Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da: 1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1145/2023 R.G., avente per oggetto: simulazione e usucapione;
TRA
(codice fiscale , nato a [...] (comune Parte_1 C.F._1
soppresso ed oggi confluito nel comune di GU) il 22 gennaio 1931, rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzio Di Paola per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO c.f.: , nata a CP_1 CodiceFiscale_2
GU il 24 Gennaio 1961 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Paolo Krogh
e Giovanna Calvo, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
All'esito della udienza di discussione del 28.1.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
FATTO E DIRITTO
1
GU rigettava la domanda di volta a far accertare la simulazione Parte_1
assoluta degli atti di donazione del 7/12/2009 e del 12/12/2016, e degli atti di permuta del
24/12/1991 e del 26/04/2000, aventi ad oggetto la nuda proprietà di vari immobili, intervenuti con il figlio , nato il [...] e deceduto il Controparte_2
14/07/2017, nonché (punto I delle conclusioni) di “un accordo simulatorio assoluto finalizzato a trasferire fittiziamente e/o apparentemente” al figlio svariati beni immobili.
La domanda era stata proposta nei confronti di che aveva acquistato i CP_1
diritti reali sugli immobili quale erede legittima, in quanto coniuge, del figlio premorto dell'attore, . Persona_1
Il Tribunale rigettava, altresì, la domanda, avanzata in via subordinata, di usucapione della nuda proprietà sulle quote indivise di immobili, intestate al figlio ed acquistate dall'odierna convenuta quale erede legittima.
Condannava, quindi, l'attore al pagamento delle spese di lite, nonché al pagamento di una somma (pari alla metà delle spese), ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c..
In particolare il Tribunale ha ritenuto non provate l'invocata simulazione, come pure l'usucapione, invocata in subordine.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , sulla scorta di dieci motivi Parte_1
di gravame, di seguito esaminati.
Si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione alla udienza di discussione del 28.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proprio atto di appello l'appellante in via preliminare, Pt_1
ha fatto istanza di essere rimesso in termini per la produzione della procura generale rilasciata all'appellante, il 7 gennaio 1991, dal figlio , indicata nell'atto Persona_1
di citazione del primo grado come allegato n. 16, ma non rinvenuta nel fascicolo telematico dal primo giudice.
A sostegno di tale istanza, il difensore di parte appellante deduce che, all'atto della costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale, aveva regolarmente ricevuto, da parte della
2 cancelleria, le pec di accettazione e di avvenuta consegna delle due buste telematiche contenenti, oltre all'atto di citazione, la nota di iscrizione a ruolo e la procura, 22 documenti allegati, compreso l'allegato numero 16 costituito dalla procura generale, documento fondamentale per la presente causa.
Ritiene il Collegio che l'istanza di rimessione in termini possa essere accolta, anche alla stregua della mancanza di opposizione di parte appellata che, anzi, nel costituirsi in questo grado di appello, ha dichiarato che è incontroverso che tale documento fosse stato regolarmente prodotto da parte appellante (pag. 3 comparsa di costituzione e risposta).
Appare invero plausibile che, come assunto dall'appellante, il mancato inserimento di tale documento tra gli atti depositati in allegato all'atto di citazione sia dovuto ad una qualche anomalia (benché non individuata) del sistema di gestione del pct, che ha impedito la visibilità dell'allegato, non imputabile alla parte depositante.
Ciò posto, la richiesta di rimessione in termini per la produzione può trovare accoglimento, con conseguente ammissibilità della procura depositata in allegato all'atto di appello.
Ciò posto, i primi tre motivi di appello, afferenti tutti alla medesima questione della mancata acquisizione della detta procura, vanno considerati assorbiti, risultandone ormai superfluo l'esame.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto inammissibile la prova testimoniale richiesta da esso attore per difetto del principio di prova scritta ex art. 2724 c.c..
Rileva al riguardo l'appellante che la procura generale del 18 dicembre 1990, rilasciata da al padre, rappresenta un principio di prova scritta in quanto proviene Persona_1
dalla controparte della simulazione e conferisce esplicitamente all'odierno appellante poteri esercitabili uti dominus, che sono del tutto incompatibili con il trasferimento dei beni dall'appellante al proprio figlio.
Il motivo non è fondato.
Occorre premettere, in linea generale, che costituisce principio ormai acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui "In tema di simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, la prova per testi soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa. Nel primo caso, l'accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all'art.
3 2722 c.c., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, menzionati dall'art. 2725 c.c., avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 c.c.. Nel secondo caso, occorre distinguere, in quanto se la domanda è proposta da creditori o da terzi - che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi le controdichiarazioni scritte - la prova per testi o per presunzioni non può subire alcun limite;
qualora, invece, la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui all'art. 2724 citato, n. 3, cioe' quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta fare valere l'illiceità del negozio (Cass. n. 10240/2007).
Il principio, stabilito per la compravendita immobiliare, è applicabile anche nel caso in cui sia fatta valere la simulazione di una donazione, per la quale l'art. 782 c.c. prescrive l'atto pubblico (Cass. 14197/2013; n. 18204/2017). In materia è stato chiarito che "In tema di simulazione del contratto, il principio di prova scritta che, ai sensi dell'art. 2724 c.c., n. 1, consente eccezionalmente la prova per testi (e, quindi, presuntiva) deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui risultanze si intendono così sovvertire e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento" (Cass. n. 11467/2016; v. anche
22/03/1990, n. 2401).
L'apprezzamento del giudice di merito sull'esistenza del principio di prova scritta ed in particolare sull'idoneità dello scritto a rendere verosimile il fatto allegato è insindacabile in cassazione (Cass. n. 2337/1981; n. 802/1992).
Nella fattispecie in esame, il preteso simulato alienante e donante, odierno appellante, non ha prodotto una controdichiarazione.
Al riguardo va sgombrato il campo da un equivoco, atteso che il che, per l'intero Pt_1 corso del giudizio e anche nell'atto di appello, ha sostenuto che la procura generale ricevuta dal figlio avesse il valore di principio di prova scritta (legittimante, ai sensi dell'art. 2724 c.c.,
n. 1, il ricorso alla prova per testi o per presunzioni), nelle note conclusive depositate in vista
4 dell'udienza di discussione, ha invece asserito che detta procura avrebbe valore di controdichiarazione.
Ora, deve certamente escludersi che la procura de qua possa costituire una controscrittura, sia perché la stessa è anteriore ai negozi che si asseriscono simulati, sia, e soprattutto, perché in essa non si fa alcun riferimento ad un eventuale accordo simulatorio.
Deve parimenti escludersi, a giudizio della Corte, che a detta procura possa attribuirsi il valore di principio di prova scritta (ex art. 2724 c.c. n.1), idonea a consentire l'ammissione della prova per testimoni, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che il documento che può costituire principio di prova per iscritto, sì da consentire l'ammissione della prova testimoniale per accertare, tra le parti, la simulazione assoluta (art. 1417 c.c.) di un contratto con forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.), non deve necessariamente contenere un preciso riferimento al fatto controverso ma è pur sempre necessaria l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto stesso, da cui scaturisca la verosimiglianza del secondo (Cass. sez. II, 20/3/2017, n.
7093; Cass., Sez. 3, n. 3869 del 26/02/2004; Sez. 2, n. 8210 del 07/04/2006; Sez. 2, n.
21442 del 19/10/2010).
Orbene, nella fattispecie in esame, la procura generale omnia conferita da Per_1
al padre, non contiene alcun collegamento logico al fatto
[...] Parte_1
controverso (accordo simulatorio relativo a svariati futuri atti traslativi di beni), che consenta di qualificarla come principio di prova scritta ai sensi dell'art. 2724 c.c., n. 1.
Essa, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, lungi dall'apparire incompatibile con il trasferimento di beni dal padre al figlio, risulta piuttosto confermare tale volontà di trasferimento. Il conferimento della procura appare infatti giustificato dall'opportunità di conferire i più ampi poteri gestori dei beni e degli interessi del rappresentato, all'epoca appena diciannovenne, al padre che amministrava l'ingente patrimonio di famiglia, in comunione con la moglie e coi figli (per come riferito dallo stesso appellante), e ciò in vista dei trasferimenti - poi attuati (con i negozi oggetto di causa) - di numerosi beni al figlio (in larga parte solo pro quota e in nuda proprietà), e ciò anche in una plausibile ottica di pianificazione di una trasmissione generazionale dei beni di famiglia.
5 In difetto di principio di prova scritta, rimane allora preclusa la possibilità di provare la simulazione per testimoni, e risulta pertanto assorbito il quinto motivo di gravame, con cui l'appellante censura la decisione del primo giudice che ha ritenuto inammissibili gli articolati di prova volti ad una tale prova.
In mancanza di elementi che inducano a ritenere la simulazione degli atti per cui è causa, va pertanto confermato il rigetto della relativa domanda.
Con il sesto motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene non provato l'acquisto per usucapione dei medesimi beni (invocato in subordine da . Parte_1
Lamenta in particolare il che il giudice: a) ha omesso di valutare la procura Pt_1
generale conferitagli dal figlio, che gli attribuiva poteri gestori e di straordinaria amministrazione del tutto assimilabili ai poteri e alle facoltà del proprietario, e b) non ha applicato il principio di non contestazione sul rilievo che la controparte “giammai … ha contestato il pacifico e perdurante possesso utile all'usucapione”.
Con il settimo motivo, l'appellante deduce l'illegittimità della sentenza nella parte in cui non ha ammesso la prova testimoniale richiesta al fine di provare l'usucapione, con riferimento agli articolati numeri 8 e 10.
Con l'ottavo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto che l'attore, quale comproprietario, avrebbe dovuto provare la volontà di possedere uti dominus piuttosto che uti condominus, e che tale prova non era stata fornita.
Rileva al riguardo che, considerata l'ampiezza dei poteri attribuiti all'odierno appellante, questi, per anni, si era comportato sui beni controversi quale unico ed esclusivo proprietario,
e non quale comproprietario.
I tre predetti motivi di appello, che, per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno pertanto disattesi per le stesse condivisibili ragioni addotte dal primo giudice.
6 Quanto al primo profilo del sesto motivo, come sopra visto, la procura generale rilasciata dal figlio al padre ha una valenza neutra e, semmai, presuppone il riconoscimento dell'appartenenza dei beni al rappresentato.
In più, va considerato che il defunto , per la larga maggioranza dei beni Persona_1
in questione, era titolare solo di una quota della nuda proprietà, essendosi il padre riservato il diritto di usufrutto, spesso in forma congiunta con la moglie.
Pertanto, esercitava un potere di fatto sui beni in questione, sia quale Parte_1 mandatario, in nome e per conto del rappresentato (non utile all'acquisto per usucapione), sia quale usufruttuario o co-usufruttuario (riconducibile alla mera detenzione).
E invero, come dedotto anche da parte appellata, la Suprema Corte ha chiarito che l'usufruttuario, ancorché possessore rispetto ai terzi, è, nel rapporto con il nudo proprietario, mero detentore del bene, con la conseguenza che egli può usucapirne la proprietà solo ponendo in essere un atto d'interversione del possesso, esteriorizzato in maniera inequivocabile e riconoscibile, vale a dire attraverso un'attività durevole, contrastante e incompatibile con il possesso altrui (cfr. Cass. sez. II, 10/1/2011, n. 355).
Orbene, nella specie, a fronte della contestazione (anche in primo grado) del possesso da parte dell'appellata – dovendosi con ciò disattendere il secondo profilo di censura sopra visto- è mancata l'allegazione e, a maggior ragione, la (necessaria) prova dell'esclusività, da parte di del possesso ventennale degli immobili in questione, inteso nei Parte_1
predetti termini di un possesso, esteriorizzato in maniera inequivocabile e riconoscibile, vale a dire attraverso un'attività durevole, contrastante e incompatibile con il possesso altrui.
Condivisibili appaiono, pertanto, al riguardo le conclusioni del primo giudice che ha escluso la configurabilità dell'usucapione, conclusioni che i motivi di appello non riescono ad incidere: l'appellante si è limitato ad affermare apoditticamente di essersi comportato per anni quale unico ed esclusivo proprietario dei beni controversi, essendo assenti nella specie i
“limiti e i vincoli a garanzia dell'altrui godimento”, propri della comproprietà (motivo sub
8).
7 Sul punto, la richiesta di prova testimoniale disattesa dal primo giudice, e riproposta nell'atto di appello, riguardo ai capitoli diretti a provare l'usucapione (8 e 10), non può trovare accoglimento.
Invero, in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza «l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica» (Cass. 9 maggio 1996 n. 4370), traducendosi, altrimenti, la prova in apprezzamenti tecnici o giuridici o in giudizi o valutazioni, piuttosto che su fatti obiettivi.
Nella specie, come condivisibilmente rilevato dal Tribunale, i capitoli di prova articolati dall'attore appaiono inammissibili in quanto, con essi, si chiede ai testi di riferire, non su fatti obiettivi, bensì su nozioni giuridiche, di “pieno e pacifico possesso”, di “diritti uti dominus”, di proprietà esclusiva, nonché di esprimere opinioni su stati interiori delle parti, quali la consapevolezza da parte del defunto che il “reale proprietario” Persona_1
dei beni era il padre.
Anche il settimo motivo di gravame va dunque respinto, al pari degli altri sin qui esaminati.
Fondato è, viceversa, il nono motivo di impugnazione, con cui l'appellante censura la condanna emessa a suo carico ai sensi dell'art. 96 c.p.c., 3° comma.
La motivazione all'uopo addotta dal primo giudice – proposizione di domande sfornite di prova- non appare invero adeguata a sorreggere la condanna del soccombente per responsabilità aggravata di cui alla norma in parola.
Come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte, “la responsabilità di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente perché agire in giudizio per far valere una pretesa non
è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figura dell'art.
96/3 è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o residuale, come l'istituto - evidentemente correlato - dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con
8 i principi della Cost., art. 24, a prescindere poi da quelli sovranazionali.” (Cass. 12.7.2023
n. 19948).
La mera infondatezza della domanda non è dunque sufficiente ad integrare la mala fede o la colpa grave che costituiscono le condizioni della responsabilità processuale, anche tenuto conto della natura dei rapporti familiari che nella specie intercorrono tra le parti.
Ne segue che la condanna dell'appellante al pagamento, ai sensi dell'art. 96, 3° comma,
c.p.c., della somma di € 5430,00 (pari alla metà delle spese di lite), va annullata.
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti.
Nella specie, tenuto conto del parziale, seppure limitato, accoglimento dell'appello, ricorrono giusti motivi per una parziale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi
(con ciò accogliendosi parzialmente anche l'ultimo, il decimo, motivo di appello), nella misura ritenuta congrua di un quarto, ponendo i restanti ¾ a carico dell'appellante.
Le spese vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M.
55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore dichiarato della controversia (indeterminabile, da intendersi a complessità media), e dell'attività difensiva effettivamente svolta dal difensore, con applicazione del parametro minimo solo per la fase di trattazione/istruttoria di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1145/2023 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di GU n. 1081/2023, e in parziale riforma della predetta sentenza, così statuisce:
annulla il capo di condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 5430,00, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.;
conferma nel resto la sentenza;
9 compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in ragione di ¼ condanna l'appellante al pagamento in favore di della restante Pt_1 CP_1 parte di dette spese che liquida, per l'intero: a) per il primo grado, in complessivi €
10.860,00 per compensi (di cui euro 2127,00 per fase di studio, euro 1416,00 per fase introduttiva, euro 3738,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 3579,00 per fase decisoria), e b) per il secondo grado, in complessivi €10.313,00 per compensi, di cui
€2518,00 per fase studio, €1665,00 per fase introduttiva, €1843,00 per fase istruttoria/trattazione, e € 4287,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA.
Così deciso in Catania il 21 febbraio 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Stella Arena) (dott. Giovanni Dipietro)
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