a) all'articolo 10, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, nel primo comma, il numero 6) e' sostituito dal seguente:
"6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342 , e successive modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315 , e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate";
b) all'articolo 10, relativo alle operazioni esenti, dopo il numero 27-quinquies), e' aggiunto il seguente:
"27-sexies) le importazioni nei porti effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna";
c) all'articolo 74, e' abrogato il settimo comma, concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi di abilita' ed ai concorsi pronostici.
2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 , concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 - (Rapporto tra imposta unica e altri tributi) - 1. L'imposta unica e' sostitutiva, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'esercizio dei concorsi pronostici ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico".
3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 2001".
4. L'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita sino al ((31 dicembre 2006)) ; tuttavia limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la indetraibilita' e' ridotta ((all' 85 per cento)) del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.
5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto e' stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile e' assunta per il ((15 per cento)) ovvero per il 50 per cento del relative ammontare nel caso di veicoli con propulsioni non a combustione interna.
6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 , si applica anche alle cessioni dei veicoli per l'acquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Le agevolazioni di cui all' articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravita' tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2.