TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 05/06/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Francesco
Giardina, all'udienza del 05.06.2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dall'avv. Parte_1
e dall'avv. Di Benedetto Francesco, ritenuta la causa matura per la decisione, ha
[...] pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1511/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA Parte
, in persona del legale Parte_3 rappresentante pro-tempore, , con sede legale in Santa Ninfa, via Placido P.IVA_1
Rizzotto n. 27
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e
[...] difeso dall'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
NONCHÉ
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._1
Francesco De Benedetto
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_3 C.F._2 [...]
Parte_1
(C.F. ) CP_4 C.F._3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha instaurato una procedura esecutiva presso terzi - nel corso della quale CP_3
Part sono intervenuti anche e - nei confronti della CP_2 CP_4
[...]
quale parte debitrice, e dell Parte_3 Controparte_1
, quale terzo pignorato.
[...]
1 Quest'ultimo, tuttavia, ha reso dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c., escludendo Part espressamente di essere debitore della Controparte_5
Ciononostante, il Giudice dell'Esecuzione, all'esito del giudizio ex art. 549 c.p.c., ha ritenuto l'Assessorato regionale creditore della in virtù di una Parte_4 Parte_3 precedente ordinanza resa nell'ambito del procedimento iscritto presso il Tribunale di Marsala al n. RGE. 112/2020 e del decreto ingiuntivo n. 1249/2022 emesso dal Tribunale di Palermo;
ha assegnato, per l'effetto, con ordinanza del 27.11.2022, ai creditori istanti le seguenti somme:
“- al creditore procedente, la somma di euro 6.303,21 come da precetto, oltre interessi al CP_3 soddisfo;
- al creditore intervenuto la somma di euro 7.308,00; - al creditore intervenuto CP_2
la somma di euro 20.165,60”. CP_4
L' , con ricorso in opposizione Controparte_1 agli atti esecutivi ex artt. 549 e 617 c.p.c., ha contestato la legittimità del suddetto provvedimento, ritenendo la documentazione prodotta dai creditori irrilevante ai fini del decidere;
ha precisato, in particolare, che i decreti di ammissione a finanziamento dei progetti formativi non sono atti idonei ad accertare la sussistenza di crediti dell'amministrazione in favore degli enti della formazione, essendo necessario dimostrare la sussistenza di un formale decreto di chiusura dei relativi progetti.
Il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 13.3.2023, ha rigettato l'istanza di sospensione e ha assegnato termine perentorio di gg 60 per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata.
La IN. con atto di citazione in riassunzione, ha Controparte_5 convenuto in giudizio l e i sig.ri Controparte_1
e al fine di sentire “confermare l'ordinanza emessa CP_3 CP_2 CP_4
a conclusione del procedimento RGE 285/2022 emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Marsala con vittoria di spese di lite”. Tale società, tuttavia, entro il termine previsto dall'art. 165 c.p.c., non ha iscritto a ruolo la causa.
L'Assessorato convenuto, al fine di “evitare l'introduzione di un autonomo giudizio di merito a seguito del rigetto dell'azione promossa”, si è tempestivamente costituito nel giudizio di merito, reiterando le censure già formulate con l'atto di opposizione agli atti esecutivi avverso il citato provvedimento del GE del 27.11.2022; ha chiesto, quindi, di: “- annullare, revocare o comunque privarla di qualsiasi effetto giuridico, per i motivi indicati nel presente atto, per l'effetto rigettare l'avversa contestazione della dichiarazione resa dal terzo pignorato, confermando l'inesistenza di alcun debito dell'Amministrazione regionale nei confronti del debitore esecutato o, in subordine, dichiarare che l'ordinanza de qua venga modificata nel senso di condizionarne l'esecuzione all'eventuale esito positivo per CP_6
. del giudizio di opposizione a d.i.; - in subordine, o in alternativa, dichiarare comunque la nullità
[...]
2 del pignoramento e/o l'improcedibilità della procedura esecutiva in parola, alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto, con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
- in ogni caso, caducare
l'ordinanza di assegnazione del credito, evidentemente viziata per le ragioni espresse in punto di fatto e diritto”.
In data 25.10.2023 si è costituito in giudizio , eccependo la carenza di CP_2 interesse in concreto della IN. all'introduzione del giudizio di merito;
ha CP_5 chiesto, per l'effetto, di dichiarare inammissibili le domande spiegate dall'Assessorato per non avere quest'ultimo introdotto il giudizio di merito nei termini assegnati dal Giudice dell'Esecuzione.
con memoria depositata in data 10.1.2024, ha rappresentato di avere CP_3 documentato un debito dell'Assessorato Regionale alla Formazione e Istruzione Professionale
a favore dell'IN. per complessivi € 606.155,57 e, per Parte_5
l'effetto, ha chiesto di “rigettare tutte le argomentazioni, motivi di opposizione e domande formulate dall' poiché infondate in fatto ed in Parte_6 diritto, oltre che prive di qualunque supporto probatorio”.
Con provvedimenti del 19.1.2024 e del 24.10.2024 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, benché regolarmente evocato, CP_4 non si è costituito in giudizio.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e di Controparte_7 atteso che gli stessi, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti in giudizio. CP_4
3. Si osserva poi che il presente giudizio è stato introdotto nel rispetto dei termini di cui Part all'art. 618 c.p.c. atteso che la - avente in astratto un Controparte_5 interesse finalizzato ad ottenere una pronuncia di accertamento definitivo sulla situazione giuridica accertata dal Giudice dell'esecuzione - ha notificato l'atto di citazione all'Assessorato convenuto nonché a e entro il termine perentorio assegnato CP_3 CP_2 dal giudice dell'esecuzione.
Né pare possa assumere rilevanza la tardiva iscrizione a ruolo. È noto, infatti, che il mancato rispetto dei termini per l'iscrizione a ruolo assume rilievo ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 165 e 307 c.p.c. ma non può in alcun modo incidere sulla tempestività dell'introduzione della causa (cfr. Cass. n. 24224/2019).
Nella specie, l'iscrizione a ruolo è avvenuta a cura “della parte interessata” (cfr. art. 618, comma 2, c.p.c.), di talché può ritenersi che il thema decidendum abbia regolarmente fatto ingresso nel presente giudizio.
3 4. Nel merito va evidenziato che l'Assessorato Regionale alla Formazione e Istruzione
Professionale ha contestato la legittimità dell'ordinanza con la quale il GE, all'esito del giudizio Par ex art. 549 c.p.c., ha accertato un credito di nei confronti dello stesso, Parte_3 precisando che i progetti individuati da parte creditrice in sede di contestazione erano tutti privi del necessario decreto di chiusura, unico atto conclusivo idoneo a cristallizzare i rispettivi crediti-debiti.
La doglianza coglie nel segno atteso che, come recentemente affermato dalla locale Corte di
Appello, con sentenza n. 497/2024, il debito dell'Amministrazione regionale nei confronti dell'ente gestore è configurabile unicamente sulla base dell'approvazione della nota di revisione, previa dimostrazione, da parte dell'ente stesso, delle spese effettivamente sostenute per il tramite del procedimento di rendicontazione.
Tale onere non è stato assolto né nel presente giudizio né nella fase sommaria dinanzi al
GE di talché non può ritenersi certamente esistente un credito certo, liquido ed esigibile in Par favore della Parte_3
Né pare che tale prova possa rinvenirsi dalla lettura della documentazione allegata da atteso l'esistenza dei crediti - e delle correlate obbligazioni di pagamento in capo CP_3 all'Assessorato - non può farsi discendere dal compimento di un'operazione aritmetica costituita dalla differenza tra quanto versato in acconto dall'amministrazione e quanto rendicontato dall'ente di formazione;
del resto, tale ultima attività viene effettuata unilateralmente dal beneficiario dei finanziamenti (cfr. schede dati anagrafici recante la sola sottoscrizione del legale rappresentante della InFormHouse) sicché solo all'esito dei controlli da parte dell'amministrazione può determinarsi la somma eventualmente ed effettivamente dovuta.
In altri termini, poiché “i pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale” (art. 76 par. 1 e 2 reg. 1083/06 UE), il diritto all'erogazione delle somme è condizionato (risolutivamente per quello che riguarda il prefinanziamento e sospensivamente per i pagamenti intermedi e del saldo finale) alla esecuzione dei progetti e all'esito positivo del procedimento di rendicontazione della spesa
(cfr. sul punto Trib. Palermo n. 1196 del 2025).
La prova del credito non può rinvenirsi neppure nel fatto che il Tribunale di Palermo, con decreto ingiuntivo n. 12499/2022, abbia ingiunto all'Assessorato convenuto di pagare all'IN. la somma di € 587.061,17 e ciò in quanto, in ragione Controparte_5 della natura del giudizio ex art. 549 c.p.c., non può ravvisarsi alcuna interferenza tra l'incidente endoesecutivo ed i procedimenti di cognizione, in altra sede svolti, concernenti il credito dell'esecutato verso il terzo (cfr. Cass. civ. n. 23123/2022).
4 Da ultimo nessuna rilevanza assume nel caso di specie l'adozione, nelle more del giudizio di opposizione, del DDG n. 336 del 10 Ottobre 2024 con la quale l'amministrazione, dopo la rendicontazione dei progetti, ha riconosciuto un credito di € 42.878,00 (v. note conclusive depositate da e documentazione ivi allegata). Si tratta, per l'appunto, di CP_2 documentazione sopravvenuta alla celebrazione del procedimento esecutivo dal quale è conseguito il provvedimento tacciato di illegittimità; ciò preclude la possibilità di valorizzare tale DDG, essendo il Tribunale chiamato a verificare solo la regolarità formale del provvedimento di assegnazione e di accertamento dell'obbligo del terzo alla data in cui lo stesso è stato adottato.
Alla luce dei rilievi e delle considerazioni svolte e nei limiti di quanto domandato dalle parti,
l'opposizione va accolta e l'ordinanza di accertamento ex art. 549 cpc resa dal GE con contestuale assegnazione delle somme ai creditori va annullata integralmente.
In ragione della complessità delle questioni trattate sussistono invece i presupposti per compensare ex art. 92 cpc le spese del presente giudizio oltre che quelle del giudizio incidentale di accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, nella contumacia di e di Controparte_7 [...]
accoglie l'opposizione ex art. 617 cpc proposta dall' CP_4 [...]
avverso l'ordinanza ex art. 549 cpc del Parte_7
27.11.2022 resa nel giudizio esecutivo n. RG 285/2022. Spese compensate.
Così deciso in Marsala, 05.06.2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
5