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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/07/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3248/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
27/05/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MARIANO GLORIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DE VIDI FEDRA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'8/07/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] Parte_1
(TV) il 26/02/1981 e nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 08/09/2012 e trascritto al n. 22, Parte II, Serie A, Anno 2012 del registro degli atti di matrimonio del Comune di RONCADE, alle seguenti condizioni del ricorso:
2) Nulla in merito all'unità immobiliare sita in Treviso (TV) Via Ca' Morelli n. 54 di proprietà esclusiva del sig. , a seguito di successione ereditaria;
Parte_2
3) la signora ha già provveduto a lasciare unitamente alla figlia l'abitazione Parte_1
familiare;
4) Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
5) settimana A) un pomeriggio la settimana (il mercoledì) dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00 quando il padre riaccompagnerà la figlia presso la madre, salvo diversi accordi tra le parti;
6) settimana B) Un pomeriggio alla settimana (il mercoledì) dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00 quando il padre preleverà la figlia presso l'abitazione materna sino a domenica sera ore 21.00
2 quando il padre riaccompagnerà la figlia presso la madre;
7) la minore trascorrerà il compleanno ed i relativi festeggiamenti, ad anni alternati, presso l'uno o l'atro genitore, alla presenza di entrambi i genitori alla festa, salvo diverso accordo tra le parti;
8) Natale e Capodanno il periodo di vacanza natalizio sarà così suddiviso ed alternato di anno in anno tra le parti: le giornate del 24-25-26-27-28-29-30 dicembre verranno trascorse con un genitore mentre le giornate del 31 dicembre 1-2-3-4-5-6 gennaio con l'altro genitore, alternando di anno in anno il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno (31/12) con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti, a partire da Natale 2025 quando la ricorrenza verrà trascorsa dalla minore unitamente alla madre;
9) vacanze Pasquali
Pasqua e Lunedì dell'Angelo, saranno suddivisi ed alternati di anno in anno tra i genitori, la figlia trascorrerà con un genitore i giorni di venerdì, sabato e domenica di Pasqua e con Per_1
l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo, martedì e mercoledì successivi, a partire da Pasqua 2025 dove la minore festeggerà la ricorrenza con il padre, salvo diverso accordo tra le parti;
10) vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà con quindici giorni di vacanza anche non consecutivi da Per_1
comunicare all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti.
In caso di sovrapposizione dei periodi prescelti, durante gli anni pari la preferenza di scelta spetterà alla madre, mentre invece negli anni dispari la preferenza di scelta spetterà al padre;
11) Ponti scolastici, Carnevale e ogni altra festività come ad esempio 1° novembre, 8 dicembre,
Epifania, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto, saranno alternati di anno in anno tra i genitori, salvo diverso accordo;
12) Durante la malattia, la figlia resterà presso l'abitazione materna qualora la stessa non risultasse trasportabile;
diversamente il padre potrà recuperare la figlia presso l'abitazione materna
3 seguendo il normale calendario ed occupandosi delle cure della stessa, salvo diverso accordo tra le parti;
13) la figlia trascorrerà con la madre la Festa della Mamma ed il giorno del compleanno di quest'ultima, con il padre la Festa del Papà ed il giorno del compleanno di quest'ultimo, e ciò
a prescindere dalla calendarizzazione di cui sopra;
14) Durante i periodi di permanenza della figlia presso ciascuno dei genitori, le decisioni ordinarie della vita quotidiana verranno assunte dal genitore che vede la figlia presso di sé. Le decisioni concernenti questioni di straordinaria amministrazione (ovvero quelle di maggiore interesse, destinate ad incidere durevolmente sulla vita della figlia) verranno assunte congiuntamente dai genitori, previo accordo;
15) Le parti prestano l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
16) Entrambi i genitori si impegnano a garantire reciproco rispetto nell'ambito delle comunicazioni tra loro al fine di mantenere un rapporto sereno ed equilibrato con la figlia;
17) il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento della figlia la somma di euro 650,00 mensili, di cui € 250,00 Persona_1
sono pattuiti in considerazione degli oneri abitativi che la signora dichiara essere in Pt_1
procinto di assumere per la casa che abiterà unitamente alla minore stante Per_1
l'allontanamento dalla casa familiare, oltre rivalutazione Istat da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla coordinate bancarie già a lui note oltre al 50% delle spese straordinarie in favore dea figlia così come disciplinate all'interno del Protocollo famiglia del Tribunale di Treviso;
18) l'Assegno Unico Inps relativo alla figlia sarà percepito per l'intero dalla madre;
Per_1
19) Le parti dichiarano di aver regolamentato, con il presente accordo ogni rapporto economico e patrimoniale e di nulla aver a pretendere uno dall'altro al di fuori degli obblighi assunti in sede di accordo prodromico alla separazione.
4 Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 08/07/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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