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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 5113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5113 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4842/2021 del R.G.A.C. pendente TRA (c.f.: , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Volino Edoardo (c.f. ), come da procura su foglio C.F._1 separato;
APPELLANTE E (c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_2 C.F._3
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_3 C.F._4 tutti rappresentati e difensi dall'Avv. Labonia Simone (C.F. ) in virtù di C.F._5 procura su foglio separato;
APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1378/2021, pubblicata dal Tribunale di Avellino in data 5.8.2021. CONCLUSIONI All'udienza del 09/07/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 22.11.2016, la società Controparte_1 Pt_3
, e convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di
[...] Controparte_2 Parte_2
Avellino, la oggi Controparte_3 Parte_1 chiedendo, previa declaratoria di nullità e/o annullamento delle pattuizioni contrattuali relative agli interessi e previa rideterminazione dell'effettivo saldo del rapporto di conto corrente, la
1 condanna della alla restituzione delle somme illegittimamente percepite, oltre al Pt_1 risarcimento del danno. Inoltre, gli attori chiedevano di accertare la nullità del mutuo chirografario, concesso in data 26.3.14, per € 60.000,00, in quanto destinato ad estinguere passività esistenti con la stessa con la conseguente illegittimità dell'escussione del pegno per ripianare l'esposizione Pt_1 debitoria, in realtà, inesistente, comunicata dalla con Controparte_4 missiva del 20.10.16. Ancora, gli attori chiedevano di dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione per vessatorietà delle clausole contrattuali, tra le quali, quella relativa all'operatività della garanzia nonostante l'eventuale invalidità delle obbligazioni principali derivanti dal contratto garantito. In particolare, gli attori deducevano di avere intrattenuto con la (poi Controparte_5 incorporata dalla il rapporto di conto corrente ordinario Controparte_4
n. 35053, sul quale confluivano i conti anticipi nn. 1329156 (anticipo fatture) e 1434910 (anticipo SBF); che nel corso del rapporto, la aveva illegittimamente applicato interessi Pt_1 debitori ultralegali non pattuiti, interessi superiori al tasso soglia usura, capitalizzato illegittimamente le competenze a debito, addebitato CMS e spese non dovute, applicato valute diverse da quelle reali nonché effettuato variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali non comunicate nelle forme di legge.
1.2. Costituitasi in giudizio, la banca convenuta eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda e la prescrizione dell'azione di ripetizione in relazione alle rimesse effettuate dalla correntista nel decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande proposte da controparte ritenendole infondate.
1.3. Istruita la causa a mezzo di CTU contabile, il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1378/2021, pubblicata in data 6.8.2021, così decideva: in parziale accoglimento delle domande attoree, accerta che il saldo del conto corrente ordinario n. 35053 intestato alla presso la convenuta era, al 31.12.15, un saldo positivo a credito Controparte_1 Pt_1 del correntista pari ad € 15.105,86; compensa le spese di lite e pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna. In sintesi, il Tribunale, sulla scorta dei risultati della CTU, rilevava che le contestazioni relative al calcolo degli interessi, della CMS e delle spese a vario titolo addebitate sul c/c nel corso del rapporto, risultavano infondate atteso che: a) non vi era stata alcuna pattuizione originaria di un tasso d'interesse superiore al tasso soglia di cui alla l. 108/1996. b) sia il tasso d'interesse ultralegale, sia le valute applicate, sia lo ius variandi erano stati in modo specifico pattuiti per iscritto in piena conformità agli artt. 117 e 118 TUB. c) risultava pattuita per iscritto la capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità per gli interessi debitori e per quelli creditori. Al contrario, secondo il Giudice di prime cure, risultava fondata la doglianza relativa all'illegittima applicazione della CMS, in relazione alla quale era risultata pattuita solo la misura, ma non anche il criterio di calcolo, con conseguente nullità della relativa clausola per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c. Inoltre, secondo il Tribunale, per il periodo successivo all'1.1.2010, in assenza di pattuizioni che prevedevano
2 l'applicazione della commissione di istruttoria veloce o della commissione disponibilità fondi in sostituzione della CMS, andava negata la legittimità degli addebiti, a tale titolo, effettuati dalla Pt_1
Infine, il primo Giudice riteneva destituite di fondamento le ulteriori questioni prospettate dagli attori evidenziando che: a) il mutuo chirografario stipulato per sanare debiti pregressi del mutuatario verso la banca era pienamente lecito e valido, non essendo ravvisabile, in tale ipotesi, un uso distorto dello strumento del mutuo;
b) i rapporti intercorrenti tra le parti dovevano essere qualificati come contratti autonomi di garanzia, mancando qualunque clausola o espressione contenente enunciazione, implicita o esplicita, in senso contrario e cioè, idonea a ricostruire un rapporto di accessorietà tipico della fideiussione tra l'obbligazione del garante e quella del garantito.
2. Avverso l'indicata sentenza, con atto notificato alla controparte in data 25.11.2021, ha proposto appello principale la per i seguenti motivi: Parte_1
2.1 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di ultrapetizione poiché il Giudice di primo grado avrebbe pronunciato una sentenza di accertamento – in rettifica del saldo contabile al 31.12.2015 - in mancanza di una espressa domanda degli attori, i quali si erano limitati a chiedere la condanna dell'Istituto di Credito alla ripetizione degli importi indebitamente versati per effetto delle clausole ritenute illegittime. Secondo l'appellante, inoltre, la controparte non avrebbe, comunque, potuto conseguire un «risultato utile, giuridicamente apprezzabile», mediante un accertamento in rettifica del saldo contabile intermedio al 31/12/2015, in assenza di chiusura del rapporto alla data di proposizione della domanda giudiziale ed anche in pendenza di essa, non avendo, quindi, gli attori, nessuno interesse a tale pronuncia.
2.2 Col secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della misura rettificata del saldo al 31/12/2015 in € 15.105,86, a credito del correntista, in luogo di quella, di € 21.505,33, risultante a debito dello stesso, dagli estratti conto. La deduce, in particolare, che l'attore Parte_1 aveva prodotto gli estratti conto in maniera incompleta e frammentaria, disattendendo il proprio onere probatorio, ma il consulente aveva ritenuto comunque possibile il ricalcolo dei saldi dei conti ricostruendo le operazioni mancanti dai prospetti scalari, come differenza tra i saldi per valuta giornalieri e/o mediante l'utilizzo di saldi di raccordo contabile;
tuttavia, i raccordi operati comprendevano operazioni di accredito e di addebito, con la conseguenza che, per tali periodi intermedi, non era possibile individuare le singole operazioni transitate sui conti, sicché la ricostruzione operata dal CTU risultava inattendibile. In ogni caso, secondo la il CTU (e quindi il Giudice che aveva richiamato Parte_1 acriticamente i risultati della sua relazione) aveva erroneamente eliminato, dalla ricostruzione del saldo del c.c., la C.M.S applicata al rapporto n. 35053, ritenendo non pattuite le modalità di calcolo e di capitalizzazione della commissione, nonostante gli attori non avessero fatto alcun riferimento a tali profili, limitandosi a contestare la mancanza di qualsivoglia pattuizione;
sotto altro aspetto, l'appellante evidenziava anche che il contratto sottoscritto in data 11.09.2000, per il conto n. 35053, prevedeva espressamente la CMS nella misura dello 0,47% e, all'art. 7,
3 stabiliva la capitalizzazione trimestrale con la medesima periodicità in dare ed avere per interessi, commissioni e spese e, dunque anche per detta commissione.
2.3 Analoghe censure venivano poi mosse in relazione alla clausola introduttiva delle commissioni di cui all'art. 2 bis della L. 2/2009, che hanno sostituito la c.m.s, rispetto alle quali la evidenziava che, sia il comma 3 dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008, con Parte_1 cui è stata introdotta la commissione disponibilità fondi, che l'art. 27 comma 3 della legge n. 27/2012, per la Commissione d'Istruttoria Veloce, prevedevano che l'adeguamento dei contratti poteva avvenire nelle forme e per gli effetti di cui all'art. 118 TUB, non risultando necessaria una specifica e nuova pattuizione, tenuto conto che, nel caso di specie, i contratti di apertura dei conti (n. 35053 e 1329156) erano tutti antecedenti all'introduzione delle due commissioni indicate;
in particolare, l'appellante prospettava che aveva provveduto ad adeguarsi alle disposizioni sopra indicate nel seguente modo:
- con le comunicazioni del 25.05.2009 e del 11.04.2011, effettuate ai sensi dell'art. 118 TUB, proponeva, rispettivamente, per il conto n. 35053 e per il conto n. 1329156 (conto operativo dal 29.06.2011), la modifica unilaterale del contratto ai fini dell'adeguamento all'art. 2 bis del D.L. 185/2008 con eliminazione, a decorrere dal 28.06.2009, della commissione di massimo scoperto e di altre commissioni, e con la previsione di applicazione di una commissione
”omnicomprensiva”, così come richiesto dalle nuove disposizioni;
- con la comunicazione del 30.06.2012, effettuata ai sensi dell'art. 118 TUB, proponeva la modifica unilaterale del contratto ai fini dell'adeguamento alla nuova disciplina della
“Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”, ottemperando a quanto disposto dall'art. 27 del D.L. n. 1/2012 (c.d. Decreto "Cresci Italia") convertito nella L. n. 27 del 24.03.2012, nonché nel D.M. n. 644 del 30.06.2012. La precisava, altresì, che il correntista aveva ricevuto le predette comunicazioni con gli Pt_1 estratti conto periodicamente inviati e mai contestati nonché, in data 20.12.2016, insieme alla copia di tutte le comunicazioni di proposta di modifica unilaterale dei contratti ex art. 118 TUB. Infine, l'appellante lamentava che il CTU aveva escluso dal ricalcolo dei saldi dei conti le spese non pattuite quali commissioni e spese estero, per rid, bonifici, istruttoria fidi nonostante la società attrice non avesse mai contestato espressamente e specificatamente le spese ed oneri addebitati sui conti correnti dedotti in giudizio ed esclusi dal CTU, sicché, anche in questo caso, risultava violato il principio di cui all'art.112 c.p.c., con la conseguenza che risultava illegittima la eliminazione di spese asseritamente non dovute, ma mai oggetto di domanda, per € 13.016,32. Sulla base di tali premesse l'appellante così ha concluso: 1) accertare la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., come ivi denunciata in termini di ultrapetizione, e quindi dichiarare la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha pronunciato in accoglimento di una (presunta ma inesistente) domanda (autonoma) di accertamento in rettifica del saldo contabile di conto corrente ossia di accertamento negativo del credito vantato dalla e risultante dagli estratti conto;
Pt_1
2) in via gradata o alternativa, accertare la violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. in considerazione del difetto di un interesse giuridicamente apprezzabile del correntista ad ottenere nel caso di specie un accertamento in rettifica del saldo contabile di conto corrente al 31/12/2015 ossia un accertamento negativo del credito risultante a tale data dagli estratti conto a favore della e per l'effetto, a riforma della sentenza impugnata, respingere e/o Pt_1
4 rigettare (la presunta ma inesistente) domanda di accertamento in rettifica del saldo contabile ossia di accertamento negativo del credito al 31/12/2015, poiché inammissibile e/o infondata;
3) in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare le denunciate violazioni degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ., 2967 cod. civ. e dei principi di diritto enunciati dalle pronunce di legittimità richiamate in narrativa e, per l'effetto, ad accoglimento del secondo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata rigettando la domanda attorea per difetto di prova ovvero riformare la sentenza impugnata con rideterminazione del saldo del c/c 35053, espungendo dal ricalcolo le voci per CMS, CIV e CDF, nonché quelle per spese pari ad € 13.016,32, sulla scorta di quanto illustrato in narrativa e prima ancora nelle note controdeduttive trasmesse al CTU da parte della consulente della Banca, se del caso disponendo anche la rinnovazione della Consulenza sui punti oggetto del presente gravame;
in ogni caso riformare la sentenza dichiarando che alla data del 31/12/2015 il saldo del conto corrente oggetto di causa era quello riportato dagli estratti conto della e dunque pari ad € Pt_1
21.505,33 a debito del correntista. 4) in ogni caso, se ritenuto necessario, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio contabile tenendo conto delle eccezioni compendiate nella narrativa del presente atto ed al capo 3) delle conclusioni, oltre che delle note controdeduttive alla bozza di CTU del primo grado a firma del CTP della Banca dott.ssa Per_1
e comunque di tutte le eccezioni formulate dalla
[...] Pt_1
5) in ogni caso e conseguentemente rigettare ogni e qualsivoglia domanda ex adverso formulata perché inammissibile, improcedibile e comunque infondata anche in ragione del decorso del termine prescrizionale. Tutto ciò con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado.
2.4 La , e si sono Controparte_1 Parte_3 Controparte_2 Parte_2 costituiti in giudizio tempestivamente eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di appello formulati dalla controparte ed evidenziando, quanto alla prima censura, di aver promosso due distinte ed autonome domande: 1) azione di accertamento negativo, avente per oggetto, previa dichiarazione di nullità degli istituti invocati, l'esatto dare-avere tra le parti a seguito della rideterminazione e/o rettifica del saldo contabile;
2) azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.p.c. In ogni caso, gli appellati ritengono la censura priva di fondamento anche alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui il correntista ha, comunque, un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. In relazione al secondo motivo di appello, invece, gli appellati richiamano la giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui il Giudice, anche nel caso in cui la documentazione prodotta dal cliente non sia completa, deve, in ogni caso, valutare la possibilità che la prova dell'indebito sia desumibile aliunde, in maniera diversa dagli estratti conto, anche con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU, alla quale il giudice può ricorrere quando la prova dei movimenti del conto, che sia prodotta dal correntista, non risulti completa, ma, comunque, tale da consentire al CTU di operare il calcolo delle competenze trimestrali. Nello specifico, gli appellati evidenziano che le superficiali carenze documentali non avevano assolutamente limitato ed inficiato la validità dell'accertamento tecnico scientifico compiuto.
5 Quanto, invece, alla asserita violazione dell'art. 112 c.p.c., gli appellati prospettano che, fin dall'atto introduttivo di lite, avevano contestato, dettagliatamente: a) l'illegittimità della CMS;
b) la mancanza assoluta di qualsiasi pattuizione in ordine alla CDF ed alla CIV;
c) mancanza di alcuna pattuizione in ordine alle spese e/o agli oneri di tenuta conto addebitati. Secondo gli appellati, in ogni caso, il Giudice poteva sempre rilevare, d'ufficio, la nullità di dette clausole per indeterminatezza dell'oggetto o per violazione di legge e, comunque, la Commissione Disponibilità Fondi, nonché, la Commissione Istruttoria Veloce, in mancanza di specifica pattuizione, erano da ritenere nulle per violazione della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, dell'articolo 117- bis del testo unico bancario e del decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644. Inoltre, con riguardo alla commissione di istruttoria veloce, gli appellati evidenziavano che gli artt. 117 bis, comma 2, TUB, e 4, comma 2, D.M. n. 644/2012, dispongono chiaramente che la CIV può essere legittimamente praticata solo a fronte del preventivo svolgimento di un'effettiva attività istruttoria dell'intermediario, la cui quantificazione deve altresì essere proporzionata ai costi realmente sopportati, e che l'Istituto di Credito non aveva assolto l'onere probatorio, su di esso incombente, di aver svolto la suddetta istruttoria.
2.5 Oltre a chiedere, il rigetto dell'appello principale, la Controparte_1 Pt_3
, e hanno proposto appello incidentale
[...] Controparte_2 Parte_2 formulando un unico motivo di gravame avente ad oggetto l'erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sull'illegittimità degli interessi anatocistici, annotati sui conti correnti dall'1.01.2014, a seguito dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014 (e quindi, la necessità di eliminare tali interessi dalla ricostruzione del rapporto oggetto di causa effettuata dal CTU). Secondo gli appellanti incidentali, infatti, l'intervenuta modifica normativa aveva reso, dalla sua entrata in vigore (01.01.2014), illegittima qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari;
al di là del rimando a una successiva delibera del CICR per i soli criteri di calcolo, la portata dispositiva della norma risultava chiara nello stabilire che gli interessi annotati in conto, in ogni caso, non potevano produrre altri interessi che, viceversa, andavano conteggiati solo sul capitale iniziale, così dovendosi ritenere vietata ogni forma di anatocismo. Sulla base di tali premesse la , e Controparte_1 Parte_3 Controparte_2 così hanno concluso: Parte_2
1) In via pregiudiziale, dichiarare l'impugnazione principale improponibile, inammissibile, improcedibile, nonché, nel merito stricto sensu, infondata;
2) Accogliere l'appello incidentale spiegato e, per l'effetto con riferimento ai rapporti di conto corrente oggetto di causa, accertare e dichiarare l'illegittima della pratica anatocistica anche per violazione della Legge di Stabilità 2014 e, consequenzialmente, rettificare;
alla data del 31.12.2015, l'esatto dare-avere (rectius: saldo contabile) tra le parti, a seguito della rideterminazione del saldo contabile del rapporti di conto corrente in oggetto, attraverso il ricalcolo e la ricostruzione così come effettuata, in coerenza ai superiori principi, nella espletanda CTU (integrativa) contabile. Con vittoria di spese, anche di CTU e compensi professionali del doppio grado di giudizio. All'udienza del 6/03/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
6 Con ordinanza del 23.7.2024, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo al fine di disporre una nuova CTU allo scopo di ricostruire i rapporti di dare/avere intercorsi tra le parti applicando la capitalizzazione infrannuale degli interessi – attivi e passivi - soltanto fino alla data del 31.12.2013 ed escludendo qualsiasi capitalizzazione infrannuale dal 1.1.2014 fino al 31.12.2015. Depositata la relazione di CTU, all'udienza del 9/07/2025, la causa veniva trattenuta nuovamente in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
3. L'appello principale è infondato e va rigettato.
3.1. Il primo motivo dell'appello principale è palesemente infondato atteso che gli attori (odierni appellati), nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, avevano espressamente proposto azione di accertamento negativo del credito vantato dalla Pt_1 formulando le seguenti conclusioni: 1. accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte, la nullità, l'illegittima e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate ai rapporti di conto corrente di cui è causa, con riferimento al tasso debitorio, alla relativa capitalizzazione, all'anatocismo, allo sforamento del TSU, agli interessi, alle commissioni di massimo scoperto, alle valute, nonché, a tutte le altre spese ingiustamente addebitate, così come evidenziato in narrativa;
2. sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia delle clausole relative all'applicazione di costi aggiuntivi non determinati, eccessivamente onerosi e, comunque, non espressamente concordati, per violazione degli artt. 1175, 1283, 1284, 1337, 1346, 1374, 1375, 1418 e 2697 c.c., 116, 117, 118, 119 e 120 T.U.B., 2 e 47 Cost., anche perché posti in violazione dei principi vigenti in materia di protezione e tutela del contraente debole;
3. in ragione di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare l'esatto dare avere tra le parti a seguito della rideterminazione del saldo contabile del c/c in oggetto, con ogni effetto e conseguenza (qualora ne ricorrano i presupposti) restitutoria, ripetitoria, compensativa e/o risarcitoria in danno della banca, anche ai sensi dell'art. 2059 c.c. e, pertanto, condannare quest'ultima alla corresponsione, in favore di parte attrice, a titolo di ripetizione e/o di risarcimento, per tutte le causali ed i titoli di cui in premessa, di tutte le somme indebitamente e/o ingiustamente pretese e/o addebitate in danno del correntista, nella misura pregiudizialmente indicata in premessa. Sotto altro aspetto, non solo la rettifica del saldo del c.c. era stata espressamente richiesta, ma risulta pacifico nella giurisprudenza di legittimità e di merito che, nel caso di conto corrente ancora aperto alla data di introduzione del giudizio, non sono proponibili né domande di restituzione né sollevabili eccezioni di compensazione, mentre è sempre possibile per il correntista "ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso" (cfr. Cass. SU 24418/2010 in motivazione), essendo infatti innegabile che, anche in caso di conto aperto, il correntista abbia interesse a vedersi correttamente ricostruito il conto, previa eliminazione degli addebiti illegittimi, al fine per esempio di avere, a seguito del passaggio del saldo da negativo a positivo, un maggior merito creditizio presso il ceto bancario oppure, nel caso di conto affidato, una maggiore disponibilità di fido, ecc. Quanto, invece, alle questioni articolate dall'appellante principale col secondo motivo di gravame, va rilevato che, in relazione alla censura relativa all'asserita violazione dell'onere probatorio posto a carico di parte dell'attrice, secondo i principi enunciati in materia dalla Corte di Cassazione (si veda, in particolare e di recente, l'ordinanza n. 10140/2022), l'incompletezza documentale non può tradursi automaticamente nel rigetto della domanda del correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle
7 somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, nonostante gravi sullo stesso l'onere della prova di produrre l'intera serie degli estratti conto. Invero, laddove il correntista limiti l'adempimento della produzione documentale ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il Giudice, valutati i fatti acquisiti al processo (cfr. richieste stragiudiziali, dilatorie difese passive opposte dalla banca, ricorsi cautelari, etc.), può comunque integrare la prova con la consulenza tecnica contabile, utilizzando per la ricostruzione dei rapporti di dare/avere, il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile in ordine di tempo e acquisito agli atti, altresì facendo ricorso al saldo di ricongiunzione per neutralizzare le lacune determinate dall'assenza di estratti relativi a periodi intermedi della relazione pluridecennale (cfr. Cass. 38976/2021; Cass. 31187/2018; Cass. 14074/2018). Inoltre, la rideterminazione del dare/avere sulla scorta degli estratti presenti in atti non arreca pregiudizio alla banca, siccome non considera gli illegittimi addebiti praticati in danno del correntista nel periodo non coperto da estratti conto (cfr., sul punto, Cass. 4083-2023, secondo cui, quando l'attore non produce la serie integrale degli estratti conto, esso subisce l'azzeramento dei crediti che potrebbero risultare dagli estratti conto mancanti, il che però non esclude la possibilità di vedere riconosciuto il proprio credito al netto di quell'azzeramento). Ciò posto, il conteggio, effettuato dal CTU e recepito dal Giudice di primo grado, non è risultato pregiudizievole per l'istituto di credito, avendo l'ausiliare anche specificato che (cfr. pag. 21 della relazione tecnica): “gli unici periodi per i quali ha operato “la scrittura di raccordo” sono il mese di novembre 2003 e novembre 2015. Per quanto riguarda novembre 2003, tale mancanza non ha alcuna rilevanza in quanto tale mese rientra nel periodo di prescrizione ex Sent. Cassazione 24418/2010. In merito al mese di novembre 2015, … l'unico effetto che genera la mancanza di estratti conto per un dato periodo (sia esso brevissimo come nel caso che ci occupa – 1 mese – ma anche nel caso di lunga durata) è che tali competenze non possono essere espunte per cui rimangono addebitate nella misura in cui le ha addebitate la banca”. Va poi precisato che, differentemente da quanto prospettato dalla non Parte_1 solo gli attori, già nell'atto introduttivo del giudizio, avevano espressamente richiesto di accertare l'illegittimità di tutte le spese addebitate dalla banca in assenza o in violazione delle norme contrattuali, ma, nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc, quanto alle spese addebitate dalla avevano precisato che “Inoltre, debbono ritenersi, per i medesimi motivi, invalide Pt_1
e/o inefficaci le clausole relative all'applicazione di costi aggiuntivi non determinati, eccessivamente onerosi e, comunque, non espressamente concordati, per violazione degli artt. 1175, 1283, 1284, 1337, 1346, 1374, 1375, 1418 e 2697 c.c., 116, 117, 118, 119 e 120 T.U.B., 2 e 47 Cost., anche perché posti in violazione dei principi vigenti in materia di protezione e tutela del contraente debole (non bancario)”; né consegue che, correttamente, il Giudice di prime cure ha deciso anche sulla illegittimità di tutti i costi praticati dall'istituto di Credito senza incorrere in nessun vizio di ultrapetizione. Inoltre, diversamente da quanto opinato dall'appellante, la clausola di C.m.s., prevista nel contratto di c.c. sottoscritto tra le parti (cfr. all. n. 1 alla memoria ex art. 183 comma n. 2 cpc depositata nel giudizio di primo grado dagli attori), correttamente è stata ritenuta nulla dal Giudice di primo grado per indeterminatezza giacché, se risulta indicata la percentuale della commissione e il periodo (trimestrale) di capitalizzazione, non era invece specificato il valore su
8 quale la predetta percentuale doveva essere calcolata (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. I , 15/01/2024, n. 1373). Infine, devono essere analizzate le questioni formulate dall'appellante rispetto alle commissioni, in vario modo denominate, che hanno sostituito la c.d. CMS. Al riguardo la nel presente giudizio, ha prospettato che l'adeguamento dei contratti Pt_1 poteva avvenire nelle forme e per gli effetti di cui all'art. 118 TUB - ovvero mediante comunicazione unilaterale al cliente – e di aver effettivamente inoltrato alla Controparte_1 le relative proposte e, precisamente:
[...]
- la comunicazione del 25.05.2009 e quella dell'11.04.2011 allo scopo di adeguarsi a quanto previsto dall'art. 2 bis del D.L. 185/2008;
- la comunicazione del 30.06.2012 per ottemperare a quanto disposto dall'art. 27 del D.L. n. 1/2012 (c.d. Decreto "Cresci Italia") convertito nella L. n. 27 del 24.03.2012, nonché dal D.M. n. 644 del 30.06.2012. Tuttavia, le predette comunicazioni non sono mai state prodotte in giudizio dall'Istituto di Credito e, inoltre, tale circostanza risulta essere stata prospettata dall'odierno appellante, per la prima volta, soltanto in sede di comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado e, dunque, non può essere nemmeno presa in considerazione da questa Corte secondo il chiaro disposto di cui all'art. 345 c.p.c. In definitiva, quindi, deve ritenersi che, dopo l'entrata in vigore, prima dell'art 2-bis del d.l. 28.11.2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2 e, poi, del nuovo art. 117 bis co. 1 TUB, non risulta sottoscritta tra le parti – o comunque, validamente apposta - nessuna nuova clausola relativa ad una remunerazione per la messa a disposizione dei fondi e, dunque, le somme addebitate alla risultavano conseguenza di operazioni da ritenere Controparte_1 certamente illegittime perché effettuate in mancanza di una specifica pattuizione tra le parti, al pari di tutte le altre spese addebitate alla e che non hanno trovato Parte_1 rispondenza nel contratto di c.c. prodotto in giudizio (da entrambe le parti).
3.3. Il rigetto di tutti i motivi di appello principale assorbe l'esame dell'ultimo motivo di gravame relativo al governo delle spese di lite 3.4. Passando ad esaminare l'appello incidentale formulato dagli appellati, giova rappresentare che la storia del secondo comma dell'art. 120 t.u.b., che qui viene in esame, è particolarmente tormentata. Nel testo originario il detto comma 2, introdotto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 342/1999, prevedeva: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". La disposizione è stata sostituita dall'art. 1, comma 629, della L. n. 147/2013 (legge di stabilità del 2014) - che interessa nella presente sede - con la norma che segue: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
9 b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale". Con l'art. 31 D.L. n. 91/2014 il legislatore tornò sul testo della norma, disponendo, tra l'altro, che il CICR stabilisse "modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi" e prevedendo che fino a tale intervento continuasse ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000 (la delibera che aveva dato attuazione all'art. 120, comma 2, per come modificato dal D.Lgs. n. 342 del 1999). In sede di conversione, ad opera della L. n. 116/2014, l'art. 31 del D.L. n. 91 del 2014 fu però soppresso, sicché il testo dell'art. 120, comma 2, per come novellato dalla legge di stabilità del 2014, rimase invariato. La delibera del CICR che, in forza del dettato di tale norma, avrebbe dovuto emanarsi per stabilire "modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" non vide mai la luce. Successivamente l'art. 120 t.u.b. fu nuovamente modificato per effetto dell'art. 17-bis D.L. n. 18 del 2016, inserito in sede di conversione dalla L. n. 49 del 2016. In tale definitiva versione la lett. b) del comma 2 del cit. art. 120 risulta essere stata novellata nei senso che "gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale"; sono state stabilite, poi, particolari regole per la contabilizzazione e l'addebito degli interessi maturati sulle aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e per gli interessi che hanno titolo in sconfinamenti "in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido". Mette conto di aggiungere, per mera completezza, che il 3 agosto 2016 fu emanata la delibera del CICR attuativa di questa nuova disciplina legislativa. È noto il dibattito che si è acceso, in dottrina e in giurisprudenza, intorno al portato da attribuire alla novella del 2013: dibattito vertente su due temi tra loro strettamente correlati. Si è discusso, infatti, se la nuova disciplina avesse escluso la legittimità dell'anatocismo bancario (prima ammesso in presenza delle situazioni legittimanti indicate nella delibera CICR del 9 febbraio 2000) e se tale esclusione avesse effetto immediato o differito, dipendendo dall'adozione di una nuova delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio avente ad oggetto la fissazione di "modalità e criteri per la produzione di interessi". Secondo questa Corte appare preferibile l'indirizzo, da ultimo espresso nella sentenza della Corte di Cassazione, del 30/07/2024, n. 21344, secondo cui l'idea che la norma novellata nel 2013 vietasse ogni forma di anatocismo è coerente con la documentazione dei lavori parlamentari: la proposta di legge n. 1661 della XVII legislatura, da cui si originò il testo normativo che qui viene in discorso, venne illustrato muovendo dalla presa d'atto della capitalizzazione degli interessi da parte delle banche, dando conto dell'intendimento di "mettere la parola fine" a tale fenomeno, attraverso cui gli interessi capitalizzati in un dato periodo producono a loro volta interessi nei periodi successivi. Può ritenersi, in definitiva, che la norma in esame rappresenti solo un'anticipazione, formulata lessicalmente in modo sicuramente poco felice, del precetto, assai più puntuale, della successiva versione dell'art. 120, comma 2: quella introdotta dalla L. n. 49 del 2016, di conversione del D.L. n. 18 dello stesso anno, per cui gli interessi debitori maturati "non possono produrre interessi ulteriori" e vanno "calcolati esclusivamente sulla sorte capitale". Conclusione - questa -
10 consonante con l'interpretazione che la Banca d'Italia aveva dato del testo novellato nel 2013: secondo tale interpretazione, difatti, la norma cui il CICR doveva dare attuazione poneva "la regola fondamentale del divieto di produzione di interessi anatocistici" (documento per la consultazione relativo all'attuazione del cit. art. 120, sub art. 3). Una volta riconosciuto che l'art. 120, comma 2, t.u.b. novellato nel 2013 fa riferimento a qualsiasi forma di anatocismo (non solo a quella operante dopo una prima capitalizzazione), deve escludersi che le banche potessero continuare a capitalizzare interessi in conformità della delibera CICR del 9 febbraio 2000; tale pratica non poteva trovare attuazione, e ciò - va subito aggiunto - indipendentemente dall'intervento delle nuove disposizioni attuative che il CICR era incaricato di emanare. Secondo la tesi opposta, la modifica dell'art. 120 t.u.b. abbisognava di una norma regolamentare per trovare effettiva applicazione: ciò che ha avuto luogo con l'odierna formulazione della norma, introdotta a far tempo dal 14 febbraio 2016. In realtà, la delibera CICR del 9 febbraio 2000 dava attuazione alla versione del secondo comma dell'art. 120 t.u.b. che fu introdotta col D.Lgs. n. 342/1999: essa, come si è visto, era deputata a stabilire, secondo il preciso tenore della norma legislativa sopra richiamata, "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria". Il cit. art. 120, comma 2, è stato "sostituito" - così si è espresso il legislatore, nella circostanza - dal comma 629 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013: quella versione della norma è stata dunque espunta dall'ordinamento e, in mancanza di alcuna disciplina transitoria, ha cessato di regolamentare la fattispecie da essa regolamentata. Ciò ha reso inoperante la delib. CICR del 9 febbraio del 2000: venuta meno la norma primaria che la legittimava, detta delibera non è stata più in grado di disciplinare i rapporti bancari per il periodo segnato dalla vigenza del nuovo quadro regolatorio. È escluso, dunque, che nel periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo art. 120, comma 2 t.u.b. la detta delibera potesse continuare a trovare applicazione. Vero è, piuttosto, che con la L. n. 147 del 2013 venne rispristinato, anche con riguardo ai contratti bancari, il divieto codicistico, posto dall'art. 1283 c.c., di applicare interessi anatocistici. D'altro canto, la nuova norma primaria, nel demandare all'organo munito di potestà regolamentare di disciplinare il tema degli interessi bancari - stabilendo che questi non potessero produrre ulteriori interessi - rendeva di fatto superfluo l'intervento del CICR sul punto specifico, giustificandolo, semmai, su altri temi: ciò in quanto la prescrizione proibitiva dell'anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto Comitato. Sotto tale aspetto l'intervento demandato al CICR in forza della precedente versione dell'art. 120, comma 2 (quella introdotta dal D.Lgs. n. 342 del 1999), aveva un ben diverso impatto sui rapporti bancari, in quanto la delega, ivi contenuta, a regolamentare le modalità e i criteri per la produzione di "interessi sugli interessi" implicava l'adozione di una disciplina di dettaglio improntata ad ampi margini di discrezionalità (avendo la norma primaria fissato il solo limite dell'applicazione, nelle operazioni in conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori): talché era impensabile che le banche potessero praticare l'anatocismo prima che il CICR avesse adottato la relativa delibera. È in conclusione da rimarcare la profonda differenza esistente tra una norma intrinsecamente proibitiva della pratica
11 anatocistica e una norma che demandi all'autorità regolamentare di settore il compito di stabilire le condizioni in presenza delle quali quella stessa pratica è autorizzata. Tanto premesso, nel caso di specie, la capitalizzazione degli interessi operata dalla banca deve ritenersi certamente legittimamente applicata per tutto il periodo intercorrente tra l'inizio del rapporto di conto corrente (5 agosto 2002) e il 31 dicembre 2013. Al contrario, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il novellato art. 120, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (come modificato dall'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), non consentiva più alla di applicare la capitalizzazione trimestrale degli Pt_1 interessi e, quindi, il CTU, nella relazione depositata in data 5.12.2024, ha rideterminato, espungendo ogni effetto anatocistico a partire dalla data sopra indicata, il saldo del conto corrente ordinario n. 35053 intestato alla presso la convenuta, al Controparte_1 Pt_1
31.12.15, in un saldo positivo a credito del correntista pari ad € 15.166,36 (in luogo di quello accertato all'esito della relazione di CTU depositata nel corso del giudizio di primo grado di € 15.105,86). In conclusione, quindi, l'appello incidentale proposto dalla società e dai Controparte_1 garanti , e risulta fondato e deve essere Parte_3 Controparte_2 Parte_2 accolto rideterminando il saldo del conto corrente oggetto di lite in € 15.166,36 a favore della correntista.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio, comprese quelle relative alla CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — e, quindi, rientrante nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte, dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposta da e su quello incidentale Parte_1 proposto dalla , e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 avverso la sentenza n. 1378/2021, pubblicata dal Tribunale di Avellino in data 5.8.2021, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2. Accoglie l'appello incidentale proposto da , Controparte_1 Parte_3
e e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza Controparte_2 Parte_2
3. accerta che il saldo del conto corrente ordinario n. 35053 intestato alla CP_1 CP_1
presso la convenuta era, al 31.12.15, un saldo positivo a credito della correntista
[...] Pt_1 pari ad € 15.166,00 (quindicimilacentosessantasei/00);
4. condanna pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 Pt_3
, e delle spese di lite che si liquidano in: €
[...] Controparte_2 Parte_2
12 147,00 (centoquarantasette/00) per spese ed € 5.809,00 (cinquemilaottocentonove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
5. Pone le spese di CTU, già liquidate con decreto del 15.10.2025 in € 1142,66 (millecentoquarantadue/66) definitivamente a carico della Parte_1
6. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte, dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 15/01/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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