Decreto 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 776/2024 R.G.
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Alberto Binetti Presidente rel.
Paolo Rizzi Consigliere
Carmela Romano Consigliere ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento n. 776/2024 r.g.v.g., avente ad oggetto: riassunzione del ricorso per equa riparazione ex lege n. 89/2001 a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione del
10-24.5.2024 emessa nel ricorso n.r.g. 2550/2023 promosso da rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Ferrareis e Luciano Parte_1
Moretti, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Ten. Casale Y
Figoroa, 32, presso il loro studio;
OPPONENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, nel domicilio Controparte_1 eletto presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; OPPOSTO CONTUMACE
Fatto e diritto
Con ricorso ex lege 89/2001, depositato il 1° aprile 2022, iscritto al n. 568/2022 V.G.,
chiedeva alla Corte d'Appello di Bari l'indennizzo per l'irragionevole Parte_1 durata nella procedura fallimentare promossa dinanzi al Tribunale di Bari nei confronti della (n.r.g.fall. 15253/2008, sent. n. 48/2008), definita con decreto di chiusura CP_2 per ripartizione finale del 26 ottobre 2021.
Con provvedimento monocratico del 7 luglio 2022, il Giudice Ausiliario designato rigettava la domanda perché il ricorrente non aveva provveduto ad integrare la documentazione mancante entro il termine di 15 giorni indicato nel provvedimento del 6 giugno 2022 e perché l'istanza di proroga del 15 giugno 2022 era inaccoglibile in quanto non assistita da prova.
Con ricorso in opposizione ex art. 5 l. 89/2001 del 5.8.2022, iscritto al n. 1390/2022 V.G.,
chiedeva alla Corte d'Appello di Bari di revocare il decreto e di Parte_1 condannare il al pagamento dell'indennizzo negato nella fase Controparte_1 monitoria. Con decreto del 4 novembre 2022, la Corte d'Appello di Bari, in riforma del provvedimento monitorio e in accoglimento parziale della domanda, sul presupposto che era stato ammesso al passivo del fallimento con provvedimento del giudice Parte_1 delegato del 17 luglio 2014 e che, pertanto, da tale data dovesse farsi decorrere il dies a quo ai fini del calcolo della non ragionevole durata del procedimento fallimentare, così statuiva: “accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma del decreto opposto, condanna il al pagamento di € 500,00 oltre Controparte_1 agli interessi legali dalla domanda e alle spese del procedimento che liquida in relazione alla fase sommaria, in € 250,00 per il compenso professionale oltre al bollo e in relazione alla fase di opposizione, in € 27,00 di esborsi e € 284,00 per il compenso professionale
€.960x3); 2) riconoscendo che, in applicazione della L.89/2001, gli anni da considerare per il conteggio del procedimento concorsuale debbono essere conteggiati dalla data di deposito dell'istanza di ammissione al passivo fallimentare, alla data di chiusura del fallimento;
3) riconoscendo dovuta, per la fase monitoria (non essendo stata esplicitata alcuna motivazione in deroga), la liquidazione del compenso del difensore nella misura media prevista dai parametri forensi per lo scaglione di valore di riferimento, o quella massima, trattandosi di procedimento innanzi alla Corte di Appello, oltre spese generali, CPA ed IVA (se dovuta al momento del pagamento), oltre €.27,00 per esborsi (per bolli), a distrarsi a favore degli avv.ti Paola Ferrareis e Luciano Moretti, dichiaratisi distrattari;
3) riconoscendo dovuta la liquidazione del compenso del difensore per la fase di opposizione nella misura media prevista dai parametri forensi per lo scaglione di valore di riferimento, o quella massima, trattandosi di procedimento innanzi alla Corte di Appello, oltre spese generali, CPA ed IVA (se dovuta al momento del pagamento), oltre
€.46,66 per esborsi (€.27,00 per bolli, doc.25, ed €.19,66 per costo delle copie richieste in sede monitoria, doc.14), a distrarsi a favore degli avv.ti Paola Ferrareis e Luciano Moretti, dichiaratisi distrattari;
4) riconoscendo dovuta la liquidazione dei compensi per la fase di opposizione per tutte le fasi del giudizio svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale), nelle misure dianzi specificate;
5) riconoscendo dovuta la liquidazione del compenso della presente fase di legittimità, con riferimento ai parametri medi dello scaglione di riferimento e con l'aumento del 30% previsto dall'art.4, comma 1 bis del
D.M. n°55/2014 (art.4, c.
1-bis: Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”, oltre €.27,00 per esborsi (per bolli), oltre spese generali, CPA ed IVA (se dovuta al momento del pagamento), a distrarsi a favore dell'avv. Luciano Moretti, che si dichiara distrattario. Con condanna del resistente a pagare tutte le dette CP_1 somme a liquidarsi”. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 10-24 maggio 2024, accoglieva il secondo motivo di ricorso rilevando che: “L'art. 2, comma 2-bis. della l.89 del 2001, prevede che si considera rispettato il termine ragionevole di durata del processo, “se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”. La Corte di Appello ha affermato che, ai fini pag. 2 di 7 dell'accertamento della violazione del termine di ragionevole durata di una procedura fallimentare, il dies a quo deve essere individuato nel giorno di emissione del decreto di ammissione del creditore al passivo e non nel giorno di presentazione della domanda di ammissione. La Corte di Appello ha richiamato a supporto Cass. 21200 del 2018.
Occorre tuttavia ribadire il diverso principio per cui, ove il processo presupposto sia un procedimento fallimentare, la sua durata, ai fini dell'accertamento in ordine alla violazione del termine ragionevole, deve essere commisurata, per il creditore insinuato, al periodo compreso tra la proposizione della domanda di ammissione al passivo e la distribuzione finale del ricavato. Si è infatti affermato: “l'indirizzo, secondo cui «solo dal momento dell'ammissione, infatti, i creditori, effettivamente riconosciuti come tali, subiscono gli effetti della irragionevole durata dell'esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati, rimanendo, per gli stessi, irrilevante, la durata pregressa della procedura, alla quale sono rimasti, fino a quel momento, estranei» (Cass. n. 21200 del 2018; Cass. n. 964 del 2019), è diverso da quello prevalente e consolidatosi negli anni, secondo cui in tema di equa riparazione per irragionevole durata del procedimento fallimentare, il dies a quo in relazione al quale valutare la durata del processo deve essere riferito alla domanda di ammissione al passivo in quanto il singolo creditore diventa parte solo da tale momento, sicché, in caso di istanza ex art. 101 della legge fall., ai fini del giudizio di equa riparazione non assume rilevanza il precedente periodo di svolgimento della procedura concorsuale cui il creditore è rimasto estraneo (Cass. n. 5502 del 2015; Cass. n. 13819 del 2016); “invero, la domanda di ammissione
[insinuazione] genera la aspettativa di partecipazione al concorso nella prospettiva del migliore soddisfacimento possibile del diritto di credito fatto valere, aprendo quindi una fase processuale che non v'è alcuna ragione di considerare irrilevante, ai fini del calcolo della durata del processo, sino al momento in cui il diritto del creditore sia stato riconosciuto con la ammissione” (Cass. 12861/2022). Si è di recente sottolineato (Cass. 324 del 5 gennaio 2024) che la conclusione a cui giunge questo ormai consolidato orientamento è “l'unica coerente con il disposto di cui all'art. 94 legge fallim., secondo cui il ricorso contenente la domanda di ammissione di un credito al passivo “produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento” ed è “inoltre in linea con le decisioni di questa Corte che, in tema di durata ragionevole delle procedure concorsuali, segnalano la necessità di considerare la procedura unitariamente, tenendo anche conto della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti (Cass. n. 23982 del 2017; Cass. n. 9254 del 2012; Cass. n. 8668 del 2012)”. Ciò premesso, la Suprema Corte cassava il decreto impugnato e rinviava la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione.
Il procedimento è stato quindi riassunto da con ricorso del 19 giugno Parte_1 2024, con cui è stato chiesto accogliere le seguenti conclusioni: liquidare “l'indennizzo nella misura richiesta, parametrandolo su sei anni di ritardo ingiustificato e sul massimo di legge, per tutti i motivi dianzi indicati;
vinte le spese in funzione dei parametri e scaglioni di legge, e quindi, nel dettaglio: 1) riconoscendo che, nella quantificazione dell'indennizzo dovuto ex L.89/2001 devono essere indicati i criteri seguiti, e che, per la natura alimentare del credito in contesa, per la sua notevole entità, per il non esiguo irragionevole ritardo subito, e comunque per tutti i motivi indicati in narrativa nel primo motivo di ricorso in Cassazione (pag.10 del presente atto), è dovuto l'indennizzo richiesto pag. 3 di 7 nel massimo di legge: €.800 per anno di violazione, per i primi tre anni, ed €.960 per anno dal quarto al sesto anno di violazione (somma calcolata con la maggiorazione del 20%), per un totale di €.5.280 (€.800x3 + €.960x3); 2) riconoscendo che, in applicazione della L.89/2001, gli anni da considerare per il conteggio del procedimento concorsuale debbono essere conteggiati dalla data di deposito dell'istanza di ammissione al passivo fallimentare, alla data di chiusura del fallimento, per un totale di sei anni di ritardo irragionevole;
3) riconoscendo dovuta, per la fase monitoria (non essendo stata esplicitata alcuna motivazione in deroga), la liquidazione del compenso del difensore nella misura media prevista dai parametri forensi per lo scaglione di valore di riferimento, o quella massima, trattandosi di procedimento innanzi alla Corte di Appello, oltre spese generali, CPA ed IVA (se dovuta al momento del pagamento), oltre €.27,00 per esborsi (per bolli, doc.24), a distrarsi a favore degli avv.ti Paola Ferrareis e Luciano
Moretti, dichiaratisi distrattari;
4) riconoscendo dovuta la liquidazione dei compensi per la fase di opposizione per tutte le fasi del giudizio svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale), nella misura media prevista dai parametri forensi per lo scaglione di valore di riferimento, viste anche le inconferenti difese erariali (doc.23), oltre spese generali, CPA ed IVA (se dovuta al momento del pagamento), oltre €.46,66 per esborsi (€.27,00 per bolli, doc.25, ed €.19,66 per costo delle copie richieste in sede monitoria, doc.14), a distrarsi a favore degli avv.ti Paola Ferrareis e Luciano Moretti, dichiaratisi distrattari;
5) riconoscendo dovuta la liquidazione del compenso della fase di legittimità, con richiamo ai parametri medi dello scaglione di riferimento per tutte le fasi svolte
(studio, introduttiva, decisionale, considerando anche il deposito della memoria ex art.378 c.p.c.,, doc.43) e con l'aumento del 30% previsto dall'art.4, comma 1 bis del D.M. n°55/2014 (art.4, c.
1-bis: Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”, doc.39, doc.43), oltre €.27,00 per esborsi (per bolli, doc.26), oltre spese generali, CPA ed IVA (se dovuta al momento del pagamento), a distrarsi a favore dell'avv. Luciano Moretti, che si dichiara distrattario;
6) riconoscendo dovuta la liquidazione del compenso della presente fase di riassunzione, nella misura dei parametri medi dello scaglione di riferimento e con l'aumento del 30% previsto dall'art.4, comma
1 bis del D.M. n°55/2014 (art.4, c.
1-bis: Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”, oltre €.27,00 per esborsi (per bolli, doc.44), oltre spese generali, CPA ed IVA (se dovuta al momento del pagamento), a distrarsi a favore degli avv.ti Paola Ferrareis e Luciano Moretti, che si dichiarano distrattari. Con condanna del resistente a pagare tutte le dette somme a liquidarsi”. CP_1
Il , pur ritualmente evocato, non si è costituito, ragion per cui ne Controparte_1 deve essere dichiarata la contumacia. All'udienza del 2 ottobre 2024, celebratasi - in ossequio al decreto presidenziale del 24 luglio 2023 - mediante trattazione cartolare, attraverso il deposito telematico di brevi note pag. 4 di 7 scritte contenenti le sole istanze ed eventuali conclusioni, l'opponente ha insistito nelle proprie conclusioni.
A fondamento del ricorso, deduce che dalla data di deposito Parte_1 dell'istanza di ammissione al passivo fallimentare (8 febbraio 2010) alla data di emissione del decreto di chiusura del fallimento per ripartizione finale (26 ottobre 2021), è trascorso un lasso temporale di 11 anni, 8 mesi e 18 giorni. Pertanto, essendo la durata ragionevole della procedura concorsuale pari a 6 anni, essa, nel caso concreto, risulta superata di 6 anni. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. Il principio espresso dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio in ordine alla individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di ragionevole durata delle procedure concorsuali, è stato già fatto proprio da questa Corte d'Appello, la quale, andando in contrario avviso rispetto a sue precedenti decisioni, ha ritenuto condivisibile la tesi secondo la quale, ai fini della durata di un procedimento fallimentare, il dies a quo deve essere individuato in quello della domanda di ammissione al passivo e non in quello del provvedimento di ammissione o di esecutività dello stato passivo.
Il percorso interpretativo della Suprema Corte aveva visto prevalere, in tempi più risalenti, l'indirizzo secondo cui il termine iniziale dal quale valutare la durata del procedimento fallimentare dovesse decorrere dalla domanda di ammissione al passivo, per poi attestarsi - negli anni 2018/2019 - sul diverso principio secondo il quale occorre aver riguardo, quale dies a quo, al decreto con il quale ciascuno dei creditori è stato ammesso, in via tempestiva o tardiva (artt. 97,101 e 99 L. fall.), al passivo (irrilevante, invece, rimanendo, rispetto alla ragionevole durata della procedura fallimentare, il momento in cui il presunto creditore abbia proposto la domanda di ammissione al passivo, che, al più, può valere ai fini della ragionevole durata del procedimento di accertamento della pretesa, a norma degli artt. 92 ss. L. fall.). Secondo questa interpretazione, dunque, solo dal momento dell'ammissione i creditori, effettivamente riconosciuti come tali, subirebbero gli effetti della irragionevole durata dell'esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati, rimanendo, per gli stessi, irrilevante, la durata pregressa della procedura, alla quale sono rimasti, fino a quel momento, estranei, salvo che per gli accantonamenti nei riparti parziali, a norma dell'art. 113 l. fall., i quali, tuttavia, richiedono o una misura cautelare in sede di opposizione ovvero l'accoglimento dell'opposizione con decreto non ancora definitivo (cfr. Cass. Civ. sez. II, 27.8.2018, n. 21200 ed altre decisioni, in particolare n. 964/2019). Di recente, come già precisato, il Giudice di Legittimità è tornato all'interpretazione precedente, precisando che il dies a quo in relazione al quale valutare la durata del processo deve essere riferito alla domanda di ammissione al passivo in quanto per il singolo creditore, pur non essendo egli ancora parte processuale, la domanda di ammissione (insinuazione) genera la aspettativa di partecipazione al concorso nella prospettiva del migliore soddisfacimento possibile del diritto di credito fatto valere, aprendo quindi una fase processuale che non v'è alcuna ragione di considerare irrilevante, ai fini del calcolo della durata del processo, sino al momento in cui il diritto del creditore sia stato riconosciuto con la ammissione.
A conferma di ciò, va ricordato che l'art. 94 l. fall. prescrive che la domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento;
dal che si desume la natura unitaria del procedimento fallimentare la cui durata pag. 5 di 7 ragionevole rispetto al creditore ammesso al passivo, deve essere considerata senza soluzione di continuità a partire dalla data di deposito della domanda e fino alla chiusura del procedimento. Non va trascurato, a questo proposito che, per recentissima giurisprudenza della Suprema Corte “la data della integrale soddisfazione del credito insinuato nel fallimento segna infatti, per il creditore soddisfatto, il termine finale della durata della procedura fallimentare indennizzabile ai sensi della L. n. 89 del 2001” (Cass. Civile sez. II, 4 agosto 2022, n.24174), mentre, dice la Cassazione nel medesimo arresto, il decreto di chiusura del fallimento è il dies a quo per il termine semestrale per la proposizione del ricorso ex legge Pinto.
Nella fattispecie, come risultante dalla documentazione integrativa richiesta da questa Corte con l'ordinanza del 14 dicembre 2024 – 18 gennaio 2025, dalla data di deposito dell'istanza di ammissione al passivo fallimentare (8 febbraio 2010) alla data di esecutività del piano di riparto finale – e non quella di materiale consegna dell'assegno, trattandosi di atto esecutivo che non incide sulla conclusione del procedimento nei riguardi del creditore ammesso1 - (24 dicembre 2020), è trascorso un lasso temporale di
10 anni, 8 mesi e 16 giorni, ragion per cui la durata ragionevole della procedura concorsuale, pari a 6 anni, risulta superata concretamente nella misura di 5 anni, essendovi frazione di anno superiore a 6 mesi ex art. 2 bis, co. 1, l. 89/2001.
In mancanza della deduzione e della dimostrazione di particolari ragioni che giustifichino la possibilità, per questa Corte, di discostarsi dalla misura indennitaria generalmente riconosciuta, questa Corte reputa congruo riconoscere un indennizzo pari ad € 500,00 per anno, e dà atto dell'insussistenza di ragioni per l'applicazione degli incrementi. Così procedendo, l'indennizzo dovuto a va determinato in complessivi € Parte_1
2.500,00. Su tale indennizzo sono dovuti gli interessi di mora al tasso legale, ex art. 1284, co. 1, c.c. dal giorno della domanda (per tale intendendosi la data di deposito del ricorso per equa riparazione, v. Cass., ord. 9.10.2017, n. 23536) al saldo effettivo (infatti, l'obbligazione indennitaria dovuta dallo Stato in dipendenza dell'eccessiva durata di un procedimento giudiziale, ai sensi della C.E.D.U., è una “obbligazione pecuniaria derivante dalle altre fonti indicate nell'art. 1173 c.c.”, la quale “non può essere determinata, per la stessa strutturazione della disposizione legislativa che la prevede, che a seguito dell'apposito procedimento giudiziario”, sicché sull'importo così determinato sono dovuti solamente gli interessi di mora, purché richiesti;
v. Cass.
21.3.2019, n. 8950). L'accoglimento dell'opposizione comporta la regolamentazione unitaria delle spese (v. Cass. 26.5.2020, n. 9728: “l'opposizione di cui all'art.
5- ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo;
sennonché, ove detta opposizione sia proposto dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese del giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento”).
pag. 6 di 7 Va dunque confermato l'indirizzo per cui “in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata “procedimenti monitori”, allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di “atipicità” rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale – decreto – del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza del contraddittorio e la differita operatività della regola cardine
“audiatur ed altera pars”, che appieno accomuna il primo sviluppo del procedimento
“ex lege” Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione” ( Cass. 31 luglio 2020 n. 16512; Cass. 18 gennaio 2021 n. 715).
Tutto quanto sopra premesso, accolto il ricorso per riassunzione, deve ingiungersi al il pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
2.500,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo, nonché le spese del procedimento, liquidate in complessivi € 2.238,00, di cui € 108,00 per spese borsuali documentate, € 284,00 per compenso della fase monitoria, € 536,00 per compenso della fase di opposizione, € 774,00 per compenso del ricorso per cassazione, € 536,00 per compenso del ricorso per riassunzione, ex D.M. 55/204 e D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione fino a € 5.200,00), ma escluse per i giudizi svolti dinanzi a questa Corte le voci n. 3 e 4 e per il giudizio svolto dinanzi alla Corte di cassazione la voce n. 3, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria o di trattazione, né essendo state precisate le conclusioni o depositate memorie conclusive, vertendosi in tema di procedimento camerale, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi anticipatari. Sussistono inoltre le condizioni per l'incremento del compenso ex art. 4, co. 1 bis, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Decidendo definitivamente sul ricorso, in sede di rinvio, come da ordinanza della Corte di cassazione del 10-24 maggio 2024 emessa nel ricorso n. 2550/2023 R.G.
ACCOGLIE il ricorso proposto da ex L. n. 89/2001; Parte_1
INGIUNGE al l'immediato pagamento a della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 2.500,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda, nonché le spese ed i compensi di lite, che liquida in complessivi € 2.238,00, oltre la maggiorazione sui compensi del 30% per collegamenti ipertestuali, oltre IVA, C.A.P. e rimborso forfettario per spese generali
15%, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi anticipatari.
Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo. Dispone che, in caso di definitività, il decreto sia comunicato dalla Cancelleria al
Procuratore della Corte dei Conti – Sezione Puglia e ai titolari dell'azione disciplinare.
Così deciso il 2 aprile 2025, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte di Appello di Bari.
Il Presidente rel. est. Alberto Binetti
pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 E ciò a prescindere dal fatto che nel caso presente la diversa data prospettata dal ricorrente non avrebbe nessuna influenza sul calcolo concreto.