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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11440/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 20/10/2025 da
con il proc. e dom. avv. MARTINIS ILARIA Parte_1
E
CC NU con il proc. e dom. avv. LOMBARDI ISABEL avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (il 12/10/2015), Per_1
minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
28/06/2014 in TAVAGNACCO (UD), con atto trascritto presso il Comune di TAVAGNACCO (UD) al numero 2, parte 2, serie A, anno 2014, tra
NU CC, alle seguenti condizioni: Parte_1
a – dà atto che i coniugi avranno diritto di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno i coniugi e che si danno sin d'ora assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
b – dispone che il figlio minore rimanga affidato in modo Per_1 condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre. I genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione ciascuno quando ha il figlio presso di sé;
c - dispone che il padre possa vedere il figlio quando vorrà, Per_1 previo avviso alla madre, e possa tenerlo con sé quando vorrà, previo accordo con la madre stessa. In ogni caso, salvo diverso accordo tra le parti, dispone che il padre tenga con sé il figlio a fine settimana alternati, prendendolo all'uscita di scuola il venerdì e riportandolo a scuola il lunedì mattina;
durante la settimana dispone che il papà tenga con sé Per_1 uno o due pomeriggi, anche con pernotto, alla settimana, da indicare in base ai propri turni lavorativi che comunicherà mensilmente alla sig.ra prendendolo all'uscita da scuola e riportandolo dalla madre o a Pt_1 scuola la mattina successiva;
d – dispone che durante le festività natalizie trascorra pari Per_1 tempo con la mamma e il papà, in ragione dei rispettivi impegni, alternando con l'uno e con l'altro ove possibile di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
dispone che le vacanze pasquali siano trascorse dal figlio a metà con l'uno e con l'altro e il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, ove possibile, verranno alternati annualmente tra i genitori. Dispone che durante le vacanze estive ciascun genitore trascorra con il figlio un periodo di almeno due settimane, anche continuative, in periodo da concordare tra le parti;
e – dispone che l'abitazione coniugale sita in Tavagnacco (UD), Via Molin
Nuovo n. 19, immobile concesso in locazione, rimanga assegnata alla sig.ra che ha già provveduto ad intestare il contratto di Pt_1 locazione unicamente a sé;
f – dispone che il sig. CC contribuisca al mantenimento del figlio versando alla sig.ra un assegno mensile di € 100,00 Per_1 Pt_1 da versare a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
dà atto che detta somma tiene conto del fatto che il sig. CC provvede per intero al rimborso del finanziamento contratto con IN AN intestato ad entrambi con rata mensile di € 270,00 e scadenza prevista nel 2032
(la cui metà pari a € 135,00 mensili sarebbe dovuta dalla sig.ra . Pt_1
Le spese straordinarie necessarie per il minore sono poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50 % ciascuno, come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. Dà atto che l'assegno unico e universale per il figlio verrà percepito per intero dalla madre Persona_2
dà atto che le detrazioni per spese fiscalmente rilevanti Parte_1 relative al figlio saranno al 50% tra i genitori;
h – dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere alcunché l'uno dall'altro a titolo assegno divorzile.
i -Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TAVAGNACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 2, parte 2, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2014.
Udine, li 9.12.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11440/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 20/10/2025 da
con il proc. e dom. avv. MARTINIS ILARIA Parte_1
E
CC NU con il proc. e dom. avv. LOMBARDI ISABEL avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (il 12/10/2015), Per_1
minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
28/06/2014 in TAVAGNACCO (UD), con atto trascritto presso il Comune di TAVAGNACCO (UD) al numero 2, parte 2, serie A, anno 2014, tra
NU CC, alle seguenti condizioni: Parte_1
a – dà atto che i coniugi avranno diritto di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno i coniugi e che si danno sin d'ora assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
b – dispone che il figlio minore rimanga affidato in modo Per_1 condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre. I genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione ciascuno quando ha il figlio presso di sé;
c - dispone che il padre possa vedere il figlio quando vorrà, Per_1 previo avviso alla madre, e possa tenerlo con sé quando vorrà, previo accordo con la madre stessa. In ogni caso, salvo diverso accordo tra le parti, dispone che il padre tenga con sé il figlio a fine settimana alternati, prendendolo all'uscita di scuola il venerdì e riportandolo a scuola il lunedì mattina;
durante la settimana dispone che il papà tenga con sé Per_1 uno o due pomeriggi, anche con pernotto, alla settimana, da indicare in base ai propri turni lavorativi che comunicherà mensilmente alla sig.ra prendendolo all'uscita da scuola e riportandolo dalla madre o a Pt_1 scuola la mattina successiva;
d – dispone che durante le festività natalizie trascorra pari Per_1 tempo con la mamma e il papà, in ragione dei rispettivi impegni, alternando con l'uno e con l'altro ove possibile di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
dispone che le vacanze pasquali siano trascorse dal figlio a metà con l'uno e con l'altro e il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, ove possibile, verranno alternati annualmente tra i genitori. Dispone che durante le vacanze estive ciascun genitore trascorra con il figlio un periodo di almeno due settimane, anche continuative, in periodo da concordare tra le parti;
e – dispone che l'abitazione coniugale sita in Tavagnacco (UD), Via Molin
Nuovo n. 19, immobile concesso in locazione, rimanga assegnata alla sig.ra che ha già provveduto ad intestare il contratto di Pt_1 locazione unicamente a sé;
f – dispone che il sig. CC contribuisca al mantenimento del figlio versando alla sig.ra un assegno mensile di € 100,00 Per_1 Pt_1 da versare a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
dà atto che detta somma tiene conto del fatto che il sig. CC provvede per intero al rimborso del finanziamento contratto con IN AN intestato ad entrambi con rata mensile di € 270,00 e scadenza prevista nel 2032
(la cui metà pari a € 135,00 mensili sarebbe dovuta dalla sig.ra . Pt_1
Le spese straordinarie necessarie per il minore sono poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50 % ciascuno, come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. Dà atto che l'assegno unico e universale per il figlio verrà percepito per intero dalla madre Persona_2
dà atto che le detrazioni per spese fiscalmente rilevanti Parte_1 relative al figlio saranno al 50% tra i genitori;
h – dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere alcunché l'uno dall'altro a titolo assegno divorzile.
i -Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TAVAGNACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 2, parte 2, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2014.
Udine, li 9.12.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini