Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 242/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 29/04/2025 nella causa n. 242/2022 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. MACERA ENRICO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistito dall'avv. CATALDI Controparte_1
MARCELLA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. OI-000018958 e Parte_1
OI-000055680, con le quali l ordinava di pagare Controparte_2 rispettivamente la somma di € 17.500,00 e di e 19.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 e successive modifiche ed integrazioni accertata in riferimento ai mesi di agosto e settembre 2012 e da gennaio a luglio 2013 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), oltre ad € 6,60
(ciascuna) per spese.
Parte ricorrente ha eccepito l'incostituzionalità della normativa applicata e comunque la sproporzione della sanzione applicata rispetto alla violazione riscontrata e ha concluso chiedendo
“a) in via preliminare: ex ante disporre, in via preliminare ed inaudita altera parte la sospensione, ricorrendo i gravi motivi di cui sopra, dell'esecu-torietà delle opposte Ordinanza-ingiunzione n. OI-
1
000018958 e Ordinanza-ingiunzione n. OI-000055680 emesse dall - Sede di Alessandria, CP_1 entrambe notificate l'8 febbraio 2022 rispettivamente per gli importi di € 17.500,00 e € 19.000,00, sussistendo le gravi e circostanziate ragioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 150/2011; diversamente, nell'ipotesi in cui non avvenisse la sospensione inaudita altera parte, sospendere l'esecuto-rietà a seguito dell'udienza di prima comparizione;
b) sempre in via preliminare: sospendere il presente processo rimet-tendo alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del D.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, come sosti-tuito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8;
c) nel merito: annullare per i motivi così come sopra articolati, le Ordi-nanza-ingiunzione n. OI-
000018958 e Ordinanza-ingiunzione n. OI-000055680 emesse dall - Sede di Alessandria, CP_1 entrambe notifi-cate l'8 febbraio 2022 rispettivamente per gli importi di € 17.500,00 e € 19.000,00, in via analogica per la particolare tenuità del fatto;
d) sempre nel merito: accogliere l'opposizione annullando le predette Or-dinanza-ingiunzione n.
OI-000018958 e Ordinanza-ingiunzione n. OI-000055680 emesse dall - Sede di CP_1
Alessandria, entrambe. notificate l'8 febbraio 2022 rispettivamente per gli importi di € 17.500,00 e €
19.000,00, rideterminandone la somma in un comples-sivo importo non superiore ad euro
10.500,00 per tutte le ragioni de-dotte in narrativa ed avuto riguardo, in particolare, al coordinato di-sposto ex art. 8, comma 2 e 1, ed art. 11 della Legge n. 689/1981;
e) in subordine: accogliere l'opposizione annullando le predette Ordi-nanza-ingiunzione n. OI-
000018958 e Ordinanza-ingiunzione n. OI-000055680 emesse dall - Sede di Alessandria, CP_1 entrambe notifi-cate l'8 febbraio 2022 rispettivamente per gli importi di € 17.500,00 e € 19.000,00, con conseguente rideterminazione della complessiva somma da corrispondere nella misura che sarà ritenuta di Giustizia;
f) sempre in subordine: consentire la più ampia rateizzazione delle somme eventualmente dovute, per la quantificazione che sarà ritenuta di Giustizia.
Con vittoria di spese e compenso professionale di causa e, in subordine, con integralmente compensazione di esse.”.
L' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto, dando atto in ogni caso della volontà dell'Istituto di rideterminare le sanzioni irrogate in senso più favorevole al contribuente.
L'udienza è stata quindi rinviata.
Successivamente l , a seguito e per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 48/2023, ha dato CP_1 atto di aver proceduto, con provvedimenti in autotutela, alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni irrogate (rideterminata la sanzione in € 341,31 per il 2012 e in € 953,04 per il 2013), precisando che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016,
n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, entro sessanta giorni dalla data
2 RGL n. 242/2022
della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Con nota depositata il 20/11/2024, parte ricorrente ha allegato e documentato di aver provveduto, il 19/11/2024 (e così entro il termine di 60 giorni dalla data della prima udienza, celebrata il
18/11/2024, quale previsto dallo stesso provvedimento in autotutela), al pagamento degli importi in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni amministrative rideterminate, con conseguente estinzione della sanzione irrogata.
Alla odierna udienza le parti hanno concluso pertanto per la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Alla luce dell'avvenuto pagamento delle sanzioni in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni siccome rideterminate ai sensi del D.L. 48/2023, e della conseguente estinzione delle sanzioni irrogate, in conformità alle conclusioni delle parti, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni giuridico interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione.
Quanto alle spese processuali, stante l'accordo tra le parti, non può che disporsi la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Alessandria, 29/4/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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