Art. 5. Il segretario generale 1. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il mantenimento dell'unita' dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e del programma di cui all'articolo 3; coordina gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Il segretario generale cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione attraverso uffici individuati con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.
3. L'incarico di segretario generale e' conferito ai sensi dell' articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . ((6)) ------------------ AGGIORNAMENTO (6) Il D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che " A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all' articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, e' abrogato l' articolo 5 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 ."
2. Il segretario generale cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione attraverso uffici individuati con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.
3. L'incarico di segretario generale e' conferito ai sensi dell' articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . ((6)) ------------------ AGGIORNAMENTO (6) Il D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che " A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all' articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, e' abrogato l' articolo 5 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 ."