Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/02/2023, n. 5366
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Sentenza 21 febbraio 2023

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In tema di impugnazione tardiva nel processo tributario, in caso di notifica inesistente si presume "iuris tantum" la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario ed è onere dell'altra parte dimostrare che lo stesso ha avuto comunque contezza del processo, mentre nell'ipotesi di notificazione nulla si presume la conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell'impugnante, il quale è tenuto a fornire, anche mediante presunzioni, la prova di circostanze di fatto positive da cui si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o l'avvenuta conoscenza solo in una certa data.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/02/2023, n. 5366
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5366
    Data del deposito : 21 febbraio 2023
    Fonte ufficiale :

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