento alla mancata immatricolazione.
Con il secondo motivo di impugnazione, la compagnia di assicurazioni appellante deduce la “Inefficacia della sentenza penale e della perizia del Pubblico Ministero nel presente giudizio” e sostiene che l'art. 651 c.p.p. non è applicabile nel caso concreto, in quanto essa non è stata citata nel processo penale, né è intervenuta;
conseguentemente, la sentenza di condanna (e la perizia del PM ) non può avere efficacia di giudicato nei suoi confronti.
In ogni caso, l'appellante sostiene che l'efficacia dell'art. 651 citato è limitata esclusivamente “quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale
e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”, ma non quanto all'eventuale gradazione delle responsabilità; conseguentemente, in base agli elementi probatori emersi, va affermata la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., essendo risultato impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.
Con il terzo articolato motivo di impugnazione, rubricato “Erronea valutazione delle prove e degli atti”, l'appellante – premettendo che non vi sono testimoni oculari dell'incidente e che è pacifico l'urto frontale dei motocicli che procedevano in senso opposto – censura la ricostruzione dell'incidente operata dal Tribunale sulla scorta della sentenza penale di condanna, secondo cui il procedeva in direzione Polizzi-Castellana e l' CP_1 CP_3
il quale procedeva in direzione opposta, invadeva la corsia di marcia del
[...] CP_1
così causando l'incidente.
L'appellante sostiene che manca la prova in ordine alle direzioni di marcia dei due motocicli, come sarebbe confermato nella CNR dei CC di Castellana Sicula. In particolare, il
Giudice di primo grado non avrebbe valutato correttamente gli elementi di prova, costituiti dalle dichiarazioni rese ai CC di Castellana Sicula e dagli accertamenti del PM, da cui non sono emersi elementi certi per stabilire la direzione di marcia di entrambi i centauri.
4 Inoltre, mancherebbe la prova in ordine al primo punto di impatto tra essi, individuato nella sentenza impugnata nella corsia percorsa presuntivamente dalla vittima dell'incidente;
così come manca la prova della invasione della carreggiata da parte di uno dei due motocicli.
Piuttosto, dagli atti emergerebbe che entrambi i motocicli non percorrevano la strada in prossimità del margine destro della carreggiata. Sul punto, l'appellante si duole che il
Tribunale abbia omesso di valutare che l'impatto tra i due motocicli è avvenuto con i lati destri di essi, circostanza per cui afferma che il sinistro si è verificato sulla mezzeria della sede stradale. Conseguentemente, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che non vi fosse alcun elemento probatorio contrario alla suddetta ricostruzione, emergendo piuttosto elementi da cui potere affermare la presunzione di responsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c., essendo impossibile accertare il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.
Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante deduce la “Eccessiva quantificazione e liquidazione del danno” e censura la liquidazione operata dal Tribunale del danno parentale – richiamando “le abitudini di vita e la compromissione delle esigenze dei superstiti …” – sulla base del solo certificato storico di famiglia.
L'appellante sostiene che gli attori non hanno allegato alcun elemento oggettivo e/o prova sulle abitudini di vita pregresse e successive all'evento e sulla compromissione delle esigenze dei superstiti;
e chiede, pertanto, la riduzione delle poste liquidatorie ai minimi previsti dalle Tabelle di Milano per l'anno 2018.
Con il quinto motivo di impugnazione, rubricato “Massimali minimi di garanzia”,
l'appellante deduce: che, nei casi di cui all'art. 283 comma 3 lett. A) Dlgs 209/2005, il danno
è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all'articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato;
che, ai sensi dell'art. 291 Dlgs citato, qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate (nel caso di specie, massimale minimo di legge), i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa designata sono proporzionalmente ridotti sino alla concorrenza del limite di risarcibilità, rispettivamente indicato dai commi 3 e 4; che, in base alle disposizione
5 normative citate, sussistono probabilità per l'accoglimento delle domande avanzate con l'atto di appello.
Con il sesto motivo di impugnazione, rubricato “Azione di regresso ex art. 292 Dlgs
209/2005, l'appellante dichiara che intende avvalersi della citata disposizione nei confronti dell' per il recupero delle somme pagate agli attori e di quelle ulteriori che, Controparte_3
eventualmente, dovessero essere poste a proprio carico.
Il primo motivo di appello è infondato.
Va evidenziato, in primo luogo, che in atti vi è il verbale di contestazione a carico dell' per la violazione dell'art. 193 comma 2 CdS, per avere posto in Controparte_3
circolazione il veicolo Yamaha telaio n. JYACE13C94A004148 senza la prescritta copertura assicurativa obbligatoria verso terzi.
Inoltre, deve ritenersi irrilevante l'errore cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado nel fare riferimento anche alla mancata immatricolazione – in effetti non disciplinata dall'art. 283 comma 3 lett. d-bis Dlgs 209/2005 – al fine di ritenere operante la garanzia assicurativa.
Ciò posto, non può dubitarsi nel caso concreto della operatività della garanzia assicurativa, il cui presupposto applicativo deriva dal porre in circolazione un veicolo a motore su strade ad uso pubblico, anche qualora si tratti di veicoli che per le loro caratteristiche costruttive siano destinati a gare, competizioni o esibizioni di carattere sportivo. Il principio, già affermato da Cass. civ., Sez. III n. 1877/1992 nella vigenza della L.
990/69 in una ipotesi analoga alla presente questione, deve ritenersi applicabile ai sensi della disciplina introdotta con il Dlgs n. 209/2005, il cui art. 122 vigente ratione temporis
prevedeva al comma 1 che “i veicoli a motore senza guida di rotaie … non possono essere
posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano
coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada”. Peraltro, la disciplina attualmente vigente ha visto l'introduzione, nel decreto legislativo di cui si tratta, dell'art. 122-bis il quale prevede espressamente al quarto comma che, in caso di sinistro provocato in violazione del divieto di circolazione, si applicano le disposizioni previste dall'art. 283
6 comma 1 lett. b), riguardanti il sinistro cagionato da veicolo o natante non coperto da assicurazione.
Conseguentemente, deve ritenersi corretta la statuizione impugnata nella parte in cui viene affermato che, ai sensi dell'art. 283 del Cod. Ass., il Fondo di garanzia risarcisce i danni causati della circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione.
Il secondo e il terzo motivo di appello, da esaminare congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati.
Va rilevato, preliminarmente, che gli atti acquisiti in un procedimento penale possono essere prodotti nell'ambito di un processo civile quali prove atipiche liberamente apprezzabili ed essere oggetto di valutazione. Nel caso in esame, il Giudice di primo grado ha proceduto, con autonoma valutazione, all'accertamento della esclusiva responsabilità dell' Controparte_3
, ricostruendo la dinamica dell'incidente sulla base della sentenza emessa dalla
[...]
Corte di Appello di Palermo Sez. Sesta Penale n. 2995/13 del 2 luglio 2013 – che ha accertato la responsabilità penale dello stesso per il reato ex art. 589 c.p., condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione – e degli altri atti formati nell'ambito del detto procedimento penale ed acquisiti ritualmente nel presente giudizio civile.
Richiamando il contenuto dei predetti atti, risulta che il giorno 12 giugno 2010 i giovani e si trovavano, unitamente ad altri Persona_1 Controparte_3
amici, a un motoraduno presso l'area attrezzata Piano Mulino. Verso le ore 15,35 Per_1
prendeva la sua moto DA e, indossando il casco, si dirigeva verso
[...] Pt_4
Dopo qualche minuto, anche prendeva la sua moto
[...] Controparte_3
Yamaha e, munito di casco, si dirigeva nella stessa direzione del Dopo pochi attimi, CP_1
gli altri che erano con loro sentirono un forte rumore proveniente dalla direzione di marcia delle due moto;
accorsi immediatamente in quella direzione, rinvennero il disteso a CP_1
terra con addosso la sua moto e quella dell' Sui luoghi sopraggiungevano Controparte_3
immediatamente i CC di Castellana Sicula, nonché il personale del 118 e il medico in servizio presso la locale guardia, il quale alle 16,10 constatava il decesso del giovane Per_1
[...]
7 Ciò posto, la sentenza della Corte di Appello di Palermo Sez. Sesta Penale n. 2995/13
del 2 luglio 2013 ha accertato che vi è stato uno scontro frontale fra i due veicoli che procedevano in opposte direzioni di marcia, ciò essendo emerso dalle deformazioni riscontrate sui mezzi dal consulente dell'accusa: “dall'analisi delle deformazioni riscontrate
sui motocicli DA e Yamaha, rispettivamente condotti dai sigg. e CP_1 Controparte_4
è possibile trarre le seguenti conclusioni:
- la deformazione dei raggi della ruota anteriore della DA, inflessi, unitamente
alle tracce di gomma presenti sia sui raggi sia sulla spalla del copertone – foto 5, sono
indicativi, a parere dello scrivente, della zona di primo contatto tra la DA e la Yamaha;
circostanza che evidenzia un impatto di tipo frontale con una inclinazione relativa tra le ruote
dei due motocicli;
- la rottura del fermo corsa destro del manubrio, posto sul canotto di sterzo del motociclo condotto dal sig. conferma che l'impatto tra i due mezzi è avvenuta CP_1
secondo direzioni non parallele, circostanza che ha determinato la spinta del manubrio della
DA (condotta dal verso sinistra con il conseguente danneggiamento del fermo CP_1
corsa;
- la presenza su un raggio del cerchione della Yamaha di una porzione di adesivo –
foto 13, originariamente posto sul fodero dello stelo destro della forcella della DA – foto
14, oltre alle tracce di gomma rinvenute sul primo citato componente e sulla maschera
frontale della DA, ed ancora la rottura dei raggi del cerchione anteriore della Yamaha
sono a parere dello scrivente tutti da ricondurre alla fase successiva del primo contatto. Si ritiene infatti che l'impatto abbia determinato la perdita di controllo dei mezzi, da parte dei
rispettivi conducenti e il successivo abbattimento sull'asfalto; fase durante la quale la
Yamaha si è in parte sovrapposta alla DA, determinando i prima descritti
danneggiamenti: condizione questa ultima che trova ulteriore evidenza nelle scalfiture
presenti nella parte inferiore della forcella destra della DA – foto 6 - ed ancora nei segni impressi sul copri stelo destro dello stesso mezzo…”. Sul punto, la sovrapposizione dei mezzi,
evidenziata pure dal predetto consulente, è stata confermata dalle dichiarazioni rese dai primi soccorritori ( , “… in particolare le moto erano una sopra l'altra e in parte Testimone_1
8 erano sui corpi del conducenti …”; , “… erano vicine tra di loro e una moto era CP_5
sopra l'altra …”; “… la presenza di disteso a terra Persona_2 Persona_1
con la sua moto e quella di sopra il suo corpo …”; Controparte_3 CP_6
“… notando pochi metri più avanti le due moto sopra ”). Ancora, nella
[...] Per_3
sentenza penale viene evidenziato che appare del tutto compatibile con l'urto frontale il grave trauma toracico in conseguenza del quale si verificava l'arresto cardiocircolatorio che,
secondo il medico legale, causava il decesso del CP_1
Inoltre, nella predetta sentenza penale viene ritenuto che le dichiarazioni degli amici, che quel giorno si trovavano con il e l' consentano di individuare CP_1 Controparte_4
quale fosse la direzione di marcia di ciascuno di essi, considerando che gli stessi si erano allontanati, separatamente, in due distinti momenti prima dello scontro avvenuto ad appena
200 mt. di distanza: prima si era allontanato il dopo qualche minuto nella stessa CP_1
direzione Castellana-Polizzi si era mosso l' e immediatamente dopo veniva Controparte_4
percepito il rumore dell'urto. Secondo la Corte penale, lo scontro dopo qualche secondo dell'allontanamento dell' ha comportato che questi non aveva né il tempo né il Controparte_4
modo di mutare il suo senso di marcia;
diversamente dal che invece, trascorsi CP_1
diversi minuti dal proprio allontanamento, era nelle condizioni di invertire la sua marcia in modo da ripercorrere la stessa strada in direzione Castellana per tornare sul luogo del motoraduno e in tal modo ricongiungersi agli altri.
Con riferimento alla posizione sulla carreggiata dei motocicli al momento dell'impatto, nella sentenza penale di condanna viene ritenuto, sulla base degli atti:
- che il corpo del non era stato spostato prima dell'arrivo dei CC e dei loro CP_1
rilievi fotografici;
poiché, diversamente, non sarebbe stato lasciato in mezzo alla carreggiata e, comunque, una circostanza così rilevante sarebbe stata riferita da qualcuno dei primi soccorritori interpellati su quanto avvenuto subito dopo il loro arrivo;
- che, anzi, detto spostamento risulta espressamente escluso da , il Testimone_1
quale ha precisato: “La posizione in cui si trovava al mio arrivo era la Persona_1
stessa in cui si trovava quando sono arrivati i soccorsi e poi voi carabinieri”;
9 - che il grave trauma subito dal che ne determinava in breve la morte, CP_1
rendeva nell'immediatezza con evidenza priva di senso qualsiasi manovra di spostamento del corpo;
viceversa, i veicoli erano stati immediatamente spostati proprio perché si trovavano in parte sopra i corpi dei due giovani che erano riversi per terra;
- che lo stesso aveva altresì riferito senza alcuna incertezza che i Testimone_1
motocicli si trovavano più vicino al lato sinistro della carreggiata direzione nei pressi Pt_4
dell'ingresso dell'altra area attrezzata, sopra le gambe di e, per la Persona_1
precisione, dove poi sono rimaste le chiazze di benzina”;
- che detta informazione, perfettamente compatibile con tutte le altre risultanze,
conferma ulteriormente la correttezza della localizzazione della posizione di quiete dei mezzi, avuto riguardo a quella delle chiazze di carburante fuoriuscito dopo l'urto e la stessa posizione del cadavere sopra i cui arti inferiori venivano parzialmente a giacere detti mezzi;
come esposto dal consulente del pubblico ministero, le due tracce di cui sopra, lasciate dal carburante proveniente dai rispettivi tubi di sovrappieno dei motocicli al momento del loro abbattimento, si trovavano in posizione speculare e alla breve distanza di circa 1 mt, così da risultare vieppiù avvalorata la circostanza della sovrapposizione parziale dei mezzi dopo il primo contatto;
- che le chiazze in questione venivano rilevate a una distanza massima di 1,55 mt. dal margine destro della semicarreggiata in direzione – Castellana, alla stessa altezza degli Pt_4
arti inferiori del cadavere (foto 5 e 6 rilievi CC);
- che appariva evidente, pertanto, che nella posizione di quiete entrambi i mezzi si trovavano abbondantemente nella semicarreggiata di pertinenza del CP_1
- che tale posizione di quiete non poteva essersi discostata in modo significativo dal punto d'urto, poiché ogni argomentazione in senso contrario appariva smentita dall'assenza di segni di strisciamento o di scarrocciamento sulle carene e sulle fiancate, dalla dinamica dello scontro frontale che si risolveva nella parziale sovrapposizione dei mezzi e dalla velocità
certamente non elevata di entrambi i motocicli così come desumibile dalla tipologia dei danni presenti solamente sulle parti anteriori;
10 - che le cattive condizioni del manto stradale e la presenza della curva cieca sinistrorsa per l' imponevano a costui non solo di procedere ad una velocità Controparte_4
particolarmente moderata, ma anche di mantenersi il più possibile vicino al margine destro della semicarreggiata direzione Petralia.
Alla luce delle suddette risultanze istruttorie, in accordo con la sentenza impugnata, deve ritenersi che, al momento dell'impatto, il faceva ritorno dalla direzione verso CP_1
cui era partito per primo e che l' andava verso quella direzione;
e che Controparte_3
quest'ultimo si è scontrato con il in un punto abbondantemente lontano dal proprio CP_1
margine destro della semicarreggiata da lui percorsa ed anzi assai vicino all'opposto margine della strada, a causa dell'invasione dell'altra semicarreggiata.
Come evidenziato dal Giudice di primo grado, la ricostruzione della dinamica del sinistro, contenuta nella sentenza penale di condanna, non risulta intaccata da alcun elemento probatorio di segno contrario. Gli stessi elementi indicati nell'atto di appello confermano la suddetta ricostruzione, atteso che: , escusso come teste, ha confermato anche Testimone_1
nel presente procedimento che il al momento in cui era uscito con la moto dall'area CP_1
attrezzata, era andato in direzione , sentito a sommarie informazioni dai Pt_4 CP_5
CC, ha riferito quanto univocamente emerso dalle dichiarazioni rese da altri partecipanti, e segnatamente che l' era uscito dall'area attrezzata dopo circa tre minuti. Anche Controparte_3
la ricostruzione alternativa proposta dall'appellante, circa il mancato rispetto del margine destro da parte di entrambi i veicoli, è smentita dalle risultanze istruttorie in ordine al punto di impatto dei motocicli, abbondantemente nella semicarreggiata di pertinenza del CP_1
Conseguentemente, non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 2054, comma, 2 c.c., come proposta dall'appellante, essendo certo il senso di marcia dei due veicoli e il punto di impatto.
Il quarto motivo di appello è infondato.
Gli attori in primo grado hanno sufficientemente allegato la sussistenza del loro diritto al risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione del congiunto”, per il quale hanno dedotto il rapporto di convivenza, producendo il certificato di stato di famiglia e invocando il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. “in considerazione dell'intensità del vincolo
11 familiare e del rapporto di convivenza … dell'età della vittima … della gravità dell'illecito penale”. Peraltro, lo stretto vincolo di parentela tra i componenti della famiglia nucleare
(coniuge, figli, genitori, fratelli) può costituire – salvo che risultino circostanze ostative –
prova presuntiva del danno da perdita del rapporto parentale, sulla base del presunto legame affettivo esistente tra i suoi componenti. In relazione ai criteri dianzi indicati, l'importo liquidato deve ritenersi congruo.
Il quinto motivo di appello è infondato.
Il sinistro per cui è causa riguarda l'ipotesi di cui alla lett. B prevista dall'art. 283
comma 3 Dlgs 209/2005. Inoltre, l'appellante non ha fornito la prova che gli importi liquidati siano superiori ai massimali previsti all'epoca del sinistro;
e ciò, senza tralasciare che gli importi liquidati sono inferiori ai massimali previsti per legge relativamente all'epoca del sinistro
Il sesto motivo di appello non appare contenere alcuna censura avverso la sentenza di primo grado, che peraltro ha accolto la domanda di regresso proposta dall'odierna appellante nei confronti del responsabile del danno.
In conclusione, l'appello va rigettato e l'appellante va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del procuratore e difensore degli appellati
, e , che ne ha chiesto la distrazione. Controparte_1 Parte_2 Parte_3
Nessuna statuizione sulle spese viene adottata nel rapporto con , Controparte_3
stante la sua contumacia.
In ragione dell'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_5
Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese n.
1330/2018 pubblicata il 22 novembre 2018, rigetta il gravame;
12 condanna la al pagamento delle spese del presente grado di lite, Parte_5
che si liquidano in € 14.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
15%, c.p.a. e Iva, con distrazione in favore degli Avv.ti Rosario Macaluso e Gabriella Russo;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002
per il versamento da parte degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, lì 19 dicembre 2024
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma
digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n.
193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21
febbraio 2011, n. 44.
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