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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 1899 dell'anno 2022 vertente
TRA
difesa dall'Avv. AGOSTINI TIZIANA, Parte_1
ricorrente
E
[...]
Controparte_1
, difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse
[...]
BOZZELLA EMILIANA, e , Controparte_2 Controparte_3 resistente
NONCHÉ
, in persona del legale rappr.p.t., Controparte_4
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 429, comma I, c.p.c., depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-
L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
La ricorrente, premesso di essere stata inserita nelle GPS I° fascia della provincia di
, collocata al posto 1265 con punti 26 e nelle graduatorie di istituto di 2^ fascia CP_1 delle istituzioni scolastiche prescelte;
che in quanto inserita nella graduatoria di istituto stipulava con l'Ist. Arturo Toscanini di un contratto di lavoro di insegnamento CP_4
nella qualità di docente supplente temporaneo in sostituzione di altro docente fino al
30.11.2020; contratto successivamente prorogato fino al 29.01.2021; che, all'atto dell'assunzione, compilava apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46
DPR 445/2000, su modulistica precompilata fornita dall'istituto e contenente la seguente dichiarazione: “… non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”;
Tutto ciò premesso, deduceva che dopo la cessazione dell'incarico, con provvedimento del 12.03.2021 il Dirigente Scolastico dell'istituto di decretava CP_4 CP_4
l'esclusione della ricorrente dalle GPS sulla base delle risultanze del casellario giudiziale generale e, in pari data, con decreto prot.n. 2574, richiamando il proprio provvedimento di esclusione dalle graduatorie, disponeva la revoca delle supplenze alla stessa conferite con i suddetti contratti, espressamente escludendo la validità del servizio dalla stessa prestato.
Inoltre, allegava che con successivo atto prot. N. 60654 del 18.5.2021(All. n. 7), l'
[...]
, richiamando i provvedimenti del DS, sulla scorta Controparte_5 degli artt. 6 e 7, co. 8, 9 e 10, dell'OM 60/2020, disponeva la rettifica del decreto prot. N.
7493 del 12.09.2020, con il quale erano state pubblicate in via definitiva le GPS per la
Provincia di , sancendo l'esclusione della ricorrente delle GPS I fascia per la classe CP_1 di concorso AAAA (scuola infanzia) valide per il biennio aa.ss. 2020-2022.
Infine, in conseguenza di tali atti la ricorrente è stata altresì depennata dalle graduatorie di istituto di 2^ fascia. Dedotta l'illegittimità della condotta dell'amministrazione in quanto non tenuta, a norma dell'art. 28, co. 8, DPR 313/2002. ad alcuna dichiarazione in sede di autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 in ordine alla condanna con sospensione condizionale della pena risultante a suo carico, ha concluso chiedendo:
“-Accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall' con atto prot. CP_4
N. RIS 2571 con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalle GPS, 1^ fascia classe di concorso AAAA, e conseguentemente dalle graduatorie di istituto di 2^ fascia, nonché del decreto prot.n. 2574 con il quale è stata revocata la supplenza conferita dal 12.10.2020 al
29.1.2021, escludendo la validità del servizio dalla ricorrente;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento adottato, dall'
[...]
prot. N. 6054 del 18.5.2021 con il quale, anche questo Controparte_6 ufficio, ha disposto l'esclusione della ricorrente dalle GPS, 1^ fascia classe di concorso AAAA e conseguentemente dalle graduatorie di istituto di 2^ fascia;
- Per l'effetto ordinare all'Amministrazione scolastica resistente di attribuire alla ricorrente il punteggio di servizio, maturato nell'a.s. 2020/21, per la classe di concorso AAAA di cui: p. 8 per il servizio legittimamente reso dal 12.10.2020 al 29.1.2021 nonché l'ulteriore punteggio eventualmente spettante all'esito dell'ordine di esibizione richiesto;
per l'a.s. 2021/22 punti 12 per il servizio che avrebbe avuto diritto a rendere ove non fossero intervenuti gli illegittimi provvedimenti qui impugnati, tutti a valere sulle GPS di I fascia, valide per gli aa.ss. 2022/24
- condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento del danno economico subito dalla
Sig.ra relativamente al mancato servizio svolto nell'a.s. 2021/2022, quantificabile in euro Pt_1
2.249,03 per tredici mensilità in caso di incarico annuale (totale euro 29.237,39) o per nove mensilità oltre il rateo di tredicesima mensilità in caso di incarico fino al termine delle attività didattiche (20241,27 + 1686,60 = 21927,96), o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali decorrenti dalla cessazione dell'ultimo contratto e sino all'effettivo soddisfo;
- Condannare altresì le amministrazioni resistenti all'esito dell'ordine di esibizione al risarcimento del danno economico eventualmente derivante da occasioni lavoratore perse per
l'a.s. 2020/21”. Vinte le spese. Ritualmente citato si è costituito il eccependo il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva e, successivamente, integrando le proprie difese attraverso il deposito della relazione redatta dall'Istituto scolastico rimasto, invece, contumace.
Lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa.
1. Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal . CP_1
Per costante giurisprudenza, anche di questo Tribunale, infatti, le controversie nelle quali si discuta di un diritto afferente al rapporto di lavoro non possono che svolgersi nei confronti del Ministero, soggetto che ha la qualità di datore di lavoro.
2. Ciò detto, nel merito si osserva quanto segue.
3. Con decreto n. prot. 6054 del 18.5.2021 il Dirigente Scolastico dell' Controparte_7 disponeva l'esclusione della ricorrente dalle GPS, 1^ fascia classe di concorso AAAA e conseguentemente dalle graduatorie di istituto di 2^ fascia e con successivo decreto prot. n. 2574 veniva revocata la supplenza conferita dal 12.10.2020 al 29.1.2021, escludendo la validità del servizio dalla ricorrente per aver dichiarato di non aver riportato condanne penali e di non essere destinataria di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale, là dove, invece, risultava che la stessa era destinataria di un provvedimento giudiziario, e precisamente di una condanna con sospensione condizionale della pena (cfr. doc. n. 11 ricorso).
4. Ciò detto, senz'altro occorre prendere le mosse dalla disciplina dettata dall' O.M.
N.60/2020 che regola la procedura di formazione delle GPS e di istituto per il personale docente, in rapporto alla quale deve leggersi la disciplina del DPR 313/2002, “Testo
Unico sul Casellario giudiziario” richiamata dalla ricorrente, che, per talune tipologie di reati, sottrae l'interessato agli obblighi delle dichiarazioni sostitutive ex DPR
445/2000.
4.1. Ebbene, l'O.M. 60/2020, all'art. 7 rubricato “Istanza di partecipazione” prevede, al comma 4 “Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:…c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura”.
Ancora, al comma 9 dispone “Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”. Ed ancora al comma 10 “Le dichiarazioni dell'aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa”.
4.2. D'altro canto, rileva la ricorrente che l'art. 25-bis del DPR 313/2002 rubricato
“Certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro” dispone : “Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari”. con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.”
L'art. 28, comma 8del DPR 313/2002 (come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 122 del
2018) rubricato “Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi”, dispone “L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni
a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1”.
L'art. 28 comma 7 del DPR cit. chiarisce quindi che “Nei certificati di cui ai commi 2
(certificato selettivo) e 3 (certificato generale) non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative:
a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
b) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131- bis del codice penale”.
L'art. 24 comma 1 del DPR cit. recita (per quel che qui è di interesse) che: “1. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;
(…omissis…)”.
5. Pertanto, deduce l'istante che, da un lato l'amministrazione avrebbe illegittimamente acquisito il casellario giudiziale generale, diverso da quello cui la stessa aveva avuto accesso, dall'altro che in ogni caso dal certificato versato in atti (doc. n. 11 all.to al ricorso) emerge una sola condanna (ad anni 1, mesi 4 e giorni 10 di reclusione) divenuta irrevocabile nel 2007, per la quale, essendo stata disposta la sospensione condizionale della pena ed essendo trascorsi i cinque anni previsti dal combinato disposto degli artt.
163 e 167 cp, sarebbe maturata l'estinzione con conseguente esonero dal dovere di dichiarazione ex art. 28 comma 7 lett. b dPR 313/2002.
6. Sennonché l'argomentazione spesa dalla ricorrente, sebbene suggestiva, non può essere condivisa.
7. Ed invero, preme sottolineare che, tenuto conto della suindicata cornice normativa,
l'O.M. 60/2020 assurge a lex specialis rispetto al DPR 313/2002 in ordine alla procedura per cui ha concorso la ricorrente, in particolare laddove all'art. 7, comma 4, impone in sede di domanda la dichiarazione delle “eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale”.
Ciò detto, sebbene nel suddetto elenco non figuri l'ipotesi specifica invocata dalla ricorrente, ovvero l'estinzione ex art. 167 c.p., la disposizione in commento non può che interpretarsi quale manifestazione dell'interesse della pubblica amministrazione a valutare in modo completo e penetrante ogni profilo di affidabilità dei soggetti che vengono in contatto con essa, con ciò in primo luogo legittimando l'acquisizione da parte della stessa del certificato completo di tutte le iscrizioni.
D'altro canto, la scelta in questione non appare certo sindacabile dal presente Giudice, rispondendo ad esigenze proprie di un settore, quale è quello scolastico, che presiede alla funzione educativa e che è connotato da un ordinamento che poggia sull'elevato grado di affidamento richiesto dalla specificità delle mansioni proprie del personale dipendente (cfr. Cons. Stato n. 3542/2016; Cons. Stato n. 2181/2013).
Ciò precisato, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, non può neppure ritenersi perfezionata la fattispecie estintiva di cui al combinato disposto degli artt. 163 e 167 c.p. in virtù della quale l'istante ha invocato l'esonero dalla dichiarazione della condanna ex art. 28 comma 7 lett. b dPR 313/2002.
Deve all'uopo richiamarsi il consolidato orientamento secondo cui «per l'estinzione del reato occorre la declaratoria da parte del giudice penale in quanto, ai fini che qui rilevano,
l'estinzione del reato non opera automaticamente per il mero decorso del tempo, ma è necessaria una pronuncia formale di estinzione del reato da parte del giudice dell'esecuzione penale, il quale solo può accertare che il soggetto non abbia commesso un reato della stessa indole nei cinque anni successivi alla sua commissione (Cons. St., sez. III, 23 gennaio 2020 n.224). Ne deriva che
l'amministrazione, in sede concorsuale, non può ritenersi gravata dell'accertamento richiesto a norma dell'art. 445, co. 2, cod. proc. pen., nelle fattispecie in cui difetti un'espressa declaratoria di estinzione del reato adottata dall'organo competente, ex art. 676, cod. proc. pen., essendo non condivisibile “alla stregua dei criteri di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. che tale attività di accertamento sia delegata alla Pubblica Amministrazione che gestisce la procedura” (Consiglio di Stato, sez. III, 5 novembre 2018, n.6243; Tar Campania - Napoli, sez.
IV, 15.02.2021 n.973)» (cfr. da ultimo 17 gennaio 2023, n. 120). CP_8
8. Pertanto, dovendosi prescindere da qualsivoglia valutazione circa il profilo soggettivo della ricorrente nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per tutte le argomentazioni svolte, non può censurarsi il comportamento dell'Amministrazione che ha legittimamente dichiarato decaduta la ricorrente dalle graduatorie.
9. Quanto al decreto n. prot. 6054 del 18.5.2021 con il quale il dirigente scolastico dell' ha risolto il contratto stipulato con decorrenza dal 12.10.2020, Parte_2 seguendo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (da ultimo, v. Cass., sez. lav., 17 novembre 2022 n. 33976) l'atto in questione deve ritenersi quale necessaria conseguenza della nullità ab origine del contratto stipulato tra le parti, rispetto al quale spetta unicamente la retribuzione, ai sensi dell'art. 2126 c.c., per il periodo di lavoro effettivamente svolto, che, nel caso di specie, non si contesta sia stata erogata.
10. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
11. La particolarità della fattispecie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- Rigetta il ricorso.
- Spese compensate.
Latina, 19/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio