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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 13/04/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 4637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Francesco Lupia Presidente
Chiara Pulicati Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Subiaco, Via F. Petrarca, n. 12, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Marco Vergari e dell'Avv. Emanuela Vergari, che lo rappresentano e difendono, giusta procura allegata al ricorso e
, elettivamente domiciliata in Subiaco, Via F. Petrarca, n. 12, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Marco Vergari e dell'Avv. Emanuela Vergari, che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Subiaco, in data 06.07.1991, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 43, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno
1991), sono genitori di (nata in data [...]), (nato in [...] Per_1 Per_2
27.02.1997) e (nato in data [...]). Per_3 2
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la separazione personale tra e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Subiaco, in data 06.07.1991;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Subiaco (Atto n. 43, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1991);
- Dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 10.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Francesco Lupia
N. R.G. 4637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Francesco Lupia Presidente
Chiara Pulicati Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Subiaco, Via F. Petrarca, n. 12, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Marco Vergari e dell'Avv. Emanuela Vergari, che lo rappresentano e difendono, giusta procura allegata al ricorso e
, elettivamente domiciliata in Subiaco, Via F. Petrarca, n. 12, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Marco Vergari e dell'Avv. Emanuela Vergari, che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Subiaco, in data 06.07.1991, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 43, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno
1991), sono genitori di (nata in data [...]), (nato in [...] Per_1 Per_2
27.02.1997) e (nato in data [...]). Per_3 2
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la separazione personale tra e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Subiaco, in data 06.07.1991;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Subiaco (Atto n. 43, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1991);
- Dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 10.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Francesco Lupia