Articolo 291 del Codice ambientale
Articolo 237Articolo 232 ter
Versione
29 aprile 2006
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28 dicembre 2007
Art. 291. (campo di applicazione) 1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui ai titoli I e II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, e le caratteristiche merceologiche ((dei combustibili per uso marittimo)) . Il presente titolo stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione, e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche.
Entrata in vigore il 28 dicembre 2007
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