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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3873/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3873/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FAVA GIOVANNA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. ARBIZZI MARGHERITA;
Controparte_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno così precisato congiuntamente le conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Reggio Emilia, in modifica delle condizioni fissate con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 981/2017 del Tribunale di Reggio Emilia, accertato che il figlio
maggiorenne, ha terminato gli studi e da settembre 2024 lavora alle dipendenze Persona_1 della percependo uno stipendio di circa 2000 euro mensili, ed è pertanto in grado Controparte_2 di lavorare e provvedere al proprio mantenimento, dichiarare che da tale data nulla deve il signor
alla madre per il mantenimento del figlio. Parte_1 Controparte_1 Spese compensate tra le parti, rinunciando i difensori al vincolo di solidarietà”.
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che le parti sono d'accordo sulla revoca del contributo di mantenimento del figlio che il padre, sig. era tenuto a versare alla madre, sig.ra , in forza della sentenza di Parte_1 Controparte_1 divorzio del Tribunale di Reggio Emilia n. 981/2017, essendo il figlio maggiorenne Persona_1 divenuto economicamente autosufficiente;
che le spese di lite, stante l'accordo raggiunto, devono essere compensate, come richiesto dalle parti stesse;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) a modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.981/2017 del Tribunale di Reggio Emilia, accertato che il figlio maggiorenne ha terminato gli Per_1 studi e da settembre 2024 lavora alle dipendenze della percependo uno stipendio di Controparte_2 circa 2.000,00 euro mensili, dichiara che da tale data nulla deve il signor alla madre Parte_1
per il mantenimento del figlio;
Controparte_1
2) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 11 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3873/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FAVA GIOVANNA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. ARBIZZI MARGHERITA;
Controparte_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno così precisato congiuntamente le conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Reggio Emilia, in modifica delle condizioni fissate con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 981/2017 del Tribunale di Reggio Emilia, accertato che il figlio
maggiorenne, ha terminato gli studi e da settembre 2024 lavora alle dipendenze Persona_1 della percependo uno stipendio di circa 2000 euro mensili, ed è pertanto in grado Controparte_2 di lavorare e provvedere al proprio mantenimento, dichiarare che da tale data nulla deve il signor
alla madre per il mantenimento del figlio. Parte_1 Controparte_1 Spese compensate tra le parti, rinunciando i difensori al vincolo di solidarietà”.
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che le parti sono d'accordo sulla revoca del contributo di mantenimento del figlio che il padre, sig. era tenuto a versare alla madre, sig.ra , in forza della sentenza di Parte_1 Controparte_1 divorzio del Tribunale di Reggio Emilia n. 981/2017, essendo il figlio maggiorenne Persona_1 divenuto economicamente autosufficiente;
che le spese di lite, stante l'accordo raggiunto, devono essere compensate, come richiesto dalle parti stesse;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) a modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.981/2017 del Tribunale di Reggio Emilia, accertato che il figlio maggiorenne ha terminato gli Per_1 studi e da settembre 2024 lavora alle dipendenze della percependo uno stipendio di Controparte_2 circa 2.000,00 euro mensili, dichiara che da tale data nulla deve il signor alla madre Parte_1
per il mantenimento del figlio;
Controparte_1
2) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 11 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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