TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 02/12/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3657 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di EM
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
IS OS CE
Benedetta Fattori CE rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. , iscritta a ruolo in data 30/10/2025,
DA cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(cf: ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
26/02/1978 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GIRIBALDI STEFANIA ed elettivamente domiciliati presso il difensore, giusta procura in atti;
con i seguenti figli:
Per
• nato a [...] il [...]
*
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il 30/10/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente di recepire le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale concordate, come di seguito riportate:
“1. i ricorrenti hanno già interrotto da tempo la convivenza ed ognuno continuerà a risiedere preso la propria abitazione impegnandosi, in caso di variazione a comunicarne il recapito all'altro genitore;
Per 2. il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio preferenziale e residenza presso la madre. I suddetti assumono, quindi, uguali poteri e responsabilità nello sviluppo del figlio e nel rapporto educativo, dovendosi confrontare e concordando ogni scelta relativa all'educazione, all'istruzione ed a quant'altro concerne lo stesso, sempre avendo come fine il suo superiore interesse. I genitori proseguiranno a gestire in modo condiviso le decisioni di ordinaria amministrazione legate alle esigenze quotidiane del figlio, le decisioni educative
(scolastiche, religiose, sportive e tempo libero) e le decisioni sanitarie. I Sig.ri e Pt_1 Pt_2
si impegnano a segnalarsi reciprocamente ogni circostanza rilevante che riguardi il figlio in modo tale da poter cogestire la propria responsabilità genitoriale condivisa;
3. Il padre, Sig. avrà diritto di tenere con sé il figlio secondo il calendario Parte_2
di frequentazione concordato, come segue:
4. Durante il periodo estivo, il minore trascorrerà una settimana consecutiva a luglio e una ad agosto con il padre e una settimana consecutiva a luglio e due ad agosto con la madre, o viceversa, secondo accordo tra le parti.
5. per quanto attiene, invece, alle vacanze natalizie e pasquali, ad anni alternati i genitori godranno rispettivamente della compagnia del figlio nei giorni della Vigilia di Natale, di Natale, di S. Stefano, dell'Ultimo dell'Anno, di Capodanno, dell'Epifania, di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo avendo l'accortezza di suddividere a metà i giorni di vacanze scolastiche.
6. Le parti si dichiarano consapevoli del fatto che la calendarizzazione di cui sopra potrà subire variazioni contestualmente e progressivamente alla crescita del figlio che, naturalmente, potrà poi esprimere esigenze e desideri ulteriori e differenti;
7. Ciascun genitore potrà, inoltre, in libertà contattare telefonicamente il figlio (per il tramite dell'altro genitore) durante il periodo di permanenza presso l'altro genitore.
8. I ricorrenti si obbligano a garantire le reperibilità telefonica anche nei luoghi di villeggiatura.
9. In ogni caso i genitori potranno far visita al minore quando questi si trova affidato all'altro genitore, previo congruo preavviso;
10. Ciascun genitore si impegna a sostenere le spese per il mantenimento ordinario del minore
Per durante il tempo di permanenza di presso il padre o la madre.
11. Il padre contribuirà al pagamento in misura del 50%delel spese scolastiche mentre le spese per il pagamento della baby sitter saranno interamente a carico della madre;
12. Entrambi i genitori sosterranno in misura del 50% le spese straordinarie secondo il protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale che viene allegato al presente ricorso e si dà per conosciuto e accettato;
13. I ricorrenti si danno sin da ora reciproco assenso al rilascio del passaporto o carta di identità valida per l'espatrio per il figlio minore.
14. null'altro le parti hanno reciprocamente da pretendere l'uno nei confronti dell'altra e dichiarano di avere compiutamente regolato i rapporti intercorrenti fra loro con reciproca soddisfazione;
15. i genitori danno atto della reciproca volontà di dare corso ai presenti accordi a far tempo dal deposito del ricorso;
”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti confermavano le condizioni concordate, rinunciavano a depositare la documentazione attestante le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, rendevano informazioni in ordine alle rispettive condizioni economiche e rinunciavano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Veniva data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative ed essendo le pattuizioni rispondenti all'interesse del figlio minore. L'accordo appare parimenti adeguato alle condizioni personali ed economiche dei genitori, come rappresentate in atti e concordemente valutate dalle parti stesse.
Ritiene, altresì, il Collegio che, anche tenuto conto dell'età della prole, il contenuto degli accordi raggiunti rende manifestamente superfluo l'ascolto della minore (art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.).
Reputa altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di Parte_1 Parte_2
1) OMOLOGA le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto e in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
3) NULLA sulle spese.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il CE est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di EM
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
IS OS CE
Benedetta Fattori CE rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. , iscritta a ruolo in data 30/10/2025,
DA cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(cf: ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
26/02/1978 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GIRIBALDI STEFANIA ed elettivamente domiciliati presso il difensore, giusta procura in atti;
con i seguenti figli:
Per
• nato a [...] il [...]
*
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il 30/10/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente di recepire le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale concordate, come di seguito riportate:
“1. i ricorrenti hanno già interrotto da tempo la convivenza ed ognuno continuerà a risiedere preso la propria abitazione impegnandosi, in caso di variazione a comunicarne il recapito all'altro genitore;
Per 2. il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio preferenziale e residenza presso la madre. I suddetti assumono, quindi, uguali poteri e responsabilità nello sviluppo del figlio e nel rapporto educativo, dovendosi confrontare e concordando ogni scelta relativa all'educazione, all'istruzione ed a quant'altro concerne lo stesso, sempre avendo come fine il suo superiore interesse. I genitori proseguiranno a gestire in modo condiviso le decisioni di ordinaria amministrazione legate alle esigenze quotidiane del figlio, le decisioni educative
(scolastiche, religiose, sportive e tempo libero) e le decisioni sanitarie. I Sig.ri e Pt_1 Pt_2
si impegnano a segnalarsi reciprocamente ogni circostanza rilevante che riguardi il figlio in modo tale da poter cogestire la propria responsabilità genitoriale condivisa;
3. Il padre, Sig. avrà diritto di tenere con sé il figlio secondo il calendario Parte_2
di frequentazione concordato, come segue:
4. Durante il periodo estivo, il minore trascorrerà una settimana consecutiva a luglio e una ad agosto con il padre e una settimana consecutiva a luglio e due ad agosto con la madre, o viceversa, secondo accordo tra le parti.
5. per quanto attiene, invece, alle vacanze natalizie e pasquali, ad anni alternati i genitori godranno rispettivamente della compagnia del figlio nei giorni della Vigilia di Natale, di Natale, di S. Stefano, dell'Ultimo dell'Anno, di Capodanno, dell'Epifania, di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo avendo l'accortezza di suddividere a metà i giorni di vacanze scolastiche.
6. Le parti si dichiarano consapevoli del fatto che la calendarizzazione di cui sopra potrà subire variazioni contestualmente e progressivamente alla crescita del figlio che, naturalmente, potrà poi esprimere esigenze e desideri ulteriori e differenti;
7. Ciascun genitore potrà, inoltre, in libertà contattare telefonicamente il figlio (per il tramite dell'altro genitore) durante il periodo di permanenza presso l'altro genitore.
8. I ricorrenti si obbligano a garantire le reperibilità telefonica anche nei luoghi di villeggiatura.
9. In ogni caso i genitori potranno far visita al minore quando questi si trova affidato all'altro genitore, previo congruo preavviso;
10. Ciascun genitore si impegna a sostenere le spese per il mantenimento ordinario del minore
Per durante il tempo di permanenza di presso il padre o la madre.
11. Il padre contribuirà al pagamento in misura del 50%delel spese scolastiche mentre le spese per il pagamento della baby sitter saranno interamente a carico della madre;
12. Entrambi i genitori sosterranno in misura del 50% le spese straordinarie secondo il protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale che viene allegato al presente ricorso e si dà per conosciuto e accettato;
13. I ricorrenti si danno sin da ora reciproco assenso al rilascio del passaporto o carta di identità valida per l'espatrio per il figlio minore.
14. null'altro le parti hanno reciprocamente da pretendere l'uno nei confronti dell'altra e dichiarano di avere compiutamente regolato i rapporti intercorrenti fra loro con reciproca soddisfazione;
15. i genitori danno atto della reciproca volontà di dare corso ai presenti accordi a far tempo dal deposito del ricorso;
”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti confermavano le condizioni concordate, rinunciavano a depositare la documentazione attestante le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, rendevano informazioni in ordine alle rispettive condizioni economiche e rinunciavano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Veniva data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative ed essendo le pattuizioni rispondenti all'interesse del figlio minore. L'accordo appare parimenti adeguato alle condizioni personali ed economiche dei genitori, come rappresentate in atti e concordemente valutate dalle parti stesse.
Ritiene, altresì, il Collegio che, anche tenuto conto dell'età della prole, il contenuto degli accordi raggiunti rende manifestamente superfluo l'ascolto della minore (art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.).
Reputa altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di Parte_1 Parte_2
1) OMOLOGA le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto e in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
3) NULLA sulle spese.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il CE est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato