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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Verbale dell'udienza del 5 febbraio 2025
Il giorno 5 del mese di febbraio dell'anno 2025, alle ore 14,15 è data lettura in udienza, del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta sul presente verbale costituisce parte integrale dello stesso ai sensi degli artt. 429 e 437 cpc.
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 54738 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 54738 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, e decisa all'udienza di discussione ex articolo 437 cpc del 5 febbraio 2025 e vertente
TRA
(cf ) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale in via del Tempio di Giove n. Pt_1
21, rappresentato e difeso dall'avv. Aurora Francesca Sitzia in forza di procura generale alle liti conferita per atto notaio , notaio in in data 23 giugno 2023 rep. Persona_1 Pt_1
racc.
APPELLANTE
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(cf elettivamente domiciliato in Largo A, Parte_2 C.F._1 Pt_1
Ponchielli n. 6 presso lo studio dell'avv. Biagio Mizzoni che lo rappresenta e difende giusta procura su foglio allegato alla memoria di costituzione in appello depositata telematicamente.
APPELLATO
Oggetto: opposizione in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 1 dicembre 2023 e tempestivamente Parte_1
notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, l'appellante ha proposto gravame innanzi al Tribunale di Roma per la riforma della sentenza n. 16693/2023, la cui motivazione è stata depositata il 19 settembre 2023, con la quale il giudice di pace di Pt_1
ha accolto l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento n. 273457/2023/1/1/1
elevato il10 febbraio 2023 per l'utilizzo della corsia preferenziale di viale Libia, ingresso
318, senza autorizzazione, con il motoveicolo Honda targato EC35121, infrazione rilevata mediante il dispositivo K53800 omologato con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti con d.m.272 del 27 luglio 2018.
A fondamento dell'appello ha dedotto la erroneità della decisione in quanto Parte_1
malgrado la circolazione sulla corsia preferenziale fosse vietata a tutti veicoli non autorizzati, compresi i motoveicoli come quello dell'appellato, aveva ritenuto, facendo riferimento ad una asserita giurisprudenza univoca della corte di cassazione che dai veicoli per il quale vigeva il divieto dovevano essere esclusi i ciclomotori che per il limitato ingombro, non costituivano ingombro alla circolazione.
RGAC 54738 ANNO 2023 Pag. 2 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha dedotto, infatti che il codice della strada consentiva ai Comuni di riservare strade alla circolazione dei mezzi pubblici ed equiparati, quali i taxi ed i veicoli di emergenza. Di
conseguenza una volta riservato l'utilizzo di una corsia preferenziale a tali veicoli, non si poteva ritenere che tale divieto dovesse essere valutato in funzione delle dimensioni del mezzo a motore utilizzato, evidenziando che nel 2020 era stata inserita una sola deroga per le biciclette a condizione che la corsia preferenziale fosse larga almeno 4,30 metri,
dimensione maggiore di quella della corsia preferenziale in questione.
Si è costituito il evidenziando come il riferimento alle emissioni fosse inconferente Pt_2
rispetto all'oggetto del giudizio ribandendo che la ratio delle corsie preferenziali risieda nel consentire ai mezzi pubblici di circolare il modo spedito e senza intralci ed ha espresso l'avviso che tale situazione sia configurabile solo nel caso di veicoli a quattro ruote. Inoltre il consentire la circolazione ai veicoli a due ruote garantiva una maggiore sicurezza alla circolazione degli stessi consentendo loro di percorrere corsie diverse da quelle percorse dagli autoveicoli contribuendo così a favorire la mobilità urbana.
Rinviata la causa per la discussione ex articolo 437 cpc alla udienza del 5 febbraio 2025, a detta udienza la stessa veniva decisa, sulle conclusioni precisate dalle parti al termine della discussione, con lettura in udienza della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello proposto da appare relativo alla valutazione posta in essere dal Parte_1
primo giudice che pur in presenza di una norma del codice della strada che consente al
Comuni, al fine di favorire la mobilitò, di riservare cordie di marcia ai mezzi di servizio pubblico ed equiparati, oltre ovviamente a quelli di soccorso, ha ritenuto di poter includere in detta categoria an che i ciclomotori sulla base delle limitate dimensioni e del limitato ingombro degli stessi.
RGAC 54738 ANNO 2023 Pag. 3 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Premesso che, per la precisione dalla tipologia di targa del veicolo sanzionato, si desume che lo stesso non era un ciclomotore ma un motociclo (la tipologia di targa composta da due lettere di seguito seguite da cinque numeri è riservata ai soli motoveicoli di cilinfdrato maggiore ai 50 cc, essendo la targa dei ciclomotori composta da lettere e numeri disposti in modo alternato tra loro) e che, di conseguenza l'unico precedente della corte di cassazione esistenti in materia non è applicabile essendo specificamente riferito ad un ciclomotore e non ad un motoveicolo, ritiene il giudicante che la valutazione debba essere posta in essere sulla base di quanto previsto dalle norme istitutive delle corsie preferenziali che hanno specificamente individuato quali fossero i veicoli autorizzati alla circolazione su tale tipo di corsie, ivi comprese le biciclette di dimensioni inferiori ai ciclomotori, il cui accesso alle corsie preferenziali à consentito in via sperimentale solo dal 2020 a condizione che le corsie preferenziali siano di dimensione di almeno 4,30 metri, ovviamente per senso di marcia.
Nel caso di specie risulta, quindi, pacifico che i motocicli non rientrino tra i mezzi ai quali sia consentito il transito lungo le corsie preferenziali, divieto che prescinde dalla capacità
del veicolo di ingombrare la corsia stessa, essendo il divieto diretto a garantire la presenza su dette corsie dei soli veicoli autorizzati, essendo rimasto isolato il precedente della corte di cassazione che aveva ritenuto possibile il transito di ciclomotori per il limitato ingombro degli stessi.
D'altra parte, al di là del maggiore ingombro del motociclo che gha posto in essere la infrazione contestata rispetto ad un ciclomotore, osserva il giudicante come la finmalità
della previsione della corsia preferenziale sia la creazione di flussi di traffico ridotto in favore di mezzi destinati al servizio pubblico od equiparati e ai mezzi di emergenza, finalità
che presuppone che le corsie siano liberi da altri veicoli.
RGAC 54738 ANNO 2023 Pag. 4 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ove si prevedesse la possibilità per i motocicli ed i ciclomotori di percorrere tali corsie,
tenuto conto anche della quantità di veicoli di tale tipo in circolazione a la finalità di Pt_1
determinare corsie a scorrimento maggiormente rapido per la assenza di altro traffico,
sarebbe, di fatto, soppressa, divenendo le corsie preferenziali le corsie di elezione per la circolazione di tutti i motoveicoli che evidentemente utilizzerebbero tali corsie meno trafficate rispetto a quelle riservate alla restante circolazione, determinando anche un incremento importante del numero di mezzi in circolazione su tali corsie.
D'altra parte il legislatore ha specificamente individuato quali fossero i veicoli che potevano utilizzare tali corsie, categorie alla quali deve aggiungersi anche quella dei portatori di handicap quando lo stesso fosse tale da consentire anche la utilizzazione di tali corsie.
A fronte di tale situazione non è consentito all'interprete individuare tali categorie al di fuori delle ipotesi specificamente previste dal Legislatore sulla base di criteri diversi – servizio pubblico o equiparato, servizi di emergenza o portatori di handicap – aggiungendovi una categoria individuata sulla base dell'ingombro, parametro estraneo a quello individuato dal legislatore, ed idoneo a compromettere la finalità di accelerazione del transito, tenuto conto anche del possibile rischio per i conducenti di tali motoveicoli a percorrere le corsie preferenziali, normalmente poco più larghe dei mezzi pubblici , all'interno delle quali i mezzi pubblici dovrebbero procedere al sorpasso dei motocicli ove necessario.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di pace n.
16693/2023 deve essere respinta la opposizione e confermato il verbale di accertamento n.273457/2023/1/1/1.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
In particolare, tenuto conto del fatto che nel giudizio di primo grado era Parte_1
rappresentata da un proprio funzionario e che in atti risulta depositata la nota con la quale è
RGAC 54738 ANNO 2023 Pag. 5 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
richiesto il rimborso delle spese generali, ritiene il giudica che, sulla base del conforme indirizzo della corte di cassazione possano essere riconosciute le spese sostenute nella misura di euro 30,00.
P Q M
Il Tribunale di Roma in grado di appello, in riforma della sentenza del giudice di pace di n. 16693/2023 Pt_1
respinge la opposizione e conferma il verbale di accertamento n.
273457/2023/1/1/178221/2012;
* condanna a rimborsare a le spese del giudizio di Parte_2 Parte_1
appello, spese che liquida in euro 691,50 complessivi, di cui euro 600 per onorari, euro
91,50 per spese di giudizio, oltre accessori come per legge, ove dovuti, e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
* condanna a rimborsare a le spese generali sostenute Parte_2 Parte_1
per la difesa nel giudizio di prima grado liquidate, sulla base della nota depositata, in euro
30.
Così deciso in Roma, il giorno 5 febbraio 2025 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta su sei facciate, costituisce parte integrante del verbale di causa ai sensi dell'articolo 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 54738 ANNO 2023 Pag. 6 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
Il giorno 5 del mese di febbraio dell'anno 2025, alle ore 14,15 è data lettura in udienza, del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta sul presente verbale costituisce parte integrale dello stesso ai sensi degli artt. 429 e 437 cpc.
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 54738 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 54738 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, e decisa all'udienza di discussione ex articolo 437 cpc del 5 febbraio 2025 e vertente
TRA
(cf ) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale in via del Tempio di Giove n. Pt_1
21, rappresentato e difeso dall'avv. Aurora Francesca Sitzia in forza di procura generale alle liti conferita per atto notaio , notaio in in data 23 giugno 2023 rep. Persona_1 Pt_1
racc.
APPELLANTE
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(cf elettivamente domiciliato in Largo A, Parte_2 C.F._1 Pt_1
Ponchielli n. 6 presso lo studio dell'avv. Biagio Mizzoni che lo rappresenta e difende giusta procura su foglio allegato alla memoria di costituzione in appello depositata telematicamente.
APPELLATO
Oggetto: opposizione in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 1 dicembre 2023 e tempestivamente Parte_1
notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, l'appellante ha proposto gravame innanzi al Tribunale di Roma per la riforma della sentenza n. 16693/2023, la cui motivazione è stata depositata il 19 settembre 2023, con la quale il giudice di pace di Pt_1
ha accolto l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento n. 273457/2023/1/1/1
elevato il10 febbraio 2023 per l'utilizzo della corsia preferenziale di viale Libia, ingresso
318, senza autorizzazione, con il motoveicolo Honda targato EC35121, infrazione rilevata mediante il dispositivo K53800 omologato con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti con d.m.272 del 27 luglio 2018.
A fondamento dell'appello ha dedotto la erroneità della decisione in quanto Parte_1
malgrado la circolazione sulla corsia preferenziale fosse vietata a tutti veicoli non autorizzati, compresi i motoveicoli come quello dell'appellato, aveva ritenuto, facendo riferimento ad una asserita giurisprudenza univoca della corte di cassazione che dai veicoli per il quale vigeva il divieto dovevano essere esclusi i ciclomotori che per il limitato ingombro, non costituivano ingombro alla circolazione.
RGAC 54738 ANNO 2023 Pag. 2 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha dedotto, infatti che il codice della strada consentiva ai Comuni di riservare strade alla circolazione dei mezzi pubblici ed equiparati, quali i taxi ed i veicoli di emergenza. Di
conseguenza una volta riservato l'utilizzo di una corsia preferenziale a tali veicoli, non si poteva ritenere che tale divieto dovesse essere valutato in funzione delle dimensioni del mezzo a motore utilizzato, evidenziando che nel 2020 era stata inserita una sola deroga per le biciclette a condizione che la corsia preferenziale fosse larga almeno 4,30 metri,
dimensione maggiore di quella della corsia preferenziale in questione.
Si è costituito il evidenziando come il riferimento alle emissioni fosse inconferente Pt_2
rispetto all'oggetto del giudizio ribandendo che la ratio delle corsie preferenziali risieda nel consentire ai mezzi pubblici di circolare il modo spedito e senza intralci ed ha espresso l'avviso che tale situazione sia configurabile solo nel caso di veicoli a quattro ruote. Inoltre il consentire la circolazione ai veicoli a due ruote garantiva una maggiore sicurezza alla circolazione degli stessi consentendo loro di percorrere corsie diverse da quelle percorse dagli autoveicoli contribuendo così a favorire la mobilità urbana.
Rinviata la causa per la discussione ex articolo 437 cpc alla udienza del 5 febbraio 2025, a detta udienza la stessa veniva decisa, sulle conclusioni precisate dalle parti al termine della discussione, con lettura in udienza della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello proposto da appare relativo alla valutazione posta in essere dal Parte_1
primo giudice che pur in presenza di una norma del codice della strada che consente al
Comuni, al fine di favorire la mobilitò, di riservare cordie di marcia ai mezzi di servizio pubblico ed equiparati, oltre ovviamente a quelli di soccorso, ha ritenuto di poter includere in detta categoria an che i ciclomotori sulla base delle limitate dimensioni e del limitato ingombro degli stessi.
RGAC 54738 ANNO 2023 Pag. 3 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Premesso che, per la precisione dalla tipologia di targa del veicolo sanzionato, si desume che lo stesso non era un ciclomotore ma un motociclo (la tipologia di targa composta da due lettere di seguito seguite da cinque numeri è riservata ai soli motoveicoli di cilinfdrato maggiore ai 50 cc, essendo la targa dei ciclomotori composta da lettere e numeri disposti in modo alternato tra loro) e che, di conseguenza l'unico precedente della corte di cassazione esistenti in materia non è applicabile essendo specificamente riferito ad un ciclomotore e non ad un motoveicolo, ritiene il giudicante che la valutazione debba essere posta in essere sulla base di quanto previsto dalle norme istitutive delle corsie preferenziali che hanno specificamente individuato quali fossero i veicoli autorizzati alla circolazione su tale tipo di corsie, ivi comprese le biciclette di dimensioni inferiori ai ciclomotori, il cui accesso alle corsie preferenziali à consentito in via sperimentale solo dal 2020 a condizione che le corsie preferenziali siano di dimensione di almeno 4,30 metri, ovviamente per senso di marcia.
Nel caso di specie risulta, quindi, pacifico che i motocicli non rientrino tra i mezzi ai quali sia consentito il transito lungo le corsie preferenziali, divieto che prescinde dalla capacità
del veicolo di ingombrare la corsia stessa, essendo il divieto diretto a garantire la presenza su dette corsie dei soli veicoli autorizzati, essendo rimasto isolato il precedente della corte di cassazione che aveva ritenuto possibile il transito di ciclomotori per il limitato ingombro degli stessi.
D'altra parte, al di là del maggiore ingombro del motociclo che gha posto in essere la infrazione contestata rispetto ad un ciclomotore, osserva il giudicante come la finmalità
della previsione della corsia preferenziale sia la creazione di flussi di traffico ridotto in favore di mezzi destinati al servizio pubblico od equiparati e ai mezzi di emergenza, finalità
che presuppone che le corsie siano liberi da altri veicoli.
RGAC 54738 ANNO 2023 Pag. 4 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ove si prevedesse la possibilità per i motocicli ed i ciclomotori di percorrere tali corsie,
tenuto conto anche della quantità di veicoli di tale tipo in circolazione a la finalità di Pt_1
determinare corsie a scorrimento maggiormente rapido per la assenza di altro traffico,
sarebbe, di fatto, soppressa, divenendo le corsie preferenziali le corsie di elezione per la circolazione di tutti i motoveicoli che evidentemente utilizzerebbero tali corsie meno trafficate rispetto a quelle riservate alla restante circolazione, determinando anche un incremento importante del numero di mezzi in circolazione su tali corsie.
D'altra parte il legislatore ha specificamente individuato quali fossero i veicoli che potevano utilizzare tali corsie, categorie alla quali deve aggiungersi anche quella dei portatori di handicap quando lo stesso fosse tale da consentire anche la utilizzazione di tali corsie.
A fronte di tale situazione non è consentito all'interprete individuare tali categorie al di fuori delle ipotesi specificamente previste dal Legislatore sulla base di criteri diversi – servizio pubblico o equiparato, servizi di emergenza o portatori di handicap – aggiungendovi una categoria individuata sulla base dell'ingombro, parametro estraneo a quello individuato dal legislatore, ed idoneo a compromettere la finalità di accelerazione del transito, tenuto conto anche del possibile rischio per i conducenti di tali motoveicoli a percorrere le corsie preferenziali, normalmente poco più larghe dei mezzi pubblici , all'interno delle quali i mezzi pubblici dovrebbero procedere al sorpasso dei motocicli ove necessario.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di pace n.
16693/2023 deve essere respinta la opposizione e confermato il verbale di accertamento n.273457/2023/1/1/1.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
In particolare, tenuto conto del fatto che nel giudizio di primo grado era Parte_1
rappresentata da un proprio funzionario e che in atti risulta depositata la nota con la quale è
RGAC 54738 ANNO 2023 Pag. 5 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
richiesto il rimborso delle spese generali, ritiene il giudica che, sulla base del conforme indirizzo della corte di cassazione possano essere riconosciute le spese sostenute nella misura di euro 30,00.
P Q M
Il Tribunale di Roma in grado di appello, in riforma della sentenza del giudice di pace di n. 16693/2023 Pt_1
respinge la opposizione e conferma il verbale di accertamento n.
273457/2023/1/1/178221/2012;
* condanna a rimborsare a le spese del giudizio di Parte_2 Parte_1
appello, spese che liquida in euro 691,50 complessivi, di cui euro 600 per onorari, euro
91,50 per spese di giudizio, oltre accessori come per legge, ove dovuti, e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
* condanna a rimborsare a le spese generali sostenute Parte_2 Parte_1
per la difesa nel giudizio di prima grado liquidate, sulla base della nota depositata, in euro
30.
Così deciso in Roma, il giorno 5 febbraio 2025 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta su sei facciate, costituisce parte integrante del verbale di causa ai sensi dell'articolo 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 54738 ANNO 2023 Pag. 6 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale