Ordinanza cautelare 10 giugno 2022
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 30/07/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01282/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00637/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 637 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Madella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Piemonte in Torino, via Confienza, 10;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento prot n. -OMISSIS-, notificato in data 11 aprile 2022, con il quale la Prefettura di Torino ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore della ricorrente;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe lo Sportello unico per l’immigrazione di Torino ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore della ricorrente sulla scorta dei pareri sfavorevoli espressi dall’Ispettorato territoriale del lavoro (“ In considerazione del livello contrattuale indicato nell’istanza ed, altresì, della dichiarazione in ordine alla convivenza del lavoratore con il datore di lavoro, il numero di ore proposte è inferiore alle 54 ore settimanali richieste dal contratto ”) e dalla Questura di Torino (“ …in quanto il datore di lavoro non è immune da precedenti penali e/o condanne ”).
Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Con ordinanza n. 662/2022 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La ricorrente contesta innanzitutto il motivo di rigetto fondato sul parere sfavorevole dell’ITL affermando che la non conforme indicazione del numero di ore settimanali di lavoro proposte rispetto a quelle richieste dal contratto avrebbe potuto essere sanata in sede procedimentale in applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio.
La censura risulta infondata.
Il Collegio condivide in linea di principio l’assunto per il quale la non conforme indicazione del numero di ore settimanali di lavoro costituisce un elemento che può essere integrato e modificato da parte del datore di lavoro nell’ambito della procedura di emersione a fronte del rilievo ostativo effettuato dall’Amministrazione. Tuttavia, nel caso di specie, a seguito della comunicazione di cui all’art. 10 bis l. n. 241/1990 del 5 novembre 2021 (la cui ricezione da parte del datore di lavoro non è contestata e la cui conoscenza da parte della ricorrente prima dell’emissione del provvedimento è confermata dalla stessa narrazione in fatto contenuta nel ricorso), il datore di lavoro non ha provveduto ad adeguarsi alle indicazioni dell’ITL né le ha contestate.
Sotto questo profilo, deve pertanto ritenersi legittimo il provvedimento impugnato per avere ritenuto non soddisfatto il requisito della “ congruità delle condizioni di lavoro applicate ” di cui all’art. 103, comma 15, d.l. 34/2020.
3. La riconosciuta legittimità del motivo di rigetto dell’istanza di emersione appena esaminato, di per sé solo idoneo a sorreggere il provvedimento impugnato, implica l’assorbimento della censura riguardante l’altro motivo di rigetto relativo ai precedenti penali del datore di lavoro.
Ed infatti, “ In tema di atto plurimotivato la giurisprudenza, (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 11/2023), ha stabilito che "per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento", sicché "il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze" (cfr., di questa Sezione, pareri n. 357/2022 e n. 205/2022, nonché sentenze Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437"; così anche Consiglio di Stato, Sezione V, 17 settembre 2019, n. 6190) (Cons. di Stato, sent. n. 3480/2024).
4. Con un’ulteriore censura la ricorrente contesta il mancato rilascio di un permesso per attesa occupazione essendosi conclusa sfavorevolmente la procedura di emersione per cause imputabili al solo datore di lavoro.
Anche tale censura risulta infondata.
Nelle more del giudizio è stata sollevata, sotto diversi profili, con ordinanza del 14 novembre 2022 del Tar Marche e con ordinanza del 1° febbraio 2023 del Tar Umbria, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di emersione per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 150/2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar Marche e, con la sentenza n. 209/2023, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar Umbria.
In particolare, secondo la Corte, “ Aver limitato il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione alle sole ipotesi in cui, per fatti sopravvenuti rispetto all'avvio della procedura di regolarizzazione, sia cessato il rapporto di lavoro e averlo, di conseguenza, escluso nei casi di difetto dei requisiti normativamente prescritti per conseguire la regolarizzazione stessa, e in particolare di quelli reddituali, non valica il limite della manifesta irragionevolezza. Il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo l'emersione, infatti, consente, parallelamente a quanto accade nella procedura ordinaria, la concessione al lavoratore straniero, ormai regolarmente presente sul territorio nazionale, di un certo periodo di tempo per la ricerca di una nuova attività lavorativa (art. 22, comma 11, t.u. immigrazione). Tale rilascio presuppone, perciò, che si sia accertata la sussistenza, ab origine, dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane, per lo straniero, la condizione di irregolare” (sentenza n. 209/2023, punto 6.2.1. della motivazione).
In applicazione di tali principi, non essendo stata accertata la sussistenza ab origine dei requisiti di emersione (ved. supra par. 2), non avrebbe potuto essere rilasciato nella fattispecie in questione un permesso per attesa occupazione.
In ogni caso, si deve rilevare che la circolare del Ministero dell’Interno n. 4623 del 17.11.2020 – nel prevedere la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro o di sua mancata instaurazione (previo accertamento, alla luce della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale, della sussistenza ab origine dei requisiti di emersione) – la condiziona comunque ad “ ….una valutazione da parte degli Sportelli Unici volta ad escludere che la domanda di emersione sia stata inoltrata strumentalmente, proprio per far ottenere al cittadino straniero il permesso di soggiorno. A mero titolo esemplificativo, ai fini di tale valutazione, potrebbero essere prese in considerazione la durata temporale del periodo di impiego, la presenza della comunicazione obbligatoria già effettuata e da quanto tempo, le motivazioni il più possibile oggettive (ragioni di salute, trasferimento, sopravvenuti impedimenti economici o alloggiativi), che hanno indotto il datore di lavoro a non voler concludere la procedura di emersione…Nel caso in cui il rapporto di lavoro non si sia instaurato, nelle more della convocazione presso lo Sportello Unico, e all'atto della convocazione la costituzione del rapporto di lavoro non risulti possibile è necessario, anche in questa fattispecie, che lo Sportello svolga una valutazione caso per caso circa l'opportunità di concedere allo straniero il permesso di soggiorno per attesa occupazione ”. Nel caso di specie, la ricorrente non ha presentato alcun elemento volto a dimostrare l’effettività del rapporto di lavoro e la non strumentalità dell’istanza (non risultano prodotte, infatti, né le buste paga né la comunicazione obbligatoria di assunzione).
5. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Pietro Buzano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro Buzano | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.