TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/09/2025, n. 4111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4111 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
n. 22301/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22301/24 di R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Caterina Tripepi
ricorrente contro
CP_1
con l'Avv. Valeria Grasso
resistente
premesso
che
- con atto del 15.10.24 la IG.ra ha instaurato il presente procedimento Pt_1
intimando alla IG.ra lo sfratto per morosità per il mancato pagamento dei CP_1
pagina 1 di 5 canoni di locazione dal maggio all'ottobre 2024 relativi all'immobile sito in Torino, via
Paolo Boselli n. 10, oggetto del contratto di locazione dell'1.5.23;
- la parte intimata ha proposto opposizione con comparsa depositata il 5.12.24;
- con ordinanza dell'11.12.24 il G.D. ha accolto l'istanza attorea ex art. 665 c.p.c., ha disposto la conversione del rito, ha prescritto la mediazione obbligatoria ed ha assegnato termine per il deposito di memorie integrative;
- le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 426 c.p.c.;
- la causa, nella quale non sono state promosse attività istruttorie, viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 29.4.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- parte intimante ha lamentato, inizialmente, il mancato pagamento dei sei canoni maturati da maggio ad ottobre 2024 e poi con la memoria integrativa del 18.3.25 ha dedotto l'ulteriore morosità della convenuta nel pagamento dei canoni successivamente maturati nel dicembre 2024 e in tutti i successivi mesi;
- la IG.ra ha ribadito, come già sostenuto in sede di sfratto, che la locatrice CP_1
IG.ra l'avrebbe autorizzata a non versare le mensilità di maggio, giugno e Pt_1
luglio 2024 a fronte dell'accordo per il rilascio anticipato dell'immobile;
- l'esistenza di tale accordo emerge dai messaggi scambiati tra le parti (doc. 2 conv.);
- è controverso, per contro, se fosse stata concordata una data per il rilascio e, in particolare, se dovesse avvenire entro ottobre 2024 come asserito dalla locatrice;
- in proposito si rileva che il rilascio non è avvenuto né in seguito all'intimazione di sfratto, né in seguito all'emissione dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c., né in seguito al pagina 2 di 5 precetto notificato il 13.2.25, ma solamente il 5.4.25, dopo il deposito della memoria integrativa attorea nella quale si rimarcava l'inadempimento, e nella stessa data di deposito della memoria integrativa della resistente;
- pertanto anche nell'ipotesi in cui il rilascio non fosse stato concordato entro ottobre, il lungo tempo successivamente decorso e la necessità di instaurare un procedimento giudiziale per ottenere la restituzione configurerebbero, in ogni caso, un inadempimento della conduttrice all'accordo concluso;
- poiché l'esonero dal pagamento dei tre canoni di maggio, giugno e luglio 2024 era correlato all'osservanza del predetto accordo, l'inadempimento della conduttrice comporta la debenza di tali canoni;
- sono inoltre dovuti i canoni insoluti dei mesi di agosto e dicembre 2024 e dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025, il cui mancato pagamento sarebbe stato comunque sufficiente a determinare la risoluzione del contratto per inadempimento della IG.ra
CP_1
- la IG.ra è conseguentemente tenuta a corrispondere euro 4.000 (500 x 8) CP_1
per i predetti otto canoni insoluti;
- la IG.ra è inoltre tenuta a corrispondere euro 407 per bollette SMAT da lei CP_1
riconosciuti come dovuti a pag. 4 della memoria integrativa, come si evince detraendo dal debito riconosciuto di euro 2.907 le 5 mensilità di euro 500 ciascuna;
- il debito totale ammonta così ad euro 4.407;
- le spese di lite seguono la soccombenza della IG.ra CP_1
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto: pagina 3 di 5 - fase di studio: euro 265
- fase introduttiva: euro 247
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 142
- negoziazione: euro 284
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 426
- fase decisionale: euro 426
4) compensi per il precetto: euro 118
per complessivi euro 1.908, oltre ad euro 201 + 41,73 per esposti nei quali non sono state considerate le spese di mediazione poiché non documentate, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
dato atto del sopravvenuto rilascio dell'immobile,
- dichiara la risoluzione del contratto dell'1.5.23 per inadempimento di CP_1
- condanna al pagamento a favore di di euro 4.407 CP_1 Parte_1
oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento a favore di delle spese CP_1 Parte_1
processuali che liquida in euro 242,73 per esposti ed euro 1.908 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 23.9.25. pagina 4 di 5 Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22301/24 di R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Caterina Tripepi
ricorrente contro
CP_1
con l'Avv. Valeria Grasso
resistente
premesso
che
- con atto del 15.10.24 la IG.ra ha instaurato il presente procedimento Pt_1
intimando alla IG.ra lo sfratto per morosità per il mancato pagamento dei CP_1
pagina 1 di 5 canoni di locazione dal maggio all'ottobre 2024 relativi all'immobile sito in Torino, via
Paolo Boselli n. 10, oggetto del contratto di locazione dell'1.5.23;
- la parte intimata ha proposto opposizione con comparsa depositata il 5.12.24;
- con ordinanza dell'11.12.24 il G.D. ha accolto l'istanza attorea ex art. 665 c.p.c., ha disposto la conversione del rito, ha prescritto la mediazione obbligatoria ed ha assegnato termine per il deposito di memorie integrative;
- le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 426 c.p.c.;
- la causa, nella quale non sono state promosse attività istruttorie, viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 29.4.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- parte intimante ha lamentato, inizialmente, il mancato pagamento dei sei canoni maturati da maggio ad ottobre 2024 e poi con la memoria integrativa del 18.3.25 ha dedotto l'ulteriore morosità della convenuta nel pagamento dei canoni successivamente maturati nel dicembre 2024 e in tutti i successivi mesi;
- la IG.ra ha ribadito, come già sostenuto in sede di sfratto, che la locatrice CP_1
IG.ra l'avrebbe autorizzata a non versare le mensilità di maggio, giugno e Pt_1
luglio 2024 a fronte dell'accordo per il rilascio anticipato dell'immobile;
- l'esistenza di tale accordo emerge dai messaggi scambiati tra le parti (doc. 2 conv.);
- è controverso, per contro, se fosse stata concordata una data per il rilascio e, in particolare, se dovesse avvenire entro ottobre 2024 come asserito dalla locatrice;
- in proposito si rileva che il rilascio non è avvenuto né in seguito all'intimazione di sfratto, né in seguito all'emissione dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c., né in seguito al pagina 2 di 5 precetto notificato il 13.2.25, ma solamente il 5.4.25, dopo il deposito della memoria integrativa attorea nella quale si rimarcava l'inadempimento, e nella stessa data di deposito della memoria integrativa della resistente;
- pertanto anche nell'ipotesi in cui il rilascio non fosse stato concordato entro ottobre, il lungo tempo successivamente decorso e la necessità di instaurare un procedimento giudiziale per ottenere la restituzione configurerebbero, in ogni caso, un inadempimento della conduttrice all'accordo concluso;
- poiché l'esonero dal pagamento dei tre canoni di maggio, giugno e luglio 2024 era correlato all'osservanza del predetto accordo, l'inadempimento della conduttrice comporta la debenza di tali canoni;
- sono inoltre dovuti i canoni insoluti dei mesi di agosto e dicembre 2024 e dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025, il cui mancato pagamento sarebbe stato comunque sufficiente a determinare la risoluzione del contratto per inadempimento della IG.ra
CP_1
- la IG.ra è conseguentemente tenuta a corrispondere euro 4.000 (500 x 8) CP_1
per i predetti otto canoni insoluti;
- la IG.ra è inoltre tenuta a corrispondere euro 407 per bollette SMAT da lei CP_1
riconosciuti come dovuti a pag. 4 della memoria integrativa, come si evince detraendo dal debito riconosciuto di euro 2.907 le 5 mensilità di euro 500 ciascuna;
- il debito totale ammonta così ad euro 4.407;
- le spese di lite seguono la soccombenza della IG.ra CP_1
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto: pagina 3 di 5 - fase di studio: euro 265
- fase introduttiva: euro 247
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 142
- negoziazione: euro 284
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 426
- fase decisionale: euro 426
4) compensi per il precetto: euro 118
per complessivi euro 1.908, oltre ad euro 201 + 41,73 per esposti nei quali non sono state considerate le spese di mediazione poiché non documentate, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
dato atto del sopravvenuto rilascio dell'immobile,
- dichiara la risoluzione del contratto dell'1.5.23 per inadempimento di CP_1
- condanna al pagamento a favore di di euro 4.407 CP_1 Parte_1
oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento a favore di delle spese CP_1 Parte_1
processuali che liquida in euro 242,73 per esposti ed euro 1.908 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 23.9.25. pagina 4 di 5 Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 5 di 5