TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 27/05/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 4947 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. PISCOPO ROCCO, come in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIA DE GASPERI 55, NAPOLI rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO, come in atti RESISTENTE OGGETTO: reddito di cittadinanza CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/04/2023 parte ricorrente in epigrafe premetteva: che a seguito di domanda ritualmente formulata in data 26.01.2022 risultava beneficiario del reddito di cittadinanza, di seguito RDC con decorrenza febbraio 2022 e numero di protocollo RDC 2022 517554; CP_1 che tuttavia, a seguito di rinnovo in Ottobre 2022, pur versando nelle condizioni socioeconomiche e di reddito previste dalla legge, riceveva comunicazione di esito negativo;
che in data 12.11.2022, veniva richiesto il riesame della posizione in oggetto in quanto, C.F. , come da sentenza del tribunale Parte_1 C.F._1 di Napoli Nord, risultava averne diritto;
che l' rigettava il riesame. CP_1
Tanto premesso chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente dei Parte_1 requisiti previsti per l'erogazione del beneficio del reddito di cittadinanza e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., a riattivare CP_1
l'erogazione del beneficio col pagamento con decorrenza SETTEMBRE 2022,
1 prevedendo dunque il recupero delle mensilità non erogate fino alla liquidazione delle somme;
B) condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1 delle spese e competenze di lite, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario Avv. Rocco Piscopo;
C) nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, manlevare il ricorrente dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui alla dichiarazione allegata in produzione e di seguito sottoscritta”.
***
Il ricorso è infondato e non può essere accolto. Osserva il Tribunale che parte ricorrente non ha allegato e soprattutto provato la sussistenza di tutti i fatti costitutivi del diritto, come era suo onere. In primo luogo, il ricorrente non ha provato la sussistenza del requisito reddituale. Sul punto le S.U. hanno ritenuto che spetti al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione del beneficio, contestata dall'Ente previdenziale (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046). La stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel CP_2 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”. Nella specie, la missiva indirizzata alla parte ricorrente dall' contiene il chiaro CP_1 riferimento all'insussistenza, tra l'altro, del monocomponente e del requisito sanitario. L'onere della prova della spettanza del reddito ricadeva, pertanto, sul titolare della prestazione. Osserva il Tribunale che parte ricorrente non ha provato i presupposti costitutivi del diritto: oltre al requisito della cittadinanza e della residenza (dei quali vi è prova in atti, con il certificato di residenza storico), dà diritto alla prestazione la concorrenza di ulteriori requisiti ed in particolare il requisito economico, che nel caso di specie non può ritenersi provato. L'accertamento in punto di sussistenza del requisito reddituale, infatti, deve essere effettuato tramite le attestazioni degli uffici finanziari specificamente richieste dalla L. n. 153 del 1969, art. 26 (richiamato dalla L. n. 118 del 1971 all' art. 12), potendo la documentazione a corredo della domanda essere sostituita, in sede di procedimento amministrativo e non di giudizio civile, da autocertificazioni
2 contenenti dichiarazioni emesse dall'interessato sotto la propria penale responsabilità (Cass. 04/04/2014 n. 8046, Cass. S.u. 03/04/2003 n. 5167). La dichiarazione ISEE è già stata ritenuta dalla Corte di Cassazione (v. Cassazione civile sez. VI, 11/05/2017, 11596; Cass. ord. 26/06/2014 n. 14494) inidonea a dimostrare la sussistenza del requisito del reddito previsto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, in considerazione del fatto che essa è redatta sulla base delle dichiarazioni dell'assistito ed in applicazione del principio - più volte ribadito con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dalla L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 24 e successive modificazioni - secondo il quale nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione della parte, al fine di costituire elementi di prova a proprio favore (ex plurimis, Cass. S.u. 03/04/2003 n. 5167 cit., Cass. ord. n. 05/05/2016 n. 9010). Nel caso di specie la ricorrente ha provveduto a depositare solo due certificazioni ISEE, che, come chiarito, altro non sono se non dichiarazioni fatte dalla stessa parte all'ente erogatore, alla quale non può riconoscersi valore probatorio. Si osserva, inoltre, che il ricorrente sosteneva di trovarsi nelle condizioni di “essere nella condizione di estraneità di uno o entrambi i genitori in termini di rapporti affettivi ed economici”,, e, a tal riguardo, produceva la sentenza di divorzio 1643/2019 dei propri genitori nonché l'accordo consensuale di separazione datato 12/07/2017. Tuttavia, la sentenza di cui trattasi, come anche il pregresso accordo di separazione consensuale in atti, non sanciscono alcuna estraneità affettiva ed economica tra l'odierno ricorrente e i di lui genitori, ed invero l'odierno ricorrente viene affidato al padre e collocato presso l'abitazione di quest'ultimo (evenienza che, per inciso, è di per sé sola sufficiente ad escludere un nucleo monocomponente). In assenza di prova dei fatti costitutivi del diritto il ricorso in merito all'accertamento dell'indebito non può essere accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso. b) Compensa le spese di lite.
Si comunichi Aversa, 27/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
3
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 27/05/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 4947 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. PISCOPO ROCCO, come in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIA DE GASPERI 55, NAPOLI rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO, come in atti RESISTENTE OGGETTO: reddito di cittadinanza CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/04/2023 parte ricorrente in epigrafe premetteva: che a seguito di domanda ritualmente formulata in data 26.01.2022 risultava beneficiario del reddito di cittadinanza, di seguito RDC con decorrenza febbraio 2022 e numero di protocollo RDC 2022 517554; CP_1 che tuttavia, a seguito di rinnovo in Ottobre 2022, pur versando nelle condizioni socioeconomiche e di reddito previste dalla legge, riceveva comunicazione di esito negativo;
che in data 12.11.2022, veniva richiesto il riesame della posizione in oggetto in quanto, C.F. , come da sentenza del tribunale Parte_1 C.F._1 di Napoli Nord, risultava averne diritto;
che l' rigettava il riesame. CP_1
Tanto premesso chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente dei Parte_1 requisiti previsti per l'erogazione del beneficio del reddito di cittadinanza e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., a riattivare CP_1
l'erogazione del beneficio col pagamento con decorrenza SETTEMBRE 2022,
1 prevedendo dunque il recupero delle mensilità non erogate fino alla liquidazione delle somme;
B) condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1 delle spese e competenze di lite, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario Avv. Rocco Piscopo;
C) nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, manlevare il ricorrente dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui alla dichiarazione allegata in produzione e di seguito sottoscritta”.
***
Il ricorso è infondato e non può essere accolto. Osserva il Tribunale che parte ricorrente non ha allegato e soprattutto provato la sussistenza di tutti i fatti costitutivi del diritto, come era suo onere. In primo luogo, il ricorrente non ha provato la sussistenza del requisito reddituale. Sul punto le S.U. hanno ritenuto che spetti al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione del beneficio, contestata dall'Ente previdenziale (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046). La stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel CP_2 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”. Nella specie, la missiva indirizzata alla parte ricorrente dall' contiene il chiaro CP_1 riferimento all'insussistenza, tra l'altro, del monocomponente e del requisito sanitario. L'onere della prova della spettanza del reddito ricadeva, pertanto, sul titolare della prestazione. Osserva il Tribunale che parte ricorrente non ha provato i presupposti costitutivi del diritto: oltre al requisito della cittadinanza e della residenza (dei quali vi è prova in atti, con il certificato di residenza storico), dà diritto alla prestazione la concorrenza di ulteriori requisiti ed in particolare il requisito economico, che nel caso di specie non può ritenersi provato. L'accertamento in punto di sussistenza del requisito reddituale, infatti, deve essere effettuato tramite le attestazioni degli uffici finanziari specificamente richieste dalla L. n. 153 del 1969, art. 26 (richiamato dalla L. n. 118 del 1971 all' art. 12), potendo la documentazione a corredo della domanda essere sostituita, in sede di procedimento amministrativo e non di giudizio civile, da autocertificazioni
2 contenenti dichiarazioni emesse dall'interessato sotto la propria penale responsabilità (Cass. 04/04/2014 n. 8046, Cass. S.u. 03/04/2003 n. 5167). La dichiarazione ISEE è già stata ritenuta dalla Corte di Cassazione (v. Cassazione civile sez. VI, 11/05/2017, 11596; Cass. ord. 26/06/2014 n. 14494) inidonea a dimostrare la sussistenza del requisito del reddito previsto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, in considerazione del fatto che essa è redatta sulla base delle dichiarazioni dell'assistito ed in applicazione del principio - più volte ribadito con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dalla L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 24 e successive modificazioni - secondo il quale nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione della parte, al fine di costituire elementi di prova a proprio favore (ex plurimis, Cass. S.u. 03/04/2003 n. 5167 cit., Cass. ord. n. 05/05/2016 n. 9010). Nel caso di specie la ricorrente ha provveduto a depositare solo due certificazioni ISEE, che, come chiarito, altro non sono se non dichiarazioni fatte dalla stessa parte all'ente erogatore, alla quale non può riconoscersi valore probatorio. Si osserva, inoltre, che il ricorrente sosteneva di trovarsi nelle condizioni di “essere nella condizione di estraneità di uno o entrambi i genitori in termini di rapporti affettivi ed economici”,, e, a tal riguardo, produceva la sentenza di divorzio 1643/2019 dei propri genitori nonché l'accordo consensuale di separazione datato 12/07/2017. Tuttavia, la sentenza di cui trattasi, come anche il pregresso accordo di separazione consensuale in atti, non sanciscono alcuna estraneità affettiva ed economica tra l'odierno ricorrente e i di lui genitori, ed invero l'odierno ricorrente viene affidato al padre e collocato presso l'abitazione di quest'ultimo (evenienza che, per inciso, è di per sé sola sufficiente ad escludere un nucleo monocomponente). In assenza di prova dei fatti costitutivi del diritto il ricorso in merito all'accertamento dell'indebito non può essere accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso. b) Compensa le spese di lite.
Si comunichi Aversa, 27/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
3