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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/07/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
n. 2148/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2148/2018, avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi
ex art. 1655 e ss. cc. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.), riservata in decisione all'udienza del 28.01.2025 con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c,
promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F. e Controparte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Menditto (C.F. , e presso il suo studio C.F._2
elettivamente domiciliato in Mondragone (CE) alla via Niccolò Machiavelli, n. 8
ATTORE – opponente -
CONTRO
, in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta, (C.F. Controparte_2
/ P. IVA ), con sede in Itri (LT) alla contrada C.F._3 P.IVA_1
pagina 1 di 22 Campiglioni, n. 57, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Di Biase (c.f.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Itri (LT), alla via C.F._4
G. Matteotti, n. 24
CONVENUTO – OPPOSTO -
CONCLUSIONI
Per la parte opponente: “si conclude per la revoca del decreto ingiuntivo e
l'accoglimento delle domande riconvenzionali, con il favore delle spese di lite, rimettendosi ad ogni altra determinazione del magistrato, laddove dovesse adottare ulteriore rinvio in base alle esigenze di ruolo ed anche visto il primo contatto col fascicolo”
Per la parte opposta: “chiede che la causa venga decisa essendo già stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (comparsa conclusionale e di replica depositate in atti).
Insiste per il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, poiché ogni avversa contestazione è tardiva, ingiusta ed infondata in fatto ed in diritto, con conferma del d.i. opposto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato,
[...]
instava l'intestato Tribunale per vedere revocare il decreto ingiuntivo n. CP_1
244/2018 (R.G. 885/2018) del 22 febbraio 2018, emesso dal Tribunale di Cassino, nella persona del dott. Eramo, depositato in cancelleria in data 22.02.2018.
A sostegno delle proprie ragioni l'opponente deduceva:
- in data 4 aprile 2018 veniva notificato all'opponente ricorso in uno a decreto ingiuntivo n. 244/2018 (R.G. 885/2018) del 22 febbraio 2018, emesso dal
Tribunale di Cassino, nella persona del dott. Eramo, depositato in cancelleria in data 22.02.2018, per la somma complessiva di €. 32.328,56 oltre interessi come da domanda nonché spese di procedura liquidate in €. 1.305,00, IVA e CPA, come per legge;
pagina 2 di 22 - l'importo di cui parte opposta assumeva di essere creditrice era imputabile al mancato pagamento da parte dell'odierno opponente delle fatture n. 3/2017, n.
1/2018, riferite a lavori eseguiti in Itri (LT), alla via Strada Vicinale S. Elmo, n.
25, sulla proprietà di;
Controparte_1
- tra le parti, effettivamente, veniva sottoscritto un contratto d'appalto privato per la realizzazione/ultimazione di un fabbricato, su struttura grezza già esistente;
- l'accordo prevedeva la rifinitura di detto corpo fino alla consegna dello stesso per un costo complessivo dell'opera pari ad €. 75.755,52;
- per espressa previsione contrattuale, si conveniva che i citati lavori avrebbero avuto una durata di gg. 170 naturali e consecutivi computati dalla data del
12.11.2016;
- l'opponente formalizzava pagamenti per un ammontare complessivo di €.
43.713,18 ed in particolare: €. 15.000,00 a mezzo di assegno bancario tratto su banca Unicredit, €. 23.808,58 a mezzo bonifico bancario, €. 4.904,60;
- l'impresa , tuttavia, fin dal principio dell'esecuzione del contratto, si CP_2
mostrava via via inadempiente e comunque carente sotto il profilo dell'organizzazione di impresa tanto da non essere in grado di realizzare l'opera, nei modi e nei tempi pattuiti;
- l'opponente avanzava più volte contestazioni alla ditta in ordine alle lavorazioni eseguite, alla rispondenza dei lavori riportati nei SAL, ai prezzi praticati, a lavori extra preventivo mai autorizzati, all'abbandono del cantiere;
- andava contestata la pretesa creditoria azionata dall'opposto in quanto la fattura posta alla base del ricorso monitorio non costituiva un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite;
- l'opposto celava il proprio inadempimento fiscale attraverso la produzione non di estratti autentici delle scritture contabili attestate da notai, ma produceva copie dei registri IVA dichiarati conformi dallo stesso;
Controparte_2
- le fatture oggetto del procedimento monitorio venivano emesse in epoca pagina 3 di 22 successiva rispetto agli stati di avanzamento, dopo l'abbandono del cantiere e la risoluzione di fatto del contratto, quando già erano in essere le contestazioni tra le parti;
- infatti, dopo una serie di visite al cantiere, l'opponente contestava alla ditta, oltre agli anzidetti sensibili ritardi, anomalie in ordine alle opere quali pendenze non uniformi, tramezzi e travi discontinui, carenze progettuali e strutturali sull'immobile che incidevano sulla stabilità dello stesso (il solaio del tinello veniva poggiato su muratura preesistente e non consolidata);
- la committenza rilevava e contestava l'utilizzo di materiali diversi da quelli convenuti in contratto nonché l'inserimento nei computi metrici di lavori non effettuati e voci di spesa non rispondenti ai prezzi di mercato;
- dopo l'abbandono del cantiere da parte della ditta appaltatrice, l'opponente formalizzava invito a voler provvedere all'adeguamento e a tutto quanto necessario al fine di rimuovere ogni incongruenza tra quanto convenuto e quanto realizzato e intraprendere i lavori a regola d'arte, con espresso avvertimento di risoluzione di diritto ex art. 1662 c.c.;
- la ditta non intendeva uniformarsi all'invito rivolto quanto più manifestava il proprio intento a non proseguire i lavori;
- il cantiere veniva poi riconsegnato con effettiva immissione nel possesso solo nel mese di febbraio 2018;
- l'opponente disconosceva le fatture nel loro ammontare, e disconosceva altresì le lavorazioni in esse indicate ed anche extra preventivo (voci extra nei SAL) sia in termini quantitativi che di effettiva realizzazione e sia in merito alla loro espressa autorizzazione da parte dell'opponente ai sensi dell'art. 1659 c.c.;
- l'opponente, senza riconoscimento di credito nemmeno in misura parziale, doveva sopportare l'addebito di costi, profusi nei documenti contabili, relativi a lavori mai concordati ed opere mai prestate quali, a mero titolo esemplificativo: lavori di sistemazione del disimpegno tra camera da letto nuova e bagno per areazione del pagina 4 di 22 sottofondo di fondazione, con demolizione dello strato di pietrame della fondazione a sacco, massetto cementizio armato sul nuovo vespaio, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta (voce n. 29 SAL I); assistenza operatori ENEL ed assistenza idraulico (voce 28 e 32 SAL I); collegamento strutturale tra cordoli… Fornitura e posa in opera … lavori di sistemazione della trave di ferro (Voce 19,21 e 22 SAL II); Fornitura e posa in opera di n. 2 controtelai in legno … Fornitura Guaina di asfalto (Voce 16,17 e 18 SAL III);
- il contratto era a misura quindi i lavori effettivamente eseguiti andavano contabilizzati nel consuntivo nella misura effettivamente eseguita;
- vi era poi, una differenza di prezzo tra quello promesso nel preventivo accluso al contratto e quello effettivamente praticato, con aumento sensibile in favore della ditta esecutrice: il ponteggio esterno da una prima previsione recava €. 1.680,00 mentre veniva contabilizzato un costo effettivo di €. 6.166,05; per lo scavo a sezione aperta si passava dal €. 1.548,00 ad €. 2.243,00; così le opere in cemento armato lievitavano dal €. 11.549,00 ad €. 13.962,50, allo stesso modo i massetti in c.a. su vespaio e la muratura per opere in elevazione che rispettivamente aumentavano da €. 1.276,00 ad €. 2.384,80 e da 1.620,50 ad €. 3.072,30, per finire con canale gronda da €. 538,30 ad €. 2.107,70;
- risultava evidente che la ditta appaltatrice veniva meno alle proprie obbligazioni, poiché a fronte del pagamento del 60% l'opera rimaneva pressoché incompiuta;
- le difformità al progetto e le carenze propriamente fattive delle lavorazioni comportavano la necessità di interventi risolutivi, imputabili alla ditta appaltatrice, che venivano stimati in €. 44.444,60;
- il contratto d'appalto prevedeva all'art. 6 una penale di €. 30,00 giornaliera per i ritardi nella consegna delle opere imputabili all'impresa;
- il contratto doveva avere esecuzione in 170 giorni consecutivi a far data dal
12.11.2016, quindi con naturale scadenza al 01.05.2017;
- nel mese di dicembre 2016, a fronte delle contestazioni della committenza in pagina 5 di 22 ordine alle anzidette incongruenze contrattuali, la ditta abbandonava il cantiere, ma l'opponente veniva immesso nel possesso del bene solo il 28 febbraio 2018 come da verbale,
- tale immotivata detenzione a fronte anche della indisponibilità a proseguire l'opera, doveva necessariamente comportare l'applicazione della penale, anche se l'opera era riconsegnata incompiuta e con riserve della committenza, per una somma almeno pari ad €. 6.930,00, partendo dal diniego dell'invito ex art. 1662
c.c. ricevuto in data 12.07.2017, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
- si determinavano in capo all'opponente anche ulteriori voci di danno atteso che lo stesso si determinava ad adibire la proprietà oggetto di causa a dimora della sua costituenda famiglia;
- per tale ragione stabiliva le nozze a fine 2017 ma si vedeva poi costretto a rimandare il matrimonio già in programma e ad organizzarsi per stabilirsi presso altro immobile, con non poca sofferenza anche in termini economici.
Parte opponente così concludeva: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito ritenere fondati i motivi esposti con la presente opposizione e, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per l'effetto: - Preliminarmente e in rito: non concedere la provvisoria esecutività non ricorrendone i presupposti e stante le contestazioni di merito essendo
l'opposizione di pronta soluzione;
- Nel merito: revocare e dichiarare nullo ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo n. 244/2018 (RG 885/2018) del 22 febbraio
2018, emesso dal Tribunale di Cassino, nella persona del dott. Federico Eramo, depositato in cancelleria in data 22 febbraio 2018, per tutte le ragioni di cui alla presente opposizione;
- nel merito ed in riconvenzionale: accertato il mancato rispetto e il diniego all'invito formalizzato con la diffida ex art. 1662 c.c., dichiarare risolto il contratto ipso jure, con risarcimento del danno di € 37.877,76, pari alla metà dell'affare, oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore dell'opponente; - in via gradata nel merito ed in riconvenzionale: accertare il grave inadempimento di controparte e dichiarare la risoluzione contrattuale per le ragioni di cui in premessa e pagina 6 di 22 per l'effetto condannare la opposta al pagamento della somma di € 37.877,76 oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore dell'opponente; - sempre in riconvenzionale: accertare che nulla è dovuto dall'opponente per i lavori eseguiti senza autorizzazione e la discrasia tra i prezzi praticati e le misurazioni effettuate per le ragioni di cui in premessa e per l'effetto condannarsi l'opposta a titolo di indebito al pagamento al pagamento della somma di € 30.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore dell'opponente; - sempre in riconvenzionale: accertati i lamentati vizi condannarsi essa opposta al pagamento della somma di € 44.444,60 a titolo di risarcimento del danno e per tutti gli interventi utili e a farsi sull'immobile, nonché al pagamento della ulteriore somma di €. 6.930,00 a titolo di penale per il ritardo nell'esecuzione contrattualmente prevista, oltre al pagamento di quella somma ritenuta di giustizia per il danno morale patito e la violazione di quei generali principi di buona fede e correttezza che regolano i rapporti contrattuali, nonché per lite temeraria, tali da intendersi le domande tutte complessivamente contenute nei limiti di € 250.000,00 con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
- nel merito: dichiarare che nulla
è dovuto dal sig. , nemmeno in posta parziale, per le ragioni di cui alla presente CP_1
opposizione e che nella denegata ipotesi di condanna dell'opponente in riconvenzionale, anche parziale, si chiede di subordinare qualsivoglia pagamento alla presentazione della documento unico di regolarità contributiva (durc); - regolare le spese di giudizio”.
Si costituiva nel presente giudizio parte opposta impugnando e contestando tutto quanto ex adverso opposto, eccepito e contestato, poiché irrituale, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- il rapporto negoziale tra i due odierni litiganti era regolato da contratto d'appalto redatto dal Direttore dei lavori, Geom. , nominato dal Persona_1
committente, cioè dal;
Controparte_1
- dopo aver previsto l'oggetto del contratto, mediante richiamo al preventivo dei lavori e l'importo contrattuale dei lavori, le parti disciplinavano molti dettagli di pagina 7 di 22 rilievo, nelle clausole principali, quali: art. 3), l'obbligo dell'impresa di eseguire i lavori secondo gli elaborati progettuali, il preventivo di spesa ed il capitolato speciale redatto dal tecnico incaricato dal , da realizzarsi Controparte_1
ininterrottamente, salvo cause di forza maggiore giustificata ed accettata dalla direzione dei lavori;
art. 6), l'inizio dei lavori e la penale applicabile in caso di ritardo imputabile all'impresa; art. 7), il costo dell'opera, il pagamento a stati di avanzamento lavori e la previsione della possibilità di eventuali opere aggiuntive da pagarsi a misura, previa verifica della loro consistenza e verifica a cura della
Direzione dei lavori;
art. 8), l'affidamento della direzione dei lavori al Geom.
, con compito di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori, di Persona_1
imporre modifiche al lavoro, senza possibilità di eccezione da parte dell'impresa, nonché l'affidamento alla direzione dei lavori del potere di revocare l'incarico all'impresa, in caso di violazioni o gravi negligenze;
- mai alcun inadempimento, di qualsivoglia genere (cattiva esecuzione, ritardi o altro), veniva contestato all'impresa dalla Direzione dei lavori, cioè dal tecnico
Geom. , nominato dal per vigilare sulla corretta esecuzione Persona_1 CP_1
dei lavori;
- mai alcuna opera veniva eseguita senza ordini della direzione dei lavori;
- mai alcuna modifica alle opere così come eseguite era ordinata dalla Direzione dei lavori;
- mai alcuna fattura veniva emessa unilateralmente dall'impresa, poiché esse erano sempre precedute dalla verifica dei lavori, dalla loro quantificazione e contabilizzazione, dall'emissione dello stato di avanzamento dei lavori, firmato dalla Direzione dei lavori ed accettato dall'impresa;
- la contabilità emessa dalla Direzione lavori costituiva la prova che l'impresa aveva sempre operato correttamente, nel rispetto degli obblighi contrattuali, della volontà del committente e della Direzione lavori che ne faceva le veci sotto il profilo tecnico e ne curava i relativi interessi;
pagina 8 di 22 - l'impresa, inoltre, non aveva autonomia di scelta delle modalità esecutive dei lavori, poiché il committente imponeva all'impresa di attenersi al contratto, al progetto ed alle prescrizioni della direzione dei lavori;
- l'appaltatore nel presente caso era ridotto a nudus minister, poiché contrattualmente privato dal committente della libertà di decisione e di determinazione, dovendo attenersi alle istruzioni ricevute;
- l'impresa, quindi, non aveva responsabilità delle scelte progettuali ed esecutive, essendosi limitata ad eseguire le opere volute dal committente e dal suo Direttore dei lavori;
- la contabilità era redatta dalla Direzione dei lavori, cioè dal Geom.
[...]
, il quale, in rappresentanza del committente ) e nel rispetto di Per_1 CP_1
precisi obblighi contrattuali, aveva puntualmente redatto e sottoscritto: 1) il primo s.a.l., in data 29 dicembre del 2016, per un importo imponibile, scontato, del 10% di € 42.031,91, al quale hanno fatto seguito le fatture n. 7 / 2016, n. 1 e n. 2 del
2017, regolarmente pagate, per un pari importo (più iva); 2) il secondo s.a.l., in data 3 febbraio 2017, per un importo imponibile, scontato, del 10% di €
22.510,48, al quale ha fatto seguito la fattura n. 3 /2017, per un pari importo (più iva), cioè per un importo complessivo lordo di € 23.410,90, rimasto totalmente insoluto;
3) il terzo s.a.l., in data 14 agosto 2017 per un importo al netto iva, scontato del 10%, pari ad € 8.574,67, oltre iva al 4%, cui ha fatto seguito la fattura n. 1 / 2018, per un complessivo lordo di € 8.917,66, rimasto anch'esso totalmente insoluto;
- tutti i lavori contabilizzati nei tre stati di avanzamento dei lavori erano anche descritti nello stato di consistenza dei lavori, redatto il giorno 26 agosto 2017, sempre dal Direttore dei lavori, a ciò incaricato nel mese di luglio del 2017, dopo il venir meno del rapporto di fiducia tra impresa e committente;
- a luglio del 2017, infatti, dopo i primi ritardi del committente, in mora dal 17 febbraio del 2017 nel pagamento del secondo stato d'avanzamento dei lavori,
pagina 9 di 22 segnatamente nel pagamento dell'importo di € 23.410,90 (cfr. fattura n. 3 / 2017),
l'impresa si opponeva ad ogni avversa contestazione e manifestava la volontà di risolvere il contratto;
- le opere venivano realizzate nel rispetto della volontà del committente;
- nel mese di febbraio del 2017, dopo la predisposizione della contabilità (secondo s.a.l.) da parte del proprio direttore dei lavori, il riceveva la corrispondente CP_1
fattura emessa dall'impresa, ma si dileguava e si rendeva inadempiente;
- nel frattempo, l'impresa sospendeva i lavori non potendo procedere oltre;
- il 26 giugno del 2017, il committente non solo non pagava i lavori eseguiti, ma inviava una pretestuosa lettera di contestazione tardiva, dal contenuto non veritiero al solo scopo di mascherare la propria mancanza di volontà o incapacità di far fronte al debito e così ritardare il pagamento;
- l'impresa, con nota del giorno 12 luglio del 2017, formulava specifiche contestazioni all'avversa nota del 26 giugno del 2017 e comunicava prontamente la propria indisponibilità a proseguire il rapporto contrattuale;
- a seguito della rottura del rapporto fiduciario, alla presenza del Direttore dei lavori, avvenivano diversi incontri tra le parti per risolvere la pendenza in modo bonario;
quindi, si giungeva al giorno 1 dicembre del 2017, allorché il CP_1
rifiutava il pagamento, adducendo inadempimenti dell'impresa, e faceva pervenire una perizia di parte con data 28 novembre 2017, laddove lamentava pretesi inadempimenti dell'impresa;
- a seguito di tutto ciò l'impresa avviava il procedimento di negoziazione assistita in data 22 dicembre 2017, che però aveva esito negativo;
- previa pulizia del cantiere, si procedeva alla restituzione dell'opera in data 28 febbraio del 2018;
- la contabilità dei lavori, redatta dal direttore dei lavori per conto del committente di cui ha la rappresentanza tecnica, non veniva mai contestata nei sessanta giorni.
Parte opposta così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, pagina 10 di 22 previa concessione della provvisoria esecuzione al d.i. opposto, rigettare l'avversa opposizione, poiché ogni avversa deduzione, eccezione, contestazione e richiesta è tardiva, inammissibile ed in infondata in fatto ed in diritto. Con integrale conferma del
d.i. opposto e rigetto di ogni avversa diversa pretesa risarcitoria, materiale o morale.
Con vittoria di spese di lite”.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
Parte opponente, in riferimento alle somme portate nel decreto ingiuntivo con riguardo al secondo e terzo SAL, ha avanzato delle contestazioni sia formali, sia sull'aspetto relativo all'indebita aggiunta di alcune lavorazioni portate nelle fatture ed anche sull'aspetto dei prezzi praticati e dei valori indicati a corpo e non a misura.
In merito alle contestazioni formali l'opponente contestava la pretesa creditoria azionata dall'opposto sulla scorta della carenza probatoria del credito e delle effettive prestazioni eseguite rappresentata dalle fatture poste alla base del ricorso monitorio. Ad avviso dell'opponente l'appaltatore celava il proprio inadempimento fiscale attraverso la produzione non di estratti autentici delle scritture contabili attestate da notai, ma produceva copie dei registri IVA dichiarati conformi dallo stesso . Controparte_2
L'opposto in realtà invocava la regolarità della produzione offerta a motivo della coerenza delle fatture emesse rispetto alla contabilità redatta dal direttore dei lavori.
L'eccezione sollevata da parte opponente sul punto è infondata. Se da un lato secondo giurisprudenza costante le fatture da sole non costituiscono prova piena ed inconfutabile del credito essendo documenti di natura unilaterale formati dalla parte che vanta il credito (ex multis (Cass. n. 5573 del 1997; Cass. n. 9685 del 2000; Cass. n. 17050 del
2011), dall'altro quando le fatture sono sorrette da altri elementi quali, prova delle avvenute lavorazioni, corrispondenza tra le parti, registrazioni contabili (se tenute in modo regolare e coerente ancorché dichiarate conformi dal titolare) rafforzano il valore delle fatture prodotte. Inoltre, le fatture erano ulteriormente sorrette dalla contabilità riportata nei SAL che attesta l'avvenuta esecuzione delle opere.
pagina 11 di 22 Per quanto riguarda le contestazioni relative ai prezzi praticati, ai valori indicati a corpo e non a misura ed all'indebita aggiunta di lavorazioni non dedotte in contratto, parte opponente evidenziava di non aver mai autorizzato lavorazioni ultronee rispetto a quelle pattuite in contratto e facenti riferimento al preventivo di spesa, previsto a misura.
Sul punto giova richiamare quanto stabilito dal Codice civile in materia di appalto. L'art. 1659 c.c. stabilisce che l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione in questo caso si deve provare per iscritto.
Non rileva in automatico i lavori aggiunti fossero stati autorizzati dal DL tanto che la firma del direttore dei lavori apposta sui SAL non equivale all'accettazione delle modifiche e variazioni da parte del committente, né tantomeno ad una sua autorizzazione a variazioni significative dell'opera. La firma del SAL, infatti, non implica che il direttore dei lavori abbia il potere di approvare modifiche al progetto o al contratto d'appalto. La firma sul SAL ha una valenza contabile e di attestazione dell'esecuzione di determinate opere.
La Cassazione è costante nel ribadire che, qualora le variazioni al progetto siano apportate su iniziativa dell'appaltatore, la relativa autorizzazione del committente deve essere provata per iscritto (forma ad substantiam). Ciò significa che la prova del consenso non può essere data con altri mezzi, né per presunzioni.
“In tema di regime probatorio delle variazioni apportate all'opera in un contratto di appalto, se le modifiche sono dovute all'iniziativa dell'appaltatore, l'art. 1659 cod. civ. richiede che siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione sia attestata da un atto scritto ad substantiam, diversamente, se le variazioni sono richieste dal committente, l'art. 1661 cod. civ. permette all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che tali variazioni sono state richieste dal committente” (Cassazione civile sez. II, 02/08/2024, n.21823).
Le suddette contestazioni sollevate dal committente sono state poste all'attenzione del pagina 12 di 22 CTU il quale ha stabilito che effettivamente vi sono delle incongruenze e difformità dei
SAL sia con riguardo al contratto di appalto stipulato con la committenza sia nell'applicazione dei prezzi praticati rispetto a quelli pattuiti.
All'esito dell'indagine svolta dal CTU effettivamente emergeva che:
- Il totale delle opere inserite nei tre SAL non congruenti con quanto dichiarato e sottoscritto dalle parti nel contratto d'appalto ammonta ad €. 11.722,40;
- il totale degli importi delle opere inserite nei tre stati di avanzamento lavori e non congruenti nelle quantità e nei prezzi unitari con quanto dichiarato e sottoscritto dalle parti nel contratto di appalto ammonta ad €. 14.459,88;
Inoltre, il medesimo CTU ha rilevato delle discordanze nella sottoscrizione dei SAL nella documentazione prodotta dalle parti.
Tali somme devono essere scomputate dalla somma asseritamente dovuta dall'odierno opponente.
Anche in merito alle contestazioni avanzate dall'opponente in punto di non corretta esecuzione delle opere è stata espletata CTU in corso di causa allo scopo di verificare se i lavori fossero stati eseguiti a regola d'arte.
All'esito delle operazioni peritali il CTU dichiarava che “da quanto riscontrato in fase di sopralluogo e come si evince dalla documentazione fotografica allegata, i lavori non sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte”. Il CTU evidenziava i seguenti vizi nell'esecuzione dell'opera: 1) le nuove strutture (parte in c.a. e parte in muratura), non risultano ammorsate con la struttura esistente, con ogni conseguenza anche in termini antisismici;
2) le nuove coperture realizzate con travi di legno, non risultano ancorate ad un cordolo di coronamento ma gravano parte sulle strutture esistenti e parte sulle quelle di nuova costruzione;
3) la muratura che definisce il vano soggiorno e la camera al piano primo non è di tipo portante, un posticcio cordolo di coronamento è stato posto proprio su questa muratura, tali lavori vanno contro ogni buona tecnica di costruzione e non pagina 13 di 22 trovano riscontro nella normativa antisismica vigente;
4) le piattabande poste sulle aperture delle murature, sono state realizzate con elementi strutturali in c.a. prefabbricato e risultano essere state messe in opera in maniera artefatta (precisa il
Consulente del Tribunale che i travetti utilizzati per le piattabande non sono idonei in quanto presentano all'interno un'armatura dimensionata per la funzione per cui sono stati realizzati (solai orizzontali o inclinati) e non atti a svolgere una funzione strutturale completamente diversa); 5) si è constatata una differenza nelle altezze e di conseguenza una variazione nel volume realizzato, evidenziando una non conformità con quanto si presume sia stato approvato tramite progetto presentato.
Dunque, appare fuori di dubbio che le opere eseguite dalla ditta opposta presentino rilevanti vizi (anche incidenti sulla staticità della costruzione) e che non siano state eseguite secondo la regola dell'arte.
La ditta opposta ha però eccepito di aver lavorato sotto il controllo e la direzione tecnica del DL e che pertanto alcuna responsabilità potesse essergli ascritta in punto di bontà delle opere eseguite.
Ebbene sul punto sono necessarie alcune importanti precisazioni.
In materia di appalto, la responsabilità dell'esecuzione dei lavori è principalmente della ditta appaltatrice. È la ditta che ha l'obbligo contrattuale di realizzare l'opera a regola d'arte, fornendo il personale, i mezzi ed i materiali necessari.
Tuttavia, il Direttore de Lavori ha un ruolo fondamentale di controllo vigilanza e coordinamento. Sebbene non sia responsabile diretto dell'esecuzione materiale, ha delle responsabilità importanti: vigilanza e controllo: il Dl deve verificare che i lavori vengano eseguiti conformemente al progetto, al capitolato, alle norme di legge e alle regole dell'arte. Deve segnalare tempestivamente eventuali difformità o errori all'impresa e al committente;
direzione tecnica: il DL impartisce istruzioni all'impresa per garantire la corretta esecuzione delle opere;
verifica della qualità: controlla la qualità dei materiali e delle lavorazioni;
coordinamento: coordina le diverse figure professionali pagina 14 di 22 coinvolte nel cantiere;
Sicurezza: ha responsabilità anche in materia di sicurezza.
Dunque, la è responsabile dell'esecuzione materiale e della buona riuscita CP_3
dell'opera, mentre il Direttore dei lavori della corretta direzione, sorveglianza e controllo dell'esecuzione dei lavori da parte della ditta.
Certo è che la ditta appaltatrice non può in nuce escludere la propria responsabilità invocando la figura del direttore dei lavori come soggetto unico a cui ascrivere la cattiva esecuzione dell'opera per aver lavorato la ditta sotto la sua direzione e le sue indicazioni.
Tale tesi non coglie nel segno e non è condivisibile sotto una serie di aspetti. La responsabilità primaria dell'esecuzione a regola d'arte dell'opera, della qualità dei materiali utilizzati e della correttezza delle lavorazioni non può che ricadere sulla ditta appaltatrice e ciò perché è la ditta che si era impegnata contrattualmente alla esecuzione dell'opera secondo il progetto e le norme tecniche, mettendo a disposizione le proprie competenze e risorse. Il direttore dei lavori, in linea di principio, qualora rilevasse delle difformità nell'esecuzione dovrebbe certamente segnalarle alla ditta e se necessario, al committente, e di impartire le opportune disposizioni del caso. Se la ditta, come nel caso che qui occupa esegue male i lavori, la responsabilità della stessa permane anche se il
Direttore dei Lavori non ha vigilato adeguatamente. In caso di negligenza del DL, che comunque andrebbe accertata giudizialmente non essendo oggetto del presente procedimento, si potrebbe configurare una responsabilità solidale tra ditta e direttore dei lavori, con la conseguenza che il danneggiato potrebbe ben richiederne, previo accertamento, il risarcimento per l'intero all'una o all'altro. Sarà poi onere di chi ha risarcito il danno agire in regresso nei confronti del responsabile in via solidale.
D'altra parte, le considerazioni di cui sopra derivano dall'applicazione del principio cardine stabilito dall'art. 1667 del c.c., che sancisce la responsabilità dell'appaltatore per la difformità ed i vizi dell'opera. È l'appaltatore che si assume il rischio e l'onere di realizzare l'opera a regola d'arte.
pagina 15 di 22 Tale assunto è confermato anche da diverse pronunce giurisprudenziali nella quali si afferma che anche nel caso in cui si accerti una responsabilità del DL, questa si configura come una responsabilità di tipo solidale, il che non esclude la responsabilità della ditta appaltatrice.
La Corte di Cassazione, Sez. II Civile, con Sent. n. 18289 del 03.09.2020 infatti afferma che “In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra
l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (si vedano inoltre sulla responsabilità solidale tra DL e ditta appaltatrice Sent. Cass, n. 18929/2024, Sez. 2,
Sentenza n. 23350 del 15/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 22643 del 11/12/2012; Sez. 1,
Sentenza n. 24859 del 08/10/2008).
Ed ancora “in tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente
a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” (cosi' fra le altre Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 20294 del 14/10/2004, Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sent. n. 18521/2016).
“Qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi sono solidamente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità; il danneggiato, pertanto, può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno” (Corte di
Cassazione, Sez. VI – 2 Ordinanza n. 20704 del 20.07.2021; Cass. civ., sez. II, 4
pagina 16 di 22 dicembre 1991, n. 13039; Cass. civ., sez. II, 10 maggio 1995, n. 5103 cit..; Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2000, n. 972; Cass. civ., sez. II, 22 agosto 2002, n. 12367).
Questo giudicante deve poi soffermarsi sulla testimonianza resa in corso di causa dal direttore dei lavori. Anche sul punto si rende necessario operare talune considerazioni.
L'Art. 246 c.p.c. stabilisce che non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.
In altre parole, un soggetto è incapace a testimoniare se detiene un interesse giuridico, personale, concreto e attuale che gli permetterebbe di proporre a sua volta un'azione, intervenire nel giudizio già pendente ovvero essere chiamato in causa. Nel caso del DL, come pocanzi ampiamente argomentato, lo stesso può essere chiamato a rispondere in solido con l'appaltatore per i vizi derivanti dalla sua omessa o insufficiente vigilanza.
Questo lo rende potenzialmente un condebitore solidale o chiamato in garanzia. In tal caso è dunque evidente che il DL ha un interesse concreto ed attuale oltre che giuridico nel presente giudizio.
Orbene, da un punto di vista processuale, la parte che intende contestare l'incapacità a testimoniare (nel caso di specie l'opponente) deve eccepire tale incapacità ai sensi dell'art. 246 c.p.c.
Orbene parte opponente, ha sin da subito sollevato la mentovata eccezione, già in sede di memorie ex art. 183 c.p.c. Tanto che effettivamente l'allora Giudice correttamente aveva escluso l'ammissibilità della testimonianza del D.L. salvo poi ammetterla in un momento successivo e solo all'esito della CTU.
Il teste veniva effettivamente escusso all'udienza del 26.01.2024.
A questo punto l'opponente, in sede della stessa udienza e nei successivi scritti difensivi ribadiva la sollevata eccezione ex art. 246 c.p.c.
Atteso che l'eccezione di cui trattasi, non rilevabile d'ufficio, è stata correttamente pagina 17 di 22 reiterata da parte opponente dopo l'escussione del teste, questo giudicante, accogliendo la l'eccezione ex art. 246 c.p.c. dichiara inutilizzabile la testimonianza resa dal DL a motivo della sua incapacità a testimoniare per avere lo stesso un interesse personale, attuale e concreto nel presente giudizio.
Ed infine non può non citarsi un dirimente orientamento giurisprudenziale, calzante al caso che qui ci occupa: “Nel contratto di appalto privato di un'opera, la legge non dispone a carico di quale delle parti gravi l'obbligo di redazione del progetto complessivo cui fare riferimento per la sua realizzazione, né indica lo stesso come indispensabile (Cass. Sez. 2, 27/02/2019, n. 5734); non è neppure necessario che l'opera sia determinata anche nei suoi minuti particolari, rimanendo sufficiente che ne siano fissati gli elementi fondamentali (Cass. Sez. 1, 30/03/1967, n. 683; Cass. Sez. 3,
25/08/1984, n. 4697). Quando, peraltro, il contratto di appalto faccia riferimento ad un progetto, recante una descrizione esatta dell'oggetto fondata su criteri tecnici, l'opera deve certamente essere eseguita dall'impresa appaltatrice in conformità del medesimo progetto ed a regola d'arte. Così, l'art. 1659 c.c. inibisce all'appaltatore di apportare, senza l'autorizzazione del committente, variazioni non concordate del "progetto", cioè delle modalità convenute dell'opera, allo scopo, appunto, di assicurare che il risultato sia conforme, anche nei particolari, a quello che il committente si era proposto. La circostanza che l'appaltatore esegua l'opera su progetto del committente o fornito dal committente non lo degrada, per ciò solo, al rango di "nudus minister", poiché la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica
(Cass. Sez. 2, 05/05/2003, n. 6754). Qui deve allora ribadirsi il principio costantemente affermato in giurisprudenza, con il quale non si è confrontata la sentenza impugnata.
L'appaltatore che, nella realizzazione dell'opera, si attiene alle previsioni del progetto fornito dal committente può non di meno essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera stessa, valutandone la condotta secondo il parametro di cui all'art. 1176, comma 2, del codice civile. In particolare, l'appaltatore deve comunque segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l'opera a pagina 18 di 22 regola d'arte, con la conseguenza che, in caso contrario, egli è comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni.
L'appaltatore, invero, deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista (Cass. Sez. 1, 09/10/2017, n. 23594; Cass. Sez. 2,
8/7/2016, n. 14071; Cass. Sez. 2, 24/02/2016, n. 3651; Cass. Sez. 2, 02/02/2016, n.
1981; Cass. Sez. 2, 27/08/2012, n. 14650; Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8016; Cass. Sez.
1, 13/03/2009, n. 6202; Cass. Sez. 3, 12/04/2005, n. 7515; Cass. Sez. 2, 14/10/2004, n.
20294; Cass. Sez. 2, 26/07/1999, n. 8075; Cass. Sez. 2, 29/01/1983, n. 821)” (Cass. Civ.,
Sez. II, Ordinanza n. 31273/2022 del 11.10.2022).
Alla luce di quanto detto allora è evidente il grave inadempimento contrattuale della ditta che giustifica la risoluzione del contratto e il diritto dell'opponente a vedersi risarcito il danno.
Orbene, attesa l'acclarata esistenza di vizi nell'esecuzione delle opere eseguite dalla
, il CTU si è comunque trovato nell'impossibilità di quantificare i costi di ripristino CP_3
per i seguenti motivi “non avendo a disposizione gli elementi necessari per stabilire le reali difformità esistenti nel fabbricato oggetto dei lavori, non è possibile quantificare quali opere siano sanabili o meno a livello urbanistico, tantomeno a livello strutturale…si specifica che per computare l'eventuale ripristino allo stato dei luoghi precedentemente legittimato ed i costi di costruzione per realizzare le opere autorizzate,
pagina 19 di 22 occorrerebbe essere a conoscenza dei vari materiali e delle loro precise quantità previste e di tutte le misure dei vari elementi costruttivi, desumibili dalle tavole degli esecutivi allegate al progetto strutturale depositato”.
Sul punto la Suprema corte ha affermato che il ricorso alla valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c. presuppone che non vi siano elementi di prova sul suo preciso ammontare e che la dimostrazione di esso sia impossibile o quantomeno assai difficoltosa in relazione alla peculiarità del fatto dannoso.
“L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 127 del 8 gennaio 2016).
Pertanto, questo giudicante deve procedere alla liquidazione del danno in via equitativa quantificandola in €. 43.713,18 pari alla somma corrisposta dall'opponente per l'esecuzione delle opere.
Deve trovare accoglimento la domanda risarcitoria relativa al ritardo della ditta nella riconsegna del cantiere, in quanto il bene veniva indebitamente sottratto alla disponibilità del proprietario sino al febbraio 2018. Infatti, la mancata riconsegna del cantiere da parte dell'appaltatore, in assenza di un diritto di ritenzione legittimo, costituisce un inadempimento contrattuale (o un illecito civile). Sul punto la giurisprudenza di merito ha avuto modo di argomentare che "... La Suprema Corte ha chiarito che “il diritto di ritenzione di cui all'art. 1152 c.c., è un mezzo di autotutela di natura eccezionale, ed in quanto tale non è applicabile in via analogica a casi che non siano contemplati dalla legge e non può essere esercitato dall'appaltatore rispetto alle opere da lui costruite sul suolo del committente”; ciò in quanto “al diritto di credito dell'appaltatore non corrisponde un diritto di ritenzione del cantiere, essendo l'obbligo della riconsegna dello stesso configurabile non come una prestazione in relazione
pagina 20 di 22 sinallagmatica con l'obbligo del committente al pagamento del corrispettivo, ma solo come un effetto del venir meno del rapporto contrattuale tra le parti” (Cass.
n.12483/2022). ..." (cfr. CORTE D'APPELLO DI MILANO, Sentenza n. 2255/2023 del
10-07-2023).
Nessun dubbio che l'appaltatore non avesse alcun diritto di ritenere il cantiere dopo la corrispondenza intercorsa tra le parti a metà del 2017. Dall'indebita ritenzione del cantiere discende il diritto dell'opponente al risarcimento del danno che si quantifica in
€. 6.930,00, quantificati applicando la penale dedotta in contratto per il ritardo nella riconsegna dell'opera, partendo dal diniego dell'invito ex art. 1662 c.c. ricevuto in data
12.07.2017 e sino alla data di riconsegna del bene avvenuta 28 febbraio 2018 come da domanda avanzata in via riconvenzionale da . Controparte_1
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale in punto di danni morali la stessa non può essere accolta in quanto priva di prova.
Come pure non può trovare accoglimento la richiesta ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente in quanto non ne ricorrono i presupposti.
In ragione dell'accoglimento solo parziale delle istanze dell'opponente che ha visto rigettare anche la propria domanda riconvenzionale, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese al 25% ponendosi a carico dell'opposto la quota residua liquidata come in dispositivo in conformità al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sull'opposizione a Decreto Ingiuntivo avanzata da , così provvede: Controparte_1
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 244/2018 (R.G.
885/2018) del 22 febbraio 2018, emesso dal Tribunale di Cassino, nella persona del dott.
Eramo, depositato in cancelleria in data 22.02.2018;
-dichiara risolto il contratto d'appalto per cui è causa per grave inadempimento pagina 21 di 22 dell'appaltatore opposto;
-condanna parte opposta al risarcimento del danno in favore dell'opponente per i vizi dell'opera che quantifica in €. 43.713,18 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda e sino al soddisfo;
-accertata l'indebita ritenzione del cantiere e condanna l'opposta al pagamento della somma di €. 6.930,00 in favore dell'opponente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
-rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente nei limiti di cui in parte motiva;
- compensa per 1/4 le spese di lite ponendo a carico dell'opposto , la Controparte_2
quota residua che liquida in euro 5712,00 per compensi professionali ed euro 589,50 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA se e come per legge,
Cassino, 3/07/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2148/2018, avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi
ex art. 1655 e ss. cc. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.), riservata in decisione all'udienza del 28.01.2025 con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c,
promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F. e Controparte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Menditto (C.F. , e presso il suo studio C.F._2
elettivamente domiciliato in Mondragone (CE) alla via Niccolò Machiavelli, n. 8
ATTORE – opponente -
CONTRO
, in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta, (C.F. Controparte_2
/ P. IVA ), con sede in Itri (LT) alla contrada C.F._3 P.IVA_1
pagina 1 di 22 Campiglioni, n. 57, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Di Biase (c.f.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Itri (LT), alla via C.F._4
G. Matteotti, n. 24
CONVENUTO – OPPOSTO -
CONCLUSIONI
Per la parte opponente: “si conclude per la revoca del decreto ingiuntivo e
l'accoglimento delle domande riconvenzionali, con il favore delle spese di lite, rimettendosi ad ogni altra determinazione del magistrato, laddove dovesse adottare ulteriore rinvio in base alle esigenze di ruolo ed anche visto il primo contatto col fascicolo”
Per la parte opposta: “chiede che la causa venga decisa essendo già stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (comparsa conclusionale e di replica depositate in atti).
Insiste per il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, poiché ogni avversa contestazione è tardiva, ingiusta ed infondata in fatto ed in diritto, con conferma del d.i. opposto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato,
[...]
instava l'intestato Tribunale per vedere revocare il decreto ingiuntivo n. CP_1
244/2018 (R.G. 885/2018) del 22 febbraio 2018, emesso dal Tribunale di Cassino, nella persona del dott. Eramo, depositato in cancelleria in data 22.02.2018.
A sostegno delle proprie ragioni l'opponente deduceva:
- in data 4 aprile 2018 veniva notificato all'opponente ricorso in uno a decreto ingiuntivo n. 244/2018 (R.G. 885/2018) del 22 febbraio 2018, emesso dal
Tribunale di Cassino, nella persona del dott. Eramo, depositato in cancelleria in data 22.02.2018, per la somma complessiva di €. 32.328,56 oltre interessi come da domanda nonché spese di procedura liquidate in €. 1.305,00, IVA e CPA, come per legge;
pagina 2 di 22 - l'importo di cui parte opposta assumeva di essere creditrice era imputabile al mancato pagamento da parte dell'odierno opponente delle fatture n. 3/2017, n.
1/2018, riferite a lavori eseguiti in Itri (LT), alla via Strada Vicinale S. Elmo, n.
25, sulla proprietà di;
Controparte_1
- tra le parti, effettivamente, veniva sottoscritto un contratto d'appalto privato per la realizzazione/ultimazione di un fabbricato, su struttura grezza già esistente;
- l'accordo prevedeva la rifinitura di detto corpo fino alla consegna dello stesso per un costo complessivo dell'opera pari ad €. 75.755,52;
- per espressa previsione contrattuale, si conveniva che i citati lavori avrebbero avuto una durata di gg. 170 naturali e consecutivi computati dalla data del
12.11.2016;
- l'opponente formalizzava pagamenti per un ammontare complessivo di €.
43.713,18 ed in particolare: €. 15.000,00 a mezzo di assegno bancario tratto su banca Unicredit, €. 23.808,58 a mezzo bonifico bancario, €. 4.904,60;
- l'impresa , tuttavia, fin dal principio dell'esecuzione del contratto, si CP_2
mostrava via via inadempiente e comunque carente sotto il profilo dell'organizzazione di impresa tanto da non essere in grado di realizzare l'opera, nei modi e nei tempi pattuiti;
- l'opponente avanzava più volte contestazioni alla ditta in ordine alle lavorazioni eseguite, alla rispondenza dei lavori riportati nei SAL, ai prezzi praticati, a lavori extra preventivo mai autorizzati, all'abbandono del cantiere;
- andava contestata la pretesa creditoria azionata dall'opposto in quanto la fattura posta alla base del ricorso monitorio non costituiva un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite;
- l'opposto celava il proprio inadempimento fiscale attraverso la produzione non di estratti autentici delle scritture contabili attestate da notai, ma produceva copie dei registri IVA dichiarati conformi dallo stesso;
Controparte_2
- le fatture oggetto del procedimento monitorio venivano emesse in epoca pagina 3 di 22 successiva rispetto agli stati di avanzamento, dopo l'abbandono del cantiere e la risoluzione di fatto del contratto, quando già erano in essere le contestazioni tra le parti;
- infatti, dopo una serie di visite al cantiere, l'opponente contestava alla ditta, oltre agli anzidetti sensibili ritardi, anomalie in ordine alle opere quali pendenze non uniformi, tramezzi e travi discontinui, carenze progettuali e strutturali sull'immobile che incidevano sulla stabilità dello stesso (il solaio del tinello veniva poggiato su muratura preesistente e non consolidata);
- la committenza rilevava e contestava l'utilizzo di materiali diversi da quelli convenuti in contratto nonché l'inserimento nei computi metrici di lavori non effettuati e voci di spesa non rispondenti ai prezzi di mercato;
- dopo l'abbandono del cantiere da parte della ditta appaltatrice, l'opponente formalizzava invito a voler provvedere all'adeguamento e a tutto quanto necessario al fine di rimuovere ogni incongruenza tra quanto convenuto e quanto realizzato e intraprendere i lavori a regola d'arte, con espresso avvertimento di risoluzione di diritto ex art. 1662 c.c.;
- la ditta non intendeva uniformarsi all'invito rivolto quanto più manifestava il proprio intento a non proseguire i lavori;
- il cantiere veniva poi riconsegnato con effettiva immissione nel possesso solo nel mese di febbraio 2018;
- l'opponente disconosceva le fatture nel loro ammontare, e disconosceva altresì le lavorazioni in esse indicate ed anche extra preventivo (voci extra nei SAL) sia in termini quantitativi che di effettiva realizzazione e sia in merito alla loro espressa autorizzazione da parte dell'opponente ai sensi dell'art. 1659 c.c.;
- l'opponente, senza riconoscimento di credito nemmeno in misura parziale, doveva sopportare l'addebito di costi, profusi nei documenti contabili, relativi a lavori mai concordati ed opere mai prestate quali, a mero titolo esemplificativo: lavori di sistemazione del disimpegno tra camera da letto nuova e bagno per areazione del pagina 4 di 22 sottofondo di fondazione, con demolizione dello strato di pietrame della fondazione a sacco, massetto cementizio armato sul nuovo vespaio, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta (voce n. 29 SAL I); assistenza operatori ENEL ed assistenza idraulico (voce 28 e 32 SAL I); collegamento strutturale tra cordoli… Fornitura e posa in opera … lavori di sistemazione della trave di ferro (Voce 19,21 e 22 SAL II); Fornitura e posa in opera di n. 2 controtelai in legno … Fornitura Guaina di asfalto (Voce 16,17 e 18 SAL III);
- il contratto era a misura quindi i lavori effettivamente eseguiti andavano contabilizzati nel consuntivo nella misura effettivamente eseguita;
- vi era poi, una differenza di prezzo tra quello promesso nel preventivo accluso al contratto e quello effettivamente praticato, con aumento sensibile in favore della ditta esecutrice: il ponteggio esterno da una prima previsione recava €. 1.680,00 mentre veniva contabilizzato un costo effettivo di €. 6.166,05; per lo scavo a sezione aperta si passava dal €. 1.548,00 ad €. 2.243,00; così le opere in cemento armato lievitavano dal €. 11.549,00 ad €. 13.962,50, allo stesso modo i massetti in c.a. su vespaio e la muratura per opere in elevazione che rispettivamente aumentavano da €. 1.276,00 ad €. 2.384,80 e da 1.620,50 ad €. 3.072,30, per finire con canale gronda da €. 538,30 ad €. 2.107,70;
- risultava evidente che la ditta appaltatrice veniva meno alle proprie obbligazioni, poiché a fronte del pagamento del 60% l'opera rimaneva pressoché incompiuta;
- le difformità al progetto e le carenze propriamente fattive delle lavorazioni comportavano la necessità di interventi risolutivi, imputabili alla ditta appaltatrice, che venivano stimati in €. 44.444,60;
- il contratto d'appalto prevedeva all'art. 6 una penale di €. 30,00 giornaliera per i ritardi nella consegna delle opere imputabili all'impresa;
- il contratto doveva avere esecuzione in 170 giorni consecutivi a far data dal
12.11.2016, quindi con naturale scadenza al 01.05.2017;
- nel mese di dicembre 2016, a fronte delle contestazioni della committenza in pagina 5 di 22 ordine alle anzidette incongruenze contrattuali, la ditta abbandonava il cantiere, ma l'opponente veniva immesso nel possesso del bene solo il 28 febbraio 2018 come da verbale,
- tale immotivata detenzione a fronte anche della indisponibilità a proseguire l'opera, doveva necessariamente comportare l'applicazione della penale, anche se l'opera era riconsegnata incompiuta e con riserve della committenza, per una somma almeno pari ad €. 6.930,00, partendo dal diniego dell'invito ex art. 1662
c.c. ricevuto in data 12.07.2017, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
- si determinavano in capo all'opponente anche ulteriori voci di danno atteso che lo stesso si determinava ad adibire la proprietà oggetto di causa a dimora della sua costituenda famiglia;
- per tale ragione stabiliva le nozze a fine 2017 ma si vedeva poi costretto a rimandare il matrimonio già in programma e ad organizzarsi per stabilirsi presso altro immobile, con non poca sofferenza anche in termini economici.
Parte opponente così concludeva: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito ritenere fondati i motivi esposti con la presente opposizione e, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per l'effetto: - Preliminarmente e in rito: non concedere la provvisoria esecutività non ricorrendone i presupposti e stante le contestazioni di merito essendo
l'opposizione di pronta soluzione;
- Nel merito: revocare e dichiarare nullo ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo n. 244/2018 (RG 885/2018) del 22 febbraio
2018, emesso dal Tribunale di Cassino, nella persona del dott. Federico Eramo, depositato in cancelleria in data 22 febbraio 2018, per tutte le ragioni di cui alla presente opposizione;
- nel merito ed in riconvenzionale: accertato il mancato rispetto e il diniego all'invito formalizzato con la diffida ex art. 1662 c.c., dichiarare risolto il contratto ipso jure, con risarcimento del danno di € 37.877,76, pari alla metà dell'affare, oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore dell'opponente; - in via gradata nel merito ed in riconvenzionale: accertare il grave inadempimento di controparte e dichiarare la risoluzione contrattuale per le ragioni di cui in premessa e pagina 6 di 22 per l'effetto condannare la opposta al pagamento della somma di € 37.877,76 oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore dell'opponente; - sempre in riconvenzionale: accertare che nulla è dovuto dall'opponente per i lavori eseguiti senza autorizzazione e la discrasia tra i prezzi praticati e le misurazioni effettuate per le ragioni di cui in premessa e per l'effetto condannarsi l'opposta a titolo di indebito al pagamento al pagamento della somma di € 30.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore dell'opponente; - sempre in riconvenzionale: accertati i lamentati vizi condannarsi essa opposta al pagamento della somma di € 44.444,60 a titolo di risarcimento del danno e per tutti gli interventi utili e a farsi sull'immobile, nonché al pagamento della ulteriore somma di €. 6.930,00 a titolo di penale per il ritardo nell'esecuzione contrattualmente prevista, oltre al pagamento di quella somma ritenuta di giustizia per il danno morale patito e la violazione di quei generali principi di buona fede e correttezza che regolano i rapporti contrattuali, nonché per lite temeraria, tali da intendersi le domande tutte complessivamente contenute nei limiti di € 250.000,00 con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
- nel merito: dichiarare che nulla
è dovuto dal sig. , nemmeno in posta parziale, per le ragioni di cui alla presente CP_1
opposizione e che nella denegata ipotesi di condanna dell'opponente in riconvenzionale, anche parziale, si chiede di subordinare qualsivoglia pagamento alla presentazione della documento unico di regolarità contributiva (durc); - regolare le spese di giudizio”.
Si costituiva nel presente giudizio parte opposta impugnando e contestando tutto quanto ex adverso opposto, eccepito e contestato, poiché irrituale, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- il rapporto negoziale tra i due odierni litiganti era regolato da contratto d'appalto redatto dal Direttore dei lavori, Geom. , nominato dal Persona_1
committente, cioè dal;
Controparte_1
- dopo aver previsto l'oggetto del contratto, mediante richiamo al preventivo dei lavori e l'importo contrattuale dei lavori, le parti disciplinavano molti dettagli di pagina 7 di 22 rilievo, nelle clausole principali, quali: art. 3), l'obbligo dell'impresa di eseguire i lavori secondo gli elaborati progettuali, il preventivo di spesa ed il capitolato speciale redatto dal tecnico incaricato dal , da realizzarsi Controparte_1
ininterrottamente, salvo cause di forza maggiore giustificata ed accettata dalla direzione dei lavori;
art. 6), l'inizio dei lavori e la penale applicabile in caso di ritardo imputabile all'impresa; art. 7), il costo dell'opera, il pagamento a stati di avanzamento lavori e la previsione della possibilità di eventuali opere aggiuntive da pagarsi a misura, previa verifica della loro consistenza e verifica a cura della
Direzione dei lavori;
art. 8), l'affidamento della direzione dei lavori al Geom.
, con compito di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori, di Persona_1
imporre modifiche al lavoro, senza possibilità di eccezione da parte dell'impresa, nonché l'affidamento alla direzione dei lavori del potere di revocare l'incarico all'impresa, in caso di violazioni o gravi negligenze;
- mai alcun inadempimento, di qualsivoglia genere (cattiva esecuzione, ritardi o altro), veniva contestato all'impresa dalla Direzione dei lavori, cioè dal tecnico
Geom. , nominato dal per vigilare sulla corretta esecuzione Persona_1 CP_1
dei lavori;
- mai alcuna opera veniva eseguita senza ordini della direzione dei lavori;
- mai alcuna modifica alle opere così come eseguite era ordinata dalla Direzione dei lavori;
- mai alcuna fattura veniva emessa unilateralmente dall'impresa, poiché esse erano sempre precedute dalla verifica dei lavori, dalla loro quantificazione e contabilizzazione, dall'emissione dello stato di avanzamento dei lavori, firmato dalla Direzione dei lavori ed accettato dall'impresa;
- la contabilità emessa dalla Direzione lavori costituiva la prova che l'impresa aveva sempre operato correttamente, nel rispetto degli obblighi contrattuali, della volontà del committente e della Direzione lavori che ne faceva le veci sotto il profilo tecnico e ne curava i relativi interessi;
pagina 8 di 22 - l'impresa, inoltre, non aveva autonomia di scelta delle modalità esecutive dei lavori, poiché il committente imponeva all'impresa di attenersi al contratto, al progetto ed alle prescrizioni della direzione dei lavori;
- l'appaltatore nel presente caso era ridotto a nudus minister, poiché contrattualmente privato dal committente della libertà di decisione e di determinazione, dovendo attenersi alle istruzioni ricevute;
- l'impresa, quindi, non aveva responsabilità delle scelte progettuali ed esecutive, essendosi limitata ad eseguire le opere volute dal committente e dal suo Direttore dei lavori;
- la contabilità era redatta dalla Direzione dei lavori, cioè dal Geom.
[...]
, il quale, in rappresentanza del committente ) e nel rispetto di Per_1 CP_1
precisi obblighi contrattuali, aveva puntualmente redatto e sottoscritto: 1) il primo s.a.l., in data 29 dicembre del 2016, per un importo imponibile, scontato, del 10% di € 42.031,91, al quale hanno fatto seguito le fatture n. 7 / 2016, n. 1 e n. 2 del
2017, regolarmente pagate, per un pari importo (più iva); 2) il secondo s.a.l., in data 3 febbraio 2017, per un importo imponibile, scontato, del 10% di €
22.510,48, al quale ha fatto seguito la fattura n. 3 /2017, per un pari importo (più iva), cioè per un importo complessivo lordo di € 23.410,90, rimasto totalmente insoluto;
3) il terzo s.a.l., in data 14 agosto 2017 per un importo al netto iva, scontato del 10%, pari ad € 8.574,67, oltre iva al 4%, cui ha fatto seguito la fattura n. 1 / 2018, per un complessivo lordo di € 8.917,66, rimasto anch'esso totalmente insoluto;
- tutti i lavori contabilizzati nei tre stati di avanzamento dei lavori erano anche descritti nello stato di consistenza dei lavori, redatto il giorno 26 agosto 2017, sempre dal Direttore dei lavori, a ciò incaricato nel mese di luglio del 2017, dopo il venir meno del rapporto di fiducia tra impresa e committente;
- a luglio del 2017, infatti, dopo i primi ritardi del committente, in mora dal 17 febbraio del 2017 nel pagamento del secondo stato d'avanzamento dei lavori,
pagina 9 di 22 segnatamente nel pagamento dell'importo di € 23.410,90 (cfr. fattura n. 3 / 2017),
l'impresa si opponeva ad ogni avversa contestazione e manifestava la volontà di risolvere il contratto;
- le opere venivano realizzate nel rispetto della volontà del committente;
- nel mese di febbraio del 2017, dopo la predisposizione della contabilità (secondo s.a.l.) da parte del proprio direttore dei lavori, il riceveva la corrispondente CP_1
fattura emessa dall'impresa, ma si dileguava e si rendeva inadempiente;
- nel frattempo, l'impresa sospendeva i lavori non potendo procedere oltre;
- il 26 giugno del 2017, il committente non solo non pagava i lavori eseguiti, ma inviava una pretestuosa lettera di contestazione tardiva, dal contenuto non veritiero al solo scopo di mascherare la propria mancanza di volontà o incapacità di far fronte al debito e così ritardare il pagamento;
- l'impresa, con nota del giorno 12 luglio del 2017, formulava specifiche contestazioni all'avversa nota del 26 giugno del 2017 e comunicava prontamente la propria indisponibilità a proseguire il rapporto contrattuale;
- a seguito della rottura del rapporto fiduciario, alla presenza del Direttore dei lavori, avvenivano diversi incontri tra le parti per risolvere la pendenza in modo bonario;
quindi, si giungeva al giorno 1 dicembre del 2017, allorché il CP_1
rifiutava il pagamento, adducendo inadempimenti dell'impresa, e faceva pervenire una perizia di parte con data 28 novembre 2017, laddove lamentava pretesi inadempimenti dell'impresa;
- a seguito di tutto ciò l'impresa avviava il procedimento di negoziazione assistita in data 22 dicembre 2017, che però aveva esito negativo;
- previa pulizia del cantiere, si procedeva alla restituzione dell'opera in data 28 febbraio del 2018;
- la contabilità dei lavori, redatta dal direttore dei lavori per conto del committente di cui ha la rappresentanza tecnica, non veniva mai contestata nei sessanta giorni.
Parte opposta così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, pagina 10 di 22 previa concessione della provvisoria esecuzione al d.i. opposto, rigettare l'avversa opposizione, poiché ogni avversa deduzione, eccezione, contestazione e richiesta è tardiva, inammissibile ed in infondata in fatto ed in diritto. Con integrale conferma del
d.i. opposto e rigetto di ogni avversa diversa pretesa risarcitoria, materiale o morale.
Con vittoria di spese di lite”.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
Parte opponente, in riferimento alle somme portate nel decreto ingiuntivo con riguardo al secondo e terzo SAL, ha avanzato delle contestazioni sia formali, sia sull'aspetto relativo all'indebita aggiunta di alcune lavorazioni portate nelle fatture ed anche sull'aspetto dei prezzi praticati e dei valori indicati a corpo e non a misura.
In merito alle contestazioni formali l'opponente contestava la pretesa creditoria azionata dall'opposto sulla scorta della carenza probatoria del credito e delle effettive prestazioni eseguite rappresentata dalle fatture poste alla base del ricorso monitorio. Ad avviso dell'opponente l'appaltatore celava il proprio inadempimento fiscale attraverso la produzione non di estratti autentici delle scritture contabili attestate da notai, ma produceva copie dei registri IVA dichiarati conformi dallo stesso . Controparte_2
L'opposto in realtà invocava la regolarità della produzione offerta a motivo della coerenza delle fatture emesse rispetto alla contabilità redatta dal direttore dei lavori.
L'eccezione sollevata da parte opponente sul punto è infondata. Se da un lato secondo giurisprudenza costante le fatture da sole non costituiscono prova piena ed inconfutabile del credito essendo documenti di natura unilaterale formati dalla parte che vanta il credito (ex multis (Cass. n. 5573 del 1997; Cass. n. 9685 del 2000; Cass. n. 17050 del
2011), dall'altro quando le fatture sono sorrette da altri elementi quali, prova delle avvenute lavorazioni, corrispondenza tra le parti, registrazioni contabili (se tenute in modo regolare e coerente ancorché dichiarate conformi dal titolare) rafforzano il valore delle fatture prodotte. Inoltre, le fatture erano ulteriormente sorrette dalla contabilità riportata nei SAL che attesta l'avvenuta esecuzione delle opere.
pagina 11 di 22 Per quanto riguarda le contestazioni relative ai prezzi praticati, ai valori indicati a corpo e non a misura ed all'indebita aggiunta di lavorazioni non dedotte in contratto, parte opponente evidenziava di non aver mai autorizzato lavorazioni ultronee rispetto a quelle pattuite in contratto e facenti riferimento al preventivo di spesa, previsto a misura.
Sul punto giova richiamare quanto stabilito dal Codice civile in materia di appalto. L'art. 1659 c.c. stabilisce che l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione in questo caso si deve provare per iscritto.
Non rileva in automatico i lavori aggiunti fossero stati autorizzati dal DL tanto che la firma del direttore dei lavori apposta sui SAL non equivale all'accettazione delle modifiche e variazioni da parte del committente, né tantomeno ad una sua autorizzazione a variazioni significative dell'opera. La firma del SAL, infatti, non implica che il direttore dei lavori abbia il potere di approvare modifiche al progetto o al contratto d'appalto. La firma sul SAL ha una valenza contabile e di attestazione dell'esecuzione di determinate opere.
La Cassazione è costante nel ribadire che, qualora le variazioni al progetto siano apportate su iniziativa dell'appaltatore, la relativa autorizzazione del committente deve essere provata per iscritto (forma ad substantiam). Ciò significa che la prova del consenso non può essere data con altri mezzi, né per presunzioni.
“In tema di regime probatorio delle variazioni apportate all'opera in un contratto di appalto, se le modifiche sono dovute all'iniziativa dell'appaltatore, l'art. 1659 cod. civ. richiede che siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione sia attestata da un atto scritto ad substantiam, diversamente, se le variazioni sono richieste dal committente, l'art. 1661 cod. civ. permette all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che tali variazioni sono state richieste dal committente” (Cassazione civile sez. II, 02/08/2024, n.21823).
Le suddette contestazioni sollevate dal committente sono state poste all'attenzione del pagina 12 di 22 CTU il quale ha stabilito che effettivamente vi sono delle incongruenze e difformità dei
SAL sia con riguardo al contratto di appalto stipulato con la committenza sia nell'applicazione dei prezzi praticati rispetto a quelli pattuiti.
All'esito dell'indagine svolta dal CTU effettivamente emergeva che:
- Il totale delle opere inserite nei tre SAL non congruenti con quanto dichiarato e sottoscritto dalle parti nel contratto d'appalto ammonta ad €. 11.722,40;
- il totale degli importi delle opere inserite nei tre stati di avanzamento lavori e non congruenti nelle quantità e nei prezzi unitari con quanto dichiarato e sottoscritto dalle parti nel contratto di appalto ammonta ad €. 14.459,88;
Inoltre, il medesimo CTU ha rilevato delle discordanze nella sottoscrizione dei SAL nella documentazione prodotta dalle parti.
Tali somme devono essere scomputate dalla somma asseritamente dovuta dall'odierno opponente.
Anche in merito alle contestazioni avanzate dall'opponente in punto di non corretta esecuzione delle opere è stata espletata CTU in corso di causa allo scopo di verificare se i lavori fossero stati eseguiti a regola d'arte.
All'esito delle operazioni peritali il CTU dichiarava che “da quanto riscontrato in fase di sopralluogo e come si evince dalla documentazione fotografica allegata, i lavori non sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte”. Il CTU evidenziava i seguenti vizi nell'esecuzione dell'opera: 1) le nuove strutture (parte in c.a. e parte in muratura), non risultano ammorsate con la struttura esistente, con ogni conseguenza anche in termini antisismici;
2) le nuove coperture realizzate con travi di legno, non risultano ancorate ad un cordolo di coronamento ma gravano parte sulle strutture esistenti e parte sulle quelle di nuova costruzione;
3) la muratura che definisce il vano soggiorno e la camera al piano primo non è di tipo portante, un posticcio cordolo di coronamento è stato posto proprio su questa muratura, tali lavori vanno contro ogni buona tecnica di costruzione e non pagina 13 di 22 trovano riscontro nella normativa antisismica vigente;
4) le piattabande poste sulle aperture delle murature, sono state realizzate con elementi strutturali in c.a. prefabbricato e risultano essere state messe in opera in maniera artefatta (precisa il
Consulente del Tribunale che i travetti utilizzati per le piattabande non sono idonei in quanto presentano all'interno un'armatura dimensionata per la funzione per cui sono stati realizzati (solai orizzontali o inclinati) e non atti a svolgere una funzione strutturale completamente diversa); 5) si è constatata una differenza nelle altezze e di conseguenza una variazione nel volume realizzato, evidenziando una non conformità con quanto si presume sia stato approvato tramite progetto presentato.
Dunque, appare fuori di dubbio che le opere eseguite dalla ditta opposta presentino rilevanti vizi (anche incidenti sulla staticità della costruzione) e che non siano state eseguite secondo la regola dell'arte.
La ditta opposta ha però eccepito di aver lavorato sotto il controllo e la direzione tecnica del DL e che pertanto alcuna responsabilità potesse essergli ascritta in punto di bontà delle opere eseguite.
Ebbene sul punto sono necessarie alcune importanti precisazioni.
In materia di appalto, la responsabilità dell'esecuzione dei lavori è principalmente della ditta appaltatrice. È la ditta che ha l'obbligo contrattuale di realizzare l'opera a regola d'arte, fornendo il personale, i mezzi ed i materiali necessari.
Tuttavia, il Direttore de Lavori ha un ruolo fondamentale di controllo vigilanza e coordinamento. Sebbene non sia responsabile diretto dell'esecuzione materiale, ha delle responsabilità importanti: vigilanza e controllo: il Dl deve verificare che i lavori vengano eseguiti conformemente al progetto, al capitolato, alle norme di legge e alle regole dell'arte. Deve segnalare tempestivamente eventuali difformità o errori all'impresa e al committente;
direzione tecnica: il DL impartisce istruzioni all'impresa per garantire la corretta esecuzione delle opere;
verifica della qualità: controlla la qualità dei materiali e delle lavorazioni;
coordinamento: coordina le diverse figure professionali pagina 14 di 22 coinvolte nel cantiere;
Sicurezza: ha responsabilità anche in materia di sicurezza.
Dunque, la è responsabile dell'esecuzione materiale e della buona riuscita CP_3
dell'opera, mentre il Direttore dei lavori della corretta direzione, sorveglianza e controllo dell'esecuzione dei lavori da parte della ditta.
Certo è che la ditta appaltatrice non può in nuce escludere la propria responsabilità invocando la figura del direttore dei lavori come soggetto unico a cui ascrivere la cattiva esecuzione dell'opera per aver lavorato la ditta sotto la sua direzione e le sue indicazioni.
Tale tesi non coglie nel segno e non è condivisibile sotto una serie di aspetti. La responsabilità primaria dell'esecuzione a regola d'arte dell'opera, della qualità dei materiali utilizzati e della correttezza delle lavorazioni non può che ricadere sulla ditta appaltatrice e ciò perché è la ditta che si era impegnata contrattualmente alla esecuzione dell'opera secondo il progetto e le norme tecniche, mettendo a disposizione le proprie competenze e risorse. Il direttore dei lavori, in linea di principio, qualora rilevasse delle difformità nell'esecuzione dovrebbe certamente segnalarle alla ditta e se necessario, al committente, e di impartire le opportune disposizioni del caso. Se la ditta, come nel caso che qui occupa esegue male i lavori, la responsabilità della stessa permane anche se il
Direttore dei Lavori non ha vigilato adeguatamente. In caso di negligenza del DL, che comunque andrebbe accertata giudizialmente non essendo oggetto del presente procedimento, si potrebbe configurare una responsabilità solidale tra ditta e direttore dei lavori, con la conseguenza che il danneggiato potrebbe ben richiederne, previo accertamento, il risarcimento per l'intero all'una o all'altro. Sarà poi onere di chi ha risarcito il danno agire in regresso nei confronti del responsabile in via solidale.
D'altra parte, le considerazioni di cui sopra derivano dall'applicazione del principio cardine stabilito dall'art. 1667 del c.c., che sancisce la responsabilità dell'appaltatore per la difformità ed i vizi dell'opera. È l'appaltatore che si assume il rischio e l'onere di realizzare l'opera a regola d'arte.
pagina 15 di 22 Tale assunto è confermato anche da diverse pronunce giurisprudenziali nella quali si afferma che anche nel caso in cui si accerti una responsabilità del DL, questa si configura come una responsabilità di tipo solidale, il che non esclude la responsabilità della ditta appaltatrice.
La Corte di Cassazione, Sez. II Civile, con Sent. n. 18289 del 03.09.2020 infatti afferma che “In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra
l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (si vedano inoltre sulla responsabilità solidale tra DL e ditta appaltatrice Sent. Cass, n. 18929/2024, Sez. 2,
Sentenza n. 23350 del 15/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 22643 del 11/12/2012; Sez. 1,
Sentenza n. 24859 del 08/10/2008).
Ed ancora “in tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente
a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” (cosi' fra le altre Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 20294 del 14/10/2004, Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sent. n. 18521/2016).
“Qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi sono solidamente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità; il danneggiato, pertanto, può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno” (Corte di
Cassazione, Sez. VI – 2 Ordinanza n. 20704 del 20.07.2021; Cass. civ., sez. II, 4
pagina 16 di 22 dicembre 1991, n. 13039; Cass. civ., sez. II, 10 maggio 1995, n. 5103 cit..; Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2000, n. 972; Cass. civ., sez. II, 22 agosto 2002, n. 12367).
Questo giudicante deve poi soffermarsi sulla testimonianza resa in corso di causa dal direttore dei lavori. Anche sul punto si rende necessario operare talune considerazioni.
L'Art. 246 c.p.c. stabilisce che non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.
In altre parole, un soggetto è incapace a testimoniare se detiene un interesse giuridico, personale, concreto e attuale che gli permetterebbe di proporre a sua volta un'azione, intervenire nel giudizio già pendente ovvero essere chiamato in causa. Nel caso del DL, come pocanzi ampiamente argomentato, lo stesso può essere chiamato a rispondere in solido con l'appaltatore per i vizi derivanti dalla sua omessa o insufficiente vigilanza.
Questo lo rende potenzialmente un condebitore solidale o chiamato in garanzia. In tal caso è dunque evidente che il DL ha un interesse concreto ed attuale oltre che giuridico nel presente giudizio.
Orbene, da un punto di vista processuale, la parte che intende contestare l'incapacità a testimoniare (nel caso di specie l'opponente) deve eccepire tale incapacità ai sensi dell'art. 246 c.p.c.
Orbene parte opponente, ha sin da subito sollevato la mentovata eccezione, già in sede di memorie ex art. 183 c.p.c. Tanto che effettivamente l'allora Giudice correttamente aveva escluso l'ammissibilità della testimonianza del D.L. salvo poi ammetterla in un momento successivo e solo all'esito della CTU.
Il teste veniva effettivamente escusso all'udienza del 26.01.2024.
A questo punto l'opponente, in sede della stessa udienza e nei successivi scritti difensivi ribadiva la sollevata eccezione ex art. 246 c.p.c.
Atteso che l'eccezione di cui trattasi, non rilevabile d'ufficio, è stata correttamente pagina 17 di 22 reiterata da parte opponente dopo l'escussione del teste, questo giudicante, accogliendo la l'eccezione ex art. 246 c.p.c. dichiara inutilizzabile la testimonianza resa dal DL a motivo della sua incapacità a testimoniare per avere lo stesso un interesse personale, attuale e concreto nel presente giudizio.
Ed infine non può non citarsi un dirimente orientamento giurisprudenziale, calzante al caso che qui ci occupa: “Nel contratto di appalto privato di un'opera, la legge non dispone a carico di quale delle parti gravi l'obbligo di redazione del progetto complessivo cui fare riferimento per la sua realizzazione, né indica lo stesso come indispensabile (Cass. Sez. 2, 27/02/2019, n. 5734); non è neppure necessario che l'opera sia determinata anche nei suoi minuti particolari, rimanendo sufficiente che ne siano fissati gli elementi fondamentali (Cass. Sez. 1, 30/03/1967, n. 683; Cass. Sez. 3,
25/08/1984, n. 4697). Quando, peraltro, il contratto di appalto faccia riferimento ad un progetto, recante una descrizione esatta dell'oggetto fondata su criteri tecnici, l'opera deve certamente essere eseguita dall'impresa appaltatrice in conformità del medesimo progetto ed a regola d'arte. Così, l'art. 1659 c.c. inibisce all'appaltatore di apportare, senza l'autorizzazione del committente, variazioni non concordate del "progetto", cioè delle modalità convenute dell'opera, allo scopo, appunto, di assicurare che il risultato sia conforme, anche nei particolari, a quello che il committente si era proposto. La circostanza che l'appaltatore esegua l'opera su progetto del committente o fornito dal committente non lo degrada, per ciò solo, al rango di "nudus minister", poiché la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica
(Cass. Sez. 2, 05/05/2003, n. 6754). Qui deve allora ribadirsi il principio costantemente affermato in giurisprudenza, con il quale non si è confrontata la sentenza impugnata.
L'appaltatore che, nella realizzazione dell'opera, si attiene alle previsioni del progetto fornito dal committente può non di meno essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera stessa, valutandone la condotta secondo il parametro di cui all'art. 1176, comma 2, del codice civile. In particolare, l'appaltatore deve comunque segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l'opera a pagina 18 di 22 regola d'arte, con la conseguenza che, in caso contrario, egli è comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni.
L'appaltatore, invero, deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista (Cass. Sez. 1, 09/10/2017, n. 23594; Cass. Sez. 2,
8/7/2016, n. 14071; Cass. Sez. 2, 24/02/2016, n. 3651; Cass. Sez. 2, 02/02/2016, n.
1981; Cass. Sez. 2, 27/08/2012, n. 14650; Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8016; Cass. Sez.
1, 13/03/2009, n. 6202; Cass. Sez. 3, 12/04/2005, n. 7515; Cass. Sez. 2, 14/10/2004, n.
20294; Cass. Sez. 2, 26/07/1999, n. 8075; Cass. Sez. 2, 29/01/1983, n. 821)” (Cass. Civ.,
Sez. II, Ordinanza n. 31273/2022 del 11.10.2022).
Alla luce di quanto detto allora è evidente il grave inadempimento contrattuale della ditta che giustifica la risoluzione del contratto e il diritto dell'opponente a vedersi risarcito il danno.
Orbene, attesa l'acclarata esistenza di vizi nell'esecuzione delle opere eseguite dalla
, il CTU si è comunque trovato nell'impossibilità di quantificare i costi di ripristino CP_3
per i seguenti motivi “non avendo a disposizione gli elementi necessari per stabilire le reali difformità esistenti nel fabbricato oggetto dei lavori, non è possibile quantificare quali opere siano sanabili o meno a livello urbanistico, tantomeno a livello strutturale…si specifica che per computare l'eventuale ripristino allo stato dei luoghi precedentemente legittimato ed i costi di costruzione per realizzare le opere autorizzate,
pagina 19 di 22 occorrerebbe essere a conoscenza dei vari materiali e delle loro precise quantità previste e di tutte le misure dei vari elementi costruttivi, desumibili dalle tavole degli esecutivi allegate al progetto strutturale depositato”.
Sul punto la Suprema corte ha affermato che il ricorso alla valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c. presuppone che non vi siano elementi di prova sul suo preciso ammontare e che la dimostrazione di esso sia impossibile o quantomeno assai difficoltosa in relazione alla peculiarità del fatto dannoso.
“L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 127 del 8 gennaio 2016).
Pertanto, questo giudicante deve procedere alla liquidazione del danno in via equitativa quantificandola in €. 43.713,18 pari alla somma corrisposta dall'opponente per l'esecuzione delle opere.
Deve trovare accoglimento la domanda risarcitoria relativa al ritardo della ditta nella riconsegna del cantiere, in quanto il bene veniva indebitamente sottratto alla disponibilità del proprietario sino al febbraio 2018. Infatti, la mancata riconsegna del cantiere da parte dell'appaltatore, in assenza di un diritto di ritenzione legittimo, costituisce un inadempimento contrattuale (o un illecito civile). Sul punto la giurisprudenza di merito ha avuto modo di argomentare che "... La Suprema Corte ha chiarito che “il diritto di ritenzione di cui all'art. 1152 c.c., è un mezzo di autotutela di natura eccezionale, ed in quanto tale non è applicabile in via analogica a casi che non siano contemplati dalla legge e non può essere esercitato dall'appaltatore rispetto alle opere da lui costruite sul suolo del committente”; ciò in quanto “al diritto di credito dell'appaltatore non corrisponde un diritto di ritenzione del cantiere, essendo l'obbligo della riconsegna dello stesso configurabile non come una prestazione in relazione
pagina 20 di 22 sinallagmatica con l'obbligo del committente al pagamento del corrispettivo, ma solo come un effetto del venir meno del rapporto contrattuale tra le parti” (Cass.
n.12483/2022). ..." (cfr. CORTE D'APPELLO DI MILANO, Sentenza n. 2255/2023 del
10-07-2023).
Nessun dubbio che l'appaltatore non avesse alcun diritto di ritenere il cantiere dopo la corrispondenza intercorsa tra le parti a metà del 2017. Dall'indebita ritenzione del cantiere discende il diritto dell'opponente al risarcimento del danno che si quantifica in
€. 6.930,00, quantificati applicando la penale dedotta in contratto per il ritardo nella riconsegna dell'opera, partendo dal diniego dell'invito ex art. 1662 c.c. ricevuto in data
12.07.2017 e sino alla data di riconsegna del bene avvenuta 28 febbraio 2018 come da domanda avanzata in via riconvenzionale da . Controparte_1
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale in punto di danni morali la stessa non può essere accolta in quanto priva di prova.
Come pure non può trovare accoglimento la richiesta ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente in quanto non ne ricorrono i presupposti.
In ragione dell'accoglimento solo parziale delle istanze dell'opponente che ha visto rigettare anche la propria domanda riconvenzionale, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese al 25% ponendosi a carico dell'opposto la quota residua liquidata come in dispositivo in conformità al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sull'opposizione a Decreto Ingiuntivo avanzata da , così provvede: Controparte_1
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 244/2018 (R.G.
885/2018) del 22 febbraio 2018, emesso dal Tribunale di Cassino, nella persona del dott.
Eramo, depositato in cancelleria in data 22.02.2018;
-dichiara risolto il contratto d'appalto per cui è causa per grave inadempimento pagina 21 di 22 dell'appaltatore opposto;
-condanna parte opposta al risarcimento del danno in favore dell'opponente per i vizi dell'opera che quantifica in €. 43.713,18 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda e sino al soddisfo;
-accertata l'indebita ritenzione del cantiere e condanna l'opposta al pagamento della somma di €. 6.930,00 in favore dell'opponente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
-rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente nei limiti di cui in parte motiva;
- compensa per 1/4 le spese di lite ponendo a carico dell'opposto , la Controparte_2
quota residua che liquida in euro 5712,00 per compensi professionali ed euro 589,50 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA se e come per legge,
Cassino, 3/07/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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