TRIB
Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/03/2025, n. 4403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4403 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18705/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18705/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/09/1977, con il patrocinio dell'avv. CERIGNOLI ANGELA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/10/1970, con il patrocinio dell'avv. DE CARIA DONATELLA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.03.2022 chiedeva che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fiumicino
(RM) il 27.07.2014 con , precisando che dall'unione erano Controparte_1
nati i figli (16.12.2009) e (19.06.2011), e che in data Persona_1 Per_2
23.07.2020 la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma aveva autorizzato l'accordo di separazione raggiunto dai coniugi a seguito di negoziazione assistita. Adduceva, a fondamento della domanda, la mancata riconciliazione con la moglie. Chiedeva, pertanto, che venissero confermati i
1 provvedimenti assunti all'esito della separazione con riguardo all'assegnazione della casa coniugale e all'affidamento dei figli minori, nonché che venisse ridotto, alla misura complessiva di euro 400,00, il contributo da lui dovuto per il mantenimento dei figli e della moglie.
, nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, Controparte_1
contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva che venissero confermati i provvedimenti assunti all'esito della separazione. Chiedeva, pertanto, che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, e che venisse determinato in euro 700,00 il contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che venisse disposto, a carico del marito, l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno divorzile di euro 100,00 mensili;
che venisse disposto, a carico del ricorrente, l'obbligo di versare alla resistente il 50% della tredicesima e della quattordicesima da lui percepite o, in subordine, che venissero determinati in euro 850,00 ed euro 250,00 i contributi dovuti, rispettivamente, per i figli e per la moglie. Chiedeva, infine, che venisse ordinato al datore di lavoro del sig. di Pt_1
corrispondere gli importi di cui sopra direttamente alla sig.ra e che CP_1 venissero disposti, in ragione della violazione degli obblighi previsti nell'accordo di separazione, l'ammonimento del ricorrente e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni arrecati alla moglie e ai figli, nonché al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
All'udienza del 14.11.2022 comparivano personalmente le parti e il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti provvisori e urgenti confermando le condizioni della separazione, fatta eccezione per l'obbligo di di versamento del 50% della Parte_1
tredicesima e della quattordicesima mensilità, e nominava il Giudice istruttore per il proseguo.
Con sentenza non definitiva n. 10408/23 pubblicata il 03.07.2023 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e disponeva la rimessione della causa in istruttoria sulle questioni accessorie.
Concessi i termini ex art.183, VI comma, c.p.c., espletata l'istruttoria ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 Ebbene, occorre in primo luogo confermare l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., il quale comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Nel caso in esame, difatti, avuto riguardo sia alla domanda delle parti che all'interesse dei minori, non sono emerse ragioni che richiedano di derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso così come prevista dal Codice civile a tutela della bigenitorialità.
Allo stesso modo, deve essere tenuto fermo il collocamento dei figli minori presso la madre, con la quale hanno sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori con le medesime modalità previste dalle parti nell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto in sede di separazione, stante la concorde volontà delle parti sul punto.
Giusto il disposto di cui all'art. 337 sexies c.c., la casa coniugale sita in Roma, via del Badile n. 24, condotta in locazione dalla madre della resistente, deve essere assegnata alla sig.ra in quanto genitore collocatario dei figli minori con lei CP_1
conviventi.
Con riguardo al mantenimento della prole minorenne, appare conforme ad equità determinare in euro 700,00 mensili, come già stabilito all'esito della separazione, il contributo dovuto da a per il mantenimento dei figli Parte_1 Controparte_1
minori. Ed invero, la domanda di riduzione del contributo previamente determinato dalle parti, formulata dal resistente, si fonda su un peggioramento delle condizioni reddituali del sig. che, tuttavia, non appare corroborato dagli atti di causa. Il Pt_1
ricorrente risulta essere impiegato, attualmente, presso l'Hotel Villa Glori di Roma in qualità di addetto alla ricezione dei clienti, attività lavorativa dalla quale percepisce una retribuzione mensile di circa 1.350,00 euro, per 14 mensilità. In particolare, ha dichiarato di avere subito una modifica delle proprie condizioni lavorative e delle conseguenti entrate a seguito di trasformazione del proprio contratto di lavoro da contratto a tempo indeterminato a contratto a tempo determinato. Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi versate in atti si evince, invece, che il reddito complessivo netto percepito dal sig. è rimasto immutato Pt_1
nel corso degli anni, ammontando ad euro 19.556,89 nel 2018 e 20.583,08 nel 2019,
e ad euro 19.916,00 nel 2022. Inoltre, il ricorrente, pur essendo proprietario esclusivo dell'immobile sito in via Padova n. 96, che riferisce essere abitato dai
3 propri genitori e che in ogni caso deve considerarsi potenzialmente produttivo di reddito, ha dichiarato di abitare nell'immobile sito in Via Bernardino Bernardini n.
120, concesso in comodato gratuito e per il quale, pertanto, non sostiene spese al di fuori di quelle di ordinaria gestione.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie per i figli.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Nulla deve disporsi con riguardo alla domanda formulata dalla parte resistente finalizzata ad ottenere l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del sig.
, atteso che l'art. 473 bis.37 c.p.c., nella sua attuale e pertanto vigente Pt_1
formulazione, consente al creditore interessato, a fronte di un eventuale inadempimento da parte del coniuge obbligato al mantenimento, di ottenere autonomamente dal terzo obbligato il versamento diretto in proprio favore delle somme dovute.
Per quanto concerne la domanda di assegno divorzile formulata dalla parte resistente, si rileva quanto segue.
4 La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 3898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
5 L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della parte resistente, non essendo emersi elementi tali da desumere l'inabilità al lavoro della sig.ra tanto che CP_1
la stessa ha dichiarato di svolgere lavori saltuari ed occasionali. La signora ha difatti riferito di avere cessato, in ragione del matrimonio e della nascita dei due figli, la propria attività lavorativa che svolgeva in qualità di parrucchiera, cedendo altresì la propria azienda, a fronte di corrispettivo, nell'annualità 2009, anno di nascita del figlio primogenito;
ha dedotto, pertanto, di avere interrotto la propria attività professionale in virtù di accordi presi con il marito in ragione delle esigenze di gestione del nucleo familiare. Ciò non toglie, tuttavia, che la signora ha assunto tali decisioni allorquando aveva svolto tale attività lavorativa in proprio per oltre dieci anni e aveva già raggiunto un certo grado di professionalità, dopo aver frequentato diversi corsi formativi ottenendone i relativi attestati di qualifica professionale, non solo nel campo delle acconciature bensì anche in quelli dell'onicotecnica e del trucco cromatico. Pertanto, alla luce delle competenze professionali acquisite dalla resistente, che si è peraltro iscritta ad altro corso formativo per onicotecnica in data
20.01.2021, nonché tenuto conto che non si ravvisano ulteriori condizioni ostative
6 al reperimento di diversa occupazione, avuto riguardo infine all'età attuale dei figli minori, la domanda di assegno divorzile formulata da non merita Controparte_1
accoglimento. Ciascun coniuge, pertanto, provvederà al proprio autonomo sostentamento.
Devono rigettarsi, infine, le domande formulate dalla resistente aventi ad oggetto l'ammonimento del resistente, il risarcimento dei danni per la violazione degli obblighi assunti in sede di separazione tra le parti e la sanzione pecuniaria da irrogare al ricorrente, posto che si tratta di pretese non azionabili in questa sede che devono essere oggetto di autonomo giudizio.
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
18705/2022, preso atto della sentenza parziale n. 10408/23 intervenuta tra
[...]
e , ogni ulteriore istanza e domanda disattesa, Pt_1 Controparte_1
così provvede:
- affida i figli minori ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé;
- dispone che i minori siano collocati presso la madre nell'abitazione sita in
Roma, in via del Badile n. 24;
- Assegna la casa sita in Roma, via del Badile n. 24, a;
Controparte_1
- Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del venerdì sino alle 16.30 della domenica;
nonché il martedì e il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle 21.30, dopo cena, quando li riporterà a casa della madre;
durante i periodi di non frequenza scolastica l'orario di rientro potrà essere procrastinato previo accordo tra i genitori;
il padre potrà trascorrere con i propri figli il periodo delle festività natalizie dal 24 dicembre al 30
7 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternando le annualità con la mamma;
con il medesimo principio dell'alternanza verranno trascorse le festività pasquali dal venerdì santo alla domenica di Pasqua o dal lunedì dell'Angelo al mercoledì compresi, salvo diverso accordo tra i genitori dovuto a loro esigenze di lavoro o di spostamento;
allo stesso modo verranno suddivise le ulteriori solennità religiose, civili, “ponti” previsti dal calendario scolastico, nonché le ricorrenze familiari;
per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per
15 giorni del mese di luglio o agosto , anche non consecutivi, con facoltà di portarli anche fuori Roma e l'obbligo di comunicare le date alla moglie entro il
30 del mese di maggio;
il diritto alla frequentazione del genitore non convivente si sospenderà durante il periodo estivo per un periodo di 15 giorni consecutivi, al fine di consentire alla madre di trascorrere le vacanze con i figli;
- dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
- determina in euro 700,00 mensili il contributo dovuto da a Parte_1
per il mantenimento dei figli minori e , Controparte_1 Persona_1 Per_2
da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i minori;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 11/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18705/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/09/1977, con il patrocinio dell'avv. CERIGNOLI ANGELA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/10/1970, con il patrocinio dell'avv. DE CARIA DONATELLA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.03.2022 chiedeva che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fiumicino
(RM) il 27.07.2014 con , precisando che dall'unione erano Controparte_1
nati i figli (16.12.2009) e (19.06.2011), e che in data Persona_1 Per_2
23.07.2020 la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma aveva autorizzato l'accordo di separazione raggiunto dai coniugi a seguito di negoziazione assistita. Adduceva, a fondamento della domanda, la mancata riconciliazione con la moglie. Chiedeva, pertanto, che venissero confermati i
1 provvedimenti assunti all'esito della separazione con riguardo all'assegnazione della casa coniugale e all'affidamento dei figli minori, nonché che venisse ridotto, alla misura complessiva di euro 400,00, il contributo da lui dovuto per il mantenimento dei figli e della moglie.
, nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, Controparte_1
contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva che venissero confermati i provvedimenti assunti all'esito della separazione. Chiedeva, pertanto, che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, e che venisse determinato in euro 700,00 il contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che venisse disposto, a carico del marito, l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno divorzile di euro 100,00 mensili;
che venisse disposto, a carico del ricorrente, l'obbligo di versare alla resistente il 50% della tredicesima e della quattordicesima da lui percepite o, in subordine, che venissero determinati in euro 850,00 ed euro 250,00 i contributi dovuti, rispettivamente, per i figli e per la moglie. Chiedeva, infine, che venisse ordinato al datore di lavoro del sig. di Pt_1
corrispondere gli importi di cui sopra direttamente alla sig.ra e che CP_1 venissero disposti, in ragione della violazione degli obblighi previsti nell'accordo di separazione, l'ammonimento del ricorrente e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni arrecati alla moglie e ai figli, nonché al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
All'udienza del 14.11.2022 comparivano personalmente le parti e il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti provvisori e urgenti confermando le condizioni della separazione, fatta eccezione per l'obbligo di di versamento del 50% della Parte_1
tredicesima e della quattordicesima mensilità, e nominava il Giudice istruttore per il proseguo.
Con sentenza non definitiva n. 10408/23 pubblicata il 03.07.2023 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e disponeva la rimessione della causa in istruttoria sulle questioni accessorie.
Concessi i termini ex art.183, VI comma, c.p.c., espletata l'istruttoria ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 Ebbene, occorre in primo luogo confermare l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., il quale comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Nel caso in esame, difatti, avuto riguardo sia alla domanda delle parti che all'interesse dei minori, non sono emerse ragioni che richiedano di derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso così come prevista dal Codice civile a tutela della bigenitorialità.
Allo stesso modo, deve essere tenuto fermo il collocamento dei figli minori presso la madre, con la quale hanno sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori con le medesime modalità previste dalle parti nell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto in sede di separazione, stante la concorde volontà delle parti sul punto.
Giusto il disposto di cui all'art. 337 sexies c.c., la casa coniugale sita in Roma, via del Badile n. 24, condotta in locazione dalla madre della resistente, deve essere assegnata alla sig.ra in quanto genitore collocatario dei figli minori con lei CP_1
conviventi.
Con riguardo al mantenimento della prole minorenne, appare conforme ad equità determinare in euro 700,00 mensili, come già stabilito all'esito della separazione, il contributo dovuto da a per il mantenimento dei figli Parte_1 Controparte_1
minori. Ed invero, la domanda di riduzione del contributo previamente determinato dalle parti, formulata dal resistente, si fonda su un peggioramento delle condizioni reddituali del sig. che, tuttavia, non appare corroborato dagli atti di causa. Il Pt_1
ricorrente risulta essere impiegato, attualmente, presso l'Hotel Villa Glori di Roma in qualità di addetto alla ricezione dei clienti, attività lavorativa dalla quale percepisce una retribuzione mensile di circa 1.350,00 euro, per 14 mensilità. In particolare, ha dichiarato di avere subito una modifica delle proprie condizioni lavorative e delle conseguenti entrate a seguito di trasformazione del proprio contratto di lavoro da contratto a tempo indeterminato a contratto a tempo determinato. Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi versate in atti si evince, invece, che il reddito complessivo netto percepito dal sig. è rimasto immutato Pt_1
nel corso degli anni, ammontando ad euro 19.556,89 nel 2018 e 20.583,08 nel 2019,
e ad euro 19.916,00 nel 2022. Inoltre, il ricorrente, pur essendo proprietario esclusivo dell'immobile sito in via Padova n. 96, che riferisce essere abitato dai
3 propri genitori e che in ogni caso deve considerarsi potenzialmente produttivo di reddito, ha dichiarato di abitare nell'immobile sito in Via Bernardino Bernardini n.
120, concesso in comodato gratuito e per il quale, pertanto, non sostiene spese al di fuori di quelle di ordinaria gestione.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie per i figli.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Nulla deve disporsi con riguardo alla domanda formulata dalla parte resistente finalizzata ad ottenere l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del sig.
, atteso che l'art. 473 bis.37 c.p.c., nella sua attuale e pertanto vigente Pt_1
formulazione, consente al creditore interessato, a fronte di un eventuale inadempimento da parte del coniuge obbligato al mantenimento, di ottenere autonomamente dal terzo obbligato il versamento diretto in proprio favore delle somme dovute.
Per quanto concerne la domanda di assegno divorzile formulata dalla parte resistente, si rileva quanto segue.
4 La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 3898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
5 L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della parte resistente, non essendo emersi elementi tali da desumere l'inabilità al lavoro della sig.ra tanto che CP_1
la stessa ha dichiarato di svolgere lavori saltuari ed occasionali. La signora ha difatti riferito di avere cessato, in ragione del matrimonio e della nascita dei due figli, la propria attività lavorativa che svolgeva in qualità di parrucchiera, cedendo altresì la propria azienda, a fronte di corrispettivo, nell'annualità 2009, anno di nascita del figlio primogenito;
ha dedotto, pertanto, di avere interrotto la propria attività professionale in virtù di accordi presi con il marito in ragione delle esigenze di gestione del nucleo familiare. Ciò non toglie, tuttavia, che la signora ha assunto tali decisioni allorquando aveva svolto tale attività lavorativa in proprio per oltre dieci anni e aveva già raggiunto un certo grado di professionalità, dopo aver frequentato diversi corsi formativi ottenendone i relativi attestati di qualifica professionale, non solo nel campo delle acconciature bensì anche in quelli dell'onicotecnica e del trucco cromatico. Pertanto, alla luce delle competenze professionali acquisite dalla resistente, che si è peraltro iscritta ad altro corso formativo per onicotecnica in data
20.01.2021, nonché tenuto conto che non si ravvisano ulteriori condizioni ostative
6 al reperimento di diversa occupazione, avuto riguardo infine all'età attuale dei figli minori, la domanda di assegno divorzile formulata da non merita Controparte_1
accoglimento. Ciascun coniuge, pertanto, provvederà al proprio autonomo sostentamento.
Devono rigettarsi, infine, le domande formulate dalla resistente aventi ad oggetto l'ammonimento del resistente, il risarcimento dei danni per la violazione degli obblighi assunti in sede di separazione tra le parti e la sanzione pecuniaria da irrogare al ricorrente, posto che si tratta di pretese non azionabili in questa sede che devono essere oggetto di autonomo giudizio.
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
18705/2022, preso atto della sentenza parziale n. 10408/23 intervenuta tra
[...]
e , ogni ulteriore istanza e domanda disattesa, Pt_1 Controparte_1
così provvede:
- affida i figli minori ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé;
- dispone che i minori siano collocati presso la madre nell'abitazione sita in
Roma, in via del Badile n. 24;
- Assegna la casa sita in Roma, via del Badile n. 24, a;
Controparte_1
- Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del venerdì sino alle 16.30 della domenica;
nonché il martedì e il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle 21.30, dopo cena, quando li riporterà a casa della madre;
durante i periodi di non frequenza scolastica l'orario di rientro potrà essere procrastinato previo accordo tra i genitori;
il padre potrà trascorrere con i propri figli il periodo delle festività natalizie dal 24 dicembre al 30
7 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternando le annualità con la mamma;
con il medesimo principio dell'alternanza verranno trascorse le festività pasquali dal venerdì santo alla domenica di Pasqua o dal lunedì dell'Angelo al mercoledì compresi, salvo diverso accordo tra i genitori dovuto a loro esigenze di lavoro o di spostamento;
allo stesso modo verranno suddivise le ulteriori solennità religiose, civili, “ponti” previsti dal calendario scolastico, nonché le ricorrenze familiari;
per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per
15 giorni del mese di luglio o agosto , anche non consecutivi, con facoltà di portarli anche fuori Roma e l'obbligo di comunicare le date alla moglie entro il
30 del mese di maggio;
il diritto alla frequentazione del genitore non convivente si sospenderà durante il periodo estivo per un periodo di 15 giorni consecutivi, al fine di consentire alla madre di trascorrere le vacanze con i figli;
- dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
- determina in euro 700,00 mensili il contributo dovuto da a Parte_1
per il mantenimento dei figli minori e , Controparte_1 Persona_1 Per_2
da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i minori;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 11/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
8