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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/09/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG. 4979\ 2024 introitata in decisione il 26 settembre 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/08/1976, residente in [...]6 – San Licandro, elettivamente domiciliata in Messina, Via La Farina, 183 presso lo studio dell'avv. Annamaria Siracusano, , C.F._2
con fax n. 0902400917 e indirizzo di posta elettronica che la rappresenta e difende giusta Email_1
procura in atti
Opponente
Contro con sede legale in Venezia Mestre Controparte_1
(VE), Via Terraglio, 63 (C.F. - P.IVA ), P.IVA_1 P.IVA_2 già a seguito di mero cambio di denominazione Controparte_2
sociale - DOC. 1, capitale sociale interamente versato Euro
22.000.000,00, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, società con socio unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data
09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. Persona_1
n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n.
26080 Serie 1T: DOC.
2 - la mandataria Controparte_3
(già denominata cambio di denominazione
[...] CP_4
avvenuto per assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n.
17165: DOC. 3) (C.F. e Partita IVA ), P.IVA_3 P.IVA_2
con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa
, munita dei necessari poteri di rappresentanza al Controparte_5
personale di “IFIS NPL INVESTING S.p.A.” in data 5.08.2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 44415 e racc. Persona_1
n.16818, registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22088 serie
1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino (C.F. - P.E.C. C.F._3
- FAX nr. ) Email_2 P.IVA_4
(DOC.4), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elettra
Cortese (C.F. - P.E.C. C.F._4
- FAX 0965 920285) in Via T. Email_3 Campanella n. 46, Reggio Calabria.
Opposta
Conclusioni dei procuratori delle parti: procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa.
Oggetto: opposizione a precetto
In Fatto ed in diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio. Con atto di citazione notificato il 3/12/2024, la sig.ra Parte_1
conveniva in Giudizio IFIS NPL Investing S.p.A. e per essa
[...]
proponeva opposizione a precetto con cui veniva intimato Controparte_3
il pagamento della somma di € 5.821,17, oltre interessi e spese. Chiedeva pertanto in via preliminare e cautelare sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
2)accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità ed inefficacia del precetto impugnato con ogni conseguente pronuncia di legge;
3)condannare la IFIS NPL Investing S.p.A., piva in P.IVA_2
persona del l.r.p.t. con sede in Via Terraglio, 63 – Venezia al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, In forza della sentenza n. 1765/2024 emessa dal Tribunale di Messina in data 4/7/2024 nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo 5435/2017 RG, veniva notificato atto di precetto con il quale veniva intimato il pagamento della somma di €
5.821,17, oltre interessi e spese.
Si costituiva l'opposta eccependo l'incompetenza per valore del Tribunale di
Messina, stante la competenza per valore, ex art. 7 cpc, e per territorio ex artt. 27 – 480 comma III cpc del Giudice di Pace di Messina;
Nel merito, contestava quanto assunto ex adverso e chiedeva il rigetto della domanda ivi compresa l'istanza di sospensione, in quanto infondata in fatto e in diritto con la conferma della validità dell'atto di precetto per il minor importo di €
5.223.34, oltre interessi e spese, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.
Visto l'art 171 bis comma 3 cpc l'udienza di comparizione veniva differita al 25 giugno 202 e successivamente differita al 24 /09/2025 che veniva tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art 127 ter cpc. ed ove parte opponente aderiva alla superiore eccezione di incompetenza per valore del giudice adito.
Pervenuto per la prima volta il presente giudizio innanzi a questo giudice, la causa veniva introitata in decisione senza concessione di termini .
Orbene l'eccezione preliminare di incompetenza per valore del Giudice adito, cui peraltro parte opponente aderisce nelle note di trattazione scritta depositate in data 22 settembre 2025 , risulta fondata in quanto l'opponente
, sia nel corpo dell'atto di citazione che nelle conclusioni ha quantificato il valore pari ad € 5.821,17 , oltre interessi e rivalutazione monetaria. Giova infatti osservare che a partire dal 28 febbraio 2023 il limite di competenza valoriale per il Giudice di Pace è stato elevato a10.000,00 per i beni mobili
Pertanto vanno assegnati i termini per la riassunzione della causa innanzi a giudice di Pace competente cui la cognizione della causa va devoluta.
Stante i motivi della decisione ed avendo l'opponente aderito all'eccezione sollevata da controparte le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa sulla domanda proposta da con Parte_1
atto di citazione in opposizione a precetto notificato il 03 /12/2024 nei confronti di IFIS NPL Investing S.p.A., così provvede:
Dichiara la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace di
Messina innanzi al quale la cognizione della causa va devoluta, assegnando termine di gg 60 dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione.
Così deciso in Messina il 26 settembre 2025
Il GOP
dott.ssa Rosa Aricò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG. 4979\ 2024 introitata in decisione il 26 settembre 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/08/1976, residente in [...]6 – San Licandro, elettivamente domiciliata in Messina, Via La Farina, 183 presso lo studio dell'avv. Annamaria Siracusano, , C.F._2
con fax n. 0902400917 e indirizzo di posta elettronica che la rappresenta e difende giusta Email_1
procura in atti
Opponente
Contro con sede legale in Venezia Mestre Controparte_1
(VE), Via Terraglio, 63 (C.F. - P.IVA ), P.IVA_1 P.IVA_2 già a seguito di mero cambio di denominazione Controparte_2
sociale - DOC. 1, capitale sociale interamente versato Euro
22.000.000,00, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, società con socio unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data
09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. Persona_1
n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n.
26080 Serie 1T: DOC.
2 - la mandataria Controparte_3
(già denominata cambio di denominazione
[...] CP_4
avvenuto per assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n.
17165: DOC. 3) (C.F. e Partita IVA ), P.IVA_3 P.IVA_2
con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa
, munita dei necessari poteri di rappresentanza al Controparte_5
personale di “IFIS NPL INVESTING S.p.A.” in data 5.08.2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 44415 e racc. Persona_1
n.16818, registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22088 serie
1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino (C.F. - P.E.C. C.F._3
- FAX nr. ) Email_2 P.IVA_4
(DOC.4), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elettra
Cortese (C.F. - P.E.C. C.F._4
- FAX 0965 920285) in Via T. Email_3 Campanella n. 46, Reggio Calabria.
Opposta
Conclusioni dei procuratori delle parti: procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa.
Oggetto: opposizione a precetto
In Fatto ed in diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio. Con atto di citazione notificato il 3/12/2024, la sig.ra Parte_1
conveniva in Giudizio IFIS NPL Investing S.p.A. e per essa
[...]
proponeva opposizione a precetto con cui veniva intimato Controparte_3
il pagamento della somma di € 5.821,17, oltre interessi e spese. Chiedeva pertanto in via preliminare e cautelare sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
2)accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità ed inefficacia del precetto impugnato con ogni conseguente pronuncia di legge;
3)condannare la IFIS NPL Investing S.p.A., piva in P.IVA_2
persona del l.r.p.t. con sede in Via Terraglio, 63 – Venezia al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, In forza della sentenza n. 1765/2024 emessa dal Tribunale di Messina in data 4/7/2024 nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo 5435/2017 RG, veniva notificato atto di precetto con il quale veniva intimato il pagamento della somma di €
5.821,17, oltre interessi e spese.
Si costituiva l'opposta eccependo l'incompetenza per valore del Tribunale di
Messina, stante la competenza per valore, ex art. 7 cpc, e per territorio ex artt. 27 – 480 comma III cpc del Giudice di Pace di Messina;
Nel merito, contestava quanto assunto ex adverso e chiedeva il rigetto della domanda ivi compresa l'istanza di sospensione, in quanto infondata in fatto e in diritto con la conferma della validità dell'atto di precetto per il minor importo di €
5.223.34, oltre interessi e spese, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.
Visto l'art 171 bis comma 3 cpc l'udienza di comparizione veniva differita al 25 giugno 202 e successivamente differita al 24 /09/2025 che veniva tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art 127 ter cpc. ed ove parte opponente aderiva alla superiore eccezione di incompetenza per valore del giudice adito.
Pervenuto per la prima volta il presente giudizio innanzi a questo giudice, la causa veniva introitata in decisione senza concessione di termini .
Orbene l'eccezione preliminare di incompetenza per valore del Giudice adito, cui peraltro parte opponente aderisce nelle note di trattazione scritta depositate in data 22 settembre 2025 , risulta fondata in quanto l'opponente
, sia nel corpo dell'atto di citazione che nelle conclusioni ha quantificato il valore pari ad € 5.821,17 , oltre interessi e rivalutazione monetaria. Giova infatti osservare che a partire dal 28 febbraio 2023 il limite di competenza valoriale per il Giudice di Pace è stato elevato a10.000,00 per i beni mobili
Pertanto vanno assegnati i termini per la riassunzione della causa innanzi a giudice di Pace competente cui la cognizione della causa va devoluta.
Stante i motivi della decisione ed avendo l'opponente aderito all'eccezione sollevata da controparte le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa sulla domanda proposta da con Parte_1
atto di citazione in opposizione a precetto notificato il 03 /12/2024 nei confronti di IFIS NPL Investing S.p.A., così provvede:
Dichiara la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace di
Messina innanzi al quale la cognizione della causa va devoluta, assegnando termine di gg 60 dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione.
Così deciso in Messina il 26 settembre 2025
Il GOP
dott.ssa Rosa Aricò