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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 7507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7507 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
RG n. 28799/2021
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO SEZIONE 13^CIVILE VERBALE1 DI UDIENZA DELLA CAUSA N. 28799 DELL'ANNO 2021 TRA
Nella procedura tra
-per parte ricorrente nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. , residente a [...] nella sua qualità C.F._1 di erede di (C.F. ), nata a [...] il Persona_1 C.F._2
29.01.1928 e deceduta il 03/08/2023 con l'avv. Elisabetta Panzarini del Foro di Milano (C.F. ; PEC fax CodiceFiscale_3 Email_1
02-76016022;;
-per parte resistente , C.F. già titolare Controparte_1 C.F._4 della “Gioielleria Lidia” sita in Milano, Via Ripamonti 199, elettivamente domiciliata in Milano, Viale Emilio Caldara 41, presso l'Avv. Paola Scalzo (C.F.
, pec fax 0255010840) che la C.F._5 Email_2 rappresenta e difende per procura la compare personalmente la parte CP_1
e l'Avv. SCALZO PAOLA;
[...]
Il presente verbale redatto, con modalità telematica, non è sottoscritto personalmente dalla/e parte/i per esonero in osservanza delle disposizioni legislative di cui agli artt. 130-207 c.p.c. << >> patrocinato/a Persona_1 C.F._2 dall'Avv. PANZARINI ELISABETTA;
Oggi in data 08/10/2025 - all'udienza tenutasi innanzi al Tribunale Civile e Penale di Milano, Sezione 13^ Civile, nella persona del Giudice Dott. Jacopo Blandini compaiono
-Per la parte attrice compare la parte nata a Parte_1
Milano il 13.08.1955 con l'Avvocato PANZARINI ELISABETTA.
-Per parte convenuta , C.F. compare la Controparte_1 C.F._4 parte e l'Avv. SCALZO PAOLA. CP_1 1 Il presente verbale è redatto su documento informatico firmato digitalmente dal giudice. Essendo il verbale in formato elettronico ed essendo depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le parti ed il teste, le cui dichiarazioni sono sopra riportate, sono impossibilitati a sottoscrivere il verbale stesso per mancanza di firma digitale.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>>
Il Giudice invita i legali comparsi a discutere oralmente la causa.
Le difese comparse procedono alla discussione, anche esponendo le proprie difese ed argomentazioni riportandosi ai propri scritti difensivi e richiamandosi alle proprie conclusioni già formalmente ed espressamente rassegnate in atti.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione delle difese comparse, si ritira in camera di consiglio autorizzando i legali comparsi ad allontanarsi dall'aula di udienza.
Milano il 08/10/2025 .
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, rilevato che le difese patrocinanti si sono allontanate e non risultano, allo stato, immediatamente reperibili, pronunzia ed emette sentenza definitiva del giudizio da allegare al verbale di udienza e immediatamente depositata in Cancelleria.
Milano il 08/10/2025 .
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> RG n. 28799/2021
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo
Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Persona_1 C.F._2
deceduta il 03.08.2023 e proseguita da Parte_1 nata a [...] il [...] C.F. , residente a [...]
Filippetti n.20 nella sua qualità di erede di (C.F. Persona_1
), difesa da Avv. Elisabetta PANZARINI, C.F. C.F._2
, p.e.c. C.F._6 Email_1
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE/OPPONENTE
CONTRO
, << nata a Controparte_1 CodiceFiscale_4 Controparte_1
Milano il 19.05.1977 C.F. già titolare della “Gioielleria C.F._4
Lidia” sita in Milano, via G. Ripamonti 199 Difesa da: Avv. Paola SCALZO, C.F.
, p.e.c. giusta delega in C.F._5 Email_2
atti;
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE OPPOSTA
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Oggetto: istituti del diritto delle locazioni. Opposizione a Decreto ingiuntivo n. 8972/2021 (RG n. 649/2021) del T.O. di Milano emesso in data del 09/04/2021-12/05/2021.
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come nei propri atti introduttivi depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
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--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE2--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte premetteva che tra le parti si era già svolto il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 28/2010 come modificato dal D.lgs. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013 in data 26 novembre 2020, attivato dalla e al quale aderiva. Controparte_1 Persona_1
Il primo incontro di mediazione si era concluso con esito negativo come attestato dal verbale dell'incontro che qui si produce (doc. B verbale incontro di mediazione 26.11.2020). In data 17 maggio 2021 era stato notificato alla sig.ra il decreto Persona_1 ingiuntivo telematico n. 8972/2021 del Tribunale di Milano emesso in data 12 maggio 2021, richiesto dalla ex conduttrice oggi opposta (doc. C). Controparte_1
Nel ricorso per decreto ingiuntivo la ricorrente oggi opposta affermava di essere creditrice nei confronti della di alcune somme derivanti dal contratto di locazione Per_1 commerciale del locale sito in Milano, via Ripamonti 199, stipulato in data 29.03.2004 e in particolare di:
- €4.200,00 a titolo di restituzione di deposito cauzionale versato in data 29.03.2004 con interessi fino al saldo;
- €1.040,00 a titolo di rimborso del 50% delle spese di registrazione con interessi maturati sui singoli versamenti annuali. Segue incipit del contratto di locatizio del 29/03/2004…. 2 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009);
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> Il Tribunale di Milano ingiungeva alla oggi opponente di pagare la somma di Per_1
€#6.219,04# congiuntamente agli interessi come da domanda e alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €800,00 per compensi e in €145,50 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. Il ricorso e il pedissequo decreto ingiuntivo venivano notificati alla ingiunta Per_1
Con il ricorso parte proponeva opposizione al decreto ingiuntivo telematico n. Per_1
8972/2021 notificato alla odierna opponente, ne chiedeva la revoca e/o annullamento, facendo valere in via riconvenzionale tutte le pretese ragioni di credito invocate dalla nei confronti della opposta . Per_1 Controparte_1
L'invocato credito della sarebbe stato costituito: Per_1
-Dalle spese condominiali arretrate per totali €#802,80# (composti da €#439,00#
-seconda rata riscaldamento 2018/2019- oltre a spese di condominio dal 01.10.2019 al 30.11.2019 per €#144,30# oltre spese di riscaldamento dal 15.10.2019 al 30.11.2019 per €#219,50# (cfr. doc. 2, Mail avv. Panzarini - avv. Scalzo del 24.02.2020 con allegati;
doc. 3, bollettino spese condominiali
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> arretrate). Parte opposta, invero, nel ricorso per decreto ingiuntivo, detraeva dal credito azionato la somma di €144,30 (solo questo importo parziale) ciò sebbene nella corrispondenza intercorsa dopo il rilascio dell'immobile, avesse riconosciuto di dover detrarre la somma di totali €#802,80# (doc. 4, Mail avv. Scalzo del 28.06.2020).
-Inoltre parte opponente invocava3 --a proprio favore-- asseriti aggiornamenti per rivalutazioni Istat del canone di locazione mai corrisposti dalla conduttrice
[...]
per un totale asseritamente vantato a credito della di CP_1 Per_1
€#7.185,00#.
-Oltre alle predette somme, la invocava verso la opposta ed Per_1 CP_1 in proprio favore un preteso credito risarcitorio per prospettati danni patiti e costi (spese e danni ancora allo stato stimati ma esborsi mai ancora ad oggi effettivamente sostenuti dalla parte opponente nonostante il già Per_1 avvenuto rilascio dei locali in tempi oramai assai risalenti e precisamente nel febbraio 2020) prospettati come “necessari” per il ripristino dell'immobile (immobile riconsegnato e rilasciato alla Proprietà in data 12.02.2020). Nessuna ATP era mai stata promossa da alcuna delle parti interessate nella prossimità temporale della avvenuta riconsegna dei locali (come detto avvenuta il 12/02/2020) per fare verificare ed accertare con oggettività e tempestività il reale stato dei luoghi.
Si costituiva ritualmente la controparte opposta con proprio atto difensivo CP_1 contestando e contrastando l'avversaria prospettazione in fatto ed in diritto, articolando conclusioni difformi nel merito e rinviando alle dettagliate conclusioni rassegnate in atti.
Con ordinanza del 12/04/2022….-Vista la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione da parte dell'opposta; rilevato che la pretesa creditoria appare, allo stato degli atti ed almeno in questa fase, riscontrata da adeguata documentazione a conforto ed allegata, ciò avendo la Convenuta opposta fornito adeguato e documentale riscontro dell'avvenuto versamento in favore della Proprietà della cauzione di €4.200,00 Per_1 come da ricevuta del 29/03/2004;
-Rilevato che l'opponente non ha specificamente contestato il quantum e la entità della cauzione versata dalla controparte e non ha provato documentalmente (come da suo preciso onere ex art. 2697 cc) di avere effettuato i pagamenti (seppur anche solo parziali ovvero anche solo tardivi) per gli importi creditori azionati dalla Opposta in via ingiuntiva e monitoria a titolo di restituzione della cauzione versata;
-Ritenuto quindi che –almeno allo stato degli atti-- l'opposizione al Decreto Ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Milano non appaia almeno in parte essere fondata su adeguata prova scritta ovvero di pronta soluzione e visto l'articolo 648 C.P.C. AUTORIZZA Allo stato la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto ed emesso dal Tribunale di Milano al n. 8972/2021 in data del 09/04/2021-12/05/2021 (al RG n. 649/2021) nei limiti del minore importo ingiunto di €#4.200,00# oltre ad interessi legali 3 cfr. doc. 2, Mail avv. Panzarini - avv. Scalzo del 24.02.2020 con allegati;
doc. 5, mail avv. Panzarini – avv. Scalzo dell'8 luglio 2020 con allegati;
e doc. 6, conteggio Istat al 75% sul canone dal 29.03.2011 al 30.01.2019;
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> maturati e maturandi sulla quota capitale dal dovuto sino al saldo effettivo;
…Milano, così deciso il 12/04/2022… Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una (auspicata) soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva all'assunzione delle prove orali nei limiti dell'ordinanza ammissiva delle stesse. Questa l'ordinanza del 11/10/2022 il GU così disponeva…--Lette le istanze istruttorie di prova orale di parte ammette, allo stato degli atti e salvo riesame, il teste Per_1 Tes_1 ai capitoli così come articolati ai numeri da 1 a 4 in relazione alla circostanze di fatto ivi dedotte e il capitolo 8 con il teste ivi indicato;
--Lette le istanze istruttorie di prova orale di parte ammette, allo stato degli CP_1 atti e salvo riesame, i capitoli così come articolati ai numeri da 1 a 3 in relazione alla circostanze di fatto ivi dedotte;
--Lette le altre istanze istruttorie di prova orale pure formulate dalle parti oggi in causa nei propri atti difensivi introduttivi, non ammette4, almeno allo stato e salva ogni eventuale diversa valutazione all'esito della escussione già disposta, tutti i restanti capitoli di prova orale5 non già sopra espressamente richiamati e così da dovere essere respinti “in blocco”, in quanto in parte valutativi, in parte vertenti su circostanze di natura documentale, in parte vertenti su circostanze non pertinenti ed irrilevanti ai fini del decidere, in parte formulati in modo generico e privi di precisi e circostanziati riferimenti temporali6; al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n. 8773/2012); 4 Al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n. 8773/2012); L'accertamento della specificità rientra tra i poteri discrezionali del giudice;
e, in quanto espressione di tali poteri, la sua valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione. La giurisprudenza ha da ultimo avuto cura di fornire indicazioni secondo cui (Cass. 1294/2018) l'esposizione dei fatti deve recarne gli elementi essenziali;
questi devono essere adeguatamente circostanziati e collocati nel tempo e nello spazio;
devono consentire a controparte di dedurre prova contraria (cfr. Cass. ai nn. 3728/1987, 3635/1989, 12642/2003, 11844/2006, 2201/2007, 12292/2011, 1808/2015). Giova precisare che tale vaglio di idoneità della specificazione dei fatti va operato non solo riferendosi alla formulazione letterale dei capitoli medesimi, ma anche in relazione agli altri fatti di causa ed alle deduzioni dei contendenti (Cass. ai nn. 10272/1995, 2201/2007, 3280/2008). 5 Deve evidenziarsi che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. 9547/2009). La giurisprudenza più recente ha, poi, chiarito che non è consentita la supplenza del giudice nelle attività processuali delle parti, cosicché “le istanze istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il più possibile specifiche, nel senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in relazione alla fattispecie concreta” (Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 giugno 2012 n. 9522). Cass. civ., sez. I, sentenza 18 gennaio 2013 n. 1239) sono generiche e pertanto inammissibili le prove formulate nel senso di attribuire ad un soggetto comportamenti vaghi senza dedurre specifiche circostanze al riguardo: la genericità è superata solo se la circostanza è collocata in determinato momento storico ed un determinato contesto topico, rivelandosi altrimenti inidonea a superare il vaglio di cui all'art. 244 c.p.c.; 6 Cfr. Cass. civ. n. 20997/2011………. la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa;
Cass. civ. n. 3280/2008… l'indagine del giudice di merito, sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante, va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria. Cfr. Cass. civ. n. 8957/2006 La concessione di un termine per la formulazione delle indicazioni relative ai capitoli di prova testimoniale ed alle persone da interrogare, - costituente tanto in primo che in secondo grado una facoltà meramente discrezionale del giudice non sindacabile in sede di legittimità, prevista dal previgente disposizione di cui all'art. 244, terzo comma, c.p.c. - non è più contemplata nella nuova formulazione della medesima, applicabile ai giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995, non essendo conseguentemente censurabile la pronunzia del giudice di merito che nega il rinvio ad altra udienza per consentire alle parti di ovviare alle deficienze ed alle lacune del mezzo di prova irritualmente articolato, sul presupposto che trattasi di attività non riconducibile alla formulazione di nuovi mezzi di prova che tale differimento viceversa consente;
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> -Ammette le parti costituite alla prova contraria -ove specificatamente, ritualmente e tempestivamente richiesta- solo sui capitoli in prova diretta rispettivamente espressamente ammessi;
…
Esaurita la istruttoria orale….All'udienza del 07/11/2024 il G.U., anche su istanza di parte, disponeva CT. Il GU quindi formulava il quesito peritale tenuto conto delle contestazioni espressamente fatte dalla stessa proprietà locatrice nel verbale di sopralluogo del Controparte_2
12/02/2020 dalla stessa parte redatto (sub documento n. 9 a pagina 4 del Per_1 fascicolo e prodotto in causa dalla stessa parte opponente ed alla Per_1 Per_1 stessa riferibile)…..
Il GU nominava CT l'arch. (nato il [...] a [...]) Persona_2 al n. 15089 dell'albo CT di Milano, arch. n. 12621; questo il quesito peritale formulato…: Accerti e verifichi il nominato CT <<autorizzando sin da ora lo stesso a tentare la conciliazione tra le parti ed all'acquisizione della documentazione utile e necessaria all'espletamento dell'incarico sia presso terzi che pp.aa.>> lo stato attuale dei luoghi per cui è causa (anche con comparazione fotografica --ove sussistente-- dello stato
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> originario dei luoghi ad inizio locazione del 29/03/2004), la reale ed effettiva esistenza e la eventuale reale ed effettiva consistenza delle difformità espressamente richiamate nel verbale di riconsegna e rilascio (sub doc. 9 alla quarta 4 pagina in fascicolo in Per_1 punto di
• • ripristino della serratura della porta di ingresso
• • ripristino del cassone della tapparella a finestra,
• • sostituzione del vetro rotto ed installazione del nuovo vetro in luogo di quello mancante nonché gli eventuali interventi necessari alla loro eliminazione ed i conseguenti costi stimati. Il nominato professionista accettava l'incarico peritale sul quesito formulato, prestava l'impegno di rito e fissava l'inizio delle operazioni peritali.
A) Questo l'unico verbale di rilascio e riconsegna dei locali steso di comune accordo tra le parti locatrice ( e conduttrice ( Controparte_2 [...]
) ed unico sottoscritto da entrambe…. CP_1
B) Questo il verbale redatto dalla sola proprietà e non controfirmato dalla controparte…. Per_1
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> C) Questo invece il verbale steso ed unicamente sottoscritto dalla parte conduttrice e non controfirmato dalla controparte CP_1 CP_3
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>>
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> In data 07/04/2025 l'elaborato peritale della CT veniva depositato in atti. Quindi da ultimo, all'esito dell'ultima udienza tenutasi anche per la discussione orale, il Giudice procedente all'esito della discussione si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria definitiva del presente giudizio.
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale del capoluogo lombardo secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte.
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare7 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di 7 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema
dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivì, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la
…incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14259/2024) il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., in caso di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre peraltro nel solo caso in cui la motivazione risulti invero del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Ugualmente, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di gravame nemmeno tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). Il Tribunale da ultimo, in fase decisoria e nel merito, ritiene di qui confermare la delibazione giudiziale8 delle istanze istruttorie e di prova formulate dalle parti nei rispettivi atti difensivi, così come già effettuata nell'emessa ordinanza di ammissione delle richieste probatorie (orali, per testi e documentali) così come articolate dalle parti costituite. Quanto la merito dell'oggetto contenzioso si osserva quanto segue. Parte locatrice opponente invocava a proprio favore maturate (ed asseritamente Per_1 dovute) rivalutazioni Istat del canone di locazione mai corrisposte dalla , per un CP_1 totale a credito della locatrice di €#7.185,00#. Per_1
Ritiene il decidente che il documento otto sia invero di nullo valore probatorio ed irrilevante ai fini del decidere sulla asserita e pretesa debenza dell'adeguamento ISTAT. Il primo documento redatto a mano non firmato né dalla né dalla Per_1 CP_1 porterebbe in ogni caso e comunque un valore ISTAT chiaramente interlineato; le altre due semplici scritture a mano appaino (al più) unicamente riferibili alla locatrice ed in Per_1 alcun modo riferibili ad una richiesta dell'aggiornamento ISTAT fatta alla parte conduttrice 8 Cfr. la recentissima pronunzia della Suprema Corte di Cassazione n. 17685/2022 secondo cui …….è opportuno premettere che la sussistenza di un obbligo del giudice di concedere, ove richiesti, i termini per lo svolgimento delle facoltà difensive di cui all'art. 183 cpc comma 6, è tutt'altro che pacifico nella giurisprudenza di questa Corte. Si è di recente affermato che, in forza del combinato disposto dell'art. 187 cpc comma 1 e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 cpc la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione. Una diversa interpretazione delle norme, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 190 cpc (Cass. ai nn. 4767/2016, 8287/2017 e 7474/2017).
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> (richiesta peraltro rimasta prospettata dalla parte opponente richiesta ma -da CP_1 sempre-- negata e contestata dalla opposta ex art. 115, I comma cpc;
cfr. Cass. CP_1 civ. n. 15034/2004, Cass. Civ., sent. n. 3014/2012). La Cassazione ha ribadito la nullità delle clausole inserite nel contratto di locazione che prevedano un aggiornamento automatico del canone senza necessità di inviare la richiesta (Cass. 2023 n. 30817). Nella ipotesi in esame di locazione è ad uso commerciale, il locatore deve sempre chiedere espressamente l'importo aggiornato, sempre che l'aumento Istat sia previsto nel contratto. Una eventuale clausola che preveda l'aggiornamento automatico, senza preventiva richiesta, sarebbe in ogni caso colpita da nullità.
Quanto ai relativi oneri economici risarcitori e gli asseriti costi di ripristino dello stato dei locali a carico della conduttrice (ferma restando la normale usura di uso esclusa ex lege dagli obblighi di ripristino) queste sono le oggettive evidenze e risultanze peritali della CT del 07/04/2025 pure disposta dal Tribunale: … OMISSIS….risposte ai quesiti del Giudice… In relazione ai quesiti posti dal Giudice così come riportati in premessa, lo scrivente C.T.U. ritiene, sulla scorta delle indagini e le valutazioni poste in essere e sopra dettagliate, di poter rispondere come segue:
• Accerti e verifichi il nominato CT lo stato attuale dei luoghi per cui è causa (anche con comparazione fotografica --ove sussistente-- dello stato originario dei luoghi ad inizio locazione del 29/03/2004). Data l'indisponibilità di verbali o altra documentazione atta a definire lo stato originario dei locali al momento della consegna, lo scrivente C.T.U. non è stato in grado di accertarne lo stato originario. Tuttavia è stato possibile verificare che l'unità immobiliare in argomento -al momento della consegna per locazione del 29.03.2004- non era libera da cose e oggetti, ovvero come effettivamente riconsegnata in data 12.02.2020. Invero alla data del 29.03.2004 l'unità si presentava completa di dotazioni architettoniche e impiantistiche funzionali al suo uso commerciale (gioielleria) e di proprietà dell'odierna resistente in forza di atto di cessione di beni usati sottoscritto dal precedente locatario in data 18.03.2004 (vd. all.9). Tale circostanza ha di fatto reso ignote -già a partire dal 29.03.2004- le condizioni di partenza del bene oggetto di locazione.
• (Accerti e verifichi) la reale ed effettiva esistenza e la eventuale reale ed effettiva consistenza delle difformità espressamente richiamate nel verbale di riconsegna e rilascio (sub doc. 9 alla quarta 4 pagina in fascicolo in punto di o ripristino della Per_1 serratura della porta di ingresso o ripristino del cassone della tapparella a finestra, o sostituzione del vetro rotto ed installazione del nuovo vetro in luogo di quello mancante. Per effetto di quanto accennato al punto che precede, lo scrivente C.T.U. non è stato in grado di accertare presenza e consistenza delle difformità lamentate dall'odierna ricorrente. Pur tuttavia, richiamando le deduzioni di cui al precedente par.3.2, è stato possibile formulare le seguenti valutazioni di merito:
o quanto alla serratura d'ingresso (che comunque non risulta mancante ma soltanto diversa da quanto richiesto dalla ricorrente), è stato possibile verificare che il serramento attuale - sul quale è stata montata la serratura- è stato fornito e installato dall'odierna resistente
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> anche se non dovuto (di fatto il serramento originario faceva parte dei beni usati ceduti all'odierna resistente dal precedente conduttore);
o quanto al cassone della serranda (comunque mancante) non è stato possibile rilevare elementi che ne testimonino la precedente esistenza. Di fatto alla consegna dei locali del 29.03.04, qualora esistente, non risultava visibile in quanto coperto dalle dotazioni architettoniche già esistenti (controsoffitto e boiserie);
o quanto ai vetri del sopraluce della vetrina lo scrivente ritiene che il mancante fosse tale anche al momento dell'avvio del contratto di locazione per effetto della necessità di far funzionare l'impianto di condizionamento (vd. Precedente par.
3.2.C). A riguardo di quello rotto invece, non è stato possibile acquisire elementi che testimonino l'epoca del difetto.
(Accerti e verifichi) gli eventuali interventi necessari alla loro eliminazione ed i conseguenti costi stimati. Con riferimento alle considerazioni di cui al punto che precede, data l'impossibilità tecnica di accertare le difformità degli elementi presi in esame rispetto alle loro condizioni al momento della consegna del 29.03.2004, lo scrivente C.T.U. ritiene utile esprimere ugualmente una stima dei costi eventualmente necessari per la loro eliminazione, lasciando all'Ill.mo Giudice ogni valutazione in merito alla loro effettiva attribuzione. Atteso che anche specifiche e consistenze dei manufatti di cui la ricorrente lamenta il mancato ripristino sono inaccertabili, nella tabella che segue sono state prese in considerazione dotazioni standard e prezzi desunti dal Listino CC.I.AA. della Provincia di Milano relativo al I° semestre 2024.
Il Tribunale ritiene, in ogni caso ed in via assorbente di ogni altra questione sul punto, di fare proprio ed aderire alla giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte (cfr. tra le
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> molte Cass. sent. n. 17644/2016) secondo il cui principio consolidato il Giudice del merito, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni9 del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità (cfr. Cass. 22 febbraio 2006, n. 3881). In tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. fra le tante, Cass. 9 marzo 2001, n. 3519 cfr. Cass. nn. 2114 del 1995, 26694/2006, 10222 del 2009 e 28647 del 2013). Peraltro l'art. 23 del contratto di locazione oggetto di causa prevedeva espressamente un obbligo di imbiancare e verniciare i muri (e non era stato affatto previsto dalle parti contraenti alcun obbligo di rasatura); ciò dovendo anche tenere presente che < evidenza>> i muri erano rimasti “al rustico” da prima della locazione e come tali sono Pt_2 rimasti (come già erano del resto in origine)-- e quindi non rasati tanto è vero che gli stessi erano rimasti (come già all'origine) da sempre coperti con una boiserie (boiserie questa ceduta alla dal precedente conduttore degli stessi locali oggi oggetto di causa e CP_1 anch'esso esercente una attività di gioielliere). Quanto alla ammissibilità e rilevanza del doc. 9 quale allegato alla CT (portante la data del 18/03/2004) sul punto vale solo richiamare SS.UU. Cass. n. 3086/2022 secondo cui in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal Giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare. Da ultimo va rilevato che la parte opposta di sul punto di cui sopra ha come da suo CP_1 onere specificatamente, puntualmente e tempestivamente contestato10 (ex art. 115, I comma, 9 Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 c.p.c., n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime altre Cass. n. 22801 del 2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272 del 2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. nn. 1570 del 1984; 275 del 1995 e - più recentemente 24508 del 2006). 10 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> ultima parte c.p.c.) quanto prospettato dalla parte opponente, sicchè quest'ultima, anche in ossequio al generale principio dispositivo11 della prova (ferma la non risarcibilità del
(«fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di
“fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
11 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> deperimento ordinario dato dal normale stato di uso), nemmeno potrebbe ritualmente valersi12 né giovarsi del conseguente esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata. Da ultimo potranno riconoscersi, invece, alla parte locatrice odierna opponente (seppure la stessa parte opponente fatti-- effettivamente non appaia avere dato concreto riscontro e Pt_3 prova di avere fornito i consuntivi condominiali alla parte conduttrice per ogni opportuna verifica e controllo) le voci di importo (verosimili per entità) delle spese condominiali arretrate per totali €#802,80# oltre interessi come per legge. In conclusione quindi fermo il credito restitutorio della conduttrice opposta per il recupero del deposito cauzionale (già originariamente versato dalla alla proprietà) e degli CP_1 interessi maturati a questo si deve aggiungere il credito (quest'ultimo peraltro mai espressamente contestato dalla parte ed anzi nei fatti riconosciuto) di ulteriori Per_1
€#1.040,00# a titolo di rimborso del 50% delle spese di registrazione del contratto di locazione (dato fattuale oggettivo), deve per contro riconoscersi in questa sede un controcredito della proprietà per le spese condominiali maturate (€#802,80#) dovute e non pagate nei limiti di cui sopra e l'ulteriore importo in favore della proprietà opponente a fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
12 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045).
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> titolo risarcitorio per le spese di ripristino locali quantificate dal CT, nei limiti dei danni accertati e verificati e pari ad €#471,76# (IVA già compresa con aliquota al 22%). In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza (nel caso di specie parziale reciproca), le spese legali di lite e di procedura (di CT) sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia, tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente (dovendo peraltro considerare il divario di entità tra gli importi creditori prospettati pretesi e vantati e gli importi poi da ultimo realmente riconosciuti ed accertati come effettivamente giudizialmente riconosciuti). In particolare si dispone che le spese legali di lite e di procedura (di CT) siano compensate tra le parti costituite nella misura di metà (50%); per la residua quota di un/mezzo (metà) - direttamente già liquidata come in dispositivo- le stesse saranno definitivamente poste a carico della parte ricorrente opponente Controparte_2
Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione13 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito14, deve ritenersi allo stato assorbita15. 13 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 14 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
15 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 28799/2021, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
-Atteso il limitato e parziale accoglimento della opposizione proposta da parte locatrice revoca -ad ogni effetto di legge -il decreto ingiuntivo n. 8972/2021 Controparte_2
(RG 649/2021) emesso dal Tribunale di Milano in data del 09/04/2021-12/05/2021;
-Fermo il qui riconosciuto ed accertato credito restitutorio (in favore della parte opposta dell'importo della cauzione versata alla proprietà per CP_1 complessivi €#4.200,00# oltre interessi maturati (somma questa già versata dalla parte ricorrente opponente in esecuzione della ordinanza emessa ex art. 648 cpc in data del 12/04/2022 ed importo questo effettivamente dovuto alla conduttrice opposta
[...]
) condanna la parte ricorrente/opponente al pagamento --in favore di CP_1 controparte opposta dell'ulteriore somma di €#1.040,00# dovuta a titolo CP_1 di rimborso del 50% (metà) delle spese di registrazione del contratto di locazione oltre ad interessi di legge sulla somma capitale maturati e maturandi dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
-Condanna la parte resistente opposta , nata a [...] il [...], Controparte_1
( al pagamento --in favore di controparte opponente C.F._4 dell'importo complessivo di €#802,80# per spese condominiali Controparte_2 oltre ad interessi nella misura di legge maturati e maturandi dalla domanda sino al saldo effettivo ed al pagamento (sempre in favore di controparte opponente) per l'ulteriore importo di complessivi €#471,76# oltre ad interessi di legge sulla somma capitale maturati e maturandi dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
-Disattende e non accoglie tutte le altre domande ed eccezioni proposte e formulate dalle parti costituite non già qui espressamente accolte;
–Dispone la compensazione tra le parti costituite sia delle spese di CT (così come già liquidate in corso di causa con decreto del 14/04/2025) come anche delle spese legali di procedura entrambe nella misura di metà (50%);
-Condanna la parte ricorrente in opposizione alla refusione, in favore di controparte opposta , della residua quota parte di metà (1/2) delle spese legali della CP_1
assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> presente procedura qui di seguito direttamente liquidata in complessivi €#3.800,00# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
- Condanna la parte ricorrente in opposizione alla refusione, in favore di controparte opposta , della quota parte di metà (50%) delle spese di CT (così come CP_1 già liquidate in corso di causa con decreto del 14/04/2025);
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, deciso il 08/10/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO SEZIONE 13^CIVILE VERBALE1 DI UDIENZA DELLA CAUSA N. 28799 DELL'ANNO 2021 TRA
Nella procedura tra
-per parte ricorrente nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. , residente a [...] nella sua qualità C.F._1 di erede di (C.F. ), nata a [...] il Persona_1 C.F._2
29.01.1928 e deceduta il 03/08/2023 con l'avv. Elisabetta Panzarini del Foro di Milano (C.F. ; PEC fax CodiceFiscale_3 Email_1
02-76016022;;
-per parte resistente , C.F. già titolare Controparte_1 C.F._4 della “Gioielleria Lidia” sita in Milano, Via Ripamonti 199, elettivamente domiciliata in Milano, Viale Emilio Caldara 41, presso l'Avv. Paola Scalzo (C.F.
, pec fax 0255010840) che la C.F._5 Email_2 rappresenta e difende per procura la compare personalmente la parte CP_1
e l'Avv. SCALZO PAOLA;
[...]
Il presente verbale redatto, con modalità telematica, non è sottoscritto personalmente dalla/e parte/i per esonero in osservanza delle disposizioni legislative di cui agli artt. 130-207 c.p.c. << >> patrocinato/a Persona_1 C.F._2 dall'Avv. PANZARINI ELISABETTA;
Oggi in data 08/10/2025 - all'udienza tenutasi innanzi al Tribunale Civile e Penale di Milano, Sezione 13^ Civile, nella persona del Giudice Dott. Jacopo Blandini compaiono
-Per la parte attrice compare la parte nata a Parte_1
Milano il 13.08.1955 con l'Avvocato PANZARINI ELISABETTA.
-Per parte convenuta , C.F. compare la Controparte_1 C.F._4 parte e l'Avv. SCALZO PAOLA. CP_1 1 Il presente verbale è redatto su documento informatico firmato digitalmente dal giudice. Essendo il verbale in formato elettronico ed essendo depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le parti ed il teste, le cui dichiarazioni sono sopra riportate, sono impossibilitati a sottoscrivere il verbale stesso per mancanza di firma digitale.
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Il Giudice invita i legali comparsi a discutere oralmente la causa.
Le difese comparse procedono alla discussione, anche esponendo le proprie difese ed argomentazioni riportandosi ai propri scritti difensivi e richiamandosi alle proprie conclusioni già formalmente ed espressamente rassegnate in atti.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione delle difese comparse, si ritira in camera di consiglio autorizzando i legali comparsi ad allontanarsi dall'aula di udienza.
Milano il 08/10/2025 .
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, rilevato che le difese patrocinanti si sono allontanate e non risultano, allo stato, immediatamente reperibili, pronunzia ed emette sentenza definitiva del giudizio da allegare al verbale di udienza e immediatamente depositata in Cancelleria.
Milano il 08/10/2025 .
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> RG n. 28799/2021
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo
Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Persona_1 C.F._2
deceduta il 03.08.2023 e proseguita da Parte_1 nata a [...] il [...] C.F. , residente a [...]
Filippetti n.20 nella sua qualità di erede di (C.F. Persona_1
), difesa da Avv. Elisabetta PANZARINI, C.F. C.F._2
, p.e.c. C.F._6 Email_1
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE/OPPONENTE
CONTRO
, << nata a Controparte_1 CodiceFiscale_4 Controparte_1
Milano il 19.05.1977 C.F. già titolare della “Gioielleria C.F._4
Lidia” sita in Milano, via G. Ripamonti 199 Difesa da: Avv. Paola SCALZO, C.F.
, p.e.c. giusta delega in C.F._5 Email_2
atti;
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE OPPOSTA
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Oggetto: istituti del diritto delle locazioni. Opposizione a Decreto ingiuntivo n. 8972/2021 (RG n. 649/2021) del T.O. di Milano emesso in data del 09/04/2021-12/05/2021.
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come nei propri atti introduttivi depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
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--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE2--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte premetteva che tra le parti si era già svolto il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 28/2010 come modificato dal D.lgs. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013 in data 26 novembre 2020, attivato dalla e al quale aderiva. Controparte_1 Persona_1
Il primo incontro di mediazione si era concluso con esito negativo come attestato dal verbale dell'incontro che qui si produce (doc. B verbale incontro di mediazione 26.11.2020). In data 17 maggio 2021 era stato notificato alla sig.ra il decreto Persona_1 ingiuntivo telematico n. 8972/2021 del Tribunale di Milano emesso in data 12 maggio 2021, richiesto dalla ex conduttrice oggi opposta (doc. C). Controparte_1
Nel ricorso per decreto ingiuntivo la ricorrente oggi opposta affermava di essere creditrice nei confronti della di alcune somme derivanti dal contratto di locazione Per_1 commerciale del locale sito in Milano, via Ripamonti 199, stipulato in data 29.03.2004 e in particolare di:
- €4.200,00 a titolo di restituzione di deposito cauzionale versato in data 29.03.2004 con interessi fino al saldo;
- €1.040,00 a titolo di rimborso del 50% delle spese di registrazione con interessi maturati sui singoli versamenti annuali. Segue incipit del contratto di locatizio del 29/03/2004…. 2 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009);
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> Il Tribunale di Milano ingiungeva alla oggi opponente di pagare la somma di Per_1
€#6.219,04# congiuntamente agli interessi come da domanda e alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €800,00 per compensi e in €145,50 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. Il ricorso e il pedissequo decreto ingiuntivo venivano notificati alla ingiunta Per_1
Con il ricorso parte proponeva opposizione al decreto ingiuntivo telematico n. Per_1
8972/2021 notificato alla odierna opponente, ne chiedeva la revoca e/o annullamento, facendo valere in via riconvenzionale tutte le pretese ragioni di credito invocate dalla nei confronti della opposta . Per_1 Controparte_1
L'invocato credito della sarebbe stato costituito: Per_1
-Dalle spese condominiali arretrate per totali €#802,80# (composti da €#439,00#
-seconda rata riscaldamento 2018/2019- oltre a spese di condominio dal 01.10.2019 al 30.11.2019 per €#144,30# oltre spese di riscaldamento dal 15.10.2019 al 30.11.2019 per €#219,50# (cfr. doc. 2, Mail avv. Panzarini - avv. Scalzo del 24.02.2020 con allegati;
doc. 3, bollettino spese condominiali
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> arretrate). Parte opposta, invero, nel ricorso per decreto ingiuntivo, detraeva dal credito azionato la somma di €144,30 (solo questo importo parziale) ciò sebbene nella corrispondenza intercorsa dopo il rilascio dell'immobile, avesse riconosciuto di dover detrarre la somma di totali €#802,80# (doc. 4, Mail avv. Scalzo del 28.06.2020).
-Inoltre parte opponente invocava3 --a proprio favore-- asseriti aggiornamenti per rivalutazioni Istat del canone di locazione mai corrisposti dalla conduttrice
[...]
per un totale asseritamente vantato a credito della di CP_1 Per_1
€#7.185,00#.
-Oltre alle predette somme, la invocava verso la opposta ed Per_1 CP_1 in proprio favore un preteso credito risarcitorio per prospettati danni patiti e costi (spese e danni ancora allo stato stimati ma esborsi mai ancora ad oggi effettivamente sostenuti dalla parte opponente nonostante il già Per_1 avvenuto rilascio dei locali in tempi oramai assai risalenti e precisamente nel febbraio 2020) prospettati come “necessari” per il ripristino dell'immobile (immobile riconsegnato e rilasciato alla Proprietà in data 12.02.2020). Nessuna ATP era mai stata promossa da alcuna delle parti interessate nella prossimità temporale della avvenuta riconsegna dei locali (come detto avvenuta il 12/02/2020) per fare verificare ed accertare con oggettività e tempestività il reale stato dei luoghi.
Si costituiva ritualmente la controparte opposta con proprio atto difensivo CP_1 contestando e contrastando l'avversaria prospettazione in fatto ed in diritto, articolando conclusioni difformi nel merito e rinviando alle dettagliate conclusioni rassegnate in atti.
Con ordinanza del 12/04/2022….-Vista la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione da parte dell'opposta; rilevato che la pretesa creditoria appare, allo stato degli atti ed almeno in questa fase, riscontrata da adeguata documentazione a conforto ed allegata, ciò avendo la Convenuta opposta fornito adeguato e documentale riscontro dell'avvenuto versamento in favore della Proprietà della cauzione di €4.200,00 Per_1 come da ricevuta del 29/03/2004;
-Rilevato che l'opponente non ha specificamente contestato il quantum e la entità della cauzione versata dalla controparte e non ha provato documentalmente (come da suo preciso onere ex art. 2697 cc) di avere effettuato i pagamenti (seppur anche solo parziali ovvero anche solo tardivi) per gli importi creditori azionati dalla Opposta in via ingiuntiva e monitoria a titolo di restituzione della cauzione versata;
-Ritenuto quindi che –almeno allo stato degli atti-- l'opposizione al Decreto Ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Milano non appaia almeno in parte essere fondata su adeguata prova scritta ovvero di pronta soluzione e visto l'articolo 648 C.P.C. AUTORIZZA Allo stato la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto ed emesso dal Tribunale di Milano al n. 8972/2021 in data del 09/04/2021-12/05/2021 (al RG n. 649/2021) nei limiti del minore importo ingiunto di €#4.200,00# oltre ad interessi legali 3 cfr. doc. 2, Mail avv. Panzarini - avv. Scalzo del 24.02.2020 con allegati;
doc. 5, mail avv. Panzarini – avv. Scalzo dell'8 luglio 2020 con allegati;
e doc. 6, conteggio Istat al 75% sul canone dal 29.03.2011 al 30.01.2019;
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> maturati e maturandi sulla quota capitale dal dovuto sino al saldo effettivo;
…Milano, così deciso il 12/04/2022… Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una (auspicata) soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva all'assunzione delle prove orali nei limiti dell'ordinanza ammissiva delle stesse. Questa l'ordinanza del 11/10/2022 il GU così disponeva…--Lette le istanze istruttorie di prova orale di parte ammette, allo stato degli atti e salvo riesame, il teste Per_1 Tes_1 ai capitoli così come articolati ai numeri da 1 a 4 in relazione alla circostanze di fatto ivi dedotte e il capitolo 8 con il teste ivi indicato;
--Lette le istanze istruttorie di prova orale di parte ammette, allo stato degli CP_1 atti e salvo riesame, i capitoli così come articolati ai numeri da 1 a 3 in relazione alla circostanze di fatto ivi dedotte;
--Lette le altre istanze istruttorie di prova orale pure formulate dalle parti oggi in causa nei propri atti difensivi introduttivi, non ammette4, almeno allo stato e salva ogni eventuale diversa valutazione all'esito della escussione già disposta, tutti i restanti capitoli di prova orale5 non già sopra espressamente richiamati e così da dovere essere respinti “in blocco”, in quanto in parte valutativi, in parte vertenti su circostanze di natura documentale, in parte vertenti su circostanze non pertinenti ed irrilevanti ai fini del decidere, in parte formulati in modo generico e privi di precisi e circostanziati riferimenti temporali6; al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n. 8773/2012); 4 Al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n. 8773/2012); L'accertamento della specificità rientra tra i poteri discrezionali del giudice;
e, in quanto espressione di tali poteri, la sua valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione. La giurisprudenza ha da ultimo avuto cura di fornire indicazioni secondo cui (Cass. 1294/2018) l'esposizione dei fatti deve recarne gli elementi essenziali;
questi devono essere adeguatamente circostanziati e collocati nel tempo e nello spazio;
devono consentire a controparte di dedurre prova contraria (cfr. Cass. ai nn. 3728/1987, 3635/1989, 12642/2003, 11844/2006, 2201/2007, 12292/2011, 1808/2015). Giova precisare che tale vaglio di idoneità della specificazione dei fatti va operato non solo riferendosi alla formulazione letterale dei capitoli medesimi, ma anche in relazione agli altri fatti di causa ed alle deduzioni dei contendenti (Cass. ai nn. 10272/1995, 2201/2007, 3280/2008). 5 Deve evidenziarsi che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. 9547/2009). La giurisprudenza più recente ha, poi, chiarito che non è consentita la supplenza del giudice nelle attività processuali delle parti, cosicché “le istanze istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il più possibile specifiche, nel senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in relazione alla fattispecie concreta” (Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 giugno 2012 n. 9522). Cass. civ., sez. I, sentenza 18 gennaio 2013 n. 1239) sono generiche e pertanto inammissibili le prove formulate nel senso di attribuire ad un soggetto comportamenti vaghi senza dedurre specifiche circostanze al riguardo: la genericità è superata solo se la circostanza è collocata in determinato momento storico ed un determinato contesto topico, rivelandosi altrimenti inidonea a superare il vaglio di cui all'art. 244 c.p.c.; 6 Cfr. Cass. civ. n. 20997/2011………. la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa;
Cass. civ. n. 3280/2008… l'indagine del giudice di merito, sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante, va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria. Cfr. Cass. civ. n. 8957/2006 La concessione di un termine per la formulazione delle indicazioni relative ai capitoli di prova testimoniale ed alle persone da interrogare, - costituente tanto in primo che in secondo grado una facoltà meramente discrezionale del giudice non sindacabile in sede di legittimità, prevista dal previgente disposizione di cui all'art. 244, terzo comma, c.p.c. - non è più contemplata nella nuova formulazione della medesima, applicabile ai giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995, non essendo conseguentemente censurabile la pronunzia del giudice di merito che nega il rinvio ad altra udienza per consentire alle parti di ovviare alle deficienze ed alle lacune del mezzo di prova irritualmente articolato, sul presupposto che trattasi di attività non riconducibile alla formulazione di nuovi mezzi di prova che tale differimento viceversa consente;
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> -Ammette le parti costituite alla prova contraria -ove specificatamente, ritualmente e tempestivamente richiesta- solo sui capitoli in prova diretta rispettivamente espressamente ammessi;
…
Esaurita la istruttoria orale….All'udienza del 07/11/2024 il G.U., anche su istanza di parte, disponeva CT. Il GU quindi formulava il quesito peritale tenuto conto delle contestazioni espressamente fatte dalla stessa proprietà locatrice nel verbale di sopralluogo del Controparte_2
12/02/2020 dalla stessa parte redatto (sub documento n. 9 a pagina 4 del Per_1 fascicolo e prodotto in causa dalla stessa parte opponente ed alla Per_1 Per_1 stessa riferibile)…..
Il GU nominava CT l'arch. (nato il [...] a [...]) Persona_2 al n. 15089 dell'albo CT di Milano, arch. n. 12621; questo il quesito peritale formulato…: Accerti e verifichi il nominato CT <<autorizzando sin da ora lo stesso a tentare la conciliazione tra le parti ed all'acquisizione della documentazione utile e necessaria all'espletamento dell'incarico sia presso terzi che pp.aa.>> lo stato attuale dei luoghi per cui è causa (anche con comparazione fotografica --ove sussistente-- dello stato
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> originario dei luoghi ad inizio locazione del 29/03/2004), la reale ed effettiva esistenza e la eventuale reale ed effettiva consistenza delle difformità espressamente richiamate nel verbale di riconsegna e rilascio (sub doc. 9 alla quarta 4 pagina in fascicolo in Per_1 punto di
• • ripristino della serratura della porta di ingresso
• • ripristino del cassone della tapparella a finestra,
• • sostituzione del vetro rotto ed installazione del nuovo vetro in luogo di quello mancante nonché gli eventuali interventi necessari alla loro eliminazione ed i conseguenti costi stimati. Il nominato professionista accettava l'incarico peritale sul quesito formulato, prestava l'impegno di rito e fissava l'inizio delle operazioni peritali.
A) Questo l'unico verbale di rilascio e riconsegna dei locali steso di comune accordo tra le parti locatrice ( e conduttrice ( Controparte_2 [...]
) ed unico sottoscritto da entrambe…. CP_1
B) Questo il verbale redatto dalla sola proprietà e non controfirmato dalla controparte…. Per_1
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> C) Questo invece il verbale steso ed unicamente sottoscritto dalla parte conduttrice e non controfirmato dalla controparte CP_1 CP_3
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>>
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> In data 07/04/2025 l'elaborato peritale della CT veniva depositato in atti. Quindi da ultimo, all'esito dell'ultima udienza tenutasi anche per la discussione orale, il Giudice procedente all'esito della discussione si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria definitiva del presente giudizio.
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale del capoluogo lombardo secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte.
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare7 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di 7 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema
dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivì, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la
…incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14259/2024) il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., in caso di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre peraltro nel solo caso in cui la motivazione risulti invero del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Ugualmente, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di gravame nemmeno tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). Il Tribunale da ultimo, in fase decisoria e nel merito, ritiene di qui confermare la delibazione giudiziale8 delle istanze istruttorie e di prova formulate dalle parti nei rispettivi atti difensivi, così come già effettuata nell'emessa ordinanza di ammissione delle richieste probatorie (orali, per testi e documentali) così come articolate dalle parti costituite. Quanto la merito dell'oggetto contenzioso si osserva quanto segue. Parte locatrice opponente invocava a proprio favore maturate (ed asseritamente Per_1 dovute) rivalutazioni Istat del canone di locazione mai corrisposte dalla , per un CP_1 totale a credito della locatrice di €#7.185,00#. Per_1
Ritiene il decidente che il documento otto sia invero di nullo valore probatorio ed irrilevante ai fini del decidere sulla asserita e pretesa debenza dell'adeguamento ISTAT. Il primo documento redatto a mano non firmato né dalla né dalla Per_1 CP_1 porterebbe in ogni caso e comunque un valore ISTAT chiaramente interlineato; le altre due semplici scritture a mano appaino (al più) unicamente riferibili alla locatrice ed in Per_1 alcun modo riferibili ad una richiesta dell'aggiornamento ISTAT fatta alla parte conduttrice 8 Cfr. la recentissima pronunzia della Suprema Corte di Cassazione n. 17685/2022 secondo cui …….è opportuno premettere che la sussistenza di un obbligo del giudice di concedere, ove richiesti, i termini per lo svolgimento delle facoltà difensive di cui all'art. 183 cpc comma 6, è tutt'altro che pacifico nella giurisprudenza di questa Corte. Si è di recente affermato che, in forza del combinato disposto dell'art. 187 cpc comma 1 e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 cpc la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione. Una diversa interpretazione delle norme, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 190 cpc (Cass. ai nn. 4767/2016, 8287/2017 e 7474/2017).
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> (richiesta peraltro rimasta prospettata dalla parte opponente richiesta ma -da CP_1 sempre-- negata e contestata dalla opposta ex art. 115, I comma cpc;
cfr. Cass. CP_1 civ. n. 15034/2004, Cass. Civ., sent. n. 3014/2012). La Cassazione ha ribadito la nullità delle clausole inserite nel contratto di locazione che prevedano un aggiornamento automatico del canone senza necessità di inviare la richiesta (Cass. 2023 n. 30817). Nella ipotesi in esame di locazione è ad uso commerciale, il locatore deve sempre chiedere espressamente l'importo aggiornato, sempre che l'aumento Istat sia previsto nel contratto. Una eventuale clausola che preveda l'aggiornamento automatico, senza preventiva richiesta, sarebbe in ogni caso colpita da nullità.
Quanto ai relativi oneri economici risarcitori e gli asseriti costi di ripristino dello stato dei locali a carico della conduttrice (ferma restando la normale usura di uso esclusa ex lege dagli obblighi di ripristino) queste sono le oggettive evidenze e risultanze peritali della CT del 07/04/2025 pure disposta dal Tribunale: … OMISSIS….risposte ai quesiti del Giudice… In relazione ai quesiti posti dal Giudice così come riportati in premessa, lo scrivente C.T.U. ritiene, sulla scorta delle indagini e le valutazioni poste in essere e sopra dettagliate, di poter rispondere come segue:
• Accerti e verifichi il nominato CT lo stato attuale dei luoghi per cui è causa (anche con comparazione fotografica --ove sussistente-- dello stato originario dei luoghi ad inizio locazione del 29/03/2004). Data l'indisponibilità di verbali o altra documentazione atta a definire lo stato originario dei locali al momento della consegna, lo scrivente C.T.U. non è stato in grado di accertarne lo stato originario. Tuttavia è stato possibile verificare che l'unità immobiliare in argomento -al momento della consegna per locazione del 29.03.2004- non era libera da cose e oggetti, ovvero come effettivamente riconsegnata in data 12.02.2020. Invero alla data del 29.03.2004 l'unità si presentava completa di dotazioni architettoniche e impiantistiche funzionali al suo uso commerciale (gioielleria) e di proprietà dell'odierna resistente in forza di atto di cessione di beni usati sottoscritto dal precedente locatario in data 18.03.2004 (vd. all.9). Tale circostanza ha di fatto reso ignote -già a partire dal 29.03.2004- le condizioni di partenza del bene oggetto di locazione.
• (Accerti e verifichi) la reale ed effettiva esistenza e la eventuale reale ed effettiva consistenza delle difformità espressamente richiamate nel verbale di riconsegna e rilascio (sub doc. 9 alla quarta 4 pagina in fascicolo in punto di o ripristino della Per_1 serratura della porta di ingresso o ripristino del cassone della tapparella a finestra, o sostituzione del vetro rotto ed installazione del nuovo vetro in luogo di quello mancante. Per effetto di quanto accennato al punto che precede, lo scrivente C.T.U. non è stato in grado di accertare presenza e consistenza delle difformità lamentate dall'odierna ricorrente. Pur tuttavia, richiamando le deduzioni di cui al precedente par.3.2, è stato possibile formulare le seguenti valutazioni di merito:
o quanto alla serratura d'ingresso (che comunque non risulta mancante ma soltanto diversa da quanto richiesto dalla ricorrente), è stato possibile verificare che il serramento attuale - sul quale è stata montata la serratura- è stato fornito e installato dall'odierna resistente
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> anche se non dovuto (di fatto il serramento originario faceva parte dei beni usati ceduti all'odierna resistente dal precedente conduttore);
o quanto al cassone della serranda (comunque mancante) non è stato possibile rilevare elementi che ne testimonino la precedente esistenza. Di fatto alla consegna dei locali del 29.03.04, qualora esistente, non risultava visibile in quanto coperto dalle dotazioni architettoniche già esistenti (controsoffitto e boiserie);
o quanto ai vetri del sopraluce della vetrina lo scrivente ritiene che il mancante fosse tale anche al momento dell'avvio del contratto di locazione per effetto della necessità di far funzionare l'impianto di condizionamento (vd. Precedente par.
3.2.C). A riguardo di quello rotto invece, non è stato possibile acquisire elementi che testimonino l'epoca del difetto.
(Accerti e verifichi) gli eventuali interventi necessari alla loro eliminazione ed i conseguenti costi stimati. Con riferimento alle considerazioni di cui al punto che precede, data l'impossibilità tecnica di accertare le difformità degli elementi presi in esame rispetto alle loro condizioni al momento della consegna del 29.03.2004, lo scrivente C.T.U. ritiene utile esprimere ugualmente una stima dei costi eventualmente necessari per la loro eliminazione, lasciando all'Ill.mo Giudice ogni valutazione in merito alla loro effettiva attribuzione. Atteso che anche specifiche e consistenze dei manufatti di cui la ricorrente lamenta il mancato ripristino sono inaccertabili, nella tabella che segue sono state prese in considerazione dotazioni standard e prezzi desunti dal Listino CC.I.AA. della Provincia di Milano relativo al I° semestre 2024.
Il Tribunale ritiene, in ogni caso ed in via assorbente di ogni altra questione sul punto, di fare proprio ed aderire alla giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte (cfr. tra le
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> molte Cass. sent. n. 17644/2016) secondo il cui principio consolidato il Giudice del merito, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni9 del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità (cfr. Cass. 22 febbraio 2006, n. 3881). In tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. fra le tante, Cass. 9 marzo 2001, n. 3519 cfr. Cass. nn. 2114 del 1995, 26694/2006, 10222 del 2009 e 28647 del 2013). Peraltro l'art. 23 del contratto di locazione oggetto di causa prevedeva espressamente un obbligo di imbiancare e verniciare i muri (e non era stato affatto previsto dalle parti contraenti alcun obbligo di rasatura); ciò dovendo anche tenere presente che < evidenza>> i muri erano rimasti “al rustico” da prima della locazione e come tali sono Pt_2 rimasti (come già erano del resto in origine)-- e quindi non rasati tanto è vero che gli stessi erano rimasti (come già all'origine) da sempre coperti con una boiserie (boiserie questa ceduta alla dal precedente conduttore degli stessi locali oggi oggetto di causa e CP_1 anch'esso esercente una attività di gioielliere). Quanto alla ammissibilità e rilevanza del doc. 9 quale allegato alla CT (portante la data del 18/03/2004) sul punto vale solo richiamare SS.UU. Cass. n. 3086/2022 secondo cui in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal Giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare. Da ultimo va rilevato che la parte opposta di sul punto di cui sopra ha come da suo CP_1 onere specificatamente, puntualmente e tempestivamente contestato10 (ex art. 115, I comma, 9 Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 c.p.c., n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime altre Cass. n. 22801 del 2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272 del 2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. nn. 1570 del 1984; 275 del 1995 e - più recentemente 24508 del 2006). 10 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> ultima parte c.p.c.) quanto prospettato dalla parte opponente, sicchè quest'ultima, anche in ossequio al generale principio dispositivo11 della prova (ferma la non risarcibilità del
(«fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di
“fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
11 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> deperimento ordinario dato dal normale stato di uso), nemmeno potrebbe ritualmente valersi12 né giovarsi del conseguente esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata. Da ultimo potranno riconoscersi, invece, alla parte locatrice odierna opponente (seppure la stessa parte opponente fatti-- effettivamente non appaia avere dato concreto riscontro e Pt_3 prova di avere fornito i consuntivi condominiali alla parte conduttrice per ogni opportuna verifica e controllo) le voci di importo (verosimili per entità) delle spese condominiali arretrate per totali €#802,80# oltre interessi come per legge. In conclusione quindi fermo il credito restitutorio della conduttrice opposta per il recupero del deposito cauzionale (già originariamente versato dalla alla proprietà) e degli CP_1 interessi maturati a questo si deve aggiungere il credito (quest'ultimo peraltro mai espressamente contestato dalla parte ed anzi nei fatti riconosciuto) di ulteriori Per_1
€#1.040,00# a titolo di rimborso del 50% delle spese di registrazione del contratto di locazione (dato fattuale oggettivo), deve per contro riconoscersi in questa sede un controcredito della proprietà per le spese condominiali maturate (€#802,80#) dovute e non pagate nei limiti di cui sopra e l'ulteriore importo in favore della proprietà opponente a fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
12 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045).
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> titolo risarcitorio per le spese di ripristino locali quantificate dal CT, nei limiti dei danni accertati e verificati e pari ad €#471,76# (IVA già compresa con aliquota al 22%). In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza (nel caso di specie parziale reciproca), le spese legali di lite e di procedura (di CT) sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia, tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente (dovendo peraltro considerare il divario di entità tra gli importi creditori prospettati pretesi e vantati e gli importi poi da ultimo realmente riconosciuti ed accertati come effettivamente giudizialmente riconosciuti). In particolare si dispone che le spese legali di lite e di procedura (di CT) siano compensate tra le parti costituite nella misura di metà (50%); per la residua quota di un/mezzo (metà) - direttamente già liquidata come in dispositivo- le stesse saranno definitivamente poste a carico della parte ricorrente opponente Controparte_2
Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione13 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito14, deve ritenersi allo stato assorbita15. 13 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 14 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
15 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 28799/2021, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
-Atteso il limitato e parziale accoglimento della opposizione proposta da parte locatrice revoca -ad ogni effetto di legge -il decreto ingiuntivo n. 8972/2021 Controparte_2
(RG 649/2021) emesso dal Tribunale di Milano in data del 09/04/2021-12/05/2021;
-Fermo il qui riconosciuto ed accertato credito restitutorio (in favore della parte opposta dell'importo della cauzione versata alla proprietà per CP_1 complessivi €#4.200,00# oltre interessi maturati (somma questa già versata dalla parte ricorrente opponente in esecuzione della ordinanza emessa ex art. 648 cpc in data del 12/04/2022 ed importo questo effettivamente dovuto alla conduttrice opposta
[...]
) condanna la parte ricorrente/opponente al pagamento --in favore di CP_1 controparte opposta dell'ulteriore somma di €#1.040,00# dovuta a titolo CP_1 di rimborso del 50% (metà) delle spese di registrazione del contratto di locazione oltre ad interessi di legge sulla somma capitale maturati e maturandi dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
-Condanna la parte resistente opposta , nata a [...] il [...], Controparte_1
( al pagamento --in favore di controparte opponente C.F._4 dell'importo complessivo di €#802,80# per spese condominiali Controparte_2 oltre ad interessi nella misura di legge maturati e maturandi dalla domanda sino al saldo effettivo ed al pagamento (sempre in favore di controparte opponente) per l'ulteriore importo di complessivi €#471,76# oltre ad interessi di legge sulla somma capitale maturati e maturandi dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
-Disattende e non accoglie tutte le altre domande ed eccezioni proposte e formulate dalle parti costituite non già qui espressamente accolte;
–Dispone la compensazione tra le parti costituite sia delle spese di CT (così come già liquidate in corso di causa con decreto del 14/04/2025) come anche delle spese legali di procedura entrambe nella misura di metà (50%);
-Condanna la parte ricorrente in opposizione alla refusione, in favore di controparte opposta , della residua quota parte di metà (1/2) delle spese legali della CP_1
assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 28799 2021 -sentenza-pagina 1 di 24>> presente procedura qui di seguito direttamente liquidata in complessivi €#3.800,00# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
- Condanna la parte ricorrente in opposizione alla refusione, in favore di controparte opposta , della quota parte di metà (50%) delle spese di CT (così come CP_1 già liquidate in corso di causa con decreto del 14/04/2025);
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, deciso il 08/10/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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