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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/12/2025, n. 2857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2857 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dr.ssa Chiara Sangiuolo considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 17.12.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dr.ssa Chiara Sangiuolo pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 689 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA (C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Sant'Agnello in via Angri n. 5 presso lo studio dell'avv. Valeria Ricciardi che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTRICE
E
(C.F.: elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Piano di Sorrento (Na) al Corso Italia n. 319 presso lo studio dell'avv.
AN SA ES che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
Oggetto: proprietà
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi,
è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006,
n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice esponeva di essere proprietaria di unità immobiliari ubicate nel fabbricato sito alla via S. Lucia n. 35 di Meta, identificate nel catasto fabbricati al fg. 1, p.lla 58, sub 6 e 7, in virtù di atto di cessione di diritti e divisione per notar del 7.2.1980, rep. 12642; Per_1 che nel predetto fabbricato vi è un locale terraneo adibito a deposito, di proprietà di , la cui destinazione d'uso è stata abusivamente Controparte_1 trasformata da deposito a residenziale in virtù di una serie di opere realizzate dal proprietario, denunciate tramite S.C.I.A. n. 0010888 del 19/7/2019 al Comune di
Meta; che tale immobile, descritto nell'atto di acquisto del 2018 come “porzione immobiliare ad uso abitativo … costituita da un vano-cucina e bagno” non aveva tale destinazione e non era munito di bagno e cucina, come invece riportato nell'atto per Notar del 20/11/2018, Rep. 33020; che invero nei titoli di acquisto Persona_2 precedenti (atto per Notar del 30/3/1971, Rep. 22806, con cui detto Per_3 immobile era stato alienato dalla – a tale Controparte_2
Sig.ra ; atto per Notar del 9/4/1992, Rep. 203848 di Persona_4 Persona_5 vendita tra e ), il suddetto locale veniva Persona_4 Persona_6 descritto come vano terraneo;
che alcuna traccia della presenza del bagno e della cucina vi era nelle tabelle millesimali del fabbricato redatte dall'ing. in Per_7 data 2/6/2007, nelle quali il suddetto locale veniva rappresentato come “stanza di
16 mq”; che nel corso dell'assemblea condominiale del 21.1.2011, la proprietaria del suddetto terraneo chiedeva espressamente di essere Persona_6 autorizzata a collegare il proprio immobile all'impianto fognario del cortile condominiale;
che l'U.T.C. del Comune di Meta, a fronte della segnalazione via pec del 6/7/2020, rispondeva in maniera interlocutoria garantendo l'esecuzione delle necessarie verifiche, e successivamente con comunicazione via pec del 22.10.2020 asseriva che il titolo di proprietà dell'odierno convenuto Controparte_1 attestava la destinazione abitativa dell'immobile. Deduceva altresì che il convenuto in virtù del rogito per Notar del 20/11/2018, Rep. 33020, è anche Persona_2 proprietario del fondo attiguo al suddetto locale terraneo identificato nel Catasto
Terreni del Comune di Meta al foglio 1, p.lla 493, nel cui sottosuolo è stata realizzata un'autorimessa suddivisa in box pertinenziali giusta autorizzazione del
Comune di Meta n. 40 del 10/6/2003; che il suddetto fondo nel progetto assentito dalla P.A. doveva, all'esito dei lavori di realizzazione dell'autorimessa, recuperare la sua destinazione ad agrumeto/vigneto costituente “il tipico giardino sorrentino con il classico pergolato in pali lignei in castagno a protezione delle intemperie”; che tuttavia il suddetto giardino, solo all'inizio dell'anno 2019, a seguito delle pressanti segnalazioni alla P.A. della odierna attrice Sig.ra veniva Parte_1 effettivamente munito di talune piante d'agrumi e del previsto pergolato, ma gli alberi di agrumi venivano piantati a notevole distanza l'uno dall'altro ed occupando solo una porzione del giardino, utilizzato più che altro come solarium, ove sono collocate sedie, lettini ed ombrelloni;
che vi è stato dunque un cambio di destinazione d'uso del fondo non consentito;
che il convenuto, nell'ambito dei lavori denunziati con la S.C.I.A. n. 0010888 del 19/7/2019, trasformava la luce irregolare presente nel muro esterno del suddetto terraneo (sempre quello identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Meta al foglio 1, p.lla 58, sub. 1) in una vera e propria veduta, eliminando l'inferriata in ferro esistente dinanzi alla finestra attigua alla porta d'ingresso e sostituendola con un infisso in alluminio, di guisa che la relativa apertura allo sta-to è divenuta una vera e propria veduta.
Chiedeva di accertare il mutamento di destinazione abusivo del locale terraneo identificato nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune di Meta al foglio
1, p.lla 58, sub. 1, e del giardino già adibito ad agrumeto individuato nel Catasto
Terreni del Comune di Meta al foglio 1, p.lla 493, da parte del convenuto CP_1
in difetto di validi titoli edilizi e, comunque, contro la vigente normativa
[...] urbanistica in esito ai lavori di cui ai più volte menzionati S.C.I.A. n. 0010888 del
19/7/2019 ed autorizzazione del Comune di Meta n. 40 del 10/6/2003, e di condannare il convenuto al risarcimento dei conseguenti danni patiti dall'attrice; di accertare e dichiarare la trasformazione in una vera e propria veduta della luce irregolare prima esistente nel muro esterno del suddetto locale terraneo identificato nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune di Meta al foglio 1, p.lla 58, sub. 1, di proprietà del convenuto Sig. e, per l'effetto, di disporre la Controparte_1 regolarizzazione di tale luce a mente dell'art. 902, II comma, c.c., il tutto con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando la domanda e chiedendone il rigetto;
in particolare, eccepiva che la tabella dei millesimi era stata redatta sul presupposto che il terraneo di attualmente di proprietà di Parte_2
, avesse destinazione abitativa ed era stata approvata da tutti Controparte_1
i condomini;
che mancava l'accertamento da parte degli Uffici Comunali preposti dell'abusività delle opere ovvero in ogni caso una sentenza del Giudice
Amministrativo di accertamento di tale abusività e dell'inerzia dell'Ente a reprimerli nei modi di Legge;
che l'attrice non aveva indicato alcuno specifico danno derivante dai presunti abusi del convenuto, ad eccezione di una generica riduzione del valore immobiliare dei suoi cespiti, connessa ad un molto maggiore sfruttamento dell'immobile per la sua nuova destinazione abitativa;
che non era rispondente al vero la circostanza dedotta in ordine all'ampliamento e trasformazione in una veduta;
che in ogni caso l'attrice non aveva descritto in modo specifico i pregiudizi dei quali chiede il ristoro. Chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Concessi i termini ed espletata la prova orale ammessa, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.12.2025, successivamente sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate. Si ritiene che l'attrice non ha fornito adeguata prova dei danni lamentati, nell'an e nel quantum, prova che si profila necessaria ai sensi di quanto disposto dall'art. 872 c.c. Invero, secondo la condivisibile giurisprudenza, nel caso di violazioni di norme speciali di edilizia non integrative della disciplina del codice, mancando un asservimento di fatto del fondo contiguo, il proprietario di questo è tenuto a fornire una prova precisa del danno, sia in ordine alla sua potenziale esistenza che alla sua entità obiettiva, in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro (Cass. II, n. 10775/1994). Parimenti, la realizzazione di opere in violazione di norme recepite dagli strumenti urbanistici locali, diverse da quelle in materia di distanze, non comportano immediato e contestuale danno per i vicini, il cui diritto al risarcimento presuppone l'accertamento di un nesso tra la violazione contestata e l'effettivo pregiudizio subito, e la prova di tale pregiudizio deve essere fornita dagli interessati in modo preciso, con riferimento alla sussistenza del danno ed all'entità dello stesso (Cass. II, n. 10362/2018). Di contro, le norme degli strumenti urbanistici che prescrivono le distanze nelle costruzioni o come spazio tra le medesime o come distacco dal confine o in rapporto con l'altezza delle stesse, ancorché inserite in un contesto normativo volto a tutelare il paesaggio o a regolare l'assetto del territorio, conservano il carattere integrativo delle norme del codice civile, perché tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli privati e, pertanto, la loro violazione consente al privato di ottenere la riduzione in pristino (Cass. II, n. 13624/2021).
La suddetta prova non è stata raggiunta all'esito dell'escussione dei testi di parte attrice, e fratelli dell'attrice. Testimone_1 Testimone_2
La prima, in relazione alla circostanza se, dopo aver acquistato il locale terraneo nel 2018, il convenuto eseguiva dei lavori edili mutando la destinazione dell'immobile da deposito in abitativa, dichiarava di poter solo precisare che dall'esterno la porta di ingresso che era in legno era stata trasformata in una porta vetrata analogamente per la finestra, cambiando l'infisso ma la stessa non è stata ampliata;
precisava altresì che l'agrumeto era stato ridotto ed è presente un prato all'inglese sul quale si può circolare, piante solo dal 2019, ma viene utilizzato come solarium. Il secondo teste confermava che lui stesso, la sorella ed il condominio avevano concesso al vecchio proprietario di fare un allaccio alla fognatura condominiale.
Il teste , escusso nell'interesse del convenuto, ha dichiarato di Testimone_3 essersi occupato dell'esecuzione dei lavori nel predetto vano, precisando che nello stesso c'era una piccola cucina tipo focolare ed un buco a terra dal quale presumo di carattere wc. Il secondo teste escusso, la condomina ha Testimone_4 invece riferito di aver visto, entrando nel vano deposito, una cappa fumaria, cioè un buco nella muratura vecchia, e che il vano era quasi sempre aperto;
che il bagno non c'era, che c'era un buco con la predisposizione per mettere una fognatura, infatti in una riunione condominiale la proprietaria chiese Parte_2
l'allaccio al cortile condominiale, i erano d'accordo a far fare l'allaccio Parte_1 condominiale, che fu consentito da tutti i condomini.
Anche in considerazione di quanto dichiarato dall'UTC del Comune di Meta nella comunicazione via pec del 22.10.2020, allegata alla produzione di parte attrice, non può dunque dirsi raggiunta la prova dell'abusivo cambio di destinazione d'uso del locale da deposito in locale abitativo, del cambio di destinazione del giardino da agrumeto a solarium e dell'abusiva trasformazione in veduta della irregolare luce sul muro esterno del vano terraneo. A ciò aggiungasi che i danni lamentati dall'attrice ex art. 872 c.c. non sono stati specificamente dedotti né provati e pertanto ammettere la CTU finalizzata ad accertare i cambi di destinazione d'uso e le modifiche contestate con l'atto di citazione al convenuto, ad individuare la disciplina urbanistica applicabile (artt. 31 e 32 D.P.R. n. 380/2001)
a tali mutamenti di destinazione ed a valutare la perdita di valore degli immobili della attrice ad essi conseguita, come richiesta dall'attrice, sarebbe stato un adempimento istruttorio inutile ed esplorativo.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo, liquidate in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014, come successivamente integrate e modificate, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento, ridotti della metà in considerazione della natura e della complessità della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1
, che si liquidano in € 2.538,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, IVA e C.P.A., se dovute, come per legge.
Torre Annunziata, 18.12.2025
Il Giudice
dr.ssa Chiara Sangiuolo
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dr.ssa Chiara Sangiuolo considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 17.12.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dr.ssa Chiara Sangiuolo pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 689 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA (C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Sant'Agnello in via Angri n. 5 presso lo studio dell'avv. Valeria Ricciardi che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTRICE
E
(C.F.: elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Piano di Sorrento (Na) al Corso Italia n. 319 presso lo studio dell'avv.
AN SA ES che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
Oggetto: proprietà
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi,
è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006,
n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice esponeva di essere proprietaria di unità immobiliari ubicate nel fabbricato sito alla via S. Lucia n. 35 di Meta, identificate nel catasto fabbricati al fg. 1, p.lla 58, sub 6 e 7, in virtù di atto di cessione di diritti e divisione per notar del 7.2.1980, rep. 12642; Per_1 che nel predetto fabbricato vi è un locale terraneo adibito a deposito, di proprietà di , la cui destinazione d'uso è stata abusivamente Controparte_1 trasformata da deposito a residenziale in virtù di una serie di opere realizzate dal proprietario, denunciate tramite S.C.I.A. n. 0010888 del 19/7/2019 al Comune di
Meta; che tale immobile, descritto nell'atto di acquisto del 2018 come “porzione immobiliare ad uso abitativo … costituita da un vano-cucina e bagno” non aveva tale destinazione e non era munito di bagno e cucina, come invece riportato nell'atto per Notar del 20/11/2018, Rep. 33020; che invero nei titoli di acquisto Persona_2 precedenti (atto per Notar del 30/3/1971, Rep. 22806, con cui detto Per_3 immobile era stato alienato dalla – a tale Controparte_2
Sig.ra ; atto per Notar del 9/4/1992, Rep. 203848 di Persona_4 Persona_5 vendita tra e ), il suddetto locale veniva Persona_4 Persona_6 descritto come vano terraneo;
che alcuna traccia della presenza del bagno e della cucina vi era nelle tabelle millesimali del fabbricato redatte dall'ing. in Per_7 data 2/6/2007, nelle quali il suddetto locale veniva rappresentato come “stanza di
16 mq”; che nel corso dell'assemblea condominiale del 21.1.2011, la proprietaria del suddetto terraneo chiedeva espressamente di essere Persona_6 autorizzata a collegare il proprio immobile all'impianto fognario del cortile condominiale;
che l'U.T.C. del Comune di Meta, a fronte della segnalazione via pec del 6/7/2020, rispondeva in maniera interlocutoria garantendo l'esecuzione delle necessarie verifiche, e successivamente con comunicazione via pec del 22.10.2020 asseriva che il titolo di proprietà dell'odierno convenuto Controparte_1 attestava la destinazione abitativa dell'immobile. Deduceva altresì che il convenuto in virtù del rogito per Notar del 20/11/2018, Rep. 33020, è anche Persona_2 proprietario del fondo attiguo al suddetto locale terraneo identificato nel Catasto
Terreni del Comune di Meta al foglio 1, p.lla 493, nel cui sottosuolo è stata realizzata un'autorimessa suddivisa in box pertinenziali giusta autorizzazione del
Comune di Meta n. 40 del 10/6/2003; che il suddetto fondo nel progetto assentito dalla P.A. doveva, all'esito dei lavori di realizzazione dell'autorimessa, recuperare la sua destinazione ad agrumeto/vigneto costituente “il tipico giardino sorrentino con il classico pergolato in pali lignei in castagno a protezione delle intemperie”; che tuttavia il suddetto giardino, solo all'inizio dell'anno 2019, a seguito delle pressanti segnalazioni alla P.A. della odierna attrice Sig.ra veniva Parte_1 effettivamente munito di talune piante d'agrumi e del previsto pergolato, ma gli alberi di agrumi venivano piantati a notevole distanza l'uno dall'altro ed occupando solo una porzione del giardino, utilizzato più che altro come solarium, ove sono collocate sedie, lettini ed ombrelloni;
che vi è stato dunque un cambio di destinazione d'uso del fondo non consentito;
che il convenuto, nell'ambito dei lavori denunziati con la S.C.I.A. n. 0010888 del 19/7/2019, trasformava la luce irregolare presente nel muro esterno del suddetto terraneo (sempre quello identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Meta al foglio 1, p.lla 58, sub. 1) in una vera e propria veduta, eliminando l'inferriata in ferro esistente dinanzi alla finestra attigua alla porta d'ingresso e sostituendola con un infisso in alluminio, di guisa che la relativa apertura allo sta-to è divenuta una vera e propria veduta.
Chiedeva di accertare il mutamento di destinazione abusivo del locale terraneo identificato nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune di Meta al foglio
1, p.lla 58, sub. 1, e del giardino già adibito ad agrumeto individuato nel Catasto
Terreni del Comune di Meta al foglio 1, p.lla 493, da parte del convenuto CP_1
in difetto di validi titoli edilizi e, comunque, contro la vigente normativa
[...] urbanistica in esito ai lavori di cui ai più volte menzionati S.C.I.A. n. 0010888 del
19/7/2019 ed autorizzazione del Comune di Meta n. 40 del 10/6/2003, e di condannare il convenuto al risarcimento dei conseguenti danni patiti dall'attrice; di accertare e dichiarare la trasformazione in una vera e propria veduta della luce irregolare prima esistente nel muro esterno del suddetto locale terraneo identificato nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune di Meta al foglio 1, p.lla 58, sub. 1, di proprietà del convenuto Sig. e, per l'effetto, di disporre la Controparte_1 regolarizzazione di tale luce a mente dell'art. 902, II comma, c.c., il tutto con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando la domanda e chiedendone il rigetto;
in particolare, eccepiva che la tabella dei millesimi era stata redatta sul presupposto che il terraneo di attualmente di proprietà di Parte_2
, avesse destinazione abitativa ed era stata approvata da tutti Controparte_1
i condomini;
che mancava l'accertamento da parte degli Uffici Comunali preposti dell'abusività delle opere ovvero in ogni caso una sentenza del Giudice
Amministrativo di accertamento di tale abusività e dell'inerzia dell'Ente a reprimerli nei modi di Legge;
che l'attrice non aveva indicato alcuno specifico danno derivante dai presunti abusi del convenuto, ad eccezione di una generica riduzione del valore immobiliare dei suoi cespiti, connessa ad un molto maggiore sfruttamento dell'immobile per la sua nuova destinazione abitativa;
che non era rispondente al vero la circostanza dedotta in ordine all'ampliamento e trasformazione in una veduta;
che in ogni caso l'attrice non aveva descritto in modo specifico i pregiudizi dei quali chiede il ristoro. Chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Concessi i termini ed espletata la prova orale ammessa, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.12.2025, successivamente sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate. Si ritiene che l'attrice non ha fornito adeguata prova dei danni lamentati, nell'an e nel quantum, prova che si profila necessaria ai sensi di quanto disposto dall'art. 872 c.c. Invero, secondo la condivisibile giurisprudenza, nel caso di violazioni di norme speciali di edilizia non integrative della disciplina del codice, mancando un asservimento di fatto del fondo contiguo, il proprietario di questo è tenuto a fornire una prova precisa del danno, sia in ordine alla sua potenziale esistenza che alla sua entità obiettiva, in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro (Cass. II, n. 10775/1994). Parimenti, la realizzazione di opere in violazione di norme recepite dagli strumenti urbanistici locali, diverse da quelle in materia di distanze, non comportano immediato e contestuale danno per i vicini, il cui diritto al risarcimento presuppone l'accertamento di un nesso tra la violazione contestata e l'effettivo pregiudizio subito, e la prova di tale pregiudizio deve essere fornita dagli interessati in modo preciso, con riferimento alla sussistenza del danno ed all'entità dello stesso (Cass. II, n. 10362/2018). Di contro, le norme degli strumenti urbanistici che prescrivono le distanze nelle costruzioni o come spazio tra le medesime o come distacco dal confine o in rapporto con l'altezza delle stesse, ancorché inserite in un contesto normativo volto a tutelare il paesaggio o a regolare l'assetto del territorio, conservano il carattere integrativo delle norme del codice civile, perché tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli privati e, pertanto, la loro violazione consente al privato di ottenere la riduzione in pristino (Cass. II, n. 13624/2021).
La suddetta prova non è stata raggiunta all'esito dell'escussione dei testi di parte attrice, e fratelli dell'attrice. Testimone_1 Testimone_2
La prima, in relazione alla circostanza se, dopo aver acquistato il locale terraneo nel 2018, il convenuto eseguiva dei lavori edili mutando la destinazione dell'immobile da deposito in abitativa, dichiarava di poter solo precisare che dall'esterno la porta di ingresso che era in legno era stata trasformata in una porta vetrata analogamente per la finestra, cambiando l'infisso ma la stessa non è stata ampliata;
precisava altresì che l'agrumeto era stato ridotto ed è presente un prato all'inglese sul quale si può circolare, piante solo dal 2019, ma viene utilizzato come solarium. Il secondo teste confermava che lui stesso, la sorella ed il condominio avevano concesso al vecchio proprietario di fare un allaccio alla fognatura condominiale.
Il teste , escusso nell'interesse del convenuto, ha dichiarato di Testimone_3 essersi occupato dell'esecuzione dei lavori nel predetto vano, precisando che nello stesso c'era una piccola cucina tipo focolare ed un buco a terra dal quale presumo di carattere wc. Il secondo teste escusso, la condomina ha Testimone_4 invece riferito di aver visto, entrando nel vano deposito, una cappa fumaria, cioè un buco nella muratura vecchia, e che il vano era quasi sempre aperto;
che il bagno non c'era, che c'era un buco con la predisposizione per mettere una fognatura, infatti in una riunione condominiale la proprietaria chiese Parte_2
l'allaccio al cortile condominiale, i erano d'accordo a far fare l'allaccio Parte_1 condominiale, che fu consentito da tutti i condomini.
Anche in considerazione di quanto dichiarato dall'UTC del Comune di Meta nella comunicazione via pec del 22.10.2020, allegata alla produzione di parte attrice, non può dunque dirsi raggiunta la prova dell'abusivo cambio di destinazione d'uso del locale da deposito in locale abitativo, del cambio di destinazione del giardino da agrumeto a solarium e dell'abusiva trasformazione in veduta della irregolare luce sul muro esterno del vano terraneo. A ciò aggiungasi che i danni lamentati dall'attrice ex art. 872 c.c. non sono stati specificamente dedotti né provati e pertanto ammettere la CTU finalizzata ad accertare i cambi di destinazione d'uso e le modifiche contestate con l'atto di citazione al convenuto, ad individuare la disciplina urbanistica applicabile (artt. 31 e 32 D.P.R. n. 380/2001)
a tali mutamenti di destinazione ed a valutare la perdita di valore degli immobili della attrice ad essi conseguita, come richiesta dall'attrice, sarebbe stato un adempimento istruttorio inutile ed esplorativo.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo, liquidate in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014, come successivamente integrate e modificate, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento, ridotti della metà in considerazione della natura e della complessità della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1
, che si liquidano in € 2.538,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, IVA e C.P.A., se dovute, come per legge.
Torre Annunziata, 18.12.2025
Il Giudice
dr.ssa Chiara Sangiuolo