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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5084 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 718/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 718/2022 promossa da:
D' CF: rappresentato dall'avv. PASSARO Email_1 C.F._1
TO
APPELLANTE
Contro
CF: , rappresentata dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LA IO e dall'avv. ITRO MARIO
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.06.2025 e comparse conclusionali depositate in atti. pagina 1 di 8 Con sentenza n. 1893/2021, pubblicata in data 29.09.2021, il Tribunale di
Benevento rigettava la domanda con la quale chiedeva la CP_2
condanna dell'ex coniuge alla restituzione del 50 % della Controparte_1
somma incassata per la riscossione di una serie di buoni postali cointestati riscossi a suo dire dalla sola nel corso del matrimonio, Controparte_1
(ovvero entro il 2014-2015 e dunque antecedentemente alla separazione consensuale omologata in data 04.01.2017), o in subordine chiedeva la condanna della alla restituzione del 50 % del valore nominale di detti CP_1
buoni complessivamente pari a circa € 70.000,00, oltre interessi maturati e non percepiti anche a causa della loro riscossione anticipata rispetto alla data di scadenza. Il Tribunale, per le stesse motivazioni che di seguito saranno succintamente riepilogate, rigettava anche la domanda riconvenzionale di accertamento ed eccezione di compensazione (subordinata all'eventuale accoglimento dell'altrui domanda di restituzione) proposta dalla CP_1
relativa ad un proprio preteso credito pecuniario nei confronti del di € CP_2
8.710,00, corrispondente ai prelievi che dal secondo sarebbero stati effettuati dal conto corrente postale tra loro cointestato nel periodo 01.06.2016 –
30.06.2016, trattandosi, a detta della , di conto corrente alimentato CP_1
esclusivamente con gli accrediti degli stipendi da essa percepiti dal MIUR quale insegnante.
Il Tribunale fonda tale doppia pronuncia di rigetto sulla determinante considerazione che, nella fattispecie in esame, non può trovare applicazione la ben nota ed invocata presunzione di contitolarità al 50 % delle somme di cui ai buoni postali in oggetto e di quelle prelevate dal conto corrente.
Difatti, secondo il primo giudice, la determinante circostanza che tali buoni sono stati riscossi tutti entro il periodo 2014-2015 e che i denunciati prelievi dal conto corrente sono tutti avvenuti nell'anno 2016, ovvero in un periodo in cui i coniugi pagina 2 di 8 erano ancora uniti in matrimonio e non era ancora invsta alcuna separazione
(avvenuta successivamente, il 04.01.2017), unitamente al fatto che i coniugi, pur avendo il diretto controllo dei titoli e del conto corrente postale, non abbiano opposto nulla l'uno all'altro in merito a dette riscossioni unilaterali, porta a ritenere che entrambi abbiano implicitamente acconsentito alla riscossione fatta da ciascuno di essi delle predette somme (di cui ai buoni postali e giacenti sul conto corrente) ed all'utilizzo delle medesime per far fronte ad esigenze familiari in conformità con le condivise dinamiche coniugali, ricadendo nell'ambito della
“affectio familiaris et coniugalis” costituente principio preponderante in costanza di matrimonio e che rende irrilevanti ed inammissibili tutte le recriminazioni ed eccezioni sulla entità e finalità dei prelievi sollevate solo a rapporto coniugale sciolto.
Avverso tale sentenza proponeva appello impugnando la sentenza CP_2
in quanto a suo dire: 1) erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto che i buoni postali sarebbero stati acquistati con denaro di esclusiva pertinenza della e che il conto corrente fosse alimentato con denaro di quest'ultima; 2) CP_1
erroneamente il giudice non ammetteva le richieste CTU e la prova orale
(interrogatorio formale della convenuta); 3) il giudice prima affermava il principio della presunzione di contitolarità al 50 % dei buoni e della liquidità del conto corrente cointestato, ma poi contraddittoriamente lo disapplica affermando che l'attore non avrebbe potuto contribuire per non aver mai lavorato e che anche la convenuta non aveva la capacità economica per l'investimento dei titoli emessi tra il 1997 ed il 2002 in quanto anch'essa all'epoca disoccupata;
4) infondatamente si affermava che l'attore avrebbe dilapidato la somma di €
8.710,00 riscossa dal conto corrente;
5) avrebbe errato il giudice nel ritenere che gli importi di cui ai buoni postali e quelli presenti sul conto corrente postale non fossero soggetti alla presunzione di contitolarità al 50 % in quanto all'epoca i coniugi erano sposati, sottolineando come l'attore con due raccomandate del pagina 3 di 8 maggio 2017 e con diffida del settembre 2017 avesse richiesto a CP_3
notizie sulla sorte dei buoni postali e, informato dell'incasso, avesse diffidato a corrispondergli il dovuto senza ottenere riscontro. Ribadiva CP_3
pertanto la applicabilità nel caso di specie del principio più volte espresso dalla
Cassazione di presunzione di contitolarità al 50 % delle somme portate da conti correnti e buoni postali cointestati;
6) erroneamente ha ritenuto che egli non si fosse attivato per richiedere a la documentazione attinente a Controparte_4
detti titoli e conto corrente, essendosi invece adoperato estragiudizialmente in tal senso prima di intentare il giudizio attraverso le dette richieste e diffide non riscontrate da che non forniva informazione sul soggetto che CP_3
aveva proceduto agli incassi invocando la normativa sulla privacy.
Chiedeva pertanto, in riforma della sentenza del Tribunale, l'accoglimento della domanda principale, ovvero di quella subordinata, proposte in primo grado.
Si costituiva chiedendo, per tutte le ragioni espresse nella Controparte_1
comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede e che abbiansi per riportate e trascritte, in via preliminare dichiararsi inammissibile l'appello ex art. 342 cpc.
In subordine rigettarsi la domanda attorea perché infondata, con vittoria delle spese processuali del secondo grado.
In via preliminare va detto che l'appello è da considerarsi rispettoso del disposto dell'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o
pagina 4 di 8 la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione di primo grado.
Nel merito l'appello è del tutto infondato e va rigettato.
E' opportuno innanzi tutto esaminare, perché pregiudiziale sul piano logico- giuridico rispetto agli altri, il quinto motivo di appello innanzi esposto concernente proprio la statuizione sulla questione ritenuta dirimente dal primo giudice ai fini della decisione, e tale da rendere superfluo ogni accertamento sulla provenienza specifica del denaro con cui sono stati acquistati i buoni postali ed alimentato il conto corrente postale nonché sulle modalità di riscossione dei buoni e di prelievo delle somme presenti sul conto corrente.
Esso è infondato e va disatteso.
Ritiene questa Corte pienamente condivisibile e da confermarsi la valutazione espressa dal primo giudice secondo cui, data la peculiarità della fattispecie in esame, non può trovare applicazione il principio generale elaborato dalla
Cassazione di presunzione di contitolarità al 50 % delle somme relative a conti correnti o titoli (compresi i buoni postali) cointestati, né assume rilevanza la pagina 5 di 8 verifica ed accertamento di quale dei due cointestatari abbia materialmente riscosso i buoni postali o prelevato le somme dal conto corrente.
Difatti correttamente il primo giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, entrambi i coniugi abbiano reciprocamente acconsentito alla riscossione, fatta da ciascuno di essi in costanza di matrimonio, delle predette somme (di cui ai buoni postali ovvero giacenti sul conto corrente) al fine dell'utilizzo delle medesime per far fronte ad esigenze e bisogni familiari in conformità con le comuni dinamiche coniugali.
A fondamento di tale presunzione ha posto esaustivi, significativi, univoci e concordanti elementi indiziari ovvero: 1) il fatto che i buoni postali sono stati riscossi tutti entro il periodo 2014-2015, così come i denunciati prelievi dal conto corrente postale sono avvenuti nell'anno 2016, ovvero tutti in un periodo in cui i coniugi erano ancora regolarmente uniti in matrimonio e non era ancora in vista alcuna separazione (avvenuta l'anno successivo); 2) la circostanza che in tale periodo di costanza del matrimonio in cui sono stati effettuati i prelievi non risulta che i coniugi, pur avendo pacificamente il diretto controllo dei titoli e del conto corrente postale, abbiano opposto nulla l'uno all'altro in merito a dette riscossioni (dei buoni postali o dal conto corrente).
Va inoltre, a conferma di tale statuizione, rilevato che non risulta in alcun modo l'utilizzo di tali somme, da parte del coniuge che di volta in volta le abbia riscosse, per motivi personali ovvero per soddisfare bisogni ed interessi strettamente individuali, per cui, essendo ciò avvenuto in piena costanza di matrimonio, e senza alcuna reciproca contestazione o opposizione, correttamente può presumersi che tutte dette somme, col consenso ed accettazione reciproca dei coniugi, venissero prelevate ed impiegate per la gestione familiare e per le esigenze e bisogni comuni della vita coniugale.
Alla luce di tale accertamento, non assume quindi più alcuna rilevanza la verifica di quale dei due cointestatari abbia materialmente riscosso, di volta in pagina 6 di 8 volta, i buoni postali o prelevato denaro dal conto corrente, né di quale fosse l'effettivo ammontare di tali somme, nè se esse provenissero in origine da stipendi o altre entrate riferibili esclusivamente all'uno o all'altro coniuge.
Per tale ragione vanno dichiarati dunque assorbiti tutti gli altri motivi di appello sopra illustrati in quanto aventi ad oggetto proprio l'accertamento degli elementi innanzi indicati, irrilevanti ai fini della decisione per le ragioni già esposte dal giudice di primo grado e ribadite da questa Corte.
Le spese processuali del grado di appello sostenute dall'appellata CP_1
devono seguire la soccombenza dell'appellante e si
[...] CP_2
liquidano in solido a carico di quest'ultimo, ed in favore della prima, come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.000,00 ad €
52.000,00), ed applicato per ciascuna fase di giudizio cui le parti hanno effettivamente partecipato (con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto DM.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante soccombente ha l'obbligo di versare CP_2
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1893/2021, pubblicata in data 29.09.2021, emessa dal Tribunale di Benevento, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
pagina 7 di 8 2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata CP_2
, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Controparte_1
€ 6.946,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un CP_2
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 16.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 718/2022 promossa da:
D' CF: rappresentato dall'avv. PASSARO Email_1 C.F._1
TO
APPELLANTE
Contro
CF: , rappresentata dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LA IO e dall'avv. ITRO MARIO
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.06.2025 e comparse conclusionali depositate in atti. pagina 1 di 8 Con sentenza n. 1893/2021, pubblicata in data 29.09.2021, il Tribunale di
Benevento rigettava la domanda con la quale chiedeva la CP_2
condanna dell'ex coniuge alla restituzione del 50 % della Controparte_1
somma incassata per la riscossione di una serie di buoni postali cointestati riscossi a suo dire dalla sola nel corso del matrimonio, Controparte_1
(ovvero entro il 2014-2015 e dunque antecedentemente alla separazione consensuale omologata in data 04.01.2017), o in subordine chiedeva la condanna della alla restituzione del 50 % del valore nominale di detti CP_1
buoni complessivamente pari a circa € 70.000,00, oltre interessi maturati e non percepiti anche a causa della loro riscossione anticipata rispetto alla data di scadenza. Il Tribunale, per le stesse motivazioni che di seguito saranno succintamente riepilogate, rigettava anche la domanda riconvenzionale di accertamento ed eccezione di compensazione (subordinata all'eventuale accoglimento dell'altrui domanda di restituzione) proposta dalla CP_1
relativa ad un proprio preteso credito pecuniario nei confronti del di € CP_2
8.710,00, corrispondente ai prelievi che dal secondo sarebbero stati effettuati dal conto corrente postale tra loro cointestato nel periodo 01.06.2016 –
30.06.2016, trattandosi, a detta della , di conto corrente alimentato CP_1
esclusivamente con gli accrediti degli stipendi da essa percepiti dal MIUR quale insegnante.
Il Tribunale fonda tale doppia pronuncia di rigetto sulla determinante considerazione che, nella fattispecie in esame, non può trovare applicazione la ben nota ed invocata presunzione di contitolarità al 50 % delle somme di cui ai buoni postali in oggetto e di quelle prelevate dal conto corrente.
Difatti, secondo il primo giudice, la determinante circostanza che tali buoni sono stati riscossi tutti entro il periodo 2014-2015 e che i denunciati prelievi dal conto corrente sono tutti avvenuti nell'anno 2016, ovvero in un periodo in cui i coniugi pagina 2 di 8 erano ancora uniti in matrimonio e non era ancora invsta alcuna separazione
(avvenuta successivamente, il 04.01.2017), unitamente al fatto che i coniugi, pur avendo il diretto controllo dei titoli e del conto corrente postale, non abbiano opposto nulla l'uno all'altro in merito a dette riscossioni unilaterali, porta a ritenere che entrambi abbiano implicitamente acconsentito alla riscossione fatta da ciascuno di essi delle predette somme (di cui ai buoni postali e giacenti sul conto corrente) ed all'utilizzo delle medesime per far fronte ad esigenze familiari in conformità con le condivise dinamiche coniugali, ricadendo nell'ambito della
“affectio familiaris et coniugalis” costituente principio preponderante in costanza di matrimonio e che rende irrilevanti ed inammissibili tutte le recriminazioni ed eccezioni sulla entità e finalità dei prelievi sollevate solo a rapporto coniugale sciolto.
Avverso tale sentenza proponeva appello impugnando la sentenza CP_2
in quanto a suo dire: 1) erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto che i buoni postali sarebbero stati acquistati con denaro di esclusiva pertinenza della e che il conto corrente fosse alimentato con denaro di quest'ultima; 2) CP_1
erroneamente il giudice non ammetteva le richieste CTU e la prova orale
(interrogatorio formale della convenuta); 3) il giudice prima affermava il principio della presunzione di contitolarità al 50 % dei buoni e della liquidità del conto corrente cointestato, ma poi contraddittoriamente lo disapplica affermando che l'attore non avrebbe potuto contribuire per non aver mai lavorato e che anche la convenuta non aveva la capacità economica per l'investimento dei titoli emessi tra il 1997 ed il 2002 in quanto anch'essa all'epoca disoccupata;
4) infondatamente si affermava che l'attore avrebbe dilapidato la somma di €
8.710,00 riscossa dal conto corrente;
5) avrebbe errato il giudice nel ritenere che gli importi di cui ai buoni postali e quelli presenti sul conto corrente postale non fossero soggetti alla presunzione di contitolarità al 50 % in quanto all'epoca i coniugi erano sposati, sottolineando come l'attore con due raccomandate del pagina 3 di 8 maggio 2017 e con diffida del settembre 2017 avesse richiesto a CP_3
notizie sulla sorte dei buoni postali e, informato dell'incasso, avesse diffidato a corrispondergli il dovuto senza ottenere riscontro. Ribadiva CP_3
pertanto la applicabilità nel caso di specie del principio più volte espresso dalla
Cassazione di presunzione di contitolarità al 50 % delle somme portate da conti correnti e buoni postali cointestati;
6) erroneamente ha ritenuto che egli non si fosse attivato per richiedere a la documentazione attinente a Controparte_4
detti titoli e conto corrente, essendosi invece adoperato estragiudizialmente in tal senso prima di intentare il giudizio attraverso le dette richieste e diffide non riscontrate da che non forniva informazione sul soggetto che CP_3
aveva proceduto agli incassi invocando la normativa sulla privacy.
Chiedeva pertanto, in riforma della sentenza del Tribunale, l'accoglimento della domanda principale, ovvero di quella subordinata, proposte in primo grado.
Si costituiva chiedendo, per tutte le ragioni espresse nella Controparte_1
comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede e che abbiansi per riportate e trascritte, in via preliminare dichiararsi inammissibile l'appello ex art. 342 cpc.
In subordine rigettarsi la domanda attorea perché infondata, con vittoria delle spese processuali del secondo grado.
In via preliminare va detto che l'appello è da considerarsi rispettoso del disposto dell'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o
pagina 4 di 8 la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione di primo grado.
Nel merito l'appello è del tutto infondato e va rigettato.
E' opportuno innanzi tutto esaminare, perché pregiudiziale sul piano logico- giuridico rispetto agli altri, il quinto motivo di appello innanzi esposto concernente proprio la statuizione sulla questione ritenuta dirimente dal primo giudice ai fini della decisione, e tale da rendere superfluo ogni accertamento sulla provenienza specifica del denaro con cui sono stati acquistati i buoni postali ed alimentato il conto corrente postale nonché sulle modalità di riscossione dei buoni e di prelievo delle somme presenti sul conto corrente.
Esso è infondato e va disatteso.
Ritiene questa Corte pienamente condivisibile e da confermarsi la valutazione espressa dal primo giudice secondo cui, data la peculiarità della fattispecie in esame, non può trovare applicazione il principio generale elaborato dalla
Cassazione di presunzione di contitolarità al 50 % delle somme relative a conti correnti o titoli (compresi i buoni postali) cointestati, né assume rilevanza la pagina 5 di 8 verifica ed accertamento di quale dei due cointestatari abbia materialmente riscosso i buoni postali o prelevato le somme dal conto corrente.
Difatti correttamente il primo giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, entrambi i coniugi abbiano reciprocamente acconsentito alla riscossione, fatta da ciascuno di essi in costanza di matrimonio, delle predette somme (di cui ai buoni postali ovvero giacenti sul conto corrente) al fine dell'utilizzo delle medesime per far fronte ad esigenze e bisogni familiari in conformità con le comuni dinamiche coniugali.
A fondamento di tale presunzione ha posto esaustivi, significativi, univoci e concordanti elementi indiziari ovvero: 1) il fatto che i buoni postali sono stati riscossi tutti entro il periodo 2014-2015, così come i denunciati prelievi dal conto corrente postale sono avvenuti nell'anno 2016, ovvero tutti in un periodo in cui i coniugi erano ancora regolarmente uniti in matrimonio e non era ancora in vista alcuna separazione (avvenuta l'anno successivo); 2) la circostanza che in tale periodo di costanza del matrimonio in cui sono stati effettuati i prelievi non risulta che i coniugi, pur avendo pacificamente il diretto controllo dei titoli e del conto corrente postale, abbiano opposto nulla l'uno all'altro in merito a dette riscossioni (dei buoni postali o dal conto corrente).
Va inoltre, a conferma di tale statuizione, rilevato che non risulta in alcun modo l'utilizzo di tali somme, da parte del coniuge che di volta in volta le abbia riscosse, per motivi personali ovvero per soddisfare bisogni ed interessi strettamente individuali, per cui, essendo ciò avvenuto in piena costanza di matrimonio, e senza alcuna reciproca contestazione o opposizione, correttamente può presumersi che tutte dette somme, col consenso ed accettazione reciproca dei coniugi, venissero prelevate ed impiegate per la gestione familiare e per le esigenze e bisogni comuni della vita coniugale.
Alla luce di tale accertamento, non assume quindi più alcuna rilevanza la verifica di quale dei due cointestatari abbia materialmente riscosso, di volta in pagina 6 di 8 volta, i buoni postali o prelevato denaro dal conto corrente, né di quale fosse l'effettivo ammontare di tali somme, nè se esse provenissero in origine da stipendi o altre entrate riferibili esclusivamente all'uno o all'altro coniuge.
Per tale ragione vanno dichiarati dunque assorbiti tutti gli altri motivi di appello sopra illustrati in quanto aventi ad oggetto proprio l'accertamento degli elementi innanzi indicati, irrilevanti ai fini della decisione per le ragioni già esposte dal giudice di primo grado e ribadite da questa Corte.
Le spese processuali del grado di appello sostenute dall'appellata CP_1
devono seguire la soccombenza dell'appellante e si
[...] CP_2
liquidano in solido a carico di quest'ultimo, ed in favore della prima, come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.000,00 ad €
52.000,00), ed applicato per ciascuna fase di giudizio cui le parti hanno effettivamente partecipato (con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto DM.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante soccombente ha l'obbligo di versare CP_2
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1893/2021, pubblicata in data 29.09.2021, emessa dal Tribunale di Benevento, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
pagina 7 di 8 2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata CP_2
, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Controparte_1
€ 6.946,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un CP_2
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 16.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8