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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/05/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Barbara Del Bono Presidente
Dr. Francesca Coccoli Consigliere
Dr. Mariangela Fuina Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 1095 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(cod. fisc. ), residente in [...]di Sangro Parte_1 CodiceFiscale_1
(CH), C.da Palude n. 47, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Anna Maria Pasquini e Francesca Di Carlo ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Lanciano (CH), Via Isonzo n.25, giusta procura alle liti apposta su foglio separato, ex art. 83, III comma, c.p.c., da intendersi in calce all'atto di appello, anche ai sensi dell'art. 18, co 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n 48/2013;
- appellante –
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giovanna Colantonio ed elett.te dom.ta presso il suo studio, in Atessa, alla Via Fontecicero, n
41, giusta procura in calce;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Lanciano, n. 311-2023, pubblicata in data 14.09.2023, su R.G. n. 42-2020.
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 311/2023, emessa inter partes dal
Tribunale di Lanciano, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Rosaria Boncompagni –
R.G. n. 42/2020 – Repert. 498/2023, pubblicata il 14.09.203, notificata dalla controparte il
26.09.2023, in via pregiudiziale dichiarare la nullità della sentenza per i motivi di cui al punto A);
nel merito (punto B) rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellata – CP_1
- perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto
[...]
probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali da attribuire agli avvocati che si dichiarano antistatari, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato
“Voglia, l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis:
-dichiarare inammissibile l'appello notificato il 26.10.2023 per avvenuta decadenza e confermare la Sentenza n. 311/2023 del Tribunale di Lanciano;
-condannare alle spese e competenze del doppio grado di giudizio da Parte_1
attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
In Subordine e nel merito:
- rigettare l'appello proposto e confermare la Sentenza n.311/2023 del Tribunale di
Lanciano; - condannare al pagamento delle spese e competenze del Parte_1
doppio grado di giudizio oltre alle competenze relative alla proposta domanda di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, oltre oneri per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario. In via ancora subordinata: ammettere la prova testimoniale articolata con la memoria del 21.5.2021 riproposta con le rassegnate conclusioni.
Fatto e diritto
1.Il procedimento in oggetto trae origine da un ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con cui CP_1
chiedeva la condanna di alla restituzione della somma di euro
[...] Parte_1
19.750,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oggetto di prestito per l'acquisto dell'usufrutto vitalizio sugli immobili di cui ai contratti di compravendita immobiliare del 21 marzo 2017 e del 18 marzo 2019.
2 La ricorrente assumeva un accordo con la teso alla realizzazione di una CP_1 Parte_1
struttura turistica presso Torino di Sangro mediante ampliamento della struttura già esistente di proprietà di quest'ultima.
Sotto il profilo convenzionale e temporale assumeva così che le parti avevano proceduto alla stipula di due atti di compravendita, in data 21 marzo 2017 e 18 marzo 2019, aventi ad oggetto alcuni terreni.
Quanto al profilo giuridico negoziale aggiungeva che a mezzo di detti atti, la Parte_1
acquistava il diritto di usufrutto vitalizio, mentre la acquistava il diritto di nuda CP_1
proprietà sui terreni che ne erano stati oggetto.
Per l'attrice sorgeva così la seguente obbligazione: per il primo atto di compravendita (del 21 marzo 2017) il prezzo dei terreni veniva stabilito in euro 12.000,00, corrisposto integralmente dalla a mezzo due assegni, oltre spese notarili di euro 2.300,00, sempre a carico CP_1
della corrisposti con assegno;
la acquistava il diritto di usufrutto vitalizio, CP_1 Parte_1
mentre la acquistava il diritto di nuda proprietà. Ciò su richiesta della stessa CP_1 [...]
, in quanto priva di disponibilità economica per pagare la sua quota pari al 50%, tuttavia Pt_1 con l'impegno che l'avrebbe restituita a breve alla CP_1
Lo stesso nella seconda compravendita (del 18 marzo 2019), per la quale la CP_1 provvedeva a corrispondere l'integrale prezzo di vendita ai venditori dell'importo di euro
20.000,00 nonché al pagamento delle spese notarili pari ad euro 5.200,00, a mezzo di assegni bancari;
dunque, anche per la parte che la avrebbe dovuto corrispondere, pari al Parte_1
50% del totale, alla cui restituzione la predetta si era impegnata.
Parte ricorrente rappresentava quindi di essere creditrice nei confronti della della Parte_1
somma di euro 19.750,00, pari alla metà della complessiva somma di euro 39.500,00, oggetto quindi della domanda restitutoria azionata con il presente giudizio.
1.1 Si costituiva , ed eccepiva sotto il profilo obbligazionario che, a fronte Parte_1
della rappresentata mancanza di proprie disponibilità finanziarie, era stata la a CP_1
proporle di acquistare, a proprie spese, i terreni oggetto degli stipulati contratti di compravendita, lasciandole il diritto di usufrutto e sostenendone integralmente i relativi costi, incluse le spese notarili, con l'intesa che la potesse edificare altre casette di legno da CP_1
vendere in proprio e lei avrebbe goduto dei canoni di affitto delle piazzole, sicché nulla era dovuto all'odierna attrice.
1.2 La causa veniva convertita in rito ordinario, con assunzione di prove documentali ed orali
(interrogatorio formale della parte convenuta).
3 1.3 Il Tribunale di Lanciano, con sentenza n. 311-2023, pubblicata il 14.09.2023, così provvedeva:
“- accoglie la domanda dell'attrice e per l'effetto condanna la convenuta Controparte_1
al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di 19.750,00 Parte_1
euro, oltre interessi come in motivazione;
- condanna la convenuta a Parte_1 rifondere all'attrice le spese di giudizio che si liquidano in complessivi Controparte_1
2.540,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario”.
A fondamento della decisione il primo giudice evidenziava che le parti erano acquirenti in atto di compravendita e che l'azione proposta dalla verso la era azione di CP_1 Parte_1
regresso di quanto pagato in quota parte anche per conto della , sì da darsi luogo ad Parte_1 un'obbligazione di tipo solidale.
Rilevava che il profilo probatorio non comprovava la sussistenza di ulteriori accordi sul punto, a ciò non potendosi ritenere funzionali le composite allegazioni di entrambe le parti, relative alla sussistenza di articolati rapporti contrattuali, anche di tipo societario, tra le parti in causa, tuttavia ulteriori e distinti rispetto ai contratti di compravendita in discorso. Per cui trovava applicazione la presunzione di cui all'art. 1298, comma 2, c.c., in forza della quale si poteva presumere che, nei rapporti interni, l'obbligazione in solido si divideva tra i diversi debitori in parti uguali, se non risultava diversamente.
2. Avverso la predetta sentenza di primo grado propone appello per i Parte_1
motivi di seguito indicati.
A) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c. – nullità della sentenza.
L'appellante eccepisce che pur essendo stata emessa la sentenza ex art21 sexies c.pc. all'esito dell'udienza di discussione tenuta in data 15.09.2023, tuttavia risultava sottoscritta dal
Giudice in data 14.09.2023.
Al riguardo deduce che seppur ammissibile, in sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., la predisposizione anteriore di un testo provvisorio di sentenza, ciò non deve tradursi in un mancato esame delle questioni di fatto e di diritto prospettate nella discussione, evenienza occorsa nel caso di specie in cui il primo Giudice aveva bypassato tutte le argomentazioni di diritto oggetto di discussione all'udienza del 15.09.23 e trattate dalla nelle note Parte_1 conclusionali, in ordine alla qualificazione dell'eventuale obbligazione insorta nel rapporto interno tra nudo proprietario ed usufruttuario e l'omessa prova del titolo fondante la richiesta .
4 Evidenzia che la stessa parte attrice chiedeva la restituzione di quanto mutuato alla , Parte_1
delineando, così, specificatamente il petitum della domanda.
Ciò in pregiudizio della posizione difensiva della convenuta e della sua posizione processuale civilistica.
B) Sulla violazione di legge per avere il Giudice di Primo Grado ritenuto applicabile l'art.
1298 c.c.. Erronea qualificazione, da parte del Giudice, della domanda attorea come azione di regresso (petitum). Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. – motivazione errata.
Con tale motivo impugna la sentenza nella parte in cui a pagina 4, primo e secondo capoverso, si afferma che l'azione vada qualificata come azione di regresso, così da dare luogo ad un'obbligazione di tipo solidale, senza che venissero ritenuti comprovati ulteriori accordi interni tra le parti.
Evidenzia che l'attrice aveva proposto azione di restituzione della metà della somma mutuata per l'acquisto dei terreni ma che la datio di una somma di danaro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, per la quale va dimostrato per intero il fatto costitutivo della sua pretesa. Né la deduzione di un diverso titolo, quale eccezione in senso sostanziale, vale ad invertire l'onere della prova.
Rappresenta che da nessun elemento poteva desumersi che la si fosse assunta Parte_1
l'obbligo di restituzione della metà della somma ricevuta.
Il Giudice erroneamente aveva applicato l'art. 1298, comma 2, c.c., mentre avrebbe dovuto applicare l'art. 2997 c.c., per cui l'attore in ripetizione doveva provare interamente il fatto costitutivo della pretesa.
Sotto il profilo negoziale inter partes, ribadisce che la stessa voleva esplicare la CP_1
propria attività imprenditoriale, attraverso la costituenda società Nicolaus srl, per ottenere introiti economici, tanto da intestarsi la nuda proprietà dei terreni, lasciando l'usufrutto alla
[...]
. Pt_1
Ciò avrebbe consentito da un lato alla di realizzare, attraverso la propria società CP_1
Nicolaus srl, altre casette prefabbricate da vendere, e dall'altro lato alla , quale Parte_1 titolare dell'autorizzazione alla gestione della struttura turistico-ricettiva e quale usufruttuaria, di percepire gli affitti relativi alle piazzole.
Sotto il profilo temporale, reitera la considerazione che con atto del 21.03.2017 rep 423, le parti acquistavano particelle di terreno tutte confinanti con la proprietà di Parte_1
e, successivamente, con atto per Notar procedevano alla stipula dell'atto di acquisto Per_1
di altri terreni ed in entrambe le occasioni la come da accordi, provvedeva CP_1
5 personalmente a pagare il prezzo dell'acquisto e le spese notarili, senza avanzare alcuna riserva, mentre solo a rapporti interrotti, la senza aver mai precedentemente CP_1
richiesto la restituzione della metà delle somme occorse, aveva proposto azione giudiziaria.
Ciò evidenzia che la poneva un legittimo affidamento su una avvenuta remissione Parte_1
del debito per fatti concludenti, o su una liberalità.
Doveva considerarsi anche l'interesse della sui terreni a cui l'atto era relativo e che CP_1
l'aveva infatti spinta ad acquistarli con denaro suo, intestando alla il solo usufrutto. Parte_1
C) Sull'errata condanna alle spese di lite.
Con tale motivo rappresenta che dall'erroneo accoglimento della domanda attorea è derivata l'erronea condanna alla refusione delle spese di lite.
Formula infine richiesta di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, non ribadita nelle note di trattazione depositate in vista della prima udienza.
3. Nella sua comparsa di costituzione l'appellata :
-eccepisce la decadenza dall'appello avverso la Sentenza n.311/2023, resa nella pubblica udienza il 15.09.2023 ai sensi dell'art.281sexies c.p.c., perché notificato all'appellata il
26.10.2023, oltre il termine imposto. Il termine per l'impugnazione della Sentenza decorre dal 15.09.2023 (data di comunicazione della sentenza) e, l'appello notificato il 26.10.2023, è tardivo;
-argomenta sull'infondatezza del primo motivo rappresentando che all' udienza del 15 settembre 2023, le parti erano effettivamente presenti e, dopo aver precisato le conclusioni, abbandonavano l'aula non assistendo alla lettura integrale della sentenza avvenuta in loro assenza, precisando che la data del 14.09.2023, scritta in calce alla sentenza, diversa da quella dell'udienza del 15.09.2023, a nulla rileva, perché superata dall'avvenuta sua pubblicazione nel registro cronologico al n.498/2023 nello stesso giorno del 15.09.2023 e anche notificata alle parti dalla Cancelleria civile;
-argomenta sulla genericità e novità della sollevata questione di cui al secondo motivo, non presente nelle rassegnate conclusioni del 31.08.2023, e priva di supporto in fatto ed in diritto, ribadendo la correttezza della decisione.
-contesta la fondatezza del terzo motivo per essersi fatta corretta applicazione del principio della soccombenza.
4. All'esito dell'udienza dell'11.2.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, dopo la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate, è stata trattenuta a decisione.
5. L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
6 5.1 In via preliminare non può essere accolta l'eccezione di decadenza dell'appello per decorso del termine breve di impugnazione, in base all'assunto di parte convenuta per cui la sentenza di primo grado veniva notificata dalla cancelleria il 15.09.2023 e l'appello invece notificato il 26.10.2023, quindi oltre 30 giorni dopo la notifica della sentenza di prime cure, quale termine perentorio ex art. 325 c.p.c..
La giurisprudenza è conforme nel ritenere che: “La notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, è idonea a far decorrere il termine "breve"
d'impugnazione (art. 325 c.p.c.), atteso che l'espressione "su istanza di parte", contenuta nell'art. 325 c.p.c., va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n.
19530 del 19 luglio 2019).
Il termine breve inizia a decorrere dalla notificazione anche delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 281 sexies del c.p.c., non potendosi considerare equipollente alla notificazione la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza.
Ne deriva che l'atto di appello veniva notificato dall'avvocato di alla pec Controparte_1 dell'avvocato di in data 26.09.2023 e che la successiva notifica dell'atto Parte_1
di appello avvenuta in data 26.10.2023 veniva fatta nei termini di 30 giorni ex art. 325 c.p.c..
4.2. Con il primo motivo di appello il ricorrente eccepisce nullità della sentenza di prime cure, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in quanto veniva datata il 14.09.2023 mentre l'udienza di discussione si teneva il 15.09.2023. Assume che pur riconoscendosi al giudice la possibilità di predisporre una bozza di sentenza prima dell'udienza di discussione, ciò non deve tradursi in un mancato esame delle questioni di fatto e di diritto.
Nel caso di specie non è contestato che la sentenza di primo grado, datata 14.09.2023, veniva depositata dal primo giudice in data 15.09.2023.
Dallo storico del fascicolo di primo grado risulta evidente che l'udienza (erroneamente indicata nel verbale come svoltasi il 15.9.2023) in realtà si è svolta il 14.9.2023.
A tale data era stata rinviata con ordinanza del 24.3.2023 e non risultano rinvii di tale udienza.
Dunque l'equivoco è dipeso dal mero errore materiale contenuto nel verbale di udienza (che riporta la data del 15.09.2023 in luogo di quella effettiva del 14.09.2023) con conseguente infondatezza della censura di nullità, fermo restando che nel provvedimento decisorio, lungi dal soprassedersi sulle deduzioni delle parti (quanto all'attuale appellante peraltro già formulate nelle note autorizzate depositate l'1.9.2023 a cui la stessa parte si riporta nel corso
7 dell'udienza) sono state rappresentate tutte le questioni rilevanti addotte dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, provvedendosi alla qualificazione giuridica della pretesa azionata con l'originario ricorso e decidendosi nel merito la controversia.
Ne deriva che deve procedersi alla trattazione del successivo motivo di appello.
2. Col secondo motivo di appello il ricorrente assume che vi sia stata una erronea qualificazione della domanda attorea come azione di regresso. Ritiene invece che parte attrice avesse formulato mera domanda di restituzione della somma oggetto della compravendita dei terreni, rispetto alla quale tuttavia non era stata fornita prova del titolo giustificativo (prestito) mentre essa appellante non aveva assunto alcun obbligo di restituzione della quota parte per essere intercorsi tra le parti rapporti di amicizia e per essere tale anticipo funzionale a iniziativa imprenditoriale da condividere tra le parti e comunque oggetto di remissione del relativo debito.
Anche tale motivo va disatteso.
Si rileva innanzitutto come l'attuale appellata già attrice abbia dato conto di aver anticipato in proprio le somme per l'acquisto e per le relative spese notarili dei terreni di cui agli atti pubblici del 2017 e del 2019 rispetto ai quali entrambe le attuali parti hanno assunto, nei confronti dei venditori la qualità di acquirente (rispettivamente della nuda proprietà la e dell'usufrutto la ) nonché documentato il relativo pagamento. CP_1 Parte_1
Sicuramente rispetto all'obbligazione assunta nei confronti delle allora parti venditrici erano tenute a rispondere in solido le acquirenti.
Il che giustifica la qualificazione della domanda proposta dall'unica delle acquirenti che ha versato per intero il corrispettivo come regresso nei confronti dell'altra acquirente.
In ogni caso è del tutto inverosimile che l'impegno assunto dalla (anche per conto CP_1
della ) possa trovare giustificazione in una elargizione effettuata in ragione di un Parte_1
rapporto di amicizia, meramente allegato senza ulteriori precisazioni.
Più verosimile e comunque confermato da entrambe le parti è che invece le parti avessero l'intenzione di intraprendere in comune un'attività di tipo imprenditoriale (tendente alla edificazione delle casette ed alla gestione degli spazi di sosta ) che tuttavia per ragioni rimaste ignote, non è giunta a compimento (parte appellante non ha neanche reiterato in tale grado di giudizio la prova orale, non ammessa in primo grado, per dimostrare gli accordi intercorsi le parti ).
Ciò consente, tuttavia, di escludere comunque a priori che l'anticipo delle somme necessarie per l'acquisto dei terreni potesse intendersi quale atto di liberalità della in favore CP_1 della , come da quest'ultima prospettato. Parte_1
8 Né risulta che gli importi anticipati siano stati oggetto di remissione, compensazione con altri benefici tratti dalla attuale appellata o comunque restituiti.
Sicchè considerato che è pacifico che la abbia anticipato gli esborsi per l'acquisto CP_1
dei terreni di cui la è oggi usufruttuaria, la stessa ha diritto a vedersi restituire la Parte_1
metà delle somme necessarie per il pagamento dei venditori e per le relative spese notarili, avendo entrambe le acquirenti assunto la relativa obbligazione di pagamento .
La sentenza che ha accolto la sua domanda va quindi confermata.
3.Anche il motivo di appello vertente sulle spese di lite ( liquidate al minimo del relativo scaglione di riferimento) per quanto riferito alla mera ipotesi di accoglimento dell'appello, va rigettato, trovando la sentenza conferma per le ragioni sopra esplicitate.
4. Le spese del presente grado di giudizio (liquidate anch'esse al minimo dei compensi tabellari riferito allo scaglione di valore applicabile e con esclusione delle fasi di trattazione ed istruttoria non svoltesi) seguono la soccombenza.
5. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016,
Cass. n. 18523 del 2014)
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, contro la sentenza n. 311-2023, resa dal Tribunale di Lanciano, pubblicata il Parte_1
14.09.2023, nei confronti di così provvede: Controparte_1
• Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
• Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.984,00 per compensi oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A come per legge;
• Dichiara che parte appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in data 15.5.2025.
Il Consigliere relatore
Dr. Mariangela Fuina
Il Presidente
Dr. Barbara Del Bono
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