TRIB
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/06/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I Civile
In persona del Giudice unico, dott.ssa Paola Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5061/2023 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione depositato in data 06.09.2024
PROMOSSO DA
, residente in [...], CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea Saverio Teofrasto, del Foro di Trani C.F._1
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo C.F._2
Attore opponente
CONTRO
con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri, 1, codice fiscale e numero Controparte_1
di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - Belluno , a mezzo della procuratrice P.IVA_1
on sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Stefano Menghini (C.F.
) e dall'Avv. Davide Sarina (C.F. ), elettivamente C.F._3 C.F._4
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Piras, sito in Riviera Paleocapa n. 6, 35141 Padova
Convenuta opposta
Oggetto: Opposizione a precetto pagina 1 di 6 Conclusioni dell'attore come da atto di citazione:
“In via cautelare: disporsi la sospensione, stante la sussistenza di gravi motivi e del periculum in mora
dell'efficacia esecutiva del titolo azionato;
Nel merito: - accertare e dichiarare la natura non fondiaria
del contratto di mutuo azionato e di conseguenza accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto e
dell'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 14.08.2023 per la mancanza della precipua e/o
pedissequa notifica del titolo esecutivo;
- accertare e dichiarare il difetto della legittimazione sostanziale
e processuale e della titolarità attiva del rapporto della sedicente cessionaria del credito CP_1
[... ove non produca integralmente il contratto di cessione corredato da tutte le precedenti cessioni;
In
subordine: accertarsi e dichiararsi che la convenuta opposta è titolare unicamente del credito residuo
avanzato dalla cedente e non del rapporto giuridico sottostante, e per l'effetto dichiararsi l'erroneità di
calcolo della somma intimata con conseguente nullità dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento
presso terzi notificato in data 14.08.2023. In estremo subordine Accertata e dichiarata l'intellegibilità
di calcolo della somma intimata, ridursi la pretesa azionata al reale importo effettivamente dovuto. In
ogni caso con vittoria di spese di lite.”
Conclusioni della convenuta come da foglio di PC depositato in data 14.03.2025:
“Nel merito in via principale;
- rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto ed in
diritto. Nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui il Giudice accolga, anche
parzialmente, l'opposizione, condannare l'opponente al pagamento della somma che risulterà di
giustizia, oltre interessi. In ogni caso: - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al
rimborso forfettario e oneri di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 6 Con atto di citazione depositato in data 06.09.2024 il sig. propone “opposizione ex art Parte_1
615 e 617 cpc” avverso l'atto di precetto di € 122.932,76 notificatogli da in data Controparte_1
16.05.2023 nonché avverso il successivo atto di pignoramento presso terzi notificatogli sempre dalla convenuta in data 14.08.2023.
Espone di aver concluso, congiuntamente alla sig.ra , contratto di mutuo fondiario con Parte_2
Cassa di Risparmio di Padova che finanziava al 100% l'acquisto di un bene immobile sul quale, a seguito di inadempimento da parte dei mutuatari, veniva instaurata la procedura esecutiva immobiliare RG
343/2014 del Tribunale di Padova, con soddisfazione parziale della banca mutuante. Rileva di avere successivamente ricevuto, in data 20.04.2023, notifica di atto di precetto per € 122.932,76 (ovvero per la parte di credito non ancora soddisfatto) da parte di dichiaratasi cessionaria del Controparte_1
credito, che provvedeva poi alla notifica di atto di pignoramento presso terzi in data 14.08.2023.
Ciò premesso, l'opponente contesta in opposizione la natura fondiaria del mutuo costituente titolo esecutivo per superamento del limite di finanziabilità dell'80%, sostenendo che lo stesso debba qualificarsi quale mutuo ipotecari con susseguente nullità del precetto, per non essere stato notificato previamente, o unitamente ad esso, il titolo esecutivo. Deduce inoltre la nullità del precetto contestando la legittimazione ad agire di non avendo la cessionaria prodotto il contratto di cessione Controparte_1
in blocco nel cui ambito sarebbe stato ceduto anche quello nei confronti dell'opponente e rilevando che comunque dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale richiamato in precetto non è possibile verificare la ricomprensione del credito nei suoi confronti nell'operazione di cessione. Contesta, infine,
il calcolo delle somme precettate, affermando che la convenuta nulla dice sulle somme già riscosse in sede di esecuzione immobiliare.
Si è costituita in data 13.02.2024 contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1
eccepito. In particolare, in punto di legittimazione, afferma la sufficienza della pubblicazione in Gazzetta pagina 3 di 6 Ufficiale al fine di provare la ricomprensione del credito tra quelli ceduti e produce comunque dichiarazione della Banca cedente, la quale attesta che il credito per cui è causa è stato ceduto all'odierna convenuta. Ribadisce poi la natura fondiaria del mutuo costituente titolo esecutivo, nonché la correttezza del calcolo della somma intimata.
La causa è stata istruita documentalmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta per le ragioni che seguono.
L'opponente ha introdotto il presente giudizio qualificandolo come opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, contestando la validità dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento presso terzi.
Rileva il giudice come tale azione debba qualificarsi come opposizione ai sensi del primo comma degli artt. 615 e 617 cpc, essendo stato introdotto giudizio innanzi al giudice civile, tramite atto di citazione,
con richiesta di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Ma se è così, è evidente come tale opposizione sia inammissibile in quanto l'opponente ha introdotto il presente giudizio solo a esecuzione già iniziata, ossia dopo la notifica dell'atto di pignoramento. La circostanza è pacifica e documentale, dal momento che l'atto di citazione in opposizione è stato notificato alla creditrice in data
01.09.2023, laddove lo stesso opponente dichiara di aver ricevuto la notifica del pignoramento in data
14.08.2023.
Va allora ricordato che per quanto testualmente indicato dall'art 615 cpc, dopo la notifica dell'atto di pignoramento, l'opposizione all'esecuzione deve essere proposta con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 615 cpc, ovvero innanzi al giudice dell'esecuzione, il quale “fissa con decreto l'udienza
di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del
decreto” e procede, se ne ritiene sussistenti i presupposti, alla sospensione non dell'efficacia esecutiva pagina 4 di 6 del titolo (come nell'ambito dell'opposizione ex 615 comma 1 cpc e come richiesto nel presente giudizio)
ma della procedura esecutiva, assegnando poi, in ogni caso, termine per l'introduzione del giudizio di merito innanzi al giudice civile della cognizione. Analogo discorso vale per quanto concerne l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 comma 1 e comma 2 cpc.
Deve dunque concludersi che l'opposizione è stata proposta successivamente all'inizio dell'esecuzione
(ovvero dalla avvenuta notifica dell'atto di pignoramento) e che quindi, come precisato dalla Suprema
Corte “avrebbe dovuto essere proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione, come prevede l'art. 615
c.p.c., comma 2, onde consentire la necessaria preliminare fase sommaria del procedimento, (sulla cui
inderogabilità, con conseguente nullità del giudizio di merito che sia stato instaurato senza il suo
preventivo svolgimento, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161-01; Sez. 6-3,
Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505-01)” (Cass. 17626/2019). Deve infatti ricordarsi che la
Suprema Corte ha in più occasioni ribadito la necessaria struttura bifasica delle opposizione avviate in corso di esecuzione precisando che tale struttura “costituisce una disciplina processuale non derogabile,
in quanto volta a tutelare - oltre che gli interessi delle parti - anche esigenze pubblicistiche di ordinato
svolgimento del processo esecutivo, di economia processuale e di deflazione dei giudizi contenziosi,
mediante l'esercizio dei poteri (anche officiosi) riservati al giudice dell'esecuzione. Ciò senz'altro
comporta che non possa ritenersi procedibile l'opposizione introdotta in modo da non rispettare tale
struttura bifasica: in tal caso non si potrà in nessun caso pervenire ad una valida decisione sul merito
della domanda” (Cass. 25170/2018).
L'opposizione deve quindi ritenersi improcedibile e tale statuizione deve essere assunta d'ufficio, anche in assenza di eccezione di parte, ed è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Osserva il giudice che la rilevata causa di inammissibilità, derivando da questione di puro diritto e non involgendo questioni di pagina 5 di 6 fatto, sfugge alla previsione di cui all'art. 101 comma 2 cpc ed esime dunque il giudice dal provocare il contraddittorio sul punto (Cass. 2176/2017).
Data l'improcedibilità della domanda, che comporta il rigetto dell'opposizione, le spese di lite vengono poste a carico di parte opponente e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, tenendo conto dell'effettiva attività svolta, ovvero del fatto che non è stata svolta attività istruttoria, che la convenuta non ha depositato le memorie conclusionali e che la decisione è stata assunta sulla base di questione rilevata d'ufficio.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
Rigetta l'opposizione.
Condanna il sig. a rifondere a rappresentata da Parte_1 Controparte_1 [...]
, le spese di lite per che si liquidano in € 3.000 oltre spese generali 15%, CPA e IVA CP_2
come per legge.
Si comunichi.
Padova, 06.05.2025
Il Giudice
Paola Rossi
pagina 6 di 6
Sezione I Civile
In persona del Giudice unico, dott.ssa Paola Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5061/2023 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione depositato in data 06.09.2024
PROMOSSO DA
, residente in [...], CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea Saverio Teofrasto, del Foro di Trani C.F._1
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo C.F._2
Attore opponente
CONTRO
con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri, 1, codice fiscale e numero Controparte_1
di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - Belluno , a mezzo della procuratrice P.IVA_1
on sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Stefano Menghini (C.F.
) e dall'Avv. Davide Sarina (C.F. ), elettivamente C.F._3 C.F._4
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Piras, sito in Riviera Paleocapa n. 6, 35141 Padova
Convenuta opposta
Oggetto: Opposizione a precetto pagina 1 di 6 Conclusioni dell'attore come da atto di citazione:
“In via cautelare: disporsi la sospensione, stante la sussistenza di gravi motivi e del periculum in mora
dell'efficacia esecutiva del titolo azionato;
Nel merito: - accertare e dichiarare la natura non fondiaria
del contratto di mutuo azionato e di conseguenza accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto e
dell'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 14.08.2023 per la mancanza della precipua e/o
pedissequa notifica del titolo esecutivo;
- accertare e dichiarare il difetto della legittimazione sostanziale
e processuale e della titolarità attiva del rapporto della sedicente cessionaria del credito CP_1
[... ove non produca integralmente il contratto di cessione corredato da tutte le precedenti cessioni;
In
subordine: accertarsi e dichiararsi che la convenuta opposta è titolare unicamente del credito residuo
avanzato dalla cedente e non del rapporto giuridico sottostante, e per l'effetto dichiararsi l'erroneità di
calcolo della somma intimata con conseguente nullità dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento
presso terzi notificato in data 14.08.2023. In estremo subordine Accertata e dichiarata l'intellegibilità
di calcolo della somma intimata, ridursi la pretesa azionata al reale importo effettivamente dovuto. In
ogni caso con vittoria di spese di lite.”
Conclusioni della convenuta come da foglio di PC depositato in data 14.03.2025:
“Nel merito in via principale;
- rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto ed in
diritto. Nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui il Giudice accolga, anche
parzialmente, l'opposizione, condannare l'opponente al pagamento della somma che risulterà di
giustizia, oltre interessi. In ogni caso: - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al
rimborso forfettario e oneri di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 6 Con atto di citazione depositato in data 06.09.2024 il sig. propone “opposizione ex art Parte_1
615 e 617 cpc” avverso l'atto di precetto di € 122.932,76 notificatogli da in data Controparte_1
16.05.2023 nonché avverso il successivo atto di pignoramento presso terzi notificatogli sempre dalla convenuta in data 14.08.2023.
Espone di aver concluso, congiuntamente alla sig.ra , contratto di mutuo fondiario con Parte_2
Cassa di Risparmio di Padova che finanziava al 100% l'acquisto di un bene immobile sul quale, a seguito di inadempimento da parte dei mutuatari, veniva instaurata la procedura esecutiva immobiliare RG
343/2014 del Tribunale di Padova, con soddisfazione parziale della banca mutuante. Rileva di avere successivamente ricevuto, in data 20.04.2023, notifica di atto di precetto per € 122.932,76 (ovvero per la parte di credito non ancora soddisfatto) da parte di dichiaratasi cessionaria del Controparte_1
credito, che provvedeva poi alla notifica di atto di pignoramento presso terzi in data 14.08.2023.
Ciò premesso, l'opponente contesta in opposizione la natura fondiaria del mutuo costituente titolo esecutivo per superamento del limite di finanziabilità dell'80%, sostenendo che lo stesso debba qualificarsi quale mutuo ipotecari con susseguente nullità del precetto, per non essere stato notificato previamente, o unitamente ad esso, il titolo esecutivo. Deduce inoltre la nullità del precetto contestando la legittimazione ad agire di non avendo la cessionaria prodotto il contratto di cessione Controparte_1
in blocco nel cui ambito sarebbe stato ceduto anche quello nei confronti dell'opponente e rilevando che comunque dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale richiamato in precetto non è possibile verificare la ricomprensione del credito nei suoi confronti nell'operazione di cessione. Contesta, infine,
il calcolo delle somme precettate, affermando che la convenuta nulla dice sulle somme già riscosse in sede di esecuzione immobiliare.
Si è costituita in data 13.02.2024 contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1
eccepito. In particolare, in punto di legittimazione, afferma la sufficienza della pubblicazione in Gazzetta pagina 3 di 6 Ufficiale al fine di provare la ricomprensione del credito tra quelli ceduti e produce comunque dichiarazione della Banca cedente, la quale attesta che il credito per cui è causa è stato ceduto all'odierna convenuta. Ribadisce poi la natura fondiaria del mutuo costituente titolo esecutivo, nonché la correttezza del calcolo della somma intimata.
La causa è stata istruita documentalmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta per le ragioni che seguono.
L'opponente ha introdotto il presente giudizio qualificandolo come opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, contestando la validità dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento presso terzi.
Rileva il giudice come tale azione debba qualificarsi come opposizione ai sensi del primo comma degli artt. 615 e 617 cpc, essendo stato introdotto giudizio innanzi al giudice civile, tramite atto di citazione,
con richiesta di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Ma se è così, è evidente come tale opposizione sia inammissibile in quanto l'opponente ha introdotto il presente giudizio solo a esecuzione già iniziata, ossia dopo la notifica dell'atto di pignoramento. La circostanza è pacifica e documentale, dal momento che l'atto di citazione in opposizione è stato notificato alla creditrice in data
01.09.2023, laddove lo stesso opponente dichiara di aver ricevuto la notifica del pignoramento in data
14.08.2023.
Va allora ricordato che per quanto testualmente indicato dall'art 615 cpc, dopo la notifica dell'atto di pignoramento, l'opposizione all'esecuzione deve essere proposta con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 615 cpc, ovvero innanzi al giudice dell'esecuzione, il quale “fissa con decreto l'udienza
di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del
decreto” e procede, se ne ritiene sussistenti i presupposti, alla sospensione non dell'efficacia esecutiva pagina 4 di 6 del titolo (come nell'ambito dell'opposizione ex 615 comma 1 cpc e come richiesto nel presente giudizio)
ma della procedura esecutiva, assegnando poi, in ogni caso, termine per l'introduzione del giudizio di merito innanzi al giudice civile della cognizione. Analogo discorso vale per quanto concerne l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 comma 1 e comma 2 cpc.
Deve dunque concludersi che l'opposizione è stata proposta successivamente all'inizio dell'esecuzione
(ovvero dalla avvenuta notifica dell'atto di pignoramento) e che quindi, come precisato dalla Suprema
Corte “avrebbe dovuto essere proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione, come prevede l'art. 615
c.p.c., comma 2, onde consentire la necessaria preliminare fase sommaria del procedimento, (sulla cui
inderogabilità, con conseguente nullità del giudizio di merito che sia stato instaurato senza il suo
preventivo svolgimento, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161-01; Sez. 6-3,
Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505-01)” (Cass. 17626/2019). Deve infatti ricordarsi che la
Suprema Corte ha in più occasioni ribadito la necessaria struttura bifasica delle opposizione avviate in corso di esecuzione precisando che tale struttura “costituisce una disciplina processuale non derogabile,
in quanto volta a tutelare - oltre che gli interessi delle parti - anche esigenze pubblicistiche di ordinato
svolgimento del processo esecutivo, di economia processuale e di deflazione dei giudizi contenziosi,
mediante l'esercizio dei poteri (anche officiosi) riservati al giudice dell'esecuzione. Ciò senz'altro
comporta che non possa ritenersi procedibile l'opposizione introdotta in modo da non rispettare tale
struttura bifasica: in tal caso non si potrà in nessun caso pervenire ad una valida decisione sul merito
della domanda” (Cass. 25170/2018).
L'opposizione deve quindi ritenersi improcedibile e tale statuizione deve essere assunta d'ufficio, anche in assenza di eccezione di parte, ed è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Osserva il giudice che la rilevata causa di inammissibilità, derivando da questione di puro diritto e non involgendo questioni di pagina 5 di 6 fatto, sfugge alla previsione di cui all'art. 101 comma 2 cpc ed esime dunque il giudice dal provocare il contraddittorio sul punto (Cass. 2176/2017).
Data l'improcedibilità della domanda, che comporta il rigetto dell'opposizione, le spese di lite vengono poste a carico di parte opponente e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, tenendo conto dell'effettiva attività svolta, ovvero del fatto che non è stata svolta attività istruttoria, che la convenuta non ha depositato le memorie conclusionali e che la decisione è stata assunta sulla base di questione rilevata d'ufficio.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
Rigetta l'opposizione.
Condanna il sig. a rifondere a rappresentata da Parte_1 Controparte_1 [...]
, le spese di lite per che si liquidano in € 3.000 oltre spese generali 15%, CPA e IVA CP_2
come per legge.
Si comunichi.
Padova, 06.05.2025
Il Giudice
Paola Rossi
pagina 6 di 6