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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 18/08/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 119/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 119 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1
in Nuoro, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dall'Avv. Andrea Fioretti che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti, rogito Notaio , in atti. Persona_1
- appellante -
contro
(c.f. ), titolare della ditta individuale Controparte_1 C.F._1 [...]
(P.I. ), elettivamente domiciliato in Olbia presso lo studio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Simone Petza che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
- appellato -
in punto a: somministrazione
Trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
1 Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 331/2021 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania il 10 settembre 2021, rep. n. 723/2021, non notificata ai fini del passaggio in giudicato, ogni altra contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa: A) Nel merito: 1) accertare e dichiarare l'erroneità ed illegittimità dell'impugnata sentenza per “erronea e omessa valutazione delle prove documentali prodotte dalle parti nonché vizio e assenza di motivazione” nella parte in cui il Tribunale di Tempio Pausania ha ritenuto a) non provato da che l'opponente sia il titolare del contratto indicato nell'atto di ingiunzione e, dunque, Parte_1
sia il debitore della somma ingiunta, ciò in quanto il contratto posto a base dell'ingiunzione non risulta prodotto;
b) non provato che sia l'opponente stesso ad usufruire della fornitura idrica;
e, per l'effetto, rigettare ogni avversa istanza, perché infondata in fatto ed in diritto, confermando l'atto di ingiunzione di pagamento n. 2322/2018 notificato l'11.12.2018 al Controparte_2
ovvero condannando l'appellato, Sig. , in proprio e/o n.q. di legale rappresentante Controparte_2
p.t. del , al pagamento delle somme portate dalle Parte_2
fatture: - n. 201403540149 di € 13.144,63 del 20/05/2014; - n. 2014024456965 di € 104,74 del
06/10/2014; - n. 201403597234 di € 144,06 del 31/10/2014; - n. 201503516608 di € 374,28 del
18/02/2015; - n. 201502271837 di € 353,92 del 25/05/2015; - n. 2015035143840 di € 1.004,31 del
11/08/2015; - n. 2015035223676 di € 418,51 del 13/11/2015; - n. 2016000580027077 di € 1.557,36 del 29/02/2016, per il complessivo ammontare di € 17.101,81 oltre interessi decorrenti dalla loro emissione, ovvero al minor importo accertato in corso di giudizio. C) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
Il Procuratore dell'appellato chiede e conclude:
“L'Ill.ma adita Corte d'Appello di Cagliari, Sez. distaccata di Sassari, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia 1) Respingere l'atto di citazione in Appello, avanzato dalla
[...]
2) Confermare la sentenza del Giudice di prime cure del Tribunale di Tempio Pausania n° Pt_3
331/2021, pubblicata il 10/09/2021, R.G. 28/2019 – Rep.723/2012 del 28/09/2021;3) Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con l'atto introduttivo della lite , titolare della ditta individuale “ Controparte_2 [...]
”, ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2322/2018 con Controparte_2
cui la soc. li aveva intimato la corresponsione della somma di € 17101,81 per fatture Parte_1
insolute relative alla fornitura del servizio idrico.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto il suo difetto di titolarità del rapporto in contestazione
(essendo titolare di un diverso contratto sorto solo il 17.9.2014).
Ha evidenziato 1) che nell'ingiunzione di pagamento risultava indicato il codice cliente n. 36488825 laddove egli aveva il codice cliente n. 6693900; 2) la partita IVA indicata nell'ingiunzione aveva il n. 01130120908 laddove questi era titolare della P.I. n. ; 3) nell'ingiunzione risultava P.IVA_2
indicato il contratto n.1999-35374694 laddove, con il subentro, era titolare del contratto n. 6495015;
4) nell'ingiunzione il codice contatore era il n. 98/063131 laddove il misuratore a servizio della sua attività aveva il n. 98/063135.
Ha indicato come ragionevole che la morosità fosse da addebitare a un diverso soggetto e, segnatamente, al precedente titolare dell'utenza avente denominazione CP_2
Ha concluso per l'annullamento dell'ingiunzione opposta, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio ha replicato che 1) l'attore era titolare, per la Pt_1
propria ditta del contratto di fornitura per il locale in Olbia via Fera 4, con codice ULM CP_2
(punto di presa) n.5475897 servito dal contatore con matricola n.98/063131, contratto in essere con il precedente gestore al quale era subentrato l'esponente; 2) correttamente pertanto ne aveva intimato il pagamento per i consumi riferiti al periodo 31.3.2011-31.1.2016, questi “certificati dallo storico delle letture e dalla foto del contatore con impressa meccanicamente la data dello scatto, eseguita dall'operatore in uno con la lettura del 26.3.2014”; 3) l'attore, fino alla fattura di saldo n.2014/403540149 del 20.5.2014 aveva anche provveduto al pagamento della fornitura e aveva anche ritirato personalmente i solleciti di pagamento senza sollevare contestazione alcuna;
4)
“corrispondeva al vero che il avesse in essere un altro contratto di fornitura ma lo stesso CP_2
faceva capo ad un altro punto di presa, n.5483707, e ad un altro contatore con matricola
n.98/063135”; 5) l'immobile in questione aveva due affacci, uno nella via Fera e l'altro nella via
Gennargentu e il contatore n.98/063131 risultava fermo a far data dall'attivazione della nuova utenza;
3 6) l'attore, siccome imprenditore individuale, doveva rispondere sia per l'utenza in contestazione sia per quella successivamente attivata.
Ha concluso per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese.
All'udienza ex art.183 cpc, non avendo le parti fatto istanza di assegnazione dei termini ex art.183,
VI co, cpc, il Giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n.331/2021 ha accolto l'opposizione e annullato l'atto di ingiunzione, con condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che non avesse fornito la prova della fonte del proprio Pt_1
diritto non avendo prodotto il contratto posto a base delle fatture oggetto dell'ingiunzione e non avendo dimostrato che fosse l'effettivo titolare del rapporto di fornitura né che ne Controparte_2
avesse usufruito.
Avverso tale sentenza ha interposto appello con il quale ha lamentato, quale unico motivo, Pt_1
“l'erronea e omessa valutazione delle prove documentali prodotte nonché il vizio di motivazione”.
Ha dedotto che il contratto di somministrazione era un contratto a forma libera che, pertanto, non necessitava di forma scritta: aveva pertanto errato il Tribunale ad affermare che ella avrebbe dovuto produrre in causa il contratto di somministrazione concluso con l'appellato.
Ha ribadito che era titolare, per la propria ditta del contratto di fornitura Controparte_2 CP_2
per il locale in Olbia via Fera 4, con codice ULM (punto di presa) n.5475897 servito dal contatore con matricola n.98/063131.
Ha rilevato che la ditta dell'odierno appellato risultava iscritta nel registro delle imprese, con tale nome, dal 5.2.2014 mentre la fattura di colloco del 16.2.2015 relativa al nuovo contatore aveva contabilizzato un consumo stimato per il periodo corrente dal 16.1.2014 al 20.09.2014 di soli € 47,31: consumo evidentemente irreale per una attività commerciale (bar) necessitante di ampi mc di acqua.
Ha lamentato che il (che pure aveva ritirato i solleciti di pagamento) non aveva fornito CP_2
dimostrazione dei propri assunti e che non potevano essere utilizzate – siccome tardive – le produzioni documentali accluse alle note difensive 18.3.2020.
In ogni caso, a seguito del trasferimento d'azienda, l'appellato era succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi ad essa inerenti.
Ha concluso come in epigrafe.
4 Costituito in giudizio, l'appellato ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza
17 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame, ha lamentato l'erronea valutazione del corredo Parte_1
probatorio da parte del Giudice di primo grado il quale avrebbe infondatamente ritenuto non dimostrata la titolarità del rapporto di fornitura in capo a e, conseguentemente, la Controparte_2
sua qualità di debitore.
Il motivo non è suscettibile di accoglimento per le ragioni di cui in appresso (da intendersi a integrazione e parziale correzione della sentenza impugnata).
Occorre anzitutto osservare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della pretesa sicché spetta a colui che si afferma creditore allegarla e provarla.
La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito (quale quella in disamina) grava a carico di chi si afferma creditore dimostrare che il soggetto nei cui confronti la pretesa è vantata sia l'effettivo titolare del rapporto controverso (rimanendo a carico del preteso creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto).
Portato di quanto precede è che, nella specie, a fronte delle specifiche contestazioni del , CP_2
era preminente onere di dimostrare l'esistenza del credito derivante dal contratto di Pt_1
somministrazione e, segnatamente, la sua specifica riferibilità soggettiva all'appellato.
L'onere probatorio di cui si è detto non risulta debitamente assolto.
È senz'altro vero che il contratto di somministrazione non è soggetto a vincoli di forma e può sorgere anche “per facta concludentia” quale la protratta erogazione del servizio da un lato e la sua continuativa fruizione dall'altro (così ex multis Cass. 20267/2013).
E, del pari, fondata la dedotta inutilizzabilità ai fini del decidere della documentazione curata dall'appellato in uno alle note 18.3.2020.
5 A tale proposito è sufficiente osservare che all'udienza 16.5.2019 alcuna delle parti in lite ha chiesto assegnarsi i termini di cui all'art.183, VI co, cpc e, pertanto, il Giudice di Tempio Pausania ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni così determinando, a quella data, l'esaurimento della c.d. fase istruttoria.
Devono ritenersi, pertanto, fondate in parte qua le doglianze di essendo appena il caso di Pt_1
osservare che la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata dalla difesa dell'appellato riguarda la differente ipotesi del documento prodotto irritualmente e non anche il caso di un documento prodotto tardivamente (ovvero dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie).
Fermo quanto precede, ribadisce questa Corte che, a fronte delle specifiche deduzioni dell'appellato, era specifico onere di comprovare che 1) la partita IVA (n. ) ovvero 2) il Pt_1 P.IVA_3
numero di contratto (n.1999-35374694) ovvero 3) il codice cliente (n.36488825) ovvero 4) la matricola del contatore (n.98 /063131) ovvero 5) il numero del contatore (n.3114377924) ovvero 6) il codice ULM (n.5475897) fossero riconducibili alla persona di . Controparte_2
Nulla di quanto esposto risulta acquisito in causa.
Quanto, poi, alle risultanze di cui alla c.d. fattura di colloco merita replicare che con essa ha Pt_1
chiesto il pagamento della sola quota fissa evidenziando in essa un consumo pari a “0 mc”.
Anche in parte qua, pertanto, gli assunti dell'appellante si rivelano infondati.
Né può ritenersi dirimente, in senso contrario, la circostanza, pure documentata, l'appellato abbia ritirato alcuni solleciti di pagamento in data anteriore al 2014.
Sebbene tale condotta possa indicare un suo coinvolgimento nell'attività commerciale in disamina, nondimeno essa non è di per sé sufficiente a far ritenere la sua responsabilità per i debiti derivanti dai consumi, attribuzione indefettibilmente connessa alla titolarità del rapporto contrattuale in questione
(di cui difetta la prova).
Quanto, infine, all'ultimo motivo di appello (“a seguito del trasferimento d'azienda, l'appellato era succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi ad essa inerenti”), è sufficiente in ogni caso qui replicare che in materia di cessione d'azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario - art. 2560,
II co, c.c. - con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento
è condizionato al fatto che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori: situazione di cui non vi è riscontro nella specie.
6 Ai fini di mera completezza espositiva si osserva, anche, che per insegnamento della Suprema Corte
(dal quale non vi è ragione di dissentire), “in tema di cessione d'azienda, l'inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, esclude l'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità” (così Cass.
21561/2020).
Portato di quanto precede è il rigetto dell'appello, dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato che liquida in € 2906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 119 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1
in Nuoro, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dall'Avv. Andrea Fioretti che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti, rogito Notaio , in atti. Persona_1
- appellante -
contro
(c.f. ), titolare della ditta individuale Controparte_1 C.F._1 [...]
(P.I. ), elettivamente domiciliato in Olbia presso lo studio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Simone Petza che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
- appellato -
in punto a: somministrazione
Trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
1 Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 331/2021 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania il 10 settembre 2021, rep. n. 723/2021, non notificata ai fini del passaggio in giudicato, ogni altra contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa: A) Nel merito: 1) accertare e dichiarare l'erroneità ed illegittimità dell'impugnata sentenza per “erronea e omessa valutazione delle prove documentali prodotte dalle parti nonché vizio e assenza di motivazione” nella parte in cui il Tribunale di Tempio Pausania ha ritenuto a) non provato da che l'opponente sia il titolare del contratto indicato nell'atto di ingiunzione e, dunque, Parte_1
sia il debitore della somma ingiunta, ciò in quanto il contratto posto a base dell'ingiunzione non risulta prodotto;
b) non provato che sia l'opponente stesso ad usufruire della fornitura idrica;
e, per l'effetto, rigettare ogni avversa istanza, perché infondata in fatto ed in diritto, confermando l'atto di ingiunzione di pagamento n. 2322/2018 notificato l'11.12.2018 al Controparte_2
ovvero condannando l'appellato, Sig. , in proprio e/o n.q. di legale rappresentante Controparte_2
p.t. del , al pagamento delle somme portate dalle Parte_2
fatture: - n. 201403540149 di € 13.144,63 del 20/05/2014; - n. 2014024456965 di € 104,74 del
06/10/2014; - n. 201403597234 di € 144,06 del 31/10/2014; - n. 201503516608 di € 374,28 del
18/02/2015; - n. 201502271837 di € 353,92 del 25/05/2015; - n. 2015035143840 di € 1.004,31 del
11/08/2015; - n. 2015035223676 di € 418,51 del 13/11/2015; - n. 2016000580027077 di € 1.557,36 del 29/02/2016, per il complessivo ammontare di € 17.101,81 oltre interessi decorrenti dalla loro emissione, ovvero al minor importo accertato in corso di giudizio. C) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
Il Procuratore dell'appellato chiede e conclude:
“L'Ill.ma adita Corte d'Appello di Cagliari, Sez. distaccata di Sassari, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia 1) Respingere l'atto di citazione in Appello, avanzato dalla
[...]
2) Confermare la sentenza del Giudice di prime cure del Tribunale di Tempio Pausania n° Pt_3
331/2021, pubblicata il 10/09/2021, R.G. 28/2019 – Rep.723/2012 del 28/09/2021;3) Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con l'atto introduttivo della lite , titolare della ditta individuale “ Controparte_2 [...]
”, ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2322/2018 con Controparte_2
cui la soc. li aveva intimato la corresponsione della somma di € 17101,81 per fatture Parte_1
insolute relative alla fornitura del servizio idrico.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto il suo difetto di titolarità del rapporto in contestazione
(essendo titolare di un diverso contratto sorto solo il 17.9.2014).
Ha evidenziato 1) che nell'ingiunzione di pagamento risultava indicato il codice cliente n. 36488825 laddove egli aveva il codice cliente n. 6693900; 2) la partita IVA indicata nell'ingiunzione aveva il n. 01130120908 laddove questi era titolare della P.I. n. ; 3) nell'ingiunzione risultava P.IVA_2
indicato il contratto n.1999-35374694 laddove, con il subentro, era titolare del contratto n. 6495015;
4) nell'ingiunzione il codice contatore era il n. 98/063131 laddove il misuratore a servizio della sua attività aveva il n. 98/063135.
Ha indicato come ragionevole che la morosità fosse da addebitare a un diverso soggetto e, segnatamente, al precedente titolare dell'utenza avente denominazione CP_2
Ha concluso per l'annullamento dell'ingiunzione opposta, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio ha replicato che 1) l'attore era titolare, per la Pt_1
propria ditta del contratto di fornitura per il locale in Olbia via Fera 4, con codice ULM CP_2
(punto di presa) n.5475897 servito dal contatore con matricola n.98/063131, contratto in essere con il precedente gestore al quale era subentrato l'esponente; 2) correttamente pertanto ne aveva intimato il pagamento per i consumi riferiti al periodo 31.3.2011-31.1.2016, questi “certificati dallo storico delle letture e dalla foto del contatore con impressa meccanicamente la data dello scatto, eseguita dall'operatore in uno con la lettura del 26.3.2014”; 3) l'attore, fino alla fattura di saldo n.2014/403540149 del 20.5.2014 aveva anche provveduto al pagamento della fornitura e aveva anche ritirato personalmente i solleciti di pagamento senza sollevare contestazione alcuna;
4)
“corrispondeva al vero che il avesse in essere un altro contratto di fornitura ma lo stesso CP_2
faceva capo ad un altro punto di presa, n.5483707, e ad un altro contatore con matricola
n.98/063135”; 5) l'immobile in questione aveva due affacci, uno nella via Fera e l'altro nella via
Gennargentu e il contatore n.98/063131 risultava fermo a far data dall'attivazione della nuova utenza;
3 6) l'attore, siccome imprenditore individuale, doveva rispondere sia per l'utenza in contestazione sia per quella successivamente attivata.
Ha concluso per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese.
All'udienza ex art.183 cpc, non avendo le parti fatto istanza di assegnazione dei termini ex art.183,
VI co, cpc, il Giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n.331/2021 ha accolto l'opposizione e annullato l'atto di ingiunzione, con condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che non avesse fornito la prova della fonte del proprio Pt_1
diritto non avendo prodotto il contratto posto a base delle fatture oggetto dell'ingiunzione e non avendo dimostrato che fosse l'effettivo titolare del rapporto di fornitura né che ne Controparte_2
avesse usufruito.
Avverso tale sentenza ha interposto appello con il quale ha lamentato, quale unico motivo, Pt_1
“l'erronea e omessa valutazione delle prove documentali prodotte nonché il vizio di motivazione”.
Ha dedotto che il contratto di somministrazione era un contratto a forma libera che, pertanto, non necessitava di forma scritta: aveva pertanto errato il Tribunale ad affermare che ella avrebbe dovuto produrre in causa il contratto di somministrazione concluso con l'appellato.
Ha ribadito che era titolare, per la propria ditta del contratto di fornitura Controparte_2 CP_2
per il locale in Olbia via Fera 4, con codice ULM (punto di presa) n.5475897 servito dal contatore con matricola n.98/063131.
Ha rilevato che la ditta dell'odierno appellato risultava iscritta nel registro delle imprese, con tale nome, dal 5.2.2014 mentre la fattura di colloco del 16.2.2015 relativa al nuovo contatore aveva contabilizzato un consumo stimato per il periodo corrente dal 16.1.2014 al 20.09.2014 di soli € 47,31: consumo evidentemente irreale per una attività commerciale (bar) necessitante di ampi mc di acqua.
Ha lamentato che il (che pure aveva ritirato i solleciti di pagamento) non aveva fornito CP_2
dimostrazione dei propri assunti e che non potevano essere utilizzate – siccome tardive – le produzioni documentali accluse alle note difensive 18.3.2020.
In ogni caso, a seguito del trasferimento d'azienda, l'appellato era succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi ad essa inerenti.
Ha concluso come in epigrafe.
4 Costituito in giudizio, l'appellato ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza
17 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame, ha lamentato l'erronea valutazione del corredo Parte_1
probatorio da parte del Giudice di primo grado il quale avrebbe infondatamente ritenuto non dimostrata la titolarità del rapporto di fornitura in capo a e, conseguentemente, la Controparte_2
sua qualità di debitore.
Il motivo non è suscettibile di accoglimento per le ragioni di cui in appresso (da intendersi a integrazione e parziale correzione della sentenza impugnata).
Occorre anzitutto osservare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della pretesa sicché spetta a colui che si afferma creditore allegarla e provarla.
La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito (quale quella in disamina) grava a carico di chi si afferma creditore dimostrare che il soggetto nei cui confronti la pretesa è vantata sia l'effettivo titolare del rapporto controverso (rimanendo a carico del preteso creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto).
Portato di quanto precede è che, nella specie, a fronte delle specifiche contestazioni del , CP_2
era preminente onere di dimostrare l'esistenza del credito derivante dal contratto di Pt_1
somministrazione e, segnatamente, la sua specifica riferibilità soggettiva all'appellato.
L'onere probatorio di cui si è detto non risulta debitamente assolto.
È senz'altro vero che il contratto di somministrazione non è soggetto a vincoli di forma e può sorgere anche “per facta concludentia” quale la protratta erogazione del servizio da un lato e la sua continuativa fruizione dall'altro (così ex multis Cass. 20267/2013).
E, del pari, fondata la dedotta inutilizzabilità ai fini del decidere della documentazione curata dall'appellato in uno alle note 18.3.2020.
5 A tale proposito è sufficiente osservare che all'udienza 16.5.2019 alcuna delle parti in lite ha chiesto assegnarsi i termini di cui all'art.183, VI co, cpc e, pertanto, il Giudice di Tempio Pausania ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni così determinando, a quella data, l'esaurimento della c.d. fase istruttoria.
Devono ritenersi, pertanto, fondate in parte qua le doglianze di essendo appena il caso di Pt_1
osservare che la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata dalla difesa dell'appellato riguarda la differente ipotesi del documento prodotto irritualmente e non anche il caso di un documento prodotto tardivamente (ovvero dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie).
Fermo quanto precede, ribadisce questa Corte che, a fronte delle specifiche deduzioni dell'appellato, era specifico onere di comprovare che 1) la partita IVA (n. ) ovvero 2) il Pt_1 P.IVA_3
numero di contratto (n.1999-35374694) ovvero 3) il codice cliente (n.36488825) ovvero 4) la matricola del contatore (n.98 /063131) ovvero 5) il numero del contatore (n.3114377924) ovvero 6) il codice ULM (n.5475897) fossero riconducibili alla persona di . Controparte_2
Nulla di quanto esposto risulta acquisito in causa.
Quanto, poi, alle risultanze di cui alla c.d. fattura di colloco merita replicare che con essa ha Pt_1
chiesto il pagamento della sola quota fissa evidenziando in essa un consumo pari a “0 mc”.
Anche in parte qua, pertanto, gli assunti dell'appellante si rivelano infondati.
Né può ritenersi dirimente, in senso contrario, la circostanza, pure documentata, l'appellato abbia ritirato alcuni solleciti di pagamento in data anteriore al 2014.
Sebbene tale condotta possa indicare un suo coinvolgimento nell'attività commerciale in disamina, nondimeno essa non è di per sé sufficiente a far ritenere la sua responsabilità per i debiti derivanti dai consumi, attribuzione indefettibilmente connessa alla titolarità del rapporto contrattuale in questione
(di cui difetta la prova).
Quanto, infine, all'ultimo motivo di appello (“a seguito del trasferimento d'azienda, l'appellato era succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi ad essa inerenti”), è sufficiente in ogni caso qui replicare che in materia di cessione d'azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario - art. 2560,
II co, c.c. - con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento
è condizionato al fatto che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori: situazione di cui non vi è riscontro nella specie.
6 Ai fini di mera completezza espositiva si osserva, anche, che per insegnamento della Suprema Corte
(dal quale non vi è ragione di dissentire), “in tema di cessione d'azienda, l'inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, esclude l'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità” (così Cass.
21561/2020).
Portato di quanto precede è il rigetto dell'appello, dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato che liquida in € 2906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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