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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 11/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 467/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 467/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Spantini ed elettivamente domiciliato presso Parte_1
il suo studio in Perugia Via F.lli Pellas n. 20/C (studio Avv. Lorena Ciuffoli)
Contro
VIA Controparte_1 Pt_2 Parte_3
APPELLATO-CONTUMACE
E contro Con
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO
Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)- Impugnazione sentenza 39/22 Tribunale di Perugia pubbl. 12.1.2022
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha impugnato la sentenza n. 39/2022 emessa dal Tribunale di Perugia pubblicata Parte_1
il 12.01.2022 con la quale, nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto instaurato dallo stesso pagina 1 di 7 nei confronti degli intimanti (società Pt_1 Parte_4 Parte_2
gerente l'amministrazione del condominio), veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta caducazione del titolo esecutivo, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza del Tribunale di Perugia – Sez. Dist. Città di
Castello del 31.10.2009 n. 200/09 che aveva dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla impugnazione di una delibera condominiale azionata dallo liquidando in favore dei due Pt_1
convenuti ( e Amministratore) le spese di lite in base al principio della soccombenza CP_1
virtuale.
A seguito della opposizione a precetto oggetto del presente giudizio, sopravveniva la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 2/13 (passata in giudicato) che riformava parzialmente la sentenza
200/09 (il titolo esecutivo), dichiarando parzialmente compensate per un mezzo le spese del primo C grado di giudizio, condannando il e l'Amministratore al pagamento in favore di CP_1 Parte_2
delle spese residue, così caducando il titolo in forza del quale era stato intimato il precetto Pt_1
opposto.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti. C Condominio e non si sono costituiti nel presente Parte_4 CP_1 Parte_2
grado di giudizio.
L'appellante deduce che la motivazione (unica) adottata per compensare le spese di causa è il contrasto giurisprudenziale sul regolamento delle medesime, ed è errata perché il contrasto cui faceva riferimento il decidente, tra condannare tout court l'opposto alle spese o regolare quest'ultime col criterio della soccombenza virtuale, al momento della decisione era già stato superato con S.U. 25478 del 21.9.2021 che aveva dettato la regola della soccombenza virtuale, cui il primo giudice si era sottratto.
Ritenendo, poi, sotto il profilo del merito del giudizio -e quindi della soccombenza virtuale -che l'opposizione fosse pienamente fondata, ne conseguiva che le parti opposte dovevano essere condannate al pagamento delle spese di lite.
L'appello è infondato.
Si osserva che il Giudice ha così motivato la compensazione delle spese: “Orbene, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale in materia di determinazione delle spese di lite, dell'originario diritto pagina 2 di 7 del convenuto ad attivare il titolo, contrapposto a quello dell'attore a proporre opposizione, appaiono sussistere giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio tra tutte le parti.”
Quindi, non risponde al vero che l'unico motivo in forza del quale il Giudice di prime cure ha ritenuto di dover compensare le spese sia riconducibile al ritenuto contrasto giurisprudenziale: il
Giudice, invece, ha compensato anche perché ha tenuto conto dell'originario diritto dei convenuti ad agire in via esecutiva;
dunque, ha valutato la sussistenza di reciproca soccombenza, anche se non ampiamente motivata.
L'appellante, in ogni caso, lamenta l'ingiustizia della decisione anche sotto tale profilo, censurando in via principale la motivazione nella parte in cui ha ritenuto sussistere il diritto a procedere ad esecuzione forzata in capo ad entrambe le parti senza tener conto dell'abuso del processo da parte dei creditori, che ingiustificatamente avevano intrapreso due azioni esecutive intimando due atti di precetto con aggravio di spese a carico del debitore.
A monte è pacifico che in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice d'appello importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e che in tal caso le spese processuali debbano essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale da valutarsi unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (Cass. Sez. Un. n. 25478/2021;
Cass. n. 9899/2022).
E quindi occorre quindi procedere alla regolazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale da valutare in relazione agli originari motivi di opposizione.
I due precetti opposti erano volti al recupero delle spese processuali liquidate separatamente in favore dei due opposti con sentenza n. 200/09 del Tribunale di Perugia, all'esito di un giudizio di impugnazione di delibera assembleare azionato da In quel giudizio le due parti ( e Pt_1 CP_1
Amministratore) si erano costituite con distinti atti, ma con il patrocinio del medesimo difensore.
In particolare, l'opponente ha censurato il precetto per:
1) violazione del precetto di buona fede oggettiva con abuso del diritto per avere aggravato con l'intimazione di due atti di precetto - al posto di uno solo - la situazione debitoria della controparte, quando nella specie non esistevano effettive ragioni di tutela della parte assistita che giustificassero tale duplicazione;
pagina 3 di 7 2) esposizione di somme per voci tariffarie non dovute o dovute in maniera minore oppure illecitamente duplicate;
3) improcedibilità della posizione riconducibile alla Sa per essere stato oggetto, il Parte_2
credito vantato, di pignoramento presso terzi (con terzo lo stesso in data 4.8.2010 per la Pt_1
somma di €.3.085,36 che, ai sensi dell'art.546 c.p.c., rendeva indisponibile tale somma aumentata della metà, quindi fino alla concorrenza della somma di €.4.628,04 ( superiore alla somma precettata) somma divenuta di €.4.534,30 all'esito della assegnazione giudiziale definitiva, quindi sempre superiore al credito azionato.
Sulla base di tali motivi così ha concluso: Parte_1
“ Voglia l'Ecc.ll.mo Giudice Adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa, dichiarare a tutti gli effetti di legge e con efficacia di giudicato che:
A) – il come rapp.to nonché in virtù della Controparte_1 CP_2
notifica degli atti di precetto, opposti, non hanno diritto a procedere all'esecuzione forzata della sentenza
n. 200/09 [R.G. 9099/07] emessa dal Tribunale Civile di Perugia, Sez. Dist. Città di Castello;
B) in subordine accertare a tutti gli effetti di legge che, le voci esposte nei due atti di precetto sono: in parte non dovute, determinando esattamente quali;
in parte eccessive sia per non essere state sostenute che, ove, ripetibili, non appartenenti al giusto scaglione di valore tariffario, determinando esattamente quali;
C) dichiarare, pertanto, che come rapp.to nonché Controparte_1
Con non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata per la minacciata somma di € 4.295,35= Parte_2
per ognuno dei due atti di precetto per totali € 8.590,70= tanto unitariamente intesi che separatamente intesi;
D) in ulteriore subordine, dichiarare a tutti gli effetti di legge, che la pretesa della ditta CP_2
è inesigibile, per essere stata oggetto, il credito vantato nell'atto di precetto opposto, di
[...]
pignoramento presso terzi (con terzo lo stesso odierno istante) in data 4.8.2010, per la somma di €
3.085,35= che, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., rende indisponibile tale somma, aumentata della metà, quindi fino alla concorrenza della somma di € 4.628, 04 (quindi superiore alla somma precettata.
E) Condannare i convenuti al pagamento delle spese di causa, gravate da Iva, cap e CI come per legge”.
Ebbene, ritiene la Corte che la domanda principale (ed il motivo principale di opposizione, cioè la notifica di due precetti da parte dei creditori, ancorché difesi dal medesimo avvocato, nei confronti pagina 4 di 7 dello stesso debitore per il pagamento di somme dovute per le spese processuali di un medesimo giudizio, sulla base della medesima sentenza, condotta che concretizzerebbe un abuso degli strumenti processuali) sia infondata.
Si premette che l'accertamento di distinti diritti di credito -a titolo di spese processuali - in capo a diverse parti, pronunciato in sentenza, non può essere contestato in sede di opposizione esecutiva, in quanto la eventuale sussistenza di identità di diritti difesi e la contestuale unicità del diritto è decisione di merito lasciata al discrezionale apprezzamento del Giudicante del merito ex art. 91 c.p.c. (cfr. per tutte Cass. 2 febbraio 2007 n. 2254; Cass. Civ. del 2007 n. 22106, Cass. Sez. Uni. del
1997 n. 9859; Cass. del 2008 n. 24642), e tale giudizio, quale capo autonomo della sentenza, deve eventualmente essere oggetto di impugnazione tramite appello.
La notifica del duplice precetto non è di per sé condotta abusiva, perché sussistono due autonomi titoli esecutivi a favore di parti processuali distinte, tanto è vero che le sorti del giudizio esecutivo si sono successivamente diversificate, in quanto solo una parte ha proceduto con il pignoramento. Sussistendo, ad ogni modo, un titolo esecutivo in capo a ciascuna delle parti precettanti, per somme separatamente liquidate a favore di ciascuna, non si ravvisa alcun abuso del processo da parte dei creditori.
Pur volendo ritenere fondati i motivi relativi alla duplicazione delle spese di registrazione, alla non spettanza dei diritti procuratori per le voci “pagamento delega e accesso ufficio” e “restituzione delega e accesso ufficio”, alla eccessività della voce “archivio” per errato scaglione di riferimento e dell'importo dell'onorario per il precetto, alla Illegittimità di alcune voci “consequenziali” che dalla stesso ammontare degli onorari e delle competenze dipendono perché da calcolarsi in percentuale -le voci del rimborso spese forfettario 12,5%, Cap 2% ed Iva 20%-, resta il fatto che la domanda principale di declaratoria di insussistenza del diritto dei precettanti a procedere in via esecutiva è infondata, e che dunque ricorrerebbe al più l'ipotesi di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi per la quale, secondo l'orientamento della Suprema Corte, il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare le spese sostenute dalla parte vittoriosa, perché in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi si realizza una reciproca soccombenza (cfr. Cass. Sez. U -
, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 e, più di recente, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13827 del 2024).
Ed anche a voler considerare infondate le domande di condanna per responsabilità aggravata svolte dagli opposti, per avere lo introdotto successiva opposizione all'esecuzione sulla base Pt_1 pagina 5 di 7 dei medesimi motivi della opposizione a precetto (ragione per cui gli opposti chiedevano altresì dichiararsi litispendenza o continenza, ovvero procedersi alla riunione dei due giudizi di opposizione), ai fini della preponderanza della soccombenza deve pure considerarsi che:
-i motivi di opposizione articolati in via subordinata riguardavano importi modesti;
la non debenza di una parte soltanto della somma portata in precetto non avrebbe travolto per intero l'intimazione, ma ne avrebbe determinato l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione sarebbe rimasta valida per la somma effettivamente spettante (Cass. n. 20238/2024).
- l'ulteriore domanda svolta -nei confronti della sola di declaratoria di inesigibilità del credito CP_2
vantato nell'atto di precetto opposto per essere stato oggetto, tale credito, di pignoramento presso terzi notificato dallo a sé medesimo in forza di un suo contro credito nei confronti della Pt_1 CP_2
appare manifestamente erronea e infondata (a prescindere dal provvedimento di assegnazione che successivamente è stato assunto dal Giudice dell'esecuzione presso terzi) in quanto il pignoramento presso terzi è -come letteralmente indica l'istituto - un pignoramento di un credito che il debitore (
[...]
ha nei confronti di soggetti, per l'appunto, “terzi”, cioè diversi dalle altre parti coinvolte CP_2
(creditore pignorante e debitore): in altri termini, l'atto di pignoramento deve avere ad oggetto crediti del debitore ( ) verso terzi, categoria in cui non è possibile ricomprendere i crediti del debitore CP_2
( verso il medesimo soggetto che opera il pignoramento ( . CP_2 Pt_1
Ragione per cui può ben configurarsi una totale soccombenza reciproca, anche se sotto diversa motivazione, e quindi ritenersi sostanzialmente corretta la decisione di compensare tra le parti le spese di lite.
Dunque l'appello deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, in difetto di costituzione delle parti appellate.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando della causa di cui in epigrafe rigetta l'appello
Nulla sulle spese.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Perugia, 13.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
pagina 6 di 7 Dott.ssa Francesca Altrui
Dott.ssa Claudia Matteini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 467/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Spantini ed elettivamente domiciliato presso Parte_1
il suo studio in Perugia Via F.lli Pellas n. 20/C (studio Avv. Lorena Ciuffoli)
Contro
VIA Controparte_1 Pt_2 Parte_3
APPELLATO-CONTUMACE
E contro Con
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO
Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)- Impugnazione sentenza 39/22 Tribunale di Perugia pubbl. 12.1.2022
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha impugnato la sentenza n. 39/2022 emessa dal Tribunale di Perugia pubblicata Parte_1
il 12.01.2022 con la quale, nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto instaurato dallo stesso pagina 1 di 7 nei confronti degli intimanti (società Pt_1 Parte_4 Parte_2
gerente l'amministrazione del condominio), veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta caducazione del titolo esecutivo, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza del Tribunale di Perugia – Sez. Dist. Città di
Castello del 31.10.2009 n. 200/09 che aveva dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla impugnazione di una delibera condominiale azionata dallo liquidando in favore dei due Pt_1
convenuti ( e Amministratore) le spese di lite in base al principio della soccombenza CP_1
virtuale.
A seguito della opposizione a precetto oggetto del presente giudizio, sopravveniva la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 2/13 (passata in giudicato) che riformava parzialmente la sentenza
200/09 (il titolo esecutivo), dichiarando parzialmente compensate per un mezzo le spese del primo C grado di giudizio, condannando il e l'Amministratore al pagamento in favore di CP_1 Parte_2
delle spese residue, così caducando il titolo in forza del quale era stato intimato il precetto Pt_1
opposto.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti. C Condominio e non si sono costituiti nel presente Parte_4 CP_1 Parte_2
grado di giudizio.
L'appellante deduce che la motivazione (unica) adottata per compensare le spese di causa è il contrasto giurisprudenziale sul regolamento delle medesime, ed è errata perché il contrasto cui faceva riferimento il decidente, tra condannare tout court l'opposto alle spese o regolare quest'ultime col criterio della soccombenza virtuale, al momento della decisione era già stato superato con S.U. 25478 del 21.9.2021 che aveva dettato la regola della soccombenza virtuale, cui il primo giudice si era sottratto.
Ritenendo, poi, sotto il profilo del merito del giudizio -e quindi della soccombenza virtuale -che l'opposizione fosse pienamente fondata, ne conseguiva che le parti opposte dovevano essere condannate al pagamento delle spese di lite.
L'appello è infondato.
Si osserva che il Giudice ha così motivato la compensazione delle spese: “Orbene, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale in materia di determinazione delle spese di lite, dell'originario diritto pagina 2 di 7 del convenuto ad attivare il titolo, contrapposto a quello dell'attore a proporre opposizione, appaiono sussistere giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio tra tutte le parti.”
Quindi, non risponde al vero che l'unico motivo in forza del quale il Giudice di prime cure ha ritenuto di dover compensare le spese sia riconducibile al ritenuto contrasto giurisprudenziale: il
Giudice, invece, ha compensato anche perché ha tenuto conto dell'originario diritto dei convenuti ad agire in via esecutiva;
dunque, ha valutato la sussistenza di reciproca soccombenza, anche se non ampiamente motivata.
L'appellante, in ogni caso, lamenta l'ingiustizia della decisione anche sotto tale profilo, censurando in via principale la motivazione nella parte in cui ha ritenuto sussistere il diritto a procedere ad esecuzione forzata in capo ad entrambe le parti senza tener conto dell'abuso del processo da parte dei creditori, che ingiustificatamente avevano intrapreso due azioni esecutive intimando due atti di precetto con aggravio di spese a carico del debitore.
A monte è pacifico che in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice d'appello importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e che in tal caso le spese processuali debbano essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale da valutarsi unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (Cass. Sez. Un. n. 25478/2021;
Cass. n. 9899/2022).
E quindi occorre quindi procedere alla regolazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale da valutare in relazione agli originari motivi di opposizione.
I due precetti opposti erano volti al recupero delle spese processuali liquidate separatamente in favore dei due opposti con sentenza n. 200/09 del Tribunale di Perugia, all'esito di un giudizio di impugnazione di delibera assembleare azionato da In quel giudizio le due parti ( e Pt_1 CP_1
Amministratore) si erano costituite con distinti atti, ma con il patrocinio del medesimo difensore.
In particolare, l'opponente ha censurato il precetto per:
1) violazione del precetto di buona fede oggettiva con abuso del diritto per avere aggravato con l'intimazione di due atti di precetto - al posto di uno solo - la situazione debitoria della controparte, quando nella specie non esistevano effettive ragioni di tutela della parte assistita che giustificassero tale duplicazione;
pagina 3 di 7 2) esposizione di somme per voci tariffarie non dovute o dovute in maniera minore oppure illecitamente duplicate;
3) improcedibilità della posizione riconducibile alla Sa per essere stato oggetto, il Parte_2
credito vantato, di pignoramento presso terzi (con terzo lo stesso in data 4.8.2010 per la Pt_1
somma di €.3.085,36 che, ai sensi dell'art.546 c.p.c., rendeva indisponibile tale somma aumentata della metà, quindi fino alla concorrenza della somma di €.4.628,04 ( superiore alla somma precettata) somma divenuta di €.4.534,30 all'esito della assegnazione giudiziale definitiva, quindi sempre superiore al credito azionato.
Sulla base di tali motivi così ha concluso: Parte_1
“ Voglia l'Ecc.ll.mo Giudice Adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa, dichiarare a tutti gli effetti di legge e con efficacia di giudicato che:
A) – il come rapp.to nonché in virtù della Controparte_1 CP_2
notifica degli atti di precetto, opposti, non hanno diritto a procedere all'esecuzione forzata della sentenza
n. 200/09 [R.G. 9099/07] emessa dal Tribunale Civile di Perugia, Sez. Dist. Città di Castello;
B) in subordine accertare a tutti gli effetti di legge che, le voci esposte nei due atti di precetto sono: in parte non dovute, determinando esattamente quali;
in parte eccessive sia per non essere state sostenute che, ove, ripetibili, non appartenenti al giusto scaglione di valore tariffario, determinando esattamente quali;
C) dichiarare, pertanto, che come rapp.to nonché Controparte_1
Con non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata per la minacciata somma di € 4.295,35= Parte_2
per ognuno dei due atti di precetto per totali € 8.590,70= tanto unitariamente intesi che separatamente intesi;
D) in ulteriore subordine, dichiarare a tutti gli effetti di legge, che la pretesa della ditta CP_2
è inesigibile, per essere stata oggetto, il credito vantato nell'atto di precetto opposto, di
[...]
pignoramento presso terzi (con terzo lo stesso odierno istante) in data 4.8.2010, per la somma di €
3.085,35= che, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., rende indisponibile tale somma, aumentata della metà, quindi fino alla concorrenza della somma di € 4.628, 04 (quindi superiore alla somma precettata.
E) Condannare i convenuti al pagamento delle spese di causa, gravate da Iva, cap e CI come per legge”.
Ebbene, ritiene la Corte che la domanda principale (ed il motivo principale di opposizione, cioè la notifica di due precetti da parte dei creditori, ancorché difesi dal medesimo avvocato, nei confronti pagina 4 di 7 dello stesso debitore per il pagamento di somme dovute per le spese processuali di un medesimo giudizio, sulla base della medesima sentenza, condotta che concretizzerebbe un abuso degli strumenti processuali) sia infondata.
Si premette che l'accertamento di distinti diritti di credito -a titolo di spese processuali - in capo a diverse parti, pronunciato in sentenza, non può essere contestato in sede di opposizione esecutiva, in quanto la eventuale sussistenza di identità di diritti difesi e la contestuale unicità del diritto è decisione di merito lasciata al discrezionale apprezzamento del Giudicante del merito ex art. 91 c.p.c. (cfr. per tutte Cass. 2 febbraio 2007 n. 2254; Cass. Civ. del 2007 n. 22106, Cass. Sez. Uni. del
1997 n. 9859; Cass. del 2008 n. 24642), e tale giudizio, quale capo autonomo della sentenza, deve eventualmente essere oggetto di impugnazione tramite appello.
La notifica del duplice precetto non è di per sé condotta abusiva, perché sussistono due autonomi titoli esecutivi a favore di parti processuali distinte, tanto è vero che le sorti del giudizio esecutivo si sono successivamente diversificate, in quanto solo una parte ha proceduto con il pignoramento. Sussistendo, ad ogni modo, un titolo esecutivo in capo a ciascuna delle parti precettanti, per somme separatamente liquidate a favore di ciascuna, non si ravvisa alcun abuso del processo da parte dei creditori.
Pur volendo ritenere fondati i motivi relativi alla duplicazione delle spese di registrazione, alla non spettanza dei diritti procuratori per le voci “pagamento delega e accesso ufficio” e “restituzione delega e accesso ufficio”, alla eccessività della voce “archivio” per errato scaglione di riferimento e dell'importo dell'onorario per il precetto, alla Illegittimità di alcune voci “consequenziali” che dalla stesso ammontare degli onorari e delle competenze dipendono perché da calcolarsi in percentuale -le voci del rimborso spese forfettario 12,5%, Cap 2% ed Iva 20%-, resta il fatto che la domanda principale di declaratoria di insussistenza del diritto dei precettanti a procedere in via esecutiva è infondata, e che dunque ricorrerebbe al più l'ipotesi di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi per la quale, secondo l'orientamento della Suprema Corte, il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare le spese sostenute dalla parte vittoriosa, perché in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi si realizza una reciproca soccombenza (cfr. Cass. Sez. U -
, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 e, più di recente, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13827 del 2024).
Ed anche a voler considerare infondate le domande di condanna per responsabilità aggravata svolte dagli opposti, per avere lo introdotto successiva opposizione all'esecuzione sulla base Pt_1 pagina 5 di 7 dei medesimi motivi della opposizione a precetto (ragione per cui gli opposti chiedevano altresì dichiararsi litispendenza o continenza, ovvero procedersi alla riunione dei due giudizi di opposizione), ai fini della preponderanza della soccombenza deve pure considerarsi che:
-i motivi di opposizione articolati in via subordinata riguardavano importi modesti;
la non debenza di una parte soltanto della somma portata in precetto non avrebbe travolto per intero l'intimazione, ma ne avrebbe determinato l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione sarebbe rimasta valida per la somma effettivamente spettante (Cass. n. 20238/2024).
- l'ulteriore domanda svolta -nei confronti della sola di declaratoria di inesigibilità del credito CP_2
vantato nell'atto di precetto opposto per essere stato oggetto, tale credito, di pignoramento presso terzi notificato dallo a sé medesimo in forza di un suo contro credito nei confronti della Pt_1 CP_2
appare manifestamente erronea e infondata (a prescindere dal provvedimento di assegnazione che successivamente è stato assunto dal Giudice dell'esecuzione presso terzi) in quanto il pignoramento presso terzi è -come letteralmente indica l'istituto - un pignoramento di un credito che il debitore (
[...]
ha nei confronti di soggetti, per l'appunto, “terzi”, cioè diversi dalle altre parti coinvolte CP_2
(creditore pignorante e debitore): in altri termini, l'atto di pignoramento deve avere ad oggetto crediti del debitore ( ) verso terzi, categoria in cui non è possibile ricomprendere i crediti del debitore CP_2
( verso il medesimo soggetto che opera il pignoramento ( . CP_2 Pt_1
Ragione per cui può ben configurarsi una totale soccombenza reciproca, anche se sotto diversa motivazione, e quindi ritenersi sostanzialmente corretta la decisione di compensare tra le parti le spese di lite.
Dunque l'appello deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, in difetto di costituzione delle parti appellate.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando della causa di cui in epigrafe rigetta l'appello
Nulla sulle spese.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Perugia, 13.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
pagina 6 di 7 Dott.ssa Francesca Altrui
Dott.ssa Claudia Matteini
pagina 7 di 7