CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/07/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1480/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1480/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. GERVASI FRANCESCO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 9 (C.F. ), domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, CP_1 P.IVA_2
56 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. MONTEROSSO TITO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 25.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in Parte_1
giudizio innanzi il Tribunale di Catania il e premetteva di intrattenere con l'istituto CP_1
convenuto un rapporto di conto corrente ordinario codificato con il n.13133, nel quale, a far data dal
04.08.2000, era stata concessa un'apertura di credito di originari £ 20.000.000, poi aumentata fino ad
€.130.000,00 ed infine ridotta ad €.60.000,00; esponeva che alla data del 31.12.2018 il conto corrente n°13133 presentava un saldo debitore, ritenuto errato, pari ad € 8.985,30, poiché la banca aveva applicato tassi di interesse oltre la soglia antiusura;
aggiungeva che il contratto di apertura di credito del 4.8.2000
prevedeva una commissione di massimo scoperto del 0,75%, superiore alla soglia rilevata dai DM e che il aveva addebitato sul conto corrente €.35.256,29 di commissioni per corrispettivi disponibilità CP_1
creditizia e indennità di sconfinamento, che insieme superavano il tetto massimo dello 0,50%
sull'accordato trimestre in violazione dell'art.117 TUB;
deduceva che, espungendo tutte le competenze illegittimamente addebitate dall'1.3.2005 al 31.12.2018, il saldo legittimo del c/c risultava pari ad
€.189.814,78 a credito;
esponeva ancora che la banca convenuta, nel corso del tempo, aveva variato i tassi convenzionali originari in senso sfavorevole al cliente senza farne preventiva comunicazione scritta. In
diritto eccepiva: il superamento del tasso soglia di usura previsto dalla Legge 108/96 rispetto al tasso di interesse indicato nel contratto di apertura credito del 4.8.2000 e quindi la violazione dell'art. 1815 c.c.;
pagina 2 di 9 l'illegittimo addebito di somme a titolo di commissioni di massimo scoperto, di corrispettivi per disponibilità creditizia e indennità di sconfinamento;
concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “ I.
Ritenere e dichiarare che la società intrattiene con il Parte_1 CP_1
Filiale di Gravina di Catania, a far data dal 4-08-2000, un rapporto di apertura di credito in conto corrente codificato con il n° 13133 e che, alla data del 31-12- 2018, detto conto presenta un saldo debitore apparente di euro 8.985,30 ; II. ritenere e dichiarare che il contratto di apertura di credito, a valere sul conto corrente n° 13133, sottoscritto in data 4-08-2000, prevede le seguenti condizioni economiche:
“Tasso Debitore Entro Fido 9,50% Tasso Debitore Fuori Fido 13,75% CMS 0,75% Spese Lire 15.000
Oneri Passivi oltre fido Lire 50.000” e che detti tassi non sono stati correttamente pattuiti in quanto, l'
indicazione del tasso debitore annuo nominale deve riportare anche il corrispondente tasso annuo effettivo dovuto per effetto delle capitalizzazioni trimestrali operate dalla banca, così come disposto dall' art. 6
della Delibera CICR del 9-02-2000, in mancanza della specificazione del tasso annuo effettivo derivante dalle capitalizzazioni operate dalla banca, come nel caso di specie, la pattuizione del tasso è invalida e inefficace, conseguentemente dovrà essere applicato il tasso legale;
III. ritenere e dichiarare che il contratto di apertura di credito del 4-08-2000 è in usura originaria perché il tasso debitore effettivo globale rilevato dal CTP, utilizzando i criteri di calcolo stabiliti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
con sentenza n° 16303 del 20-06-2018 e le formule di matematica finanziaria stabilite dalla Banca d'
Italia per il calcolo del TAEG ai fini della verifica del rispetto delle soglie di usura, nelle circolari pro tempore emanate, è pari al 15,39%, e quindi supera il tasso soglia di usura vigente in data 4-08-2000, che era pari al 14,73%, come accertato dal CTP dott. e come si evince dai decreti Persona_1
ministeriali di rilevazione dei tassi soglia pubblicati in Gazzetta Ufficiale, che si allegano in uno alla relazione di consulenza tecnica di parte, conseguentemente ritenere e dichiarare che devono essere espunti dal saldo del c/c 13133, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1815 c.c., per il tramite di una CTU contabile, gli pagina 3 di 9 interessi passivi, tutte le commissioni e tutte le spese illegittimamente addebitate dalla banca, in subordine, stante la non corretta pattuizione del tasso debitore, a causa della omessa indicazione nel contratto del 4-08-2000 del tasso effettivo dovuto per effetto della capitalizzazione trimestrale operata dalla banca, dovrà essere applicato il tasso legale. IV. ritenere e dichiarare che espungendo tutte le competenze illegittimamente addebitate dalla banca, dal 01-03- 2005 al 31-12-2018, il saldo legittimo finale del c/c 13133 è pari ad euro 189.814,78 a credito della società correntista, come accertato dal CTP.
VI. per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio, rideterminare il saldo del c/c 13133 espungendo radicalmente, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1815 c.c., interessi passivi, commissioni, spese;
in subordine rideterminare il saldo applicando il tasso legale o i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, in estremo subordine applicare i tassi convenzionali ma senza tenere conto delle variazioni peggiorative per il cliente intervenute nel corso del rapporto in mancanza di una preventiva comunicazione scritta ed espungendo comunque dal saldo la complessiva somma di euro 35.256,29, di cui euro 11.557,02 per corrispettivi disponibilità creditizia, euro 23.699,27 per indennità di sconfinamento e commissioni istruttoria veloce,
perché applicate in misura eccedente la soglia massima dello 0,50% sull'accordato, prevista dall' art. 117
bis del TULB;
VIII. da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo legittimo attuale del c/c 13133 tenendo conto delle linee guida del Tribunale di Catania approvate nel mese di dicembre del 2018 ; IX. All'esito del predetto ricalcolo dell'attuale saldo dei conti intrattenuti presso la banca, accertare il saldo legittimo ed ordinare alla banca convenuta di rettificare i saldi apparenti dagli estratti conto, nella misura determinata dal CTP nella relazione allegata, che in questa sede deve intendersi integralmente richiamata e trascritta, o in quella diversa misura che sarà accertata dal nominando CTU;
X. Condannare il in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento delle spese processuali, ex DM 55/2014, disponendone la distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore ai sensi e per gli effetti dell' art. 93 c. p. c”.
pagina 4 di 9 Si costituiva il per contestare la fondatezza in fatto ed in diritto di quanto sostenuto CP_1
dall'attore. Il banco deduceva che: 1) la società aveva acceso con Parte_2
l'allora Banca un rapporto di conto corrente n.13133, senza affidamento e Controparte_2
contestualmente erano state stabilite le condizioni economiche;
2) in data 04.08.2000 la società aveva sottoscritto un contratto di concessione di affidamento di £ 20.000.000, che veniva dapprima aumentato e poi man mano ridotto;
3) che le condizioni economiche dell'affidamento venivano di volta in volta comunicate, contrattate e sottoscritte in seno alle lettere contratto debitamente prodotte;
4) il saldo del conto corrente alla data del 31.12.2018, a favore del , era pari a € 8.985,30. In diritto, CP_1
contestava in via preliminare e assorbente, la prescrizione decennale delle rimesse solutorie sul c/c, la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito e la prescrizione quinquennale degli interessi attivi;
l'inammissibilità della domanda per l'avvenuta decadenza del diritto di impugnazione degli estratti conto;
sosteneva la validità della pattuizione delle condizioni economiche applicate al c/c n.13133, debitamente sottoscritte dalla correntista;
l'infondatezza delle contestazioni di parte attrice riguardo la violazione della legge 108/96, in particolare sull'applicazione di un T.A.E.G. oltre la soglia antiusura e di una CMS oltre la CMS soglia;
l'infondatezza dell'asserita usura sopravvenuta e della violazione dell'art.117 TUB
comma 4 o 8; la piena legittimità delle indennità di sconfinamento e del corrispettivo di disponibilità
creditizia, applicate al posto dell'abrogata CMS, a partire dal 30.9.2009; l'inammissibilità della richiesta di CTU contabile poiché meramente esplorativa.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile.
Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva decisa con la sentenza n.3689/23 con la quale il Tribunale
di Catania così statuiva: “ACCERTA il saldo di conto corrente n.13133, alla data del 31.3.2020, in euro a
€.10.330,91 a credito della CONDANNA parte convenuta al Parte_1
pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.375,00 di cui
pagina 5 di 9 euro 545,00 per spese ed euro 3.830,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, iva
e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
PONE le spese di CTU, già
liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la società affidandolo Parte_1
a due distinti motivi.
Si è costituito il per contestare la fondatezza del proposto gravame del quale ha chiesto il CP_1
rigetto.
All'udienza del 25.6.2025 la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22, esaurita la discussione orale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc, richiamato dall'art.350 bis cpc.
L'appello è parzialmente fondato e merita, quindi, di essere accolto per quanto di giustizia.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di
Catania, non condividendo le conclusioni rassegnate dal nominato CTU, ha ritenuto di dovere conteggiare a favore della banca anche le CMS e la CD (commissione disponibilità creditizia). In particolare,
l'appellante ha ritenuto errato quanto affermato dal primo Giudice perché il CTU, nel precisare le ragioni per cui aveva ritenuto necessario espungere dal saldo le CMS e le CD in conformità al mandato peritale,
si era pronunciato nei seguenti termini: “Con riguardo alla commissione di massimo scoperto, giova
evidenziare che, in tutti i contratti ante 2009 risulta solamente indicata la percentuale, senza specifica
indicazione della modalità di calcolo né del criterio di determinazione, mentre con riguardo al
corrispettivo per disponibilità creditizia risulta che, ad eccezione dei contratti del 2014, la misura della
commissione è superiore a quella prevista dall'art. 117 bis del TUB”.
Ritiene, questa Corte, che la superiore lagnanza sia solo parzialmente fondata.
pagina 6 di 9 Ed invero, per quanto concerne le CMS, condividendo le valutazioni svolte dal primo Giudice, è agevole rilevare che la documentazione contrattuale in atti (cfr. lettere contratto del 13/08/1999, del 04/08/2000 e del 04/10/2000) contiene, oltre all'indicazione della misura in percentuale delle CMS, anche quella del periodo di calcolo della stessa (“sul massimo debito raggiunto per valuta in ogni trimestre solare o frazione”).
Quindi, con riguardo alle CMS, l'onere di determinatezza risulta rispettato con l'indicazione dell'aliquota in percentuale, della base di calcolo, del criterio (il massimo scoperto) e della periodicità di applicazione.
A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi per quanto concerne la CD, introdotta nei contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della L.2/09.
La norma di riferimento è, in materia, rappresentata dall'art.117 bis, c.1, TUB a tenore del quale “I
contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”. Il comma 3 della medesima disposizione stabilisce che “Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Nella specie, per come accertato dal CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado il corrispettivo per disponibilità creditizia risulta, ad eccezione dei contratti del 2014, superiore al limite previsto dall'art. 117 bis del TUB. La superiore circostanza non è stata, per vero, contestata dall'appellata, la quale ha cercato di sviare l'attenzione su una questione diversa e non oggetto di appello, concernente la presunta pagina 7 di 9 violazione dell'art.117 TUB. Nella specie, invero, la clausola che riguarda la cdc appare assolutamente determinata, ma al contempo superiore al limite fissato dall'art.117 bis TUB.
Alla previsione di una cdc superiore al limite fissato dal 1 comma dell'art.117 bis TUB consegue la sanzione prevista dal comma 3 e, pertanto, la detta commissione deve essere espunta dal calcolo finale.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, ai fini della verifica della usurarietà dei tassi, ha preso in considerazione il TEG e non il TAEG, per come inizialmente fatto dal CTU.
Il motivo è infondato atteso che la normativa sull'usura di cui alla L. 108/1996, espressamente prevede all'art. 2 che la valutazione di usurarietà di un rapporto vada effettuata utilizzando esclusivamente il Tasso
Effettivo Globale Medio (TEG) e non il TAEG/ISC, che, nei contratti di mutuo, rappresenta un tasso virtuale che non si applica al calcolo delle rate di rimborso, bensì funge da indicatore per dichiarare il costo globale del prestito o del mutuo e ricomprende gli effetti di tutte le spese che risultano obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata espungendo dal calcolo solo le cdc perché convenute in violazione dell'art.117 bis cpc. Pertanto, ferma restando la correttezza degli ulteriori criteri adottati dal Giudice a quo, peraltro non oggetto di gravame,
deve concludersi che il saldo del conto corrente n.13133, alla data del 31.3.2020, è pari ad euro a
€.18.233,80 a credito della . Parte_1
In ragione del parziale accoglimento dell'appello stimasi equo compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della sentenza n.3689/23 del Tribunale di Catania, accerta che il saldo del conto corrente n.13133, alla data del
31.3.2020, era pari ad euro a €.18.233,80 a credito della . Parte_1
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
30.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1480/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. GERVASI FRANCESCO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 9 (C.F. ), domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, CP_1 P.IVA_2
56 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. MONTEROSSO TITO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 25.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in Parte_1
giudizio innanzi il Tribunale di Catania il e premetteva di intrattenere con l'istituto CP_1
convenuto un rapporto di conto corrente ordinario codificato con il n.13133, nel quale, a far data dal
04.08.2000, era stata concessa un'apertura di credito di originari £ 20.000.000, poi aumentata fino ad
€.130.000,00 ed infine ridotta ad €.60.000,00; esponeva che alla data del 31.12.2018 il conto corrente n°13133 presentava un saldo debitore, ritenuto errato, pari ad € 8.985,30, poiché la banca aveva applicato tassi di interesse oltre la soglia antiusura;
aggiungeva che il contratto di apertura di credito del 4.8.2000
prevedeva una commissione di massimo scoperto del 0,75%, superiore alla soglia rilevata dai DM e che il aveva addebitato sul conto corrente €.35.256,29 di commissioni per corrispettivi disponibilità CP_1
creditizia e indennità di sconfinamento, che insieme superavano il tetto massimo dello 0,50%
sull'accordato trimestre in violazione dell'art.117 TUB;
deduceva che, espungendo tutte le competenze illegittimamente addebitate dall'1.3.2005 al 31.12.2018, il saldo legittimo del c/c risultava pari ad
€.189.814,78 a credito;
esponeva ancora che la banca convenuta, nel corso del tempo, aveva variato i tassi convenzionali originari in senso sfavorevole al cliente senza farne preventiva comunicazione scritta. In
diritto eccepiva: il superamento del tasso soglia di usura previsto dalla Legge 108/96 rispetto al tasso di interesse indicato nel contratto di apertura credito del 4.8.2000 e quindi la violazione dell'art. 1815 c.c.;
pagina 2 di 9 l'illegittimo addebito di somme a titolo di commissioni di massimo scoperto, di corrispettivi per disponibilità creditizia e indennità di sconfinamento;
concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “ I.
Ritenere e dichiarare che la società intrattiene con il Parte_1 CP_1
Filiale di Gravina di Catania, a far data dal 4-08-2000, un rapporto di apertura di credito in conto corrente codificato con il n° 13133 e che, alla data del 31-12- 2018, detto conto presenta un saldo debitore apparente di euro 8.985,30 ; II. ritenere e dichiarare che il contratto di apertura di credito, a valere sul conto corrente n° 13133, sottoscritto in data 4-08-2000, prevede le seguenti condizioni economiche:
“Tasso Debitore Entro Fido 9,50% Tasso Debitore Fuori Fido 13,75% CMS 0,75% Spese Lire 15.000
Oneri Passivi oltre fido Lire 50.000” e che detti tassi non sono stati correttamente pattuiti in quanto, l'
indicazione del tasso debitore annuo nominale deve riportare anche il corrispondente tasso annuo effettivo dovuto per effetto delle capitalizzazioni trimestrali operate dalla banca, così come disposto dall' art. 6
della Delibera CICR del 9-02-2000, in mancanza della specificazione del tasso annuo effettivo derivante dalle capitalizzazioni operate dalla banca, come nel caso di specie, la pattuizione del tasso è invalida e inefficace, conseguentemente dovrà essere applicato il tasso legale;
III. ritenere e dichiarare che il contratto di apertura di credito del 4-08-2000 è in usura originaria perché il tasso debitore effettivo globale rilevato dal CTP, utilizzando i criteri di calcolo stabiliti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
con sentenza n° 16303 del 20-06-2018 e le formule di matematica finanziaria stabilite dalla Banca d'
Italia per il calcolo del TAEG ai fini della verifica del rispetto delle soglie di usura, nelle circolari pro tempore emanate, è pari al 15,39%, e quindi supera il tasso soglia di usura vigente in data 4-08-2000, che era pari al 14,73%, come accertato dal CTP dott. e come si evince dai decreti Persona_1
ministeriali di rilevazione dei tassi soglia pubblicati in Gazzetta Ufficiale, che si allegano in uno alla relazione di consulenza tecnica di parte, conseguentemente ritenere e dichiarare che devono essere espunti dal saldo del c/c 13133, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1815 c.c., per il tramite di una CTU contabile, gli pagina 3 di 9 interessi passivi, tutte le commissioni e tutte le spese illegittimamente addebitate dalla banca, in subordine, stante la non corretta pattuizione del tasso debitore, a causa della omessa indicazione nel contratto del 4-08-2000 del tasso effettivo dovuto per effetto della capitalizzazione trimestrale operata dalla banca, dovrà essere applicato il tasso legale. IV. ritenere e dichiarare che espungendo tutte le competenze illegittimamente addebitate dalla banca, dal 01-03- 2005 al 31-12-2018, il saldo legittimo finale del c/c 13133 è pari ad euro 189.814,78 a credito della società correntista, come accertato dal CTP.
VI. per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio, rideterminare il saldo del c/c 13133 espungendo radicalmente, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1815 c.c., interessi passivi, commissioni, spese;
in subordine rideterminare il saldo applicando il tasso legale o i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, in estremo subordine applicare i tassi convenzionali ma senza tenere conto delle variazioni peggiorative per il cliente intervenute nel corso del rapporto in mancanza di una preventiva comunicazione scritta ed espungendo comunque dal saldo la complessiva somma di euro 35.256,29, di cui euro 11.557,02 per corrispettivi disponibilità creditizia, euro 23.699,27 per indennità di sconfinamento e commissioni istruttoria veloce,
perché applicate in misura eccedente la soglia massima dello 0,50% sull'accordato, prevista dall' art. 117
bis del TULB;
VIII. da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo legittimo attuale del c/c 13133 tenendo conto delle linee guida del Tribunale di Catania approvate nel mese di dicembre del 2018 ; IX. All'esito del predetto ricalcolo dell'attuale saldo dei conti intrattenuti presso la banca, accertare il saldo legittimo ed ordinare alla banca convenuta di rettificare i saldi apparenti dagli estratti conto, nella misura determinata dal CTP nella relazione allegata, che in questa sede deve intendersi integralmente richiamata e trascritta, o in quella diversa misura che sarà accertata dal nominando CTU;
X. Condannare il in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento delle spese processuali, ex DM 55/2014, disponendone la distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore ai sensi e per gli effetti dell' art. 93 c. p. c”.
pagina 4 di 9 Si costituiva il per contestare la fondatezza in fatto ed in diritto di quanto sostenuto CP_1
dall'attore. Il banco deduceva che: 1) la società aveva acceso con Parte_2
l'allora Banca un rapporto di conto corrente n.13133, senza affidamento e Controparte_2
contestualmente erano state stabilite le condizioni economiche;
2) in data 04.08.2000 la società aveva sottoscritto un contratto di concessione di affidamento di £ 20.000.000, che veniva dapprima aumentato e poi man mano ridotto;
3) che le condizioni economiche dell'affidamento venivano di volta in volta comunicate, contrattate e sottoscritte in seno alle lettere contratto debitamente prodotte;
4) il saldo del conto corrente alla data del 31.12.2018, a favore del , era pari a € 8.985,30. In diritto, CP_1
contestava in via preliminare e assorbente, la prescrizione decennale delle rimesse solutorie sul c/c, la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito e la prescrizione quinquennale degli interessi attivi;
l'inammissibilità della domanda per l'avvenuta decadenza del diritto di impugnazione degli estratti conto;
sosteneva la validità della pattuizione delle condizioni economiche applicate al c/c n.13133, debitamente sottoscritte dalla correntista;
l'infondatezza delle contestazioni di parte attrice riguardo la violazione della legge 108/96, in particolare sull'applicazione di un T.A.E.G. oltre la soglia antiusura e di una CMS oltre la CMS soglia;
l'infondatezza dell'asserita usura sopravvenuta e della violazione dell'art.117 TUB
comma 4 o 8; la piena legittimità delle indennità di sconfinamento e del corrispettivo di disponibilità
creditizia, applicate al posto dell'abrogata CMS, a partire dal 30.9.2009; l'inammissibilità della richiesta di CTU contabile poiché meramente esplorativa.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile.
Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva decisa con la sentenza n.3689/23 con la quale il Tribunale
di Catania così statuiva: “ACCERTA il saldo di conto corrente n.13133, alla data del 31.3.2020, in euro a
€.10.330,91 a credito della CONDANNA parte convenuta al Parte_1
pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.375,00 di cui
pagina 5 di 9 euro 545,00 per spese ed euro 3.830,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, iva
e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
PONE le spese di CTU, già
liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la società affidandolo Parte_1
a due distinti motivi.
Si è costituito il per contestare la fondatezza del proposto gravame del quale ha chiesto il CP_1
rigetto.
All'udienza del 25.6.2025 la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22, esaurita la discussione orale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc, richiamato dall'art.350 bis cpc.
L'appello è parzialmente fondato e merita, quindi, di essere accolto per quanto di giustizia.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di
Catania, non condividendo le conclusioni rassegnate dal nominato CTU, ha ritenuto di dovere conteggiare a favore della banca anche le CMS e la CD (commissione disponibilità creditizia). In particolare,
l'appellante ha ritenuto errato quanto affermato dal primo Giudice perché il CTU, nel precisare le ragioni per cui aveva ritenuto necessario espungere dal saldo le CMS e le CD in conformità al mandato peritale,
si era pronunciato nei seguenti termini: “Con riguardo alla commissione di massimo scoperto, giova
evidenziare che, in tutti i contratti ante 2009 risulta solamente indicata la percentuale, senza specifica
indicazione della modalità di calcolo né del criterio di determinazione, mentre con riguardo al
corrispettivo per disponibilità creditizia risulta che, ad eccezione dei contratti del 2014, la misura della
commissione è superiore a quella prevista dall'art. 117 bis del TUB”.
Ritiene, questa Corte, che la superiore lagnanza sia solo parzialmente fondata.
pagina 6 di 9 Ed invero, per quanto concerne le CMS, condividendo le valutazioni svolte dal primo Giudice, è agevole rilevare che la documentazione contrattuale in atti (cfr. lettere contratto del 13/08/1999, del 04/08/2000 e del 04/10/2000) contiene, oltre all'indicazione della misura in percentuale delle CMS, anche quella del periodo di calcolo della stessa (“sul massimo debito raggiunto per valuta in ogni trimestre solare o frazione”).
Quindi, con riguardo alle CMS, l'onere di determinatezza risulta rispettato con l'indicazione dell'aliquota in percentuale, della base di calcolo, del criterio (il massimo scoperto) e della periodicità di applicazione.
A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi per quanto concerne la CD, introdotta nei contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della L.2/09.
La norma di riferimento è, in materia, rappresentata dall'art.117 bis, c.1, TUB a tenore del quale “I
contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”. Il comma 3 della medesima disposizione stabilisce che “Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Nella specie, per come accertato dal CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado il corrispettivo per disponibilità creditizia risulta, ad eccezione dei contratti del 2014, superiore al limite previsto dall'art. 117 bis del TUB. La superiore circostanza non è stata, per vero, contestata dall'appellata, la quale ha cercato di sviare l'attenzione su una questione diversa e non oggetto di appello, concernente la presunta pagina 7 di 9 violazione dell'art.117 TUB. Nella specie, invero, la clausola che riguarda la cdc appare assolutamente determinata, ma al contempo superiore al limite fissato dall'art.117 bis TUB.
Alla previsione di una cdc superiore al limite fissato dal 1 comma dell'art.117 bis TUB consegue la sanzione prevista dal comma 3 e, pertanto, la detta commissione deve essere espunta dal calcolo finale.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, ai fini della verifica della usurarietà dei tassi, ha preso in considerazione il TEG e non il TAEG, per come inizialmente fatto dal CTU.
Il motivo è infondato atteso che la normativa sull'usura di cui alla L. 108/1996, espressamente prevede all'art. 2 che la valutazione di usurarietà di un rapporto vada effettuata utilizzando esclusivamente il Tasso
Effettivo Globale Medio (TEG) e non il TAEG/ISC, che, nei contratti di mutuo, rappresenta un tasso virtuale che non si applica al calcolo delle rate di rimborso, bensì funge da indicatore per dichiarare il costo globale del prestito o del mutuo e ricomprende gli effetti di tutte le spese che risultano obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata espungendo dal calcolo solo le cdc perché convenute in violazione dell'art.117 bis cpc. Pertanto, ferma restando la correttezza degli ulteriori criteri adottati dal Giudice a quo, peraltro non oggetto di gravame,
deve concludersi che il saldo del conto corrente n.13133, alla data del 31.3.2020, è pari ad euro a
€.18.233,80 a credito della . Parte_1
In ragione del parziale accoglimento dell'appello stimasi equo compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della sentenza n.3689/23 del Tribunale di Catania, accerta che il saldo del conto corrente n.13133, alla data del
31.3.2020, era pari ad euro a €.18.233,80 a credito della . Parte_1
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
30.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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