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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Anna Rita Pasca Presidente dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 123/2024 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 13.3.2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Rampino Cosimo Francesco;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F
[...]
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Lecce;
APPELLATO
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con ricorso depositato il 16.12.2022, l'Avv.
, Notaio in Copertino, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto con il quale gli è stata ingiunta la sanzione, pari ad euro 3.020,00, per la violazione dell'art. 51 comma 1 del d. lgs.
231/2007.
Con comparsa di risposta depositata l'8.02.2023 si è costituito il
che ha concluso per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Alla prima udienza, svoltasi il 6.04.2023, il Tribunale ha invitato le parti ad affrontare la questione della competenza territoriale del
Tribunale adito e ha rinviato al 14.09.2023, assegnando termine a ritroso per il deposito di note difensive sulla questione sollevata.
All'odierna udienza, quindi, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata trattenuta per la decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Con sentenza emessa in data 15.9.2023 il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'Avv. , Parte_1
chiedendo la declaratoria della competenza del Tribunale di Lecce.
Il ha resistito in giudizio, Controparte_2 concludendo per il rigetto dell'appello.
Il processo è stato definito mediante concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie scritte in pct. Alla scadenza del termine la Corte ha deciso dando comunicazione alle parti del dispositivo della sentenza.
Motivi della decisione
2 L'appello proposto è inammissibile.
Invero, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., il provvedimento che pronuncia sulla competenza, non decidendo il merito della causa, può essere impugnato soltanto con istanza di regolamento di competenza.
Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sentenza impugnata ha deciso solo la questione della competenza territoriale, come risulta peraltro chiaramente dal dispositivo, non occupandosi affatto del merito.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, se dovuti;
3) Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello.
Lecce, 13.3.2025
. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Anna Rita Pasca)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Anna Rita Pasca Presidente dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 123/2024 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 13.3.2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Rampino Cosimo Francesco;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F
[...]
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Lecce;
APPELLATO
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con ricorso depositato il 16.12.2022, l'Avv.
, Notaio in Copertino, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto con il quale gli è stata ingiunta la sanzione, pari ad euro 3.020,00, per la violazione dell'art. 51 comma 1 del d. lgs.
231/2007.
Con comparsa di risposta depositata l'8.02.2023 si è costituito il
che ha concluso per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Alla prima udienza, svoltasi il 6.04.2023, il Tribunale ha invitato le parti ad affrontare la questione della competenza territoriale del
Tribunale adito e ha rinviato al 14.09.2023, assegnando termine a ritroso per il deposito di note difensive sulla questione sollevata.
All'odierna udienza, quindi, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata trattenuta per la decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Con sentenza emessa in data 15.9.2023 il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'Avv. , Parte_1
chiedendo la declaratoria della competenza del Tribunale di Lecce.
Il ha resistito in giudizio, Controparte_2 concludendo per il rigetto dell'appello.
Il processo è stato definito mediante concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie scritte in pct. Alla scadenza del termine la Corte ha deciso dando comunicazione alle parti del dispositivo della sentenza.
Motivi della decisione
2 L'appello proposto è inammissibile.
Invero, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., il provvedimento che pronuncia sulla competenza, non decidendo il merito della causa, può essere impugnato soltanto con istanza di regolamento di competenza.
Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sentenza impugnata ha deciso solo la questione della competenza territoriale, come risulta peraltro chiaramente dal dispositivo, non occupandosi affatto del merito.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, se dovuti;
3) Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello.
Lecce, 13.3.2025
. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Anna Rita Pasca)
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