Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1036/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Altofonte Parte_1
(PA), Cortile Serrao n. 30, presso lo studio dell'avv. CUTRONO WALTER, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Palermo, CP_1 via Francesco Padovani n. 20, presso lo studio dell'avv. GIACALONE DANIELA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 04/06/2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3684/2024 dei 13-25/06/2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
“RELATIVAMENTE ALLO STUTUS PERSONALE
Chiedono la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
RELATIVAMENTE AL MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Entrambi i coniugi posseggono piena capacità lavorativa e, pertanto, dichiarano di rinunciare a qualsiasi genere e sorta di reciproco mantenimento stante la piena autonomia e indipendenza economica.
Il sig. ha ripreso a svolgere attività lavorativa solo dal mese di ottobre CP_1
2024. In particolare, svolgere attività di lavoro autonomo nel campo del marketing. Ad ogni modo, gode di piena capacità lavorativa ed è alla ricerca di nuova occupazione.
La sig.ra svolge presso la Capgemini Italia S.p.A con contratto a tempo Parte_1 indeterminato.
Pertanto, i coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi genere e sorta di reciproco mantenimento.
RELATIVAMENTE AL MINOR Persona_1
Entrambi i coniugi chiedono che vengano confermate le condizioni prese in sede di separazione personale relativamente al minore che, per completezza Persona_1 espositiva si riportano integralmente:
RELATIVAMENTE ALL'AFFIDAMENTO ED AI DIRITTI DI VISITA DEL FIGLIO
I coniugi propongono e stabiliscono l'affidamento in maniera condivisa ad entrambi i coniugi con diritto di dimora prevalente del minore presso l'abitazione Persona_1 della madre sita in Palermo in via Saitta Longhi 12.
Premettendo che sino ad ora i buoni rapporti tra le parti hanno fatto sì che il minore potesse crescere frequentando abitualmente entrambi i genitori, si precisa che le successive prescrizioni potranno essere variate con accordo tra le parti con congruo anticipo, nel pieno rispetto dei reciproci impegni: Il Sig avrà facoltà di vedere e tenere con sé il CP_1 figlio due pomeriggi a settimana nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 17,30 alle ore
22,00, salvo diversi impegni lavorativi o scolastici che i coniugi saranno tenuti a comunicare tempestivamente, nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi.
Il minore trascorrerà i weekend, dalla mattina del sabato (ore 11:00) Persona_1 sino alla domenica sera, a settimane alterne, con ciascun genitore e con pernottamento presso il genitore che lo ha prelevato, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori stessi.
A settimane alterne, il medesimo periodo di visita avverrà, invero, dalla domenica mattina (ore 11:00) sino al lunedì mattina (ore 8:00), con pernottamento della domenica presso il genitore che lo ha prelevato.
Tutto ciò dovrà avvenire compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori stessi e previo accordo.
Per le festività natalizie gli stessi stabiliscono che il minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni dalla vigilia di Natale ed il giorno di Santo Stefano, della vigilia di Capodanno con uno dei genitori, mentre i giorni di Natale, del primo dell'anno, e dell'Epifania con l'altro genitore.
Per le festività pasquali ciascuno dei genitori terrà con sé il minore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, mentre per il periodo estivo, il Sig CP_1 potrà tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di 15 giorni, nel mese di luglio o nel mese di agosto, da stabilirsi concordemente entro il 15 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo dei coniugi. Per converso, anche la madre avrà diritto di trascorrere 15 giorni con il figlio, non necessariamente consecutivi.
Le superiori condizioni saranno osservate compatibilmente con gli impegni dei rispettivi genitori, i quali congiuntamente concorderanno di volta in volta diversi termini e modalità di affidamento.
Resta inteso che durante tali periodi, entrambi i genitori potranno allontanarsi con il minore dal territorio palermitano, mantenendo, però, sempre il contatto telefonico con l'altro genitore e comunicando in anticipo gli spostamenti fuori dalla città di Palermo.
Si precisa che, stante la tenera età del minore (23 mesi) qualsiasi viaggio e/o Per_1 spostamento che preveda l'allontanamento al di fuori del territorio palermitano, e che preveda anche un solo pernottamento fuori casa, dovrà essere concordato da entrambi i genitori.
I compleanni e gli eventi gioiosi relativi al piccol (diploma, laurea etc) saranno Per_1 festeggiati insieme dai genitori, nei modi e nei termini che questi concorderanno, compatibilmente con il giusto equilibrio che deve sussistere tra i genitori e per la corretta crescita psico-fisica del proprio figlio minore.
RELATIVAMENTE AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO
In ragione della presenza di un figlio minore, i coniugi concordano nel fissare la complessiva somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento per le spese ordinarie da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat da corrispondersi in maniera anticipata ogni giorno 10 del mese. Pertanto, il sig. CP_1
dovrà corrispondere predetta somma, nei modi e termini sopra indicati, alla sig.ra
[...]
a titolo di mantenimento ordinario per il minor . Parte_1 Persona_1
RELATIVAMENTE ALLE SPESE STRAORDINARIE, LUDICHE, SCOLASTICHE E SANITARIE
DEL FIGLIO I coniugi con la sottoscrizione della presente scrittura privata concordano che le SPESE
GIA' COMPRESE NELL'ASSEGNO Dl MANTENIMENTO PER I FIGLI siano: vitto, abbigliamento, utenze, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE extra assegno OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici (laddove non rimborsati ai genitori tramite ad es. buonilibro), spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche effettuati tramite il SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Tali spese verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% per il sig. ed il CP_1
50% per la sig.r . Pt_1
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, vengono poste a carico dei coniugi nella misura del 50% il sig e 50% la sig.r e CP_1 Parte_1 suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2.Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
ASSEGNI FAMILIARI
L'assegno per il nucleo familiare (C.d. assegno unico) verrà percepito interamente dalla sig.r . Parte_1
DEDUCIBILITA' FISCALE
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
RELATIVAMENTE AL RILASCIO DI DOCUMENTI DEL MINOR Per_1
Alla luce della natura intrinseca dei rapporti tra genitori e figli, nonché dei rapporti tra i coniugi che, inesorabilmente, sono soggetti a mutamenti in dipendenza dei più diversi fattori, la sig.ra ed il sig. manifestano, sin d'ora, la volontà di Parte_1 CP_1 voler procedere alla revoca del passaporto, quale documento di viaggio e di riconoscimento, del figlio minore . Ed infatti, il piccolo è già in possesso del Persona_1 Per_1 passaporto (rilasciato ……..in data…..n…….). Più precisamente il cambiamento delle condizioni familiari, nonché il mutamento delle abitudini dei coniugi e del minore spingono gli odierni ricorrenti a voler modificare le scelte poste in essere durante la vita coniugale e a dover effettuare nuove valutazioni, anche in riferimento al rilascio dei documenti del minore, inducendo gli stessi a voler revocare il consenso prestato allora al rilascio del passaporto. A seguito della revoca del documento, il sig. e la sig.ra CP_1 Pt_1 si impegnano a porre in essere ogni adempimento necessario volto a munire il figlio
[...]
di un documento di riconoscimento non valido per l'espatrio al fine di Persona_1 tutelare, ancor di più, gli interessi del minore.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Palermo, in data 28/08/2021, da , nata a [...] Parte_1 il 15/08/1991 e da , nato a [...] il [...],trascritto nei registri CP_1 dello Stato civile di detto Comune al n.327, parte II, serie A, dell'anno 2021, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
22/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.