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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. rg. 6165/2023 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Armando Parte_1 C.F._1
Mazzaglia (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._2
Nicolosi (CT), alla via G. De Felice n.77.
Opponente contro
(p. iva , c.f. , soggetta ad attività Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (c.f.
) ed Andrea Ornati (c.f. con studio in La Spezia (SP) C.F._3 C.F._4 alla via Fontevivo n. 21/N, con domicilio eletto in via Paolo Emilio Taviani n. 170, La Spezia (SP).
Opposta
Innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi giorno 3.2.2025.:
Per il convenuto\opposto l'avv. ORNATI ANDREA, oggi sostituito dall'avv. FEDERICA
ANZALONE;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
Il Il Presidente di sezione
Mariano Sciacca
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente pagina 1 di 6 SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6165/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Armando Parte_1 C.F._1
Mazzaglia (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._2
Nicolosi (CT), alla via G. De Felice n.77.
Opponente contro
(p. iva , c.f. , soggetta ad attività Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (c.f.
) ed Andrea Ornati (c.f. con studio in La Spezia (SP) C.F._3 C.F._4 alla via Fontevivo n. 21/N, con domicilio eletto in via Paolo Emilio Taviani n. 170, La Spezia (SP).
Opposta
DECISA ALL'UDIENZA DEL 3.2.2025. AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC, SULLE
CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4141/2022 emesso il 22.9.2022 nel procedimento n. 10839/2022 e notificato il 7.4.2023, con il quale è stato ingiunto a il pagamento della somma di € 10.998,05 oltre gli interessi e le spese della Parte_1 procedura.
Tale credito ha origine da due contratti di locazione finanziaria stipulati da Parte_1 con la Mercedez Benz in data 10.10.2000 ed, in particolare, dal contratto n. 186455 per la somma di € 6.315,15 e dal contratto n.186457 per la somma di € 4.682,90. Dopo aver pagato 20 rate, l'opponente ha interrotto nel corso dell'anno 2002 i pagamenti e restituito a Mercedes Benz il bene finanziato. Nell'atto di citazione, in via preliminare, l'opponente, ai sensi dell'art. 2946 c.c., eccepiva la prescrizione del credito, essendo decorso il termine decennale previsto dalla norma, con riferimento alla scadenza dell'ultima rata, non essendo intervenuti, medio termine, validi atti interruttivi della prescrizione, posto che l'unica diffida di pagamento inviata dal creditore era datata 28.12.2016. Difatti, i crediti nascenti dai suddetti rapporti dovevano essere estinti in 36 rate mensili con decorrenza 19.10.2000 ed ultima rata nel mese di settembre 2003, di conseguenza il credito doveva reputarsi prescritto.
Eccepiva, altresì, ai sensi dell'art 2948 n.4 c.c., la prescrizione degli interessi. Sempre in via preliminare, eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 644 c.p.c., dal momento che questo era stato notificato in data 7.4.2023 e, dunque, oltre il termine di gg. 60 dalla sua emissione, avvenuta il 22.9.2022.
Nel merito, rilevava che le somme richieste con il d.i. non corrispondessero a quelle eventualmente dovute, dal momento che il debito residuo afferente al contratto n. 1186455 era € 5.858,73 e non € 6.315,15, mentre, per il contratto n. 1186457 era € 4.344,45 e non € 4.682,45, come indicato nelle diffide di pagamento del 28.12.2016 inviate da Controparte_1 Concludeva, pertanto, chiedendo: ”Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) Ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art 2946 c.c. la prescrizione del credito azionato, e conseguentemente revocare in ogni sua parte il D.I. opposto 2) In subordine e senza recesso ritenere e dichiarare prescritti gli interessi ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.; 3) sempre in via
pagina 2 di 6 subordinata, ritenere e dichiarare la inefficacia del D.I. opposto per non essere stato lo stesso notificato nel termine di cui all'art. 644 c.p.c 4) Nel merito, e senza recesso delle superiori assorbenti eccezioni, ritenere e dichiarare che il credito in sorte capitale ammonta ad Euro10.203,18 anzichè
10.998,05; 5) Condannare conseguentemente la società opposta alle spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.” Si costituiva in giudizio la quale, in forza di atto di cessione del 19.9.2016, Controparte_1 aveva per ultima acquisito pro soluto da il credito per cui è causa, dopo diverse cessioni CP_3 avvenute tutte nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (in atti). La società opposta eccepiva che l'opposizione avversaria era stata notificata in data 12.5.2023 seguendo erroneamente il nuovo rito ex D.L. 149/2022 (cc.dd. riforma Cartabia), con termine a comparire di 120 giorni e assegnazione del termine di costituzione del convenuto settanta giorni prima dell'udienza, contestando l'applicabilità di tale rito, posto che ai procedimenti pendenti alla data del 28.2.2023 dovevano applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti.
Difatti, la pendenza della lite andava determinata al momento del deposito del relativo ricorso monitorio e, nel caso di specie, il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato in data 26.8.2022 e quindi prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia e, considerato che l'avvertimento contenuto nell'atto di citazione notificato non risultava conforme al paradigma del vecchio art. 163 n. 7 c.p.c., andava dichiarata la nullità della citazione ex art. 164 comma 3 c.p.c., con conseguente fissazione di nuova udienza e mutamento del rito. Quanto all'eccezione relativa alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo, faceva presente che questa comportava l'inefficacia del provvedimento, tuttavia, il Giudice doveva valutare il merito della esposizione creditoria vantata dalla nei confronti dell'odierno debitore. Controparte_1
In altri termini, se il creditore notifica il decreto ingiuntivo oltre il termine dei sessanta giorni ed il debitore eccepisce, nelle forme ordinarie del giudizio di opposizione ex art. 645 cpc, l'inefficacia ex art. 644, il Giudice dichiarerà sì - verificatane la fondatezza - l'inefficacia del provvedimento monitorio, ma non potrà sottrarsi all'obbligo di pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, se adeguatamente sollecitato dal creditore opposto.
Di poi, concordava sul fatto che la controversia fosse soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D. Lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità e, pertanto, chiedeva un termine per attivare il procedimento. Sull'eccezione di prescrizione del credito, posto che nella fattispecie in esame la durata del piano di rimborso finanziario per entrambi i contratti era pattuita in n. 36 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 19.11.2000 ed ultima il 19.10.2003 (cfr. doc. 03 fascicolo monitorio e doc. 4), le lettere di parte creditrice inviate all'opponente nel 2007 (cfr. doc. 5) e nel 2016 (cfr. doc. 6-7-8- 9) dovevano considerarsi idonee ad interrompere la prescrizione decennale. Contestava, altresì, l'eccezione relativa alla discrasia tra gli importi ingiunti e quelli richiesti in via stragiudiziale, considerato che il decreto ingiuntivo era stato ottenuto in forza dell'Estratto conto autenticato del libro giornale nel quale era indicato l'esatto ammontare delle somme dovute, cioè €
6.315,15 e € 4.682,90, come riportato anche nelle lettere di sollecito inviate all'opponente (cfr. doc. 6-
7-8-9). Quanto all'onere della prova, eccepiva che, mentre la società creditrice aveva allegato e documentato il proprio diritto di credito, il debitore aveva dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta, difatti, le eccezioni formulate da controparte risultavano assolutamente generiche. Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, di rito - accertare e dichiarare l'applicabilità al presente
pagina 3 di 6 procedimento del rito anteriore al D.L. 149/2022 e per l'effetto rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, III comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 n. 7 C.p.c. - Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, CP_1 rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, il Sig.
al pagamento in favore della società della somma ingiunta di euro Parte_1 Controparte_1
10.998,05 o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 24.7.2023, veniva confermava la data di udienza indicata nell'atto di citazione per la comparizione delle parti. Nelle memorie ex art. 171 c.p.c. l'opponente dichiarava di non avere dubbi circa la legittimazione processuale di subentrata, per effetto della cessione, nella medesima Controparte_1 posizione giuridica della cedente. Quanto all'eccezione di nullità della citazione ex art.163 n. e 164 co. 3 c.p.c., rilevava che la scelta di un rito diverso da quello in ipotesi applicabile non determinasse la nullità della citazione, bensì semplicemente la modificazione del rito, considerato anche che il rito scelto dall'opponente non aveva in alcun modo compresso il diritto di difesa dell'opposto e, comunque, la sua costituzione in giudizio aveva sanato eventuali nullità.
Sulla tardività della notificazione del d.i., evidenziava che, per esplicita ammissione dell'opposto, il decreto ingiuntivo era stato notificato all'ingiunto oltre il termine di gg. 60 previsti dall'art. 644 c.p.c., sicché lo stesso doveva essere dichiarato inefficace. Nonostante ciò, concordava con l'opponente riguardo al potere/dovere del Giudice di statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso di ingiunzione, anche se l'accertamento nel merito doveva considerarsi precluso data l'avvenuta prescrizione del credito. Precisava, difatti, che le lettere prodotte da controparte per dimostrare l'interruzione del termine di prescrizione fossero in realtà del tutto inefficaci allo scopo, ed invero, le missive inviate nel 2007 da parte di Jupiter CE non erano né raccomandate aventi data certa, né, comunque, le stesse erano mai state recapitate all'indirizzo dell'opponente.
L'unica raccomandata prodotta, ipoteticamente idonea ad interrompere il termine prescrizionale, era stata inviata in data 30.12.2016, sicché del tutto inutile appariva l'esame del merito della pretesa fatta valere da Controparte_4
In via subordinata chiedeva di disporre che il procedimento fosse trattato con il rito ante
L.149/2022 (Riforma Cartabia). All'esito della prima udienza del 30.10.2023, con ordinanza, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, fissata per il 10.6.2024 l'udienza successiva ed assegnato termine di gg. 15 all'opposta per l'avvio della mediazione. Successivamente, all'udienza del 10.6.2024, entrambe le parti davano atto che il tentativo di mediazione non era stato espletato.
Conseguentemente, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 4.11.2024.
********************** Tanto premesso, preliminarmente, posto che ai procedimenti pendenti alla data del 28.2.2023 dovevano applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti, va rilevato che l'opposizione al decreto ingiuntivo è stata erroneamente proposta col rito ex L.149/2022 (Riforma Cartabia).
Orbene, posto che gli effetti della pendenza della lite, introdotti con la domanda di ingiunzione, retroagiscono al momento del deposito del ricorso, avvenuto in data 26.8.2022, costituendo l'opposizione a decreto ingiuntivo una fase ulteriore di un unico procedimento, al giudizio de quo andava applicato il rito ante riforma Cartabia. Tuttavia, dal momento che l'opposta si è costituita in pagina 4 di 6 giudizio e non è stato leso il suo diritto alla difesa, considerato che la data d'udienza indicata in citazione è stata fissata a 120 giorni dalla notifica (non più 90) ed il convenuto è stato invitato a costituirsi 70 giorni prima dell'udienza (non più 20), per non incorrere nelle decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., l'eccezione non rileva. Quanto alla mediazione, è pacifico che la causa riguardi controversie in materia di "contratti assicurativi, bancari e finanziari" e quindi rientri nell'ambito di applicazione della cd mediaconciliazione obbligatoria prevista dal d.lgs. n. 28/2010 all'art. 5 comma 1-bis, tuttavia, tale tentativo non diviene obbligatorio nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art 5 co 4 d.lgs.
n.28/2010).
Con ordinanza, a seguito della prima udienza del 30.10.2023, veniva rigettata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva assegnato a parte opposta termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento di mediazione, divenuto, da quel momento, obbligatorio. Tuttavia, all'udienza del 10.6.2024, entrambe le parti hanno dato atto che il procedimento di mediazione non è stato iniziato, con la conseguenza che va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo per irregolarità, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ciò posto occorre indagare la sorte del decreto ingiuntivo opposto: se esso debba essere revocato o se, per contro, esso divenga definitivo in conseguenza della improcedibilita' della esecuzione.
Ritiene questo giudice (in aderenza all'orientamento già espresso da questa Sezione in diversi procedimenti, anche con riferimento alle conseguenze della omessa mediazione nella fattispecie in esame) che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo debba essere considerata procedimento unico. La fase sommaria di richiesta ed ottenimento del decreto non può essere qualificata come fase, diversa ed ulteriore, di impugnazione del decreto ingiuntivo: "in altri termini, il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma da luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione" (Cass. 1586 del 2012 in parte motiva).
Una volta notificato il decreto, e quindi instaurato il contraddittorio con il debitore, quest'ultimo ha sostanzialmente due possibilita': prestare acquiescenza al decreto e consentire il passaggio in giudicato o proporre, nei termini di legge, opposizione contestando la pretesa creditoria azionata. In tale secondo ed ultimo caso si instaura un giudizio a cognizione piena che segue le regole ordinarie.
Il giudizio di opposizione riguarda la domanda azionata, in forma sommaria, dal creditore con il ricorso monitorio: e' il ricorso monitorio a segnare i limiti del thema decidendum della opposizione, tanto che e' il creditore opposto,
La opinione sul punto della S.c. e' conforme: l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso" (per tutte, Cass. 1052/1995), ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - (e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente); con la conseguenza che la sentenza che decide sull'opposizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, quante volte riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria sussistano al momento della decisione.
Quindi la norma di cui al D.lgs 28 del 2010, laddove stabilisce che" l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale" deve essere interpretata e applicata in relazione alla domanda azionata nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero alla domanda spiegata dal creditore opposto. Nonostante l'attore in senso formale sia il debitore opposto, attore in senso sostanziale e' il creditore e quindi a lui spetta l'onere di instaurare la procedura di mediazione. In considerazione della natura pagina 5 di 6 peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la legge ha espressamente previsto che la mediazione non debba essere esperita obbligatoriamente prima del deposito del ricorso monitorio, ma ha stabilito che la obbligatorieta' diviene operativa dopo la pronunzia del Gl della opposizione sulle richieste ex artt. 648 e 649 cpc.
Ritiene questo giudice che l'onere dell'esperimento della mediazione spetti al creditore ingiungente e successivamente opposto, in ragione della individuazione della domanda spiegata in giudizio e della sua titolarita' in senso sostanziale. Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile e' la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo (cfr. Trib.
Ferrara 7.l.2015; Trib. Firenze 12.02.2015; Trib. Verona 28.10.2014; Trib. Varese 18.5.2012). Conosce questo giudicante l'opposto orientamento che ha, invero, trovato accoglimento dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Non si ritiene - però - di condividere l'orientamento espresso da Cass. Civ. sez. III n. 24629 del 3.12.2015 (al momento unico arresto sul punto). In motivazione si legge
"invero attraverso il decreto ingiuntivo l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. E' l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque sull 'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga".
L'argomentazione adottata dalla Corte appare essere del tutto contraria alla ricostruzione pacificamente
(da sempre) operata in merito alla posizione delle parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Come ampiamente illustrato in precedenza, non è l'opponente a decreto ingiuntivo a «esercitare in giudizio un'azione», come recita l'art. 5, comma l, D.Lgs. n. 28/2010 per le materie ivi contemplate: egli non fa che reagire alla pretesa monitoriamente azionata dal creditore, proponendo un'opposizione che è, per forma, un'atto di citazione (o un ricorso nel rito lavoristico e locatizio) ma, per contenuto, una comparsa di risposta (o una memoria difensiva nei riti speciali).
Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilita' della domanda monitoria. Nessun dubbio quindi che la domanda debba essere dichiarata improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara improcedibile l'opposizione;
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 4141/2022 emesso il 22.9.2022 nel procedimento n.10839/2022 e notificato il 7.4.2023;
- Condanna l'opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opponente, che liquida rispettivamente in € 850,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 3.2.2025..
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
pagina 6 di 6
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Armando Parte_1 C.F._1
Mazzaglia (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._2
Nicolosi (CT), alla via G. De Felice n.77.
Opponente contro
(p. iva , c.f. , soggetta ad attività Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (c.f.
) ed Andrea Ornati (c.f. con studio in La Spezia (SP) C.F._3 C.F._4 alla via Fontevivo n. 21/N, con domicilio eletto in via Paolo Emilio Taviani n. 170, La Spezia (SP).
Opposta
Innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi giorno 3.2.2025.:
Per il convenuto\opposto l'avv. ORNATI ANDREA, oggi sostituito dall'avv. FEDERICA
ANZALONE;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
Il Il Presidente di sezione
Mariano Sciacca
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente pagina 1 di 6 SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6165/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Armando Parte_1 C.F._1
Mazzaglia (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._2
Nicolosi (CT), alla via G. De Felice n.77.
Opponente contro
(p. iva , c.f. , soggetta ad attività Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (c.f.
) ed Andrea Ornati (c.f. con studio in La Spezia (SP) C.F._3 C.F._4 alla via Fontevivo n. 21/N, con domicilio eletto in via Paolo Emilio Taviani n. 170, La Spezia (SP).
Opposta
DECISA ALL'UDIENZA DEL 3.2.2025. AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC, SULLE
CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4141/2022 emesso il 22.9.2022 nel procedimento n. 10839/2022 e notificato il 7.4.2023, con il quale è stato ingiunto a il pagamento della somma di € 10.998,05 oltre gli interessi e le spese della Parte_1 procedura.
Tale credito ha origine da due contratti di locazione finanziaria stipulati da Parte_1 con la Mercedez Benz in data 10.10.2000 ed, in particolare, dal contratto n. 186455 per la somma di € 6.315,15 e dal contratto n.186457 per la somma di € 4.682,90. Dopo aver pagato 20 rate, l'opponente ha interrotto nel corso dell'anno 2002 i pagamenti e restituito a Mercedes Benz il bene finanziato. Nell'atto di citazione, in via preliminare, l'opponente, ai sensi dell'art. 2946 c.c., eccepiva la prescrizione del credito, essendo decorso il termine decennale previsto dalla norma, con riferimento alla scadenza dell'ultima rata, non essendo intervenuti, medio termine, validi atti interruttivi della prescrizione, posto che l'unica diffida di pagamento inviata dal creditore era datata 28.12.2016. Difatti, i crediti nascenti dai suddetti rapporti dovevano essere estinti in 36 rate mensili con decorrenza 19.10.2000 ed ultima rata nel mese di settembre 2003, di conseguenza il credito doveva reputarsi prescritto.
Eccepiva, altresì, ai sensi dell'art 2948 n.4 c.c., la prescrizione degli interessi. Sempre in via preliminare, eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 644 c.p.c., dal momento che questo era stato notificato in data 7.4.2023 e, dunque, oltre il termine di gg. 60 dalla sua emissione, avvenuta il 22.9.2022.
Nel merito, rilevava che le somme richieste con il d.i. non corrispondessero a quelle eventualmente dovute, dal momento che il debito residuo afferente al contratto n. 1186455 era € 5.858,73 e non € 6.315,15, mentre, per il contratto n. 1186457 era € 4.344,45 e non € 4.682,45, come indicato nelle diffide di pagamento del 28.12.2016 inviate da Controparte_1 Concludeva, pertanto, chiedendo: ”Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) Ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art 2946 c.c. la prescrizione del credito azionato, e conseguentemente revocare in ogni sua parte il D.I. opposto 2) In subordine e senza recesso ritenere e dichiarare prescritti gli interessi ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.; 3) sempre in via
pagina 2 di 6 subordinata, ritenere e dichiarare la inefficacia del D.I. opposto per non essere stato lo stesso notificato nel termine di cui all'art. 644 c.p.c 4) Nel merito, e senza recesso delle superiori assorbenti eccezioni, ritenere e dichiarare che il credito in sorte capitale ammonta ad Euro10.203,18 anzichè
10.998,05; 5) Condannare conseguentemente la società opposta alle spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.” Si costituiva in giudizio la quale, in forza di atto di cessione del 19.9.2016, Controparte_1 aveva per ultima acquisito pro soluto da il credito per cui è causa, dopo diverse cessioni CP_3 avvenute tutte nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (in atti). La società opposta eccepiva che l'opposizione avversaria era stata notificata in data 12.5.2023 seguendo erroneamente il nuovo rito ex D.L. 149/2022 (cc.dd. riforma Cartabia), con termine a comparire di 120 giorni e assegnazione del termine di costituzione del convenuto settanta giorni prima dell'udienza, contestando l'applicabilità di tale rito, posto che ai procedimenti pendenti alla data del 28.2.2023 dovevano applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti.
Difatti, la pendenza della lite andava determinata al momento del deposito del relativo ricorso monitorio e, nel caso di specie, il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato in data 26.8.2022 e quindi prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia e, considerato che l'avvertimento contenuto nell'atto di citazione notificato non risultava conforme al paradigma del vecchio art. 163 n. 7 c.p.c., andava dichiarata la nullità della citazione ex art. 164 comma 3 c.p.c., con conseguente fissazione di nuova udienza e mutamento del rito. Quanto all'eccezione relativa alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo, faceva presente che questa comportava l'inefficacia del provvedimento, tuttavia, il Giudice doveva valutare il merito della esposizione creditoria vantata dalla nei confronti dell'odierno debitore. Controparte_1
In altri termini, se il creditore notifica il decreto ingiuntivo oltre il termine dei sessanta giorni ed il debitore eccepisce, nelle forme ordinarie del giudizio di opposizione ex art. 645 cpc, l'inefficacia ex art. 644, il Giudice dichiarerà sì - verificatane la fondatezza - l'inefficacia del provvedimento monitorio, ma non potrà sottrarsi all'obbligo di pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, se adeguatamente sollecitato dal creditore opposto.
Di poi, concordava sul fatto che la controversia fosse soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D. Lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità e, pertanto, chiedeva un termine per attivare il procedimento. Sull'eccezione di prescrizione del credito, posto che nella fattispecie in esame la durata del piano di rimborso finanziario per entrambi i contratti era pattuita in n. 36 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 19.11.2000 ed ultima il 19.10.2003 (cfr. doc. 03 fascicolo monitorio e doc. 4), le lettere di parte creditrice inviate all'opponente nel 2007 (cfr. doc. 5) e nel 2016 (cfr. doc. 6-7-8- 9) dovevano considerarsi idonee ad interrompere la prescrizione decennale. Contestava, altresì, l'eccezione relativa alla discrasia tra gli importi ingiunti e quelli richiesti in via stragiudiziale, considerato che il decreto ingiuntivo era stato ottenuto in forza dell'Estratto conto autenticato del libro giornale nel quale era indicato l'esatto ammontare delle somme dovute, cioè €
6.315,15 e € 4.682,90, come riportato anche nelle lettere di sollecito inviate all'opponente (cfr. doc. 6-
7-8-9). Quanto all'onere della prova, eccepiva che, mentre la società creditrice aveva allegato e documentato il proprio diritto di credito, il debitore aveva dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta, difatti, le eccezioni formulate da controparte risultavano assolutamente generiche. Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, di rito - accertare e dichiarare l'applicabilità al presente
pagina 3 di 6 procedimento del rito anteriore al D.L. 149/2022 e per l'effetto rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, III comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 n. 7 C.p.c. - Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, CP_1 rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, il Sig.
al pagamento in favore della società della somma ingiunta di euro Parte_1 Controparte_1
10.998,05 o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 24.7.2023, veniva confermava la data di udienza indicata nell'atto di citazione per la comparizione delle parti. Nelle memorie ex art. 171 c.p.c. l'opponente dichiarava di non avere dubbi circa la legittimazione processuale di subentrata, per effetto della cessione, nella medesima Controparte_1 posizione giuridica della cedente. Quanto all'eccezione di nullità della citazione ex art.163 n. e 164 co. 3 c.p.c., rilevava che la scelta di un rito diverso da quello in ipotesi applicabile non determinasse la nullità della citazione, bensì semplicemente la modificazione del rito, considerato anche che il rito scelto dall'opponente non aveva in alcun modo compresso il diritto di difesa dell'opposto e, comunque, la sua costituzione in giudizio aveva sanato eventuali nullità.
Sulla tardività della notificazione del d.i., evidenziava che, per esplicita ammissione dell'opposto, il decreto ingiuntivo era stato notificato all'ingiunto oltre il termine di gg. 60 previsti dall'art. 644 c.p.c., sicché lo stesso doveva essere dichiarato inefficace. Nonostante ciò, concordava con l'opponente riguardo al potere/dovere del Giudice di statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso di ingiunzione, anche se l'accertamento nel merito doveva considerarsi precluso data l'avvenuta prescrizione del credito. Precisava, difatti, che le lettere prodotte da controparte per dimostrare l'interruzione del termine di prescrizione fossero in realtà del tutto inefficaci allo scopo, ed invero, le missive inviate nel 2007 da parte di Jupiter CE non erano né raccomandate aventi data certa, né, comunque, le stesse erano mai state recapitate all'indirizzo dell'opponente.
L'unica raccomandata prodotta, ipoteticamente idonea ad interrompere il termine prescrizionale, era stata inviata in data 30.12.2016, sicché del tutto inutile appariva l'esame del merito della pretesa fatta valere da Controparte_4
In via subordinata chiedeva di disporre che il procedimento fosse trattato con il rito ante
L.149/2022 (Riforma Cartabia). All'esito della prima udienza del 30.10.2023, con ordinanza, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, fissata per il 10.6.2024 l'udienza successiva ed assegnato termine di gg. 15 all'opposta per l'avvio della mediazione. Successivamente, all'udienza del 10.6.2024, entrambe le parti davano atto che il tentativo di mediazione non era stato espletato.
Conseguentemente, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 4.11.2024.
********************** Tanto premesso, preliminarmente, posto che ai procedimenti pendenti alla data del 28.2.2023 dovevano applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti, va rilevato che l'opposizione al decreto ingiuntivo è stata erroneamente proposta col rito ex L.149/2022 (Riforma Cartabia).
Orbene, posto che gli effetti della pendenza della lite, introdotti con la domanda di ingiunzione, retroagiscono al momento del deposito del ricorso, avvenuto in data 26.8.2022, costituendo l'opposizione a decreto ingiuntivo una fase ulteriore di un unico procedimento, al giudizio de quo andava applicato il rito ante riforma Cartabia. Tuttavia, dal momento che l'opposta si è costituita in pagina 4 di 6 giudizio e non è stato leso il suo diritto alla difesa, considerato che la data d'udienza indicata in citazione è stata fissata a 120 giorni dalla notifica (non più 90) ed il convenuto è stato invitato a costituirsi 70 giorni prima dell'udienza (non più 20), per non incorrere nelle decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., l'eccezione non rileva. Quanto alla mediazione, è pacifico che la causa riguardi controversie in materia di "contratti assicurativi, bancari e finanziari" e quindi rientri nell'ambito di applicazione della cd mediaconciliazione obbligatoria prevista dal d.lgs. n. 28/2010 all'art. 5 comma 1-bis, tuttavia, tale tentativo non diviene obbligatorio nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art 5 co 4 d.lgs.
n.28/2010).
Con ordinanza, a seguito della prima udienza del 30.10.2023, veniva rigettata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva assegnato a parte opposta termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento di mediazione, divenuto, da quel momento, obbligatorio. Tuttavia, all'udienza del 10.6.2024, entrambe le parti hanno dato atto che il procedimento di mediazione non è stato iniziato, con la conseguenza che va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo per irregolarità, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ciò posto occorre indagare la sorte del decreto ingiuntivo opposto: se esso debba essere revocato o se, per contro, esso divenga definitivo in conseguenza della improcedibilita' della esecuzione.
Ritiene questo giudice (in aderenza all'orientamento già espresso da questa Sezione in diversi procedimenti, anche con riferimento alle conseguenze della omessa mediazione nella fattispecie in esame) che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo debba essere considerata procedimento unico. La fase sommaria di richiesta ed ottenimento del decreto non può essere qualificata come fase, diversa ed ulteriore, di impugnazione del decreto ingiuntivo: "in altri termini, il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma da luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione" (Cass. 1586 del 2012 in parte motiva).
Una volta notificato il decreto, e quindi instaurato il contraddittorio con il debitore, quest'ultimo ha sostanzialmente due possibilita': prestare acquiescenza al decreto e consentire il passaggio in giudicato o proporre, nei termini di legge, opposizione contestando la pretesa creditoria azionata. In tale secondo ed ultimo caso si instaura un giudizio a cognizione piena che segue le regole ordinarie.
Il giudizio di opposizione riguarda la domanda azionata, in forma sommaria, dal creditore con il ricorso monitorio: e' il ricorso monitorio a segnare i limiti del thema decidendum della opposizione, tanto che e' il creditore opposto,
La opinione sul punto della S.c. e' conforme: l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso" (per tutte, Cass. 1052/1995), ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - (e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente); con la conseguenza che la sentenza che decide sull'opposizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, quante volte riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria sussistano al momento della decisione.
Quindi la norma di cui al D.lgs 28 del 2010, laddove stabilisce che" l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale" deve essere interpretata e applicata in relazione alla domanda azionata nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero alla domanda spiegata dal creditore opposto. Nonostante l'attore in senso formale sia il debitore opposto, attore in senso sostanziale e' il creditore e quindi a lui spetta l'onere di instaurare la procedura di mediazione. In considerazione della natura pagina 5 di 6 peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la legge ha espressamente previsto che la mediazione non debba essere esperita obbligatoriamente prima del deposito del ricorso monitorio, ma ha stabilito che la obbligatorieta' diviene operativa dopo la pronunzia del Gl della opposizione sulle richieste ex artt. 648 e 649 cpc.
Ritiene questo giudice che l'onere dell'esperimento della mediazione spetti al creditore ingiungente e successivamente opposto, in ragione della individuazione della domanda spiegata in giudizio e della sua titolarita' in senso sostanziale. Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile e' la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo (cfr. Trib.
Ferrara 7.l.2015; Trib. Firenze 12.02.2015; Trib. Verona 28.10.2014; Trib. Varese 18.5.2012). Conosce questo giudicante l'opposto orientamento che ha, invero, trovato accoglimento dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Non si ritiene - però - di condividere l'orientamento espresso da Cass. Civ. sez. III n. 24629 del 3.12.2015 (al momento unico arresto sul punto). In motivazione si legge
"invero attraverso il decreto ingiuntivo l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. E' l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque sull 'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga".
L'argomentazione adottata dalla Corte appare essere del tutto contraria alla ricostruzione pacificamente
(da sempre) operata in merito alla posizione delle parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Come ampiamente illustrato in precedenza, non è l'opponente a decreto ingiuntivo a «esercitare in giudizio un'azione», come recita l'art. 5, comma l, D.Lgs. n. 28/2010 per le materie ivi contemplate: egli non fa che reagire alla pretesa monitoriamente azionata dal creditore, proponendo un'opposizione che è, per forma, un'atto di citazione (o un ricorso nel rito lavoristico e locatizio) ma, per contenuto, una comparsa di risposta (o una memoria difensiva nei riti speciali).
Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilita' della domanda monitoria. Nessun dubbio quindi che la domanda debba essere dichiarata improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara improcedibile l'opposizione;
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 4141/2022 emesso il 22.9.2022 nel procedimento n.10839/2022 e notificato il 7.4.2023;
- Condanna l'opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opponente, che liquida rispettivamente in € 850,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 3.2.2025..
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
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