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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Serena Chimichi Giudice Relatore dott. Alessandra Medi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 878/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARINI SERRA AB ( ), elettivamente domiciliato in C.F._2 presso il difensore avv. MARINI SERRA AB
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. FOSCHI EMANUEL, elettivamente domiciliato in V. D. BOL. N. 19 47121 FORLI' presso il difensore avv. FOSCHI EMANUEL. Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena del 31.5.2023
RESISTENTE
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni del ricorrente (da atto introduttivo): in revisione delle condizioni di mantenimento della minore fissare nell'importo € 100,00 il mantenimento della minore, da porre a carico del ricorrente, oltre spese straordinarie nella misura del 50% e assegno unico per l'intero da riconoscere, in favore della madre;
accertata la maggior capacità reddituale della sig.ra porre a carico di CP_1 quest'ultima, tutti gli spostamenti della minore presso il domicilio paterno durante l'anno e, almeno una volta al mese, per una permanenza della minore minima dal venerdi
(incluso) al lunedì al fine di favorire e migliorare il rapporto fra padre e figlia;
disporre una ripartizione delle festività e dei periodi di vacanza prevedendo la permanenza della minore almeno per due mesi consecutivi nel periodo estivo (dalla
1 chiusura della scuola sino all'apertura) presso il domicilio paterno, con esonero per i predetti mesi dal pagamento dell'importo di € 100,00 a titolo di mantenimento e con obbligo di corresponsione, da porre a carico della sig. in favore del ricorrente, CP_1 dell'intero assegno unico, quanto prevedere per le festività di Pasqua, di Natale, gli eventuali ponti del 25 aprile, del primo maggio, del 2 giugno, ovvero le ricorrenze del compleanno paterno ovvero degli ascendenti del relativo ramo genitoriale una permanenza stabile della minore presso il domicilio paterno, con spese per lo spostamento da porre a carico dell'altro genitore. Accertato e valutato l'importante stato di condizionamento materno sulla minore, previa audizione diretta di , disporre l'adozione di ulteriori provvedimenti a tutela del Pt_2 preminente interesse della minore ad avere rapporti significativi e continuativi con il genitore paterno e con i parenti del relativo ramo genitoriale, anche prevedendo un'inversione di collocazione ovvero l'intervento dei servizi sociali.
Conclusioni della resistente (precisate all'udienza del 15.1.25 riportandosi agli atti depositati):
RESPINGERE le richieste del ricorrente in quanto infondate sia in fatto Parte_1 che in diritto, nonché per mancanza di prova sui fatti e sui presupposti delle domande avanzate;
in via riconvenzionale, ove se ne ritenessero sussistere i presupposti, DISPORRE
l'affidamento eslcusivo di alla madre Persona_1 Controparte_1 confermando nel resto e per quanto compatibili le disposizioni assunte dal Tribunale di Paola con Decreto del 19.02.2020 (Cron. 269/2020 - NRG. 728/2019 V.G.), già confermate dalla Corte d'Appello di Catanzaro con decreto del 14.10.2020 (cron. 3480/20
- NRG. 245/2020 V.G.);
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.03.2023, ha chiesto modificarsi le Parte_1 condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Paola il 19.02.2020, confermato in sede di reclamo dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 14.10.2020.
In particolare, ha chiesto che l'assegno mensile a suo carico di € 300 a titolo di contributo al mantenimento della figlia (nata il [...] dalla relazione affettiva con Pt_2 convivenza more uxorio intrattenuta con affidata ad entrambi i Controparte_1 genitori secondo la disciplina propria dell'affidamento condiviso e con collocazione prevalente presso la residenza della madre a fosse ridotto a € 100 mensili. CP_2
Inoltre, ha chiesto che l'obbligo di provvedere, salvo diverso accordo tra i genitori, agli spostamenti necessari per la frequentazione della minore da Cosenza a CP_2
(frequentazione prevista per due fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio o, in caso di frequenza scolastica anche il sabato, dalla uscita da scuola del sabato, sino al lunedì mattina, trenta giorni anche non consecutivi nel periodo giugno-settembre, dieci giorni durante le festività natalizie e, ad anni alterni con la madre nel periodo pasquale e nel periodo dal 25 aprile all'1 maggio), venisse posto a carico della CP_1
Ha dedotto, a fondamento della richiesta, per un verso, il significativo peggioramento delle sue condizioni economiche, causato sia dal cambio di lavoro avvenuto nell'anno 2022, sia dalla sostanziale inesistenza di commesse nell'anno 2023, per altro verso, il miglioramento delle condizioni economiche della Sig.ra all'epoca del decreto CP_1 del Tribunale di Paola priva di redditi propri, allo stato attuale con disponibilità economiche idonee a soddisfare tutte le esigenze della bambina, anche alla luce dell'ulteriore reddito percepito dalla propria madre con lei convivente e dell'assegno unico incassato per l'intero.
Con comparsa depositata in data 02.06.2023, si è costituita la convenuta CP_1
la quale ha contestato l'avverso ricorso in quanto infondato, atteso che, da un
[...] lato, il decremento reddituale lamentato da , piccolo imprenditore il cui Parte_1 volume di affari dovrebbe essere comprovato dalle fatture emesse di anno in anno, non sarebbe in realtà idoneamente provato, risultando irricevibili le asserzioni del ricorrente, poiché fondate su documenti privi di alcun valore probatorio, dall'altro lato, il miglioramento del reddito della madre, del tutto genericamente allegato, è in realtà inesistente, avendo la stessa percepito nell'ultimo anno un reddito lordo da lavoro dipendente di € 2.475,38 ed essendo onerata del canone per la locazione dell'immobile in cui risiede unitamente alla figlia e alla propria madre pari ad € 4.800,00 annuali. Pt_2
Ha quindi chiesto respingersi le richieste del ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, in via riconvenzionale, ove se ne ritenessero ricorrere i presupposti, disporsi l'affidamento esclusivo di alla madre, confermando nel resto le disposizioni Pt_2 assunte dal Tribunale di Paola
All'udienza dello 06.09.2023 e del 22.02.2024, sono state sentite le parti che hanno confermato quanto già indicato in atti.
Il Giudice ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti confermando il decreto emesso dal Tribunale di Paola il 19.02.2020 e confermato dalla Corte di Appello di
Catanzaro in data 14.10.2020 quanto al regime di affidamento e collocazione della minore nonché quanto alle modalità e tempi frequentazione padre-figlia minore, modificandolo invece con riguardo agli aspetti economici. In particolare il Giudice ha ridotto ad € 220,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, l'assegno da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese da parte del padre alla madre Parte_1 CP_1
3 a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
ha stabilito che il CP_1 Pt_2 ricorrente padre e la convenuta madre provvedano al pagamento, nella misura della metà ciascuno, delle spese straordinarie da sostenersi per la minore, attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016, da intendersi integralmente richiamato;
ha attribuito l'Assegno Unico Universale per l'intero alla madre ha disposto che le spese Controparte_1 per gli spostamenti necessari per la frequentazione della minore con il padre siano affrontate da entrambi i genitori, un mese il padre e il successivo la madre;
ha richiesto ai Servizi Sociali competenti per territorio di predisporre e trasmettere la relazione di cui sopra possibilmente entro il termine di giorni centoventi.
Con atto depositato in data 14.4.2023 il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
All'udienza del 15.1.2025 il legale di parte resistente si è riportato agli atti depositati e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. L'istanza di differimento avanzata dal difensore di parte ricorrente deve ritenersi non tempestiva (poiché depositata alle ore 19.15 del giorno antecedente l'udienza) e non compiutamente documentata (poiché comprovata dall'invio della richiesta di sostituzione ad un solo collega, circostanza tale da non consentire l'effettiva dimostrazione dell'assoluta impossibilità a comparire).
Occorre sottolineare che costituisce ius receptum nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione Civile il principio per cui la mancata precisazione delle conclusioni non comporta l'abbandono della pretesa fatta valere in giudizio, poiché si intendono confermate le conclusioni formulate in precedenza (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 5018/2014; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 10004/2003; Cass., sentenza n. 10027/1998; Cass., sentenza n. 1261/1983), pertanto, la mancata comparizione del difensore di parte ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni non produce alcun altro effetto se non quello di far ritenere richiamate le istanze formulate nel ricorso introduttivo e negli atti successivi.
Esaminati gli atti e ritenuta completa l'istruttoria, è opportuno procedere alla parziale modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della minore stabilite con Decreto del Tribunale di Paola del 19.02.2020
(confermato dalla Corte di Appello di Catanzaro il 14.10.2020), in ragione della mutata situazione patrimoniale del ricorrente.
È emerso, infatti, che di professione piccolo imprenditore nel Parte_1 campo di montaggio mobili e traslochi, nell'anno di imposta 2021 ha percepito un reddito di € 2.710,00, nell'anno d'imposta 2022 un reddito lordo di € 4.290,00 (dato dalla somma delle fatture emesse) e nell'anno 2023 un reddito pressoché inesistente a causa della mancanza di commesse e di altre spese fisse, inoltre, egli ha dichiarato di ricavare dalla propria attività un compenso medio di circa € 400 mensili, suscettibile di aumento sino ad
€ 500 nel periodo estivo, nonché di ricevere aiuto economico dai propri genitori e dalla compagna.
Si tratta di condizioni certamente diverse da quelle prese in considerazione dal Tribunale di Paola nel 2020 per la quantificazione dell'assegno per il contributo al mantenimento della figlia (difatti, in siffatto giudizio era emerso che l'odierno ricorrente avesse goduto di componenti positive di reddito sia nel 2018, pari a € 10.560,00, che nel 2019, pari a €
9.917,00) e che denotano una significativa contrazione dell'attività lavorativa del ricorrente, nonché un peggioramento del quadro patrimoniale del medesimo.
Sulla scorta delle argomentazioni fin qui evidenziate, ritiene questo Giudice che ricorrano
4 i presupposti per una diminuzione dell'assegno posto a carico del padre a € 220,00 mensili, annualmente rivalutabili sulla base degli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenersi per la minore così come individuate dall'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del
27.07.2016, che predispone uno schema/disciplina di spese straordinarie e da intendersi qui integralmente richiamato.
Alla luce dell'emerso peggioramento della situazione economico-reddituale del ricorrente e sulla base di una valutazione comparativa delle condizioni economiche dei genitori (posto che dalla documentazione prodotta risulta che la resistente ha percepito nell'anno d'imposta 2022 un reddito lordo da lavoro dipendente di € 2.475,38, inoltre, come dalla stessa dichiarato, attualmente svolge la professione di collaboratrice familiare per cui percepisce una retribuzione mensile pari a circa € 850/900), risulta altresì congruo porre le spese di viaggio per consentire la frequentazione padre-figlia a carico di entrambi i genitori, in via alternata mese per mese a carico di ciascuno.
Al contrario, è opportuno confermare le condizioni stabilite dal Tribunale calabrese per quanto attiene all'affidamento condiviso della minore con collocazione abitativa prevalente presso la madre ed alla regolamentazione degli incontri padre-figlia secondo un calendario che preveda almeno un fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio o sabato dopo la scuola sino al lunedì mattina presso.
Siffatta decisione si basa sulla relazione dei Servizi Sociali del Comune di CP_2 dell'8.7.2024, da cui è emerso (al pari della relazione del 2020) che la minore vive in un ambiente sereno insieme alla madre e alla nonna materna e che è adeguatamente inserita nella realtà di Con riguardo ai rapporti con il padre, inoltre, è emerso che, CP_2 nonostante alcune difficoltà di quest'ultimo nell'ottemperare con regolarità gli incontri con cadenza bimensile a causa degli impegni lavorativi, egli garantisce periodi di lunga permanenza (ad esempio, durante le interruzioni scolastiche per le ferie pasquali e per le vacanze estive) della figlia presso la sua abitazione situata in Calabria, momenti graditi dalla minore.
La relazione dei Servizi Sociali non segnala un significativo mutamento del quadro nella frequentazione del ricorrente con la minore, pertanto, come anticipato, si conferma quanto disposto nel precedente Decreto con riguardo alla regolamentazione dell'affidamento della minore e al calendario degli incontri con il padre. In particolare, il Pt_2 precedente decreto del Tribunale di Paola del 19.2.2020, confermato dalla Corte di Appello di Catanzaro il 14.10.2020, così prevedeva sul punto:
1. affida la minore
[...]
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso Per_1 la madre;
2. dispone che , salvo miglior accordo con la madre, possa Parte_1 incontrare e tenere con sé la figlia per due volte al mese dal venerdì Persona_1 pomeriggio (o se la minore frequenta la scuola di sabato, dall'uscita da scuola del sabato) al lunedì mattina (fino all'ingresso a scuola se la minore frequenta la scuola);
3. dispone che , salvo miglior accordo con la madre, possa tenere con sé la figlia Parte_1
per 30 giorni nel periodo giugno (dal termine dell'anno scolastico) – Persona_1 settembre (fino all'inizio dell'anno scolastico) anche non continuativi, previa comunicazione alla madre entro il 2 maggio di ogni anno;
4. dispone che Parte_1
, salvo miglior accordo con la madre, possa tenere con sé la figlia
[...] [...]
per 10 giorni nel periodo 23.12./6.1. di ciascun anno, previa comunicazione Per_1 alla madre entro il 3 novembre di ogni anno;
5. dispone che , salvo Parte_1 miglior accordo con la madre, possa tenere con sé la figlia ad anni Persona_1 alterni nel periodo pasquale (dal giovedì santo al lunedì dell'angelo), nel periodo del 25
5 aprile/1 maggio in caso di sospensione dell'attività scolastica della minore.
Tuttavia, la prevalente collocazione abitativa della minore presso la resistente, titolare di un canone di locazione per l'appartamento in cui vive con la figlia e la madre pari a € 400 mensili (come da contratto in atti), si dispone che l'Assegno Unico Universale venga assegnato per l'intero alla stessa.
In ultimo, la parziale reciproca soccombenza e la natura delle questioni trattate inducono a compensare integralmente le spese di giudizio sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parte modificando il decreto emesso dal Tribunale di Paola il 19.02.2020 confermato dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 14.10.2020, così dispone:
- riduce ad € 220,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, l'assegno da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese da parte del padre alla madre Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Controparte_1
; Pt_2
- stabilisce che il ricorrente padre e la convenuta madre provvedano al pagamento, nella misura della metà ciascuno, delle spese straordinarie da sostenersi per la minore, attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016, da intendersi qui integralmente richiamato;
- attribuisce l'Assegno Unico Universale per l'intero alla madre Controparte_1
- dispone che le spese per gli spostamenti necessari per la frequentazione della minore con il padre siano affrontate da entrambi i genitori, un mese il padre e il successivo la madre;
- conferma nel resto il decreto emesso dal Tribunale di Paola il 19.02.2020 e confermato dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 14.10.2020.
- dispone la compensazione delle spese di lite.
Forlì, così deciso nella camera di consiglio del 22.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Serena Chimichi dott. Massimo Di Patria
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Serena Chimichi Giudice Relatore dott. Alessandra Medi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 878/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARINI SERRA AB ( ), elettivamente domiciliato in C.F._2 presso il difensore avv. MARINI SERRA AB
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. FOSCHI EMANUEL, elettivamente domiciliato in V. D. BOL. N. 19 47121 FORLI' presso il difensore avv. FOSCHI EMANUEL. Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena del 31.5.2023
RESISTENTE
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni del ricorrente (da atto introduttivo): in revisione delle condizioni di mantenimento della minore fissare nell'importo € 100,00 il mantenimento della minore, da porre a carico del ricorrente, oltre spese straordinarie nella misura del 50% e assegno unico per l'intero da riconoscere, in favore della madre;
accertata la maggior capacità reddituale della sig.ra porre a carico di CP_1 quest'ultima, tutti gli spostamenti della minore presso il domicilio paterno durante l'anno e, almeno una volta al mese, per una permanenza della minore minima dal venerdi
(incluso) al lunedì al fine di favorire e migliorare il rapporto fra padre e figlia;
disporre una ripartizione delle festività e dei periodi di vacanza prevedendo la permanenza della minore almeno per due mesi consecutivi nel periodo estivo (dalla
1 chiusura della scuola sino all'apertura) presso il domicilio paterno, con esonero per i predetti mesi dal pagamento dell'importo di € 100,00 a titolo di mantenimento e con obbligo di corresponsione, da porre a carico della sig. in favore del ricorrente, CP_1 dell'intero assegno unico, quanto prevedere per le festività di Pasqua, di Natale, gli eventuali ponti del 25 aprile, del primo maggio, del 2 giugno, ovvero le ricorrenze del compleanno paterno ovvero degli ascendenti del relativo ramo genitoriale una permanenza stabile della minore presso il domicilio paterno, con spese per lo spostamento da porre a carico dell'altro genitore. Accertato e valutato l'importante stato di condizionamento materno sulla minore, previa audizione diretta di , disporre l'adozione di ulteriori provvedimenti a tutela del Pt_2 preminente interesse della minore ad avere rapporti significativi e continuativi con il genitore paterno e con i parenti del relativo ramo genitoriale, anche prevedendo un'inversione di collocazione ovvero l'intervento dei servizi sociali.
Conclusioni della resistente (precisate all'udienza del 15.1.25 riportandosi agli atti depositati):
RESPINGERE le richieste del ricorrente in quanto infondate sia in fatto Parte_1 che in diritto, nonché per mancanza di prova sui fatti e sui presupposti delle domande avanzate;
in via riconvenzionale, ove se ne ritenessero sussistere i presupposti, DISPORRE
l'affidamento eslcusivo di alla madre Persona_1 Controparte_1 confermando nel resto e per quanto compatibili le disposizioni assunte dal Tribunale di Paola con Decreto del 19.02.2020 (Cron. 269/2020 - NRG. 728/2019 V.G.), già confermate dalla Corte d'Appello di Catanzaro con decreto del 14.10.2020 (cron. 3480/20
- NRG. 245/2020 V.G.);
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.03.2023, ha chiesto modificarsi le Parte_1 condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Paola il 19.02.2020, confermato in sede di reclamo dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 14.10.2020.
In particolare, ha chiesto che l'assegno mensile a suo carico di € 300 a titolo di contributo al mantenimento della figlia (nata il [...] dalla relazione affettiva con Pt_2 convivenza more uxorio intrattenuta con affidata ad entrambi i Controparte_1 genitori secondo la disciplina propria dell'affidamento condiviso e con collocazione prevalente presso la residenza della madre a fosse ridotto a € 100 mensili. CP_2
Inoltre, ha chiesto che l'obbligo di provvedere, salvo diverso accordo tra i genitori, agli spostamenti necessari per la frequentazione della minore da Cosenza a CP_2
(frequentazione prevista per due fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio o, in caso di frequenza scolastica anche il sabato, dalla uscita da scuola del sabato, sino al lunedì mattina, trenta giorni anche non consecutivi nel periodo giugno-settembre, dieci giorni durante le festività natalizie e, ad anni alterni con la madre nel periodo pasquale e nel periodo dal 25 aprile all'1 maggio), venisse posto a carico della CP_1
Ha dedotto, a fondamento della richiesta, per un verso, il significativo peggioramento delle sue condizioni economiche, causato sia dal cambio di lavoro avvenuto nell'anno 2022, sia dalla sostanziale inesistenza di commesse nell'anno 2023, per altro verso, il miglioramento delle condizioni economiche della Sig.ra all'epoca del decreto CP_1 del Tribunale di Paola priva di redditi propri, allo stato attuale con disponibilità economiche idonee a soddisfare tutte le esigenze della bambina, anche alla luce dell'ulteriore reddito percepito dalla propria madre con lei convivente e dell'assegno unico incassato per l'intero.
Con comparsa depositata in data 02.06.2023, si è costituita la convenuta CP_1
la quale ha contestato l'avverso ricorso in quanto infondato, atteso che, da un
[...] lato, il decremento reddituale lamentato da , piccolo imprenditore il cui Parte_1 volume di affari dovrebbe essere comprovato dalle fatture emesse di anno in anno, non sarebbe in realtà idoneamente provato, risultando irricevibili le asserzioni del ricorrente, poiché fondate su documenti privi di alcun valore probatorio, dall'altro lato, il miglioramento del reddito della madre, del tutto genericamente allegato, è in realtà inesistente, avendo la stessa percepito nell'ultimo anno un reddito lordo da lavoro dipendente di € 2.475,38 ed essendo onerata del canone per la locazione dell'immobile in cui risiede unitamente alla figlia e alla propria madre pari ad € 4.800,00 annuali. Pt_2
Ha quindi chiesto respingersi le richieste del ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, in via riconvenzionale, ove se ne ritenessero ricorrere i presupposti, disporsi l'affidamento esclusivo di alla madre, confermando nel resto le disposizioni Pt_2 assunte dal Tribunale di Paola
All'udienza dello 06.09.2023 e del 22.02.2024, sono state sentite le parti che hanno confermato quanto già indicato in atti.
Il Giudice ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti confermando il decreto emesso dal Tribunale di Paola il 19.02.2020 e confermato dalla Corte di Appello di
Catanzaro in data 14.10.2020 quanto al regime di affidamento e collocazione della minore nonché quanto alle modalità e tempi frequentazione padre-figlia minore, modificandolo invece con riguardo agli aspetti economici. In particolare il Giudice ha ridotto ad € 220,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, l'assegno da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese da parte del padre alla madre Parte_1 CP_1
3 a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
ha stabilito che il CP_1 Pt_2 ricorrente padre e la convenuta madre provvedano al pagamento, nella misura della metà ciascuno, delle spese straordinarie da sostenersi per la minore, attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016, da intendersi integralmente richiamato;
ha attribuito l'Assegno Unico Universale per l'intero alla madre ha disposto che le spese Controparte_1 per gli spostamenti necessari per la frequentazione della minore con il padre siano affrontate da entrambi i genitori, un mese il padre e il successivo la madre;
ha richiesto ai Servizi Sociali competenti per territorio di predisporre e trasmettere la relazione di cui sopra possibilmente entro il termine di giorni centoventi.
Con atto depositato in data 14.4.2023 il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
All'udienza del 15.1.2025 il legale di parte resistente si è riportato agli atti depositati e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. L'istanza di differimento avanzata dal difensore di parte ricorrente deve ritenersi non tempestiva (poiché depositata alle ore 19.15 del giorno antecedente l'udienza) e non compiutamente documentata (poiché comprovata dall'invio della richiesta di sostituzione ad un solo collega, circostanza tale da non consentire l'effettiva dimostrazione dell'assoluta impossibilità a comparire).
Occorre sottolineare che costituisce ius receptum nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione Civile il principio per cui la mancata precisazione delle conclusioni non comporta l'abbandono della pretesa fatta valere in giudizio, poiché si intendono confermate le conclusioni formulate in precedenza (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 5018/2014; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 10004/2003; Cass., sentenza n. 10027/1998; Cass., sentenza n. 1261/1983), pertanto, la mancata comparizione del difensore di parte ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni non produce alcun altro effetto se non quello di far ritenere richiamate le istanze formulate nel ricorso introduttivo e negli atti successivi.
Esaminati gli atti e ritenuta completa l'istruttoria, è opportuno procedere alla parziale modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della minore stabilite con Decreto del Tribunale di Paola del 19.02.2020
(confermato dalla Corte di Appello di Catanzaro il 14.10.2020), in ragione della mutata situazione patrimoniale del ricorrente.
È emerso, infatti, che di professione piccolo imprenditore nel Parte_1 campo di montaggio mobili e traslochi, nell'anno di imposta 2021 ha percepito un reddito di € 2.710,00, nell'anno d'imposta 2022 un reddito lordo di € 4.290,00 (dato dalla somma delle fatture emesse) e nell'anno 2023 un reddito pressoché inesistente a causa della mancanza di commesse e di altre spese fisse, inoltre, egli ha dichiarato di ricavare dalla propria attività un compenso medio di circa € 400 mensili, suscettibile di aumento sino ad
€ 500 nel periodo estivo, nonché di ricevere aiuto economico dai propri genitori e dalla compagna.
Si tratta di condizioni certamente diverse da quelle prese in considerazione dal Tribunale di Paola nel 2020 per la quantificazione dell'assegno per il contributo al mantenimento della figlia (difatti, in siffatto giudizio era emerso che l'odierno ricorrente avesse goduto di componenti positive di reddito sia nel 2018, pari a € 10.560,00, che nel 2019, pari a €
9.917,00) e che denotano una significativa contrazione dell'attività lavorativa del ricorrente, nonché un peggioramento del quadro patrimoniale del medesimo.
Sulla scorta delle argomentazioni fin qui evidenziate, ritiene questo Giudice che ricorrano
4 i presupposti per una diminuzione dell'assegno posto a carico del padre a € 220,00 mensili, annualmente rivalutabili sulla base degli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenersi per la minore così come individuate dall'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del
27.07.2016, che predispone uno schema/disciplina di spese straordinarie e da intendersi qui integralmente richiamato.
Alla luce dell'emerso peggioramento della situazione economico-reddituale del ricorrente e sulla base di una valutazione comparativa delle condizioni economiche dei genitori (posto che dalla documentazione prodotta risulta che la resistente ha percepito nell'anno d'imposta 2022 un reddito lordo da lavoro dipendente di € 2.475,38, inoltre, come dalla stessa dichiarato, attualmente svolge la professione di collaboratrice familiare per cui percepisce una retribuzione mensile pari a circa € 850/900), risulta altresì congruo porre le spese di viaggio per consentire la frequentazione padre-figlia a carico di entrambi i genitori, in via alternata mese per mese a carico di ciascuno.
Al contrario, è opportuno confermare le condizioni stabilite dal Tribunale calabrese per quanto attiene all'affidamento condiviso della minore con collocazione abitativa prevalente presso la madre ed alla regolamentazione degli incontri padre-figlia secondo un calendario che preveda almeno un fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio o sabato dopo la scuola sino al lunedì mattina presso.
Siffatta decisione si basa sulla relazione dei Servizi Sociali del Comune di CP_2 dell'8.7.2024, da cui è emerso (al pari della relazione del 2020) che la minore vive in un ambiente sereno insieme alla madre e alla nonna materna e che è adeguatamente inserita nella realtà di Con riguardo ai rapporti con il padre, inoltre, è emerso che, CP_2 nonostante alcune difficoltà di quest'ultimo nell'ottemperare con regolarità gli incontri con cadenza bimensile a causa degli impegni lavorativi, egli garantisce periodi di lunga permanenza (ad esempio, durante le interruzioni scolastiche per le ferie pasquali e per le vacanze estive) della figlia presso la sua abitazione situata in Calabria, momenti graditi dalla minore.
La relazione dei Servizi Sociali non segnala un significativo mutamento del quadro nella frequentazione del ricorrente con la minore, pertanto, come anticipato, si conferma quanto disposto nel precedente Decreto con riguardo alla regolamentazione dell'affidamento della minore e al calendario degli incontri con il padre. In particolare, il Pt_2 precedente decreto del Tribunale di Paola del 19.2.2020, confermato dalla Corte di Appello di Catanzaro il 14.10.2020, così prevedeva sul punto:
1. affida la minore
[...]
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso Per_1 la madre;
2. dispone che , salvo miglior accordo con la madre, possa Parte_1 incontrare e tenere con sé la figlia per due volte al mese dal venerdì Persona_1 pomeriggio (o se la minore frequenta la scuola di sabato, dall'uscita da scuola del sabato) al lunedì mattina (fino all'ingresso a scuola se la minore frequenta la scuola);
3. dispone che , salvo miglior accordo con la madre, possa tenere con sé la figlia Parte_1
per 30 giorni nel periodo giugno (dal termine dell'anno scolastico) – Persona_1 settembre (fino all'inizio dell'anno scolastico) anche non continuativi, previa comunicazione alla madre entro il 2 maggio di ogni anno;
4. dispone che Parte_1
, salvo miglior accordo con la madre, possa tenere con sé la figlia
[...] [...]
per 10 giorni nel periodo 23.12./6.1. di ciascun anno, previa comunicazione Per_1 alla madre entro il 3 novembre di ogni anno;
5. dispone che , salvo Parte_1 miglior accordo con la madre, possa tenere con sé la figlia ad anni Persona_1 alterni nel periodo pasquale (dal giovedì santo al lunedì dell'angelo), nel periodo del 25
5 aprile/1 maggio in caso di sospensione dell'attività scolastica della minore.
Tuttavia, la prevalente collocazione abitativa della minore presso la resistente, titolare di un canone di locazione per l'appartamento in cui vive con la figlia e la madre pari a € 400 mensili (come da contratto in atti), si dispone che l'Assegno Unico Universale venga assegnato per l'intero alla stessa.
In ultimo, la parziale reciproca soccombenza e la natura delle questioni trattate inducono a compensare integralmente le spese di giudizio sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parte modificando il decreto emesso dal Tribunale di Paola il 19.02.2020 confermato dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 14.10.2020, così dispone:
- riduce ad € 220,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, l'assegno da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese da parte del padre alla madre Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Controparte_1
; Pt_2
- stabilisce che il ricorrente padre e la convenuta madre provvedano al pagamento, nella misura della metà ciascuno, delle spese straordinarie da sostenersi per la minore, attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016, da intendersi qui integralmente richiamato;
- attribuisce l'Assegno Unico Universale per l'intero alla madre Controparte_1
- dispone che le spese per gli spostamenti necessari per la frequentazione della minore con il padre siano affrontate da entrambi i genitori, un mese il padre e il successivo la madre;
- conferma nel resto il decreto emesso dal Tribunale di Paola il 19.02.2020 e confermato dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 14.10.2020.
- dispone la compensazione delle spese di lite.
Forlì, così deciso nella camera di consiglio del 22.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Serena Chimichi dott. Massimo Di Patria
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