Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/02/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3062/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3062/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PA C.F._1
ALESSANDRO MOBIGLIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI 49 39100 BOLZANO
-INT.11 resso il difensore Parte_2 attore in riassunzione contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
NICOLA GIOVANNI FEDELI, elettivamente domiciliata in PIAZZA A. DIAZ 1 20123 MILANO presso il difensore convenuta in riassunzione contro
(C.F. ) CP_2 P.IVA_1
pagina 1 di 22
Conclusioni per PA
Voglia l'On.le Corte d'appello adita, contrariis rejectis, così giudicare Nel merito ed in via principale 1)
Effettuato un nuovo esame del materiale istruttorio relativo alla precedente causa d'appello, indi anche di quello offerto in comunicazione da , in applicazione dei principi di diritto e delle Controparte_1 ricostruzioni giuridiche effettuate dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 879/2023, imputare alla quota di legittima spettante alla SI.ra anche l'immobile oggetto di donazione Controparte_1
(appartamento n. 1), denominato “Palais Milton”, sito in Monte Carlo – Boulevard Princesse Charlotte,
14 -, secondo il valore di mercato che verrà determinato in corso di causa dall'Ausiliario tecnico del
Giudice all'uopo nominato. 2) In ogni caso, respingere le domande formulate da Controparte_1
anche quelle aventi ad oggetto la riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie
[...] effettuate da;
ciò in conseguenza del fatto che nessuna lesione della quota di TE legittima spettante alla prima può dirsi essersi mai realizzata. Nel merito ed in via istruttoria 1)
Nominare, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 61 e 68 c.p.c., un Ausiliario di particolare competenza tecnica (Consulente d'ufficio) cui affidare l'incarico di stimare il valore dell'immobile (appartamento n. 1), denominato “Palais Milton”, sito in Monte Carlo – Boulevard Princesse Charlotte, 14 -. *** Con vittoria di spese, compensi del doppio grado di giudizio (i.e. di quello di cassazione e del giudizio di rinvio) e rimborsi forfettari di avvocato ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii.
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, così giudicare IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
Rigettare - giusti i motivi tutti dedotti in narrativa e, comunque, mediante ogni più opportuna declaratoria – le domande formulate da in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
PA
IN SUBORDINE: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita dovesse accogliere anche solo parzialmente le domande proposte dal SI. previa ogni PA migliore declaratoria, accertare e dichiarare l'intervenuta donazione e/o in ogni caso la liberalità posta in essere dalla de cuius in favore del SI. avente ad oggetto l'immobile denominato PA
Studio 108 - Le Park Palace sito in Monte Carlo - Avenue de la Costa 27 - MC9800 Monaco, imputando al donatum o in alternativa al relictum il relativo valore, stimato all'epoca dell'apertura pagina 2 di 22 della successione in € 8.500.000,00, o in quello diverso, maggiore o minore accertato in corso di causa.
Confermare per il resto la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 24/2022 pubblicata il
10/01/2022. Il tutto oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo, oltre a rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato per il presente procedimento di rinvio ed il precedente grado di giudizio innanzi alla Corte di Cassazione oltre accessori di legge, come da
Regolamento introdotto con Decreto Ministeriale n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, con l'applicazione dell'art. 4, comma 1 bis del predetto Decreto Ministeriale n.
55/2014, 1, per il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. IN VIA
ISTRUTTORIA: Per tutti i motivi espressi in atti, ci si oppone all'ammissione della CTU tecnica ex adverso richiesta per la determinazione del valore dell'immobile denominato “residenza Palais Milton” di proprietà della . Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse _3 accogliere l'istanza istruttoria avversaria, si chiede che venga disposta CTU tecnica per la determinazione del valore dell'immobile denominato “Le Park Palace” riconducibile al SI. Pt_1
[...]
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3322/20, nella causa di riduzione per lesione di legittima promossa da nei confronti del fratello Controparte_1 PA
relativamente alla successione testamentaria della madre , accertava la
[...] TE lesione della quota di legittima e riduceva la istituzione del fratello quale erede universale del
45,85% sul relictum come ricostruito in sentenza.
2. La Corte d'Appello di Milano con sentenza 24/2022, per quanto di interesse in questa sede, ha ritenuto inammissibile il motivo di appello formulato dal convenuto in riduzione PA
motivo con il quale quest'ultimo aveva sostenuto che, ai fini della determinazione
[...] della quota di riserva, era necessario tenere conto di una donazione elargita dalla madre in favore della sorella, attrice legittimaria. Il giudice di secondo grado ha, infatti, TE ritenuto che la deduzione fosse ancorata ad una produzione documentale inammissibile, in pagina 3 di 22 quanto depositata solo in secondo grado, in difetto dei relativi presupposti, pur essendo l'appellante a perfetta conoscenza dell'esistenza di detto documento.
3. La Corte di cassazione, a seguito di ricordo formulato da con PA ordinanza n. 20138/2023, ha così statuito: “nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la deduzione, da parte del convenuto, della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall'attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte, ma è ammissibile anche d'ufficio ed in grado di appello, purché i fatti risultino documentati ex actis (Cass. n. 26858/2013). La
Corte d'appello, investita della questione dell'ammissibilità dei documenti prodotti nel grado dall'appellante principale, ha operato il confronto con documenti parimenti prodotti nel grado dalla controparte, ponendone in luce coincidenze e divergenze. Resta fermo, però, che si evince chiaramente dall'analisi operata con la sentenza impugnata che i documenti di controparte alludevano a liberalità fatte dall'attrice in favore dei figli, compresa l'attrice in riduzione.
Nondimeno la Corte territoriale ha omesso ogni considerazione con riguardo a questo aspetto.
I documenti prodotti da sono stati valutati al solo fine di accertare Controparte_1
l'ammissibilità della produzione dell'appellante principale. Tale iter non si può condividere.
Infatti, una volta che la Corte di merito ha ritenuto di poter utilizzare la produzione di _1
, è inevitabile concludere che la produzione è stata implicitamente, ma univocamente,
[...] ammessa. Quindi, in forza del principio di acquisizione, la corte territoriale avrebbe dovuto valutare i documenti per ogni effetto, trattandosi di valutazione non scindibile. Piuttosto si deve rimarcare che in ordine all'ammissione dei documenti di parte appellata , Controparte_1 anch'essa destinataria del divieto ex art. 345 c.p.c. come giustamente si sostiene nel controricorso, non sono state sollevate censure in questa sede. In accoglimento del primo motivo, pertanto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di
Milano in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame del materiale istruttorio, attenendosi a quanto sopra”.
4. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., chiede che, PA effettuato un nuovo esame del materiale istruttorio relativo alla precedente causa in grado d'appello, ivi compreso quello offerto dalla difesa di in applicazione del Controparte_1 principio di diritto enunciato dai giudici di legittimità, venga imputata alla quota di legittima spettante ad anche il valore dell'immobile, appartamento denominato Palais Controparte_1
pagina 4 di 22 Milton, sito in Monte Carlo, boulevard Princesse Charlotte, 14 nella misura da determinarsi da ausiliario tecnico del giudice, in corso di causa.
5. chiede che, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle Controparte_1 domande spiegate dalla controparte, sia accertata e dichiarata l'intervenuta donazione posta in essere dalla de cuius in favore di avente ad oggetto l'immobile PA denominato Studio 108, sito in Monte Carlo, avenue de la Costa, 27 MC 9800 Monaco, imputando al donatum o in alternativa al relictum il relativo valore stimato all'epoca dell'apertura della successione in € 8.500.000,00 o in quello diverso da accertarsi nel corso del giudizio.
6. Dopo l'udienza di prima comparizione del 28.5.2024 in cui era dichiarata la contumacia di la causa veniva rinviata in decisione ai sensi degli artt. 352 e 127 ter c.p.c., con CP_2 concessione dei temini di legge per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
7. In via preliminare, si rileva che, contrariamente a quanto esposto in comparsa conclusionale da il riassumente ha precisato le conclusioni nel relativo foglio datato Controparte_1
21.9.2024 negli stessi termini di cui all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c..
Nessuna valenza hanno, invece, le note sostitutive di udienza depositate da in PA data 22.11.2024, in quanto non si inscrivono in alcuno degli atti tipici o in alcuna memoria autorizzata.
8. Il profilo valutativo sottoposto all'esame della Corte attiene al materiale istruttorio esaminato nel giudizio di legittimità, valutazione idonea, in astratto, a modificare le statuizioni della pronuncia di primo grado.
9. Il giudice di secondo grado, con sentenza la n. 24/2022, quanto ai documenti che
[...] intendeva produrre ex art. 345, III comma c.p.c., così si era espresso: PA
“l'appellante intende provare, tramite la produzione dei docc. sub 4 e 5 allegati all'atto di appello, di cui chiede l'acquisizione ex art. 345, ultimo comma, c.p.c., affermando di non averli potuti produrre in primo grado per causa a lui non imputabile, di esserne venuto a conoscenza solo in data 4.3.2020 -dopo l'udienza di p.c. in primo grado- la donazione della madre deceduta alla sorella dell'unità immobiliare sito in Montecarlo nell'immobile denominato
Palais Milton. , infatti, assume di essere entrato in possesso del doc. sub 4 solo PA
pagina 5 di 22 quando ha potuto accedere per la prima volta, in attuazione di decreto di sequestro preventivo del Gip di Milano, all'appartamento in Milano viale Abruzzi n. 16, già abitato dalla madre, in quanto impedito dalle nipoti e che avevano Controparte_4 Controparte_5 sostituito arbitrariamente le chiavi dell'immobile rifiutandosi di consegnargliele. In tale documento che chiede di acquisire, sottoscritto dalla madre e dalla sorella, PA quest'ultima dichiarava di essere unica avente diritto economico -BO-Beneficial Owner- della società con sede in Vaduz intestataria della predetta unità immobiliare sito in _3
Montecarlo e, in tale veste, autorizzava il sig. di rivelare all'avv. Giuseppe CP_6
Gianni, per l'esecuzione del mandatogli conferitogli ai fini della regolarizzazione della suddetta proprietà, di essere l'unica avente diritto economico della . Tuttavia, _3 esaminando il doc. prodotto sub 4 da , non riportante alcuna data, e PA confrontandolo con il doc. prodotto sub 1 con la comparsa di costituzione in appello dall'appellante incidentale a confutazione del primo, si evince che il documento di PA
corrisponde alla parte inferiore del contenuto del documento prodotto da
[...] _1
sub doc.
1. Il documento sub 1 di quest'ultima consta di due parti. Nella parte
[...] superiore, indicata come 1), in qualità di avente diritto economico della PA società svizzera AR sa di cui il sig. è amministratore unico, incarica il CP_6 medesimo di trasmettere la documentazione della società e dell'unità immobiliare sita nell'immobile denominato Le Park Palace in Montecarlo, all'avv. Gianni Giuseppe in
Montecarlo e, al contempo lo autorizza a svelare il proprio nominativo quale avente diritto economico -Bo Beneficial Owner- della AR sa al fine di regolarizzare la citata proprietà in Montecarlo. Tale parte è sottoscritta dal medesimo e dalla de cuius PA
. La seconda parte del documento, indicata come 2), coincide con il contenuto TE del documento n. 4 prodotto in appello da . Dal confronto fra i due documenti, PA si nota che, nel documento prodotto da , è riportata – al centro del foglio- solo PA la parte sottostante del contenuto del documento riguardante la sorella, doc. 1 prodotto dalla sorella. Tale parte, oltre ad essere stata riportata in posizione centrale del foglio, evidenziava anche la cancellazione del n.2) esistente accanto alla parte del documento che contiene la disposizione relativa alla sorella risultante dal doc.1 prodotto dalla medesima. Ulteriormente il doc. 1 prodotto con l'appello incidentale -che non riporta alcuna data- è la bozza del documento prodotto come doc. 2 da , del tutto identico in quanto a contenuto, Controparte_1
pagina 6 di 22 in cui vi sono apposte le firme delle tre parti e la data del 16/12/2011. Quindi si evince che era a conoscenza del contenuto del documento 4 che intende produrre e PA quindi dell'esistenza dell'immobile in Montecarlo donato dalla madre alla sorella sin da prima dell'inizio del giudizio di primo grado. Conseguentemente era anche a PA conoscenza del contenuto del documento sub 5 che intende produrre, datato 8.11.2007 e sottoscritto dalla de cuius, con la quale la medesima attribuisce al figlio l'appartamento sito nell'immobile denominato Le Park Palace in Montecarlo e intestato fiduciariamente alla
AR sa al figlio e l'appartamento sito nell'immobile denominato Palais Milton in
Montecarlo alla figlia. Consegue quindi l'inammissibilità della produzione dei documenti sub 4
e 5 allegati all'atto di appello di e l'inammissibilità del secondo motivo di PA appello fondato su tali documenti”.
10. A seguito della decisione della Corte di Cassazione come sinteticamente riportata sub n. 3, il riassumente rileva che dai documenti nn. 1 e 2 prodotti dalla sorella PA
(stesso documento con e senza data) si desume agevolmente che la madre aveva inteso anticipare gli esiti della sua successione tramite negozi fiduciari: si trattava di due donazioni a ciascun figlio e delle stesse si doveva tenere conto, in particolare quanto al calcolo della quota di legittima della sorella, calcolo che rendeva necessaria la stima tramite perito immobiliare dotato di particolare competenza.
11. La difesa di quanto al documento 4) ex adverso prodotto Controparte_1 nell'originario grado di appello, si esprime nei seguenti termini: “risulta che parte appellante abbia palesemente contraffatto il documento in questione, producendone una versione parziale.
Il raffronto con la versione integrale del documento in questione prodotta dalla SI.ra in grado di appello sub doc. 1 non lascia infatti adito a dubbio alcuno;
in Controparte_1 ogni caso, il documento originariamente prodotto da sub doc. 4 è stato Parte_4 espressamente disconosciuto dall'appellata SI.ra nella comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta in appello, in quanto non corrispondente al suo originale. Per mero scrupolo difensivo l'odierna deducente ribadisce tale disconoscimento anche in questa sede.
Fermo quanto sopra, si rileva in ogni caso come la tesi di controparte, secondo la quale la documentazione prodotta in appello sia dallo stesso che da PA Controparte_1 dimostrerebbe l'esistenza una donazione o liberalità da parte della de cuius in favore
[...] dell'appellata non considerata in primo grado, sia del tutto priva di alcun fondamento. Invero,
pagina 7 di 22 con riferimento a tale tesi, è possibile osservare quanto segue. Innanzitutto, controparte non deduce nemmeno per sommi capi circostanze utili a confermare il fatto che la de cuius sia mai stata titolare delle quote delle società Mianvi Sa o AR SA o anche solo delle relative proprietà immobiliari (residenza Palais Milton per e residenza Le Park Palace per _3
AR SA). E tale circostanza, ove fondata, non avrebbe dovuto essere difficile da dimostrare, posto che si tratta in entrambi i casi di informazioni che dovrebbero risultare da pubblici registri. Il fatto che non venga nemmeno dedotto, ancor prima che provato, che i beni in questione siano mai appartenuti alla de cuius esclude prima logicamente che giuridicamente, che si possa anche solo invocare l'esistenza di una donazione o comunque di un atto di liberalità. L'accertamento della titolarità di un bene in capo ad un determinato soggetto costituisce infatti il presupposto logico-giuridico imprescindibile per sostenere che detto bene possa essere stato oggetto di una donazione o di altro atto di liberalità. Nel caso di specie, come si è visto, il SI. non ha dedotto alcun elemento, nemmeno indiziario, PA utile a poter anche solo prendere in considerazione il fatto che la SI.ra sia TE stata, in un qualunque momento della sua vita, proprietaria di uno dei beni di cui trattasi. Allo stesso modo, nessuna deduzione, informazione, prova o anche solo indizio viene poi offerta dall'appellante in relazione alla presunta liberalità che – in ipotesi – sarebbe stata effettuata dalla SI.ra in favore dei figli. Non viene dedotto, invero, quando, dove ed in che TE modo la de cuius avrebbe posto in essere l'atto di liberalità rivendicato da controparte. Tale circostanza, peraltro, non pare di secondo momento. Anche assumendo per assurdo che la
SI.ra sia mai stata proprietaria delle quote delle due società e che le abbia quindi TE donate ai figli, bisognerebbe anche – a sommesso avviso di questa difesa – provare in questo giudizio il fatto che, al momento (sconosciuto) della donazione tali società fossero effettivamente proprietarie dei due immobili siti in Montecarlo. Insomma, nel caso di specie non è dato sapere: i) se la SI.ra sia mai stata proprietaria delle quote delle TE società AR SA e;
ii) se e quando la stessa abbia mai posto in essere un atto di _3 liberalità in favore dei figli, avente ad oggetto le quote delle due società; iii) se e quando le due società sarebbero entrate in possesso dei compendi immobiliari siti in Montecarlo. Insomma, nulla è dato sapere se non il fatto che la SI.ra ha apposto in cale alle TE dichiarazioni dei figli la propria sottoscrizione “Per consenso” (pagg. da 3 - 6 della comparsa di costituzione e risposta). Ora, sempre secondo il documento integrale – Controparte_1
pagina 8 di 22 quello, cioè, prodotto dalla stessa, sia con data, sia senza – reca speculare dichiarazione dell'appellante, controfirmata per consenso dalla di lui madre. In questo senso, alla convenuta in riassunzione pare del tutto inconcepibile che la S.C. avesse affermato che il documento in esame “alludeva a liberalità fatte dall'attrice in favore dei figli, compresa l'attrice in riduzione”. Chiede, quindi, che la Corte escluda, quanto a tale documento, qualsiasi valenza in punto di prova di qualsiasi forma di liberalità da parte della in favore della figlia TE
, con conseguente integrale rigetto delle domande ex adverso proposte. In subordine, _1 laddove la Corte reputasse che la documentazione versata in datti - dichiarazioni dei fratelli in relazione alle società AR SA e - dimostri l'intervenuta donazione Pt_1 _3
o liberalità da parte della de cuius in favore della dell'immobile denominato residenza Pt_1
Palais Milton, sottolinea il carattere simmetrico delle disposizioni: ed, invero, anche
[...] nel medesimo documento, utilizzando le medesime espressioni, dichiarava PA inequivocabilmente di essere l'unico avente diritto economico (BO-Beneficial Owner) della
AR SA, società intestataria dell'immobile Le Park Palace, appartamento n° 108, 27
Avenue de la Costa a Monte Carlo (Monaco) (cfr. docc.
1 -2 fascicolo appello _1
. Esattamente come per la sorella, la dichiarazione di era
[...] PA controfirmata, con la dicitura “per consenso” dalla madre Appare dunque TE evidente che dichiarazioni identiche, recanti entrambi la sottoscrizione della de cuius “per consenso”, non possano che condurre a conclusioni identiche: se mai la Corte dovesse ritenere che la documentazione versata in atti dimostrasse l'intervenuta donazione o liberalità in favore della delle quote della società e/o dell'immobile denominato residenza Palais Pt_1 _3
Milton, la Corte dovrà necessariamente ricomprendere nell'asse ereditario anche il valore dell'immobile denominato “Le Park Palace”, sito in Monte Carlo – Avenue de la Costa 27, attribuendolo ad Pt_1 PA
12. Opinione della Corte quanto ai motivi sollevati da a seguito PA dell'ordinanza del giudice di legittimità. Necessario punto di partenza è costituito dal principio di diritto per cui “nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la deduzione, da parte del convenuto, della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall'attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte, ma è ammissibile anche d'ufficio ed in grado di appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis" (principio espresso dall'ordinanza di pagina 9 di 22 rinvio e dalla citazione, nella stessa contenuta, di Cass. civ. n. 26858/13). Ne consegue che deve necessariamente procedersi ad un nuovo esame del materiale istruttorio, compresi i documenti prodotti dalle parti anche in grado di appello, in forza del principio di acquisizione dei documenti, dovendosi ritenere che abbia dato prova dell'indisponibilità PA del predetto documento, contraddistinto con il n. 4, per quanto assunto in merito all'indisponibilità dell'immobile ove lo stesso documento era riposto.
13. Orbene, il documento n. 4 prodotto da nel primo giudizio di appello - e di PA cui, giusta l'ordinanza di cui sopra – si deve tenere conto ha il seguente contenuto: “la sottoscritta viale Abruzzi, 16 Milano, quale avente diritto Controparte_1 economico della società di diritto del Principato del Liechtenstein, con sede in _3
Vaduz della quale i signor fiduciario in Lugano, piazza Dante, 8 è membro CP_6 del Consiglio di Amministrazione con diritto di firma individuale;
incarica lo stesso signor di trasmettere all'avv. Giuseppe Gianni, Monte Carlo, tutti i documenti sociali CP_6 compresi quelli relativi all'avente diritto economico della società nonché quelli _3 relativi alla proprietà immobiliare di cui detta società è intestataria nell'immobile Palais
Milton, appartamento no. 1, 14 Boulevard Princesse Charlotte, a Monte Carlo (Monaco) e autorizza, sollevandolo da ogni responsabilità e di tutte le conseguenze economiche e finanziarie che ne dovessero derivare a svelare, rompendo così il segreto professionale il nominativo della sottoscritta quale avente diritto economico (BO – beneficial owner) della
, Vaduz all'avv. Giuseppe Gianni per le esigenze del mandato affidatogli ai fini _3 della regolarizzazione della citata proprietà a Monte Carlo secondo la legislazione locale”.
Seguiva l'indicazione del luogo di sottoscrizione, ossia Milano, senza alcuna data e le seguenti due firme: la prima, di sotto la dicitura “in fede”; la seconda, di Controparte_1
, sotto la dicitura “per consenso”. TE
14. Così ricostruita la fattispecie documentale da esaminare, è necessario, in via preliminare, rilevare la tardività dei documenti prodotti da sub nn. 1 e 2, nel Controparte_1 primo giudizio d'appello. La mancata produzione di detti documenti in primo grado è fatto pacifico e risultante dalla verifica effettuata dalla Corte. Per tale ragione, i documenti sub nn.
1 e 2 prodotti da solo in secondo grado - ancorché la stessa ne fosse onerata Controparte_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 564, II comma c.c. - sono inammissibili ex art. 345
pagina 10 di 22 c.p.c.. Sono, quindi, superflue tutte le osservazioni di in merito all'asserita Controparte_1 contraffazione del documento versato in atti dalla controparte.
15. A questo punto, la Corte passa ad esaminare il doc. n. 4 prodotto da PA contenente il presunto negozio fiduciario sotto il quale, secondo la prospettazione del riassumente, si celerebbe una donazione in favore della sorella, donazione da considerare al fine dell'azione di riduzione.
16. A tale proposito, la difesa di nel corpo della comparsa Controparte_1 conclusionale del primo giudizio d'appello, così osservava: “premesso e ritenuto quanto precede, ferma restando la natura assorbente delle eccezioni di cui sopra, per mero scrupolo difensivo si rileva in ogni caso come la tesi di controparte, secondo la quale la documentazione
(inammissibilmente) prodotta dimostrerebbe l'esistenza una donazione o liberalità da parte della de cuius in favore dell'appellata non considerata in primo grado, sia del tutto priva di alcun fondamento. Invero, con riferimento a tale tesi, è possibile osservare quanto segue.
Innanzitutto, controparte non deduce nemmeno per sommi capi circostanze utili a confermare il fatto che la de cuius sia mai stata titolare delle quote delle società Mianvi Sa o AR SA o anche solo delle relative proprietà immobiliari (residenza Palais Milton per e _3 residenza Le Park Palace per AR SA). Il fatto che non venga nemmeno dedotto, ancor prima che provato, che i beni in questione siano mai appartenuti alla de cuius esclude prima logicamente che giuridicamente, che si possa anche solo invocare l'esistenza di una donazione o comunque di un atto di liberalità. L'accertamento della titolarità di un bene in capo ad un determinato soggetto costituisce infatti il presupposto logico-giuridico imprescindibile per sostenere che detto bene possa essere stato oggetto di una donazione o di altro atto di liberalità. Nel caso di specie, come si è visto, il SI. non ha dedotto alcun PA elemento, nemmeno indiziario, utile a poter anche solo prendere in considerazione il fatto che la SI.ra sia stata, in un qualunque momento della sua vita, proprietaria di uno TE dei beni di cui trattasi. Per tale motivo, dunque, ancor prima di analizzare il tenore della documentazione ex adverso prodotta, appare evidente come la tesi di controparte sia del tutto infondata e come le relative domande debbano essere conseguentemente disattese. Ciò premesso, con riferimento al contenuto delle produzioni documentali di cui trattasi, appare evidente come le stesse non possano nemmeno per un momento essere intese come utili a dimostrare l'appartenenza dei beni de quibus alla SI.ra Invero, il tenore delle TE
pagina 11 di 22 dichiarazioni a firma della SI.ra rappresenta, a tutto voler concedere, una TE conferma delle dichiarazioni dei propri figli, lungi dal mettere in discussione che i beni immobili indicati appartenessero o fossero mai appartenuti a soggetti diversi dalle due società citate” ( v pagg 38 - 40 della comparsa conclusionale del primo giudizio di appello).
17. A tale riguardo, così precisava in sede di comparsa conclusionale del PA primo giudizio di appello: “dalla documentazione acquisita nella presente causa d'impugnazione è risultato, quindi, dimostrato come la SI.ra , con l'evidente TE fine di anticipare la propria successione, nel corso della propria vita avesse trasferito fiduciariamente il diritto di proprietà sull'appartamento denominato “Palais Milton”, sito nel
Principato di Monaco – Boulevard Princesse Charlotte, 14 -, alla società con _3 sede in Vaduz, società in un primo tempo gestita fiduciariamente dal SI. con CP_6 studio in Lugano (CH). Nello stesso tempo, la SI.ra ha altresì affidato TE specifico mandato alla società affinché gestisse fiduciariamente il predetto bene ed _3 ha specificatamente previsto l'attribuzione esclusiva del diritto di proprietà sull'immobile di cui sopra (fiduciariamente intestato a a favore esclusivo della propria figlia _3
, una volta che la stessa madre fosse deceduta. Peraltro, la stessa SI.ra _1 _1
, con l'avallo della propria madre, si è inequivocabilmente dichiarata beneficiaria
[...] effettiva, o “titolare effettiva” secondo la corretta traduzione della dicitura “Bo-Beneficial
OWNER”, per quanto riguardava la proprietà dell'immobile denominato “Palais Milton”.
Tutto ciò dimostra, inequivocabilmente, l'esistenza di una liberalità non donativa o di una donazione indiretta (ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 809 c.c.) a favore della SI.ra
. Nel caso in cui la Corte ritenesse di sottoporre alla valutazione di Controparte_1 un Ausiliario entrambi gli immobili siti nel Principato di Monaco, nessuna opposizione verrà fatta dall'appellante. Quanto precede, anche per dimostrare la sperequazione esistente tra il valore dei due immobili, il tutto naturalmente a beneficio esclusivo di quello assegnato in proprietà esclusiva alla SI.ra . Da ultimo, il SI. Controparte_1 PA contesta specificamente il valore attribuito dalla propria sorella all'immobile della società
AR S.A., bene di cui lo stesso SI. sarebbe risultato essere esclusivo Pt_1 beneficiario. Il valore indicato in comparsa di risposta dalla SI.ra non è in Controparte_1 alcun modo stato dimostrato (ma controparte, come dalla stessa scritto, è solita assolvere unicamente l'onere di allegazione dimenticandosi, invece, di assolvere anche quello pagina 12 di 22 probatorio)” ( v. pagg. 23 – 24 della comparsa conclusionale del primo giudizio di appello).
Stesse considerazioni svolgeva la difesa di in sede di memoria di PA replica.
18. Orbene, a fronte di tali, specifiche contestazioni da parte di la Controparte_1
Corte non può considerare affatto come pacifici i seguenti profili:
a. la proprietà dei predetti immobili in capo ad , per il tramite delle società TE fiduciarie;
b. l'enucleazione di atti di liberalità in favore del figlio da parte di PA
. TE
19. Ora, non solo tali fatti non sono pacifici, ma la difesa di parte appellante, a livello di allegazioni, non ha fornito un alcun compendio giuridico dotato della benché minima tenuta.
Non è in atti alcuna risultanza in ordine alla tipologia di regime giuridico della predetta società fiduciaria ( ), non risultando da alcun pubblico registro il regime di proprietà _3 dell'immobile ubicato in Montecarlo;
in altri termini, non risulta minimamente il soggetto persona fisica o giuridica proprietario del predetto immobile ed anche la schermatura del negozio fiduciario non è ricavabile da alcun elemento documentale o parere giuridico di esperto in diritto straniero. Tanto priva di fondamento logico e giuridico un possibile atto dispositivo di liberalità da parte della de cuius in favore della figlia, in quanto la mancanza di titolarità del diritto di proprietà esclude in radice qualsivoglia effetto traslativo. Non solo, ma proprio la concatenazione delle frasi nel documento prodotto da non PA consente minimamente di ricavare una qualche disposizione donativa, quanto meno secondo il diritto positivo nazionale, in favore di Controparte_1
20. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, la Corte, quanto al doc. n. 4, esclude ogni rilevanza sul piano probatorio, rilevanza che avrebbe potuto essere utile al fine della diversa composizione quantitativa del donatum, con conseguenti diversi esiti dell'azione di riduzione intentata da Controparte_1
21. A questo punto, è utile riportare il contenuto della decisione di secondo grado, che, pure cassata in sede di legittimità e, quindi, tecnicamente non passata in giudicato sui restanti profili, poteva essere modificata nelle statuizioni, laddove fosse stata assegnata rilevanza probatoria al documento oggi in esame. In difetto di tale rilevanza per le motivazioni sopra esposte, la Corte richiama sinteticamente i fondamentali snodi motivazionali che integralmente condivide, non pagina 13 di 22 essendovi più alcun thema decidendum suscettibile di modifica in ragione di ulteriori motivi, posto che aveva formulato ricorso in cassazione per l'unico motivo afferente PA
l'ammissibilità e la rilevanza del documento sub n. 4.
22. Premesso, dunque, che Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3322/20, nella causa di riduzione per lesione di legittima promossa da nei confronti del Controparte_1 fratello relativamente alla successione testamentaria della madre PA [...]
accertava la lesione della quota di legittima e riduceva la istituzione del fratello TE quale erede universale del 45,85% sul relictum come ricostruito in sentenza, la Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, accertava la quota di riserva della legittimaria sull'eredità relitta da Controparte_1 TE dichiarando la lesione per nominali € 1.312.488,89; di conseguenza, riduceva la istituzione di quale erede universale del 45,65% sul relictum come ricostruito. PA
23. In particolare, con il primo motivo chiedeva l'esclusione dal computo PA del relictum delle seguenti poste: i) il credito da mutuo di € 2.072.400,00 della de cuius nei confronti della Seal s.p.a. di cui la stessa era socia e amministratrice;
ii) il credito di €
1.011.477,00 della de cuius nei confronti della per il conferimento di metà della CP_2 provvista utilizzata dalla società per acquistare dalla medesima le quote della società Alvi G.h.
s.r.l.; iii) il credito di € 221.000 per “compensi da amministratore” che vantava TE nei confronti della società Seal s.p.a.; iv) il valore dei beni mobili indicati nell'elenco separato prodotto dall'appellata, determinato in € 150.000,00.
24. proponeva appello incidentale deducendo tre motivi. Con il primo Controparte_1 motivo deduceva l'erronea quantificazione del credito vantato dalla de cuius nei confronti della
, posto che detto credito, determinato in prime cure nell'importo di € 1.011.477,00, CP_2 era pari alla metà dell'intero importo di € 2.260.000,00 relativo alle rimesse dal conto di CP_2 al conto cointestato alla de cuius ed al figlio che, invece, costituivano il pagamento del prezzo delle quote. Con il secondo motivo deduceva l'erronea quantificazione del valore dei beni mobili appartenenti alla de cuius. Con il terzo motivo deduceva l'erroneo e/o immotivato rigetto delle seguenti istanze istruttorie: i) il già richiamato cap. 1 della prova per testi diretta a dimostrare l'appartenenza alla de cuius dei beni mobili contenuti nell'elenco prodotto dall'appellante incidentale;
ii) l'ordine di esibizione a carico di Intesa San PA e Banco BPM aventi per oggetto tutta la documentazione relativa ai rapporti di cassetta di sicurezza pagina 14 di 22 intrattenuti con i predetti istituti dalla de cuius e, in particolare i verbali degli inventari del contenuto delle cassette di sicurezza;
iii) l'ordine di esibizione nei confronti di PA diretto alla produzione in giudizio della dichiarazione di successione della madre.
25. Si richiama, a questo punto, la motivazione della sentenza di secondo grado, nelle parti integralmente condivise e non coinvolte dal giudizio di legittimità.
26. “Il primo submotivo dell'appello principale è infondato. Il Tribunale ha ritenuto che: i)
l'importo di € 2.072.400,00 versato dalla de cuius alla Seal s.p.a., di cui la stessa era socia e amministratrice, fosse un finanziamento soci della stessa alla società; ii) la de cuius fosse titolare di un diritto di credito nei confronti della società avente per oggetto la restituzione di tale somma data a mutuo alla stessa;
iii) lo stesso costituisse parte del relictum al suo valore nominale al momento dell'apertura della successione, stante l'assenza dei presupposti della postergazione del medesimo ex art. 2467 c.c., poiché la ctu aveva accertato che al momento dell'apertura della successione la società non era sottocapitalizzata. L'appellante, pur non contestando la qualificazione del conferimento della somma alla società da parte della de cuius come finanziamento soci e non come conferimento di capitali, deduce che il Tribunale ha errato a non ritenerlo assoggettabile alla postergazione prevista dall'art. 2467 c.c. in quanto la verifica della sussistenza dello squilibrio fra debiti della società e patrimonio netto, ai fini dell'applicazione della norma, doveva essere effettuata al momento dei conferimenti e non al momento dell'apertura della successione. In proposito, la Corte di legittimità afferma: “La postergazione prevista dalla norma finisce, così, per operare come una condizione legale integrativa del regolamento negoziale circa il rimborso, la quale statuisce l'inesigibilità del credito in presenza di una delle situazioni previste dal secondo comma dell'art. 2467 c.c., con un impedimento (solo temporaneo) alla restituzione della somma mutuata…. Se, pertanto, la situazione di squilibrio sia venuta meno al momento in cui alla società sia richiesto il rimborso da parte del socio (ovvero al momento in cui il giudice del merito sia chiamato a decidere, come si dirà), essa è tenuta a provvedervi, non attenendo la postergazione all'esistenza in sé del credito, ma alle condizioni per l'esazione, onde il venir meno di detta situazione, dapprima esistente e quindi atta a rendere il credito non esigibile, comporta il superamento dello stato di inesigibilità - Cass. sez. 1 -, Sentenza n. 12994 del 15/05/2019 (Rv. 654252 - 01) in motivazione. Conseguentemente, nel caso che occupa, ciò che rileva, al fine di ritenere applicabile l'art. 2467 c.c., è la condizione della società al momento dell'apertura della pagina 15 di 22 successione. I ctu hanno accertato che in quel momento la società non era sottopatrimonializzata e quindi il credito alla socia, in quel momento, era rimborsabile. Il punto di maggior disaccordo tra i CTP emerso in sede di lavori peritali, è quello relativo alla reale natura della voce contabile Finanziamento soci di € 2.072.400,00, ovvero se considerarla tale o, viceversa, componente di patrimonio netto. Tale aspetto impatta sul valore in maniera determinante. Quanto al personale parere dello scrivente, esso è più in linea con la tesi dei convenuti, nel senso di considerare tale voce quale effettivo finanziamento perché la SEAL, alla data di valutazione, se pur in presenza di rilevanti perdite pregresse, non risulta essere sottopatrimonializzata -pag. 17 ctu-.. Quindi non sussistevano i presupposti, al momento dell'apertura della successione, per la postergazione del credito ai sensi della richiamata norma. Per la stessa ragione è infondata l'ulteriore censura dell'appellante che lamenta il fatto che il tribunale abbia computato nel relictum il credito al suo valore nominale, quando invece lo avrebbe dovuto computare secondo il valore di presumibile realizzo da ritenersi pressoché nullo, posto che la società era già in fase di liquidazione dal 2014 e nel 2018 ne è stato chiesto il fallimento. Infatti, ciò che rileva è il fatto che il credito, al momento dell'apertura della successione, era realizzabile, non rilevando le successive vicende della società intervenute a distanza di anni. Risulta corretta quindi la computazione dello stesso nel relictum per l'importo del suo valore nominale. Il secondo submotivo dell'appello principale ed il primo motivo dell'appello incidentale vengono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Il primo è infondato, il secondo solo parzialmente fondato. Il primo profilo del submotivo dell'appello incidentale è infondato, in quanto, a giudizio della Corte, il Tribunale non è incorso nel vizio di ultrapetizione. Infatti, chiedeva accertarsi “la natura Controparte_1 simulata dell'atto di cessione del 02/07/2011 avente ad oggetto le quote delle società Alvi GH
SR meglio descritto in narrativa, da intendersi qui espressamente impugnato, il quale dissimulava una donazione, diretta od indiretta, di quote societarie, il cui valore alla data di apertura della successione per cui è causa era pari ad € 2.069.954,00, ovvero quello diverso, maggiore o minore, accertato in corso di causa”. Tale richiesta si iscriveva nella domanda diretta ad accertare la lesione della propria quota di legittima e ad ottenere la conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della stessa. Al fine della determinazione della porzione disponibile ex art. 556 c.c., onde accertare la lesione della propria quota di legittima,
chiedeva che il valore della cessione delle quote della società fosse imputato Controparte_1
pagina 16 di 22 al donatum. Il Tribunale, sulla base dei medesimi fatti costitutivi dedotti da e Controparte_1 ritenuti provati – i) cessione in data 2.7.2012 da parte di del 99,9% delle quote TE della società Alvi GH srl alla per l'importo di € 2.069.95; ii) bonifici effettuati dal CP_2
29.6.2012, con cadenza mensile e fino al 30.1.2014 da un conto corrente cointestato tra la de cuius e in favore della società per un ammontare complessivo di € PA CP_2
2.260.000; iii) pagamenti dal giorno 4.7.2012 al 31.1.2014, con cadenza mensile, dalla società verso lo stesso conto corrente cointestato per un CP_2 Controparte_7 ammontare complessivo di € 2.022.954-, ha ritenuto che la vendita fosse effettiva in quanto le dazioni da l conto corrente cointestato di cui al punto iii) CP_2 Controparte_7 costituivano il pagamento del prezzo delle quote della Alvi, ma che tuttavia per effetto delle dazioni di cui al punto ii) dal medesimo conto cointestato che Controparte_8 avevano costituito la provvista con cui era stato pagato il prezzo delle quote, era sorto un diritto di credito della de cuius nei confronti della per la metà dell'importo di € CP_2
2.260.000 ritenuto corrisposto a titolo di finanziamento/mutuo. Il Tribunale sulla base dei medesimi fatti costitutivi dedotti da , riteneva che sussistesse un diritto di Controparte_1 credito della de cuius da imputare a relictum. Il Tribunale non è incorso in vizio di ultrapetizione, in quanto, sulla base dei medesimi fatti costituitivi, ha riqualificato il rapporto giuridico dedotto, ma non ha attribuito alla parte un bene diverso da quello domandato consistente nella determinazione della porzione disponibile ex art. 556 necessaria rispetto alla domanda di riduzione di legittima proposta—Cass n. 5832 del 03/03/2021 (Rv. 660681 - 01). In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Quanto al rilievo relativo pagina 17 di 22 all'omessa applicazione dell'art. 2467 c.c. si osserva che la de cuius non era socia della CP_2
-essendo soci della stessa 0%) e, per il restante 40%, PA Controparte_4
e , figlie di difettando quindi i presupposti di Controparte_5 Controparte_1 applicabilità della suddetta norma. In ordine al primo motivo dell'appello incidentale si osserva quanto segue. È fondato il rilievo in ordine al fatto che il credito per la costituzione della provvista è stato erroneamente quantificato dal Tribunale in € 1.011.477,00 [anziché in €
1.130.000 -pari alla metà dell'importo di € 2.260.000 corrisposto alla al conto CP_2 cointestato Quanto all'ulteriore credito della de cuius per la Controparte_8 metà del prezzo pagato dalla per la cessione delle quote di Alvi, asseritamente non CP_2 percepito dalla stessa, in quanto versato sul medesimo conto cointestato, si osserva che a pag.
18 dell'atto di citazione in primo grado veniva affermato dalla stessa che Controparte_1
finanziasse con la stessa somma che le veniva restituita, nonché -a TE CP_2 pag.19 dello stesso- che il conto 1460 -da cui provenivano le provviste e sul quale CP_2 restituiva il denaro- era alimentato esclusivamente con denaro proveniente da altri conti intestati solo alla medesima. Ciò comporta l'imputazione dell'intero prezzo corrisposto alla de cuius con conseguente insussistenza dell'asserito credito. Il terzo submotivo dell'appello principale è infondato. In ordine al credito della de cuius nei confronti della Seal s.p.a. per l'importo di 221.000 € per compensi di amministratore, le censure rivolte con l'atto di appello non scalfiscono la motivazione del tribunale che ha computato lo stesso nel relictum. Infatti, è irrilevante il fatto che lo stesso sia stato rinunciato dal fratello in quanto legale rappresentante della società dopo l'apertura della successione, posto che la stessa non rileva ai fini dell'azione di riduzione, in quanto la medesima è una mera operazione contabile in relazione alla quale non ha rilevanza la sorte successiva del credito, ma unicamente la sua esistenza al momento dell'apertura della successione. Inoltre, la prescrizione del credito non è stata eccepita in primo grado, ma solo con l'atto di appello e comunque superata dalla successiva rinuncia allo stesso che ne dimostrava l'esistenza. Infine, contrariamente a quanto affermato, lo stesso non era inesigibile, in quanto, come già sopra evidenziato, poiché dalla ctu non emergeva una situazione di incapacità della società a soddisfare i debiti. Il quarto submotivo dell'appello principale ed il secondo ed il terzo motivo dell'appello incidentale vengono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Il primo è fondato. Sono infondati i motivi dell'appello incidentale. Deve ritenersi condivisibile l'affermazione del Tribunale secondo cui pagina 18 di 22 “l'allegazione attorea appare indimostrata perché non vi sono elementi al processo idonei a provare l'appartenenza alla de cuius dei beni mobili indicati”. In primo luogo, _1
, nell'atto di citazione, richiamava l'elenco dei beni mobili appartenuti alla de cuius
[...] elencati nel doc. 12, affermando che gli stessi si trovavano nell'appartamento sito in Milano viale Abruzzi abitato dalla medesima al momento della morte e oggetto di donazione al figlio ed alle nipoti. Si tratta -come si evince dalla ctu avente per oggetto la stima PA degli immobili esperita nel giudizio di primo grado- dell'appartamento sito al quarto piano dello stabile, risultato intestato per 1/3 ciascuno a e a e PA Controparte_4
, figlie di . , costituendosi in giudizio Controparte_5 Controparte_1 PA negava, che i beni indicati nell'elenco sub 12 fossero presenti in quell'appartamento. Ciò rende il fatto contestato con conseguente onere probatorio a carico di colei che ne affermava la presenza. Infatti, negare la presenza dei beni nell'unico luogo in cui i medesimi sono indicati essere presenti equivale a negarne implicitamente anche il possesso da parte della de cuius al momento della morte. Le prove orali dedotte ai cap. 1 e 2 -di cui si reitera l'ammissione con il motivo di appello-, anche se assunte non consentirebbero di raggiungere la prova del possesso dei beni elencati da parte della de cuius. Infatti, il contenuto del cap. 1 è generico, limitandosi il medesimo a chiedere ai testi conferma del possesso dei beni indicati nell'elenco da parte della de cuius senza correlarne il possesso alla data della morte. Inoltre, l'elenco di cui al doc.
12 si sostanzia in una descrizione dei beni assolutamente generica non correlata da alcuna fotografia. Ciò non consentirebbe, al teste, di individuare lo specifico bene e, al giudicante, di valutare successivamente l'intrinseca attendibilità della deposizione. Ciò vale anche per il contenuto del cap. 2 che si limita a chiedere una generica conferma dei luoghi ove fossero detenuti tali beni -in contrasto con quanto dedotto nell'atto di citazione secondo cui i medesimi beni erano detenuti nell'appartamento posto al quarto piano di viale Abruzzi- senza aggiungere nulla né in merito all'identificazione degli stessi, né in ordine alla prova del possesso dei medesimi al momento della morte della de cuius. Così appaiono parimenti generiche ed esplorative le reiterate richieste di esibizione a carico di e di Banco Controparte_9
BPM di tutta la documentazione relativa ai rapporti di cassetta di sicurezza intrattenuti dalla de cuius con tali istituti e delle dichiarazioni di successione della stessa presentata da PA
. Infatti, neppure dalle stesse potrebbe evincersi la prova del possesso dei beni di cui
[...] all'elenco sub 12 al momento della morte e comunque non ne sarebbe possibile stimarne pagina 19 di 22 esattamente il valore in assenza di fotografie e di documentazione specifica dei medesimi. In proposito, occorre rammentare che l'appartamento sito al quarto piano di viale Abruzzi era liberamente accessibile alle figlie di , in quanto cointestatarie dello stesso. Controparte_1
Sicché quest'ultima avrebbe potuto agevolmente procurarsi la documentazione fotografica di tali beni a prova di quanto affermato. Documentazione fotografica che avrebbe anche consentito una stima del valore dei beni. Conclusivamente non è provato il possesso al momento della morte da parte della de cuius dei beni di cui al doc. 12 allegato all'atto di citazione. In ogni caso, anche se ne fosse provato il possesso, l'indicazione così generica degli stessi non ne renderebbe stimabile il valore. Infatti, non può sopperirsi con un criterio approssimativo alla stima del valore degli stessi solo perché la presente controversia è finalizzata ad un calcolo aritmetico e non ha natura divisoria, in quanto anche la natura di tale accertamento impone una stima precisa del valore dei beni. Quindi e in ogni caso, a tal fine, non sono adeguati, né il criterio di valutazione proposto dall'appellante incidentale – che invoca l'applicazione dell'art. 9 del d. lgs. n. 346/90 testo unico in materia di imposta di successioni e donazioni- perché fondato su una norma tributaria di stretta applicazione solo in ambito fiscale, sia quello ritenuto dal tribunale perché il contratto di assicurazione da cui il primo giudice deriva la prova della presenza dei beni per 150.000 € era valido per il periodo dal 5.3.2008 al 5.3.2009 di molto antecedente alla data dell'apertura della successione
16.3.2014. Per tale ragione deve essere accolto il submotivo dell'appello principale con esclusione della posta di 150.000 € dal computo del relictum”.
27. Omessa, poi, la parte motivazionale concernente la produzione documentale oggetto del giudizio di cassazione che ha dato origine al presente giudizio di rinvio, va ulteriormente riportato il passaggio conclusivo, anche questo integralmente condiviso. “Quindi in conseguenza dell'accoglimento parziale del primo motivo dell'appello incidentale, il credito della de cuius derivante dal mutuo/finanziamento alla deve essere determinato in € CP_2
1.130.000 anziché in € 1.011.477,00 [+ 118.523,00]. In conseguenza dell'accoglimento del quarto submotivo dell'appello principale deve essere espunto dal relictum l'importo di €
150.000,00 pari al valore dei beni mobili. Conseguentemente il relictum determinato dal tribunale in € 5.187.391,94, deve essere rideterminato in € 5.155.914,94 [5.187.391,94 -
31.477,00 (= 150.000 – 118.523)]. Quindi la massa ereditaria, all'esito della riunione fittizia, deve essere così determinata: relictum € 5.155.914,94 – debitum € 10.598,00 + donatum €
pagina 20 di 22 3.478.750,00 = massa ereditaria € 8.624.066,94 quota di legittima (1/3) € 2.874.688,98 imputazioni ex sé per liberalità ricevute in vita dalla defunta: € 1.562.200,00. Quota di legittima da reintegrare € 1.312.488,98 [2.874.688,98 – 1.562.200,00] riduzione proporzionale dell'istituzione di quale erede universale 45,65 % rapporto percentuale PA intercorrente fra € 1.312.488,98 e € 2.874.688,98]”.
28. Ne consegue che deve essere accertata la quota di riserva della legittimaria Controparte_1 sull'eredità relitta da con lesione per nominali € 1.312.488,98 e con
[...] TE riduzione della istituzione di quale erede universale del 45,65% sul PA relictum come ricostruito in sede di giudizio di secondo grado e come non contestato.
29. In punto spese, si rammenta che la Corte di cassazione ha rimesso a questo giudice di rinvio la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità. È utile ricordare che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (si vedano in questo senso Cass. civ., n. 15506/2018; Cass. civ.,
n.7243/2006). Non rileva che la cassazione sia stata solo parziale, posto che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., S.U. n. 10615/2003) il principio, fissato dall'art. 336, primo comma, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia impugnata si estenda alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessità della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite (si vedano Cass. civ., S.U. n. 10615/2003; Cass. civ., n. 11326/2003, nonché, da ultimo,
Cass. civ., ord. n.3798/2022).
30. Si deve dunque provvedere alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio sulla base del suo esito complessivo -che vede soccombente- secondo le tariffe ed i criteri PA stabiliti dal d.m. n. 147/2022, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, a mente del quale le nuove tariffe "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e quindi successivamente al 23 ottobre 2022. Viene, infatti, in considerazione un'accezione onnicomprensiva di compenso, inteso come “corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività
pagina 21 di 22 svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio” (cfr. Cass. civ., S.U. n. 17405/2012). Le spese sono, infine, liquidate tenendo conto del valore indeterminato di alta complessità e con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi né nel giudizio di appello, né in quello di rinvio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 3062/2023 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. accertata la quota di riserva della legittimaria sull'eredità Controparte_1 relitta da , dichiara la sua lesione per nominali € 1.312.488,98; TE
II. riduce la istituzione di quale erede universale del 45,65% sul PA relictum come ricostruito nella sentenza n. 24/2002 emessa dalla Corte d'Appello;
III. condanna a rimborsare, in favore di PA Controparte_1
le spese processuali che liquida: quanto al giudizio di appello in € 14.988,00;
[...] quanto al giudizio di legittimità in € 7.655,00; quanto al giudizio di rinvio in €
14.988,00 – oltre, per tutti i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Milano, 4.12.2024.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
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