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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 936/2025 R.G. instaurata da
, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Lideo, Nicola Zampieri, giovanni
Rinaldi, Giovanni Miceli e Fabio Ganci, domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Verbania, viale Azari n. 9,
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, domicilio eletto in Milano, via Soderini n. 24,
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, la procuratrice della ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 4.002,64 a titolo di indennità
sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2019/2020 e, conseguentemente, condannare il Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma
[...]
o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. * Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al
22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”.
Si è costituita l'Amministrazione convenuta contrastando la pretesa avversaria di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
La causa, vertente su questione di diritto e documentale è stata discussa e decisa in prima udienza.
Ciò posto, la ricorrente è un insegnante della Scuola Secondaria, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Superiore “L. Einaudi – L. Da Vinci” di Magenta (MI).
2 La ricorrente dal 09.11.2016 al 30.06.2020 è stata assegnata dal
[...]
in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti Controparte_2
contratti a tempo determinato (v. attestazione stato di servizio doc. 1), come da elenco che segue:
- a. s. 2016/2017, contratto dal 09.11.2016 al 30.06.2017, per n. 11 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Tecnico Industriale “E. Alessandrini” di Abbiategrasso
(MI);
- contratto dal 09.11.2016 al 30.06.2017, per n. 7 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Tecnico Industriale “E. Alessandrini” di Abbiategrasso (MI);
- contratto dal 09.11.2016 al 30.06.2017, per n. 1 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Tecnico Industriale “E. Alessandrini” di Abbiategrasso (MI);
- a. s. 2017/2018, contratto dal 04.10.2017 al 30.06.2018, per n. 14 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “L. Einaudi” di Magenta (MI);
- a. s. 2019/2020, contratto dal 16.09.2019 al 30.06.2020, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “L. Einaudi” di Magenta (MI).
La ricorrente, nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività
didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297,
è rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività
didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria
(programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione,
aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedono la presenza fisica a scuola (CCNL 2006-18 doc. n. 2).
La ricorrente, dunque,
- durante l'anno scolastico 2016/17 ha prestato 234 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 19,18 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 21,18 di ferie;
3 - durante l'anno scolastico 2017/18 ha prestato 270 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 22,13 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 24,13 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2019/20 ha prestato 289 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,69 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,69 di ferie.
La ricorrente, nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e il termine delle attività didattiche (30 giugno), ha fruito dei seguenti giorni di ferie:
- 5 giorni nell'anno scolastico 2016/17;
- 1 giorni nell'anno scolastico 2017/18;
- 0 giorni nell'anno scolastico 2019/20.
La ricorrente, dunque, ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti come da elenco che segue:
- 16,18 giorni per l'anno scolastico 2016/17 (19,18 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 5 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 23,13 giorni per l'anno scolastico 2017/18 (22,13 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 1 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 26,69 giorni per l'anno scolastico 2019/20 (23,69 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 0 giorni di ferie effettivamente fruiti);
Così delineata la fattispecie, il ricorso è fondata e va accolto.
Reputa infatti chi scrive di voler dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale già
consolidato anche presso questa NE.
Invero, sulla questione oggetto di causa si è pronunciata, di recente, anche la
Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16715/2024, che lo scrivente giudice richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
4 In particolare, la Suprema Corte ha affermato: “trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, AN NE (con sentenze del 6 novembre 2018
in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C 619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del MP , del 29 novembre 2007, ha Per_1
disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative,
subordinatamente alla possibilità di 5 sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi.
Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di
5 servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego,
non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui,
secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
6 L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del
2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai
6 rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016
che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
7 Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a
56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di
7 sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del
2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95
del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina 8 speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola,
docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività
didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
8 La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1°
settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, AN sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-
684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE
non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché,
però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad
9 apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5,
comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012
- in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del
2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività
didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né
adottato provvedimenti al riguardo né 10 invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.
10 Del tutto prive di pregio sono le considerazioni del giudice di appello in ordine alla portata applicativa della sentenza di questa sezione della S.C. n. 14268 del 5 maggio 2022, la quale espressamente chiarisce la portata dell'approvazione della legge n. 228 del 2012 in materia di ferie. Ne deriva l'accoglimento dei motivi esposti. (…) La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto: ‹‹Il
docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e,
soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55,
della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, AN NE
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità
sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può
essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30
giugno di ogni anno”.
Per l'anno scolastico 2014/15, va accolta l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dal
CP_2
L' orientamento della Corte di Cassazione, al quale questo giudice è nel senso che “l'indennità
sostitutiva delle ferie non 12 godute ha natura mista: risarcitoria e retributiva, ragion per cui ai fini dei termini di prescrizione va tenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno che deriva dal mancato rispetto dell'art 36, applicando dunque il termine ordinario decennale”. In pratica, l'esigenza prevalente e costituzionalmente rilevante di
11 compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo da parte del lavorare assume carattere preminente ed alla stessa volto deve essere assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale. (Cass. Civ. sent. 3021/2020) A ciò si aggiunga che, secondo il recentissimo orientamento della Suprema Corte il termine di prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Ed, invero, “ la prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità
sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” L'onere della prova in proposito incombe sul datore di lavoro e “ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino,
rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88” (Corte di cassazione ordinanza n. 17643 del 20 giugno 2023).
13 Deve pertanto, rigettarsi, l'eccezione di prescrizione del convenuto tenuto conto CP_2
del termine decennale della prescrizione, della sua decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta, per ciò che riguarda l'annualità scolastica 2018/2019, il 30.06.2018 e del mancato assolvimento dell'onere probatorio del circa il fatto “di avere esercitato CP_2
tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”. L'applicazione dei principi appena
12 richiamati al caso di specie consente di accogliere la domanda attorea così come formulata in ricorso, riconoscendosi il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento complessivo dei giorni di ferie maturati e non goduti per l'importo complessivo di euro 4.002,64 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994, le quali escludono che, per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624
Ed invero, fatta eccezione dei giorni di ferie che il ha dimostrato aver CP_2
usufruito la ricorrente nel corso degli anni scolastici in cui ha svolto la docenza,
risulta dimostrato che la stessa non abbia goduto della totalità delle ferie maturate.
Il neppure ha dato dimostrazione di aver inutilmente invitato la docente a CP_2
godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Sul punto, pare sufficiente richiamare la recente pronunzia con cui la Corte di
Cassazione con l'Ordinanza n. 8803/2023 ha chiarito questo specifico aspetto affermando: “essendo il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro si può verificare soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
Né, alle condizioni che precedono, appare pertinente il richiamo alla disciplina dell'indebito arricchimento, rinvenibile, quale ultima argomentazione difensiva nella
13 memoria di costituzione del , trattandosi di fattispecie non pertinente con la CP_2
presente controversia.
Quanto alle festività soppresse, le quali, secondo il , non potrebbero essere CP_2
monetizzate, si richiama Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926, secondo cui,
al contrario l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità
sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2016/17,
2017/18 e 2019/20;
2) condanna il a corrispondere alla ricorrente la Controparte_2
somma di 4.002,64 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3) condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
4) fissa termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Milano, 10/04/2025
Il giudice
Francesca Saioni
14