Art. 36.
Il personale della Regione Trentino-Alto Adige comunque assunto anteriormente al 23 settembre 1955, purche' adibito a servizi di carattere permanente, e' iscritto obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali con effetto dalla data di assunzione.
La sistemazione contributiva retroattiva derivante dall'applicazione del comma precedente si effettua prescindendo dalle norme contenute negli articoli 31 e 32 della legge 24 maggio 1952, n. 610 , ed, inoltre, limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 1958, con la riduzione di un terzo del contributo ordinario dovuto dagli iscritti e dall'Ente.
Il personale della Regione Trentino-Alto Adige comunque assunto anteriormente al 23 settembre 1955, purche' adibito a servizi di carattere permanente, e' iscritto obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali con effetto dalla data di assunzione.
La sistemazione contributiva retroattiva derivante dall'applicazione del comma precedente si effettua prescindendo dalle norme contenute negli articoli 31 e 32 della legge 24 maggio 1952, n. 610 , ed, inoltre, limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 1958, con la riduzione di un terzo del contributo ordinario dovuto dagli iscritti e dall'Ente.