Art. 38. ((IL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 , HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO))
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2 settembre 1956
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6 febbraio 2004
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22 dicembre 2008
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 17/11/1962, n. 3139Provvedimento: Il principio generale della irretroattivita delle leggi, enunciato nell'art 11 delle preleggi, non ha nel nostro ordinamento carattere e valore costituzionale, in quanto l'art 25 della Costituzione vieta la retroattivita solo in materia penale, e non anche in materia civile, in ordine alla quale l'osservanza del principio tradizionale e rimesso alla prudente valutazione del legislatore. Pertanto non puo ritenersi inoperante ed illegittima la norma contenuta nell'art 38 della legge n 897 del 1956 sulle provvidenze per l'industria cinematografica solo perche il suo carattere retroattivo comporta un'eccezione al principio di irretroattivita contenuto nell'art 11 delle preleggi. ( Cfr 1345/62, 3890/57).*Leggi di più...
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